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Decisione

11.2017.53

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria

13 agosto 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.1357 (ipoteca

legale degli artigiani

e imprenditori: iscrizione provvisoria) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 23 marzo 2016 dalla

AO 1

(patrocinata

dall’avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall’avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

dell'11 maggio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 28 aprile 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il

14 novembre 2013 l'impresa generale W__________ SA, __________ ha appaltato alla AO 1 determinate opere destinate a

rendere idrofughi i terrazzi, la soletta a piano terra e il tetto dello stabile

posto sulla particella n. 543 RFD di __________ (“Residenza R__________”) al

prezzo di fr. 108 000.– (IVA inclusa). Il fondo consta di quattro proprietà

per piani: la n. 29 791 (352/1000), la n. 29 792

(240/1000), la n. 29 793

(228/1000) e la n. 29 794

(181/1000), tutte appartenenti

alla AP 1. I lavori sono cominciati il 23 aprile 2014. Il 12 maggio

2014 la AO 1 ha inviato alla W__________ SA una prima “fattura parziale”

(“richiesta d'acconto n. 1”), di fr. 10 000.–,

che è rimasta impagata nonostante un sollecito del 18 giugno 2014. I lavori

sono proseguiti ugualmente. Il 30 giugno 2014 la AO 1 ha inviato alla com­mittente

una seconda “fattura parziale” (“richiesta d'acconto n. 2”), di fr. 59 400.–, rimasta anch'essa senza riscontro. Accertato

il mancato pagamento del­l'acconto di fr. 10 000.–,

il 3 luglio 2014 la AO 1 ha comunicato alla W__________ SA che avrebbe

interrotto i lavori sul cantiere. Ciò ha fatto, sicché le opere sono rimaste incompiute. Il 12 febbraio 2015 la W__________

SA è stata dichiarata in fallimento e il

28 gen­naio 2016 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio.

B. Il 23 marzo 2016 la AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando – già a

titolo cautelare e inaudita parte – l'iscrizione provvisoria di un'ipote­ca

legale collettiva degli artigiani e imprenditori a carico delle proprietà per

piani n. 29 791, n. 29 792, n. 29 793

e n. 29 794 per l'ammontare di fr. 108 000.– con interessi del 5% su fr. 55 029.94 dal 30 giu­gno 2014 o, in subordine,

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico della proprietà per

piani n. 29 791 di fr. 37 908.– con interessi del 5% su fr. 19 315.50 dal 30 giugno 2014, una a carico della proprietà per piani n.

29 792 di fr. 25 920.–

con interessi del 5% su fr. 13 207.20

dal 30 giugno 2014, una a carico della proprietà per piani n. 29 793 di fr. 24 624.–

con interessi del 5% su fr. 12 546.80 dal

30 giugno 2014 e una a carico della proprietà per piani n. 29 794 di fr. 19 548.–

con interessi del 5% su fr. 12 546.80 dal

30 giugno 2014. Con decreto cautelare del 24 marzo 2016, emesso senza

contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione dell'ipoteca legale

collettiva così come richie­sta dal­l'istante. L'addebito delle spese processuali

(fr. 900.–) e delle ripetibili è

stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.

C. Chiamata a esprimersi

per scritto, il 10 maggio 2016 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o,

in via subordinata, di limitare l'ammontare dell'ipoteca legale collettiva a

fr. 59 500.– con interessi dalla data della domanda

d'iscrizione, riservandosi la facoltà di depositare una garanzia sostitutiva.

Il 23 maggio 2016 l'istante ha replicato spontaneamente per scritto. La

convenuta ha duplicato a sua volta per scritto il 7 giugno 2016, entrambe le

parti mantenendo le rispettive posizioni. L'istruttoria

è cominciata il 15 giu­gno 2016 e si è chiusa il 24 marzo 2017. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 20 aprile 2017 l'attrice ha ribadito la sola

domanda principale intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

collettiva di fr. 108 000.– con interessi sulle quattro proprietà per piani. Nel suo

allegato del 24 aprile 2017 la convenuta ha proposto una volta

ancora di respingere l'istanza o, in subordine, di limitare l'ammontare dell'ipoteca

legale collettiva a fr. 59 500.– con

interessi dalla data della domanda d'iscrizione, riservata la facoltà di

depositare una garanzia sostitutiva.

D. Statuendo con

decisione del 28 aprile 2017, il Pretore ha parzial­mente accolto l'istanza,

nel senso che ha confermato per complessivi

fr. 72 000.– l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva degli

artigiani e imprenditori decretata

senza contraddittorio il 24 marzo 2016 sulle quattro proprietà per piani e

ha impartito al­l'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta

all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui

il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata

cancellata. Le spese processuali di

fr. 2500.– (comprese quelle del decreto “supercautelare”) sono state poste

provvisoriamente a carico dell'istante, ‟riservata una diversa ripartizione

in sede di meritoˮ. Non sono state assegnate ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 maggio

2017 per ottenere che l'istanza della AO 1 sia

respinta e che l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria senza contraddittorio

sia cancellata. La AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata

con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC).

Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci

giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,

ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale controverso in prima

sede (fr. 108 000.–). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è

pervenuta al patrocinatore della convenuta il 2 mag­gio 2017. Introdotto l'11 maggio 2017, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che l'iscrizione nel registro

fondiario di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal

com­pimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Posto

ciò, egli ha ritenuto che in concreto l'iscrizione del 24 marzo 2016 sia

avvenuta in tempo utile, poiché secondo le risultanze istruttorie i lavori di

impermeabilizzazione sulla particella n. 543

RFD sono stati interrotti alla fine di

luglio del 2014, in concomitanza con l'inizio delle ferie nel settore del­l'edilizia,

e non sono più stati ripresi, rimanendo incompiuti. Anzi, dopo le ferie il

cantiere non ha più riaperto per almeno un anno e mezzo, finché alla W__________

SA, fallita, è subentrata una nuova impresa

generale, la U__________ SA di __________, la quale tuttavia – ha soggiunto il

Pretore – farà verosimilmente ultimare le opere di impermeabilizzazione da un'altra

ditta. In simili circostanze il primo giudice ha riconosciuto così all'istante un'ipoteca legale provvisoria di

complessivi fr. 72 000.–, “pari grosso modo a quanto

eseguito fino al momento della chiusura del cantiere a fine luglio 2014”.

Dovesse essere incaricata di portare a termine i lavori, l'istante potrà sempre

– ha epilogato il Pretore – chiedere un'altra ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori per le opere eseguite in un

secondo tempo.

3.

L'appellante

contesta anzitutto la tempestività dell'iscri­zione provvisoria del 24 marzo

2016, sostenendo che la ditta istante ha interrotto unilateralmente i lavori

non alla fine di luglio del 2014, bensì già il 3 luglio, quando ha comunicato

alla W__________ SA che non sarebbe più intervenuta sul cantiere finché non le

fosse stato versato il primo acconto di fr. 10

000.

–. E siccome il pagamento non è stato eseguito, la ditta non ha più

manifestato l'intenzione di riprendere i lavori, tanto da non domandare nemmeno

spiegazioni quando il cantiere non ha più riaperto dopo le ferie estive del

2014.

e da disinteressarsi del progressivo degrado in cui cadevano le opere di impermeabilizzazione.

Al­l'inizio di luglio del 2014 era chiaro perciò – sostiene l'appellante – che

tanto l'istante quanto essa medesima consideravano l'appalto

ultimato. Da quel momento cominciava a decorrere così il termine di quattro

mesi per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale. E che i lavori andassero

ritenuti conclusi è dimostrato dal fatto – allega l'appellante – che quan­do il

cantiere di __________ è stato riaperto, nei primi mesi del 2016, il direttore

della ditta istante ha interpellato un responsabile dell'impresa generale U__________

SA per sapere se fosse possibile ottenere altre commesse.

a) Il

termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori comincia a decorrere “dal compimento del lavoro” (art.

839.

cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che

formano oggetto del contratto d'appalto sono state eseguite e

l'opera

è pronta per la consegna (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edi­zione, pag. 317 n. 2890a

con riferimenti di giurisprudenza). Al proposito questa Camera ha già avuto

occasione di riassumere una casistica con molteplici esempi (RtiD II-2006 pag.

709.

consid. 7a con rimandi). Se l'artigiano o impren­ditore indugia per causa

sua nello svolgimento dell'incarico, il committente può metterlo in mora e

comminargli la rescissione del contratto, evitando così che il termine di

quattro mesi si procrastini (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a, pag. 707 con­sid.

6a; Steinauer, op. cit., pag. 318 n. 2890b con rinvio; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione,

pag. 402 n. 1132).

b) Contrariamente

a quel che sembra credere la convenuta, intanto, nella fattispecie il Pretore

ha reputato tempestiva

l'iscrizione

dell'ipoteca legale non perché la AO 1 avesse svolto lavori sulla particella n. 543 RFD dopo il luglio del 2014, ma perché al momento

dell'iscrizione nel registro fondiario, quel

24.

marzo 2016, i lavori a essa affidati erano lungi dall'essere conclusi, sicché il termine di quattro

mesi non era neppure cominciato a decorrere. Che poi il contratto di appalto

non prevedesse l'obbligo per l'istante di eseguire tutti i lavori pattuiti,

come pretende la convenuta, non è verosimile, il capitolato non contemplando

eccezioni all'impegno di ese­guire nella loro integralità le opere formanti

oggetto dell'offerta 14 no­vem­bre 2013, di cui era preventivata per altro

la fatturazione a corpo (doc. G) . Nella misura in cui l'appellante

afferma che la AO 1 ha concluso il proprio intervento il 3 luglio 2014, quando

ha annunciato alla W__________ SA la sospensione unilaterale dei lavori per

mancato pagamento del primo acconto, il ricorso cade dunque nel vuoto.

c) È

vero invece che l'accertamento del Pretore secondo cui la AO 1 avrebbe “di

fatto” continuato i lavori sino alla fine di luglio del 2014 non trova

oggettivo riscontro agli atti. Gli ultimi lavori svolti dalla ditta sul

cantiere risultano risalire in effetti al 30 giugno 2014 (doc. I) e nella

citata lettera del 3 luglio 2014 alla W__________ SA la ditta annunciava ‟che

a far data da oggi viene interrotta la nostra presenza in cantiere fino al pagamento

della fattura scadutaˮ (doc. P). L'apodittica asserzione di __________ G__________,

direttore della ditta istante, secondo cui “abbiamo lavorato sul cantiere fino

a fine luglio del 2014, quando ci siamo fermati per le ferie dell'edilizia”

(deposizione del 29 luglio 2016, verbali pag. 7 a metà), non appare dunque

verosimile. Resta di fatto che, seppure la ditta istante abbia interrotto

l'esecuzione dei lavori il 3 lu­glio 2014 (anziché alla fine del mese), a

quel momento le prestazioni formanti oggetto del contratto d'appalto non erano

ancora ultimate e l'opera non era pronta per la consegna. Nel risultato la

decisione del Pretore resiste dunque alla critica.

d) Oppone

l'appellante che, potesse un appaltatore interrompere a piacimento l'esecuzione

di lavori affidatigli, “il termine relativamente breve e perentorio [dell'art.

839.

cpv. 2 CC] voluto dal legislatore non avrebbe una data certa di partenza e

quindi continuerebbe a decorrere sine die” (memoriale, pag. 5 nel

mezzo). Così argomentando, essa dimentica tuttavia che, ove constati indebite

interruzioni dei lavori o indebiti ritardi nell'adempimento del contratto, il

committente può mettere in mora l'artigiano o imprenditore (art. 107 CO), fissandogli

un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la scadenza

infruttuosa del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle opere

rimanenti e la rescissione del contratto. Non dovesse il destinatario ottemperare

alla comminatoria, la dichiarazione con cui il com­mittente comunicherà di

sciogliere anticipatamente il contratto farà cominciare e decorrere il termine dell'art.

839.

cpv. 2 CC (RtiD II-2006 pag. 709 consid. 7b con rimandi; Steinauer, op. cit., pag. 318

n. 2890b con rinvio). Per converso, il committente che rinuncia alla messa

in mora dell'artigiano o imprenditore si accomoda del rischio che i lavori

finiscano in ritardo. Non può pretendere quindi che il termine cominci a

decorrere nel frattempo (Schumacher, op. cit., pag. 402 n. 1132).

e) In

concreto l'appellante riconosce come ‟pacifico che le parti non si siano

scambiate nessuna corrispondenza dopo il 3 luglio 2014 che facesse riferimento

a una ripresa dei lavori, né tanto meno pretende che il contratto di appalto

sia stato sciolto per mora. Quanto alla citata lettera del 3 luglio 2014 indirizzata

dall'istante alla W__________ SA, essa non può considerarsi – nemmeno a un

sommario esame – una rescissione anticipata del contratto. A tal fine occorre

infatti che l'artigiano o imprenditore manifesti in modo chiaro e definitivo la

volontà di interrompere i lavori (v. DTF 120 II 391 consid. 1a; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_683/2010 del 15

novembre 2011 consid. 4.1; v. anche Bovey

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 98 ad art. 839; Bohnet, Actions civiles, Conditions et

conclusions, Basilea 2014, § 53 n. 51; Schumacher, op. cit.,

pag. 400 n. 1125), mentre nel caso in esame l'istante si è limitata

a dichiarare di sospendere i lavori finché non le sarebbe stato versato il

primo anticipo. La circostanza poi ch'essa non abbia chiesto pagamenti o

risarcimenti per lavori non eseguiti, omettendo altresì di insinuare pretese

nel fallimento della W__________ SA, non basta per rendere verosimile che il 3

luglio 2014 essa considerasse finito l'incarico.

f) Quanto

al principio della buona fede che l'appellante invoca con riferimento a DTF 112

II 214, non è dato a divedere quale comportamento contraddittorio avrebbe

tenuto la ditta istante. Riguardo al rinvio giurisprudenziale appena citato,

esso si limita a porre la regola per cui, dandosi un insieme di lavori e di

materiali forniti dall'imprenditore per singoli appartamenti in proprietà per

piani, il termine d'iscrizione decorre dalla fine delle prestazioni in ogni singolo

appartamento. Tale questione è estranea alla fattispecie. Se ne conclude che a

ragione il Pretore ha ritenuto tempestiva sotto il profilo del­l'art. 839 cpv.

2.

CC l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza

contraddittorio il 24 marzo 2016. Su questo punto l'appello è destinato

all'insuccesso.

4.

Indipendentemente da

quanto precede, l'appellante sostiene di non avere mai accettato l'offerta

della ditta istante. A mente sua la sola firma sbiadita e illeggibile apposta

“per accettazione” su una lettera del 14 novembre 2013 inviatale dalla AO 1

(doc. H) non rende verosimile alcunché, l'istante avendo inviato una lettera

identica quello stesso giorno anche alla W__________ SA (doc. G), cui ha poi

trasmesso le sue fatturazioni. La censura è doppiamente priva di consistenza. Intanto

perché agli atti figura anche l'originale del doc. H (annesso alla fotocopia), sul

quale la firma apposta dalla convenuta “per accettazione” appare perfettamente

chiara, e inoltre perché – comunque sia – il diritto di artigiani e imprenditori

al­l'ipoteca legale è dato seppure il credito sia

diretto non contro il proprietario, bensì contro l'imprenditore generale

(art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23

gennaio 2015, consid. 6a). In proposito non soccorre dunque diffondersi.

5.

Infine l'appellante

contesta l'ammontare del pegno, facendo valere che nessun elemento rende

verosimile quale mercede potesse rivendicare la ditta istante il 30 giugno 2014

in base all'avanzamento dei lavori. Mancando ogni possibilità di verifica e facendo

difetto un qualsiasi piano di cantiere, a suo avviso il primo giudice avrebbe

dovuto respingere l'istanza. In ogni modo – prosegue l'appellante – il Pretore avrebbe

dovuto riferirsi, tutt'al più, alla fattura inviata dalla AO 1 quel medesimo 30

giugno 2014 alla W__________ SA per complessivi fr. 55 000.– (doc. N), somma che già comprendeva la prima richiesta

d'acconto di fr. 10 000.– avanzata dalla ditta il 12 mag­gio 2014.

a) L'artigiano o imprenditore che intende ottenere

l'iscrizione provvisoria di un'ipote­ca legale deve rendere verosimile l'entità

delle prestazioni e delle forniture eseguite. La procedura essendo sommaria, il

giudice non pone esigen­ze trop­po severe al riguardo; in caso di dubbio, egli ordina

l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca

legale alla sentenza sull'iscrizione definitiva (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). La

verosimiglianza tuttavia non può fondarsi solo su dichiarazioni della parte

istante o su documenti da questa redatti unilateralmente (come bollettini o

rapporti non firmati dal committente o da un suo rappresentante, richieste di

anticipo o fatture), a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano

contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017 consid. 4). Se

sono contestati, spetta all'artigiano o imprenditore recare elementi che li

confortino con sufficiente verosimiglianza, per esempio citando come testimoni

gli estensori dei bollettini o dei rapporti che attestano i lavori eseguiti o

gli operai che materialmente vi han­no proceduto oppure chiamando a deporre il

direttore dei lavori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

b) Nella

fattispecie la convenuta lamenta l'inesistenza di qualsiasi piano di lavoro che

renda verosimile l'entità delle prestazioni e delle forniture eseguite dalla

ditta istante prima di sospendere l'intervento sul cantiere. Il Pretore ha

stimato la spettanza della ditta in fr. 72

000.

– sulla scorta delle due citate “fatture parziali” emesse il 12 maggio

2014.

(fr. 10 000.–: doc. L) e il 30 giugno 2014 (fr. 59 400.–:

doc. N). A parte il fatto però che non è dato di capire come egli sia

giunto alla somma di fr. 72 000.–, per rendere verosimile una pretesa l'artigiano

o imprenditore non può – come detto – limitarsi a produrre documenti confezionati

da lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili

a semplici dichiarazioni di parte, tranne che il convenuto non li contesti.

Nella fattispecie l'appellante contende esplicitamente l'attendibilità della

“fattura parziale” 30 giugno 2014, che include a suo avviso anche la prima

fattura del 12 maggio 2014. Ne segue che quei due documenti non bastano per

rendere verosimili le prestazioni eseguite dalla ditta istante fino al momento

in cui ha sospeso i lavori sul cantiere.

c) L'appellante

non contesta invece la tabella che riassume quanto la ditta istante dichiara di

avere svolto dal 26 maggio al 20 giugno 2014 (doc. O). Questa può pertanto

ritenersi sufficientemente attendibile ai fini del giudizio, per una mercede complessiva

di fr. 51 728.14, ovvero fr. 55 029.94 meno uno

“sconto” del 6% (previsto nel contratto di appalto: doc. G, 9° foglio).

Quello “sconto” costituisce, a ben vedere, un “ribasso” (sulla distinzione:

RtiD I-2012 pag. 907 consid. 7), ma poco importa. Alla mercede

complessiva di fr. 51 728.14 va ancora aggiunta l'IVA (I CCA, sentenza inc. 11.2009.84

del 18 luglio 2011, consid. 6 con richiamo a Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 158 n. 467), per un totale di

fr. 55 870.– arrotondati. Gli interessi moratori del 5% a decorrere dal 30

giugno 2014 non sono contestati. Altre prestazioni della AO 1 non risultano invece

rese verosimili. Ne segue che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale può

essere accolta fino a concorrenza di fr. 55

870.

– con interessi. Entro tali limiti

l'appello merita accoglimento.

6.

Rimane

da verificare, per concludere, se in virtù del diritto federale il Pretore non

dovesse suddividere d'ufficio l'ipoteca legale collettiva chiesta dalla AO 1,

ripartendola sulle quattro proprietà per piani in proporzione ai rispettivi

millesimi. L'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva è ammissibile, infatti,

se decretata cautelarmente in via “superprovvisionale” (RtiD I-2011 pag. 668

n. 21c). Dopo il contraddittorio è lecita soltanto se i fondi da gravare

appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si sono vincolati

solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag.

669.

consid. 4 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3). In concreto le quattro proprietà

per piani appartenevano tutte, ancora al momento in cui il Pretore ha statuito

con la sentenza impugnata, alla AP 1. Ricorrevano dunque le condizioni

eccezionali perché l'ipoteca legale potesse continuare a gravare

collettivamente i quattro fondi.

7.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dell'ammontare garantito

dall'ipoteca legale collettiva da fr. 72 000.– a fr. 55 870.–

complessivi. Si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali.

Il resto andrebbe a carico della ditta istante, la quale tuttavia non ha

proposto di respingere l'appello e può quindi andare esente da spese (DTF 139

III 38 consid. 5 in fine).

Quanto

agli oneri processuali di primo grado, di fr. 2500.– complessivi, il Pretore li

ha posti provvisoriamente a carico della AO 1, “riservata una diversa

ripartizione in sede di merito”, senza attribuire ripetibili. L'appellante

chiede che le sia riconosciuta un'indennità per ripetibili, ma per tacere del

fatto che il suo grado di soccombenza è sostanzialmente pari a quello di

vittoria, il che giustificherebbe se mai una compensazione, essa non indica a

quanto dovrebbe ammontare l'indennità pretesa (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

Non debitamente cifrata, la richiesta va dichiarata pertanto irricevibile.

8.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le

iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo

equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale

5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto e il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

L'istanza è parzialmente

accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente decisione, l'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Mendrisio è invitato a ridurre

l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata in via

cautelare il 24 marzo 2016 senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, per fr. 108

000.– con interessi al 5% su

fr. 55 029.94 dal 30 giugno 2014 in favore della AO

1 collettivamente sulle proprietà per piani n. 29 791,

n. 29 792, n. 29 793 e

n. 29 794 della particella n. 543 RFD di __________, appartenenti alla AP

1, a complessivi fr. 55 870.– con interessi al 5% dal 30 giugno

2014.

Per il resto l'appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile e i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza

impugnata rimangono invariati.

2. Le spese di appello, ridotte a fr. 1500.–, sono poste

a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in

giudicato);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).