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Decisione

11.2017.51

Reclamo contro il rigetto di una domanda di revisione

27 agosto 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti CO 1, CO 2, An__________, RE 1, PI 5, PI 4, PI 1, PI 3, PI 2 e la

pronipote CO 5. Il 9 febbraio 2007 è deceduta Ma__________, lasciando

quali eredi i figli.

C. A

un'udienza del 3 febbraio 2015 “per

incomben­tiˮ nella procedura di divisione relativa alle due eredità, udienza

cui l'avv. __________ M__________ ha partecipato in rappresentanza di PI 1, PI

2, PI 3, PI 4 e PI 5, gli eredi hanno

concordato a verbale quanto segue:

1. Tutti i beni delle successioni fu G__________ __________

(11.7.1989 [recte: 1879]) e fu E__________ (4.4.1906), nonché i beni

immobili della successione fu M__________ __________ (26.8.1910) verranno

venduti in asta pubblica, con piede d'asta l'importo stabilito nella perizia

del­l'arch. __________, ridotto del 25% ad eccezione dei beni di cui alla cifra 3.

2. Nel caso

in cui l'asta andasse deserta, verrà organizzata una seconda asta con piede

d'asta libero.

3. I

seguenti beni immobili verranno attribuiti al coerede PI 5:

– particella

n. 235 RFD di __________;

– particella

n. 1 RFD di __________;

– particella

n. 175 RFD di __________;

– particella

n. 601 RFD di __________.

per

l'importo che verrà fissato dalla Sezione dell'agricoltura e che dovrà essere

versato sul conto clienti del notaio divisore entro il 30 settembre 2015,

ritenuto che nel caso in cui non venisse versato anche questi beni saranno

venduti all'asta pubblica, previa pubblicazione del bando necessario per fondi

agricoli.

4. Dopo che

l'importo per i fondi di cui alla cifra 3 sarà versato sul suo conto clienti il

notaio divisore ne darà comunicazione al Pretore, il quale ordinerà il trapasso

all'Ufficio registri, spese di trapasso a carico del beneficiario.

5. I coeredi

della defunta M__________ __________ (26.8.1910) chiedono che venga nominato

l'avv. __________ D__________ come notaio divisore nella di lei successione.

D. Il 26

ottobre 2015 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4

hanno informato il notaio __________ D__________ di non essere d'accordo con l'indizione

di un'asta pubblica, ‟come già a suo tempo comunicato all'avvocato M__________ˮ.

Il notaio ha trasmesso la lettera il 28 ottobre 2015 al Pretore, che il 2 novembre

2015 ha impartito al­l'avv. __________ M__________ un termine di 15 giorni

per esprimersi. L'avvocato M__________ ha comunicato al Pretore il 18 novembre

2015 e il 1° febbraio 2016 che l'adesione dei suoi clienti al principio

dell'asta pubblica era dovuto a un malinteso e ha sollecitato la convocazione

delle parti per chiarimenti e ridiscutere il modo della divisione. Preso atto

di ciò, il Pretore ha interpretato la lettera di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 al

notaio divisore come domanda di revisione e ha impartito agli istanti un

termine di 30 giorni per motivarla.

E. L'11

marzo 2016 i quattro istanti hanno motivato la domanda di revisione, facendo

valere che il loro accordo alla transazione del 3 febbraio 2015 è viziato da errore

essenziale, l'avvocato M__________ avendo aderito all'intesa sulla base di

quanto gli aveva riferito in modo inesatto PI 5. Essi hanno chiesto così che le

parti fossero citate a un'udienza per riesaminare il caso e trovare un'ade­guata

soluzione. Invitati a formulare osservazioni, CO 1, CO 2, An__________ e CO 5

hanno proposto il 13 aprile 2016 di respingere la domanda in ordine,

subordinatamente nel merito. In un memoriale del 5 giugno 2016 PI 5 ha confermato,

in sintesi, che l'accordo degli istanti alla tenuta di un'asta pubblica era

dovuto a un malinteso. In un allegato del 13 giugno 2016 RE 1 ha osservato, da

parte sua, che prima di tenere l'asta si sarebbero dovute aggiornare le stime

dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare

un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i

cui soli eredi sono i figli. Con “duplica” spontanea del 14 giugno 2016 CO

1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto una volta ancora di respingere la domanda

di revisione in ordine, subordinatamente nel merito. An__________ è deceduta il

18 agosto 2016, lasciando quali eredi i figli CO 3 (1962) e CO 4 (1965).

F. Statuendo

il 5 aprile 2017, il Pretore ha respinto la domanda di revisione. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico degli istanti in solido,

tenuti a rifondere a CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, sempre con vincolo solidale,

complessivi fr. 1600.– per ripetibili.

G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta al

Pretore con un ‟ricorsoˮ del 29 aprile 2017, chiedendo di ‟an­nullare

l'asta e di nominare un nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere

e giustoˮ. Il Pretore ha fatto proseguire il memoriale a questa Camera per

competenza. Il memoriale non è stato

notificato agli altri eredi per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un

Pretore statuisce su una domanda di revisione è impugnabile con reclamo (art.

332.

CPC). Il reclamo va inoltrato

all'autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC), ma l'introduzione

involontaria a un'autorità giudi­ziaria incompetente – come nella fattispecie –

non nuoce se era tempestiva l'insinuazione all'autorità incompetente (DTF 140

III 636 consid. 2 e 3). Ciò posto, l'art. 48 lett. a LOG (RL 177.100)

circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di

reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2),

ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impu­gnata una decisione del

giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una

decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata

invece a statuire su recla­mi contro “altre

decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Ne segue che

in concreto il reclamo andrebbe trasmesso alla terza Camera civile, tant'è che

l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319

lett. b CPC. Dato nondimeno che nel caso in esame la sorte dell'impugnazione

appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione.

Conviene pertanto trattare il ricorso senza indugio.

2.

Per quel che

riguarda il termine di reclamo, vale quello applicabile alla procedura seguita

davanti al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 no­vembre

2016, consid. 6). In concreto la transazione giudiziale è stata stipulata

il 3 febbraio 2015 nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria

(art. 475 e segg. CPC ticinese). Fino al 31 dicembre 2010 le contestazioni sul

modo di una divisione ereditaria erano trattate con la procedura contenziosa di

camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio agli art. 361

segg.), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza impugnabile

entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Alle revisioni di decisioni

comunicate secondo il diritto previgente si applica tuttavia il nuovo Codice di

procedura (art. 405 cpv. 2 CPC), che non contiene più nor­me sulla divisione

ereditaria. Le relative contestazioni sono rette perciò, come di regola, dalla

procedura semplificata fino al valore di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre

tale valore (art. 219 CPC). In entrambi i casi il termine di reclamo è di 30

giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 6 aprile 2017

(tracciamento postale degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine

di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al

23.

aprile 2017 in virtù del­l'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe

scaduto lunedì 15 maggio 2017. Consegnato alla posta il 2 maggio 2017, il

reclamo in oggetto è perciò tempestivo.

3.

Legittimato a

presentare reclamo è chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di

primo grado o è stato privato della possibilità di farlo e chi ha un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF in relazione

con l'art. 111 cpv. 1 LTF per analogia). Convenuta nella procedura di revisione

promossa da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016 RE

1.

non ha formulato richieste di giudizio. Ha rilevato tuttavia che prima di realizzare

all'incanto i due compendi ereditari si sarebbero dovute aggiornare le stime

dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare

un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i

cui soli eredi sono i figli. Argomentazioni analoghe erano fatte valere dagli

istanti a sostegno della domanda di revisione. Di fatto, quindi, RE 1 ha

aderito alla posizione di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4. Che ciò basti tuttavia per

legittimarla a impugnare la decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda

di revisione è dubbio. Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita la sua

legittimazione a ricorrere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni

in appresso.

4.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che una domanda di revisione

dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo invocato. Egli

non ha escluso che in concreto PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 si siano resi conto di

non essere d'accordo con una realizzazione delle eredità ai pubblici incanti

solo quando hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta, l'8 mag­gio

2015.

Ha rilevato tuttavia che il 26 ottobre 2015, allorché costoro hanno

scritto al notaio di non essere d'accordo con il metodo della licitazione, il

termine di 90 giorni era già abbondantemente scaduto, sicché la domanda di

revisione risultava tardiva. Ad ogni modo, ha soggiunto il Pretore, la validità

della transazione stipulata in udienza il 3 febbraio 2015 non è inefficace (nel

senso dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), poiché quand'anche il legale degli

istanti avesse sottoscritto l'intesa sulla base di informazioni inesatte

ricevute da PI 5 circa la volontà di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l'equivoco non

era riconoscibile dalle controparti e si configurava quindi come un semplice

errore sui motivi. Non era idoneo, di conseguenza, a mettere in causa la

validità della transazione.

5.

La reclamante ribadisce

– come detto – di essere contraria a una divisione ereditaria mediante asta

pubblica alle condizioni proposte, poiché manca un inventario completo dei beni

con i valori aggiornati alla situazione di mercato e non sono definite le quote

spettanti ai singoli eredi. Chiede perciò di “annullare l'asta e di nominare un

nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto”. Sta di fatto

che, così argomentando, essa non si confronta minimamente con la motivazione

del Pretore. Questi ha ritenuto che PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 dovevano essersi

resi conto di non essere d'accordo con una divisione delle due eredità ai

pubblici incanti – al più tardi – l'8 maggio 2015, quando hanno ricevuto

dal notaio divisore il capitolato d'asta. Anche volendo interpretare come

domanda di revisione la lettera del 26 ottobre 2015 in cui essi manifestavano

al notaio divisore il loro dissenso – ha continuato il Pretore – il termine di

90.

giorni previsto dal­l'art. 329 cpv. 1 CPC per introdurre una

domanda di revisione era ormai scaduto da mesi.

Per di più, la reclamante

sorvola sull'altra motivazione addotta dal Pretore, il quale ha ritenuto che,

seppure l'avvocato M__________ avesse firmato l'accordo sulla base di informazioni

inesatte ricevute da PI 5, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e

si configurava quindi come un semplice errore sui motivi, inidoneo a rendere

inefficace la transazione. Nemmeno a tale argomento RE 1 muove la benché minima

contestazione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso del­l'art.

321.

cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela già di primo acchito destinato al­l'insuccesso.

6.

Non si disconosce

che una divisione dell'eredità presuppone la confezione di un inventario in cui

figuri la stima dei valori attribuiti ai beni inventariati, oltre all'elenco

delle pretese avanzate dai singoli eredi nei confronti della successione. La

procedura pendente nella fattispecie dinanzi al Pretore, ancora retta dal vecchio

diritto cantonale, prevedeva in effetti tre fasi:

a) l'accertamento

del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC

ticinese);

b) la

determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.

477.

a 479 CPC ticinese);

c) la

“divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC ticinese), ovvero la distribu­zione

delle quote, previa

– definizione

del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto

forma di denaro contante: art. 481 CPC),

– formazione

delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC ticinese) e

– possibilità

di contestare le quote (art. 482 CPC).

Le prime due fasi avevano

carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che il richiedente avesse

la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla divisione (norme

legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a chiarire che

cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva essere definito

tutto quan­to si riferiva all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A

tale riguardo il Pretore statuiva, insorgendo contestazioni, con sentenza unica,

decidendo simultaneamente tutto quanto atteneva alla consistenza e all'entità

dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come ripartire gli

attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente quota

della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3 con riferimenti).

La procedura di divisione

non impediva, con ogni evidenza, che gli eredi si intendessero diversamente

sull'esecuzione della divisione (art. 476 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto le parti si sono accordate, nella

transazione del 3 febbraio 2015, sul modo di dividere i fondi delle due

successioni, sul valore attribuito a quegli immobili, sul­l'am­montare della base d'asta, sull'eventuale secondo

turno d'asta e sull'assegnazione di determinate particelle a PI 5, chiedendo

inoltre al Pretore di ordinare la divisione del­l'eredità fu M__________ __________

e di designare l'avv. __________ D__________ in veste di notaio divisore. Non

risulta invece che le parti abbiano approvato un inventario, né che il notaio

divisore abbia accertato gli eventuali anticipi successori ricevuti da singoli

eredi e le possibili pretese di eredi nei confronti delle due successioni, né

che egli abbia definito le quote ereditarie spettanti ai singoli beneficiari.

Non consta neppure, tuttavia, che egli sia stato sollecitato ad attivarsi a tal

fine né, tanto meno, che il Pretore sia stato chiamato a sollecitarlo perché

proceda al riguardo. La conclusione della reclamante affinché si nomini un

nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto” appare dunque

prematura.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, i coeredi non essendo stati chiamati a formulare

osservazioni al reclamo.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 3 in basso).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico della recla­mante.

3. Notificazione:

;

;

;

;

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).