11.2017.63
Condono delle spese processuali
17 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.63
Lugano
17 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire sulla richiesta dell'8 maggio 2017 presentata da
IS
1
per ottenere il condono delle spese processuali poste
a suo carico con sentenza emessa il 9 dicembre 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.53)
nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta
comune) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud che ha opposto la richiedente
a
__________
Ritenuto
in fatto: che il 9 dicembre 2015
questa Camera ha dichiarato senza interesse un appello incidentale presentato
da IS 1 contro una sentenza emessa il 17 maggio 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc. 11.2013.53);
che questa Camera ha posto
le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'appellante incidentale,
respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contestuale al rimedio
giuridico;
che un ricorso in materia civile
del 28 gennaio 2016 presentato da IS 1 contro la sentenza appena citata al
Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile con
sentenza 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017;
che
il Tribunale federale ha addebitato a sua volta le spese giudiziarie di fr. 2000.–
ad IS 1 respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso;
che
l'8 maggio 2017 IS 1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle
pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 500.– fissate
da questa Camera;
che
l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa
Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che “per il pagamento
delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di
indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);
che per “giudice” si
intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui
emana la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono
(RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del
29 novembre 2016);
che tale giudice fa capo
per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme
sulla procedura sommaria (loc. cit.);
che per ottenere un
condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il
pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e
come nessun miglioramento della sua situazione economica sia prevedibile nei
prossimi dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con
rinvii; v. anche Urwyler/Grütter
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,
2ª edizione, n. 4 ad art. 112);
che tali presupposti vanno
esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22
gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi
privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il
quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello
Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii);
che in concreto IS 1
motiva la domanda di condono con un peggioramento della propria situazione finanziaria
dovuta al fatto di essersi trovata senza un'attività lucrativa al termine di un
biennio in malattia, di beneficiare di prestazioni assistenziali e di essere in
attesa di una decisione da parte dell'Assicurazione Invalidità;
che ciò non basta per
rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a
lungo termine;
che, del resto, nella
sentenza del 9 dicembre 2015 questa Camera aveva respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da IS 1 anche perché costei era
comproprietaria, insieme con il marito, di una casa d'abitazione a __________,
stimata fr. 607 635.– e gravata di
ipoteche per complessivi fr. 340 000.–,
onde mezzi sufficienti per affrontare le “limitate” spese di appello (consid.
25);
che, pur essendo stato
disposto lo scioglimento della citata comproprietà mediante vendita ai pubblici
incanti, IS 1 risulta tuttora comproprietaria dell'immobile;
che al momento in cui la
comproprietà sarà realizzata la situazione finanziaria di lei appare
suscettibile, se mai, di migliorare, non di peggiorare;
che
nelle circostanze descritte non soccorrono i requisiti per un condono, di modo
che la richiesta in esame non può essere accolta;
che
per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 500.– non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. La richiesta di condono è
respinta.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione ad.
Comunicazione
allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).