11.2017.54
Gratuito patrocinio alla parte vittoriosa nel caso in cui le ripetibili a carico della parte soccombente siano difficili o impossibili da incassare
22 giugno 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.54
Lugano,
22 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2016.47 (protezione della personalità da violenze,
minacce o insidie) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione (“istanza”) del 20 settembre
2016 da
PI
2,
per
sé e in rappresentanza dei figli
PI
1 (1999),
PI
3 (2008) e
PI
4 (2010)
(patrocinati
dall'avv. dott. RE 1)
contro
PI
5,
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato dall'
avv.
dott. RE 1
contro la decisione dell'8
febbraio 2017 con cui il Pretore ha fissato in fr. 291.– la retribuzione di quest'ultimo
come patrocinatore d'ufficio degli istanti;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15
novembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha vietato a PI
5 di avvicinarsi a PI 2 e ai di lei figli PI 1, PI 3 e PI 4 entro un raggio di
500 m, come pure di “contattare in qualunque modo” PI 2 e i di lei figli, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP. Il Pretore non ha riscosso spese processuali, ma
ha condannato PI 5 a rifondere a PI 2 e ai di lei figli un'indennità di fr. 600.–
per ripetibili. PI 2 e i figli sono stati ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio da parte dell'avv. dott. RE 1.
B. L'8 febbraio 2017 il
Pretore ha tassato la retribuzione del patrocinatore
d'ufficio in fr. 750.– di onorario, fr. 75.– di spese e fr. 66.– di IVA.
Dedotta l'indennità di fr. 600.– per ripetibili dovute da PI 5, egli ha
riconosciuto così al legale la differenza di fr. 291.–.
C. Contro la decisione
appena citata l'avv. dott. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17
febbraio 2017 nel quale chiede che l'indennità di fr. 600.– per ripetibili non
sia dedotta dalla sua spettanza, trattandosi di una somma praticamente impossibile
da incassare. PI 2 non ha formulato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso in esame è
stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di
reclami “contro le decisioni in materia di
spese (art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a
n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a
un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia
una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una
decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 121 CPC (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO,
edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG
riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC.
L'impugnazione andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per
trattare i reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie
processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno
dell'economia di giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a
mere questioni di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione
della sentenza.
2.
Il reclamo con cui
un legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato
d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10
giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una
causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se la decisione è
stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata
– come in concreto (art. 243 cpv. 1 lett. b CPC) – v'è chi sostiene che il termine
sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di
dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Il Tribunale federale reputa non
arbitrario ammettere che il termine di reclamo sia sempre di 10 giorni, a
condizione che ciò figuri nell'indicazione dei rimedi giuridici (sentenza
5A_120/2016 del 26 maggio 2016, consid. 2.1 pubblicato in: RSPC 2016 pag. 496).
In concreto il termine di 10 giorni figurava effettivamente nell'indicazione
dei rimedi giuridici in calce alla tassazione impugnata ed è stato rispettato
dal reclamante. Il rimedio giuridico è pertanto ricevibile.
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha fissato la retribuzione complessiva del patrocinatore
d'ufficio in fr. 891.–, cifra che il reclamante non discute. Quanto egli
contesta è che l'indennità per ripetibili di fr. 600.– vada dedotta da tale
somma, trattandosi di un importo pressoché impossibile da riscuotere. Ora, che una
richiesta di gratuito patrocinio divenga senza oggetto nella misura in cui la
parte vittoriosa possa incassare congrue ripetibili è indubbio (DTF 133 I 248
consid. 3 in fine). E le ripetibili vanno calcolate a tariffa piena, non in
base ai criteri che disciplinano il compenso di un patrocinatore d'ufficio (DTF
140.
III 169 consid. 2.3 in fine).
Diversa è la situazione se
le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse. In tal
caso il patrocinatore d'ufficio va “adeguatamente rimunerato dal Cantone” (art. 122
cpv. 2 prima frase CPC). Se la parte soccombente “non può essere escussa con
successo”, in altri termini, il giudice ha tre possibilità: può sospendere la
decisione sul gratuito patrocinio fino al momento in cui il patrocinatore della
parte vittoriosa avrà dimostrato l'impossibilità di incassare le ripetibili, può
statuire sul gratuito patrocinio, ma subordinare il versamento della rimunerazione
da parte del Cantone alla dimostrazione che le ripetibili non possono essere
incassate oppure può, se la riscossione delle ripetibili appare chiaramente difficile
o impossibile sin dall'inizio, concedere subito al patrocinatore d'ufficio il
versamento dell'indennità (DTF 122 I 326 consid. 3d; v. anche DTF 131 III 344
consid. 7 in fine).
4.
Nella fattispecie il
reclamante fa valere che PI 5 è “un noto malavitoso pluripregiudicato, senza
attività professionale fissa, più volte posto in detenzione dall'autorità
penale italiana”, il quale si è “totalmente sottratto ai suoi obblighi di mantenimento”
persino nei confronti dei figli. Sottolinea inoltre che una procedura d'incasso
in __________ risulterebbe “eccessivamente gravosa e con costi del tutto
sproporzionati rispetto alla somma da eventualmente incassare”. L'assunto appare
attendibile. Invitata a esprimersi, del resto, PI 2 non pretende che quanto afferma
il suo patrocinatore d'ufficio non sia vero (e che quindi lei non vada tenuta a
rifondere al Cantone l'intera retribuzione del legale: art. 123 cpv. 1 CPC) né che
il patrocinatore d'ufficio abbia qualche concreta probabilità d'incasso. Dedurre
l'indennità per ripetibili di fr. 600.– dalla spettanza di lui in condizioni
del genere, per altro senza motivazione (come ha fatto il Pretore), non è sostenibile.
Nelle circostanze descritte si giustifica di concedere sin dall'inizio al
patrocinatore d'ufficio il versamento dell'intero compenso fissato dal primo
giudice. La decisione impugnata va riformata pertanto di conseguenza.
5.
Dato l'esito del giudizio,
conviene rinunciare al prelievo di spese processuali. Il patrocinatore
d'ufficio, che ha dovuto impugnare la tassazione del Pretore per vedersi
riconoscere l'intera retribuzione, ha diritto a un'equa indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a garantire una certa compensazione
della perdita di guadagno in seguito al lavoro profuso nella stesura del reclamo
(FF 2006 pag. 6664 in fondo).
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
tassazione impugnata è riformata nel senso che lo Stato del Cantone Ticino
verserà al reclamante per PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 un'indennità di fr. 891.–
complessivi.
2. Non si riscuotono spese. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità d'inconvenienza
di fr. 500.–.
3. Notificazione:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).