11.2017.50
Reclamo contro il rigetto di una domanda di revisione e sull'ammontare delle ripetibili
27 agosto 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.50
Lugano
27 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.106 (revisione
di transazione giudiziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con domanda del 25 ottobre 2015 da
RE 2 RE 1,
RE 3 , e
RE 4
(già patrocinati
dall'avv. )
contro
CO 2 CO 1,
CO 3
CO 4 , e
CO 5
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
PI 1
(già
patrocinata dall'avv. ) e
PI 2 ,
giudicando sul reclamo
del 29 aprile 2017 presentato da RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 5 aprile 2017, come pure
sul reclamo del 5 maggio
2017 presentato da RE 1e RE 2 in materia di spese giudiziarie contro la medesima
decisione;
Ritenuto
in fatto: A. G__________ (1879) è deceduto il 7 settembre 1960,
lasciando quali eredi i figli E__________ (1906), Al__________ (1917), A__________
__________ (1907) e M__________ (1910). E__________ è deceduta il
10 febbraio 2000, lasciando quali eredi i tre fratelli. L'8 dicembre 2002
è deceduta A__________ __________, cui sono succeduti i figli T__________
(1936), CO 1 (1941), CO 2 (1947) e An__________ (1938). Il 1° maggio 2003
è deceduto Al__________, lasciando quali eredi la moglie Ma__________ (1927)
con i figli PI 1 (1952), PI 2 (1953), RE 4 (1955), RE 1 (1955), RE 3 (1965) e RE
2 (1968).
B. Il
28 agosto 2004 CO 1, T__________, CO 2, An__________ e M__________ hanno
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la divisione delle eredità fu G__________ __________
e fu E__________. Accertata l'adesione dei
coeredi, il Pretore ha
accolto l'istanza il 15 ottobre 2004 e
ha designato l'avv. __________ D__________ in qualità di notaio
divisore (inc. DI.2004.195). In pendenza di procedura,
il 22 dicembre 2004, è deceduto T__________ __________, cui sono succeduti la moglie
C__________ __________ (1933) con la figlia CO 5 (1958). Il 2 febbraio
2007 è deceduta C__________ __________, lasciando quale erede la figlia CO 5. Il
5 febbraio 2008 è deceduta M__________ __________ (1910), lasciando quali eredi
Fatti
i nipoti CO 1, CO 2, An__________, PI 1, PI 2, RE 4, RE 1, RE 3, RE 2 e la
pronipote CO 5. Il 9 febbraio 2007 è deceduta Ma__________, lasciando
quali eredi i figli.
C. A
un'udienza del 3 febbraio 2015 “per
incombentiˮ nella procedura di divisione relativa alle due eredità, udienza
cui l'avv. __________ M__________ ha partecipato in rappresentanza di RE 1, RE
2, RE 3, RE 4 e PI 2, gli eredi hanno
concordato a verbale quanto segue:
1. Tutti i beni delle successioni fu G__________ __________
(11.7.1989 [recte: 1879]) e fu E__________ (4.4.1906), nonché i beni
immobili della successione fu M__________ __________ (26.8.1910) verranno
venduti in asta pubblica, con piede d'asta l'importo stabilito nella perizia
dell'arch. __________, ridotto del 25% ad eccezione dei beni di cui alla cifra 3.
2. Nel caso
in cui l'asta andasse deserta, verrà organizzata una seconda asta con piede
d'asta libero.
3. I
seguenti beni immobili verranno attribuiti al coerede PI 2:
– particella
n. 235 RFD di __________;
– particella
n. 1 RFD di __________;
– particella
n. 175 RFD di __________;
– particella
n. 601 RFD di __________.
per
l'importo che verrà fissato dalla Sezione dell'agricoltura e che dovrà essere
versato sul conto clienti del notaio divisore entro il 30 settembre 2015,
ritenuto che nel caso in cui non venisse versato anche questi beni saranno
venduti all'asta pubblica, previa pubblicazione del bando necessario per fondi
agricoli.
4. Dopo che
l'importo per i fondi di cui alla cifra 3 sarà versato sul suo conto clienti il
notaio divisore ne darà comunicazione al Pretore, il quale ordinerà il trapasso
all'Ufficio registri, spese di trapasso a carico del beneficiario.
5. I coeredi
della defunta M__________ __________ (26.8.1910) chiedono che venga nominato
l'avv. __________ D__________ come notaio divisore nella di lei successione.
D. Il 26
ottobre 2015 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4
hanno informato il notaio __________ D__________ di non essere d'accordo con l'indizione
di un'asta pubblica, ‟come già a suo tempo comunicato all'avvocato M__________ˮ.
Il notaio ha trasmesso la lettera il 28 ottobre 2015 al Pretore, che il 2 novembre
2015 ha impartito all'avv. __________ M__________ un termine di 15 giorni
per esprimersi. L'avvocato M__________ ha comunicato al Pretore il 18 novembre
2015 e il 1° febbraio 2016 che l'adesione dei suoi clienti al principio
dell'asta pubblica era dovuto a un malinteso e ha sollecitato la convocazione delle
parti per chiarimenti e ridiscutere il modo della divisione. Preso atto di ciò,
il Pretore ha interpretato la lettera di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 al notaio
divisore come domanda di revisione e ha impartito agli istanti un termine di 30 giorni
per motivarla.
E. L'11
marzo 2016 i quattro istanti hanno motivato la domanda di revisione, facendo
valere che il loro accordo alla transazione del 3 febbraio 2015 è viziato da errore
essenziale, l'avvocato M__________ avendo aderito all'intesa sulla base di
quanto gli aveva riferito in modo inesatto PI 2. Essi hanno chiesto così che le
parti fossero citate a un'udienza per riesaminare il caso e trovare un'adeguata
soluzione. Invitati a formulare osservazioni, CO 1, CO 2, An__________ e CO 5
hanno proposto il 13 aprile 2016 di respingere la domanda in ordine,
subordinatamente nel merito. In un memoriale del 5 giugno 2016 PI 2 ha confermato,
in sintesi, che l'accordo degli istanti alla tenuta di un'asta pubblica era
dovuto a un malinteso. In un allegato del 13 giugno 2016 PI 1 ha osservato, da
parte sua, che prima di tenere l'asta si sarebbero dovute aggiornare le stime
dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare
un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i
cui soli eredi sono i figli. Con “duplica” spontanea del 14 giugno 2016 CO
1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto una volta ancora di respingere la domanda
di revisione in ordine, subordinatamente nel merito. An__________ è deceduta il
18 agosto 2016, lasciando quali eredi i figli CO 3 (1962) e CO 4 (1965).
F. Statuendo
con decisione del 5 aprile 2017, il Pretore ha respinto la domanda di
revisione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico degli
istanti in solido, tenuti a rifondere a CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, sempre
con vincolo solidale, fr. 1600.– complessivi per ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti al Pretore con
un ‟ricorsoˮ del 29 aprile 2017, chiedendo di “rivedere la
decisione di un'astaˮ, di designare un nuovo notaio divisore e di ‟ripartire
con una giusta divisioneˮ. Il Pretore ha fatto proseguire il memoriale a
questa Camera per competenza. Contro la stessa decisione RE 1 e RE 2 hanno
adito questa Camera anche con un reclamo del 5 maggio 2017 in cui
contestano le ripetibili dovute alle controparti siccome ‟eccessive
e esorbitantiˮ. I due memoriali non sono stati comunicati agli altri eredi
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: I. Sul reclamo del 29
aprile 2017
1.
La decisione con cui
un Pretore statuisce su una domanda di revisione è impugnabile con reclamo
(art. 332 CPC). Il reclamo va inoltrato
all'autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC), ma l'introduzione
involontaria a un'autorità giudiziaria incompetente – come nella fattispecie –
non nuoce se era tempestiva l'insinuazione all'autorità incompetente (DTF 140
III 636 consid. 2 e 3). Ciò posto, l'art. 48 lett. a LOG (RL 177.100)
circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di
reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2),
ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impugnata una decisione del
giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una
decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata invece
a statuire su reclami contro “altre
decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Ne segue che
in concreto il reclamo andrebbe trasmesso alla terza Camera civile, tant'è che
l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319
lett. b CPC. Dato nondimeno che nel caso in esame la sorte dell'impugnazione
appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Conviene
pertanto trattare il ricorso senza indugio.
2.
Per quel che riguarda
il termine di reclamo, vale quello applicabile alla procedura seguita davanti
al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 novembre
2016, consid. 6). In concreto la transazione giudiziale è stata stipulata il
3.
febbraio 2015 nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria (art.
475.
e segg. CPC ticinese). Fino al 31 dicembre 2010 le contestazioni sul modo di
una divisione ereditaria erano trattate con la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio agli art. 361 segg.), in
esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza impugnabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Alle revisioni di decisioni comunicate secondo
il diritto previgente si applica tuttavia il nuovo Codice di procedura (art.
405.
cpv. 2 CPC), che non contiene più norme sulla divisione ereditaria. Le relative
contestazioni sono rette perciò, come di regola, dalla procedura semplificata
fino al valore di fr. 30 000.– (art.
243.
cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC). In
entrambi i casi il termine di reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore degli istanti il 6 aprile 2017 (tracciamento postale
degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è
cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23
aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe
scaduto lunedì 15 maggio 2017. Consegnato alla posta il 2 maggio 2017, il
reclamo in oggetto è perciò tempestivo.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che una domanda di revisione
dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo invocato. Egli
non ha escluso che in concreto gli istanti si siano resi conto di non essere
d'accordo con una realizzazione delle eredità ai pubblici incanti solo quando
hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta, l'8 maggio 2015.
Ha rilevato tuttavia che il 26 ottobre 2015, allorché costoro hanno scritto al
notaio di non essere d'accordo con il metodo della licitazione, il termine di
90.
giorni era già abbondantemente scaduto, di modo che la domanda di revisione
risultava tardiva. Comunque fosse, ha soggiunto il Pretore, la validità della
transazione stipulata in udienza il 3 febbraio 2015 non è inefficace (nel senso
dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), poiché quand'anche il legale degli istanti avesse
sottoscritto l'intesa sulla base di informazioni inesatte ricevute da PI 2
circa la volontà di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, l'equivoco non era riconoscibile
dalle controparti e si configurava quindi come un semplice errore sui motivi.
Non era idoneo, di conseguenza, a mettere in causa la validità della transazione.
4.
I reclamanti dichiarano
di essere sempre stati contrari a una divisione ereditaria mediante asta
pubblica, ciò che era noto al loro patrocinatore, il quale però senza
interpellarli ha proceduto altrimenti. Sostengono di avere comunicato al legale
il loro dissenso subito dopo essere venuti a conoscenza dell'operato di lui, ma
quegli “non ha compiuto i necessari passi” per far annullare la transazione. Nel
merito essi fanno valere di non poter accettare un pubblico incanto alle condizioni
proposte, poiché manca un inventario completo dei beni ereditari con i valori aggiornati
alla situazione di mercato. Inoltre non sono definite le quote spettanti ai singoli
eredi e non è chiaro chi abbia già ricevuto anticipi ereditari né chi abbia
svolto lavori o affrontato spese in favore delle successioni. Infine essi rimproverano
al notaio divisore di non avere mai prospettato alcun altro modo di sciogliere
le due comunioni ereditarie se non con un'asta pubblica. Chiedono perciò di “rivedere
la decisione di un'asta” e di nominare un nuovo notaio divisore ‟più
solerte e imparzialeˮ, in modo da ‟ripartire con una giusta divisioneˮ.
5.
Alla revisione di
decisioni notificate – come in concreto – secondo il diritto previgente si
applica la legge nuova (sopra, consid. 2; art. 405 cpv. 2 CPC). Ora, l'art. 328
cpv. 1 lett. c CPC prevede che “una parte può chiedere al giudice che ha statuito
sulla causa in ultima istanza” la revisione di una decisione passata in giudicato
se fa valere “che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è
inefficace”. La domanda, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC). Nel caso
in esame il Pretore ha ritenuto che gli istanti dovevano essersi resi conto di non
essere d'accordo con una divisione delle due eredità ai pubblici incanti – al
più tardi – l'8 maggio 2015, quando hanno ricevuto dal notaio divisore il
capitolato d'asta. Anche volendo interpretare come domanda di revisione la
lettera del 26 ottobre 2015 in cui essi manifestavano al notaio divisore il
loro dissenso – ha continuato il Pretore – il termine di 90 giorni era ormai
scaduto da mesi.
Con tale motivazione i
reclamanti non si confrontano nemmeno di scorcio. Affermano di avere espresso all'avv.
__________ M__________ la loro contrarietà circa il modo della divisione subito
dopo essere venuti a conoscenza dell'operato di lui, ma quegli “non ha compiuto
i necessari passi” per far annullare la transazione. La circostanza che il
patrocinatore sia rimasto inattivo di fronte alle loro rimostranze, tuttavia,
nulla muta alla decorrenza del termine di 90 giorni. Per di più, i reclamanti sorvolano
sull'altra motivazione addotta dal Pretore, il quale ha ritenuto che, seppure l'avvocato
M__________ avesse firmato l'accordo sulla base di informazioni inesatte
ricevute da PI 2, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e si
configurava quindi come un semplice errore sui motivi, inidoneo a rendere
inefficace la transazione. Nemmeno a tale argomento i reclamanti muovono la
benché minima contestazione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel
senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela già di primo acchito destinato
all'insuccesso.
6.
Non si disconosce
che – come sottolineano i reclamanti – una divisione dell'eredità presuppone la
confezione di un inventario in cui figuri la stima dei valori attribuiti ai
beni inventariati, oltre all'elenco delle pretese avanzate dai singoli eredi
nei confronti della successione. La procedura pendente nella fattispecie dinanzi
al Pretore, ancora retta dal vecchio diritto cantonale, prevedeva in effetti
tre fasi:
a) l'accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC
ticinese);
b) la
determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.
477.
a 479 CPC ticinese);
c) la
“divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC ticinese), ovvero la distribuzione
delle quote, previa
– definizione
del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto
forma di denaro contante: art. 481 CPC),
– formazione
delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC ticinese) e
– possibilità
di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le
prime due fasi avevano carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che
il richiedente avesse la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla
divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a
chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva essere
definito tutto quanto si riferiva all'iscrizione nell'inventario, comprese le
stime. A tale riguardo il Pretore statuiva, insorgendo contestazioni, con
sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto atteneva alla
consistenza e all'entità dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come
ripartire gli attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente
quota della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3 con riferimenti).
La procedura di divisione
non impediva, con ogni evidenza, che gli eredi si intendessero diversamente
sull'esecuzione della divisione (art. 476 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto le parti si sono accordate, nella
transazione del 3 febbraio 2015, sul modo di dividere i fondi delle due
successioni, sul valore attribuito a quegli immobili, sull'ammontare della base d'asta, sull'eventuale secondo
turno d'asta e sull'assegnazione di determinate particelle a PI 2, chiedendo
inoltre al Pretore di ordinare la divisione dell'eredità fu M__________ __________
e di designare l'avv. __________ D__________ in veste di notaio divisore. Non
risulta invece che le parti abbiano approvato un inventario, né che il notaio
divisore abbia accertato gli eventuali anticipi successori ricevuti da singoli
eredi e le possibili pretese di eredi nei confronti delle due successioni, né che
egli abbia definito le quote ereditarie spettanti ai singoli beneficiari. Non
consta neppure, tuttavia, che egli sia stato sollecitato ad attivarsi a tal fine
né, tanto meno, che il Pretore sia stato chiamato a sollecitarlo perché proceda
al riguardo. Le conclusioni dei reclamanti affinché si nomini un nuovo notaio
divisore ‟più solerte e imparzialeˮ, nell'intento di ‟ripartire
con una giusta divisioneˮ, appaiono dunque premature.
II. Sul reclamo del
5.
maggio 2017
7.
RE
1.
e RE 2 contestano anche, con separato reclamo del 5 maggio 2017, l'indennità
di fr. 1600.– per ripetibili fissata dal Pretore in favore di CO 1, CO 2, An__________
e CO 5. La tempestività del reclamo, che andava depositato entro il 15 maggio
2017.
(sopra, consid. 2), è pacifica. Al memoriale RE 1 e RE 2 accludono copia
del verbale d'udienza 3 febbraio 2015
indetta dal Pretore “per incombentiˮ, come pure copia delle osservazioni 13 aprile 2016 presentate da CO
1, CO 2, An__________ e CO 5 alla domanda di revisione. Tali documenti
figurano già nel fascicolo della procedura di divisione (inc. SO.2016.106). La
loro produzione è dunque superflua.
8.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha stabilito l'indennità di fr. 1600.– per ripetibili
in favore di CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, commisurandola alla retribuzione
ch'egli ha ritenuto giusto riconoscere al patrocinatore di quei litisconsorti
per cinque ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari), dispendio di tempo
da lui reputato necessario per redigere il memoriale di osservazioni alla
domanda di revisione (quattro pagine) e la “duplica” spontanea (“di poche righe”).
All'onorario di fr. 1400.– egli ha poi aggiunto le spese e l'IVA, per
complessivi fr. 1600.–.
9.
I reclamanti definiscono
le ripetibili ‟eccessive ed esorbitantiˮ, facendo valere che nelle
osservazioni alla domanda di revisione il patrocinatore di CO 1, CO 2, An__________
e CO 5 si è limitato a copiare nelle prime due pagine il verbale d'udienza del
3.
febbraio 2015 e nell'ultima a formulare le richieste di giudizio. Per la sola
stesura delle pagine 3 e 4 non occorrevano pertanto – essi sostengono – cinque
ore di lavoro. I reclamanti lamentano inoltre che il verbale d'udienza del 3 febbraio
2015.
non enunci i rimedi giuridici e che i beni immobili da mettere all'asta
non sono quelli del loro padre. Dalle due censure appena menzionate va subito
sgombrato il campo, giacché esse non hanno alcuna attinenza con i criteri che
presiedono alla fissazione di un'indennità
per ripetibili. Ciò premesso, per quanto riguarda l'importo di fr. 1600.–
determinato dal Pretore spettava ai reclamanti indicare quale sarebbe la cifra corretta.
Dandosi questioni pecuniarie, invero, una contestazione dev'essere quantificata
(DTF 137 III 617), anche in materia di
ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, pubblicato in: RSPC
2012.
pag. 92; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.23
del 29 dicembre 2016 consid. 5). Nel reclamo RE 1 e RE 2 si limitano a criticare
la somma fissata dal primo giudice, ma non specificano nemmeno indirettamente
quale indennità il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere alle controparti.
Ne discende che, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1
CPC), il reclamo sfugge a ulteriore disamina.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili di secondo grado
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, i coeredi non essendo stati chiamati a formulare
osservazioni ai reclami.
IV. Sui rimedi
giuridici a livello federale
11.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 3 in
basso).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 è respinto.
2. Le spese di tale reclamo,
di fr. 500.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Il reclamo di RE 1 e RE 2 è
irricevibile.
4. Le spese di tale reclamo,
di fr. 250.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.
5. Notificazione:
–
;
–
;
–
;
–
;
–
avv. ;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).