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Decisione

11.2017.60

Ricorso irricevibile

7 giugno 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 28 maggio 2017 nel

quale chiede di rivalutare la decisione impugnata per non essere in grado di

pagare i contributi stabiliti dal primo giudice. Non sono state chieste osservazioni

al ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv.

2.

CPC). In concreto la tempestività del rimedio giuridico non fa dubbio, la

decisione del Pretore aggiunto essendo stata notificata al convenuto il 23

maggio 2017 e il ricorso essendo stato presentato a mano al Tribunale d'appello

il 29 maggio successivo. Quanto non sembra raggiunto è il valore litigioso, ove

si consideri il contributo alimentare omologato dal primo giudice (fr. 550.– mensili dal 1° agosto al

31.

ottobre 2017), ora oggetto di contestazione. Di per sé il ricorso andrebbe

quindi trasmesso alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1

LOG). Dato nondimeno che ciò si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione,

il ricorso apparendo manifestamente irricevibile, giova procedere senza indugio

all'emanazione del giudizio.

2.

Nel caso in rassegna il

Pretore aggiunto ha omologato un accordo stipulato dai coniugi sui contributi

alimentari dovuti dal marito alla moglie in esito a una protezione dell'unione

coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Premesso

ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata

può essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla

stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio (sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ot­tobre 2013 consid. 5, in:

FamPra.ch 2014 pag. 409 e successiva sentenza 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016

consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007). La disattenzione dell'art. 279 cpv. 1

CPC può essere fatta valere con appello o – come in concreto – con reclamo, se

il

valore litigioso non è

raggiunto, e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà quanto sul

fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non

sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale

federale 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag.

1007).

3.

Nel caso in esame il

reclamante – che per altro davanti al Pretore aggiunto era assistito da un

legale – non invoca alcun vizio della volontà né pretende che la convenzione

non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara o non sia completa.

Egli si limita a chiedere una rivalutazione della decisione del primo giudice,

adducendo di non essere in grado di pagare la somma stabilita, di non avere i

mezzi per vivere e mantenere i suoi figli all'università e di arrivare a fatica

alla fine del mese con l'aiuto del datore di lavoro che gli concede dei piccoli

crediti. Che ciò basti per considerare il ricorso provvisto di sufficienti

conclusioni è quanto meno dubbio, dallo stesso dovendo risultare non solo che

la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che

misura ne sia chiesta la modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013

del 15 ottobre 2013, consid. 3.3 con riferimenti).

4.

Si volesse anche prescindere

da questa considerazione, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito. Il

ricorrente non discute l'esattezza dei dati posti a fondamento della decisione

impugnata. Non contesta così il suo reddito di fr. 3399.– mensili (fino al 31

ottobre 2017) e il suo fabbisogno minimo di fr. 2757.70 mensili. Come non

revoca in dubbio le entrate della moglie di

fr. 1633.– mensili (rendita AI) per rapporto al suo fabbisogno minimo di fr.

2720.85

Né egli rimette in causa quanto discusso all'udienza del 23 maggio

2017, ovvero che le detrazioni salariali di fr. 500.– mensili operate dal

proprio datore di lavoro a rimborso di un anticipo concessogli per il deposito

della locazione termineranno a luglio del 2017 e che dopo di allora egli potrà

contare su un margine di fr. 641.30 mensili fino alla scadenza del contratto di

lavoro, prevista per il 31 ottobre 2017. Ciò posto, il ricorrente non spiega –

né pretende invero – perché la convenzione omologata sarebbe “manifestamente

inadeguata”, nel senso che si discosta in maniera evidente e immediatamente

riconoscibile dalle previsioni della legge (I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del

29.

dicembre 2016, consid. 3 con rinvii). Quanto all'invocato mantenimento dei

figli all'università, l'argomento è irricevibile, non essendo stato allegato in

precedenza né essendo minimamente circostanziato (art. 321 cpv. 1 e art. 326

cpv. 1 CPC). Per tacere

del fatto che l'interessato

nemmeno potrebbe valersi di un siffatto onere per liberarsi dall'obbligo nei

confronti della moglie (cfr. Stoudmann,

Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce

qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 436 con riferimento a DTF 132 III 211 consid.

2.

).

5.

Giusta l'art. 48b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale

di appello decidono nella composizione di un giudice unico segnatamente la non

entrata nel merito delle impugnazioni manifestamente inammissibili o manifestamente

non motivate in modo sufficiente, come si avvera – per quanto visto in

precedenza – nella fattispecie.

6.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata la

precaria situazione finanziaria del reclamante e il fatto ch'egli, sprovvisto

di cognizioni giuridiche, abbia agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un

legale, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema

di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).