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Decisione

11.2017.57

Accesso necessario: contestazione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili

20 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese ripetibili controverse

davanti alla Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è riformato come segue:

Le spese processuali di

complessivi fr. 14 432.20

(di cui 10 133.20 per la perizia)

sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 16 400.– complessivi per

ripetibili.

Le spese della procedura

di conciliazione, di fr. 600.–, sono a carico dell'attrice.

2. Le

spese del reclamo, di fr. 1000.–, sono poste per un terzo a carico della reclamante

e per il resto a carico dei convenuti, i quali rifonderanno solidalmente alla

controparte fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).