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Decisione

11.2017.64

Diritto delle associazioni: adesione di un socio rifiutata dall'assemblea generale e accertamento della qualità di socio. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello.

25 aprile 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SE.2016.442 (associazioni:

contestazione di risoluzione assembleare e azione di accertamento) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 dicembre 2016

da

AP 1

AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7

(patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(rappresentata

dal presidente

e

dal segretario ),

giudicando sul reclamo

del 21 giugno 2017 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7

contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è

un'associazione che si prefigge la salvaguardia e la valorizzazione

dell'insediamento del quartiere di __________ e del suo territorio con attività

di tipo culturale e sociale, con la sensibilizzazione della popolazione e

interventi presso le autorità o altri enti, con la ricerca di persone o enti

interessati al finanziamento della sua attività e con la collaborazione con

persone o enti che ne condividono gli scopi sociali. __________ M__________ ne è

presidente, __________ B__________ segretario.

B. Il 19 maggio 2015 AP 5, prendendo spunto da un volantino

affisso all'albo comunale secondo cui “con il tuo impegno e 30 franchi puoi essere membro dell'associazione

AO 1 per proteggere un magnifico insediamento”, ha scritto all'associazione

medesima, inoltrando una domanda di adesione e chiedendo le coordinate bancarie

per il versamento della quota sociale. __________ B__________ ha comunicato il 18

giugno 2015 per posta elettronica i riferimenti necessari. AP 5 ha eseguito il

pagamento di fr. 30.– il 14 luglio 2015. Quello stesso giorno hanno versato fr. 30.–

anche AP 3, AP 6, AP 7, AP 2 ed AP 1.

C. __________ B__________

ha informato per posta elettronica AP 3 il 29 dicembre 2015 che occorreva

una richiesta di adesione anche da parte dei suoi familiari che avevano versato

la quota sociale. Il 6 marzo 2016 hanno inoltrato così richiesta di

adesione anche AP 3, AP 6, AP 2, AP 1 e EAP 1 Il 5 maggio 2016 AP 5 ha scritto

a __________ B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota

sociale egli fosse divenuto membro dell'associazione. __________ B__________ ha

risposto l'indomani per posta elettronica che, contrariamente a quanto egli credeva

e gli aveva riferito (cioè che il pagamento della quota sociale bastava per

acquisire la qualità di socio), sulle richieste di adesione avrebbe formalmente

deciso l'assemblea ordinaria del giugno successivo, taluni membri avendo

manifestato contrarietà alle candidature.

D. L'assemblea sociale dell'associazione

AO 1 si è tenuta il 6 giugno 2016. All'ordine del giorno figurava, come oggetto

n. 6, l'“ammissione nuovi membri”. In esito alla votazione, a scrutinio

segreto, sono state respinte le richieste di adesione di AP 2 (2 sì, 15 no), di

AP 1 (0 sì, 15 no), di EAP 1 (0 sì, 15 no), di AP 6 (1 sì, 15 no), di AP 3 (1

sì, 14 no), di AP 7 (3 sì, 12 no), di AP 4 (3 sì, 12 no) e di AP 5 (1 sì, 13

no). __________ B__________ ha comunicato per posta elettronica a AP 5 il 20

giugno 2016 che la sua candidatura e quelle dei suoi familiari non erano state accettate.

Identica comunicazione egli ha fatto seguire quello stesso giorno a AP 1, AP 2,

AP 7 e AP 3.

E. Il 1° luglio 2016 AP

1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno adito la Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, con un'istanza di conciliazione per ottenere quanto segue:

La decisione di cui al punto 6 del verbale

dell'assemblea ordinaria dell'associazione AO 1 di data 6 giugno 2016 è annullata.

Il tentativo di

conciliazione è decaduto infruttuoso il 13 settembre 2016, di modo che il

Segretario assessore ha rilasciato seduta stante agli interessati

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.497).

F. Con petizione del 9

dicembre 2016 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno convenuto l'associazione

AO 1 davanti al Pretore, formulando le seguenti richieste di giudizio:

1. La

decisione di cui al punto 6, limitatamente ai signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP

4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________, del verbale dell'assemblea

ordinaria dell'associazione AO 1, con sede a __________ di data 6 giugno 2016 è

annullata.

2. I

signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP 4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________,

hanno la qualità di socio dell'associazione AO 1 con sede a __________.

Il Pretore ha trattato la

causa con la procedura semplificata e il 12 dicembre 2016 ha assegnato alla

convenuta un termine per presentare osservazioni. L'associazione AO 1 ha

introdotto il 12 gennaio 2017 un memoriale in cui ha proposto di respingere la

petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Al dibattimento del 22 marzo

2017 gli attori hanno notificato prove, tra cui l'edizione di copiosa

documentazione dalla convenuta. Con ordinanza del 4 aprile successivo il Pretore

ha respinto le prove offerte, tranne i documenti già acquisiti agli atti, e ha chiuso

l'istruttoria. Alle arringhe finali del 16 maggio 2017 gli attori hanno

ribadito le stesse richieste di petizione. La convenuta si è confermata “nella

sua posizione di causa”, ripetendo che gli attori non sono mai divenuti membri

dell'associazione.

G. Statuendo con

sentenza del 22 maggio 2017, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando in

sintesi che gli attori non hanno alcun diritto di aderire all'associazione

convenuta, nemmeno invocando gli art. 28 segg. CC, il principio della buona

fede o il divieto di discriminazione. Le spese processuali di fr. 500.– sono

state poste a carico degli attori in solido. Non sono state assegnate

ripetibili.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa

Camera con un “reclamo” del 20 giugno 2017 nel quale chiedono di riformare il

giudizio impugnato accogliendo le loro richieste di petizione. Subordinatamente

essi postulano l'annullamento del giudizio impugnato e della discussione finale

tenutasi il 16 maggio 2017, con rinvio degli atti al Pretore perché ammetta

tutti i mezzi di prova da loro notificati al dibattimento del 22 marzo 2017. Nelle

sue osservazioni del 2 agosto 2017 l'associazione AO 1 propone di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Una persona che chieda

di aderire come membro a un'associazione non può contestare davanti al giudice

la risoluzione con cui l'assemblea generale rifiuta la sua candidatura (art. 75

CC), poiché simile azione presuppone l'appartenenza al­l'associazione medesima.

Egli può contestare la risoluzione sociale solo se pretende di avere diritto

all'adesione, chiedendo in tal caso al giudice che l'associazione sia condannata

ad accoglierlo come membro. Ove sia litigiosa invece la questione di sapere se

una persona sia o non sia membro di un'associazione, tale persona può intentare

azione di accertamento (art. 88 CPC; Riemer

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 97 e 98 ad art. 70 CC con richiami; Foëx in: Com­mentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 8 e 9 in fine ad art. 70). Trattandosi nel­l'uno come

nell'altro caso di litigi inerenti alla qualità di socio, il processo non ha carattere pecuniario, quand'anche possa toccare interessi

patrimoniali (DTF 108 II 9 consid. 1).

2.

Alle cause senza

carattere pecuniario si applica la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1

CPC a contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente

l'intera causa con la procedura semplificata. Le parti non se ne dolgono, né sostengono

che da ciò sia derivato loro un pregiudizio. V'è da domandarsi nondimeno se l'irregolarità

possa ritenersi sanata. Ci si potrebbe domandare inoltre se l'accertamento della

qualità di socio chiesto dagli attori non avendo formato oggetto di

conciliazione previa (solo il prospettato annullamento della risoluzione assembleare

del 6 giugno 2016 è stato discusso il 13 settembre successivo davanti al

Segretario assessore), l'omissione rimanga senza effetti. Su tali interrogativi

si tornerà, dandosi il caso, in appresso.

3.

Le sentenze emanate

dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC), tranne – ma l'eccezione è estranea al caso in esame –

che la contestazione riguardi soltanto le spese giudiziarie (art. 110 CPC). Rimedio

giuridico primario, l'appello esclude la proponibilità di un reclamo. Così, se

un ricorrente presenta per errore un reclamo invece di un appello, il reclamo va

dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità

di secon­do grado convertire un reclamo in appello, ma la giurisprudenza più

recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio

giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi

in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La

conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente

un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo

d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno

2018.

consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

Nella fattispecie

l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza

manifesta. Intanto gli attori menzionano espressamente in prima pagina gli art.

319.

segg. CPC sul recla­mo. Inoltre nelle richieste di giudizio essi ripetono

la locuzione “il presente reclamo” (pag. 1, tanto in via principale quanto in

via subordinata). Infine nella motivazione del ricorso essi si definiscono espressamente

“reclamanti” (pag. 2, punto 1). Certo, nei rimedi giuridici in calce alla

sentenza impugnata il Pretore ha indicato soltanto il reclamo. Un'indicazione errata

dei rimedi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente

(DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata

indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando

un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di

dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in

fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D. Staehelin

in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen

ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti).

In concreto gli attori

stessi hanno ricordato nella petizione, a giusto titolo, che una causa vertente

sulla qualità di membro di un'associazione non ha carattere

pecuniario. Ora, bastava consultare il Codice di procedura civile per

sincerarsi che contro le sentenze finali dei Pretori è esperibile reclamo solo in

caso di “decisioni inappellabili” (art. 319 lett. a CPC), salvo che si intenda

impugnare esclusivamente – come detto – il dispositivo sulle spese giudiziarie

(art. 110 CPC). E inappellabili sono decisioni in cause il cui valore litigioso

non raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

[impugnata]” (art. 308 cpv. 2 CPC). Se la causa non ha valore litigioso, di

conseguenza, è dato appello (principio generale di appellabilità: art. 219

CPC). Identico precetto valeva già nel vecchio diritto di procedura (Rep. 1998

pag. 167 consid. 2). Ne segue che la mandataria professionale degli attori

poteva ravvisare senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di

giurisprudenza o di dottrina l'errore commesso dal Pretore nel­l'indicazione

dei rimedi giuridici. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da

lei presentato non può quindi essere convertito in appello. Ciò basta per

emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame

delle censure sollevate con il memoriale, compresi gli interrogativi evocati

nel considerando che precede.

4.

Si aggiunga

per abbondanza che, si volesse prescindere dal­l'ir­ricevibilità del reclamo, quest'ultimo

non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come

appello. In ordine gli attori deploravano anzitutto che il Pretore, dopo avere

respinto come non necessarie con ordinanza del 4 aprile 2017 (sopra, lett. F)

le prove da loro offerte “per le ragioni che risulteranno in sede di decisione

finale”, in tale decisione non ha spiegato alcunché, onde una carenza di

motivazione suscettibile di giustificare l'annullamento della decisione stessa.

La doglianza non è priva di fondamento, poiché nella sentenza impugnata il

Pretore ha effettivamente sorvolato la questione. E una violazione del diritto

d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della sentenza,

indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 142 II 226

consid. 2.8.1; 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). La giurisprudenza ha già

avuto modo di ricordare tuttavia che, dandosi una violazione del diritto

d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata se l'interessato ha

potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di

piena cognizione in fatto e in diritto. Sempre che l'inosservanza non sia particolarmente

grave o possa essere rimediata perché rinviare gli atti al primo giudice si

tradurrebbe in un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di

tempo (DTF 143 IV 386 consid. 1.4.1; 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103

consid. 4.1.6.1; nel nuovo diritto di procedura: Sut­ter-Somm/ Chevalier in: Sutter-Somm/Hasen­­böhler/Leuen­berger,

op. cit., n. 27 ad art. 53 CPC).

Nel caso in esame il

Pretore stesso aveva anticipato nell'ordinanza sulle prove che l'assunzione dei

mezzi istruttori offerti dagli attori non appariva necessaria. Costoro

chiedevano l'edizione dalla convenuta del verbale costitutivo

dell'associazione, di tutti i verbali delle assemblee generali ordinarie e

straordinarie, del­l'elenco di tutti i membri dell'associazione, di tutte le

lettere inoltrate all'associazione da candidati all'adesione, degli estratti

dei conti bancari o postali su cui sono confluite le quote sociali sin dalla

nascita del­l'associazione, di tutti “gli avvisi del comitato” e dei verbali

delle riunioni del medesimo sin da allora, come pure di “tutto il dossier (…)

relativo a presunti abusi edilizi in essere nel quartiere di Gandria”. Inoltre essi

sollecitavano “l'interrogatorio delle parti” e il richiamo dell'incarto

relativo alla conciliazione (trasmesso nel frattempo a questa Camera insieme con

gli atti della causa). Posto ciò, non bisogna dimenticare che oggetto della

lite era l'annullamento dell'assemblea generale tenutasi il 6 giugno 2016

(azione formatrice), rispettivamente la constatazione che gli attori sono divenuti

membri dell'associazione (azione di accertamento). Se costoro pretendono di

avere diritto al­l'affiliazione e di essere divenuti membri del sodalizio, mal

si comprende – né gli interessati spiegano – a che dovesse servire la mole di

documenti chiesti indistintamente in edizione oltre a un non meglio precisato

“interrogatorio delle parti”. A meno ch'essi fossero alla ricerca di prove non

individuate perché a loro ignote, ma ciò non può essere lo scopo di

un'istruttoria. Ne discende che rinviare in concreto gli atti al Pretore perché

motivi l'ordinanza sulle prove si tradurrebbe in un vano esercizio di

giurisdizione e causerebbe inutili perdite di tempo. La presente integrazione rimedia

alla man­canza del primo giudice.

5.

Ancora in ordine gli

attori lamentano che la convenuta non ha mai prodotto un'autorizzazione a stare

in lite rilasciata dall'assemblea sociale al presidente o al segretario, ciò

ch'essi avevano fatto valere ancora alla discussione finale del 16 maggio 2017

in presenza di __________ M__________ e di __________ B__________. Il Pretore

ha rilevato nella sentenza impugnata che, secondo giurisprudenza, ove

un'associazione non sia iscritta nel registro di commercio si applica l'art. 69

CC, sicché la facoltà di rappresentanza spetta a ogni membro del comitato

(consid. 6). Nell'appello gli attori obiettano che __________ M__________ e __________

B__________ non constano essere stati eletti presidente e segretario dall'assemblea

sociale. Per finire la diatriba è superata. Alle sue osservazioni del 2 agosto

2017.

a questa Camera la convenuta acclude infatti il verbale di un'assemblea

generale straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017 (dopo l'emanazione della

sentenza del Pretore) che autorizza il presidente __________ M__________ e il

segretario __________ B__________ a rappresentarla dinanzi al Tribunale

d'appello, ratificando con ciò l'operato da questi svolto fino ad allora. E la

giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare che il rilascio di una

procura (o di un'autorizzazione a stare in lite), in qualsiasi momento avvenga,

comporta la ratifica degli atti precedentemente svolti dalla persona in causa

(sentenza del Tribunale federale 5A_822/2014 del 4 maggio 2015 consid.

2.

, pubblicato in: RSPC 2015 pag. 439). Al riguardo non soccorre dunque

diffondersi oltre.

6.

Nel

merito si è visto che con la petizione gli attori hanno chiesto che la

risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 fosse annullata per quanto riguardava

il rifiuto di ammetterli come membri dell'associazione. Si è anche spiegato,

tuttavia, che l'aspirante membro di un'associazione, il quale veda respingere

la sua candidatura da un'assemblea generale, non può contestare simile

risoluzione, poiché un'azione fondata sull'art. 75 CC presuppone l'appartenenza

all'associazione medesima (sopra, consid. 1). V'è chi definisce tale

principio assoluto, applicabile anche qualora un candidato possa eccezionalmente

vantare un diritto di adesione (Scherrer/Brägger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 37 ad art. 70). V'è chi

ritiene invece che, qualora possa vantare eccezionalmente un diritto di

adesione, il candidato sia legittimato a impugnare il rifiuto dell'assemblea

generale, chiedendo al giudice di condannare l'associazione ad accoglierlo (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 70 CC

con rimandi). Sta di fatto che, ci si volesse pur dipartire in concreto da simile

opinione, ciò non gioverebbe agli attori, come si vedrà senza indugio.

a) Gli

statuti dell'associazione AO 1 dispongono che “soci sono le persone fisiche o

giuridiche che pagano la quota annuale” (doc. B, 2° foglio). L'adesione però

non è automatica, giacché “l'accettazione di nuovi soci” compete all'assemblea

generale (doc. B, 1° foglio), norma che non avrebbe senso ove l'affiliazione

avvenisse eo ipso tramite il pagamento della quota sociale. Gli attori

invocano il citato volantino affisso all'albo comunale (sopra, lett. B), come

pure le fallaci assicurazioni rilasciate dal segretario __________ B__________ (sopra,

lett. C) e la circostanza che finora i nuovi soci di AO 1 sono sempre stati

ammessi tacitamente. Tuttavia inserzioni imprecise, dichiarazioni illusorie del

segretario o ammissioni di nuovi soci senza voto palese da parte del­l'assemblea

non creano diritti soggettivi. Né lo stesso AP 5 deve avere fatto grande assegnamento

sulle assicurazioni del

segretario,

poiché in caso contrario non avrebbe scritto il 5 maggio 2016 a __________

B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota sociale egli fosse

divenuto membro del­l'associazione (sopra, lett. C). Ne segue che in concreto gli

attori non possono pretendere di essere accolti nell'associazione in virtù

dello statuto.

b) Un

diritto di adesione all'associazione potrebbe discendere altresì da norme

speciali del diritto federale come l'art. 13 lett. b LCart o l'art. 4 cpv. 2 LAMal

(Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 97 ad art. 70 CC).

L'ipotesi va nondimeno scartata d'acchito, neppure gli interessati adombrando nel

caso specifico un'eventualità del genere. In proposito non soccorre dunque

attardarsi.

c) Inoltre

un diritto di adesione potrebbe discendere dall'art. 28 cpv. 1 CC (protezione

della personalità), in specie ove si tratti di associazioni aventi carattere

professionale, economico o corporativo, sicché il rifiuto di affiliazione può discriminare

un candidato, il quale si vede impedire l'accesso a un'organizza­zione professionale,

corporativa, sportiva o economica che riveste una posizione di monopolio o che

rende l'esercizio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non

membri (Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 67 segg. ad art. 70

CC; Scherrer/Brägger, op. cit., n.

38.

ad art. 70 CC; Meier/de Luze,

Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2014,

pag. 553 n. 1136). In simili circostanze un diniego di adesione potrebbe

tradursi in un grave pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato

respinto (analoga­mente a quanto avviene nel settore dei cartelli), l'interessato

potendo apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e

dell'integrità personale che offrono gli affiliati (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 8 con rimandi). Asserire

nondimeno che un'associazione di quartiere come AO 1 avente lo scopo di

salvaguardare e valorizzare l'insediamento del nucleo e del suo territorio occupi

una posizione di monopolio, impedendo agli attori di svolgere attività culturali

e ricreative analoghe, non è serio. Se gli attori non si reputano in grado di

organizzare manifestazioni parallele o alternative, non possono dolersi per ciò

solo di monopolio. E che soggettivamente costoro reputino lesa la loro

personalità e onorabilità per essere finora gli unici candidati respinti

dall'as­sociazione non ha pertinenza ai fini del giudizio.

d) Infine

un diritto di adesione potrebbe derivare dal divieto del­l'abuso (art. 2 cpv. 2

CC), qualora un'associazione agisca in modo contraddittorio, inducendo per

esempio un socio a dimettersi in ragione di disfunzioni o irregolarità interne e

rifiutandosi in seguito di riammetterlo dopo avere rimediato ai disservizi (Riemer, op. cit., n. 73 a d art. 70 CC).

Nulla di ciò si scorge tuttavia in concreto, poiché l'associazione non risulta avere

agito contra factum proprium rilasciando agli attori

assicurazioni vincolanti di adesione e rifiutando loro poi l'ammissione. Come

si è appena visto, non erano assicurazioni vincolanti né i volantini affissi

all'albo comunale né le indicazioni fallaci del segretario __________ B__________.

Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano quindi gli estremi che consentirebbero

agli attori di far valere un diritto all'adesione, permettendo loro di

contestare la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016.

7.

L'ipotetica

conversione del reclamo in appello non beneficerebbe gli attori nemmeno per

quel che è dell'azione di accertamento relativo alla loro qualità di socio. Si

è appena illustrato in effetti che gli attori non sono divenuti membri di

diritto dell'associazione, né per previsione statutaria, né per disposizione

del diritto federale, né a protezione della loro personalità (in particolare

per il divieto di discriminazione), né perché l'associazione abbia abusato

delle sue prerogative. Anche l'azione di accertamento sarebbe stata destinata

così all'insuccesso.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli attori (art. 106 cpv. 1 e

cpv. 3 seconda frase CPC). Non è il caso invece di

attribuire ripetibili, la convenuta non avendo dovuto far capo per la sua

difesa al patrocinio di un avvocato, né si giustifica di assegnare un'indennità

d'inconvenienza nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, per

altro non richiesta. La stesura di osservazioni all'appello consistenti nella

semplice lettera di una pagina non ha cagionato del resto agli organi

dell'associazione particolari costi né ha comportato un apprezzabile dispendio

di tempo o perdite di guadagno.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere

pecuniario (sopra, consid. 1 in fine), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

Per

questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

Trattato subordinatamente come appello, esso è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2.

Le spese processuali di fr.

1400.

– sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione:

avv. ;

e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).