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Decisione

11.2017.52

Nomina di un amministratore della successione: appello irricevibile

27 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2016.107 (provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu

__________

(1922–2014), già in (D),

giudicando sull'appello (Widerspruch, Einsprache) del 12

marzo 2017 presentato da

AP

1 (F)

(con

recapito presso __________ BL)

contro la decisione del

4 febbraio 2016 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratrice

della successione per i beni situati in Svizzera l'

avv.

__________

successione

di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante,

AO 1 (D)

AO

Considerandi

2.

(D) e

AO

3.

(D);

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con decisione del 4 febbraio

2016.

il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato un

amministratore alla successione fu __________ __________ (deceduto il 1° dicembre

2014.

con ultimo domicilio a __________, nel __________), per i beni situati in

Svizzera, nella persona dell'avv. __________ __________;

che, venuta a conoscenza di tale

decisione, AP 1, figlia del defunto, ha scritto il 12 marzo 2017 al Pretore di

opporsi alla designazione dell'amministratrice;

che il Pretore ha fatto seguire

lo scritto a questa Camera per competenza;

che il 10 maggio 2017 AP 1 è

stata invitata dal presidente della Camera a depositare entro il 12 giugno 2017

un anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili (art.

98.

e 101 cpv. 1 CPC);

che AP 1 ha chiesto il 28 maggio

2017.

di ricevere una copia della decisione impugnata, di sospendere la

procedura di appello e di prorogare la scadenza del termine per il versamento

dell'anticipo fino al momento in cui essa avesse avuto modo di esprimersi sulla

decisione del Pretore;

che con decreto del 7 giugno 2017

il presidente di questa Camera ha trasmesso alla richiedente una copia della

decisione impugnata, ma ha respinto la postulata sospensione della procedura di

appello e la dilazione del termine per il deposito dell'anticipo in garanzia

delle spese processuali presunte;

che il 13 giugno 2017, non risultando

alcun versamento, il presidente di questa Camera ha impartito a AP 1 un ultimo

termine improrogabile fino al 26 giugno successivo per depositare l'anticipo di

fr. 1000.– con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, il Tribunale

d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3

CPC);

che con decreto del 27 giugno

2017, scaduto anche il termine di grazia, il presidente della Camera ha invitato

AP 1 a documentare l'avvenuto versamento, precisandole che il silenzio sarebbe

stato interpretato come mancato versamento dell'anticipo entro la scadenza fissata;

che AP 1 ha inoltrato il 2 luglio

2017.

al Tribunale d'appello un “reclamo contro le decisioni in materia di

anticipazione di fr. 1000.– (art. 99, 103 CPC)” in cui ha chiesto di ridurre

l'anticipo per le spese processuali presumibili a fr. 200.–;

che il Tribunale d'appello ha

fatto seguire il “reclamo” al Tribunale federale per competenza;

che con sentenza 5A_530/2017 del

17.

luglio 2017 il Tribunale federale ha trattato il “reclamo” come ricorso, l'ha

dichiarato inammissibile e ha posto le spese giuridiziarie di fr. 200.– a carico

dell'interessata;

che, ripristinando la decisione del

Tribunale federale la litispendenza del caso sul piano cantonale, si può solo

constatare come AP 1 non abbia dato seguito alla richiesta di depositare l'anticipo

per le spese processuali presumibili nem­meno entro il termine di grazia;

che nelle circostanze descritte

l'appello del 12 marzo 2017 (Widerspruch, Einsprache) sfugge a ogni esame, come si era specificato

esplicitamente nel decreto presidenziale del 13 giugno 2017;

che le spese dell'attale giudizio

seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che la

riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario

cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente – a prelievare

costi, mentre non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico non

essendo stato notificato agli altri eredi fu __________ __________ per osservazioni;

che per quanto riguarda i rimedi

giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. f LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

che nei confronti di

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a

provvedimenti cautelari, è possibile in ogni modo far valere solo la violazione

di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 11 all'introduzione degli

art.551–559 CC);

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a.

Comunicazione:

–(D);

–(D);

–(D);

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).