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Decisione

11.2017.59

Scioglimento della comproprietà: reclamo in materia di spese giudiziarie

23 novembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i “disagi importanti” addotti dall'interessato ostassero allo scioglimento

della comproprietà e non rendessero intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC) la richiesta

dell'attrice, quantunque il convenuto non si opponesse per principio alla

vendita. Risolta negativamente la questione, egli ha regolato il modo della

divisione. In tale ambito egli ha accertato il disaccordo delle parti e,

scartata l'ipotesi di una divisione in natura (reputata non attuabile), come

pure di una licitazione privata (definita irrealizzabile), ha ordinato la

vendita ai pubblici incanti, fissando una base d'asta di fr. 760 000.– (contro i fr. 500 000.– proposti dall'attrice) oppure, in caso di

insuccesso, l'aggiudicazione dei fondi al miglior offerente. Quanto alle spese

processuali, il primo giudice le ha poste a carico del convenuto in ragione

della sua soccombenza, fissando le ripetibili (incluse quelle per la procedura

di conciliazione) in fr. 20 000.– complessivi,

vista l'ampiezza “degli atti eseguiti dalle parti, al di là del valore di causa”.

Valore ch'egli ha accertato in fr. 760 000.–

secondo una stima delle due particelle, divisa a metà, nel calcolo delle

ripetibili potendo entrare in linea di conto solo la quota spettante alla parte

vittoriosa.

3. Il reclamante

sostiene che, visti gli atti eseguiti dalle parti in una procedura semplice e

senza istruttoria, determinare le ripetibili in fr. 20 000.– appare esorbitante, poiché una simile indennità corrisponde

al compenso per oltre 60 ore di lavoro. Egli fa valere inoltre che all'atto

pratico la procedura è risultata una sola, seppure fondata su due norme di

legge diverse (art. 650 e 651 CC), ciò che non giustifica un raddoppio delle

ripetibili (fr. 10 000.– per ogni

azione), tanto meno ove si consideri che il Pretore aggiunto ha accolto la sua

proposta circa l'ammontare della base d'asta. Di conseguenza, compendiandosi

l'attività di patrocinio della controparte in due memoriali per nulla complessi

e in un'unica udienza del 18 gennaio 2017, a parere del reclamante non va riconosciuta all'attrice un'indennità per ripetibili

superiore a fr. 2500.– complessivi, pari alla retribuzione di otto

ore di lavoro.

4. Con pertinenza, intanto,

il Pretore aggiunto ha distinto nella fattispecie, pur nel quadro di un

giudizio unico, due azioni separate: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC per

far accertare il diritto alla divisione e l'altra ancorata all'art. 651 cpv. 2

CC per far definire il modo della divisione. La prima non si identifica con la

seconda e la seconda non è sussidiaria alla prima (I CCA, sentenza inc.

11.2015.30 del 27 dicembre 2016, consid. 3a con riferimenti). A torto il convenuto

pretende perciò che la procedura sia stata una sola. Per tacere del fatto che –

tecnicamente – le azioni sarebbero finanche quattro (due per ogni particella; I

CCA, sentenza inc. 11.2013.107/108 del 21 marzo 2016, consid. 14l a 14g).

Su questo punto non soccorre quindi diffondersi.

5. Posto ciò, è appena

il caso di ricordare che un'indennità per ripetibili va fissata in consonanza

al regolamento del Consiglio di Stato per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 178.310), anche se esso non vincola il giudice. Ora, l'art. 11 cpv. 1 di tale regolamento prevede che per

“pratiche con valore determinato o determinabile” l'indennità per ripetibili è

commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità

va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza

della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo

impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento

del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). In conformità all'art.

13 cpv. 1 del citato regolamento, infine, “nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente

può derogare alle disposizioni precedenti”.

a) Come

ha rilevato il Pretore aggiunto, tanto

l'indennità per ripetibili dovuta in esito a un'azione di accertamento (art. 650 cpv. 1 CC) quanto

l'indennità per ripetibili dovuta in seguito un'azione sul modo della divisione

(art. 651 cpv. 2 CC) va determinata in base al valore della quota di

comproprietà che spetta alla parte attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116/117 del

19 gennaio 2018, consid. 10a con riferimenti). Tale valore ammonta in concreto a fr. 380 000.– (la metà di fr. 760 000.–) e non è più in discussione. Per una

causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.–

l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 6

al 9% del valore medesimo. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto l'indennità

Considerandi

per ripetibili in favore dell'attrice relativamente a ciascuna delle due azioni

da fr. 22 800.– (calcolati applicando

l'aliquota minima) a fr. 10 000.– in considerazione

“degli atti eseguiti dalle parti”. Se non che, pur ridotta a fr. 10 000.– per ogni azione, una simile indennità rimane

nel caso specifico manifestamente esagerata, ove si pensi che corrisponde a una

rimunerazione per 71 ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari: art. 12

del citato regolamento). E un simile dispendio orario si rivela esagerato rispetto

al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione

delle due azioni, come si vedrà in appresso.

b) In

concreto il legale dell'attrice ha presentato l'8 agosto 2016 un'istanza di

conciliazione di quattro pagine (compresi il frontespizio, le richieste di giudizio

e l'elenco dei mezzi di prova), cui è

seguita un'udienza di conciliazione il 16 settembre 2016 in seguito alla

quale il Segretario assessore ha formulato una proposta di accordo che non è

stata accettata da RE 1 (inc. CM.2016.107). L'interessata ha introdotto così il

30.

settembre 2016 una petizione di sei pagine, analoga all'istanza di

conciliazione. Alle osservazioni della controparte essa ha replicato il 2

novembre 2016 con un memoriale di poco più di sei pagine. È seguita un'udienza

del 18 gennaio 2017 nel corso della quale le parti hanno notificato prove. Il

Pretore aggiunto avendo ammesso unicamente i documenti prodotti, non vi è stata

alcuna istruttoria. Infine, il

29.

marzo 2017, l'avvocata dell'attrice ha introdotto un allegato conclusivo di

dieci pagine.

Nel

merito l'azione di accertamento si è rivelata relativamente semplice, il convenuto

non essendosi opposto per principio alla vendita degli immobili, ma avendo invocato

solo inconvenienti legati allo scioglimento delle comproprietà. Quanto

all'azione sul modo della divisione, essa non denotava complessità particolari,

né in fatto né in diritto, la messa agli incanti dei fondi non risultando

particolarmente controversa quantunque il Pretore aggiunto abbia dovuto definire

le condizioni della gara, in doppio turno, con e senza base

d'asta.

Si può quindi ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo non

avrebbe dedicato a una pratica analoga una ventina d'ore di lavoro, compreso il

tempo necessario per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.

c) Ove un onorario di patrocinio definito ad

valorem risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione

ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una

combinazione del criterio ad valorem con quello ad horam attraverso

la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

in

cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario

a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo

criterio può valere per la combinazione del parametro ad valorem con il

parametro ad horam in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno regolamento (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.57 del 20 giugno

2018, consid. 4d con riferimenti). Quanto alla retribuzione a tempo,

essa è, come detto, di fr. 280.– l'ora (art. 12 del regolamento).

d) Nel

caso specifico il dispendio temporale di 20 ore complessive (sopra, consid. b)

può essere suddiviso a metà per le due azioni fondate sugli art. 650 cpv. 1 e

651.

cpv. 2 CC, come postula il convenuto medesimo, il quale prospetta un'indennità

massima di fr. 2500.– complessivi (per otto ore di lavoro) da ripartire a metà

per le due azioni. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (10%

fino a un onorario di fr. 5000.–: art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e

l'IVA. Ne discende, per ciascuna delle due azioni, il seguente onorario:

O = 2 x 22

800.

x 2800 = fr. 4987.–.

22.

800 + 2800

A

ciò si aggiungono le spese di fr. 498.– e l'IVA, per un totale di fr. 5900.– (arrotondati).

Per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC si impone tuttavia di moderare ulteriormente

l'indennità a fr. 5000.–, dovendosi tenere conto del fatto che il tempo

necessario per pronunciarsi sull'opportunità e l'ammontare di una base d'asta non

è imputabile al convenuto, alla cui richiesta (subordinata) il primo giudice ha

aderito, bensì all'attrice, la quale si era opposta ingiustificatamente alla

fissazione di una soglia minima o, tutt'al più, chiedeva di limitarla a fr. 500 000.–. Entro questi limiti il reclamo merita dunque

accoglimento.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

reclamante ottiene la riduzione delle ripetibili da complessivi fr. 20 000.– a fr. 10 900.–,

ma non nella misura richiesta (fr. 2500.–). Tutto ponderato, si giustifica così

che sopporti la metà degli oneri processuali, mentre l'altra metà va a carico dell'attrice,

la quale ha postulato il rigetto del reclamo. Non soccorrono invece i

presupposti per l'attribuzione di ripetibili in questa sede, il grado di soccombenza

del reclamante equivalendo sostanzialmente a quello di vittoria.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese ripetibili controverse davanti alla

Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è riformata come segue:

2. Le spese dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1

CC, di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico

di RE 1, che rifonderà all'attrice fr. 5900.– per ripetibili (comprese quelle

della procedura di conciliazione).

3. Le spese dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2

CC, di fr. 2500.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico

di RE 1, che rifonderà all'attrice fr. 5000.– per ripetibili (comprese quelle

della procedura di conciliazione).

II. Le

spese del reclamo, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).