11.2017.61
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
24 ottobre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.61
11.2017.62
Lugano
24 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2015.4416 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza dell'8 ottobre 2015 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 2 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
22 maggio 2017 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc.
11.2017.62);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1992),
cittadino italiano, e AO 1 (1988), cittadina
bielorussa, si sono sposati a __________ il
23 settembre 2011. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi risiedono da anni nel Ticino e beneficiano di un
permesso di dimora B. Il marito lavora come cameriere per la L__________
__________ AG di __________ nell'albergo “__________ __________”, la moglie
come ricezionista per la T__________ SA di __________ nell'hotel “__________ __________”
a __________. I coniugi si sono separati nel settembre del 2015, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un
appartamento nel medesimo Comune. Dal 1° luglio 2016 anche AO 1 si è trasferita
in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Nel frattempo, l'8
ottobre 2015, AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (sotto comminatoria
dell'art. 292 CP) e l'esenzione da ogni contributo alimentare. All'udienza del
25 novembre 2015, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha aderito alla
richiesta di vita separata, ma ha rivendicato l'attribuzione in uso dell'alloggio
coniugale con il mobilio e le suppellettili domestiche. Essa ha postulato inoltre
un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dall'ottobre del
2015, ha instato per la separazione dei beni e ha chiesto una provvigione ad
litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.
In coda all'udienza il Pretore ha concesso alle parti una sospensione della
procedura sino alla fine di febbraio 2016 per trovare una soluzione amichevole.
C. Non avendo raggiunto
un'intesa, le parti sono state convocate a un'udienza del 26 aprile 2016 per il
seguito del contraddittorio. In replica il marito ha postulato anch'egli il
beneficio del gratuito patrocinio, ha rinunciato all'attribuzione dell'alloggio
coniugale e ha rifiutato ogni contributo alimentare per la moglie. La convenuta
ha duplicato, mantenendo le proprie richieste. Entrambe le parti hanno
notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, si è chiusa il 16
marzo 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
10 aprile 2017 il marito ha ribadito le proprie domande, salvo aderire alla
separazione dei beni. Nel suo allegato del 27 marzo 2017 la moglie ha mantenuto
il proprio punto di vista, tranne rinunciare all'assegnazione in uso dell'alloggio
coniugale (questione ormai superata), come pure alla provvigione ad litem,
e ridurre a fr. 470.– mensili la pretesa di contributo alimentare.
D. Statuendo con
sentenza del 22 maggio 2017, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha ordinato la separazione dei beni dal 9 ottobre 2015 e ha condannato
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 440.– mensili dal 9 ottobre al 31
dicembre 2015, di fr. 398.– mensili dal 1° gennaio al
30 giugno 2016, di fr. 268.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 e
di fr. 219.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi. Contestualmente egli ha
stralciato dal ruolo per desistenza la richiesta di provvigione ad litem,
ha respinto entrambe le istanze di gratuito patrocinio e ha posto le spese processuali
di fr. 600.– per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico della
moglie, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2017
per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la soppressione del
contributo di mantenimento in favore della moglie. Egli chiede inoltre di addebitare
le spese processuali alla convenuta, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili di primo grado. Il memoriale non è stato notificato a
AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione
davanti al Pretore, contributo di durata incerta e da calcolare quindi
sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2
CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'istante il 23 maggio 2017, di modo che il termine di
impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto il 2 giugno 2017.
Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
All'appello AP 1
acclude un conteggio salariale del gennaio 2017 per documentare che il suo
stipendio si è ridotto di fr. 134.–
mensili in seguito al maggior prelievo per la previdenza professionale (doc. B
di appello). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche
nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”)
che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione
coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2), sempre che non siano in discussione
questioni inerenti a figli minorenni (sentenza del Tribunale federale
5A_788/2017 del
2.
luglio 2018 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione). Spetta quindi alla
parte che intende valersi di fatti e prove nuove in appello dimostrare i motivi
che le hanno impedito di recare tali elementi in prima sede nonostante la
diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella
fattispecie il documento prodotto è anteriore alla chiusura dell'istruttoria da
parte del Pretore e finanche alla presentazione dei memoriali conclusivi. Incombeva
quindi al convenuto spiegare perché gli fosse impossibile esibire il conteggio di
stipendio al Pretore. Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione
nel memoriale. Il documento non può quindi essere preso in considerazione.
3.
Litigioso rimane, in
appello, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha
ricordato che fino allo scioglimento del matrimonio
la questione continua a essere disciplinata dall'art. 163 cpv. 1 CC,
l'art. 125 CC entrando in linea di conto per analogia solo dopo che, divenuta
certa la fine della comunione domestica, occorre valutare la collocabilità
professionale di un coniuge. In applicazione dell'usuale metodo di calcolo
fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare egli ha
accertato così entrate nette del marito per fr. 3265.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2589.85
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 960.–, premio della cassa malati fr. 259.55, assicurazione dell'automobile
fr. 100.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 20.30).
Quanto alla moglie, il primo
giudice ha appurato un reddito netto di fr. 2594.70 a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 2715.80 mensili fino al 30 giugno 2016 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati
fr. 398.50, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 47.–, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 20.30), ridottosi in seguito a fr. 2455.80
mensili fino al 31 dicembre 2016 (calo
della pigione a fr. 790.–) e ulteriormente a fr. 2357.30 mensili
dal 1° gennaio 2017 (minor premio [fr. 300.–] della cassa malati).
Ciò posto, il Pretore ha
calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 561.99 mensili nel 2015,
di fr. 554.05 mensili nel primo semestre del 2016, di fr. 814.05 mensili nel
secondo semestre del 2016 e di fr. 912.55 mensili dal gennaio del 2017 in poi. Su
tali basi egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 440.– mensili dal 1° ottobre al 31
dicembre 2015, in fr. 398.– mensili dal
1° gennaio al 30 giugno 2016, in fr. 268.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre
2016.
e in fr. 219.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi.
4.
L'appellante
contesta anzitutto il metodo di calcolo cui ha fatto capo il Pretore per definire
il contributo di mantenimento. Afferma che la corta durata del matrimonio (recte:
della comunione domestica), l'indipendenza economica dei coniugi, la lunga separazione
e l'ineluttabile fine del matrimonio (con il decorso del termine di due anni
per chiedere il divorzio) ostano a un contributo alimentare per la moglie,
quest'ultima dimostrando di poter provvedere
da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC).
L'argomentazione non può essere condivisa. Come il Pretore ha ricordato con
pertinenza, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere
disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC anche qualora non si possa più contare su
una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2015 pag. 874 consid. 7, II-2012
pag. 795 consid. 4). L'art. 125 CC si applica solo in via analogica,
per sapere se si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari la
ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; I
CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4c).
Contrariamente a quanto
sembra credere l'istante, nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli
assetti provvisionali durante la cause di divorzio) non vige il principio
dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa
stato dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2018 del 5
luglio 2018 consid. 5.3; I CCA, sentenza inc. 11.2016.30 del 4 settembre
2017, consid. 3a con riferimenti). E trattandosi di coniugi che versano –
come nella fattispecie – in una situazione finanziaria modesta, il contributo
alimentare continua a essere determinato in base all'abituale calcolo fondato
sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che
qualora si registri un ammanco il coniuge debitore ha diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il minimo esistenziale
del diritto esecutivo (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6 lett. c). Per di più, in
concreto la moglie esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno già durante
la comunione domestica, di modo che a ben vedere mal si comprende che cosa
intenda desumere l'appellante dall'art. 125 CC. Su questo punto l'appello manca
di ogni consistenza.
5.
Relativamente al
proprio reddito, l'appellante sostiene che almeno dal gennaio del 2017 il suo
stipendio si è ridotto a fr. 3068.05 mensili per le maggiori deduzioni previdenziali
dopo il compimento dei 25 anni. Tale modifica – egli soggiunge – era notoria
perché prevista dalla LPP e andava considerata d'ufficio. Ora, sarà anche vero
che le maggiori deduzioni previdenziali fatte valere dall'appellante sono una “conseguenza
dell'applicazione della LPP”. Incombeva all'istante però renderle concretamente
verosimili davanti al Pretore. Al
giudice spetta unicamente di applicare la legge alla fattispecie così com'è
stata allegata e accertata. Egli non può far capo di propria iniziativa a una
norma se il relativo stato di fatto non è stato addotto o comprovato (I CCA, sentenza
inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 4e con riferimento alla sentenza
del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 e a DTF
115.
II 465 consid. 1). Nel caso in esame l'istante non ha fatto valere né tanto
meno quantificato le maggiori deduzioni previdenziali, salvo rimproverare
adesso al Pretore di non averne tenuto conto. Tale biasimo è incompatibile però
con una diligente conduzione del processo. In proposito l'interessato va
rimesso alle proprie responsabilità. L'appello non può trovare accoglimento.
6.
Per quel che è del
proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede il riconoscimento delle rate
mensili di fr. 469.15 per il rimborso di un debito contratto con la B__________
SA, oltre a un importo di fr. 300.– mensili per spese legali, la sua richiesta di gratuito patrocinio
essendo stata respinta. Sostiene perciò che il suo fabbisogno minimo dev'essere
portato a fr. 3359.– mensili e che di conseguenza egli sia esentato da ogni
obbligo contributivo.
a) Relativamente
al debito verso la B__________ SA, il Pretore ha accertato che, nelle
intenzioni dell'istante, quel denaro sarebbe servito per finanziare il
deposito in garanzia e l'arredamento del suo nuovo alloggio. Se non che, la
moglie aveva contestato la necessità di tale spesa, adducendo che l'istante
avrebbe potuto prelevare parte dell'arredamento coniugale. Oltre a ciò, il primo
giudice ha constatato che al momento della separazione il marito poteva contare
su risparmi per circa fr. 9800.– con
cui sopperire alla spesa. Onde il dubbio che l'interessato avesse acceso il
debito per ridurre la propria capacità contributiva a scapito della moglie (sentenza
impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile conclusione. Circa la
necessità di arredare il nuovo appartamento, egli rileva che sin dall'inizio
della causa la convenuta aveva rivendicato “il diritto d'uso del mobilio e
delle suppellettili domestiche”, né egli avrebbe “ottenuto un qualsiasi oggetto
dell'arredamento dell'abitazione coniugale che gli avrebbe consentito di
evitare (…) il suddetto debito privato” Così argomentando, egli perde di vista
tuttavia che la sentenza del Pretore si fonda su due motivazioni indipendenti.
Avrebbe dovuto perciò contestarle entrambe (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con
richiami). In realtà egli nega di avere avuto la possibilità di arredare il proprio
alloggio facendo capo al mobilio domestico, ma non discute l'accertamento del
Pretore, secondo cui egli avrebbe potuto finanziare la spesa con i propri
risparmi. Insufficientemente motivato, l'appello sfugge così a ulteriore disamina.
b) Riguardo
alle spese legali, l'appellante sottolinea di non avere ottenuto il beneficio
del gratuito patrocinio, sicché il Pretore avrebbe dovuto inserire d'ufficio un
adeguato importo nel fabbisogno minimo di lui. Il problema è che il Pretore non
poteva includere nel fabbisogno minimo di lui una spesa non fatta valere né,
tanto meno, quantificata. La richiesta di aggiungere fr. 300.– mensili al
fabbisogno minimo accertato dal Pretore è pertanto nuova. Ma essa non si fonda
né su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che la rende irricevibile.
Quanto al gratuito patrocinio, l'appellante non ne ha impugnato il rifiuto. Anzi,
nelle richieste di giudizio egli conferma di non contestare il dispositivo n. 5
della decisione impugnata. Ciò posto, la decisione del Pretore sfugge una volta
ancora alla critica. Si aggiunga che il primo giudice ha accertato la
possibilità per l'istante di onorare la pretesa del proprio legale facendo capo
ai risparmi (sentenza impugnata, pag. 7). E al proposito l'appellante non
spende una parola. La questione non può quindi essere vagliata oltre.
7.
L'appellante censura
altresì un errato accertamento del reddito della moglie. Si duole che le spese
del vitto (fr. 220.– mensili) sono
state dedotte dal reddito netto di lei, pur trattandosi “di prestazioni in natura che la
dipendente riceve a tutti gli effetti” dal datore di lavoro. A suo parere, sia
che si aggiunga questa voce allo stipendio netto dell'interessata sia che lo si
tolga dal fabbisogno minimo, la situazione economica di lei migliora di fr. 220.– mensili, consentendole di finanziare il
proprio mantenimento e liberare lui da ogni obbligo alimentare. In realtà la
rivendicazione manca di consistenza. Non si disconosce che la moglie possa fruire
di pasti fuori casa facendo capo all'hotel del datore di lavoro. La prestazione
in natura però le viene dedotta dallo stipendio lordo (doc. 6), tant'è che non
è conteggiata come indennità per spese nel certificato di salario ai fini
fiscali (doc. 10). Si tratta pertanto di una spesa effettiva che – come ha
accertato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5) – va inserita nel
fabbisogno minimo della moglie oppure che – in alternativa, come è stato – va dedotta
dal reddito lordo. L'appellante non ha quindi motivo di dolersi della decisione
del Pretore, tanto meno ove si consideri che quegli ha applicato identiche
modalità di calcolo (per un importo finanche maggiore) per le spese di vitto di
lui (sentenza impugnata, pag. 4).
8.
L'appellante postula
infine una diversa suddivisione delle spese giudiziarie di primo grado, che
chiede di addebitare alla convenuta, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. La domanda non
ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.
L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quanto riguarda il beneficio del
gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare
in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, l'appello
appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente
si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
10.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a
questa Camera raggiunge anche la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione
dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari
(DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali,
ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).