11.2017.53
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
13 agosto 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.53
Lugano,
13 agosto 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.1357 (ipoteca
legale degli artigiani
e imprenditori: iscrizione provvisoria) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 23 marzo 2016 dalla
AO 1
(patrocinata
dall’avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall’avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
dell'11 maggio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 28 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il
14 novembre 2013 l'impresa generale W__________ SA, __________ ha appaltato alla AO 1 determinate opere destinate a
rendere idrofughi i terrazzi, la soletta a piano terra e il tetto dello stabile
posto sulla particella n. 543 RFD di __________ (“Residenza R__________”) al
prezzo di fr. 108 000.– (IVA inclusa). Il fondo consta di quattro proprietà
per piani: la n. 29 791 (352/1000), la n. 29 792
(240/1000), la n. 29 793
(228/1000) e la n. 29 794
(181/1000), tutte appartenenti
alla AP 1. I lavori sono cominciati il 23 aprile 2014. Il 12 maggio
2014 la AO 1 ha inviato alla W__________ SA una prima “fattura parziale”
(“richiesta d'acconto n. 1”), di fr. 10 000.–,
che è rimasta impagata nonostante un sollecito del 18 giugno 2014. I lavori
sono proseguiti ugualmente. Il 30 giugno 2014 la AO 1 ha inviato alla committente
una seconda “fattura parziale” (“richiesta d'acconto n. 2”), di fr. 59 400.–, rimasta anch'essa senza riscontro. Accertato
il mancato pagamento dell'acconto di fr. 10 000.–,
il 3 luglio 2014 la AO 1 ha comunicato alla W__________ SA che avrebbe
interrotto i lavori sul cantiere. Ciò ha fatto, sicché le opere sono rimaste incompiute. Il 12 febbraio 2015 la W__________
SA è stata dichiarata in fallimento e il
28 gennaio 2016 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio.
B. Il 23 marzo 2016 la AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando – già a
titolo cautelare e inaudita parte – l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale collettiva degli artigiani e imprenditori a carico delle proprietà per
piani n. 29 791, n. 29 792, n. 29 793
e n. 29 794 per l'ammontare di fr. 108 000.– con interessi del 5% su fr. 55 029.94 dal 30 giugno 2014 o, in subordine,
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico della proprietà per
piani n. 29 791 di fr. 37 908.– con interessi del 5% su fr. 19 315.50 dal 30 giugno 2014, una a carico della proprietà per piani n.
29 792 di fr. 25 920.–
con interessi del 5% su fr. 13 207.20
dal 30 giugno 2014, una a carico della proprietà per piani n. 29 793 di fr. 24 624.–
con interessi del 5% su fr. 12 546.80 dal
30 giugno 2014 e una a carico della proprietà per piani n. 29 794 di fr. 19 548.–
con interessi del 5% su fr. 12 546.80 dal
30 giugno 2014. Con decreto cautelare del 24 marzo 2016, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione dell'ipoteca legale
collettiva così come richiesta dall'istante. L'addebito delle spese processuali
(fr. 900.–) e delle ripetibili è
stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. Chiamata a esprimersi
per scritto, il 10 maggio 2016 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o,
in via subordinata, di limitare l'ammontare dell'ipoteca legale collettiva a
fr. 59 500.– con interessi dalla data della domanda
d'iscrizione, riservandosi la facoltà di depositare una garanzia sostitutiva.
Il 23 maggio 2016 l'istante ha replicato spontaneamente per scritto. La
convenuta ha duplicato a sua volta per scritto il 7 giugno 2016, entrambe le
parti mantenendo le rispettive posizioni. L'istruttoria
è cominciata il 15 giugno 2016 e si è chiusa il 24 marzo 2017. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 20 aprile 2017 l'attrice ha ribadito la sola
domanda principale intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
collettiva di fr. 108 000.– con interessi sulle quattro proprietà per piani. Nel suo
allegato del 24 aprile 2017 la convenuta ha proposto una volta
ancora di respingere l'istanza o, in subordine, di limitare l'ammontare dell'ipoteca
legale collettiva a fr. 59 500.– con
interessi dalla data della domanda d'iscrizione, riservata la facoltà di
depositare una garanzia sostitutiva.
D. Statuendo con
decisione del 28 aprile 2017, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha confermato per complessivi
fr. 72 000.– l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva degli
artigiani e imprenditori decretata
senza contraddittorio il 24 marzo 2016 sulle quattro proprietà per piani e
ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui
il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata
cancellata. Le spese processuali di
fr. 2500.– (comprese quelle del decreto “supercautelare”) sono state poste
provvisoriamente a carico dell'istante, ‟riservata una diversa ripartizione
in sede di meritoˮ. Non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 maggio
2017 per ottenere che l'istanza della AO 1 sia
respinta e che l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria senza contraddittorio
sia cancellata. La AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata
con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC).
Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,
ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale controverso in prima
sede (fr. 108 000.–). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è
pervenuta al patrocinatore della convenuta il 2 maggio 2017. Introdotto l'11 maggio 2017, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che l'iscrizione nel registro
fondiario di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal
compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Posto
ciò, egli ha ritenuto che in concreto l'iscrizione del 24 marzo 2016 sia
avvenuta in tempo utile, poiché secondo le risultanze istruttorie i lavori di
impermeabilizzazione sulla particella n. 543
RFD sono stati interrotti alla fine di
luglio del 2014, in concomitanza con l'inizio delle ferie nel settore dell'edilizia,
e non sono più stati ripresi, rimanendo incompiuti. Anzi, dopo le ferie il
cantiere non ha più riaperto per almeno un anno e mezzo, finché alla W__________
SA, fallita, è subentrata una nuova impresa
generale, la U__________ SA di __________, la quale tuttavia – ha soggiunto il
Pretore – farà verosimilmente ultimare le opere di impermeabilizzazione da un'altra
ditta. In simili circostanze il primo giudice ha riconosciuto così all'istante un'ipoteca legale provvisoria di
complessivi fr. 72 000.–, “pari grosso modo a quanto
eseguito fino al momento della chiusura del cantiere a fine luglio 2014”.
Dovesse essere incaricata di portare a termine i lavori, l'istante potrà sempre
– ha epilogato il Pretore – chiedere un'altra ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per le opere eseguite in un
secondo tempo.
3.
L'appellante
contesta anzitutto la tempestività dell'iscrizione provvisoria del 24 marzo
2016, sostenendo che la ditta istante ha interrotto unilateralmente i lavori
non alla fine di luglio del 2014, bensì già il 3 luglio, quando ha comunicato
alla W__________ SA che non sarebbe più intervenuta sul cantiere finché non le
fosse stato versato il primo acconto di fr. 10
000.
–. E siccome il pagamento non è stato eseguito, la ditta non ha più
manifestato l'intenzione di riprendere i lavori, tanto da non domandare nemmeno
spiegazioni quando il cantiere non ha più riaperto dopo le ferie estive del
2014.
e da disinteressarsi del progressivo degrado in cui cadevano le opere di impermeabilizzazione.
All'inizio di luglio del 2014 era chiaro perciò – sostiene l'appellante – che
tanto l'istante quanto essa medesima consideravano l'appalto
ultimato. Da quel momento cominciava a decorrere così il termine di quattro
mesi per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale. E che i lavori andassero
ritenuti conclusi è dimostrato dal fatto – allega l'appellante – che quando il
cantiere di __________ è stato riaperto, nei primi mesi del 2016, il direttore
della ditta istante ha interpellato un responsabile dell'impresa generale U__________
SA per sapere se fosse possibile ottenere altre commesse.
a) Il
termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori comincia a decorrere “dal compimento del lavoro” (art.
839.
cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che
formano oggetto del contratto d'appalto sono state eseguite e
l'opera
è pronta per la consegna (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 317 n. 2890a
con riferimenti di giurisprudenza). Al proposito questa Camera ha già avuto
occasione di riassumere una casistica con molteplici esempi (RtiD II-2006 pag.
709.
consid. 7a con rimandi). Se l'artigiano o imprenditore indugia per causa
sua nello svolgimento dell'incarico, il committente può metterlo in mora e
comminargli la rescissione del contratto, evitando così che il termine di
quattro mesi si procrastini (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a, pag. 707 consid.
6a; Steinauer, op. cit., pag. 318 n. 2890b con rinvio; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione,
pag. 402 n. 1132).
b) Contrariamente
a quel che sembra credere la convenuta, intanto, nella fattispecie il Pretore
ha reputato tempestiva
l'iscrizione
dell'ipoteca legale non perché la AO 1 avesse svolto lavori sulla particella n. 543 RFD dopo il luglio del 2014, ma perché al momento
dell'iscrizione nel registro fondiario, quel
24.
marzo 2016, i lavori a essa affidati erano lungi dall'essere conclusi, sicché il termine di quattro
mesi non era neppure cominciato a decorrere. Che poi il contratto di appalto
non prevedesse l'obbligo per l'istante di eseguire tutti i lavori pattuiti,
come pretende la convenuta, non è verosimile, il capitolato non contemplando
eccezioni all'impegno di eseguire nella loro integralità le opere formanti
oggetto dell'offerta 14 novembre 2013, di cui era preventivata per altro
la fatturazione a corpo (doc. G) . Nella misura in cui l'appellante
afferma che la AO 1 ha concluso il proprio intervento il 3 luglio 2014, quando
ha annunciato alla W__________ SA la sospensione unilaterale dei lavori per
mancato pagamento del primo acconto, il ricorso cade dunque nel vuoto.
c) È
vero invece che l'accertamento del Pretore secondo cui la AO 1 avrebbe “di
fatto” continuato i lavori sino alla fine di luglio del 2014 non trova
oggettivo riscontro agli atti. Gli ultimi lavori svolti dalla ditta sul
cantiere risultano risalire in effetti al 30 giugno 2014 (doc. I) e nella
citata lettera del 3 luglio 2014 alla W__________ SA la ditta annunciava ‟che
a far data da oggi viene interrotta la nostra presenza in cantiere fino al pagamento
della fattura scadutaˮ (doc. P). L'apodittica asserzione di __________ G__________,
direttore della ditta istante, secondo cui “abbiamo lavorato sul cantiere fino
a fine luglio del 2014, quando ci siamo fermati per le ferie dell'edilizia”
(deposizione del 29 luglio 2016, verbali pag. 7 a metà), non appare dunque
verosimile. Resta di fatto che, seppure la ditta istante abbia interrotto
l'esecuzione dei lavori il 3 luglio 2014 (anziché alla fine del mese), a
quel momento le prestazioni formanti oggetto del contratto d'appalto non erano
ancora ultimate e l'opera non era pronta per la consegna. Nel risultato la
decisione del Pretore resiste dunque alla critica.
d) Oppone
l'appellante che, potesse un appaltatore interrompere a piacimento l'esecuzione
di lavori affidatigli, “il termine relativamente breve e perentorio [dell'art.
839.
cpv. 2 CC] voluto dal legislatore non avrebbe una data certa di partenza e
quindi continuerebbe a decorrere sine die” (memoriale, pag. 5 nel
mezzo). Così argomentando, essa dimentica tuttavia che, ove constati indebite
interruzioni dei lavori o indebiti ritardi nell'adempimento del contratto, il
committente può mettere in mora l'artigiano o imprenditore (art. 107 CO), fissandogli
un termine entro cui ultimare l'appalto, con l'avvertimento che la scadenza
infruttuosa del termine comporterà la rinuncia all'esecuzione delle opere
rimanenti e la rescissione del contratto. Non dovesse il destinatario ottemperare
alla comminatoria, la dichiarazione con cui il committente comunicherà di
sciogliere anticipatamente il contratto farà cominciare e decorrere il termine dell'art.
839.
cpv. 2 CC (RtiD II-2006 pag. 709 consid. 7b con rimandi; Steinauer, op. cit., pag. 318
n. 2890b con rinvio). Per converso, il committente che rinuncia alla messa
in mora dell'artigiano o imprenditore si accomoda del rischio che i lavori
finiscano in ritardo. Non può pretendere quindi che il termine cominci a
decorrere nel frattempo (Schumacher, op. cit., pag. 402 n. 1132).
e) In
concreto l'appellante riconosce come ‟pacifico che le parti non si siano
scambiate nessuna corrispondenza dopo il 3 luglio 2014 che facesse riferimento
a una ripresa dei lavori, né tanto meno pretende che il contratto di appalto
sia stato sciolto per mora. Quanto alla citata lettera del 3 luglio 2014 indirizzata
dall'istante alla W__________ SA, essa non può considerarsi – nemmeno a un
sommario esame – una rescissione anticipata del contratto. A tal fine occorre
infatti che l'artigiano o imprenditore manifesti in modo chiaro e definitivo la
volontà di interrompere i lavori (v. DTF 120 II 391 consid. 1a; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_683/2010 del 15
novembre 2011 consid. 4.1; v. anche Bovey
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 98 ad art. 839; Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Basilea 2014, § 53 n. 51; Schumacher, op. cit.,
pag. 400 n. 1125), mentre nel caso in esame l'istante si è limitata
a dichiarare di sospendere i lavori finché non le sarebbe stato versato il
primo anticipo. La circostanza poi ch'essa non abbia chiesto pagamenti o
risarcimenti per lavori non eseguiti, omettendo altresì di insinuare pretese
nel fallimento della W__________ SA, non basta per rendere verosimile che il 3
luglio 2014 essa considerasse finito l'incarico.
f) Quanto
al principio della buona fede che l'appellante invoca con riferimento a DTF 112
II 214, non è dato a divedere quale comportamento contraddittorio avrebbe
tenuto la ditta istante. Riguardo al rinvio giurisprudenziale appena citato,
esso si limita a porre la regola per cui, dandosi un insieme di lavori e di
materiali forniti dall'imprenditore per singoli appartamenti in proprietà per
piani, il termine d'iscrizione decorre dalla fine delle prestazioni in ogni singolo
appartamento. Tale questione è estranea alla fattispecie. Se ne conclude che a
ragione il Pretore ha ritenuto tempestiva sotto il profilo dell'art. 839 cpv.
2.
CC l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza
contraddittorio il 24 marzo 2016. Su questo punto l'appello è destinato
all'insuccesso.
4.
Indipendentemente da
quanto precede, l'appellante sostiene di non avere mai accettato l'offerta
della ditta istante. A mente sua la sola firma sbiadita e illeggibile apposta
“per accettazione” su una lettera del 14 novembre 2013 inviatale dalla AO 1
(doc. H) non rende verosimile alcunché, l'istante avendo inviato una lettera
identica quello stesso giorno anche alla W__________ SA (doc. G), cui ha poi
trasmesso le sue fatturazioni. La censura è doppiamente priva di consistenza. Intanto
perché agli atti figura anche l'originale del doc. H (annesso alla fotocopia), sul
quale la firma apposta dalla convenuta “per accettazione” appare perfettamente
chiara, e inoltre perché – comunque sia – il diritto di artigiani e imprenditori
all'ipoteca legale è dato seppure il credito sia
diretto non contro il proprietario, bensì contro l'imprenditore generale
(art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23
gennaio 2015, consid. 6a). In proposito non soccorre dunque diffondersi.
5.
Infine l'appellante
contesta l'ammontare del pegno, facendo valere che nessun elemento rende
verosimile quale mercede potesse rivendicare la ditta istante il 30 giugno 2014
in base all'avanzamento dei lavori. Mancando ogni possibilità di verifica e facendo
difetto un qualsiasi piano di cantiere, a suo avviso il primo giudice avrebbe
dovuto respingere l'istanza. In ogni modo – prosegue l'appellante – il Pretore avrebbe
dovuto riferirsi, tutt'al più, alla fattura inviata dalla AO 1 quel medesimo 30
giugno 2014 alla W__________ SA per complessivi fr. 55 000.– (doc. N), somma che già comprendeva la prima richiesta
d'acconto di fr. 10 000.– avanzata dalla ditta il 12 maggio 2014.
a) L'artigiano o imprenditore che intende ottenere
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale deve rendere verosimile l'entità
delle prestazioni e delle forniture eseguite. La procedura essendo sommaria, il
giudice non pone esigenze troppo severe al riguardo; in caso di dubbio, egli ordina
l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca
legale alla sentenza sull'iscrizione definitiva (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). La
verosimiglianza tuttavia non può fondarsi solo su dichiarazioni della parte
istante o su documenti da questa redatti unilateralmente (come bollettini o
rapporti non firmati dal committente o da un suo rappresentante, richieste di
anticipo o fatture), a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano
contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017 consid. 4). Se
sono contestati, spetta all'artigiano o imprenditore recare elementi che li
confortino con sufficiente verosimiglianza, per esempio citando come testimoni
gli estensori dei bollettini o dei rapporti che attestano i lavori eseguiti o
gli operai che materialmente vi hanno proceduto oppure chiamando a deporre il
direttore dei lavori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).
b) Nella
fattispecie la convenuta lamenta l'inesistenza di qualsiasi piano di lavoro che
renda verosimile l'entità delle prestazioni e delle forniture eseguite dalla
ditta istante prima di sospendere l'intervento sul cantiere. Il Pretore ha
stimato la spettanza della ditta in fr. 72
000.
– sulla scorta delle due citate “fatture parziali” emesse il 12 maggio
2014.
(fr. 10 000.–: doc. L) e il 30 giugno 2014 (fr. 59 400.–:
doc. N). A parte il fatto però che non è dato di capire come egli sia
giunto alla somma di fr. 72 000.–, per rendere verosimile una pretesa l'artigiano
o imprenditore non può – come detto – limitarsi a produrre documenti confezionati
da lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili
a semplici dichiarazioni di parte, tranne che il convenuto non li contesti.
Nella fattispecie l'appellante contende esplicitamente l'attendibilità della
“fattura parziale” 30 giugno 2014, che include a suo avviso anche la prima
fattura del 12 maggio 2014. Ne segue che quei due documenti non bastano per
rendere verosimili le prestazioni eseguite dalla ditta istante fino al momento
in cui ha sospeso i lavori sul cantiere.
c) L'appellante
non contesta invece la tabella che riassume quanto la ditta istante dichiara di
avere svolto dal 26 maggio al 20 giugno 2014 (doc. O). Questa può pertanto
ritenersi sufficientemente attendibile ai fini del giudizio, per una mercede complessiva
di fr. 51 728.14, ovvero fr. 55 029.94 meno uno
“sconto” del 6% (previsto nel contratto di appalto: doc. G, 9° foglio).
Quello “sconto” costituisce, a ben vedere, un “ribasso” (sulla distinzione:
RtiD I-2012 pag. 907 consid. 7), ma poco importa. Alla mercede
complessiva di fr. 51 728.14 va ancora aggiunta l'IVA (I CCA, sentenza inc. 11.2009.84
del 18 luglio 2011, consid. 6 con richiamo a Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 158 n. 467), per un totale di
fr. 55 870.– arrotondati. Gli interessi moratori del 5% a decorrere dal 30
giugno 2014 non sono contestati. Altre prestazioni della AO 1 non risultano invece
rese verosimili. Ne segue che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale può
essere accolta fino a concorrenza di fr. 55
870.
– con interessi. Entro tali limiti
l'appello merita accoglimento.
6.
Rimane
da verificare, per concludere, se in virtù del diritto federale il Pretore non
dovesse suddividere d'ufficio l'ipoteca legale collettiva chiesta dalla AO 1,
ripartendola sulle quattro proprietà per piani in proporzione ai rispettivi
millesimi. L'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva è ammissibile, infatti,
se decretata cautelarmente in via “superprovvisionale” (RtiD I-2011 pag. 668
n. 21c). Dopo il contraddittorio è lecita soltanto se i fondi da gravare
appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si sono vincolati
solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore (RtiD I-2011 pag.
669.
consid. 4 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3). In concreto le quattro proprietà
per piani appartenevano tutte, ancora al momento in cui il Pretore ha statuito
con la sentenza impugnata, alla AP 1. Ricorrevano dunque le condizioni
eccezionali perché l'ipoteca legale potesse continuare a gravare
collettivamente i quattro fondi.
7.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dell'ammontare garantito
dall'ipoteca legale collettiva da fr. 72 000.– a fr. 55 870.–
complessivi. Si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali.
Il resto andrebbe a carico della ditta istante, la quale tuttavia non ha
proposto di respingere l'appello e può quindi andare esente da spese (DTF 139
III 38 consid. 5 in fine).
Quanto
agli oneri processuali di primo grado, di fr. 2500.– complessivi, il Pretore li
ha posti provvisoriamente a carico della AO 1, “riservata una diversa
ripartizione in sede di merito”, senza attribuire ripetibili. L'appellante
chiede che le sia riconosciuta un'indennità per ripetibili, ma per tacere del
fatto che il suo grado di soccombenza è sostanzialmente pari a quello di
vittoria, il che giustificherebbe se mai una compensazione, essa non indica a
quanto dovrebbe ammontare l'indennità pretesa (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
Non debitamente cifrata, la richiesta va dichiarata pertanto irricevibile.
8.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le
iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo
equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale
5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è parzialmente
accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente decisione, l'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Mendrisio è invitato a ridurre
l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata in via
cautelare il 24 marzo 2016 senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, per fr. 108
000.– con interessi al 5% su
fr. 55 029.94 dal 30 giugno 2014 in favore della AO
1 collettivamente sulle proprietà per piani n. 29 791,
n. 29 792, n. 29 793 e
n. 29 794 della particella n. 543 RFD di __________, appartenenti alla AP
1, a complessivi fr. 55 870.– con interessi al 5% dal 30 giugno
2014.
Per il resto l'appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile e i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza
impugnata rimangono invariati.
2. Le spese di appello, ridotte a fr. 1500.–, sono poste
a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in
giudicato);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).