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Decisione

11.2017.54

Gratuito patrocinio alla parte vittoriosa nel caso in cui le ripetibili a carico della parte soccombente siano difficili o impossibili da incassare

22 giugno 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2016.47 (protezione della personalità da violenze,

minacce o insidie) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione (“istanza”) del 20 settembre

2016 da

PI

2,

per

sé e in rappresentanza dei figli

PI

1 (1999),

PI

3 (2008) e

PI

4 (2010)

(patrocinati

dall'avv. dott. RE 1)

contro

PI

5,

giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato dall'

avv.

dott. RE 1

contro la decisione dell'8

febbraio 2017 con cui il Pretore ha fissato in fr. 291.– la retribuzione di quest'ultimo

come patrocinatore d'ufficio degli istanti;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15

novembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha vietato a PI

5 di avvicinarsi a PI 2 e ai di lei figli PI 1, PI 3 e PI 4 entro un raggio di

500 m, come pure di “contattare in qualunque modo” PI 2 e i di lei figli, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP. Il Pretore non ha riscosso spese processuali, ma

ha condannato PI 5 a rifondere a PI 2 e ai di lei figli un'indennità di fr. 600.–

per ripetibili. PI 2 e i figli sono stati ammessi al beneficio del gratuito

patrocinio da parte del­l'avv. dott. RE 1.

B. L'8 febbraio 2017 il

Pretore ha tassato la retribuzione del patrocinatore

d'ufficio in fr. 750.– di onorario, fr. 75.– di spese e fr. 66.– di IVA.

Dedotta l'indennità di fr. 600.– per ripetibili dovute da PI 5, egli ha

riconosciuto così al legale la differenza di fr. 291.–.

C. Contro la decisione

appena citata l'avv. dott. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17

febbraio 2017 nel quale chiede che l'indennità di fr. 600.– per ripetibili non

sia dedotta dalla sua spettanza, trattandosi di una somma praticamente impossibile

da incassare. PI 2 non ha formulato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso in esame è

stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di

reclami “contro le decisioni in materia di

spese (art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a

n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a

un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia

una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una

decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso del­l'art. 121 CPC (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO,

edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG

riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC.

L'impugnazione andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per

trattare i reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie

processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno

dell'economia di giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a

mere questioni di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione

della sentenza.

2.

Il reclamo con cui

un legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato

d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10

giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una

causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se la decisione è

stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata

– come in concreto (art. 243 cpv. 1 lett. b CPC) – v'è chi sostiene che il termine

sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di

dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Il Tribunale federale reputa non

arbitrario ammettere che il termine di reclamo sia sempre di 10 giorni, a

condizione che ciò figuri nell'indicazione dei rimedi giuridici (sentenza

5A_120/2016 del 26 maggio 2016, consid. 2.1 pubblicato in: RSPC 2016 pag. 496).

In concreto il termine di 10 giorni figurava effettivamente nell'indicazione

dei rimedi giuridici in calce alla tassazione impugnata ed è stato rispettato

dal reclamante. Il rimedio giuridico è pertanto ricevibile.

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha fissato la retribuzione complessiva del patrocinatore

d'ufficio in fr. 891.–, cifra che il reclamante non discute. Quanto egli

contesta è che l'indennità per ripetibili di fr. 600.– vada dedotta da tale

somma, trattandosi di un importo pressoché impossibile da riscuotere. Ora, che una

richiesta di gratuito patrocinio divenga senza oggetto nella misura in cui la

parte vittoriosa possa incassare congrue ripetibili è indubbio (DTF 133 I 248

consid. 3 in fine). E le ripetibili vanno calcolate a tariffa piena, non in

base ai criteri che disciplinano il compenso di un patrocinatore d'ufficio (DTF

140.

III 169 consid. 2.3 in fine).

Diversa è la situazione se

le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse. In tal

caso il patrocinatore d'ufficio va “adeguatamente rimunerato dal Cantone” (art. 122

cpv. 2 prima frase CPC). Se la parte soccombente “non può essere escussa con

successo”, in altri termini, il giudice ha tre possibilità: può sospendere la

decisione sul gratuito patrocinio fino al momento in cui il patrocinatore della

parte vittoriosa avrà dimostrato l'impossibilità di incassare le ripetibili, può

statuire sul gratuito patrocinio, ma subordinare il versamento della rimunerazione

da parte del Cantone alla dimostrazione che le ripetibili non possono essere

incassate oppure può, se la riscossione delle ripetibili appare chiaramente difficile

o impossibile sin dall'inizio, concedere subito al patrocinatore d'ufficio il

versamento dell'indennità (DTF 122 I 326 consid. 3d; v. anche DTF 131 III 344

consid. 7 in fine).

4.

Nella fattispecie il

reclamante fa valere che PI 5 è “un noto malavitoso pluripregiudicato, senza

attività professionale fissa, più volte posto in detenzione dall'autorità

penale italiana”, il quale si è “totalmente sottratto ai suoi obblighi di mantenimento”

persino nei confronti dei figli. Sottolinea inoltre che una procedura d'incasso

in __________ risulterebbe “eccessivamente gravosa e con costi del tutto

sproporzionati rispetto alla somma da eventualmente incassare”. L'assunto appare

attendibile. Invitata a esprimersi, del resto, PI 2 non pretende che quanto afferma

il suo patrocinatore d'ufficio non sia vero (e che quindi lei non vada tenuta a

rifondere al Cantone l'intera retribuzione del legale: art. 123 cpv. 1 CPC) né che

il patrocinatore d'ufficio abbia qualche concreta probabilità d'incasso. Dedurre

l'indennità per ripetibili di fr. 600.– dalla spettanza di lui in condizioni

del genere, per altro senza motivazione (come ha fatto il Pretore), non è sostenibile.

Nelle circostanze descritte si giustifica di concedere sin dall'inizio al

patrocinatore d'ufficio il versamento dell'intero compenso fissato dal primo

giudice. La decisione impugnata va rifor­mata pertanto di conseguenza.

5.

Dato l'esito del giudizio,

conviene rinunciare al prelievo di spese processuali. Il patrocinatore

d'ufficio, che ha dovuto impugnare la tassazione del Pretore per vedersi

riconoscere l'intera retribuzione, ha diritto a un'equa indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a garantire una certa compensazione

della perdita di guadagno in seguito al lavoro profuso nella stesura del reclamo

(FF 2006 pag. 6664 in fondo).

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

tassazione impugnata è riformata nel senso che lo Stato del Cantone Ticino

verserà al reclamante per PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 un'indennità di fr. 891.–

complessivi.

2. Non si riscuotono spese. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità d'inconvenienza

di fr. 500.–.

3. Notificazione:

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).