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Decisione

11.2017.6

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

13 giugno 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul contributo di

mantenimento per i figli

3. Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i criteri che disciplinano la modifica

di una sentenza di divorzio a titolo cautelare, ha intravisto una rilevante modifica

delle circostanze nel fatto che il fabbisogno in denaro dei figli, sedicenni al

momento dell'introduzione dell'azione, “non è più quello di un figlio di 8 anni

quando è stato fissato il contributo alimentare”. Egli ha verificato così se RA

1 avesse mezzi sufficienti per finanziare, con il proprio reddito, l'attuale fabbisogno

in denaro dei figli pendente causa, coperto solo in parte dal contributo di

mantenimento versato dal convenuto. A tal fine egli ha accertato il reddito di

lei in fr. 4510.– mensili fino al novembre del 2015, ridottosi in seguito a fr. 3760.–

mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2579.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 667.– [già

dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa

malati fr. 376.20, assicurazione del­l'eco­nomia domestica e contro la

responsabilità civile fr. 40.80,

abbonamento ‟arcobalenoˮ fr. 52.–, protezione giuridica fr. 20.90, imposte fr. 72.–), constatando un margine

disponibile di fr. 1932.– mensili dal settembre al novembre 2015 e di

fr. 1181.– mensili dopo di allora.

Riguardo a AO 1, il Pretore aggiunto ne ha determinato

il reddito in fr. 8763.35 mensili (stipendio fr. 7954.90, locazione di un

capannone fr. 600.–, locazione di un posteggio, di uno spazio pubblicitario e di

una stalla fr. 208.35 complessivi) e il fabbisogno minimo in fr. 4737.– mensili

(metà del minimo esistenziale per coniugi fr. 850.–, oneri

ipotecari fr. 676.–, premio

della cassa malati fr. 235.–, spese mediche fr. 81.80, ‟terzo pilastroˮ

fr. 638.50, manutenzione della casa fr. 100.–, assicurazione ‟coseˮ

fr. 25.–, assicurazione ‟mobiliˮ

fr. 104.–, ‟elet­tricità, acqua casaˮ fr. 421.65, tassa

di canalizzazione e depurazione fr. 68.50, costi ‟auto ass., tassa circ. leasingˮ

fr. 878.65, ‟pagamento debitoˮ fr. 263.–, imposte fr. 395.75), accertando un margine

disponibile di fr. 2024.50 mensili dopo il versamento del

contributo per i figli (di fr. 2000.– mensili).

Quanto agli istanti, il

Pretore aggiunto ha stimato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella

(edizione 2015) di fr. 1860.– mensili, egli ha adattato il costo dell'alloggio e

ha dedotto l'assegno familiare. Ha appurato così il fabbisogno in denaro di AP 2 in fr. 1813.– mensili e quello di AP

1 in fr. 1680.– mensili. Dal dicembre del 2015 egli ha stralciato inoltre

la posta per cura e educazione, la madre disoccupata potendo provvedere in

natura, e ha adeguato gli assegni familiari, stabilendo il fabbisogno in denaro

di AP 2 in fr. 1568.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1435.– mensili. Accertato

ciò, per il primo giudice gli istanti non versano in una situazione di ammanco,

sicché non vi è alcuna urgenza di aumentare in via cautelare il contributo

alimentare in loro favore. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.

4. I criteri che

disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di

divorzio per figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e

partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, in: RtiD I-2016 pag. 603 consid. 4.1; II-2015 pag. 790 consid. 6

con rinvii; I-2006 pag. 666 consid. 4). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su

istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente

mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione

presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o del­l'altra

parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui

il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti

di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5 con richiami).

Chiamato a statuire già

a titolo cautelare in una causa volta alla modifica di contributi di

mantenimento dovuti per sentenza di divorzio, il giudice può modificare o

sopprimere tali contributi solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si

dia urgenza e sussistano circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale

5A_274/2016 del 26 agosto 2016 consid. 4.1 in SJ 139/2017 pag. 41). Nel dubbio,

i contributi in vigore vanno mantenuti. Non solo perché essi figurano in una

sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà

pronunciata in esito al­l'azio­ne di modifica retroagirà – salvo ove ciò

dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della procedura (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 4

con rinvii). Un provvedimento cautelare può essere pertanto adottato ove appaia

urgente e indispensabile, in analogia con quanto prevede l'art. 303 CPC (art. 281

segg. vCC: I CCA, sentenze inc. 11.1999.26 del 22 giugno 2001 e inc. 11.1999.102

del 25 luglio 2000 consid. 3 con rinvio a Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 134 CC; v. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

5ª edizione, n. 7 ad art. 286; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione

1997, n. 96 ad art. 286 CC; Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 190 ad art. 157 vCC; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 48 ad art. 157 vCC). Tale

è il caso ove il figlio debba far capo senza indugio a un contributo alimentare

più elevato (urgenza), e ciò per il sensibile aumento dei suoi bisogni

(circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore.

Nella fattispecie, per il

Pretore aggiunto “non può essere seriamente posto in dubbio” che il fabbisogno

in denaro di un figlio sedicenne non sia più quello di uno di 8 anni. Il che è

vero. Ma ciò ancora non significa che giustifichi un aumento già in via cautelare

dei contributi di mantenimento destinati ai figli nella sentenza di divorzio. A

maggior ragione ove si pensi che la sentenza di divorzio contemplava già un

adeguamento dei fabbisogni in denaro secondo le progressive fasce d'età sulla

base delle note raccomandazioni diramate dal­l'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo e che i

contributi sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per il che

seguono automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro. Quale sia l'urgenza e quale

circostanza particolare sia intervenuta gli appellanti non spiegano né si

evince dagli atti. Sia come sia, e come si vedrà in appresso, si volesse pur presumere

che i fabbisogni in denaro non siano più congrui e si volesse tenere conto degli

accresciuti bisogni dei figli applicando ex novo la tabella 2015 delle

note raccomandazioni, il fabbisogno in denaro dei ragazzi pendente causa risulta

garantito. Nella situazione descritta giova esaminare prioritariamente,

pertanto, la situazione economica di RA 1.

5. Relativamente al

reddito conseguito dalla madre degli istanti, il Pretore aggiunto ha accertato

che dal settembre al novembre del 2015 essa ha guadagnato presso la S__________

fr. 4350.– mensili, pari alla media delle “ultime tre buste pagaˮ (senza

gli assegni familiari), ai quali ha aggiunto fr. 160.– mensili per l'attività

d'interprete, per complessivi fr. 4510.– mensili. In seguito egli si è

dipartito dalle indennità di disoccupazione da lei riscosse, di fr. 3600.–

mensili, computandole inoltre un reddito accessorio ipotetico di fr. 160.–

mensili quale interprete.

a) Gli

appellanti lamentano che il Pretore aggiunto abbia considerato anche il

certificato di salario del dicembre 2015, mentre il rapporto di lavoro con la S__________

è terminato il 30 novembre 2015. Si dolgono inoltre che il primo giudice ha

incluso nella media dei redditi un bonus occasionale versato in settembre, così

come il pagamento delle vacanze non godute riconosciute in novembre. Per il

periodo successivo, gli appellanti criticano il reddito ipotetico imputato alla

madre come traduttrice, ricordando che eventuali entrate accessorie non si

aggiungono all'indennità di disoccupazione.

b) In

merito allo stipendio percepito dalla S__________, è vero che il Pretore

aggiunto ha indicato di avere considerato la media “da settembre a dicembre

2015”. Se non che, la ‟busta pagaˮ del 3 dicembre 2015 riguarda pacificamente

lo stipendio del novembre precedente. Al proposito non soccorre pertanto

diffondersi.

c) Quanto

al bonus/premio di fr. 1875.– indicato nel conteggio di settembre 2016, è vero

che nel reddito di un dipendente non vanno

considerati introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate

occasionali, fortuite o con soluzione di

continuità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017 consid.

4a). In concreto, tuttavia, i conteggi di stipendio prodotti dagli

istanti attestano che la lavoratrice ha ottenuto bonus/premi anche nei mesi di

aprile (fr. 500.–) e maggio 2015 (fr. 714.–: doc. S, 5° e 6° foglio). A un

sommario esame tale indennità supplementare appare

quindi un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739

consid. 5). Non è tale, per contro, l'indennità

in denaro per vacanze non godute, la quale può

essere versata solo dopo la fine del rapporto di lavoro, ovvero quando diventa

impossibile fruire delle vacanze perché il contratto d'impiego è terminato (art. 329d cpv. 2 CO; DTF 136 III 94 consid. 3.1 con rinvii; II CCA, sentenza inc. 12.2016.206

del 12 settembre 2017 consid. 5.1).

d) Visto

quanto precede, dallo stipendio di novembre 2015 andrebbe dedotta la citata indennità

per complessivi fr. 1800.–. Non va trascurato tuttavia che, come risulta

dal relativo conteggio, nel settembre precedente l'interessata aveva beneficiato

di un anticipo di fr. 1912.50 non considerato dal primo giudice nel calcolo

della media. Ne segue che, nel complesso, a un sommario esame il reddito da

attività dipendente di fr. 4350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto resiste

alla critica. A tale importo vanno addizionati fr. 160.– per l'attività

d'interprete, per complessivi fr. 4510.– mensili.

e) Riguardo

al reddito dal 1° dicembre 2015, dagli atti istruttori assunti in pendenza di

appello si evince che nel 2016 RA 1 ha guadagnato in media fr. 125.–

mensili come traduttrice (conteggi allegati alla lettera del 20 marzo 2017).

Comunque sia, si volesse anche tenere conto di un reddito di lei di soli fr.

3600.– mensili, la situazione degli istanti non muterebbe, come si vedrà oltre (consid.

10).

6. Per quanto concerne il

fabbisogno minimo di RA 1, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2579.– mensili,

gli appellanti fanno valere, in particolare, che “il carico fiscale è

correttamente indicato alla luce del reddito conseguito nel 2015”, che il costo

dell'automobile è giustificato dalla necessità di conseguire un reddito e che ciò

vale anche per i corsi di formazione richiesti a livello professionale.

a) Il

mero rinvio degli appellanti a memoriali di prima sede non è una motivazione

sufficiente nel senso dell'art. 311 CPC e rende finanche irricevibile l'appello

(DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto

2017 consid. 7c). Inoltre gli interessati nemmeno cifrano l'ammontare del fabbisogno

minimo materno, il che rende l'appello una volta di più irricevibile

(DTF 142 III 104 consid. 3.3; I CCA,

sentenza inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015 consid. 6).

b) A

parte quanto precede, in merito all'onere fiscale è possibile che il Pretore

aggiunto si sia fondato sulla tassazione del 2014, la quale attestava un reddito

inferiore (doc. U). Sta di fatto che se in quell'anno la contribuente esercitava

soltanto un'attività lucrativa a tempo parziale, essa era ancora tassata per il

contributo di mantenimento ricevuto. Tenuto conto che tale prestazione è in

seguito venuta a cadere, il maggior reddito del 2015 può dirsi tutto sommato compensato.

A un sommario esame non si scorgono ragioni quindi per scostarsi dalla stima

del Pretore aggiunto.

c) Quanto

alle spese d'automobile, il primo giudice non ne ha tenuto calcolo perché “a

detta della stessa madre degli istanti, al momento dell'introduzione della

causa, non ne possedeva causa ristrettezze finanziarie”. Con tale argomentazione

gli appellanti non si confrontano minimamente. Certo, in pendenza di appello essi

hanno addotto che la loro madre ha dovuto acquistare un'automobile per recarsi

sul nuovo posto di lavoro a __________ (lettera dell'11 settembre 2017). Se non

che, per tacere del fatto che i costi di fr. 914.30 mensili andrebbero

riconosciuti solo dall'aprile 2017, da tale data il reddito di lei andrebbe

rivalutato ad almeno fr. 5000.– mensili.

d) Per

quel che attiene ai corsi di formazione infine, nulla rende verosimile la

necessità di aggiornamenti, di modo che la spesa non rientra nel fabbisogno minimo,

che può rimanere invariato a fr. 2695.– mensili.

7. Circa il loro fabbisogno

in denaro, i figli fanno valere che a torto il primo giudice ha stralciato dal

dicembre del 2105 la posta per cura e educazione con l'argomento che la madre

era disoccupata. Essi sostengono che un assicurato deve attivarsi per ottemperare

agli obblighi imposti dalla legge, impegnandosi nella ricerca di un lavoro, e deve

partecipare a provvedimenti per migliorare la propria idoneità all'impiego, sicché

non può essere considerato come una persona senza attività. A loro parere, dal

dicembre del 2015 il fabbisogno in denaro di AP 2 va fissato così in fr. 1813.–

mensili e quello di AP 1 in fr. 1680.– mensili. E ciò, essi soggiungono, a

maggior ragione ove si consideri che con la legge nuova, in vigore dal 1°

gennaio 2017, il contributo di accudimento comprende le spese di sostentamento

del genitore che si occupa dei figli se quest'ultimo non è in grado di

provvedervi da solo. In tal caso, essi epilogano, dal 1° gennaio 2016 il loro

fabbisogno in denaro di N____ va fissato in fr. 1860.– mensili e quello di

AP 1 in fr. 1835.– mensili.

a) Relativamente

alla posta “cura e educazione” prevista dalle note raccomandazioni, il Pretore

aggiunto ha rilevato che si giustificava di togliere l'importo figurante nella

tabella poiché, trovandosi in disoccupazione, la madre può fornire tali prestazioni

in natura. Ora, che una persona alla ricerca di un impiego debba rispettare gli

obblighi imposti dalla legge sulla disoccupazione è pacifico. L'importo per

cura e educazione delle citate raccomandazioni, tuttavia, si riferisce solo a

persone attive professionalmente. In tal caso si monetizza la relativa posta contemplata

dalle raccomandazioni secondo il grado

d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2016.92 del 17 maggio 2018 consid. 10). In concreto RA 1 non lavora. Inoltre,

salvo generici rinvii alle disposizioni della legge sulla disoccupazione, nulla

è dato di sapere in merito a passi concreti da lei intrapresi durante il

relativo periodo. Il solo obbligo di partecipare a

colloqui e ricerche di lavoro non basta, a un sommario esame, per ritenere che essa

non potesse prestare cura e educazione ai figli.

b) Non si

disconosce che il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice

civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag.

357 segg.), la quale si applica anche alle cause già pendenti (art. 13cbis tit.

fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1

CPC). Da allora la posta per cura e educazione della tabella correlata alle menzionate

raccomandazioni va sostituita così da un “contributo di accudimento”, ovvero da

quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art.

285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello

esemplificato da Jungo/Aebi-Müller/

Schweighauser (Der

Betreuungsunter­halt in: FamPra.ch 2017 pag. 171), Stoudmann (Le nouveau droit de

l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste, in: RMA/ZKE

2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria nel

caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo secondo il diritto

esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio

2018 consid 11). Nella fattispecie tuttavia RA 1 è in

grado di sopperire autonomamente alle proprie necessità. Non può farsi

questione dunque di contributo di accudimento.

8. Alla luce di quanto

precede, con un margine di fr. 1931.– mensili dal settembre al novembre del

2015 e di fr. 1181.– dal dicembre del 2015 in poi (o anche di soli fr. 1021.–:

sopra, consid. 5d), RA 1 è in grado di far fronte, pendente causa, al fabbisogno

in denaro scoperto dei figli di fr. 1493.– mensili per il primo periodo e di

fr. 1003.– mensili per il secondo. Ancor più in pendenza di procedura, ove si

pensi che dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che dal 10 aprile 2017 essa ha cominciato a lavorare

per la I__________ SA di __________, guadagnando fr. 4679.55 mensili netti

oltre la tredicesima, per complessivi fr. 5000.– mensili circa. Anche

aumentando il fabbisogno minimo di lei per tenere conto delle spese di

trasferta di fr. 914.30 mensili da lei esposte (sopra, consid. 8c), la sua

disponibilità si attesta in circa fr. 1500.– mensili, margine sufficiente per finanziare,

pendente causa, l'attuale fabbisogno dei figli. In circostanze del genere non sussistono

le premesse per aumentare, già in via cautelare, il contributo di mantenimento

in favore degli istanti. Ciò rende superfluo vagliare la situazione economica di

AO 1. Sull'equità di tale ripartizione fra genitori e sul raffronto dell'odierna

situazione con quella esistente al momento del divorzio, il Pretore aggiunto

dovrà esprimersi, in ogni modo, con la sentenza di merito. Ne segue che

l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata.

Considerandi

II. Sul

gratuito patrocinio e sulle spese

9.

Gli appellanti

contestano anche il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore

aggiunto, il quale ha rifiutato di concedere loro tale beneficio “per difetto

del requisito del fumus boni iuris”. Essi obiettano che il primo giudice

non poteva fondarsi unicamente sul risultato del procedimento cautelare,

giacché la probabilità di successo va apprezzata, a un sommario esame, al

momento dell'introduzione della domanda. Di per sé l'argomentazione è

pertinente (DTF 142 III 140 consid. 5.1; v. anche: sentenza del Tribunale

federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4, in: RSPC/SZZP 2017 pag. 520).

In concreto, tuttavia, la reiezione del gratuito patrocinio si giustifica per

altri motivi. Come questa Camera ha già avuto modo di

ripetere, la protezione giuridica di un figlio va finanziata anzitutto

dai genitori, sempre che appaia necessaria e non sprovvista di esito favorevole

(I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017 consid. 7 con

rinvii; v. anche Piotet in: Commentaire

romand, CC I,

Basilea

2010, n. 27 ad art. 276; Breitschmid,

op. cit., n. 22 ad art. 276 CC). L'obbligo di mantenimento verso un

figlio minorenne comprende invero – per principio – anche il finanziamento di

spese giudiziarie, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari;

l'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206 consid. 3d

in fine). In concreto gli istanti non pretendono che i loro genitori versino in

gravi ristrettezze, men che meno ove si pensi che a loro dire il padre ha una

disponibilità di oltre fr. 5000.– mensili. Nulla impediva loro perciò di chiedere

la condanna del convenuto a elargire una congrua indennità che consentisse loro

di finanziare le spese di patrocinio. Ciò preclude, già di primo acchito, il

conferimento del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

10.

Le spese della decisione odierna seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato il diniego del gratuito

patrocinio, si giustifica tuttavia di contenere l'ammontare degli oneri processuali.

Quanto alle ripetibili, AO 1 ha prodotto una nota professionale

di complessivi fr. 2308.50 (onorario fr.

1885.

–, spese fr. 252.–, IVA fr. 171.–).

Ora, l'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa

volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di contributi alimentari

andrebbe definito secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; I CCA, sentenza

inc. 11.2010.121 del 22 aprile 2013 consid. 8b). Sia come sia, nel complesso

l'indennità richiesta appare adeguata, ove appena si pensi che, oltre alle

osservazioni all'appello, l'appellato ha dovuto esprimersi sulle nuove prove addotte

a due riprese dai figli.

III. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.

1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari i

ricorrenti possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confer­mato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico degli appellanti in solido,

i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2308.50 complessivi

per ripetibili alla controparte.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

–;

–;

avv..

Comunicazione

a:

– avv. (dispositivi n. 1 e

3);

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).