11.2017.57
Accesso necessario: contestazione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili
20 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.57
Lugano
20 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2014.21 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 18 giugno 2014 da
RE
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1
)
contro
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
(patrocinati dall'avv. PA 3 ) e
C
;
giudicando sul reclamo
del 23 maggio 2017 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: A. RE
1 è proprietaria della particella n. 1514 RFD di __________ (1170 m²). Il
fondo, non fabbricato, è posto in zona edificabile. Suo unico accesso è un
diritto di passo pedonale a sud, lungo le particelle n. 1781 (1674 m²) e
1782 (326 m²), proprietà di terzi, passo che tuttavia non collega il fondo
alla pubblica via. Il terreno confina a valle (est) con la particella n. 1518
(4179 m²), comproprietà di CO 1 (40/1000),
CO 2 (595/1000), CO 3 (195/1000) e CO 4 (170/1000). Quest'ultimo appezzamento
è coltivato a vigneto ed è raccordato alla strada pubblica (“via __________”).
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione
(inc. CM.2014.35), il 18 giugno 2014 RE 1 ha promosso causa davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro i comproprietari della
particella n. 1518 e i loro genitori CO 5 e CO 6, beneficiari di un diritto di
usufrutto su quel fondo, come pure contro la C__________, creditrice
ipotecaria, per ottenere che su tale particella fosse costituita una servitù di
passo con ogni veicolo in favore della sua particella n. 1514 secondo un determinato
tracciato o, in subordine, secondo il percorso che sarebbe emerso dall'istruttoria.
Nella loro risposta del 16 settembre 2016 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 hanno
proposto di respingere la petizione.
C. All'udienza del 28
gennaio 2015, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. La
C__________ ha dichiarato acquiescenza e l'indomani è stata dimessa dalla lite.
L'istruttoria, nel corso della quale è stata assunta una perizia, è terminata
il 14 febbraio 2017. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha limitato il
procedimento (art. 125 lett. a CPC) alla questione di esaminare la necessità
del passo in funzione di un progetto edificatorio concreto. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale del 31 marzo 2017 l'attrice ha postulato la necessità del
passo a dipendenza di un progetto edificatorio concreto. In subordine essa ha
chiesto di sospendere la causa in attesa di presentare un tale progetto. Nel
loro allegato del 28 marzo 2017 i convenuti hanno proposto una volta ancora di
respingere la petizione.
D. Statuendo il 10
aprile 2017, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. La spese processuali
di fr. 14 432.20 (di cui fr. 10 133.20 per l'esecuzione della perizia), più fr.
600.– per la procedura di conciliazione, sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere ai convenuti fr. 31 000.–
per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2017
per ottenere la riduzione delle ripetibili a fr. 10
000.–. Chiamati a esprimersi, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6
propongono di respingere il reclamo.
in diritto: 1. Una decisione in materia
di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante
reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito
di una procedura ordinaria, il termine per
ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice l'11 aprile 2017. Il
termine di ricorso è tuttavia rimasto sospeso fino al 23 aprile 2017 (settimo
giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il
23 maggio 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che le ripetibili (così come la
tassa di giustizia) sono calcolate in funzione del valore litigioso. Considerato
che nelle cause inerenti a servitù il valore litigioso è quello
che il diritto ha per il fondo dominante o quello del deprezzamento causato al
fondo serviente, se esso è maggiore, il primo giudice ha accertato in concreto un
valore di fr. 936 000.–, pari alla
plusvalenza che il perito ha stimato derivare alla proprietà dell'attrice in caso
di ottenimento dell'accesso. Il Pretore aggiunto ha scartato invece il valore prospettato
dall'attrice (fr. 44 000.–), corrispondente
al deprezzamento che il perito ha stimato subire il fondo dei convenuti qualora
fosse realizzato il progetto di “edificazione del tunnel di passaggio (…) per
consentire eventuali future edificazioni in superficie”.
Ciò posto, il Pretore aggiunto
ha tenuto conto, da un lato, che nella fattispecie la causa è stata quasi
interamente istruita, con richiamo di documenti, audizione di testimoni,
interrogatorio dell'attrice ed elaborazione di una perizia. Dall'altro ha rammentato
che la rinuncia dell'attrice alla replica, rinuncia
che ha reso superflua un'eventuale duplica, come pure la limitazione
della causa a una sola questione, giustificavano di scendere sotto il minimo
(4%) previsto dall'art. 11 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) con riferimento a un
valore litigioso di fr. 936 000.–. Applicata una percentuale del 3%, il Pretore
aggiunto ha fissato così le ripetibili in fr. 31 000.– (arrotondati), spese e IVA incluse.
3. RE 1 contesta anzitutto
che il valore litigioso ammonti nella fattispecie a fr. 936 000.–. Sostiene che l'accesso con la realizzazione
di un tunnel che sboccherebbe in una strada di collegamento al fondo dominante rivaluterebbe
quest'ultimo di fr. 44 000.–, come ha
indicato il perito. La cifra considerata dal primo giudice corrisponde invece, essa
soggiunge, al “valore commerciale in riferimento alla realizzazione del tunnel
di passaggio”. Applicando quindi un'aliquota del 17.6%, che rientra nei parametri
del citato regolamento per quanto riguarda un valore litigioso di fr. 44 000.–, secondo la reclamante l'indennità per
ripetibili non eccede in concreto fr. 7744.–, cui si aggiungono le spese
(6%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%; art. 14 cpv. 1) per un
ammontare complessivo di fr. 10 000.– (arrotondati).
In subordine la reclamante chiede che il valore litigioso sia fissato in non
più di fr. 105 776.–, pari al costo del
“tunnel sotterraneo che predisporrebbe la strada di accesso veicolare, nell'impossibilità
di procedere con una futura sopraedificazione”.
Dagli
atti si evince che l'arch. __________ B__________, chiamato ad accertare il
plusvalore che deriverebbe alla particella n. 1514 dall'accesso veicolare, ha stimato
il beneficio in fr. 936 000.– (referto del
21 ottobre 2016, pag. 13). Che cosa intenda la reclamante quando sostiene –
inammissibilmente per la prima volta nel reclamo (art. 326 CPC) – che la somma
di fr. 936 000.– corrisponde “al
valore commerciale in riferimento alla realizzazione del tunnel di passaggio” non
è chiaro. Sia come sia, la cifra indicata dal perito di fr. 44 000.– consiste nella “differenza tra il valore
del fondo (particella n. 1518 RFD) gravato dal diritto di passo veicolare e
quello del medesimo libero da tale aggravio” (referto, pag. 10). Quantifica di
conseguenza il deprezzamento causato al fondo serviente e non il maggior valore
del fondo dominante. E tale deprezzamento entra in considerazione ai fini del
valore litigioso soltanto nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui esso sia
più elevato del valore che la servitù ha per il fondo dominante. Analogo discorso
vale per l'importo di fr. 105 776.– che, secondo
il perito, sarebbe l'aggravio derivante al fondo n. 1518 qualora “il tunnel di
passaggio non viene progettato e dimensionato staticamente per un'eventuale
futura sopraedificazione” (loc. cit.). Al proposito il reclamo cade dunque nel
vuoto.
4. La reclamante si
duole che le ripetibili calcolate dal Pretore aggiunto sono sproporzionate per
rapporto al lavoro effettivo prestato dal legale delle controparti, stimato in un
dispendio massimo di 26 ore a una tariffa oraria di fr. 300.–, e alla
semplicità della pratica. Al primo giudice essa rimprovera di avere conteggiato
le ripetibili come se la causa fosse stata condotta fino a al termine,
trascurando che questa è stata limitata all'esame di una sola questione e
denotava una “serie di agevolazioni processuali” (un unico scambio di allegati,
rinuncia al sopralluogo, escussione di soli quattro testi, interrogatorio di
una sola parte). A suo parere quindi, seppure il Pretore aggiunto abbia
applicato un'aliquota inferiore a quella minima prevista dal noto regolamento,
l'indennità riconosciuta eccede i limiti posti dagli art. 11 cpv. 5 e 13 e va ridotta
a fr. 10 000.– (spese e IVA
incluse).
a) Dandosi
una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per
ripetibili è commisurata al valore litigioso (art. 11 cpv. 1 del regolamento). Tra
l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze
concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del
lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del
regolamento). In conformità all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, inoltre,
“nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e
l'onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del
caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente
può derogare alle disposizioni precedenti”.
b) Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto l'indennità per ripetibili spettante
ai convenuti da fr. 37 440.– (calcolati applicando l'aliquota minima del 4% per cause di
valore litigioso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.–)
a fr. 28 080.– (aliquota del 3%) per tenere
conto della circostanza che i convenuti non avevano dovuto presentare un
allegato di duplica e avevano potuto limitare il memoriale conclusivo all'esame
di una sola questione. Se non che, un'indennità di fr. 28 080.– corrisponde pur sempre, alla tariffa
oraria di fr. 300.– riconosciuta dalla reclamante, alla retribuzione di 93 ore
di lavoro, dispendio di tempo che nel caso in esame risulta esorbitante, come
si vedrà in appresso.
c) In
concreto il legale dei convenuti ha risposto il 16 settembre 2014 alla petizione
con un memoriale di cinque pagine. L'attrice avendo rinunciato alla replica, il
Pretore aggiunto ha indetto le prime arringhe che si sono tenute il 28 gennaio
2015 (durata 23 minuti). È seguita l'audizione, il 29 aprile e il 16 settembre
2015, di quattro testimoni e l'interrogatorio dell'attrice (durata complessiva
delle udienze: 3 ore e 10 minuti). L'istruttoria è poi proseguita con l'incarico
peritale, che ha impegnato il patrocinatore dei convenuti nella presentazione il
22 dicembre 2015 di un'opposizione ai quesiti (una pagina) e di controquesiti (due
pagine), come pure nella stesura il 5 dicembre 2016 di un memoriale di “domande peritali complementari” (tre pagine) e di
successive osservazioni del 6 febbraio 2017 (tre pagine). Da ultimo l'avv. PA 3
ha introdotto il 28 marzo 2017 un allegato conclusivo di cinque pagine. Limitato
al solo esame dell'esistenza di un progetto edificatorio, il procedimento non denotava
complessità particolari, né in fatto né in diritto. Si può quindi ragionevolmente presumere che un legale solerte
e speditivo non avrebbe dedicato a una pratica analoga più di una trentina
d'ore di lavoro, compreso il tempo necessario per i colloqui con i clienti e la
corrispondenza indispensabile. Al riguardo il Pretore aggiunto è caduto,
perciò, in un manifesto eccesso d'apprezzamento.
d) Ove un onorario di patrocinio definito ad
valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione
ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una
combinazione del criterio ad valorem con quello ad horam attraverso
la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in
cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo
criterio può valere per la combinazione del parametro ad valorem con il
parametro ad horam in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno
regolamento (I CCA, sentenze inc. 11.2016.76 dell'8
febbraio 2017 consid. 7 e 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 5). Quanto
alla retribuzione a tempo, essa è attualmente di fr. 280.– l'ora
(art. 12 del noto regolamento), ma la reclamante riconosce che nella fattispecie
si giustifica di applicare una rimunerazione di fr. 300.– orari, dalla
quale non v'è motivo di scostarsi. Sulla scorta dei fattori che precedono, l'indennità
per ripetibili ammonta così a:
O = 2 x 37 440 x 9000 = fr. 14 510.– (arrotondati).
37 440 + 9000
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 725.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA,
per un totale di fr. 16 400.–
(arrotondati). Entro tali limiti il reclamo si dimostra provvisto di buon
diritto. Non può essere riconosciuto invece l'imprecisato esborso che i
convenuti rivendicano per aver fatto capo alla consulenza di un geologo nelle
questioni oggetto di perizia, spesa di cui non è stata postulata la rifusione
nemmeno davanti al primo giudice.
5. Gli oneri del
giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene la
riduzione delle ripetibili da fr. 31 000.–
a fr. 16 400.–, ma non nella misura richiesta (fr. 10 000.–). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli
oneri processuali, mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali
hanno postulato il rigetto del reclamo e rifonderanno di conseguenza alla
reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili
ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid.
3b).
6. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese ripetibili controverse
davanti alla Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è riformato come segue:
Le spese processuali di
complessivi fr. 14 432.20
(di cui 10 133.20 per la perizia)
sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 16 400.– complessivi per
ripetibili.
Le spese della procedura
di conciliazione, di fr. 600.–, sono a carico dell'attrice.
2. Le
spese del reclamo, di fr. 1000.–, sono poste per un terzo a carico della reclamante
e per il resto a carico dei convenuti, i quali rifonderanno solidalmente alla
controparte fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).