11.2017.64
Diritto delle associazioni: adesione di un socio rifiutata dall'assemblea generale e accertamento della qualità di socio. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello.
25 aprile 2019Italiano20 min
Source ti.ch
AP 1AP 1AP 1AP 1AP 1
Incarto n.
11.2017.64
Lugano,
25 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SE.2016.442 (associazioni:
contestazione di risoluzione assembleare e azione di accertamento) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 dicembre 2016
da
AP 1
AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(rappresentata
dal presidente
e
dal segretario ),
giudicando sul reclamo
del 21 giugno 2017 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7
contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è
un'associazione che si prefigge la salvaguardia e la valorizzazione
dell'insediamento del quartiere di __________ e del suo territorio con attività
di tipo culturale e sociale, con la sensibilizzazione della popolazione e
interventi presso le autorità o altri enti, con la ricerca di persone o enti
interessati al finanziamento della sua attività e con la collaborazione con
persone o enti che ne condividono gli scopi sociali. __________ M__________ ne è
presidente, __________ B__________ segretario.
B. Il 19 maggio 2015 AP 5, prendendo spunto da un volantino
affisso all'albo comunale secondo cui “con il tuo impegno e 30 franchi puoi essere membro dell'associazione
AO 1 per proteggere un magnifico insediamento”, ha scritto all'associazione
medesima, inoltrando una domanda di adesione e chiedendo le coordinate bancarie
per il versamento della quota sociale. __________ B__________ ha comunicato il 18
giugno 2015 per posta elettronica i riferimenti necessari. AP 5 ha eseguito il
pagamento di fr. 30.– il 14 luglio 2015. Quello stesso giorno hanno versato fr. 30.–
anche AP 3, AP 6, AP 7, AP 2 ed AP 1.
C. __________ B__________
ha informato per posta elettronica AP 3 il 29 dicembre 2015 che occorreva
una richiesta di adesione anche da parte dei suoi familiari che avevano versato
la quota sociale. Il 6 marzo 2016 hanno inoltrato così richiesta di
adesione anche AP 3, AP 6, AP 2, AP 1 e EAP 1 Il 5 maggio 2016 AP 5 ha scritto
a __________ B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota
sociale egli fosse divenuto membro dell'associazione. __________ B__________ ha
risposto l'indomani per posta elettronica che, contrariamente a quanto egli credeva
e gli aveva riferito (cioè che il pagamento della quota sociale bastava per
acquisire la qualità di socio), sulle richieste di adesione avrebbe formalmente
deciso l'assemblea ordinaria del giugno successivo, taluni membri avendo
manifestato contrarietà alle candidature.
D. L'assemblea sociale dell'associazione
AO 1 si è tenuta il 6 giugno 2016. All'ordine del giorno figurava, come oggetto
n. 6, l'“ammissione nuovi membri”. In esito alla votazione, a scrutinio
segreto, sono state respinte le richieste di adesione di AP 2 (2 sì, 15 no), di
AP 1 (0 sì, 15 no), di EAP 1 (0 sì, 15 no), di AP 6 (1 sì, 15 no), di AP 3 (1
sì, 14 no), di AP 7 (3 sì, 12 no), di AP 4 (3 sì, 12 no) e di AP 5 (1 sì, 13
no). __________ B__________ ha comunicato per posta elettronica a AP 5 il 20
giugno 2016 che la sua candidatura e quelle dei suoi familiari non erano state accettate.
Identica comunicazione egli ha fatto seguire quello stesso giorno a AP 1, AP 2,
AP 7 e AP 3.
E. Il 1° luglio 2016 AP
1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno adito la Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, con un'istanza di conciliazione per ottenere quanto segue:
La decisione di cui al punto 6 del verbale
dell'assemblea ordinaria dell'associazione AO 1 di data 6 giugno 2016 è annullata.
Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 13 settembre 2016, di modo che il
Segretario assessore ha rilasciato seduta stante agli interessati
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.497).
F. Con petizione del 9
dicembre 2016 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno convenuto l'associazione
AO 1 davanti al Pretore, formulando le seguenti richieste di giudizio:
1. La
decisione di cui al punto 6, limitatamente ai signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP
4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________, del verbale dell'assemblea
ordinaria dell'associazione AO 1, con sede a __________ di data 6 giugno 2016 è
annullata.
2. I
signori AP 3, AP 6, AP 5, AP 7, AP 4, AP 1, AP 2, tutti domiciliati a __________,
hanno la qualità di socio dell'associazione AO 1 con sede a __________.
Il Pretore ha trattato la
causa con la procedura semplificata e il 12 dicembre 2016 ha assegnato alla
convenuta un termine per presentare osservazioni. L'associazione AO 1 ha
introdotto il 12 gennaio 2017 un memoriale in cui ha proposto di respingere la
petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Al dibattimento del 22 marzo
2017 gli attori hanno notificato prove, tra cui l'edizione di copiosa
documentazione dalla convenuta. Con ordinanza del 4 aprile successivo il Pretore
ha respinto le prove offerte, tranne i documenti già acquisiti agli atti, e ha chiuso
l'istruttoria. Alle arringhe finali del 16 maggio 2017 gli attori hanno
ribadito le stesse richieste di petizione. La convenuta si è confermata “nella
sua posizione di causa”, ripetendo che gli attori non sono mai divenuti membri
dell'associazione.
G. Statuendo con
sentenza del 22 maggio 2017, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando in
sintesi che gli attori non hanno alcun diritto di aderire all'associazione
convenuta, nemmeno invocando gli art. 28 segg. CC, il principio della buona
fede o il divieto di discriminazione. Le spese processuali di fr. 500.– sono
state poste a carico degli attori in solido. Non sono state assegnate
ripetibili.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa
Camera con un “reclamo” del 20 giugno 2017 nel quale chiedono di riformare il
giudizio impugnato accogliendo le loro richieste di petizione. Subordinatamente
essi postulano l'annullamento del giudizio impugnato e della discussione finale
tenutasi il 16 maggio 2017, con rinvio degli atti al Pretore perché ammetta
tutti i mezzi di prova da loro notificati al dibattimento del 22 marzo 2017. Nelle
sue osservazioni del 2 agosto 2017 l'associazione AO 1 propone di
respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Una persona che chieda
di aderire come membro a un'associazione non può contestare davanti al giudice
la risoluzione con cui l'assemblea generale rifiuta la sua candidatura (art. 75
CC), poiché simile azione presuppone l'appartenenza all'associazione medesima.
Egli può contestare la risoluzione sociale solo se pretende di avere diritto
all'adesione, chiedendo in tal caso al giudice che l'associazione sia condannata
ad accoglierlo come membro. Ove sia litigiosa invece la questione di sapere se
una persona sia o non sia membro di un'associazione, tale persona può intentare
azione di accertamento (art. 88 CPC; Riemer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 97 e 98 ad art. 70 CC con richiami; Foëx in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 8 e 9 in fine ad art. 70). Trattandosi nell'uno come
nell'altro caso di litigi inerenti alla qualità di socio, il processo non ha carattere pecuniario, quand'anche possa toccare interessi
patrimoniali (DTF 108 II 9 consid. 1).
2.
Alle cause senza
carattere pecuniario si applica la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1
CPC a contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente
l'intera causa con la procedura semplificata. Le parti non se ne dolgono, né sostengono
che da ciò sia derivato loro un pregiudizio. V'è da domandarsi nondimeno se l'irregolarità
possa ritenersi sanata. Ci si potrebbe domandare inoltre se l'accertamento della
qualità di socio chiesto dagli attori non avendo formato oggetto di
conciliazione previa (solo il prospettato annullamento della risoluzione assembleare
del 6 giugno 2016 è stato discusso il 13 settembre successivo davanti al
Segretario assessore), l'omissione rimanga senza effetti. Su tali interrogativi
si tornerà, dandosi il caso, in appresso.
3.
Le sentenze emanate
dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC), tranne – ma l'eccezione è estranea al caso in esame –
che la contestazione riguardi soltanto le spese giudiziarie (art. 110 CPC). Rimedio
giuridico primario, l'appello esclude la proponibilità di un reclamo. Così, se
un ricorrente presenta per errore un reclamo invece di un appello, il reclamo va
dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità
di secondo grado convertire un reclamo in appello, ma la giurisprudenza più
recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio
giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi
in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La
conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente
un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo
d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno
2018.
consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
Nella fattispecie
l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza
manifesta. Intanto gli attori menzionano espressamente in prima pagina gli art.
319.
segg. CPC sul reclamo. Inoltre nelle richieste di giudizio essi ripetono
la locuzione “il presente reclamo” (pag. 1, tanto in via principale quanto in
via subordinata). Infine nella motivazione del ricorso essi si definiscono espressamente
“reclamanti” (pag. 2, punto 1). Certo, nei rimedi giuridici in calce alla
sentenza impugnata il Pretore ha indicato soltanto il reclamo. Un'indicazione errata
dei rimedi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente
(DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata
indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando
un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di
dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in
fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D. Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti).
In concreto gli attori
stessi hanno ricordato nella petizione, a giusto titolo, che una causa vertente
sulla qualità di membro di un'associazione non ha carattere
pecuniario. Ora, bastava consultare il Codice di procedura civile per
sincerarsi che contro le sentenze finali dei Pretori è esperibile reclamo solo in
caso di “decisioni inappellabili” (art. 319 lett. a CPC), salvo che si intenda
impugnare esclusivamente – come detto – il dispositivo sulle spese giudiziarie
(art. 110 CPC). E inappellabili sono decisioni in cause il cui valore litigioso
non raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
[impugnata]” (art. 308 cpv. 2 CPC). Se la causa non ha valore litigioso, di
conseguenza, è dato appello (principio generale di appellabilità: art. 219
CPC). Identico precetto valeva già nel vecchio diritto di procedura (Rep. 1998
pag. 167 consid. 2). Ne segue che la mandataria professionale degli attori
poteva ravvisare senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di
giurisprudenza o di dottrina l'errore commesso dal Pretore nell'indicazione
dei rimedi giuridici. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da
lei presentato non può quindi essere convertito in appello. Ciò basta per
emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame
delle censure sollevate con il memoriale, compresi gli interrogativi evocati
nel considerando che precede.
4.
Si aggiunga
per abbondanza che, si volesse prescindere dall'irricevibilità del reclamo, quest'ultimo
non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come
appello. In ordine gli attori deploravano anzitutto che il Pretore, dopo avere
respinto come non necessarie con ordinanza del 4 aprile 2017 (sopra, lett. F)
le prove da loro offerte “per le ragioni che risulteranno in sede di decisione
finale”, in tale decisione non ha spiegato alcunché, onde una carenza di
motivazione suscettibile di giustificare l'annullamento della decisione stessa.
La doglianza non è priva di fondamento, poiché nella sentenza impugnata il
Pretore ha effettivamente sorvolato la questione. E una violazione del diritto
d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della sentenza,
indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 142 II 226
consid. 2.8.1; 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). La giurisprudenza ha già
avuto modo di ricordare tuttavia che, dandosi una violazione del diritto
d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata se l'interessato ha
potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di
piena cognizione in fatto e in diritto. Sempre che l'inosservanza non sia particolarmente
grave o possa essere rimediata perché rinviare gli atti al primo giudice si
tradurrebbe in un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di
tempo (DTF 143 IV 386 consid. 1.4.1; 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103
consid. 4.1.6.1; nel nuovo diritto di procedura: Sutter-Somm/ Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 27 ad art. 53 CPC).
Nel caso in esame il
Pretore stesso aveva anticipato nell'ordinanza sulle prove che l'assunzione dei
mezzi istruttori offerti dagli attori non appariva necessaria. Costoro
chiedevano l'edizione dalla convenuta del verbale costitutivo
dell'associazione, di tutti i verbali delle assemblee generali ordinarie e
straordinarie, dell'elenco di tutti i membri dell'associazione, di tutte le
lettere inoltrate all'associazione da candidati all'adesione, degli estratti
dei conti bancari o postali su cui sono confluite le quote sociali sin dalla
nascita dell'associazione, di tutti “gli avvisi del comitato” e dei verbali
delle riunioni del medesimo sin da allora, come pure di “tutto il dossier (…)
relativo a presunti abusi edilizi in essere nel quartiere di Gandria”. Inoltre essi
sollecitavano “l'interrogatorio delle parti” e il richiamo dell'incarto
relativo alla conciliazione (trasmesso nel frattempo a questa Camera insieme con
gli atti della causa). Posto ciò, non bisogna dimenticare che oggetto della
lite era l'annullamento dell'assemblea generale tenutasi il 6 giugno 2016
(azione formatrice), rispettivamente la constatazione che gli attori sono divenuti
membri dell'associazione (azione di accertamento). Se costoro pretendono di
avere diritto all'affiliazione e di essere divenuti membri del sodalizio, mal
si comprende – né gli interessati spiegano – a che dovesse servire la mole di
documenti chiesti indistintamente in edizione oltre a un non meglio precisato
“interrogatorio delle parti”. A meno ch'essi fossero alla ricerca di prove non
individuate perché a loro ignote, ma ciò non può essere lo scopo di
un'istruttoria. Ne discende che rinviare in concreto gli atti al Pretore perché
motivi l'ordinanza sulle prove si tradurrebbe in un vano esercizio di
giurisdizione e causerebbe inutili perdite di tempo. La presente integrazione rimedia
alla mancanza del primo giudice.
5.
Ancora in ordine gli
attori lamentano che la convenuta non ha mai prodotto un'autorizzazione a stare
in lite rilasciata dall'assemblea sociale al presidente o al segretario, ciò
ch'essi avevano fatto valere ancora alla discussione finale del 16 maggio 2017
in presenza di __________ M__________ e di __________ B__________. Il Pretore
ha rilevato nella sentenza impugnata che, secondo giurisprudenza, ove
un'associazione non sia iscritta nel registro di commercio si applica l'art. 69
CC, sicché la facoltà di rappresentanza spetta a ogni membro del comitato
(consid. 6). Nell'appello gli attori obiettano che __________ M__________ e __________
B__________ non constano essere stati eletti presidente e segretario dall'assemblea
sociale. Per finire la diatriba è superata. Alle sue osservazioni del 2 agosto
2017.
a questa Camera la convenuta acclude infatti il verbale di un'assemblea
generale straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017 (dopo l'emanazione della
sentenza del Pretore) che autorizza il presidente __________ M__________ e il
segretario __________ B__________ a rappresentarla dinanzi al Tribunale
d'appello, ratificando con ciò l'operato da questi svolto fino ad allora. E la
giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare che il rilascio di una
procura (o di un'autorizzazione a stare in lite), in qualsiasi momento avvenga,
comporta la ratifica degli atti precedentemente svolti dalla persona in causa
(sentenza del Tribunale federale 5A_822/2014 del 4 maggio 2015 consid.
2.
, pubblicato in: RSPC 2015 pag. 439). Al riguardo non soccorre dunque
diffondersi oltre.
6.
Nel
merito si è visto che con la petizione gli attori hanno chiesto che la
risoluzione assembleare del 6 giugno 2016 fosse annullata per quanto riguardava
il rifiuto di ammetterli come membri dell'associazione. Si è anche spiegato,
tuttavia, che l'aspirante membro di un'associazione, il quale veda respingere
la sua candidatura da un'assemblea generale, non può contestare simile
risoluzione, poiché un'azione fondata sull'art. 75 CC presuppone l'appartenenza
all'associazione medesima (sopra, consid. 1). V'è chi definisce tale
principio assoluto, applicabile anche qualora un candidato possa eccezionalmente
vantare un diritto di adesione (Scherrer/Brägger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 37 ad art. 70). V'è chi
ritiene invece che, qualora possa vantare eccezionalmente un diritto di
adesione, il candidato sia legittimato a impugnare il rifiuto dell'assemblea
generale, chiedendo al giudice di condannare l'associazione ad accoglierlo (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 70 CC
con rimandi). Sta di fatto che, ci si volesse pur dipartire in concreto da simile
opinione, ciò non gioverebbe agli attori, come si vedrà senza indugio.
a) Gli
statuti dell'associazione AO 1 dispongono che “soci sono le persone fisiche o
giuridiche che pagano la quota annuale” (doc. B, 2° foglio). L'adesione però
non è automatica, giacché “l'accettazione di nuovi soci” compete all'assemblea
generale (doc. B, 1° foglio), norma che non avrebbe senso ove l'affiliazione
avvenisse eo ipso tramite il pagamento della quota sociale. Gli attori
invocano il citato volantino affisso all'albo comunale (sopra, lett. B), come
pure le fallaci assicurazioni rilasciate dal segretario __________ B__________ (sopra,
lett. C) e la circostanza che finora i nuovi soci di AO 1 sono sempre stati
ammessi tacitamente. Tuttavia inserzioni imprecise, dichiarazioni illusorie del
segretario o ammissioni di nuovi soci senza voto palese da parte dell'assemblea
non creano diritti soggettivi. Né lo stesso AP 5 deve avere fatto grande assegnamento
sulle assicurazioni del
segretario,
poiché in caso contrario non avrebbe scritto il 5 maggio 2016 a __________
B__________ per sapere se attraverso il pagamento della quota sociale egli fosse
divenuto membro dell'associazione (sopra, lett. C). Ne segue che in concreto gli
attori non possono pretendere di essere accolti nell'associazione in virtù
dello statuto.
b) Un
diritto di adesione all'associazione potrebbe discendere altresì da norme
speciali del diritto federale come l'art. 13 lett. b LCart o l'art. 4 cpv. 2 LAMal
(Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 97 ad art. 70 CC).
L'ipotesi va nondimeno scartata d'acchito, neppure gli interessati adombrando nel
caso specifico un'eventualità del genere. In proposito non soccorre dunque
attardarsi.
c) Inoltre
un diritto di adesione potrebbe discendere dall'art. 28 cpv. 1 CC (protezione
della personalità), in specie ove si tratti di associazioni aventi carattere
professionale, economico o corporativo, sicché il rifiuto di affiliazione può discriminare
un candidato, il quale si vede impedire l'accesso a un'organizzazione professionale,
corporativa, sportiva o economica che riveste una posizione di monopolio o che
rende l'esercizio di un'attività professionale difficile o impossibile ai non
membri (Foëx, loc. cit.; Riemer, op. cit., n. 67 segg. ad art. 70
CC; Scherrer/Brägger, op. cit., n.
38.
ad art. 70 CC; Meier/de Luze,
Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014,
pag. 553 n. 1136). In simili circostanze un diniego di adesione potrebbe
tradursi in un grave pregiudizio per l'esistenza e l'immagine del candidato
respinto (analogamente a quanto avviene nel settore dei cartelli), l'interessato
potendo apparire al pubblico come privo delle capacità professionali e
dell'integrità personale che offrono gli affiliati (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 8 con rimandi). Asserire
nondimeno che un'associazione di quartiere come AO 1 avente lo scopo di
salvaguardare e valorizzare l'insediamento del nucleo e del suo territorio occupi
una posizione di monopolio, impedendo agli attori di svolgere attività culturali
e ricreative analoghe, non è serio. Se gli attori non si reputano in grado di
organizzare manifestazioni parallele o alternative, non possono dolersi per ciò
solo di monopolio. E che soggettivamente costoro reputino lesa la loro
personalità e onorabilità per essere finora gli unici candidati respinti
dall'associazione non ha pertinenza ai fini del giudizio.
d) Infine
un diritto di adesione potrebbe derivare dal divieto dell'abuso (art. 2 cpv. 2
CC), qualora un'associazione agisca in modo contraddittorio, inducendo per
esempio un socio a dimettersi in ragione di disfunzioni o irregolarità interne e
rifiutandosi in seguito di riammetterlo dopo avere rimediato ai disservizi (Riemer, op. cit., n. 73 a d art. 70 CC).
Nulla di ciò si scorge tuttavia in concreto, poiché l'associazione non risulta avere
agito contra factum proprium rilasciando agli attori
assicurazioni vincolanti di adesione e rifiutando loro poi l'ammissione. Come
si è appena visto, non erano assicurazioni vincolanti né i volantini affissi
all'albo comunale né le indicazioni fallaci del segretario __________ B__________.
Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano quindi gli estremi che consentirebbero
agli attori di far valere un diritto all'adesione, permettendo loro di
contestare la risoluzione assembleare del 6 giugno 2016.
7.
L'ipotetica
conversione del reclamo in appello non beneficerebbe gli attori nemmeno per
quel che è dell'azione di accertamento relativo alla loro qualità di socio. Si
è appena illustrato in effetti che gli attori non sono divenuti membri di
diritto dell'associazione, né per previsione statutaria, né per disposizione
del diritto federale, né a protezione della loro personalità (in particolare
per il divieto di discriminazione), né perché l'associazione abbia abusato
delle sue prerogative. Anche l'azione di accertamento sarebbe stata destinata
così all'insuccesso.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli attori (art. 106 cpv. 1 e
cpv. 3 seconda frase CPC). Non è il caso invece di
attribuire ripetibili, la convenuta non avendo dovuto far capo per la sua
difesa al patrocinio di un avvocato, né si giustifica di assegnare un'indennità
d'inconvenienza nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, per
altro non richiesta. La stesura di osservazioni all'appello consistenti nella
semplice lettera di una pagina non ha cagionato del resto agli organi
dell'associazione particolari costi né ha comportato un apprezzabile dispendio
di tempo o perdite di guadagno.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere
pecuniario (sopra, consid. 1 in fine), la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.
Per
questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Trattato subordinatamente come appello, esso è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2.
Le spese processuali di fr.
1400.
– sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione:
–
avv. ;
–
e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).