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Decisione

11.2017.63

Condono delle spese processuali

17 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire sulla richiesta dell'8 maggio 2017 presentata da

IS

1

per ottenere il condono delle spese processuali poste

a suo carico con sentenza emessa il 9 dicembre 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.53)

nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta

comune) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud che ha opposto la richie­dente

a

__________

Ritenuto

in fatto: che il 9 dicembre 2015

questa Camera ha dichiarato senza interesse un appello incidentale presentato

da IS 1 contro una sentenza emessa il 17 maggio 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc. 11.2013.53);

che questa Camera ha posto

le spese processuali di fr. 500.– a carico del­l'appellante incidentale,

respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contestuale al rimedio

giuridico;

che un ricorso in materia civile

del 28 gennaio 2016 presentato da IS 1 contro la sentenza appena citata al

Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile con

sentenza 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017;

che

il Tribunale federale ha addebitato a sua volta le spese giudiziarie di fr. 2000.–

ad IS 1 respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso;

che

l'8 maggio 2017 IS 1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle

pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 500.– fissate

da questa Camera;

che

l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa

Camera per competenza;

e considerando

in diritto: che “per il pagamento

delle spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di

indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);

che per “giudice” si

intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui

emana la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono

(RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del

29 novembre 2016);

che tale giudice fa capo

per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme

sulla procedura sommaria (loc. cit.);

che per ottenere un

condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il

pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e

come nessun miglioramento della sua situazione economica sia prevedibile nei

prossimi dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con

rinvii; v. anche Urwyler/Grütter

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,

2ª edizione, n. 4 ad art. 112);

che tali presupposti vanno

esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22

gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi

privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il

quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello

Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii);

che in concreto IS 1

motiva la domanda di condono con un peggioramento della propria situazione finanziaria

dovuta al fatto di essersi trovata senza un'attività lucrativa al termine di un

biennio in malattia, di beneficiare di prestazioni assistenziali e di essere in

attesa di una decisione da parte dell'Assicurazione Invalidità;

che ciò non basta per

rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a

lungo termine;

che, del resto, nella

sentenza del 9 dicembre 2015 questa Camera aveva respinto la richiesta di

assistenza giudiziaria presentata da IS 1 anche perché costei era

comproprietaria, insieme con il marito, di una casa d'abitazione a __________,

stimata fr. 607 635.– e gravata di

ipoteche per complessivi fr. 340 000.–,

onde mezzi sufficienti per affrontare le “limitate” spese di appello (consid.

25);

che, pur essendo stato

disposto lo scioglimento della citata comproprietà mediante vendita ai pubblici

incanti, IS 1 risulta tuttora comproprietaria dell'immobile;

che al momento in cui la

comproprietà sarà realizzata la situazione finanziaria di lei appare

suscettibile, se mai, di migliorare, non di peggiorare;

che

nelle circostanze descritte non soccorrono i requisiti per un condono, di modo

che la richiesta in esame non può essere accolta;

che

per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 500.– non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. La richiesta di condono è

respinta.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione ad.

Comunicazione

allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).