Lexipedia

Decisione

11.2017.67

Contestazione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili

28 dicembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. ll Pretore ha citato

le parti al contraddittorio dell'11 luglio 2016 e il 7 giugno 2016 ha

ordinato, d'ufficio, una perizia sulla stabilità dei manufatti eretti sui due

fondi, invitando il perito a indicare eventuali misure urgenti da adottare per

evitare pericoli a persone e cose. Alla parte istante egli ha assegnato inoltre

un termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 4000.– sulle

spese processuali, termine poi sospeso il 17 giugno 2016 su richiesta degli

istanti.

C. Al contraddittorio

dell'11 luglio 2016 CO 1 e la CO 3 hanno proposto di

respingere l'istanza, mentre la CO 2 ha comunicato di essere

indifferente alla lite. L'istante ha replicato e i convenuti hanno duplicato, mantenendo

ciascuno il proprio punto di vista. Le prove offerte dalle parti – compresa una

perizia – sono state respinte dal Pretore, che ha assegnato alle parti un termine

(più volte prorogato) per presentare conclusioni scritte. Nei rispettivi

memoriali del 19 agosto e 19 settembre 2016 la CO 3 e

CO 1 hanno ribadito la loro posizione. Su richiesta degli istanti, il 28

settembre 2016 il Pretore ha sospeso il procedimento.

D. Il 22 maggio 2017 RE

1 e RE 2 hanno comunicato al Pretore di ritirare l'istanza. Invitati a formulare

osservazioni, la CO 3 e CO 1 hanno chiesto di addebitare le spese agli istanti e

di obbligarli a versare “congrue ripetibili” alla prima e un'indennità di fr.

8400.– per ripetibili alla seconda.

E. Con decreto del 21

giugno 2017 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le

spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state poste solidalmente

a carico degli istanti, tenuti a rifondere a CO 1 e alla CO 3, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 3800.– ciascuno per ripetibili.

F. Contro il decreto

appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo

del 3 luglio 2017 nel quale chiedono di ridurre l'ammontare delle ripetibili a

fr. 2538.– per ciascun convenuto. Il memoriale non è stato intimato alle controparti

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in

concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per

ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la

decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dei reclamanti il 23 giugno

2017.

(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 3

luglio 2017 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Accertato

un caso di desistenza, in concreto il Pretore ha posto le spese processuali di

complessivi fr. 1000.– a carico degli istanti in solido, obbligando questi

ultimi a rifondere a CO 1 e alla CO 3 fr. 3800.– ciascuno per ripetibili

(fr. 3000.– per onorario del legale, fr. 500.– di spese e fr. 300.– di IVA). Egli

ha precisato che il valore litigioso corrispondeva nella fattispecie al costo delle

opere di cui era chiesta la demolizione, ma che dagli atti risultava soltanto la

mercede del carpentiere (circa fr. 25 000.–).

Nonostante ciò, egli ha considerato che gli istanti medesimi avevano indicato

un valore superiore a fr. 50 000.–, mentre

CO 1 pretendeva un valore di fr. 80 000.–,

senza però documentarlo, ragione per cui “in assenza di migliori prove” egli ha

stimato il costo delle opere in fr. 60 000.–”.

3.

I

reclamanti non criticano il valore litigioso di fr. 60 000.– fissato dal Pretore, né l'aliquota del 10% da lui

applicata giusta l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Sostengono tuttavia

che all'onorario del legale così ottenuto il primo giudice avrebbe dovuto praticare

una deduzione del 70%, e non solo del 50%, in conformità all'art. 11 cpv. 2

lett. b del regolamento stesso. A motivo della pretesa essi invocano “i

criteri attualmente applicati dalla recente giurisprudenza”. L'indennità per

ripetibili alla controparte non dovrebbe eccedere pertanto, a mente loro, l'ammontare

di fr. 2100.– (rispetto ai fr. 3000.– stabiliti dal Pretore).

a) L'art.

11.

cpv. 1 del citato regolamento prevede per cause di valore litigioso oltre i

fr. 50 000.– sino a fr. 100 000.– indennità per ripetibili varianti dell'8

al 15% del valore medesimo, fermo restando che “nelle procedure speciali civili

e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70%

dell'importo calcolato secondo il cpv. 1 (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle

previsioni di quest'ultima norma rientra il rito sommario dei provvedimenti

cautelari, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla terminologia

del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza inc.

11.2013.11

del 24 luglio 2014, consid. 4c). L'apprezzamento del tasso adeguato

fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in particolare dal

grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce per rapporto a

quella ordinaria (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2000, consid.

5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016, consid.

6b con rinvio a CdM, sentenza inc. 19.2005.4 dell'8 febbraio 2006, consid.

5.

con richiami,

in:

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 31 del­l'aprile 2006, pag. 41).

b) In

concreto il Pretore ha tenuto conto del fatto che la procedura “non comportava

la soluzione di problemi giuridici particolarmente complessi”, di modo che ha fatto

capo alle aliquote medie del 10% (art. 11 cpv. 1) e del 50% (art. 11 cpv. 2

lett. b). Perché tale valutazione sarebbe censurabile i reclamanti non spiegano.

Tanto meno essi pretendono che il caso non fosse, nell'insieme, di media

difficoltà e complessità. Neppure è dato di conoscere – né è nota a questa Camera

– un'ipotetica prassi stando alla quale, per fissare le ripetibili nei

procedimenti cautelari, i Pretori applicherebbero sistematicamente una riduzione del 70% dell'onorario calcolato secondo

l'art. 11 cpv. 1 del noto regolamento. Insufficientemente motivato,

su questo punto il reclamo va quindi dichiarato irricevibile.

4.

Per

quel che riguarda le spese, i reclamanti sostengono che il loro ammontare va

ridotto a fr. 250.–, poiché quello di fr. 500.– stabilito dal Pretore non

è documentato da alcun giustificativo. Essi sottolineano

altresì che la CO 3 si è limitata a “chiedere l'assegnazione di ripetibili

senza specificare richiesta per le spese”.

a) Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché l'indennità

per ripetibili consiste non solo in una partecipazione all'onorario del rappresentante

professionale, ma anche alle spese sopportate dal legale nell'interesse del

cliente (cfr. art. 10 del noto regolamento; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 30 ad art. 95). E in concreto la CO 3

ha sempre chiesto il versamento di “congrue ripetibili” (lettera del 29 maggio

2017). La doglianza dei reclamanti si dimostra così ai limiti del pretesto.

b) Non si disconosce che i patrocinatori dei convenuti

hanno rinunciato a presentare una nota professionale. Ciò non toglie che in circostanze

del genere il giudice procede per apprezzamento. Ora, l'art. 6 cpv. 1 del ripetuto

regolamento prevede che al patrocinatore può essere riconosciuta una

percentuale fissa dell'onorario a titolo di rimborso per le spese di

cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di

apertura e archiviazione dell'incarto. Inoltre il patrocinatore ha diritto alla

rifusione delle “altre spese” sopportate nell'interesse del cliente,

segnatamente quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 regolamento).

Nel

caso in esame, poi, CO 1 era rappresentata in giudizio dal PA 2, avvocato a __________

(Canton __________), il quale ha dovuto redigere gli atti in italiano e tradurre

gli atti processuali in tedesco, maggior onere finalizzato alla conduzione

della causa. Si volessero quindi ridurre le spese, si giustificherebbe di

riconoscere almeno un punto di supplemento sul calcolo dell'onorario (11%

secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento), che passerebbe da fr. 3000.– a fr.

3300.

– (anche lasciando invariata l'aliquota dell'art. 11 cpv. 2 lett. b al

50%). Nel risultato, in definitiva, nulla muterebbe. Anche su questo punto il

reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

5.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 né alla

CO 3 per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a

questa Camera non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione a:

avv.;

– avv. dott.;

avv..

Comunicazione

a:

–;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).