11.2017.55
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie. modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie
25 febbraio 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.55
11.2017.56
Lugano
25 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2015.3 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città,
promossa con petizione del 4 febbraio 2015
dal
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 22 maggio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 10 aprile 2017 (inc. 11.2017.55)
e sull'appello di quello
stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2017.56);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26
novembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto il 7 maggio 1983 da AP 1 (1954) e AO 1 (1961),
omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento del figlio
M__________ (nato il 5 aprile 1992) alla madre, con obbligo per AP 1 di versare
contributi alimentari indicizzati di fr. 18 000.–
mensili alla moglie (punto 1.3.2) fino all'età pensionabile o a nuove nozze di
lei (punto 1.4), di fr. 2000.– mensili per il figlio M__________ fino al
compimento dei 18 anni, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (punto 1.2.2) e di fr.
3000.– mensili ciascuno per le figlie L__________ (nata il 9 giugno 1984) e C__________
(nata il 6 giugno 1987), allora agli studi universitari (punto 1.2.3). La convenzione
prevedeva, fra l'altro, quanto segue:
1.5 Modifica
Conformemente all'art. 129 CC, al
Dr AP 1 viene riservata la facoltà di richiedere la modifica dei contributi di
mantenimento fissati ai punti 1.2.2 e 1.2.3, nonché 1.3.2 della presente
convenzione, qualora il proprio reddito dovesse subire una considerevole e
duratura diminuzione, segnatamente in caso di riduzione o cessazione dell'attività
lavorativa presso l'__________ o del raggiungimento dell'età di pensionamento.
Il Dr AP 1 rinuncia già sin d'ora
a richiedere una modifica del contributo di mantenimento a favore della moglie,
di cui al punto 1.3.2, sino al compimento del proprio (del marito) 60°
(sessantesimo) anno di età.
Tale
sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.3). A quel momento il marito esercitava
la professione di cardiologo nel suo studio privato in ragione del 50% e per il
restante 50% di medico aggiunto nell'Ospedale __________ di __________. La
moglie non svolgeva attività lucrativa.
B. Il 4 febbraio 2015 AP
1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo
una riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 6900.– mensili dal 1°
febbraio 2014 e a fr. 2400.– dal 1° gennaio 2015. A sostegno della richiesta
egli ha fatto valere una diminuzione del proprio reddito in seguito alla
disdetta, da parte sua, del contratto d'impiego con l'__________ “per motivi
strettamente personali” a valere dal 30 aprile 2014. Il Pretore ha convocato le
parti a un'udienza del 23 marzo 2015 per il tentativo di conciliazione, che è
decaduto infruttuoso. Il Pretore ha assegnato così alla convenuta un termine di
30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
C. AO 1 ha proposto il
18 maggio 2015 di respingere la petizione. Con replica del 20 agosto 2015 l'attore
ha postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 2000.–
mensili dal 4 febbraio 2015. Identica conclusione egli ha formulato in via
cautelare, instando altresì per la sospensione di una procedura di rigetto dell'opposizione
che l'ex moglie aveva promosso davanti al medesimo Pretore per l'incasso dei contributi
di mantenimento a lei dovuti da febbraio a giugno del 2015, versati soltanto a metà (inc. SO.2015.483). All'udienza
del 17 settembre 2015, indetta per il contraddittorio cautelare, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Con decisione del 16 febbraio
2016 il Pretore aggiunto ha respinto le richieste cautelari. Nel marzo del 2016
AO 1 ha avviato una seconda procedura esecutiva nei confronti di AP 1 per avere
egli interrotto nuovamente l'erogazione dei contributi alimentari stabiliti in
sede di divorzio.
D. Nel frattempo, con
duplica dell'11 novembre 2015, AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere
la petizione. Alle prime arringhe del 27 gennaio 2016 le parti hanno ribadito
le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria è terminata il
2 dicembre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel memoriale conclusivo del 30 gennaio 2017 l'attore ha
reiterato le proprie domande. Altrettanto ha fatto la convenuta in un allegato del
31 gennaio 2017.
E. Statuendo il 10
aprile 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e ha
ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 7750.– mensili dal 4 febbraio
2015. Le spese processuali di fr. 12 500.–
sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico
della convenuta, tenuta a rifondere a AP 1 fr. 13
000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 maggio 2017 per
ottenere la riforma della decisione impugnata, nel senso di vedere ridotto il contributo
di mantenimento per l'ex moglie a fr. 2000.– mensili dal 4 febbraio 2015. Quello
stesso giorno AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore aggiunto,
postulando la fissazione del contributo alimentare dal 1° marzo 2016 a
fr. 10 400.– mensili o, in subordine, a fr. 10 000.–
mensili. Nelle loro osservazioni del 10 e 11 luglio 2017 le parti propongono vicendevolmente
di respingere l'appello avversario.
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione
e vertono sull'identico oggetto. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC).
2. La
modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC). Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono
impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche
vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 e 311 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, poiché controversa
davanti al Pretore aggiunto era la riduzione del contributo alimentare per la
convenuta
da fr. 18 000.–
a fr. 2000.– mensili dal 4 febbraio 2015 fino al 1° maggio 2025, data del
pensionamento di lei. Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la
decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti l'11 aprile 2017.
Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 23 aprile 2017 in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotti il 22 maggio 2017 (timbro
postale sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3. Secondo
l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e
durevole, la rendita fissata in una sentenza di divorzio può essere ridotta,
soppressa o temporaneamente sospesa. I presupposti per la riduzione o la soppressione
di un contributo di mantenimento sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza
impugnata, consid. 1.1 e 1.2). Al riguardo basti rammentare che la procedura di
modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di
adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del
Tribunale federale 5A_309/2018 del 31 luglio 2018 consid. 5.1). Essa implica
perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti
al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il contributo ex
novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si
ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il
contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che
misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo
una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c,
I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).
4. Nella sentenza impugnata il Pretore
aggiunto ha rilevato che, vigendo in materia il principio dispositivo, i
coniugi sono liberi, a norma dell'art. 127 CC (e contrario) di stipulare
– nei limiti degli art. 2 cpv. 2 e 27 CC – accordi sulla modificabilità dei
contributi di mantenimento dovuti dopo il divorzio, sia nel senso sia di un'estensione
sia nel senso di una restrizione delle possibilità di adattamento previste dalla
legge (art. 129 CC). Ciò premesso, egli ha ricordato che una convenzione sugli
effetti del divorzio si interpreta secondo i principi applicabili ai contratti,
ovvero ricercando la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione
soggettiva) o, subordinatamente, ove ciò non fosse possibile, secondo la
volontà oggettiva determinata in base al principio dell'affidamento
(interpretazione oggettiva; sentenza impugnata, consid. 2 e 3).
Nel
caso specifico – ha continuato il Pretore aggiunto – le parti hanno previsto
nella convenzione sugli effetti del divorzio una clausola relativa alla
modifica dei contributi di mantenimento, sicché per verificare se siano dati i
presupposti per un adeguamento occorre vagliare tale pattuizione. Accertata l'ammissibilità
dell'azione, che AP 1 si era impegnato a non promuovere prima dei 60 anni (6 aprile
2014), il primo giudice ha ritenuto di non poter stabilire con certezza quale
fosse la reale volontà delle parti circa l'interpretazione di quella clausola
al momento della stipulazione (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Procedendo
secondo un'interpretazione oggettiva, egli ha constatato nondimeno che il testo
della convenzione è chiaro e non dà adito a fraintendimenti. Soprattutto la
precisazione dei motivi che possono giustificare un adeguamento (“segnatamente in caso di riduzione
o cessazione dell'attività lavorativa presso l'__________ o del raggiungimento
dell'età di pensionamento”) induce a concludere che una modifica del contributo
di mantenimento sia possibile “a prescindere dalle cause di tale diminuzione”,
anche per motivi “riconducibili (…) alla mera volontà dell'attore”. Tale
conclusione si impone a maggior ragione – ha proseguito il Pretore aggiunto – ove
si pensi alla limitazione temporale pattuita, che impediva a AP 1 di chiedere un
adeguamento prima dei 60 anni e garantiva
alla convenuta fino ad allora un contributo di mantenimento intangibile di fr.
18 000.– mensili (pari a fr. 1 134 000.– complessivi;
sentenza impugnata, consid. 6).
Ciò
posto, il Pretore aggiunto ha esaminato se tra la data del divorzio (26
novembre 2008) e quella dell'azione di modifica (4 febbraio 2015) la situazione
economica dell'attore si sia deteriorata, ricordando che incombeva all'attore
medesimo dimostrare simili estremi. Da tale profilo egli ha appurato che AP 1 ha
cessato l'attività presso l'__________ il 30 aprile 2014, continuando a
esercitare come medico con un grado d'occupazione del 60% nel suo studio
privato dal 1° gennaio 2015. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha
accertato così un reddito professionale di fr. 50
000.– mensili al momento del
divorzio, calato a fr. 12 746.25 mensili nel 2015, ciò che attesta una
diminuzione ragguardevole (sentenza impugnata, consid. 7 a 9). Quanto al
fabbisogno delle parti, egli lo ha quantificato in fr. 20 000.– mensili ciascuno al momento del divorzio, per rapporto a un
fabbisogno attuale di AP 1 stimato in fr. 5000.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–,
premio della cassa malati fr. 312.–, contributo per la previdenza
professionale fr. 1980.–, assicurazioni obbligatorie e spese di trasferta
fr. 280.–, imposte fr.
224.20). Alla luce di ciò il
primo giudice ha constatato un margine disponibile di fr. 7750.– mensili (arrotondati) che ai tempi del
divorzio l'attore poteva destinare al mantenimento dell'ex moglie (sentenza impugnata,
consid. 10 e 11).
Il
Pretore aggiunto ha escluso invece l'obbligo per l'interessato di attingere
alla propria sostanza in modo da garantire alla convenuta il tenore di vita cui
essa poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio. La ricordata clausola
convenzionale – egli ha spiegato – prevede infatti la possibilità di
modificare il contributo di mantenimento solo in funzione del reddito del
debitore, senza considerare la sostanza. A parte ciò, la convenuta medesima dispone
di cospicui beni patrimoniali cui essa può far capo per conservare il tenore di vita precedente. In difetto di motivi eccezionali
per far decorrere l'adeguamento da una data successiva a quella della petizione,
il primo giudice ha parzialmente accolto in definitiva la postulata riduzione
dell'onere alimentare a valere dal giorno dell'azione di modifica (sentenza
impugnata, consid. 12 a 16).
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
5. L'attore afferma
anzitutto di non essere in grado di versare il contributo alimentare stabilito
dal primo giudice. Ciò risulterebbe sia dai calcoli dell'Ufficio di esecuzione
di Locarno, che nell'ambito dell'incasso di contributi alimentari arretrati da
parte della convenuta ha accertato un reddito di fr. 13 000.– mensili e un margine pignorabile di fr. 3488.– mensili
(doc. BB), sia dalla tassazione 2015 (doc. Z), dalla quale si desume un reddito
imponibile nullo, date entrate da attività indipendente di fr. 120 000.– annui e oneri alimentari di 117 000.– . L'assunto non può essere condiviso.
Intanto
quel che stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile (I CCA,
sentenza inc. 11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 4g con riferimento). A
parte ciò, l'appellante non sostanzia né tanto meno dimostra quali altri costi
gli andrebbero riconosciuti in aggiunta al fabbisogno di fr. 5000.– che il primo giudice è riuscito a
stimare sulla base degli atti processuali. Il Pretore aggiunto ha illustrato le
ragioni che lo hanno indotto a scostarsi dai calcoli dell'Ufficio di
esecuzione, il quale nel determinare il margine pignorabile non poteva tenere
conto – a mente del primo giudice – della pigione dello studio medico né dello
stipendio della collaboratrice del medesimo, tali costi essendo già stati
considerati nel reddito netto da attività lucrativa (sentenza impugnata, consid.
11 in fine). Con tale argomento l'appellante non si confronta nemmeno di
scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per
difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto
che nella tassazione 2015 figuri un reddito imponibile nullo, esso non dimostra
alcunché a fini dell'odierno giudizio. Il reddito imponibile accertato dall'autorità
fiscale non è decisivo per determinare la capacità contributiva di una persona,
già per il fatto che esso è al netto da deduzioni che non rientrano
necessariamente nel fabbisogno minimo secondo il diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018,
consid. 7). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
6. Per
l'appellante l'insostenibilità della sentenza impugnata risulta evidente anche dal
fatto ch'egli, pur con un reddito aziendale di fr. 10 000.– mensili, dovrebbe accomodarsi di fr. 2250.– mensili per il proprio sostentamento,
destinando fr. 7750.– mensili
all'ex moglie. Egli ricorda che nell'ambito del citato pignoramento l'Ufficio
di esecuzione gli ha riconosciuto un fabbisogno di fr. 9512.– mensili. Inoltre, quand'anche ci si
dipartisse da un fabbisogno proprio di fr. 5000.– mensili come ha fatto il primo giudice, la riduzione del
contributo di mantenimento da fr. 18 000.– a
fr. 7750.– mensili sarebbe
manifestamente insufficiente, potendo egli erogare al massimo fr. 3488.– mensili, come ha accertato l'autorità
esecutiva. In condizioni del genere il versamento del contributo alimentare
fissato dal Pretore aggiunto fino al pensionamento dell'ex moglie gli pregiudicherebbe
finanche l'autosufficienza economica.
Per
quel che riguarda il reddito di riferimento, il primo giudice non si è attenuto
al solo introito aziendale, ma ha ritenuto equo tenere conto del reddito
complessivo di fr. 12 746.25
mensili fiscalmente accertato per il 2015, che comprende anche le entrate dalle
proprietà immobiliari dell'attore (sentenza impugnata, consid. 9). Questi non
spiega perché l'opinione del Pretore aggiunto, che appare giustificata del
resto dalla netta contrazione delle entrate professionali (cfr. DTF 138 III 292
consid. 11.1.2 con rinvii), sarebbe erronea. Né giova ripetersi, per quanto appena
illustrato (consid. 5), sul fatto che gli accertamenti dell'autorità esecutiva
non vincolano il giudice civile, men che meno ove tengano conto, come nella
fattispecie, di spese (per fr. 7000.– mensili: doc. BB, pag. 6) già considerate nel calcolo dell'utile
netto.
Quanto alla censurata sproporzione tra il
fabbisogno di fr. 5000.– e un onere alimentare di fr. 7750.– mensili, l'appellante trascura che l'apprezzamento
del giudice non può esaurirsi in un paragone tra questi due parametri. Decisivo
è, come detto, il raffronto tra la situazione finanziaria (reddito e
fabbisogno) in cui si trovavano entrambe le parti al momento in cui il
contributo è stato stabilito e la situazione di ambedue al momento della
decisione (sopra, consid. 3). Spettava pertanto a AP 1, il quale postula una
maggiore riduzione del contributo fissato dal Pretore aggiunto, recare i dati
necessari. In concreto però tutto si ignora sul fabbisogno minimo della
convenuta al momento in cui il primo giudice ha sindacato l'azione di modifica.
E siccome mancano gli elementi essenziali per definirlo, gli atti non essendo per
altro di ausilio, la doglianza è destinata all'insuccesso (I CCA, sentenza inc.
11.2012.2 del 9 settembre 2013, consid. 6).
7. L'appellante
sembra revocare in dubbio il ragionamento del primo giudice testé riassunto,
sottolineando che la clausola n. 1.5 della convenzione fa riferimento soltanto
al “proprio reddito” (da intendersi: professionale), ma in nessun caso
alla situazione finanziaria complessiva. Così argomentando, egli perde di vista
che la menzionata clausola riveste portata autonoma solo per i possibili motivi
di una modifica, motivi che le parti hanno enunciato liberamente – secondo una
prassi diffusa (Schwenzer/ Büchler
in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 126 CC) – e
ai quali il Pretore aggiunto si è attenuto (sopra, consid. 6). Nulla dice invece
la clausola sulle modalità di adeguamento del contributo alimentare una volta
accertata l'esistenza di quei motivi. In difetto di una regolamentazione al riguardo,
non rimane che attenersi quindi ai principi sviluppati in applicazione dell'art.
129 CC, che la clausola in questione richiama espressamente. Anche al riguardo
l'appello manca perciò di fondatezza.
8. L'appellante
non contesta che i motivi all'origine del ridimensionamento del suo reddito (libera
scelta o ragioni di salute) sono stati ritenuti indifferenti dal primo giudice.
Ciò nonostante, egli ribadisce che le sue particolari condizioni valetudinarie
non gli lasciavano altra scelta se non quella di ridurre l'impegno professionale.
Il che potrà anche essere vero. Ciò non toglie tuttavia che, avendo il Pretore
aggiunto dichiarato possibile una riduzione del contributo alimentare a
prescindere dalle cause della diminuzione del reddito (e quindi anche per motivi
riconducibili alla volontà dell'attore), l'obiezione si esaurisce in una
recriminazione senza rilievo ai fini del giudizio. Non per nulla da tale doglianza
l'interessato non trae conseguenza alcuna.
9. Secondo
l'appellante non è corretto riferirsi ai “fabbisogni agiati” delle parti al momento del divorzio
e confrontarli con quelli (ridimensionati) all'introduzione dell'azione di
modifica. A suo parere il nuovo contributo per l'ex moglie va adeguato al
reddito attuale di lui (ch'egli ribadisce in fr. 10
000.– mensili) nella
stessa proporzione (36%) che intercorreva al momento del divorzio tra il
contributo (fr. 18 000.– mensili) e il reddito (fr. 50 000.–
mensili). Onde la possibilità
di un contributo massimo a suo carico di fr. 3600.– mensili, paragonabile a quanto l'Ufficio
di esecuzione ha calcolato come
reddito pignorabile (fr. 3488.–
mensili).
Circa la pretesa
insostenibilità di un riferimento ai fabbisogni pregressi e attuali delle parti
per la commisurazione del nuovo contributo già si è detto (consid. 6), ragione per
cui l'esame potrebbe esaurirsi in questi termini. L'appellante dimentica, ad
ogni buon conto, che nella convenzione di divorzio le parti hanno stabilito il
contributo di mantenimento per la moglie (come quello per i figli) anche “in
funzione del tenore di vita da essi sostenuto fino alla cessazione della vita
in comune” (doc. B, punti 1.1 e 1.3.1). Esse non hanno escluso pertanto che, al
momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alimentare per l'ex
moglie, si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche il relativo
fabbisogno (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 6.2.4). Un sistema di calcolo fondato
sulla sola modifica (proporzionale) del reddito, puramente teorico e aritmetico,
non entra pertanto in linea di conto.
10. Né l'appellante può
invocare il principio di uguaglianza per lamentare di doversi accontentare di “una
copertura di fabbisogno inferiore a quella riconosciuta alla moglie (fr. 5000.– rispetto a fr. 7750.–)”. Per tacere del fatto che l'uguaglianza
va intesa, se mai, in senso qualitativo e non quantitativo, l'interessato trascura
che per statuire su un'eventuale disparità di trattamento si dovrebbe conoscere
almeno il fabbisogno della convenuta al momento del giudizio, fabbisogno di cui
tutto si ignora e che non si identifica – contrariamente all'opinione di lui –
con il contributo impugnato. Già per questo motivo la doglianza cade nel vuoto.
E per gli stessi motivi sfugge a ogni disamina l'allegazione, sprovvista di
ogni riscontro probatorio, secondo cui l'ex moglie ha accantonato somme
importanti grazie alla riscossione del contributo alimentare.
11. Da
ultimo AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato l'evoluzione al
ribasso del suo reddito professionale e di avere calcolato il nuovo contributo alimentare
per la convenuta sulla base di una situazione (aggiornata al 2015) destinata a
cambiare ulteriormente, come dimostrerebbero il bilancio intermedio dell'esercizio
2016 (in cui figura un reddito professionale di fr. 68 524.–) e le deposizioni della sua fiduciaria, __________
M__________, come pure del suo collega di studio, dott. __________ M__________.
Egli chiede dunque che si tenga conto fin d'ora di tale tendenza, anche per
evitare che sia emessa una decisione fondata su dati ormai superati,
suscettibili di costringerlo a promuovere nuove cause nei confronti dell'ex moglie.
Contrariamente
a quanto l'attore asserisce, il primo giudice ha debitamente considerato la
tendenza al ribasso delle entrate di lui, tant'è che ha ritenuto corretto attenersi
all'ultimo dato fiscalmente appurato, relativo al 2015, piuttosto che al
reddito medio degli ultimi tre anni, come si sarebbe imposto per un lavoratore
indipendente (sentenza impugnata, consid. 8; RtiD
II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_834/2016 del 13 giugno 2018 consid. 5.1.5 in: FamPra.ch 2018 pag. 1024). Per il resto, la doglianza di avere
calcolato il nuovo contributo in funzione di tale reddito in luogo di quello
che figurava nel bilancio provvisorio del 2016 è priva di buon diritto. Il
risultato d'esercizio di fr. 68 524.– cui si richiama l'interessato (menzionato
nel memoriale conclusivo del
30 gennaio 2017) non poteva essere determinante, non essendo definitivo. In
simili condizioni il primo giudice non aveva altra scelta se non quella di fondarsi
sul più recente dato attendibile, ovvero quello fiscale. Nulla avrebbe impedito
all'attore, del resto, di versare agli atti documenti contabili più aggiornati.
Se ne conclude che, privo di esito favorevole, l'appello di AP 1 è destinato
all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
12.
La convenuta censura
in primo luogo una lesione dell'art. 18 CO, dolendosi del fatto che il Pretore
aggiunto ha interpretato erroneamente la convenzione di divorzio. Riepilogati i
principi giurisprudenziali applicabili in materia, essa ricorda che l'attore ha
superato nel 2011 la grave malattia oncologica diagnosticatagli nel 2010, che
la decisione di ridurre la sua attività è avvenuta al compimento dei 60 anni, che
la disdetta del rapporto di lavoro con l'__________ non menziona problemi di
salute, ma solo motivi personali, e che nessun certificato medico specialistico
attesta il di lui stato di salute attuale. Essa deplora anche incongruenze, a
cominciare dal fatto che la controparte dichiara di svolgere la sua professione
al 60%, ma non spiega la contrazione del suo reddito da attività lucrativa a
fr. 120 000.– annui. L'appellante adduce di non comprendere inoltre il
rifiuto dell'attore e del suo collega (dott. __________ M__________) di produrre
la convenzione che regola la vicendevole partecipazione ai costi dello studio
medico. Infine essa reputa poco credibili le difficoltà finanziarie lamentate
dall'ex marito, il quale nel 2015 ha donato ai figli complessivi
fr. 200 000.–, versa tuttora alla figlia L__________ (1984) fr. 3000.– mensili e ha rinunciato ai proventi dai suoi
beni milionari in comproprietà o in comunione ereditaria.
L'abbandono dell'impiego
presso l'__________ e la riduzione dell'attività di cardiologo in privato sarebbero
pertanto – secondo l'appellante – frutto di una libera scelta che giustifica di
condannare l'attore a versarle un contributo alimentare di fr. 10 400.–
mensili. A tale importo essa giunge applicando al reddito medio da attività
lucrativa conseguito dall'ex marito negli anni dal 2012 al 2014 (fr. 347 000.– annui) la proporzione (36%) al momento del divorzio tra il guadagno
di lui (fr. 50
000.
– mensili) e il contributo di mantenimento
(fr. 18 000.– mensili). L'interessata deplora inoltre che il
Pretore aggiunto, fondandosi su considerazioni di equità, abbia dato per
scontato l'accumulo di sostanza da parte sua, ma non abbia obbligato l'attore
ad attingere alla propria, sorvolando per di più sulle liberalità a vantaggio
dei figli e sulla rinuncia ai redditi dalle proprietà immobiliari. Sia come
sia, dal fabbisogno dell'attore vanno tolti, a dire di lei, l'esborso per la previdenza professionale di fr. 1980.– mensili e le spese di trasferta, come
pure le assicurazioni obbligatorie di fr. 280.– mensili. Ciò giustifica un contributo di
mantenimento in suo favore di almeno fr. 10 000.– mensili. AO 1 insta da ultimo perché il
nuovo contributo sia fatto decorrere al più presto dal
1° marzo 2016, ove si consideri che ancora con decreto cautelare del 16 febbraio
2016.
il Pretore aggiunto aveva confermato il contributo alimentare previsto
nella convenzione di divorzio e fino ad allora essa ha incassato quella
pensione alimentare.
13.
L'appello risulta
d'acchito irricevibile nella misura in cui la convenuta si limita a riprodurre testualmente
(da pag. 4 a 7) il memoriale conclusivo del 31 gennaio 2017 (da pag. 3 a pag.
6). In appello non si ripete il processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi
perciò con la motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe
errata. In mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138
III 375 consid. 4.3.1). Ciò vale anche per la contestata “libera scelta” dell'attore di lasciare l'__________
e di ridurre “drasticamente” l'attività nel suo studio privato, come
pure per la conseguente imputazione di un reddito potenziale che l'appellante
trae da siffatto argomento. Il Pretore aggiunto ha illustrato partitamente perché
un'interpretazione oggettiva della convenzione sugli effetti del divorzio (punto
1.
) giustifica in concreto una riduzione del contributo alimentare a
prescindere dalle cause che hanno condotto alla diminuzione del reddito
dell'attore, compresi quindi eventuali motivi riconducibili alla volontà di lui.
Invano si cercherebbe nell'appello un confronto critico con tale motivazione. L'appellante
invoca una violazione dell'art. 18 CO e obietta che, seguendo l'opinione
del primo giudice, l'attore avrebbe potuto finanche azzerare il proprio reddito
da attività lucrativa e l'obbligo alimentare dopo cinque anni, vanificando 25
anni di matrimonio e la nascita di tre figli. A parte il fatto però che simile
ipotesi non si è verificata in concreto, la convenuta non pretende che l'interpretazione
del Pretore aggiunto sia incompatibile con la citata convenzione o offenda l'art.
27.
cpv. 2 CC (cfr. Hausheer/
Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 624 n. 09.78
segg.). Al riguardo l'appello
manca dunque di pertinenza.
14.
Per quel che è del
maggior reddito da attività lucrativa che l'appellante intende imputare all'attore
sulla scorta del guadagno medio da lui conseguito fra il 2012 e il 2014 (fr.
562.
000.–-, fr. 360 000.–- e fr. 120 000.–-),
l'appello non è destinato a miglior sorte. Il Pretore aggiunto ha rammentato
che il reddito di un libero professionista va calcolato sull'arco di almeno tre
anni. Ciò nonostante, vista la durevole tendenza al ribasso delle entrate dell'interessato,
come si evinceva dal bilancio provvisorio del 2016 e dalle deposizioni agli
atti, egli ha ritenuto più giusto attenersi all'ultimo dato fiscalmente appurato,
relativo al 2015 (sentenza impugnata, consid. 8). Una volta di più l'appellante
non discute l'accertamento del primo giudice,
ma si limita a reiterare il suo punto di vista, senza spiegare perché quello
del Pretore aggiunto sarebbe errato. Essa non contesta la costante flessione
del reddito dell'attore, né revoca in dubbio la facoltà del giudice di considerare in siffatta ipotesi – come per i lavoratori dipendenti –
il guadagno dell'ultimo anno (RtiD
II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; ancora
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42
del 23 maggio 2017, consid. 6b con numerosi rimandi). Già per tale
motivo la sentenza impugnata sfugge alla critica. E venendo meno il postulato
adeguamento del reddito di riferimento dell'attore, cade anche la necessità di
vagliare l'esigenza di una riduzione proporzionale del contributo di mantenimento
per rapporto a quel reddito, un calcolo siffatto conducendo – se mai – a peggiorare
la posizione dell'appellante.
15.
Quanto
al contestato apprezzamento “in equità” con cui il Pretore aggiunto avrebbe dato per scontato l'accumulo
di una non meglio quantificata sostanza da parte di lei, esentando l'attore dal
consumare la propria per sopperire al contributo di mantenimento, la convenuta non
fa che recriminare. Essa si limita a eccepire che l'apprezzamento del Pretore
aggiunto non può trovare tutela, ma dalla critica non trae alcuna conseguenza.
A parte ciò, essa trascura che il primo
giudice ha rinunciato a imporre a AP 1 un consumo di sostanza perché “la
volontà oggettiva che risulta dalla
convenzione è (…) quella di ridurre e adattare il contributo per l'ex moglie
solo ed esclusivamente in funzione del reddito dell'attore, senza dunque
prendere in considerazione la sua sostanza” (sentenza impugnata, consid. 14). Ora, una volta ancora l'appellante
non si confronta neppure di sfuggita con tale argomentazione. Poco importa poi
che nel 2015 l'attore abbia elargito donazioni ai figli per fr. 200 000.– e verserebbe tuttora fr. 3000.– mensili a L__________, nulla impedendo all'ex
marito di far capo in tal modo alla propria sostanza. Senza rilievo ai fini del
giudizio è infine il rimprovero all'attore di avere rinunciato a “percepire
redditi dalle sue proprietà immobiliari, lasciandone beneficiare i suoi due
fratelli”, asserto che risulta privo di qualsiasi riscontro agli atti.
16.
Per
quanto riguarda invece il fabbisogno dell'attore al momento in cui ha statuito
il Pretore aggiunto, la convenuta disconosce che i costi della previdenza
professionale di un indipendente rientrano fra gli oneri sociali e vanno
riconosciuti come supplementi al minimo esistenziale del diritto esecutivo,
tanto più se essi sono – come in concreto (doc. Z) – ammessi nel loro ammontare
dall'autorità fiscale (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 60 n. 02.36). Per il resto,
sarà anche opinabile – come assume la convenuta – che il primo giudice abbia
inserito nel fabbisogno dell'ex marito un importo di fr. 280.– mensili “per le assicurazioni
obbligatorie e per le spese di trasporto”, quantunque tali costi non fossero
rivendicati, ma nel caso specifico ciò non esplica alcuna conseguenza. Decisivo
è, come detto (consid. 3), il raffronto tra la situazione economica (reddito e
fabbisogno) in cui versavano le parti il 26 novembre 2008, quando è stata
omologata la convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione loro
quando il Pretore aggiunto ha statuito. Il problema è che – come si è già
rilevato – tutto si ignora sul fabbisogno di AO 1 al momento in cui ha
giudicato il Pretore aggiunto. In condizioni del genere è oggettivamente
impossibile operare un paragone con la situazione anteriore. ciò che impedisce
di valutare se il contributo alimentare vada fissato in fr. 10 400.–
o in fr. 10 000.– mensili, come l'appellante chiede.
17.
Relativamente
infine alla decorrenza della modifica che l'appellante propone di rinviare al
1° marzo 2016, la richiesta non può trovare ascolto. A prescindere dal fatto
che la domanda è formulata per la prima volta in appello e appare pertanto di dubbia
ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC), la modifica di una sentenza di divorzio
decorre per principio alla data in cui è promossa l'azione. Se – come nella
fattispecie – il motivo per cui la modifica è chiesta si è già realizzato a
quel momento, non si giustifica se non per motivi particolari di procrastinare
l'effetto della modifica. In circostanze del genere, in effetti, il creditore alimentare
deve mettere in conto il rischio di una riduzione o soppressione del contributo
sin dall'avvio della causa. Una data successiva può entrare in considerazione se
il rimborso dei contributi accordati e usati durante il processo non può essere
equitativamente pretesa. Ciò presuppone, tuttavia, che durante il processo il
creditore abbia potuto eccezionalmente fare affidamento, fondandosi su indizi
oggettivamente seri, sulla conferma della sentenza originaria (sentenza del
Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015, consid. 4.1.2 con rinvii).
Nel
caso specifico l'appellante non adduce estremi del genere. Semplicemente la
convenuta ha continuato a percepire il contributo alimentare stabilito nella
sentenza di divorzio fino al marzo del 2016. Né essa pretende che la
restituzione dei contributi riscossi in eccesso sarebbe per lei particolarmente
gravosa. E neppure giova all'appellante il richiamo al decreto cautelare del 16
febbraio 2016, il quale più che confermare il contributo alimentare originario
respingeva i presupposti – assai più restrittivi (RtiD I-2017 pag. 616 consid.
6.
seg.) – per una modifica del contributo alimentare in via provvisionale. Nelle
circostanze descritte l'interessata non poteva quindi fare affidamento su una
conferma della sentenza di divorzio, men che meno ove si consideri che lo
stesso Pretore aggiunto, in quel decreto cautelare (consid. 5.3), aveva reso
attenta la convenuta circa la possibilità di una modifica retroattiva del
contributo alimentare. Se ne conclude che, privo di buon diritto, anche l'appello
di AO 1 vede la sua sorte segnata.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
18.
Le
spese processuali degli appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Ogni parte rifonderà inoltre a quella avversaria, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Le richieste degli appellanti volte a modificare il riparto degli oneri
processuali e delle ripetibili di primo grado non hanno portata propria, essendo
subordinate all'accoglimento della rispettiva impugnazione. Tale ipotesi non
verificandosi in concreto, tali domande risultano senza oggetto.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
19.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2017.55 e
11.2017.56 sono congiunte.
2. Nella misura in cui sono ricevibili,
gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
3. Le spese dell'appello di AP
1, di fr. 7500.–, sono poste a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8500.– per ripetibili.
4. Le spese dell'appello di AO
1, di fr. 5000.–, sono poste a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7500.– per ripetibili.
5. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).