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Decisione

11.2017.66

Modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato durante la procedura di divorzio fondati su una convenzione

27 novembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione

familiare di __________ (particella n. 652 RFD, comproprietà dei coniugi

in ragione metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Una

procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2013 da AO 1

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo

omologato il 10 dicembre 2014 in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata

attribuita alla moglie, cui è stata affidata la figlia, AP 1 impegnandosi da parte

sua a versare un contributo alimentare per l'istante di fr. 3000.– mensili fino

al 31 dicembre 2014, ridotti in seguito a fr. 2750.– mensili, e uno per E__________

di fr. 1800.– mensili, assegni familiari non compresi. Egli ha assunto inoltre

l'ammortamento indiretto del debito ipotecario acceso sull'immobile di __________,

mentre la moglie si è fatta carico degli interessi ipotecari e delle spese

ordinarie gravanti il medesimo (inc. SO.2013.4901). Il 1° febbraio 2017 AP 1 si

è trasferito in un appartamento a __________. Il 9 febbraio 2017 AO 1 ha

cominciato a lavorare a metà tempo per l'impresa __________ SA di __________.

C. Nel

frattempo, il 22 luglio 2016, AP 1 ha promosso azione di divorzio, tuttora in

fase istruttoria (inc. DM.2016.164), e in via cautelare ha postulato la soppressione

del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, la riduzione del contributo

per lei a fr. 1344.– mensili e di quello per la figlia a fr. 860.– mensili, assegni

familiari non compresi. Al contraddittorio cautelare del 28 settembre 2016,

dopo avere offerto un contributo di mantenimento per E__________ di fr. 2050.–

mensili (assegni familiari non compresi), egli ha ritirato l'istanza, che è

stata così stralciata dal ruolo.

D. Il

30 marzo 2017 AO 1 si è rivolta essa medesima al Pretore per ottenere l'aumento

in via cautelare del contributo alimentare per sé a fr. 1874.60 mensili e di quello

per la figlia a fr. 3759.85 mensili (assegni familiari non compresi) o,

quanto meno, a fr. 5634.45 mensili (assegni familiari non compresi). All'udienza

del 18 maggio 2017, indetta per il contraddittorio cautelare, essa ha limitato

la richiesta all'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3534.40 mensili.

Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno replicato e

duplicato, confer­mandosi nelle loro domande. Non dovendosi assumere prove

oltre ai documenti prodotti, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale cautelare, ribadendo le

rispettive posizioni.

E. Statuendo

con decreto cautelare del 20 giugno 2017, il Pretore ha accolto l'istanza di AO

1 e ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per lei di

fr. 3396.– mensili dal 1° aprile 2017. Le spese processuali di complessivi

fr. 1500.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a

carico del convenuto, con obbligo di

rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 3 luglio 2017 per ottenere che, accordato al suo ricorso effetto sospensivo,

il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza della

moglie. Con decreto dell'8 luglio 2017 il presidente della Camera ha rigettato

la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2017 AO

1 conclude per il rigetto del­l'appello e chiede finanche di aumentare d'ufficio

il contributo di mantenimento per E__________ a fr. 3760.– mensili,

assegni familiari non compresi, e “di adeguare contestualmente” il contributo

per lei.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente

patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità

del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 784.80 mensili

dal 1° marzo 2017), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni

(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9

giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 21 giugno 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani,

sarebbe scaduto sabato 1° luglio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in

virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 3 luglio

2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al dicembre del 2014,

quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, l'onere

ipotecario gravante l'alloggio coniugale era passato da fr. 812.50 a fr. 1596.90

mensili, che il reddito del marito era aumentato da fr. 8500.– a

fr. 9898.50 men­sili e quello della moglie da fr. 1500.– a

fr. 1800.– mensili. Ciò premesso, egli ha ritenuto “equo e corretto” che

entrambe le parti fossero “chiamate a coprire l'aumento dell'ipoteca nella misura

dell'aumento del loro reddito”. Addebitata la quota di fr. 646.– al marito e

quella di fr. 138.40 alla moglie, egli ha aumentato così dal 1° aprile 2017 a

fr. 3396.– mensili il contributo alimentare in favore di quest'ultima.

3.

L'appellante

ricorda che per modificare misure a tutela dell'unione coniugale occorre un

cambiamento rilevante e duraturo delle circostanze. Sotto questo profilo egli

afferma che in concreto le sue entrate sono “praticamente le stesse del mese di

settembre 2016”, mentre “non è stato reso verosimile l'ammontare e la durata” degli

interessi ipotecari. Per di più, egli soggiunge, in una recente sentenza il

Tribunale federale ha stabilito che la modifica di misure a tutela dell'unione

coniugale (o di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio) fondate su un

accordo dei coniugi si giustifica solo per vizio della volontà, requisito che

nella fattispecie la moglie non ha reso verosimile.

a) I

criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte

del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo

basti ricordare che una modifica si legittima ove siano mutate in maniera

relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora

l'autorità abbia statuito a suo tempo senza

conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619

consid. 3.1). Dandosi i presupposti

per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di

mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva

tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano

litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_1005/2017 23 agosto 2018 consid.

3.1

; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017, consid. 3).

b) In

una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che per la modifica di misure a

tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una

causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime

restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF

142.

III 518). In particolare, se la modifica presuppone un cambiamento durevole

e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale non è il caso, mancando

dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione un elemento di fatto incerto

che sia stato risolto transattivamente (caput controversum), salvo circostanze

del tutto nuove che le parti non potevano immaginare. In sintesi, una modifica è

possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e

rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi

convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In

quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della

volontà (errore essenziale, dolo, minaccia).

c) Nella

fattispecie la convenzione omologata dal Pretore il 10 dicembre 2014

prevedeva che il marito si impegnasse a versare un contributo alimentare per la

moglie di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, ridotto in

seguito a fr. 2750.– mensili. Nelle premesse dell'accordo le parti han­no

indicato gli elementi di reddito (fr. 8500.– mensili quello del marito e

fr. 1500.– mensili quello della moglie). Nell'istanza di modifica del 30 marzo

2017.

AO 1, oltre a riprendere i dati sui redditi, ha precisato che la

transazione era avvenuta tenendo conto di un suo fabbisogno personale di fr.

4000.

– mensili e di uno del marito di fr. 4560.– mensili (pag. 2). Tali fattori

non sono stati contestati da AP 1 al contraddittorio

del 18 maggio 2017. Essi non sono pertanto controversi.

d) Come

sia stato calcolato il contributo alimentare per la moglie nell'accordo del

dicembre 2014 dipartendosi dai redditi e dai fabbisogni testé citati non è chiaro.

Non si può dire in ogni modo che, fissando il contributo di mantenimento sulla

scorta di quelle cifre, i coniugi abbiano regolato la questione su basi incerte

(caput controversum). Comunque sia, AO 1 propone di modificare il contributo

litigioso applicando l'usuale metodo giurisprudenziale fondato sul riparto

paritario dell'ec­cedenza nel bilancio familiare. Il convenuto non ha contestato

simile modo di procedere, limitandosi a eccepire che proprio in virtù di quel

metodo egli sarebbe tenuto a versare un contributo “praticamente identico” all'attuale,

ragione per cui “non si comprende per quale motivo viene richiesta una modifica”

(risposta, pag. 4). Sta di fatto che, quanto meno sul sistema di calcolo

in funzione del quale giudicare la prospettata modifica, non v'è dissenso. E in

forza dell'usuale metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza la modifica

di un contributo alimentare fissato a tutela dell'unione coniugale entra in

linea di conto, come provvedimento cautelare in una causa di divorzio, se

rispetto alla regolamentazione precedente sono intervenute modifiche di qualche

rilevanza e durevolezza.

4.

Relativamente

al proprio reddito, AP 1 insorge contro l'am­montare di fr. 9898.50 mensili

accertato dal Pretore, adducendo che il suo stipendio si compone di una parte

fissa e di una parte variabile in dipendenza delle provvigioni e dei bonus percepiti.

Egli fa valere che il suo ultimo stipendio ammonta a fr. 7943.60 mensili

(fr. 1943.60 di parte fissa, fr. 6000.– per anticipo di provvigioni) e che

la sua retribuzione media degli ultimi anni non ha ecceduto fr. 8856.– mensili.

a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello al

momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami). Esso comprende

la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,

bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri

incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739

consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate

occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di

conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata

sul­l'arco di più anni non è – salvo forti oscillazioni delle entrate – un

criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017,

consid. 4a).

b) Nella

fattispecie si evince dagli atti che l'autorità

fiscale ha accertato il reddito dell'appellante in fr. 104 883.– nel 2014 (doc. D), in fr. 103 936.– nel 2015 (doc. N) e in fr. 118 782.– nel 2016 (doc. O). Nel 2017 AP 1 ha

percepito, senza gli assegni familiari e le spese forfettarie, fr. 6708.60

in

gennaio, fr. 6726.70 in febbraio e fr. 12 347.20

in marzo (doc. P). Ora, che il suo stipendio mensile sia composto di una

parte fissa e di un anticipo delle provvigioni è vero. Se non che, per stessa

ammissione dell'interessato, solo alla fine dell'anno “viene allestito un

conguaglio definitivo in base alle provvigioni effettivamente dovute” (risposta

del 18 maggio 2017, pag. 2). I dati che emergono dai tre

conteggi mensili del 2017 non sono quindi sufficientemente rappresentativi.

Quanto agli anni precedenti, oltre a non registrare forti oscillazioni, le entrate del 2016 denotano un netto aumento. In condizioni del genere,

a un sommario esame, l'apprezzamento del primo giudice, che si è attenuto agli

ultimi dati completi disponibili (quelli del 2016), resiste alla critica.

5.

L'appellante

contesta altresì la verosimiglianza della modifica del carico ipotecario,

sostenendo che si tratta di un aumento “straordinario e non duraturo”. Egli ritiene

altresì che la dichiarazione dell'istituto bancario, del dicembre del 2016

(doc. 45), non sia sufficiente per rendere verosimile un aumento dell'onere.

a) Nella

fattispecie si desume dagli atti che l'immobile in comproprietà dei coniugi è gravato

di ipoteche per complessivi fr. 730 000.–,

di cui fr. 400 000.– a un tasso fisso del­l'1.20%

e fr. 330 000.– a un tasso fisso

dell'1.50%, onde interessi per circa fr. 815.– mensili (doc. 3 nell'inc.

DM.2016.164 richiamato). Il 1° dicembre 2016 la Banca __________ di __________

ha comunicato ai coniugi di avere trasformato il mutuo ipotecario con scadenza 30

dicembre 2016 in un'ipoteca a tasso variabile del 2.625%, rendendoli attenti

che per beneficiare di un tasso fisso essi avrebbero dovuto far cancellare prima

i pignoramenti iscritti sul fondo (doc. 30 e 45). In seguito a ciò l'aggravio

ipotecario è praticamente raddoppiato da fr. 815.– a fr. 1596.90 mensili, con

un aumento di circa fr. 780.–.

b) Che un'ipoteca a tasso variabile non abbia una

durata fissa e segua l'andamento del mercato, nel senso che può aumentare o

diminuire, è pacifico. L'appellante non revoca in dubbio però che nella

fattispecie la banca rifiuti di concedere un tasso fisso finché sul fondo risultano

annotate esecuzioni. E in concreto non risulta, né l'interessato pretende, che la

restrizione della facoltà di disporre relativa al pignoramento dell'immobile

per fr. 10 953.– (doc. G nel­l'inc. DM.2016.164

richiamato) sia stata cancellata nel frattempo. Anzi, dal sistema

d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica

notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c), risulta il contrario. Quanto all'ammontare

del saggio ipotecario, l'interessato non pretende che negli

ultimi tempi il tasso variabile sia diminuito apprezzabilmente. Ne segue che, a

un sommario esame, l'aumento dell'aggravio ipotecario può ritenersi sufficientemente

rilevante e duraturo. Dandosi cambiamenti di rilievo, in ogni modo, l'appellante

potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare. Anche su questo

punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

6.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 chiede di aumentare d'ufficio il contributo alimentare

per E__________ e di adeguare contestualmente il contributo per sé. A tal fine

essa invoca l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del nuovo diritto sul mantenimento

del figlio. L'interessata trascura tuttavia che, trattandosi di contributi di

mantenimento fissati prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa,

senza il verificarsi di nuove circostanze che riguardino la figlia (neppure prospettate

nel caso specifico), la sola l'entrata in vigore del nuovo diritto non basta

per giustificare una modifica del contributo alimentare (sentenza del Tribunale

federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1, in: FamPra.ch 2018

pag. 578). La richiesta in esame non può dunque trovare ascolto.

7.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Dato nondimeno che la richiesta di AO 1 non

ha comportato praticamente alcuna disamina, tanto conviene rinunciare a riscuotere

la quota di spese processuali che le andrebbe addebitata, bastando al proposito

ridurre lievemente l'ammontare della tassa di giustizia a carico dell'appellante.

Quest'ultimo rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'indennità per ripetibili lievemente ridotte.

8.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF

(sopra, consid. 1). Senza dimenticare che contro decisioni in materia di

provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale

pronunciato (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare

impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 1300.–, sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

;

. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).

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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

Titolo:

Modifica di una misura a tutela

dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato durante la procedura

di divorzio fondati su una convenzione

Articoli:

art. 179 cpv. 1 CC

art. 276 CPC