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Decisione

11.2017.55

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie. modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie

25 febbraio 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

5. L'attore afferma

anzitutto di non essere in grado di versare il contributo alimentare stabilito

dal primo giudice. Ciò risulterebbe sia dai calcoli dell'Ufficio di esecuzione

di Locarno, che nell'ambito del­l'incasso di contributi alimentari arretrati da

parte della convenuta ha accertato un reddito di fr. 13 000.– mensili e un margine pignorabile di fr. 3488.– men­sili

(doc. BB), sia dalla tassazione 2015 (doc. Z), dalla quale si desume un reddito

imponibile nullo, date entrate da attività indipendente di fr. 120 000.– annui e oneri alimentari di 117 000.– . L'assunto non può essere condiviso.

Intanto

quel che stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile (I CCA,

sentenza inc. 11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 4g con riferimento). A

parte ciò, l'appellante non sostanzia né tanto meno dimostra quali altri costi

gli andrebbero riconosciuti in aggiunta al fabbisogno di fr. 5000.– che il primo giudice è riuscito a

stimare sulla base degli atti processuali. Il Pretore aggiunto ha illustrato le

ragioni che lo hanno indotto a scostarsi dai calcoli dell'Ufficio di

esecuzione, il quale nel determinare il margine pignorabile non poteva tenere

conto – a mente del primo giudice – della pigione dello studio medico né dello

stipendio della collaboratrice del medesimo, tali costi essendo già stati

considerati nel reddito netto da attività lucrativa (sentenza impugnata, consid.

11 in fine). Con tale argomento l'appellante non si confronta nemmeno di

scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per

difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto

che nella tassazione 2015 figuri un reddito imponibile nullo, esso non dimostra

alcunché a fini dell'odierno giudizio. Il reddito imponibile accertato dall'autorità

fiscale non è decisivo per determinare la capacità contributiva di una persona,

già per il fatto che esso è al netto da deduzioni che non rientrano

necessariamente nel fabbisogno mi­nimo secondo il diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018,

consid. 7). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

6. Per

l'appellante l'insostenibilità della sentenza impugnata risulta evidente anche dal

fatto ch'egli, pur con un reddito aziendale di fr. 10 000.– mensili, dovrebbe accomodarsi di fr. 2250.– mensili per il proprio sostentamento,

destinando fr. 7750.– mensili

all'ex moglie. Egli ricorda che nell'ambito del citato pignoramento l'Ufficio

di esecuzione gli ha riconosciuto un fabbisogno di fr. 9512.– mensili. Inoltre, quand'anche ci si

dipartisse da un fabbisogno proprio di fr. 5000.– mensili come ha fatto il primo giudice, la riduzione del

contributo di mantenimento da fr. 18 000.– a

fr. 7750.– mensili sarebbe

manifestamente insufficiente, potendo egli erogare al massimo fr. 3488.– mensili, come ha accertato l'autorità

esecutiva. In condizioni del genere il versamento del contributo alimentare

fissato dal Pretore aggiunto fino al pensionamento dell'ex moglie gli pregiudicherebbe

finanche l'autosufficienza economica.

Per

quel che riguarda il reddito di riferimento, il primo giudice non si è attenuto

al solo introito aziendale, ma ha ritenuto equo tenere conto del reddito

complessivo di fr. 12 746.25

mensili fiscalmente accertato per il 2015, che comprende anche le entrate dalle

proprietà immobiliari dell'attore (sentenza impugnata, consid. 9). Questi non

spiega perché l'opinione del Pretore aggiunto, che appare giustificata del

resto dalla netta contrazione delle entrate professionali (cfr. DTF 138 III 292

consid. 11.1.2 con rinvii), sarebbe erronea. Né giova ripetersi, per quanto appena

illustrato (consid. 5), sul fatto che gli accertamenti dell'autorità esecutiva

non vincolano il giudice civile, men che meno ove tengano conto, come nella

fattispecie, di spese (per fr. 7000.– mensili: doc. BB, pag. 6) già considerate nel calcolo dell'utile

netto.

Quanto alla censurata sproporzione tra il

fabbisogno di fr. 5000.– e un onere alimentare di fr. 7750.– mensili, l'appellante trascura che l'apprezzamento

del giudice non può esaurirsi in un paragone tra questi due parametri. Decisivo

è, come detto, il raffronto tra la situazione finanziaria (reddito e

fabbisogno) in cui si trovavano entrambe le parti al momento in cui il

contributo è stato stabilito e la situazione di ambedue al momento della

decisione (sopra, consid. 3). Spettava pertanto a AP 1, il quale postula una

maggiore riduzione del contributo fissato dal Pretore aggiunto, recare i dati

necessari. In concreto però tutto si ignora sul fabbisogno minimo della

convenuta al momento in cui il primo giudice ha sindacato l'azione di modifica.

E siccome mancano gli elementi essenziali per definirlo, gli atti non essendo per

altro di ausilio, la doglianza è destinata all'insuccesso (I CCA, sentenza inc.

11.2012.2 del 9 settembre 2013, consid. 6).

7. L'appellante

sembra revocare in dubbio il ragionamento del primo giudice testé riassunto,

sottolineando che la clausola n. 1.5 della convenzione fa riferimento soltanto

al “proprio reddito” (da intendersi: professionale), ma in nessun caso

alla situazione finanziaria complessiva. Così argomentando, egli perde di vista

che la menzionata clausola riveste portata autonoma solo per i possibili motivi

di una modifica, motivi che le parti hanno enunciato liberamente – secondo una

prassi diffusa (Schwenzer/ Büchler

in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 126 CC) – e

ai quali il Pretore aggiunto si è attenuto (sopra, consid. 6). Nulla dice invece

la clausola sulle modalità di adeguamento del contributo alimentare una volta

accertata l'esistenza di quei motivi. In difetto di una regolamentazione al riguardo,

non rimane che attenersi quindi ai principi sviluppati in applicazione dell'art.

129 CC, che la clausola in questione richiama espressamente. Anche al riguardo

l'appello manca perciò di fondatezza.

8. L'appellante

non contesta che i motivi all'origine del ridimensionamento del suo reddito (libera

scelta o ragioni di salute) sono stati ritenuti indifferenti dal primo giudice.

Ciò nonostante, egli ribadisce che le sue particolari condizioni valetudinarie

non gli lasciavano altra scelta se non quella di ridurre l'impegno professionale.

Il che potrà anche essere vero. Ciò non toglie tuttavia che, avendo il Pretore

aggiunto dichiarato pos­sibile una riduzione del contributo alimentare a

prescindere dalle cause della diminuzione del reddito (e quindi anche per motivi

riconducibili alla volontà dell'attore), l'obiezione si esaurisce in una

recriminazione senza rilievo ai fini del giudizio. Non per nulla da tale doglianza

l'interessato non trae conseguenza alcuna.

9. Secondo

l'appellante non è corretto riferirsi ai “fabbisogni agiati” delle parti al momento del divorzio

e confrontarli con quelli (ridimensionati) all'introduzione dell'azione di

modifica. A suo parere il nuovo contributo per l'ex moglie va adeguato al

reddito attuale di lui (ch'egli ribadisce in fr. 10

000.– mensili) nella

stessa proporzione (36%) che intercorreva al momento del divorzio tra il

contributo (fr. 18 000.– mensili) e il reddito (fr. 50 000.–

mensili). Onde la possibilità

di un contributo massimo a suo carico di fr. 3600.– mensili, paragonabile a quanto l'Ufficio

di esecuzione ha calcolato come

reddito pignorabile (fr. 3488.–

mensili).

Circa la pretesa

insostenibilità di un riferimento ai fabbisogni pregressi e attuali delle parti

per la commisurazione del nuovo contributo già si è detto (consid. 6), ragione per

cui l'esame potrebbe esaurirsi in questi termini. L'appellante dimentica, ad

ogni buon conto, che nella convenzione di divorzio le parti hanno stabilito il

contributo di mantenimento per la moglie (come quello per i figli) anche “in

funzione del tenore di vita da essi sostenuto fino alla cessazione della vita

in comune” (doc. B, punti 1.1 e 1.3.1). Esse non hanno escluso pertanto che, al

momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alimentare per l'ex

moglie, si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche il relativo

fabbisogno (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 6.2.4). Un sistema di calcolo fondato

sulla sola modifica (proporzionale) del reddito, puramente teorico e aritmetico,

non entra pertanto in linea di conto.

10. Né l'appellante può

invocare il principio di uguaglianza per lamentare di doversi accontentare di “una

copertura di fabbisogno inferiore a quella riconosciuta alla moglie (fr. 5000.– rispetto a fr. 7750.–)”. Per tacere del fatto che l'uguaglianza

va intesa, se mai, in senso qualitativo e non quantitativo, l'interessato trascura

che per statuire su un'eventuale disparità di trattamento si dovrebbe conoscere

almeno il fabbisogno della convenuta al momento del giudizio, fabbisogno di cui

tutto si ignora e che non si identifica – contrariamente all'opinione di lui –

con il contributo impugnato. Già per questo motivo la doglianza cade nel vuoto.

E per gli stessi motivi sfugge a ogni disamina l'allegazione, sprovvista di

ogni riscontro probatorio, secondo cui l'ex moglie ha accantonato somme

importanti grazie alla riscossione del contributo alimentare.

11. Da

ultimo AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato l'evoluzione al

ribasso del suo reddito professionale e di avere calcolato il nuovo contributo alimentare

per la convenuta sulla base di una situazione (aggiornata al 2015) destinata a

cambiare ulteriormente, come dimostrerebbero il bilancio intermedio dell'esercizio

2016 (in cui figura un reddito professionale di fr. 68 524.–) e le deposizioni della sua fiduciaria, __________

M__________, come pure del suo collega di studio, dott. __________ M__________.

Egli chiede dunque che si tenga conto fin d'ora di tale tendenza, anche per

evitare che sia emessa una decisione fondata su dati ormai superati,

suscettibili di costringerlo a promuovere nuove cause nei confronti dell'ex moglie.

Contrariamente

a quanto l'attore asserisce, il primo giudice ha debitamente considerato la

tendenza al ribasso delle entrate di lui, tant'è che ha ritenuto corretto attenersi

all'ultimo dato fiscalmente appurato, relativo al 2015, piuttosto che al

reddito medio degli ultimi tre anni, come si sarebbe imposto per un lavoratore

indipendente (sentenza impugnata, consid. 8; RtiD

II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_834/2016 del 13 giugno 2018 consid. 5.1.5 in: FamPra.ch 2018 pag. 1024). Per il resto, la doglianza di avere

calcolato il nuovo contributo in funzione di tale reddito in luogo di quello

che figurava nel bilancio provvisorio del 2016 è priva di buon diritto. Il

risultato d'esercizio di fr. 68 524.– cui si richiama l'interessato (menzionato

nel memoriale conclusivo del

30 gennaio 2017) non poteva essere determinante, non essendo definitivo. In

simili condizioni il primo giudice non aveva altra scelta se non quella di fondarsi

sul più recente dato attendibile, ovvero quello fiscale. Nulla avrebbe impedito

all'attore, del resto, di versare agli atti documenti contabili più aggiornati.

Se ne conclude che, privo di esito favorevole, l'appello di AP 1 è destinato

all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

12.

La convenuta censura

in primo luogo una lesione dell'art. 18 CO, dolendosi del fatto che il Pretore

aggiunto ha interpretato erroneamente la convenzione di divorzio. Riepilogati i

principi giurisprudenziali applicabili in materia, essa ricorda che l'attore ha

superato nel 2011 la grave malattia oncologica diagnosticatagli nel 2010, che

la decisione di ridurre la sua attività è avvenuta al compimento dei 60 anni, che

la disdetta del rapporto di lavoro con l'__________ non menziona problemi di

salute, ma solo motivi personali, e che nessun certificato medico specialistico

attesta il di lui stato di salute attuale. Essa deplora anche incongruenze, a

cominciare dal fatto che la controparte dichiara di svolgere la sua professione

al 60%, ma non spiega la contrazione del suo reddito da attività lucrativa a

fr. 120 000.– annui. L'appellante adduce di non comprendere inoltre il

rifiuto dell'attore e del suo collega (dott. __________ M__________) di produrre

la convenzione che regola la vicendevole partecipazione ai costi dello studio

medico. Infine essa reputa poco credibili le difficoltà finanziarie lamentate

dall'ex marito, il quale nel 2015 ha donato ai figli complessivi

fr. 200 000.–, versa tuttora alla figlia L__________ (1984) fr. 3000.– mensili e ha rinunciato ai proventi dai suoi

beni milionari in comproprietà o in comunione ereditaria.

L'abbandono dell'impiego

presso l'__________ e la riduzione dell'attività di cardiologo in privato sarebbero

pertanto – secondo l'appellante – frutto di una libera scelta che giustifica di

condannare l'attore a versarle un contributo alimentare di fr. 10 400.–

mensili. A tale importo essa giunge applicando al reddito medio da attività

lucrativa conseguito dall'ex marito negli anni dal 2012 al 2014 (fr. 347 000.– annui) la proporzione (36%) al momento del divorzio tra il guadagno

di lui (fr. 50

000.

– mensili) e il contributo di mantenimento

(fr. 18 000.– mensili). L'interessata deplora inoltre che il

Pretore aggiunto, fondandosi su considerazioni di equità, abbia dato per

scontato l'accumulo di sostan­za da parte sua, ma non abbia obbligato l'attore

ad attingere alla propria, sorvolando per di più sulle liberalità a vantaggio

dei figli e sulla rinuncia ai redditi dalle proprietà immobiliari. Sia come

sia, dal fabbisogno dell'attore vanno tolti, a dire di lei, l'esborso per la previdenza professionale di fr. 1980.– mensili e le spese di trasferta, come

pure le assicurazioni obbligatorie di fr. 280.– mensili. Ciò giustifica un contributo di

mantenimento in suo favore di almeno fr. 10 000.– mensili. AO 1 insta da ultimo perché il

nuovo contributo sia fatto decorrere al più presto dal

1° marzo 2016, ove si consideri che ancora con decreto cautelare del 16 febbraio

2016.

il Pretore aggiunto aveva confermato il contributo alimentare previsto

nella convenzione di divorzio e fino ad allora essa ha incassato quella

pensione alimentare.

13.

L'appello risulta

d'acchito irricevibile nella misura in cui la convenuta si limita a riprodurre testualmente

(da pag. 4 a 7) il memoriale conclusivo del 31 gennaio 2017 (da pag. 3 a pag.

6). In appello non si ripete il processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi

perciò con la motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe

errata. In mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138

III 375 consid. 4.3.1). Ciò vale anche per la contestata “libera scelta” dell'attore di lasciare l'__________

e di ridurre “drasticamente” l'attività nel suo studio privato, come

pure per la conseguente imputazione di un reddito potenziale che l'appellante

trae da siffatto argomento. Il Pretore aggiunto ha illustrato partitamente perché

un'interpretazione oggettiva della convenzione sugli effetti del divorzio (punto

1.

) giustifica in concreto una riduzione del contributo alimentare a

prescindere dalle cause che hanno condotto alla diminuzione del reddito

dell'attore, compresi quindi eventuali motivi riconducibili alla volontà di lui.

Invano si cercherebbe nell'appello un confronto critico con tale motivazione. L'appellante

invoca una violazione dell'art. 18 CO e obietta che, seguendo l'opinione

del primo giudice, l'attore avrebbe potuto finanche azzerare il proprio reddito

da attività lucrativa e l'obbligo alimentare dopo cinque anni, vanificando 25

anni di matrimonio e la nascita di tre figli. A parte il fatto però che simile

ipotesi non si è verificata in concreto, la convenuta non pretende che l'interpretazione

del Pretore aggiunto sia incompatibile con la citata convenzione o offenda l'art.

27.

cpv. 2 CC (cfr. Hausheer/

Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 624 n. 09.78

segg.). Al riguardo l'appello

manca dunque di pertinenza.

14.

Per quel che è del

maggior reddito da attività lucrativa che l'appellante intende imputare all'attore

sulla scorta del guadagno medio da lui conseguito fra il 2012 e il 2014 (fr.

562.

000.–-, fr. 360 000.–- e fr. 120 000.–-),

l'appello non è destinato a miglior sorte. Il Pretore aggiunto ha rammentato

che il reddito di un libero professionista va calcolato sull'arco di almeno tre

anni. Ciò nonostante, vista la durevole tendenza al ribasso delle entrate dell'interessato,

come si evinceva dal bilancio provvisorio del 2016 e dalle deposizioni agli

atti, egli ha ritenuto più giusto attenersi all'ultimo dato fiscalmente appurato,

relativo al 2015 (sentenza impugnata, consid. 8). Una volta di più l'appellante

non discute l'accertamento del primo giudice,

ma si limita a reiterare il suo punto di vista, senza spiegare perché quello

del Pretore aggiunto sarebbe errato. Essa non contesta la costante flessione

del reddito dell'attore, né revoca in dubbio la facoltà del giudice di considerare in siffatta ipotesi – come per i lavoratori dipendenti –

il guadagno dell'ultimo anno (RtiD

II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; ancora

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42

del 23 maggio 2017, consid. 6b con numerosi rimandi). Già per tale

motivo la sentenza impugnata sfugge alla critica. E venendo meno il postulato

adeguamento del reddito di riferimento dell'attore, cade anche la necessità di

vagliare l'esigenza di una riduzione proporzionale del contributo di mantenimento

per rapporto a quel reddito, un calcolo siffatto conducendo – se mai – a peggiorare

la posizione dell'appellante.

15.

Quanto

al contestato apprezzamento “in equità” con cui il Pretore aggiunto avrebbe dato per scontato l'accumulo

di una non meglio quantificata sostanza da parte di lei, esentando l'attore dal

consumare la propria per sopperire al contributo di mantenimento, la convenuta non

fa che recriminare. Essa si limita a eccepire che l'apprezzamento del Pretore

aggiunto non può trovare tutela, ma dalla critica non trae alcuna conseguenza.

A parte ciò, essa trascura che il primo

giudice ha rinunciato a imporre a AP 1 un consumo di sostanza perché “la

volontà oggettiva che risulta dalla

convenzione è (…) quella di ridurre e adattare il contributo per l'ex moglie

solo ed esclusivamente in funzione del reddito dell'attore, senza dunque

prendere in considerazione la sua sostanza” (sentenza impugnata, consid. 14). Ora, una volta ancora l'appellante

non si confronta neppure di sfuggita con tale argomentazione. Poco importa poi

che nel 2015 l'attore abbia elargito donazioni ai figli per fr. 200 000.– e verserebbe tuttora fr. 3000.– mensili a L__________, nulla impedendo all'ex

marito di far capo in tal modo alla propria sostanza. Senza rilievo ai fini del

giudizio è infine il rimprovero all'attore di avere rinunciato a “percepire

redditi dalle sue proprietà immobiliari, lasciandone beneficiare i suoi due

fratelli”, asserto che risulta privo di qualsiasi riscontro agli atti.

16.

Per

quanto riguarda invece il fabbisogno dell'attore al momento in cui ha statuito

il Pretore aggiunto, la convenuta disconosce che i costi della previdenza

professionale di un indipendente rientrano fra gli oneri sociali e vanno

riconosciuti come supplementi al minimo esistenziale del diritto esecutivo,

tanto più se essi sono – come in concreto (doc. Z) – ammessi nel loro ammontare

dall'autorità fiscale (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 60 n. 02.36). Per il resto,

sarà anche opinabile – come assume la convenuta – che il primo giudice abbia

inserito nel fabbisogno dell'ex marito un importo di fr. 280.– mensili “per le assicurazioni

obbligatorie e per le spese di trasporto”, quantunque tali costi non fossero

rivendicati, ma nel caso specifico ciò non esplica alcuna conseguenza. Decisivo

è, come detto (consid. 3), il raffronto tra la situazione economica (reddito e

fabbisogno) in cui versavano le parti il 26 novembre 2008, quando è stata

omologata la convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione loro

quando il Pretore aggiunto ha statuito. Il problema è che – come si è già

rilevato – tutto si ignora sul fabbisogno di AO 1 al momento in cui ha

giudicato il Pretore aggiunto. In condizioni del genere è oggettivamente

impossibile operare un paragone con la situazione anteriore. ciò che impedisce

di valutare se il contributo alimentare vada fissato in fr. 10 400.–

o in fr. 10 000.– mensili, come l'appellante chiede.

17.

Relativamente

infine alla decorrenza della modifica che l'appellante propone di rinviare al

1° marzo 2016, la richiesta non può trovare ascolto. A prescindere dal fatto

che la domanda è formulata per la prima volta in appello e appare pertanto di dubbia

ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC), la modifica di una sentenza di divorzio

decorre per principio alla data in cui è promossa l'azione. Se – come nella

fattispecie – il motivo per cui la modifica è chiesta si è già realizzato a

quel momento, non si giustifica se non per motivi particolari di procrastinare

l'effetto della modifica. In circostanze del genere, in effetti, il creditore alimentare

deve mettere in conto il rischio di una riduzione o soppressione del contributo

sin dall'avvio della causa. Una data successiva può entrare in considerazione se

il rimborso dei contributi accordati e usati durante il processo non può essere

equitativamente pretesa. Ciò presuppone, tuttavia, che durante il processo il

creditore abbia potuto eccezionalmente fare affidamento, fondandosi su indizi

oggettivamente seri, sulla conferma della sentenza originaria (sentenza del

Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015, consid. 4.1.2 con rinvii).

Nel

caso specifico l'appellante non adduce estremi del genere. Semplicemente la

convenuta ha continuato a percepire il contributo alimentare stabilito nella

sentenza di divorzio fino al marzo del 2016. Né essa pretende che la

restituzione dei contributi riscossi in eccesso sarebbe per lei particolarmente

gravosa. E neppure giova all'appellante il richiamo al decreto cautelare del 16

febbraio 2016, il quale più che confermare il contributo alimentare originario

respingeva i presupposti – assai più restrittivi (RtiD I-2017 pag. 616 consid.

6.

seg.) – per una modifica del contributo alimentare in via provvisionale. Nelle

circostanze descritte l'interessata non poteva quindi fare affidamento su una

conferma della sentenza di divorzio, men che meno ove si consideri che lo

stesso Pretore aggiunto, in quel decreto cautelare (consid. 5.3), aveva reso

attenta la convenuta circa la possibilità di una modifica retroattiva del

contributo alimentare. Se ne conclude che, privo di buon diritto, anche l'appello

di AO 1 vede la sua sorte segnata.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

18.

Le

spese processuali degli appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Ogni parte rifonderà inoltre a quella avversaria, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Le richieste degli appellanti volte a modificare il riparto degli oneri

processuali e delle ripetibili di primo grado non hanno portata propria, essendo

subordinate all'accoglimento della rispettiva impugnazione. Tale ipotesi non

verificandosi in concreto, tali domande risultano senza oggetto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

19.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2017.55 e

11.2017.56 sono congiunte.

2. Nella misura in cui sono ricevibili,

gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

3. Le spese dell'appello di AP

1, di fr. 7500.–, sono poste a

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8500.– per ripetibili.

4. Le spese dell'appello di AO

1, di fr. 5000.–, sono poste a

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7500.– per ripetibili.

5. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).