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Decisione

11.2017.61

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

24 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2015.4416 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza dell'8 ottobre 2015 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 2 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

22 maggio 2017 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.

11.2017.62);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1992),

cittadino italiano, e AO 1 (1988), cittadina

bielorussa, si sono sposati a __________ il

23 settembre 2011. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi risiedono da anni nel Ticino e beneficiano di un

permesso di dimora B. Il marito lavora come cameriere per la L__________

__________ AG di __________ nell'albergo “__________ __________”, la moglie

come ricezionista per la T__________ SA di __________ nell'hotel “__________ __________”

a __________. I coniugi si sono separati nel settembre del 2015, quando il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un

appartamento nel medesimo Comune. Dal 1° luglio 2016 anche AO 1 si è trasferita

in un altro appartamento, sempre a __________.

B. Nel frattempo, l'8

ottobre 2015, AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione

a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (sotto com­minatoria

dell'art. 292 CP) e l'esenzione da ogni contributo alimentare. All'udienza del

25 novembre 2015, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha aderito alla

richiesta di vita separata, ma ha rivendicato l'attribuzione in uso dell'alloggio

coniugale con il mobilio e le suppellettili domestiche. Essa ha postulato inoltre

un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dall'ottobre del

2015, ha instato per la separazione dei beni e ha chiesto una provvigione ad

litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.

In coda all'udienza il Pretore ha concesso alle parti una sospensione della

procedura sino alla fine di febbraio 2016 per trovare una soluzione amichevole.

C. Non avendo raggiunto

un'intesa, le parti sono state convocate a un'udienza del 26 aprile 2016 per il

seguito del contraddittorio. In replica il marito ha postulato anch'egli il

beneficio del gratuito patrocinio, ha rinunciato all'attribuzione dell'alloggio

coniugale e ha rifiutato ogni contributo alimentare per la moglie. La convenuta

ha duplicato, mantenendo le proprie richieste. Entrambe le parti hanno

notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, si è chiusa il 16

marzo 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del

10 aprile 2017 il marito ha ribadito le proprie domande, salvo aderire alla

separazione dei beni. Nel suo allegato del 27 marzo 2017 la moglie ha mantenuto

il proprio punto di vista, tranne rinunciare all'assegnazione in uso dell'alloggio

coniugale (questione ormai superata), come pure alla provvigione ad litem,

e ridurre a fr. 470.– mensili la pretesa di contributo alimentare.

D. Statuendo con

sentenza del 22 maggio 2017, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha ordinato la separazione dei beni dal 9 ottobre 2015 e ha condannato

il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 440.– mensili dal 9 ottobre al 31

dicembre 2015, di fr. 398.– mensili dal 1° gennaio al

30 giugno 2016, di fr. 268.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 e

di fr. 219.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi. Contestualmente egli ha

stralciato dal ruolo per desistenza la richiesta di provvigione ad litem,

ha respinto entrambe le istanze di gratuito patrocinio e ha posto le spese processuali

di fr. 600.– per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico della

moglie, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2017

per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la soppressione del

contributo di mantenimento in favore della moglie. Egli chiede inoltre di addebitare

le spese processuali alla convenuta, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili di primo grado. Il memoriale non è stato notificato a

AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto

è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione

davanti al Pretore, contributo di durata incerta e da calcolare quindi

sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2

CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,

con­sid. 1.2). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'istante il 23 maggio 2017, di modo che il termine di

impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto il 2 giugno 2017.

Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

All'appello AP 1

acclude un conteggio salariale del gennaio 2017 per documentare che il suo

stipendio si è ridotto di fr. 134.–

mensili in seguito al maggior prelievo per la previdenza professionale (doc. B

di appello). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche

nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”)

che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione

coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2), sempre che non siano in discussione

questioni inerenti a figli minorenni (sentenza del Tribunale federale

5A_788/2017 del

2.

luglio 2018 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione). Spetta quindi alla

parte che intende valersi di fatti e prove nuove in appello dimostrare i motivi

che le hanno impedito di recare tali elementi in prima sede nonostante la

diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella

fattispecie il documento prodotto è anteriore alla chiusura dell'istruttoria da

parte del Pretore e finanche alla presentazione dei memoriali conclusivi. Incombeva

quindi al convenuto spiegare perché gli fosse impossibile esibire il conteggio di

stipendio al Pretore. Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione

nel memoriale. Il documento non può quindi essere preso in considerazione.

3.

Litigioso rimane, in

appello, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha

ricordato che fino allo scioglimento del matrimonio

la questione continua a essere disciplinata dall'art. 163 cpv. 1 CC,

l'art. 125 CC entrando in linea di conto per analogia solo dopo che, divenuta

certa la fine della comunione domestica, occorre valutare la collocabilità

professionale di un coniuge. In applicazione dell'usuale metodo di calcolo

fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare egli ha

accertato così entrate nette del marito per fr. 3265.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2589.85

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 960.–, premio della cassa malati fr. 259.55, assicurazione dell'automobile

fr. 100.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 20.30).

Quanto alla moglie, il primo

giudice ha appurato un reddito netto di fr. 2594.70 a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 2715.80 mensili fino al 30 giugno 2016 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati

fr. 398.50, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 47.–, assicurazione dell'economia

domestica e RC privata fr. 20.30), ridottosi in seguito a fr. 2455.80

mensili fino al 31 dicembre 2016 (calo

della pigione a fr. 790.–) e ulteriormente a fr. 2357.30 mensili

dal 1° gennaio 2017 (minor premio [fr. 300.–] della cassa malati).

Ciò posto, il Pretore ha

calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 561.99 mensili nel 2015,

di fr. 554.05 mensili nel primo semestre del 2016, di fr. 814.05 mensili nel

secondo semestre del 2016 e di fr. 912.55 mensili dal gennaio del 2017 in poi. Su

tali basi egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 440.– mensili dal 1° ottobre al 31

dicembre 2015, in fr. 398.– mensili dal

1° gennaio al 30 giugno 2016, in fr. 268.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre

2016.

e in fr. 219.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi.

4.

L'appellante

contesta anzitutto il metodo di calcolo cui ha fatto capo il Pretore per definire

il contributo di mantenimento. Afferma che la corta durata del matrimonio (recte:

della comunione domestica), l'indipendenza economica dei coniugi, la lunga separazione

e l'ineluttabile fine del matrimonio (con il decorso del termine di due anni

per chiedere il divorzio) ostano a un contributo alimentare per la moglie,

quest'ultima dimostrando di poter provvedere

da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC).

L'argomentazione non può essere condivisa. Come il Pretore ha ricordato con

pertinenza, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere

disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC anche qualora non si possa più contare su

una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2015 pag. 874 consid. 7, II-2012

pag. 795 consid. 4). L'art. 125 CC si applica solo in via analogica,

per sapere se si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari la

ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; I

CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4c).

Contrariamente a quanto

sembra credere l'istante, nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli

assetti provvisionali durante la cause di divorzio) non vige il principio

dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa

stato dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2018 del 5

luglio 2018 consid. 5.3; I CCA, sentenza inc. 11.2016.30 del 4 settembre

2017, consid. 3a con riferimenti). E trattandosi di coniugi che versano –

come nella fattispecie – in una situazione finanziaria modesta, il contributo

alimentare continua a essere determinato in base al­l'abituale calcolo fondato

sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che

qualora si registri un ammanco il coniuge debitore ha diritto di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il minimo esistenziale

del diritto esecutivo (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6 lett. c). Per di più, in

concreto la moglie esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno già durante

la comunione domestica, di modo che a ben vedere mal si comprende che cosa

intenda desumere l'appellante dall'art. 125 CC. Su que­sto punto l'appello manca

di ogni consistenza.

5.

Relativamente al

proprio reddito, l'appellante sostiene che almeno dal gennaio del 2017 il suo

stipendio si è ridotto a fr. 3068.05 mensili per le maggiori deduzioni previdenziali

dopo il compimento dei 25 anni. Tale modifica – egli soggiunge – era notoria

perché prevista dalla LPP e andava considerata d'ufficio. Ora, sarà anche vero

che le maggiori deduzioni previdenziali fatte valere dall'appellante sono una “conseguenza

del­l'applicazione della LPP”. Incombeva all'istante però renderle concretamente

verosimili davanti al Pretore. Al

giudice spetta unicamente di applicare la legge alla fattispecie così com'è

stata allegata e accertata. Egli non può far capo di propria iniziativa a una

norma se il relativo stato di fatto non è stato addotto o comprovato (I CCA, sentenza

inc. 11.2011.14 del 5 di­cembre 2013, consid. 4e con riferimento alla sentenza

del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 e a DTF

115.

II 465 consid. 1). Nel caso in esame l'istante non ha fatto valere né tanto

meno quantificato le maggiori deduzioni previdenziali, salvo rimproverare

adesso al Pretore di non averne tenuto conto. Tale biasimo è incompatibile però

con una diligente conduzione del processo. In proposito l'interessato va

rimesso alle proprie responsabilità. L'appello non può trovare accoglimento.

6.

Per quel che è del

proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede il riconoscimento delle rate

mensili di fr. 469.15 per il rimborso di un debito contratto con la B__________

SA, oltre a un importo di fr. 300.– mensili per spese legali, la sua richiesta di gratuito patrocinio

essendo stata respinta. Sostiene perciò che il suo fabbisogno minimo dev'essere

portato a fr. 3359.– mensili e che di conseguenza egli sia esentato da ogni

obbligo contributivo.

a) Relativamente

al debito verso la B__________ SA, il Pretore ha accertato che, nelle

intenzioni dell'istante, quel denaro sareb­be servito per finanziare il

deposito in garanzia e l'arredamento del suo nuovo alloggio. Se non che, la

moglie aveva contestato la necessità di tale spesa, adducendo che l'istante

avrebbe potuto prelevare parte dell'arredamento coniugale. Oltre a ciò, il primo

giudice ha constatato che al momento della separazione il marito poteva contare

su risparmi per circa fr. 9800.– con

cui sopperire alla spesa. Onde il dubbio che l'interessato avesse acceso il

debito per ridurre la propria capacità contributiva a scapito della moglie (sentenza

impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile conclusione. Circa la

necessità di arredare il nuovo appartamento, egli rileva che sin dall'inizio

della causa la convenuta aveva rivendicato “il diritto d'uso del mobilio e

delle suppellettili domestiche”, né egli avrebbe “ottenuto un qualsiasi oggetto

dell'arredamento dell'abitazione coniugale che gli avrebbe consentito di

evitare (…) il suddetto debito privato” Così argomentando, egli perde di vista

tuttavia che la sentenza del Pretore si fonda su due motivazioni indipendenti.

Avrebbe dovuto perciò contestarle entrambe (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con

richiami). In realtà egli nega di avere avuto la possibilità di arredare il proprio

alloggio facendo capo al mobilio domestico, ma non discute l'accertamento del

Pretore, secondo cui egli avrebbe potuto finanziare la spesa con i propri

risparmi. Insufficiente­mente motivato, l'appello sfugge così a ulteriore disamina.

b) Riguardo

alle spese legali, l'appellante sottolinea di non avere ottenuto il beneficio

del gratuito patrocinio, sicché il Pretore avrebbe dovuto inserire d'ufficio un

adeguato importo nel fabbisogno minimo di lui. Il problema è che il Pretore non

poteva includere nel fabbisogno minimo di lui una spesa non fatta valere né,

tanto meno, quantificata. La richiesta di aggiungere fr. 300.– mensili al

fabbisogno minimo accertato dal Pretore è pertanto nuova. Ma essa non si fonda

né su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che la rende irricevibile.

Quanto al gratuito patrocinio, l'appellante non ne ha impugnato il rifiuto. Anzi,

nelle richieste di giudizio egli conferma di non contestare il dispositivo n. 5

della decisione impugnata. Ciò posto, la decisione del Pretore sfugge una volta

ancora alla critica. Si aggiunga che il primo giudice ha accertato la

possibilità per l'istante di onorare la pretesa del proprio legale facendo capo

ai risparmi (sentenza impugnata, pag. 7). E al proposito l'appellante non

spende una parola. La questione non può quindi essere vagliata oltre.

7.

L'appellante censura

altresì un errato accertamento del reddito della moglie. Si duole che le spese

del vitto (fr. 220.– mensili) sono

state dedotte dal reddito netto di lei, pur trattandosi “di prestazioni in natura che la

dipendente riceve a tutti gli effetti” dal datore di lavoro. A suo parere, sia

che si aggiunga questa voce allo stipendio netto dell'interessata sia che lo si

tolga dal fabbisogno minimo, la situazione economica di lei migliora di fr. 220.– mensili, consentendole di finanziare il

proprio mantenimento e liberare lui da ogni obbligo alimentare. In realtà la

rivendicazione manca di consistenza. Non si disconosce che la moglie possa fruire

di pasti fuori casa facendo capo all'hotel del datore di lavoro. La prestazione

in natura però le viene dedotta dallo stipendio lordo (doc. 6), tant'è che non

è conteggiata come indennità per spese nel certificato di salario ai fini

fiscali (doc. 10). Si tratta pertanto di una spesa effettiva che – come ha

accertato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5) – va inserita nel

fabbisogno minimo della moglie oppure che – in alternativa, come è stato – va dedotta

dal reddito lordo. L'appellante non ha quindi motivo di dolersi della decisione

del Pretore, tanto meno ove si consideri che quegli ha applicato identiche

modalità di calcolo (per un importo finanche maggiore) per le spese di vitto di

lui (sentenza impugnata, pag. 4).

8.

L'appellante postula

infine una diversa suddivisione delle spese giudiziarie di primo grado, che

chiede di addebitare alla convenuta, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. La domanda non

ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.

L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quanto riguarda il beneficio del

gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare

in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, l'appello

appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente

si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a

questa Camera raggiunge anche la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione

dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari

(DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico del­l'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).