11.2017.51
Reclamo contro il rigetto di una domanda di revisione
27 agosto 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.51
Lugano,
27 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.106
(revisione di transazione giudiziale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con domanda del 25 ottobre 2015 da
PI 2 PI 1,
RE 3 , e
RE 4
(già patrocinati
dall'avv. )
contro
CO 2 CO 1,
CO 3
CO 4 , e
CO 5
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
RE 1
(già
patrocinata dall'avv. ) e
PI 5 ,
giudicando sul reclamo
del 29 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
5 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: A. G__________ (1879) è deceduto il 7 settembre 1960,
lasciando quali eredi i figli E__________ (1906), Al__________ (1917), A__________
(1907) e M__________ (1910). E__________ è deceduta il 10 febbraio 2000,
lasciando quali eredi i tre fratelli. L'8 dicembre 2002 è deceduta A__________ __________,
cui sono succeduti i figli T__________ (1936), CO 1 (1941), CO 2 (1947) e An__________
(1938). Il 1° maggio 2003 è deceduto Al__________, lasciando quali eredi
la moglie Ma__________ (1927) con i figli RE 1 (1952), PI 5 (1953), PI 4
(1955), PI 1 (1955), PI 3 (1965) e PI 2 (1968).
B. Il
28 agosto 2004 CO 1, T__________, CO 2, An__________ e M__________ hanno
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la divisione delle eredità fu G__________ __________
e fu E__________. Accertata l'adesione dei
coeredi, il Pretore ha
accolto l'istanza il 15 ottobre 2004 e
ha designato l'avv. __________ D__________ in qualità di notaio
divisore (inc. DI.2004.195). In pendenza di procedura,
il 22 dicembre 2004, è deceduto T__________ __________, cui sono succeduti la
moglie C__________ __________ (1933) con la figlia CO 5 (1958). Il 2 febbraio
2007 è deceduta C__________, lasciando quale erede la figlia CO 5. Il
5 febbraio 2008 è deceduta M__________ __________ (1910), lasciando quali eredi
Fatti
i nipoti CO 1, CO 2, An__________, RE 1, PI 5, PI 4, PI 1, PI 3, PI 2 e la
pronipote CO 5. Il 9 febbraio 2007 è deceduta Ma__________, lasciando
quali eredi i figli.
C. A
un'udienza del 3 febbraio 2015 “per
incombentiˮ nella procedura di divisione relativa alle due eredità, udienza
cui l'avv. __________ M__________ ha partecipato in rappresentanza di PI 1, PI
2, PI 3, PI 4 e PI 5, gli eredi hanno
concordato a verbale quanto segue:
1. Tutti i beni delle successioni fu G__________ __________
(11.7.1989 [recte: 1879]) e fu E__________ (4.4.1906), nonché i beni
immobili della successione fu M__________ __________ (26.8.1910) verranno
venduti in asta pubblica, con piede d'asta l'importo stabilito nella perizia
dell'arch. __________, ridotto del 25% ad eccezione dei beni di cui alla cifra 3.
2. Nel caso
in cui l'asta andasse deserta, verrà organizzata una seconda asta con piede
d'asta libero.
3. I
seguenti beni immobili verranno attribuiti al coerede PI 5:
– particella
n. 235 RFD di __________;
– particella
n. 1 RFD di __________;
– particella
n. 175 RFD di __________;
– particella
n. 601 RFD di __________.
per
l'importo che verrà fissato dalla Sezione dell'agricoltura e che dovrà essere
versato sul conto clienti del notaio divisore entro il 30 settembre 2015,
ritenuto che nel caso in cui non venisse versato anche questi beni saranno
venduti all'asta pubblica, previa pubblicazione del bando necessario per fondi
agricoli.
4. Dopo che
l'importo per i fondi di cui alla cifra 3 sarà versato sul suo conto clienti il
notaio divisore ne darà comunicazione al Pretore, il quale ordinerà il trapasso
all'Ufficio registri, spese di trapasso a carico del beneficiario.
5. I coeredi
della defunta M__________ __________ (26.8.1910) chiedono che venga nominato
l'avv. __________ D__________ come notaio divisore nella di lei successione.
D. Il 26
ottobre 2015 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4
hanno informato il notaio __________ D__________ di non essere d'accordo con l'indizione
di un'asta pubblica, ‟come già a suo tempo comunicato all'avvocato M__________ˮ.
Il notaio ha trasmesso la lettera il 28 ottobre 2015 al Pretore, che il 2 novembre
2015 ha impartito all'avv. __________ M__________ un termine di 15 giorni
per esprimersi. L'avvocato M__________ ha comunicato al Pretore il 18 novembre
2015 e il 1° febbraio 2016 che l'adesione dei suoi clienti al principio
dell'asta pubblica era dovuto a un malinteso e ha sollecitato la convocazione
delle parti per chiarimenti e ridiscutere il modo della divisione. Preso atto
di ciò, il Pretore ha interpretato la lettera di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 al
notaio divisore come domanda di revisione e ha impartito agli istanti un
termine di 30 giorni per motivarla.
E. L'11
marzo 2016 i quattro istanti hanno motivato la domanda di revisione, facendo
valere che il loro accordo alla transazione del 3 febbraio 2015 è viziato da errore
essenziale, l'avvocato M__________ avendo aderito all'intesa sulla base di
quanto gli aveva riferito in modo inesatto PI 5. Essi hanno chiesto così che le
parti fossero citate a un'udienza per riesaminare il caso e trovare un'adeguata
soluzione. Invitati a formulare osservazioni, CO 1, CO 2, An__________ e CO 5
hanno proposto il 13 aprile 2016 di respingere la domanda in ordine,
subordinatamente nel merito. In un memoriale del 5 giugno 2016 PI 5 ha confermato,
in sintesi, che l'accordo degli istanti alla tenuta di un'asta pubblica era
dovuto a un malinteso. In un allegato del 13 giugno 2016 RE 1 ha osservato, da
parte sua, che prima di tenere l'asta si sarebbero dovute aggiornare le stime
dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare
un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i
cui soli eredi sono i figli. Con “duplica” spontanea del 14 giugno 2016 CO
1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto una volta ancora di respingere la domanda
di revisione in ordine, subordinatamente nel merito. An__________ è deceduta il
18 agosto 2016, lasciando quali eredi i figli CO 3 (1962) e CO 4 (1965).
F. Statuendo
il 5 aprile 2017, il Pretore ha respinto la domanda di revisione. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico degli istanti in solido,
tenuti a rifondere a CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, sempre con vincolo solidale,
complessivi fr. 1600.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta al
Pretore con un ‟ricorsoˮ del 29 aprile 2017, chiedendo di ‟annullare
l'asta e di nominare un nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere
e giustoˮ. Il Pretore ha fatto proseguire il memoriale a questa Camera per
competenza. Il memoriale non è stato
notificato agli altri eredi per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un
Pretore statuisce su una domanda di revisione è impugnabile con reclamo (art.
332.
CPC). Il reclamo va inoltrato
all'autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC), ma l'introduzione
involontaria a un'autorità giudiziaria incompetente – come nella fattispecie –
non nuoce se era tempestiva l'insinuazione all'autorità incompetente (DTF 140
III 636 consid. 2 e 3). Ciò posto, l'art. 48 lett. a LOG (RL 177.100)
circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di
reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2),
ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impugnata una decisione del
giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una
decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata
invece a statuire su reclami contro “altre
decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Ne segue che
in concreto il reclamo andrebbe trasmesso alla terza Camera civile, tant'è che
l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319
lett. b CPC. Dato nondimeno che nel caso in esame la sorte dell'impugnazione
appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione.
Conviene pertanto trattare il ricorso senza indugio.
2.
Per quel che
riguarda il termine di reclamo, vale quello applicabile alla procedura seguita
davanti al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 novembre
2016, consid. 6). In concreto la transazione giudiziale è stata stipulata
il 3 febbraio 2015 nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria
(art. 475 e segg. CPC ticinese). Fino al 31 dicembre 2010 le contestazioni sul
modo di una divisione ereditaria erano trattate con la procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio agli art. 361
segg.), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza impugnabile
entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Alle revisioni di decisioni
comunicate secondo il diritto previgente si applica tuttavia il nuovo Codice di
procedura (art. 405 cpv. 2 CPC), che non contiene più norme sulla divisione
ereditaria. Le relative contestazioni sono rette perciò, come di regola, dalla
procedura semplificata fino al valore di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre
tale valore (art. 219 CPC). In entrambi i casi il termine di reclamo è di 30
giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 6 aprile 2017
(tracciamento postale degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine
di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al
23.
aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe
scaduto lunedì 15 maggio 2017. Consegnato alla posta il 2 maggio 2017, il
reclamo in oggetto è perciò tempestivo.
3.
Legittimato a
presentare reclamo è chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di
primo grado o è stato privato della possibilità di farlo e chi ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF in relazione
con l'art. 111 cpv. 1 LTF per analogia). Convenuta nella procedura di revisione
promossa da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016 RE
1.
non ha formulato richieste di giudizio. Ha rilevato tuttavia che prima di realizzare
all'incanto i due compendi ereditari si sarebbero dovute aggiornare le stime
dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare
un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i
cui soli eredi sono i figli. Argomentazioni analoghe erano fatte valere dagli
istanti a sostegno della domanda di revisione. Di fatto, quindi, RE 1 ha
aderito alla posizione di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4. Che ciò basti tuttavia per
legittimarla a impugnare la decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda
di revisione è dubbio. Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita la sua
legittimazione a ricorrere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni
in appresso.
4.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che una domanda di revisione
dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo invocato. Egli
non ha escluso che in concreto PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 si siano resi conto di
non essere d'accordo con una realizzazione delle eredità ai pubblici incanti
solo quando hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta, l'8 maggio
2015.
Ha rilevato tuttavia che il 26 ottobre 2015, allorché costoro hanno
scritto al notaio di non essere d'accordo con il metodo della licitazione, il
termine di 90 giorni era già abbondantemente scaduto, sicché la domanda di
revisione risultava tardiva. Ad ogni modo, ha soggiunto il Pretore, la validità
della transazione stipulata in udienza il 3 febbraio 2015 non è inefficace (nel
senso dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), poiché quand'anche il legale degli
istanti avesse sottoscritto l'intesa sulla base di informazioni inesatte
ricevute da PI 5 circa la volontà di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l'equivoco non
era riconoscibile dalle controparti e si configurava quindi come un semplice
errore sui motivi. Non era idoneo, di conseguenza, a mettere in causa la
validità della transazione.
5.
La reclamante ribadisce
– come detto – di essere contraria a una divisione ereditaria mediante asta
pubblica alle condizioni proposte, poiché manca un inventario completo dei beni
con i valori aggiornati alla situazione di mercato e non sono definite le quote
spettanti ai singoli eredi. Chiede perciò di “annullare l'asta e di nominare un
nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto”. Sta di fatto
che, così argomentando, essa non si confronta minimamente con la motivazione
del Pretore. Questi ha ritenuto che PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 dovevano essersi
resi conto di non essere d'accordo con una divisione delle due eredità ai
pubblici incanti – al più tardi – l'8 maggio 2015, quando hanno ricevuto
dal notaio divisore il capitolato d'asta. Anche volendo interpretare come
domanda di revisione la lettera del 26 ottobre 2015 in cui essi manifestavano
al notaio divisore il loro dissenso – ha continuato il Pretore – il termine di
90.
giorni previsto dall'art. 329 cpv. 1 CPC per introdurre una
domanda di revisione era ormai scaduto da mesi.
Per di più, la reclamante
sorvola sull'altra motivazione addotta dal Pretore, il quale ha ritenuto che,
seppure l'avvocato M__________ avesse firmato l'accordo sulla base di informazioni
inesatte ricevute da PI 5, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e
si configurava quindi come un semplice errore sui motivi, inidoneo a rendere
inefficace la transazione. Nemmeno a tale argomento RE 1 muove la benché minima
contestazione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso dell'art.
321.
cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.
6.
Non si disconosce
che una divisione dell'eredità presuppone la confezione di un inventario in cui
figuri la stima dei valori attribuiti ai beni inventariati, oltre all'elenco
delle pretese avanzate dai singoli eredi nei confronti della successione. La
procedura pendente nella fattispecie dinanzi al Pretore, ancora retta dal vecchio
diritto cantonale, prevedeva in effetti tre fasi:
a) l'accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC
ticinese);
b) la
determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.
477.
a 479 CPC ticinese);
c) la
“divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC ticinese), ovvero la distribuzione
delle quote, previa
– definizione
del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto
forma di denaro contante: art. 481 CPC),
– formazione
delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC ticinese) e
– possibilità
di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le prime due fasi avevano
carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che il richiedente avesse
la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla divisione (norme
legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a chiarire che
cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva essere definito
tutto quanto si riferiva all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A
tale riguardo il Pretore statuiva, insorgendo contestazioni, con sentenza unica,
decidendo simultaneamente tutto quanto atteneva alla consistenza e all'entità
dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come ripartire gli
attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota
della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3 con riferimenti).
La procedura di divisione
non impediva, con ogni evidenza, che gli eredi si intendessero diversamente
sull'esecuzione della divisione (art. 476 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto le parti si sono accordate, nella
transazione del 3 febbraio 2015, sul modo di dividere i fondi delle due
successioni, sul valore attribuito a quegli immobili, sull'ammontare della base d'asta, sull'eventuale secondo
turno d'asta e sull'assegnazione di determinate particelle a PI 5, chiedendo
inoltre al Pretore di ordinare la divisione dell'eredità fu M__________ __________
e di designare l'avv. __________ D__________ in veste di notaio divisore. Non
risulta invece che le parti abbiano approvato un inventario, né che il notaio
divisore abbia accertato gli eventuali anticipi successori ricevuti da singoli
eredi e le possibili pretese di eredi nei confronti delle due successioni, né
che egli abbia definito le quote ereditarie spettanti ai singoli beneficiari.
Non consta neppure, tuttavia, che egli sia stato sollecitato ad attivarsi a tal
fine né, tanto meno, che il Pretore sia stato chiamato a sollecitarlo perché
proceda al riguardo. La conclusione della reclamante affinché si nomini un
nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto” appare dunque
prematura.
7.
Le spese del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, i coeredi non essendo stati chiamati a formulare
osservazioni al reclamo.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 3 in basso).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
–
;
–
;
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).