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Decisione

11.2017.65

Modifica di sentenza di divorzio: presa in considerazione della sostanza al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio

12 marzo 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I principi appena

riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta

l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non

bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva

diritto secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniu­ge

debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita

fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non attingevano

al capitale per il loro sostentamento (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3; sentenza

del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 2).

4. Nella sentenza

impugnata il Pretore, accertato che la convenuta non contestava l'applicabilità

dell'art. 129 CC, ha constatato che nella fattispecie il reddito dell'attore è

diminuito da fr. 300 000.– annui

al momento del divorzio a fr. 63 000.– annui

nel 2014, onde una modifica rilevante e duratura delle circostanze. Quanto ai fabbisogni delle parti, egli ha rilevato

che non è dato di sapere a quanto ammontassero tali fabbisogni al momento del

divorzio e al momento della richiesta di modifica, solo l'ex moglie cifrando il

proprio fabbisogno attuale in fr. 7000.–/8000.– mensili. Premesso ciò, il primo

giudice ha esaminato se l'attore potesse continuare a versare il contributo alimentare

originale facendo capo alla sostanza. Egli ha appurato così che alla fine del 2014

questa ammontava a fr. 3 509 281.– complessivi (fr. 1 359 191.– dal

valore di riscatto di una polizza vita presso la __________,

fr. 1 126 728.– complessivi

dalla partecipazione per un terzo alla comunione ereditaria materna, fr. 823 362.– da un credito vantato nei confronti della

sua società R__________ AG e fr. 200 000.–

da una seconda polizza assicurativa). Se non che, egli ha rilevato, continuando

a versare il contributo alimentare di fr. 11 000.–

mensili, al momento del pensionamento l'attore rimarrebbe con soli fr. 326 000.–, “sicché è evidente la sproporzione tra

la situazione che verrebbe garantita alla ex moglie e quella che sarebbe lasciata

al marito”. Tanto più, egli ha soggiunto, che la convenuta ha dichiarato un

fabbisogno proprio di fr. 7000.–/8000.– mensili e il 1° aprile 2016 essa disponeva

di averi bancari per fr. 194 166.10.

In simili circostanze, “mantenere un contributo alimentare di fr. 11 000.– mensili in favore della moglie non appare

né sostenibile né equo, essendo finanche contrario al principio della parità di

trattamento fra i coniugi dopo il divorzio.

Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che l'attore possa mettere

a frutto la propria sostanza e disporre di complessivi fr. 931 000.–, garantendo così all'ex moglie un

contributo di fr. 7000.– mensili, pari al fabbisogno minimo di lei, fino al di

lei pensionamento. In definitiva, per il primo giudice, “questo sforzo può

essere preteso dal marito, anche perché, il consumo di sostanza era già stato

considerato nell'originaria fissazione del contributo dopo il divorzio e del

resto dal 2014, vista la riduzione unilaterale operata dal marito, anche la

moglie ha dovuto attingere dalla sua sostanza il necessario per vivere”.

5. L'appellante ribadisce

che la contrazione delle sue entrate si riconduce a un'evoluzione negativa

della propria attività imprenditoriale, ipotesi non prevista al momento del divorzio,

e assevera che tale situazione è irreversibile, tanto che a suo carico l'Ufficio

esecuzioni non ha accertato alcun reddito pignorabile. In sintesi, egli afferma

che il suo reddito “stato 2014” ammontava a soli fr. 2000.– mensili. Ora,

per tacere del fatto che davanti al primo giudice egli aveva quantificato i propri

redditi in fr. 5000.– mensili (replica, pag. 9), l'interessato non

contesta che il momento determinante per verificare una modifica rilevante e

durevole delle circostanze sia quello all'introduzione dell'azione di modifica

(DTF 137 III 606 consid. 4.1.1). E dal suo certificato di salario del 2014

risulta un reddito netto di fr. 63 053.–

annui (doc. HH), dato riconosciuto anche dall'autorità fiscale (doc. VII

richiamato, tassazione 2014). Per quanto riguarda le valutazioni dell'autorità esecutiva, esse non vincolano il

giudice civile (I CCA, sentenza inc. 11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 4g

con rinvio). Su questo punto non sussistono dunque gli estremi per

rivedere al ribasso il reddito accertato dal Pretore.

6. Sostiene l'appellante

che al momento del divorzio il contributo alimentare era stato fissato

unicamente in ragione del reddito da lui conseguito, di fr. 25 000.– mensili. Inoltre prima di chiedere una

modifica la convenuta si era impegnata a intraprendere una mediazione. Egli

riafferma che, preso atto della riduzione delle entrate, il Pretore non poteva

imporgli di erodere il patrimonio, anche perché la convenzione sugli effetti

del divorzio non accennava alle “rispettive sostanze quali elementi sostitutivi

con funzione compensatoria rispetto a una contrazione del reddito del coniuge

debitore”. Né, egli soggiunge, il Pretore poteva imporgli di consumare un

patrimonio preesistente, la giurisprudenza considerando come sostanza solo

quella acquisita dopo il divorzio. In ultima analisi, per l'appellante il nuovo

contributo va determinato unicamente adeguando proporzionalmente quello di fr.

11 000.– mensili al suo reddito originario

di fr. 25 000.– raffrontato con

quello attuale di fr. 2000.– mensili.

a) Che

nel caso in esame la convenzione sugli effetti del divorzio contemplasse una

clausola in virtù della quale le parti si obbligavano a intraprendere una

mediazione in caso di disaccordo è vero (doc. F). A prescindere dal fatto

nondimeno che tra il novembre del 2012 e il febbraio del 2013 le parti hanno effettivamente

tentato una mediazione (doc. 23 a 28), nemmeno l'attore pretende che l'eventuale

violazione di un siffatto impegno possa influire sull'azione di modifica. La doglianza

è, per finire, fine a sé stessa.

b) Riguardo

all'adeguamento proporzionale del nuovo contributo alimentare alle sole entrate,

non si disconosce che la convenzione sugli effetti del divorzio menzionava

unicamente, come basi di calcolo, i redditi e la sostanza delle parti. Nulla induce

a desumere tuttavia che i coniugi intendessero escludere il criterio del

fabbisogno ai fini di eventuali modifiche. L'appellante non evoca alcun

documento né menziona un qualsivoglia passaggio degli allegati preliminari

relativi alla causa di divorzio dai quali si deduca la volontà di far dipendere

una modifica del contributo alimentare unicamente da variazioni del reddito, men

che meno nella forma di una mera riduzione percentuale. Né una tale conclusione

si impone interpretando oggettivamente la convenzione di divorzio (v. sentenza

del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 6.2.2, in: RtiD

I-2015 pag. 868).

Nelle

condizioni illustrate fa stato la citata giurisprudenza in forza della quale

determinante per la definizione del nuovo contributo alimentare è il raffronto

tra la situazione finanziaria (reddito e fabbisogno) in cui si trovavano entrambe

le parti al momento in cui il contributo è stato stabilito (o al momento in cui

il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione di ambedue

al momento della decisione (sopra, consid. 3). Spettava pertanto a AP 1, che

postula una soppressione del contributo di mantenimento, recare gli elementi

necessari. Nulla è dato di sapere invece sul fabbisogno minimo delle parti al

momento del divorzio né sul fabbisogno minimo dell'attore al momento in cui il Pretore

ha sindacato l'azione di modifica. In circostanze del genere è oggettivamente

impossibile operare un paragone serio tra la nuova situazione e la situazione

anteriore. Nemmeno gli atti proces­suali sono per altro di ausilio. La

doglianza dell'appellante si rivela così destinata all'insuccesso.

c) L'appellante

ricorda che nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi hanno

previsto fin nei dettagli la possibilità di ridurre il contributo alimentare,

prevedendone l'entità e la durata, ove il patrimonio della moglie fosse

aumentato di oltre fr. 250 000.–.

Contrariamente all'opinione del ricorrente, tuttavia, ciò non dimostra che le

parti intendessero implicitamente escludere da ogni calcolo, in caso di future

modifiche, la sostanza del marito. Né l'interessato adduce altri elementi a

sostegno della propria tesi. E una tale conclusione non si impone nemmeno –

come detto – interpretando oggettivamente la convenzione. Una volta di più non

rimane pertanto che attenersi ai principi sviluppati in applicazione dell'art.

129 CC, che la convenzione per altro richiama espressamente (sentenza del

Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 6.3, in: RtiD I-2015

pag. 869). Di conseguenza, come si è visto (consid. 3), il giudice può anche obbligare

il debitore del contributo alimentare a intaccare la propria sostanza. Certo, nel precedente menzionato dall'appellante (DTF 138 III 289) si è

considerata sostanza quella acquisita dopo il divorzio. Tuttavia, diversamente

Considerandi

da quanto l'interessato crede, tale giurisprudenza non limita l'obbligo ai beni

acquisiti dopo il divorzio. L'obbligo può essere impartito anche qualora

i coniugi non utilizzassero il patrimonio per il loro mantenimento prima della

separazione (DTF 138 III 293 consid. 11.3).

Ne segue l'infondatezza dell'appello.

7.

L'appellante contesta

il giudizio equitativo del Pretore, il quale ha “fatto una serie di calcoli

teorici fondati su dati sbagliati e addirittura inesistenti, per attenersi al

principio della parità tra coniugi dopo il divorzio”, senza avvedersi che con

l'attuale rendita l'ex moglie incasserebbe fr. 1 463 000.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

7000.

–, accantonando così fr. 532 000.–. Per

quel che è dato di capire, nondimeno, la censura è superata, giacché in esito

alla sentenza del Pretore il contributo alimentare è stato ridotto a

fr. 7000.– mensili, ciò che – seguendo il ragionamento dell'appellante –

non lascia spazio ad accantonamento alcuno.

8.

Ribadisce

l'appellante che la sua situazione patrimoniale è “ben diversa” da quella

accertata dal primo giudice. Dopo avere passato in rassegna ogni elemento della

propria sostanza considerato dal Pretore, egli fa valere che in definitiva il

suo unico attivo è la quota ereditaria nella successione materna, dalla quale potrà

ricavare al massimo fr. 600 000.–.

Egli sarebbe così nullatenente, poiché “una volta realizzata la sua ragione

ereditaria della madre non avrà più alcun attivo patrimoniale e al momento del

pensionamento potrà vivere della sola rendita AVS”.

a) Relativamente

alla quota ereditaria nella successione materna, composta fra l'altro di due

immobili a __________, il Pretore si è dipartito dal valore venale degli

immobili stimato dal perito in complessivi fr. 3 250 000.– (referto dell'8

giugno 2016, pag. 4), definendo la spettanza dell'attore (un terzo) in

fr. 1 083 333.–,

ai quali ha aggiunto fr. 43 395.– corrispondenti

alla quota di lui sugli averi bancari della comunione ereditaria (sentenza

impugnata, pag. 8). L'appellante non contesta la stima peritale, ma oppone che

ogni atto di disposizione su un bene in comunione ereditaria implica l'accordo

degli altri eredi o una decisione giudiziaria, sicché in caso di esecuzione

forzata dalla sua quota egli potrà ricavare al massimo fr. 600 000.–. Quanto alla sostanza mobiliare, che

egli indica in fr. 15 000.–, questa “sarà

presumibilmente assorbita dai costi di realizzazione ai pubblici incanti”. In

realtà l'appello si esaurisce in semplici congetture. Senza dimenticare che in

concreto gli averi bancari della comunione ereditaria ammontavano alla fine del

2014.

a fr. 130 185.70 complessivi (attestato

fiscale nella dichiarazione d'imposta 2014 richiamata), onde una spettanza del­l'attore

di fr. 43 395.–, nulla rende attendibile un

minor valore del 45% della quota che spetta all'attore rispetto al valore venale

degli immobili stimati dal perito. Al riguardo la sentenza impugnata sfugge ulteriormente

alla critica.

b) L'appellante

obietta che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore, egli non è

titolare di una seconda polizza sulla vita del valore di fr. 200 000.–, né l'esistenza di tale polizza può

essere desunta dal confronto fra i valori accertati a livello fiscale e i valori

di riscatto. Ora, per illustrare l'evoluzione della propria situazione

finanziaria dal 2009 al 2013 l'attore esibisce nella fattispecie una distinta,

indicando “valori di riscatto” della sua assicurazione sulla vita che non

corrispondono al valore tassato dall'autorità fiscale (doc. O: Rückkaufs­wert;

doc I; tassazioni, posizione n. 26.3). Il Pretore ne ha dedotto che egli è

titolare di una seconda polizza sulla vita di fr. 200 000.– (sentenza impugnata, pag. 8 in

bass.). Da un confronto con gli attestati prodotti in sede fiscale risulta tuttavia

che gli importi elencati nella citata distinta corrispondono in realtà alla somma

assicurata di fr. 1 083 964.–, importo che l'appellante potrà riscuotere

alla scadenza contrattuale del 26 gennaio 2021, cumulata alla partecipazione

alle eccedenze maturata fino a quel momento (da fr. 359 070.– maturati il 26 gennaio 2010 per il

2010.

a fr. 450 445.– maturati il

26.

gennaio 2014 per il 2014: doc. I e VII richiamati). Tale cifra non

costituisce pertanto un valore di riscatto né un valore fiscale, bensì una

proiezione della prestazione assicurativa alla scadenza del contratto, che erroneamente

l'attore ha indicato nella distinta come “valore di riscatto”. Sta di fatto che

la discrepanza con i dati accertati dall'autorità fiscale non dimostra

l'esistenza di una seconda polizza sulla vita, come ha reputato dal Pretore. Su

tale aspetto l'appello si dimostra dunque provvisto di buon diritto.

L'interessato

afferma altresì che alla scadenza della polizza, una volta rimborsato il

prestito di fr. 1 000 000.– e tenuto conto di altri fr. 400 000.– impegnati in garanzia degli obblighi

correlati al divorzio, non gli resteranno più di fr. 145 000.–. In realtà la prestazione di fr. 400 000.– vincolata in favore dell'ex moglie è

destinata ad assicurare i contributi alimentari dal rischio di decesso del debitore

alimentare (convenzione di divorzio doc. F, 6° foglio in basso e 4° foglio in

alto; v. anche doc. 30). L'obbligo verrà meno al momento del pensionamento della

convenuta, nel febbraio del 2025, quando decadrà il diritto al contributo di

mantenimento. A quel momento, rimborsato il prestito di fr. 1 000 000.– stipulato

con la compagnia di assicurazione e garantito dalla nota polizza sulla vita (attestato

fiscale dell'esistenza del debito allegato alla dichiarazione d'imposta 2014),

l'interessato potrà disporre liberamente di almeno fr. 545 000.– (prestazioni assicurate secondo

l'attestato fiscale allegato alla dichiarazione d'imposta 2014), senza

considerare la partecipazione alle eccedenze che potranno ancora maturare fino

alla scadenza del contratto e che negli anni passati è stata di oltre

fr. 22 000.– annui.

c) L'appellante

ricorda che il debito di fr. 1 000 000.– stipulato con la compagnia di

assicurazione genera interessi passivi di fr. 32 500.– annui cui egli non è in grado di far fronte con i propri

redditi, dolendosi della circostanza che al momento della liquidazione della

polizza sulla vita tali oneri assorbiranno ogni attivo. A parte il fatto però che

l'allegazione è nuova e pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), dagli atti

non risulta che gli interessi passivi dovuti per il citato prestito siano

cumulati al capitale dell'importo mutuato, sicché alla scadenza della polizza l'appellante

dovrebbe poter contare sulla prestazione assicurata. Per di più, come detto,

l'interessato nulla ha addotto in merito al proprio fabbisogno minimo, né tanto

meno risulta che egli non possa far fronte agli oneri in questione con il suo

reddito di fr. 63 053.– annui (doc. HH).

d) Riguardo

al credito di fr. 823 362.– vantato nei

confronti della R__________ AG, l'attore pretende che esso sia irrecuperabile perché

la società non ha alcun attivo e non può rimborsarlo, tanto che per l'autorità

fiscale del Canton __________, dove la ditta ha sede, le azioni sono prive di

valore. A prescindere dall'evidenza che l'argomentazione è nuova, e pertanto

irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), il fatto che le azioni di una società non

abbiano valore fiscale ancora non dimostra che la ditta non sia in grado di

restituire eventuali prestiti ricevuti dal­l'azionista. Del resto l'ammontare

del credito è stato esposto dall'interessato anche nella dichiarazione

d'imposta ed è stato considerato nella sostanza di lui (dichiarazione d'imposta

2014, pag. 9, nel fascicolo "richiami VII”).

e) Sempre

per quanto si riferisce alla sostanza, l'appellante sostiene di avere accumulato

nei confronti della sua attuale moglie un debito di fr. 147 000.– per far fronte agli interessi del mutuo stipulato

con la menzionata assicurazione, alle spese legali e agli oneri correnti. Quantunque

la convenuta obietti che tali prestiti non siano provati, __________ W__________

__________ ha confermato di avere prestato al marito fr. 30 000.– per coprire gli oneri del mutuo e di

avere anticipato le spese di patrocinio (deposizione del 12 maggio 2015: verbali,

pag. 2). In mancanza di altre precisazioni sui costi legali, solo fr. 30 000.– possono in ogni modo essere riconosciuti come

passivo.

f) Alla

luce di quanto precede, la stima del Pretore in merito agli attivi dell'attore va

ricondotta da fr. 3 509 281.– a fr. 3 309 281.– a fronte di passivi per fr. 1 030 000.–.

Con un attivo netto di fr. 2 179 281.–, perfino superiore a quello di fr. 1 500 000.–

considerato al momento del divorzio, un consumo di sostanza nella misura di fr.

931.

000.– resiste pertanto alla critica anche

sotto il profilo dell'equità.

10.

Per finire l'appellante

fa valere di essere a carico dell'attuale moglie e sostiene che non si

giustifica di riconoscere alla convenuta, senza attività lucrativa, un

contributo di fr. 7000.– mensili mentre lui dispone di redditi per soli fr.

2000.

– mensili. Egli ripete che non si può imporre alla sua attuale moglie di

finanziarlo con fr. 5000.– mensili per garantirgli un tenore di vita analogo a

quello della convenuta, tanto meno se si considera che __________ W__________ __________

non ha preso parte alla stipulazione della convenzione di divorzio.

Nella misura in cui lamenta

che la convenuta non è attiva profes­sionalmente, l'interessato dimentica che al

momento del divorzio è stata sì presa in considerazione l'ipotesi che la moglie

potesse in futuro conseguire un reddito, ma non è stato previsto l'obbligo per

lei di riattivarsi professionalmente. Per il resto è vero che alla convenuta il

Pretore ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili,

mentre il reddito dell'attore è stato accertato in fr. 5000.– mensili. Se non

che, come ha rilevato anche il Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), tutto si

ignora sul fabbisogno minimo dell'interessato, il quale nemmeno in questa sede spende

una parola per quantificare le proprie necessità. Egli non può dunque dolersi

di un tenore di vita inferiore a quello della convenuta, cui il Pretore ha

riconosciuto un contributo di mantenimento pari al fabbisogno minimo. Nelle

circostanze descritte, l'appello è destinato anche su quest'ultimo punto all'insuccesso.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite

un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

8000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

8000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).