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Decisione

11.2017.50

Reclamo contro il rigetto di una domanda di revisione e sull'ammontare delle ripetibili

27 agosto 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti CO 1, CO 2, An__________, PI 1, PI 2, RE 4, RE 1, RE 3, RE 2 e la

pronipote CO 5. Il 9 febbraio 2007 è deceduta Ma__________, lasciando

quali eredi i figli.

C. A

un'udienza del 3 febbraio 2015 “per

incomben­tiˮ nella procedura di divisione relativa alle due eredità, udienza

cui l'avv. __________ M__________ ha partecipato in rappresentanza di RE 1, RE

2, RE 3, RE 4 e PI 2, gli eredi hanno

concordato a verbale quanto segue:

1. Tutti i beni delle successioni fu G__________ __________

(11.7.1989 [recte: 1879]) e fu E__________ (4.4.1906), nonché i beni

immobili della successione fu M__________ __________ (26.8.1910) verranno

venduti in asta pubblica, con piede d'asta l'importo stabilito nella perizia

del­l'arch. __________, ridotto del 25% ad eccezione dei beni di cui alla cifra 3.

2. Nel caso

in cui l'asta andasse deserta, verrà organizzata una seconda asta con piede

d'asta libero.

3. I

seguenti beni immobili verranno attribuiti al coerede PI 2:

– particella

n. 235 RFD di __________;

– particella

n. 1 RFD di __________;

– particella

n. 175 RFD di __________;

– particella

n. 601 RFD di __________.

per

l'importo che verrà fissato dalla Sezione dell'agricoltura e che dovrà essere

versato sul conto clienti del notaio divisore entro il 30 settembre 2015,

ritenuto che nel caso in cui non venisse versato anche questi beni saranno

venduti all'asta pubblica, previa pubblicazione del bando necessario per fondi

agricoli.

4. Dopo che

l'importo per i fondi di cui alla cifra 3 sarà versato sul suo conto clienti il

notaio divisore ne darà comunicazione al Pretore, il quale ordinerà il trapasso

all'Ufficio registri, spese di trapasso a carico del beneficiario.

5. I coeredi

della defunta M__________ __________ (26.8.1910) chiedono che venga nominato

l'avv. __________ D__________ come notaio divisore nella di lei successione.

D. Il 26

ottobre 2015 RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4

hanno informato il notaio __________ D__________ di non essere d'accordo con l'indizione

di un'asta pubblica, ‟come già a suo tempo comunicato al­l'avvocato M__________ˮ.

Il notaio ha trasmesso la lettera il 28 ottobre 2015 al Pretore, che il 2 novembre

2015 ha impartito al­l'avv. __________ M__________ un termine di 15 giorni

per esprimersi. L'avvocato M__________ ha comunicato al Pretore il 18 novembre

2015 e il 1° febbraio 2016 che l'adesione dei suoi clienti al principio

dell'asta pubblica era dovuto a un malinteso e ha sollecitato la convocazione delle

parti per chiarimenti e ridiscutere il modo della divisione. Preso atto di ciò,

il Pretore ha interpretato la lettera di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 al notaio

divisore come domanda di revisione e ha impartito agli istanti un termine di 30 giorni

per motivarla.

E. L'11

marzo 2016 i quattro istanti hanno motivato la domanda di revisione, facendo

valere che il loro accordo alla transazione del 3 febbraio 2015 è viziato da errore

essenziale, l'avvocato M__________ avendo aderito all'intesa sulla base di

quanto gli aveva riferito in modo inesatto PI 2. Essi hanno chiesto così che le

parti fossero citate a un'udienza per riesaminare il caso e trovare un'ade­guata

soluzione. Invitati a formulare osservazioni, CO 1, CO 2, An__________ e CO 5

hanno proposto il 13 aprile 2016 di respingere la domanda in ordine,

subordinatamente nel merito. In un memoriale del 5 giugno 2016 PI 2 ha confermato,

in sintesi, che l'accordo degli istanti alla tenuta di un'asta pubblica era

dovuto a un malinteso. In un allegato del 13 giugno 2016 PI 1 ha osservato, da

parte sua, che prima di tenere l'asta si sarebbero dovute aggiornare le stime

dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare

un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i

cui soli eredi sono i figli. Con “duplica” spontanea del 14 giugno 2016 CO

1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto una volta ancora di respingere la domanda

di revisione in ordine, subordinatamente nel merito. An__________ è deceduta il

18 agosto 2016, lasciando quali eredi i figli CO 3 (1962) e CO 4 (1965).

F. Statuendo

con decisione del 5 aprile 2017, il Pretore ha respinto la domanda di

revisione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico degli

istanti in solido, tenuti a rifondere a CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, sempre

con vincolo solidale, fr. 1600.– complessivi per ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti al Pretore con

un ‟ricorsoˮ del 29 aprile 2017, chiedendo di “rivedere la

decisione di un'astaˮ, di designare un nuovo notaio divisore e di ‟ripartire

con una giusta divisioneˮ. Il Pretore ha fatto proseguire il memoriale a

questa Camera per competenza. Contro la stessa decisione RE 1 e RE 2 hanno

adito questa Camera anche con un reclamo del 5 maggio 2017 in cui

contestano le ripetibili dovute alle controparti siccome ‟ec­cessive

e esorbitantiˮ. I due memoriali non sono stati comunicati agli altri eredi

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: I. Sul reclamo del 29

aprile 2017

1.

La decisione con cui

un Pretore statuisce su una domanda di revisione è impugnabile con reclamo

(art. 332 CPC). Il reclamo va inoltrato

all'autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC), ma l'introduzione

involontaria a un'autorità giudi­ziaria incompetente – come nella fattispecie –

non nuoce se era tempestiva l'insinuazione all'autorità incompetente (DTF 140

III 636 consid. 2 e 3). Ciò posto, l'art. 48 lett. a LOG (RL 177.100)

circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di

reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2),

ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impu­gnata una decisione del

giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una

decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata invece

a statuire su recla­mi contro “altre

decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Ne segue che

in concreto il reclamo andrebbe trasmesso alla terza Camera civile, tant'è che

l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319

lett. b CPC. Dato nondimeno che nel caso in esame la sorte dell'impugnazione

appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Conviene

pertanto trattare il ricorso senza indugio.

2.

Per quel che riguarda

il termine di reclamo, vale quello applicabile alla procedura seguita davanti

al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 no­vembre

2016, consid. 6). In concreto la transazione giudiziale è stata stipulata il

3.

febbraio 2015 nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria (art.

475.

e segg. CPC ticinese). Fino al 31 dicembre 2010 le contestazioni sul modo di

una divisione ereditaria erano trattate con la procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio agli art. 361 segg.), in

esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza impugnabile entro dieci giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Alle revisioni di decisioni comunicate secondo

il diritto previgente si applica tuttavia il nuovo Codice di procedura (art.

405.

cpv. 2 CPC), che non contiene più nor­me sulla divisione ereditaria. Le relative

contestazioni sono rette perciò, come di regola, dalla procedura semplificata

fino al valore di fr. 30 000.– (art.

243.

cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC). In

entrambi i casi il termine di reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore degli istanti il 6 aprile 2017 (tracciamento postale

degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è

cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23

aprile 2017 in virtù del­l'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe

scaduto lunedì 15 maggio 2017. Consegnato alla posta il 2 maggio 2017, il

reclamo in oggetto è perciò tempestivo.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che una domanda di revisione

dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo invocato. Egli

non ha escluso che in concreto gli istanti si siano resi conto di non essere

d'accordo con una realizzazione delle eredità ai pubblici incanti solo quando

hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta, l'8 mag­gio 2015.

Ha rilevato tuttavia che il 26 ottobre 2015, allorché costoro hanno scritto al

notaio di non essere d'accordo con il metodo della licitazione, il termine di

90.

giorni era già abbondantemente scaduto, di modo che la domanda di revisione

risultava tardiva. Comunque fosse, ha soggiunto il Pretore, la validità della

transazione stipulata in udienza il 3 febbraio 2015 non è inefficace (nel senso

dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), poiché quand'anche il legale degli istanti avesse

sottoscritto l'intesa sulla base di informazioni inesatte ricevute da PI 2

circa la volontà di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, l'equivoco non era riconoscibile

dalle controparti e si configurava quindi come un semplice errore sui motivi.

Non era idoneo, di conseguenza, a mettere in causa la validità della transazione.

4.

I reclamanti dichiarano

di essere sempre stati contrari a una divisione ereditaria mediante asta

pubblica, ciò che era noto al loro patrocinatore, il quale però senza

interpellarli ha proceduto altrimenti. Sostengono di avere comunicato al legale

il loro dissenso subito dopo essere venuti a conoscenza dell'operato di lui, ma

quegli “non ha compiuto i necessari passi” per far annullare la transazione. Nel

merito essi fanno valere di non poter accettare un pubblico incanto alle condizioni

proposte, poiché manca un inventario completo dei beni ereditari con i valori aggiornati

alla situazione di mercato. Inoltre non sono definite le quote spettanti ai singoli

eredi e non è chiaro chi abbia già ricevuto anticipi ereditari né chi abbia

svolto lavori o affrontato spese in favore delle successioni. Infine essi rimproverano

al notaio divisore di non avere mai prospettato alcun altro modo di sciogliere

le due comunioni ereditarie se non con un'asta pubblica. Chiedono perciò di “rivedere

la decisione di un'asta” e di nominare un nuovo notaio divisore ‟più

solerte e imparzialeˮ, in modo da ‟ripartire con una giusta divisioneˮ.

5.

Alla revisione di

decisioni notificate – come in concreto – secondo il diritto previgente si

applica la legge nuova (sopra, consid. 2; art. 405 cpv. 2 CPC). Ora, l'art. 328

cpv. 1 lett. c CPC prevede che “una parte può chiedere al giudice che ha statuito

sulla causa in ultima istanza” la revisione di una decisione passata in giudicato

se fa valere “che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è

inefficace”. La domanda, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC). Nel caso

in esame il Pretore ha ritenuto che gli istanti dovevano essersi resi conto di non

essere d'accordo con una divisione delle due eredità ai pubblici incanti – al

più tardi – l'8 maggio 2015, quando hanno ricevuto dal notaio divisore il

capitolato d'asta. Anche volendo interpretare come domanda di revisione la

lettera del 26 ottobre 2015 in cui essi manifestavano al notaio divisore il

loro dissenso – ha continuato il Pretore – il termine di 90 giorni era ormai

scaduto da mesi.

Con tale motivazione i

reclamanti non si confrontano nem­meno di scorcio. Affermano di avere espresso all'avv.

__________ M__________ la loro contrarietà circa il modo della divisione subito

dopo essere venuti a conoscenza dell'operato di lui, ma quegli “non ha compiuto

i necessari passi” per far annullare la transazione. La circostanza che il

patrocinatore sia rimasto inattivo di fronte alle loro rimostranze, tuttavia,

nulla muta alla decorrenza del termine di 90 giorni. Per di più, i reclamanti sorvolano

sull'altra motivazione addotta dal Pretore, il quale ha ritenuto che, seppure l'avvocato

M__________ avesse firmato l'accordo sulla base di informazioni inesatte

ricevute da PI 2, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e si

configurava quindi come un semplice errore sui motivi, inidoneo a rendere

inefficace la transazione. Nemmeno a tale argomento i reclamanti muovono la

benché minima contestazione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel

senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela già di primo acchito destinato

al­l'insuccesso.

6.

Non si disconosce

che – come sottolineano i reclamanti – una divisione dell'eredità presuppone la

confezione di un inventario in cui figuri la stima dei valori attribuiti ai

beni inventariati, oltre all'elenco delle pretese avanzate dai singoli eredi

nei confronti della successione. La procedura pendente nella fattispecie dinanzi

al Pretore, ancora retta dal vecchio diritto cantonale, prevedeva in effetti

tre fasi:

a) l'accertamento

del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC

ticinese);

b) la

determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.

477.

a 479 CPC ticinese);

c) la

“divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC ticinese), ovvero la distribu­zione

delle quote, previa

– definizione

del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto

forma di denaro contante: art. 481 CPC),

– formazione

delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC ticinese) e

– possibilità

di contestare le quote (art. 482 CPC).

Le

prime due fasi avevano carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che

il richiedente avesse la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla

divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a

chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva essere

definito tutto quan­to si riferiva all'iscrizione nell'inventario, comprese le

stime. A tale riguardo il Pretore statuiva, insorgendo contestazioni, con

sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto atteneva alla

consistenza e all'entità dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come

ripartire gli attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente

quota della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3 con riferimenti).

La procedura di divisione

non impediva, con ogni evidenza, che gli eredi si intendessero diversamente

sull'esecuzione della divisione (art. 476 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto le parti si sono accordate, nella

transazione del 3 febbraio 2015, sul modo di dividere i fondi delle due

successioni, sul valore attribuito a quegli immobili, sul­l'am­montare della base d'asta, sull'eventuale secondo

turno d'asta e sull'assegnazione di determinate particelle a PI 2, chiedendo

inoltre al Pretore di ordinare la divisione del­l'eredità fu M__________ __________

e di designare l'avv. __________ D__________ in veste di notaio divisore. Non

risulta invece che le parti abbiano approvato un inventario, né che il notaio

divisore abbia accertato gli eventuali anticipi successori ricevuti da singoli

eredi e le possibili pretese di eredi nei confronti delle due successioni, né che

egli abbia definito le quote ereditarie spettanti ai singoli beneficiari. Non

consta neppure, tuttavia, che egli sia stato sollecitato ad attivarsi a tal fine

né, tanto meno, che il Pretore sia stato chiamato a sollecitarlo perché proceda

al riguardo. Le conclusioni dei reclamanti affinché si nomini un nuovo notaio

divisore ‟più solerte e imparzialeˮ, nell'intento di ‟ripartire

con una giusta divisioneˮ, appaiono dunque premature.

II. Sul reclamo del

5.

maggio 2017

7.

RE

1.

e RE 2 contestano anche, con separato reclamo del 5 maggio 2017, l'indennità

di fr. 1600.– per ripetibili fissata dal Pretore in favore di CO 1, CO 2, An__________

e CO 5. La tempestività del reclamo, che andava depositato entro il 15 mag­gio

2017.

(sopra, consid. 2), è pacifica. Al memoriale RE 1 e RE 2 accludono copia

del verbale d'udienza 3 febbraio 2015

indetta dal Pretore “per incomben­tiˮ, come pure copia delle osservazioni 13 aprile 2016 presentate da CO

1, CO 2, An__________ e CO 5 alla domanda di revisione. Tali documenti

figurano già nel fascicolo della procedura di divisione (inc. SO.2016.106). La

loro produzione è dunque superflua.

8.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha stabilito l'indennità di fr. 1600.– per ripetibili

in favore di CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, commisurandola alla retribuzione

ch'egli ha ritenuto giusto riconoscere al patrocinatore di quei litisconsorti

per cinque ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari), dispen­dio di tempo

da lui reputato necessario per redigere il memoriale di osservazioni alla

domanda di revisione (quattro pagine) e la “duplica” spontanea (“di poche righe”).

All'onorario di fr. 1400.– egli ha poi aggiunto le spese e l'IVA, per

complessivi fr. 1600.–.

9.

I reclamanti definiscono

le ripetibili ‟eccessive ed esorbitantiˮ, facendo valere che nelle

osservazioni alla domanda di revisione il patrocinatore di CO 1, CO 2, An__________

e CO 5 si è limitato a copiare nelle prime due pagine il verbale d'udienza del

3.

febbraio 2015 e nell'ultima a formulare le richieste di giudizio. Per la sola

stesura delle pagine 3 e 4 non occorrevano pertanto – essi sostengono – cinque

ore di lavoro. I reclamanti lamentano inoltre che il verbale d'udienza del 3 febbraio

2015.

non enunci i rimedi giuridici e che i beni immobili da mettere all'asta

non sono quelli del loro padre. Dalle due censure appena menzionate va subito

sgombrato il campo, giacché esse non hanno alcuna attinenza con i criteri che

presiedono alla fissazione di un'indennità

per ripetibili. Ciò premesso, per quanto riguarda l'importo di fr. 1600.–

determinato dal Pretore spettava ai reclamanti indicare quale sarebbe la cifra corretta.

Dandosi questioni pecuniarie, invero, una contestazione dev'essere quantificata

(DTF 137 III 617), anche in materia di

ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, pubblicato in: RSPC

2012.

pag. 92; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.23

del 29 dicembre 2016 consid. 5). Nel reclamo RE 1 e RE 2 si limitano a criticare

la somma fissata dal primo giudice, ma non specificano nemmeno indirettamente

quale indennità il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere alle controparti.

Ne discende che, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1

CPC), il reclamo sfugge a ulteriore disamina.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di secondo grado

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, i coeredi non essendo stati chiamati a formulare

osservazioni ai reclami.

IV. Sui rimedi

giuridici a livello federale

11.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 3 in

basso).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 è respinto.

2. Le spese di tale reclamo,

di fr. 500.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Il reclamo di RE 1 e RE 2 è

irricevibile.

4. Le spese di tale reclamo,

di fr. 250.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.

5. Notificazione:

;

;

;

;

avv. ;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).