11.2017.52
Nomina di un amministratore della successione: appello irricevibile
27 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.52
Lugano,
27 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.107 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu
__________
(1922–2014), già in (D),
giudicando sull'appello (Widerspruch, Einsprache) del 12
marzo 2017 presentato da
AP
1 (F)
(con
recapito presso __________ BL)
contro la decisione del
4 febbraio 2016 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratrice
della successione per i beni situati in Svizzera l'
avv.
__________
successione
di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante,
AO 1 (D)
AO
Considerandi
2.
(D) e
AO
3.
(D);
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con decisione del 4 febbraio
2016.
il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato un
amministratore alla successione fu __________ __________ (deceduto il 1° dicembre
2014.
con ultimo domicilio a __________, nel __________), per i beni situati in
Svizzera, nella persona dell'avv. __________ __________;
che, venuta a conoscenza di tale
decisione, AP 1, figlia del defunto, ha scritto il 12 marzo 2017 al Pretore di
opporsi alla designazione dell'amministratrice;
che il Pretore ha fatto seguire
lo scritto a questa Camera per competenza;
che il 10 maggio 2017 AP 1 è
stata invitata dal presidente della Camera a depositare entro il 12 giugno 2017
un anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili (art.
98.
e 101 cpv. 1 CPC);
che AP 1 ha chiesto il 28 maggio
2017.
di ricevere una copia della decisione impugnata, di sospendere la
procedura di appello e di prorogare la scadenza del termine per il versamento
dell'anticipo fino al momento in cui essa avesse avuto modo di esprimersi sulla
decisione del Pretore;
che con decreto del 7 giugno 2017
il presidente di questa Camera ha trasmesso alla richiedente una copia della
decisione impugnata, ma ha respinto la postulata sospensione della procedura di
appello e la dilazione del termine per il deposito dell'anticipo in garanzia
delle spese processuali presunte;
che il 13 giugno 2017, non risultando
alcun versamento, il presidente di questa Camera ha impartito a AP 1 un ultimo
termine improrogabile fino al 26 giugno successivo per depositare l'anticipo di
fr. 1000.– con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, il Tribunale
d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3
CPC);
che con decreto del 27 giugno
2017, scaduto anche il termine di grazia, il presidente della Camera ha invitato
AP 1 a documentare l'avvenuto versamento, precisandole che il silenzio sarebbe
stato interpretato come mancato versamento dell'anticipo entro la scadenza fissata;
che AP 1 ha inoltrato il 2 luglio
2017.
al Tribunale d'appello un “reclamo contro le decisioni in materia di
anticipazione di fr. 1000.– (art. 99, 103 CPC)” in cui ha chiesto di ridurre
l'anticipo per le spese processuali presumibili a fr. 200.–;
che il Tribunale d'appello ha
fatto seguire il “reclamo” al Tribunale federale per competenza;
che con sentenza 5A_530/2017 del
17.
luglio 2017 il Tribunale federale ha trattato il “reclamo” come ricorso, l'ha
dichiarato inammissibile e ha posto le spese giuridiziarie di fr. 200.– a carico
dell'interessata;
che, ripristinando la decisione del
Tribunale federale la litispendenza del caso sul piano cantonale, si può solo
constatare come AP 1 non abbia dato seguito alla richiesta di depositare l'anticipo
per le spese processuali presumibili nemmeno entro il termine di grazia;
che nelle circostanze descritte
l'appello del 12 marzo 2017 (Widerspruch, Einsprache) sfugge a ogni esame, come si era specificato
esplicitamente nel decreto presidenziale del 13 giugno 2017;
che le spese dell'attale giudizio
seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che la
riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario
cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente – a prelievare
costi, mentre non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico non
essendo stato notificato agli altri eredi fu __________ __________ per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi
giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. f LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che nei confronti di
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a
provvedimenti cautelari, è possibile in ogni modo far valere solo la violazione
di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 11 all'introduzione degli
art.551–559 CC);
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a.
Comunicazione:
–(D);
–(D);
–(D);
–
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).