11.2017.67
Contestazione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili
28 dicembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.67
Lugano
28 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2016.22 (provvedimenti
cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 30 maggio 2016 da
RE 1, e
RE 2
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2)
CO
3
(patrocinata dall'avv. PA
3) e
CO
2,
giudicando sul reclamo
del 3 luglio 2017 presentato da RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 21 giugno 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 maggio 2016 RE
1 e RE 2, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1273
RFD di __________, si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna con un'istanza cautelare perché ordinasse, già inaudita parte e sotto
la comminatoria dell'art. 292 CP, a CO 1, proprietaria della contigua
particella n. 1555, come pure alle ditte CO 2 e CO 3, che stavano svolgendo
lavori edili su tale fondo, di rimuovere tutti i manufatti eseguiti sulla loro
proprietà, sospendendo i lavori in corso.
Fatti
B. ll Pretore ha citato
le parti al contraddittorio dell'11 luglio 2016 e il 7 giugno 2016 ha
ordinato, d'ufficio, una perizia sulla stabilità dei manufatti eretti sui due
fondi, invitando il perito a indicare eventuali misure urgenti da adottare per
evitare pericoli a persone e cose. Alla parte istante egli ha assegnato inoltre
un termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 4000.– sulle
spese processuali, termine poi sospeso il 17 giugno 2016 su richiesta degli
istanti.
C. Al contraddittorio
dell'11 luglio 2016 CO 1 e la CO 3 hanno proposto di
respingere l'istanza, mentre la CO 2 ha comunicato di essere
indifferente alla lite. L'istante ha replicato e i convenuti hanno duplicato, mantenendo
ciascuno il proprio punto di vista. Le prove offerte dalle parti – compresa una
perizia – sono state respinte dal Pretore, che ha assegnato alle parti un termine
(più volte prorogato) per presentare conclusioni scritte. Nei rispettivi
memoriali del 19 agosto e 19 settembre 2016 la CO 3 e
CO 1 hanno ribadito la loro posizione. Su richiesta degli istanti, il 28
settembre 2016 il Pretore ha sospeso il procedimento.
D. Il 22 maggio 2017 RE
1 e RE 2 hanno comunicato al Pretore di ritirare l'istanza. Invitati a formulare
osservazioni, la CO 3 e CO 1 hanno chiesto di addebitare le spese agli istanti e
di obbligarli a versare “congrue ripetibili” alla prima e un'indennità di fr.
8400.– per ripetibili alla seconda.
E. Con decreto del 21
giugno 2017 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le
spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state poste solidalmente
a carico degli istanti, tenuti a rifondere a CO 1 e alla CO 3, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3800.– ciascuno per ripetibili.
F. Contro il decreto
appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo
del 3 luglio 2017 nel quale chiedono di ridurre l'ammontare delle ripetibili a
fr. 2538.– per ciascun convenuto. Il memoriale non è stato intimato alle controparti
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in
concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per
ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dei reclamanti il 23 giugno
2017.
(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 3
luglio 2017 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è
pertanto tempestivo.
2.
Accertato
un caso di desistenza, in concreto il Pretore ha posto le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– a carico degli istanti in solido, obbligando questi
ultimi a rifondere a CO 1 e alla CO 3 fr. 3800.– ciascuno per ripetibili
(fr. 3000.– per onorario del legale, fr. 500.– di spese e fr. 300.– di IVA). Egli
ha precisato che il valore litigioso corrispondeva nella fattispecie al costo delle
opere di cui era chiesta la demolizione, ma che dagli atti risultava soltanto la
mercede del carpentiere (circa fr. 25 000.–).
Nonostante ciò, egli ha considerato che gli istanti medesimi avevano indicato
un valore superiore a fr. 50 000.–, mentre
CO 1 pretendeva un valore di fr. 80 000.–,
senza però documentarlo, ragione per cui “in assenza di migliori prove” egli ha
stimato il costo delle opere in fr. 60 000.–”.
3.
I
reclamanti non criticano il valore litigioso di fr. 60 000.– fissato dal Pretore, né l'aliquota del 10% da lui
applicata giusta l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Sostengono tuttavia
che all'onorario del legale così ottenuto il primo giudice avrebbe dovuto praticare
una deduzione del 70%, e non solo del 50%, in conformità all'art. 11 cpv. 2
lett. b del regolamento stesso. A motivo della pretesa essi invocano “i
criteri attualmente applicati dalla recente giurisprudenza”. L'indennità per
ripetibili alla controparte non dovrebbe eccedere pertanto, a mente loro, l'ammontare
di fr. 2100.– (rispetto ai fr. 3000.– stabiliti dal Pretore).
a) L'art.
11.
cpv. 1 del citato regolamento prevede per cause di valore litigioso oltre i
fr. 50 000.– sino a fr. 100 000.– indennità per ripetibili varianti dell'8
al 15% del valore medesimo, fermo restando che “nelle procedure speciali civili
e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70%
dell'importo calcolato secondo il cpv. 1 (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle
previsioni di quest'ultima norma rientra il rito sommario dei provvedimenti
cautelari, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla terminologia
del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza inc.
11.2013.11
del 24 luglio 2014, consid. 4c). L'apprezzamento del tasso adeguato
fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in particolare dal
grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce per rapporto a
quella ordinaria (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2000, consid.
5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016, consid.
6b con rinvio a CdM, sentenza inc. 19.2005.4 dell'8 febbraio 2006, consid.
5.
con richiami,
in:
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 31 dell'aprile 2006, pag. 41).
b) In
concreto il Pretore ha tenuto conto del fatto che la procedura “non comportava
la soluzione di problemi giuridici particolarmente complessi”, di modo che ha fatto
capo alle aliquote medie del 10% (art. 11 cpv. 1) e del 50% (art. 11 cpv. 2
lett. b). Perché tale valutazione sarebbe censurabile i reclamanti non spiegano.
Tanto meno essi pretendono che il caso non fosse, nell'insieme, di media
difficoltà e complessità. Neppure è dato di conoscere – né è nota a questa Camera
– un'ipotetica prassi stando alla quale, per fissare le ripetibili nei
procedimenti cautelari, i Pretori applicherebbero sistematicamente una riduzione del 70% dell'onorario calcolato secondo
l'art. 11 cpv. 1 del noto regolamento. Insufficientemente motivato,
su questo punto il reclamo va quindi dichiarato irricevibile.
4.
Per
quel che riguarda le spese, i reclamanti sostengono che il loro ammontare va
ridotto a fr. 250.–, poiché quello di fr. 500.– stabilito dal Pretore non
è documentato da alcun giustificativo. Essi sottolineano
altresì che la CO 3 si è limitata a “chiedere l'assegnazione di ripetibili
senza specificare richiesta per le spese”.
a) Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché l'indennità
per ripetibili consiste non solo in una partecipazione all'onorario del rappresentante
professionale, ma anche alle spese sopportate dal legale nell'interesse del
cliente (cfr. art. 10 del noto regolamento; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 30 ad art. 95). E in concreto la CO 3
ha sempre chiesto il versamento di “congrue ripetibili” (lettera del 29 maggio
2017). La doglianza dei reclamanti si dimostra così ai limiti del pretesto.
b) Non si disconosce che i patrocinatori dei convenuti
hanno rinunciato a presentare una nota professionale. Ciò non toglie che in circostanze
del genere il giudice procede per apprezzamento. Ora, l'art. 6 cpv. 1 del ripetuto
regolamento prevede che al patrocinatore può essere riconosciuta una
percentuale fissa dell'onorario a titolo di rimborso per le spese di
cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di
apertura e archiviazione dell'incarto. Inoltre il patrocinatore ha diritto alla
rifusione delle “altre spese” sopportate nell'interesse del cliente,
segnatamente quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 regolamento).
Nel
caso in esame, poi, CO 1 era rappresentata in giudizio dal PA 2, avvocato a __________
(Canton __________), il quale ha dovuto redigere gli atti in italiano e tradurre
gli atti processuali in tedesco, maggior onere finalizzato alla conduzione
della causa. Si volessero quindi ridurre le spese, si giustificherebbe di
riconoscere almeno un punto di supplemento sul calcolo dell'onorario (11%
secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento), che passerebbe da fr. 3000.– a fr.
3300.
– (anche lasciando invariata l'aliquota dell'art. 11 cpv. 2 lett. b al
50%). Nel risultato, in definitiva, nulla muterebbe. Anche su questo punto il
reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
5.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 né alla
CO 3 per osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione a:
–
avv.;
– avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
a:
–;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).