11.2017.68
Protezione della personalità: comunicazione di dati personali ad autorità estere
8 maggio 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.68
Lugano,
8 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.14 (protezione
della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 3 maggio 2016 dall'
AO
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 5 luglio 2017 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
2 giugno 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1, avvocato in proprio, è stato titolare dal 13 febbraio all'11 ottobre 2009 di una procura con diritto di
firma individuale su quattro conti intestati presso la A__________ AG alla società __________ con recapito a __________.
Beneficiario economico dei conti era __________ S__________, cittadino italiano residente a __________. Tali
relazioni sono state estinte l'11
ottobre 2009 con un saldo di US$ 6 671 385.00, US$ 12 979 325.00, US$ 774 999.00
e US$ 563 991.00. La A__________ AG è
stata ripresa per fusione il 12 dicembre 2011 dall'AP 1.
B. Il
23 marzo 2015 l'AP 1 ha scritto all'AO 1
di avere aderito al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target
Letters for Swiss Banks pubblicato il 29 agosto 2013 dal
Dipartimento di giustizia americano (The United States Departement of
Justice, DoJ) d'intesa con il Consiglio federale. Tale programma (Joint
Statement) prevede la collaborazione di banche svizzere e la trasmissione
ad autorità americane di dati relativi a persone che per un valore di oltre 50 000 dollari potevano disporre di conti indiziati di avere un nesso con gli Stati Uniti (US
Related Accounts), conti che sono stati chiusi tra il 1° agosto 2008
e il 31 dicembre 2014. Nella lettera la banca informava così AO 1 che, salvo opposizione
da parte sua entro venti giorni, essa avrebbe comunicato al Dipartimento di
giustizia americano il nome di lui e la funzione da lui svolta come procuratore
dei conti. AO 1 ha comunicato alla banca il 14 aprile 2015 di opporsi a ogni
forma di trasmissione. La banca ha confermato il 6 novembre 2015 l'intenzione
di far seguire le informazioni citate.
C. AO 1 ha introdotto l'11 novembre 2015 un'istanza di
conciliazione davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord perché
fosse vietato all'AP 1 “e a tutte le sue succursali” – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – “di comunicare al Dipartimento di giustizia degli Stati
Uniti (…) qualsiasi dato personale (nome, funzione ecc.)” che lo riguardasse.
Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 5 febbraio 2016, di
modo che il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2015.115). Il
3 maggio 2016 AO 1 ha adito così il Pretore con un'azione
ordinaria dal medesimo contenuto. Nella sua risposta del 6 giugno 2016 l'AP 1
ha postulato il rigetto della petizione. L'attore ha replicato l'11 luglio 2016 e la convenuta ha duplicato il 7 settembre 2016, ognuno
mantenendo le proprie posizioni. Alle prime arringhe del 4 ottobre 2016 entrambe
le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno
e si è chiusa il 17 gennaio 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 aprile 2017
l'attore ha riaffermato la richiesta di giudizio iniziale. Nel proprio allegato
del 27 aprile 2017 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo
con sentenza del 2 giugno 2017, il Pretore ha accolto la petizione e ha vietato
all'AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di comunicare al Dipartimento
di giustizia americano “qualsiasi dato personale (nome, funzione ecc.) di AO 1”.
Le spese processuali di
fr.
1500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore
fr. 5350.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2017
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione o, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di
rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2017 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze
emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nella
petizione sia una lesione della propria personalità (art.
28.
cpv. 2 CC) sia una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (petizione,
pag. 2 n. 2 in fine). Ora, un'azione a tutela della personalità non ha – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii),
come non ha indole patrimoniale – di regola – un'azione tendente a impedire la
consegna di dati personali ad autorità straniere da parte di istituti di
credito (DTF 142 III 149 consid. 6). La riserva dell'art. 308
cpv. 2 CPC non riguarda quindi il caso precipuo. Quanto alla tempestività
del rimedio, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta
il 6 giugno 2017. Introdotto il 5 luglio 2017 l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello la convenuta
acclude un messaggio di posta elettronica del 3 maggio 2017 in cui __________ M.
__________, legale del Dipartimento di giustizia americano, comunica ad __________
D__________ e a __________ H__________, patrocinatori della banca, che
l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati in questione. Ora,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in rassegna è anteriore
alla sentenza impugnata, del 2 giugno 2017, ma susseguente al memoriale
conclusivo della convenuta, del 27 aprile 2017. E dopo le arringhe finali non era
più possibile sottoporre nuovi atti al Pretore (Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 229). Nelle condizioni illustrate
il documento in oggetto va dunque ritenuto ammissibile.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la convenuta ha aderito al citato Program for Non-Prosecution Agreements or
Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2, destinata agli
istituti che non possono escludere di avere infranto il diritto interno
americano. Ciò prevede la trasmissione al Dipartimento di giustizia
statunitense di dati riguardanti consulenti finanziari, gestori patrimoniali,
trustee, fiduciari, legali, contabili ecc. correlati a relazioni d'affari di
almeno 50 000 dollari con clienti
americani esistenti il 1° agosto 2008. A tal fine – ha continuato il Pretore –
la banca ha ottenuto il 24 gennaio 2014 dal Dipartimento federale delle
finanze un'autorizzazione a norma dell'art. 271 CP per cooperare con le
autorità statunitensi, onde la sua lettera del 23 marzo 2015 in cui essa informava
l'attore di essere intenzionata a comunicare il nome di lui e la di lui funzione
con riferimento ai quattro conti
identificabili come US Related Accounts. AO 1 disponeva in
effetti – ha accertato il Pretore – di una procura su relazioni intestate a una
società panamense, estinte l'11 ottobre 2009 e facenti capo a un avente diritto
economico residente negli Stati Uniti almeno fino al 26 settembre 2008.
Posto ciò, ha continuato il
primo giudice, la comunicazione di dati personali all'estero non è lecita qualora la personalità dell'interessato possa subire grave
pregiudizio, in particolare per l'assenza nel Paese estero di una legislazione
che assicuri una protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD). Gli Stati Uniti non
assicurano un livello adeguato in materia di protezione dei dati, né il Program for Non-Prosecution Agreements or
Non-Target Letters for Swiss Banks conferisce garanzie supplementari
sotto questo profilo. La comunicazione di dati
personali all'estero è dunque possibile – ha soggiunto il Pretore – unicamente se
nella fattispecie ricorre una delle eccezioni previste dall'art.
6.
cpv. 2 LPD (lex specialis dell'art. 13 LPD). In concreto la
banca si vale dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui la
comunicazione di dati personali all'estero è consentita quando “la
comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico
preponderante”. Se non che – ha proseguito il Pretore – il solo interesse preponderante
della banca non basta per sostanziare l'eccezione. La convenuta avrebbe dovuto
dimostrare che la mancata trasmissione dei dati da parte sua potrebbe
pregiudicare l'interesse pubblico nazionale o della piazza finanziaria svizzera,
rispettivamente che le possibili ritorsioni americane (anche gravi) a carico suo,
istituto che non è di importanza sistemica, sarebbero di
pregiudizio per l'interesse pubblico nazionale o per la piazza finanziaria
svizzera.
Sia come
sia, il Pretore ha escluso che in concreto la mancata trasmissione dei dati da
parte della convenuta al Dipartimento di giustizia americano possa implicare la
denuncia dell'accordo di non perseguimento penale intercorso fra la banca e le
autorità statunitensi (Non-Prosecution Agreement, NPA). L'attore – egli
ha rilevato – ha svolto un ruolo marginale, limitandosi a eseguire decisioni
prese dal beneficiario economico dei conti d'intesa con i funzionari dell'istituto
di credito. Infine – egli ha epilogato – si volesse
anche considerare il solo interesse della convenuta alla trasmissione dei dati,
prescindendo dall'interesse pubblico nazionale o dall'interesse per la piazza
finanziaria svizzera, esso non risulterebbe “preponderante” rispetto a quello
dell'attore, il quale si troverebbe esposto al rischio che i dati in questione
siano usati per scopi non prevedibili, compresi interrogatori, detenzioni e
obblighi di cauzione a suo carico nel caso in cui egli venisse a trovarsi su
suolo americano. E che probabilmente le autorità statunitensi già conoscano il
nome di lui, il titolare dei conti avendo aderito nel frattempo a una Voluntary
Disclosure americana, rimane una congettura. Tutto ponderato, il Pretore ha
ritenuto così provvista di buon diritto la richiesta di giudizio dell'attore e
ha accolto la petizione.
4.
Nell'appello la
convenuta sostiene in primo luogo che la trasmissione di dati al Dipartimento
di giustizia americano non lede la personalità dell'attore seppure in materia di protezione dei dati gli Stati Uniti
non assicurino un livello equiparabile a quello svizzero. L'accordo di non
perseguimento penale intercorso fra la banca e le autorità americane – essa
sottolinea – prevede che i dati oggetto del programma “vengono trasmessi in un
quadro ben definito e regolamentato”, “verranno eventualmente utilizzati nell'ambito
di possibili procedure giudiziarie negli Stati Uniti, volte in particolare al
rispetto del diritto americano, e ciò con particolare riguardo alle pretese
eventualmente vantate dal fisco americano nei confronti dei propri
contribuenti”, e infine “verranno conservati solo il tempo necessario per
l'avvio/svolgimento di tali procedure” (memoriale, punto 23).
In secondo luogo
l'appellante fa valere che, fosse pure inadeguato il livello di protezione
riservato dal diritto americano alla protezione dei dati personali, nel caso
specifico la comunicazione al Dipartimento di giustizia statunitense si
giustifica siccome “indispensabile per accertare, esercitare o far valere un
diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Il che
non richiede, a suo parere, alcuna ponderazione d'interessi. La convenuta si
duole inoltre che, pur avendo regolarmente sollevato il problema davanti al
Pretore, la sua argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego
di giustizia suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata
e il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo (memoriale,
punti 24 a 28).
In terzo luogo l'appellante
allega che, non fosse indispensabile per accertare, esercitare o far valere un
diritto in giustizia, nella fattispecie la comunicazione dei dati personali è
“indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”, come prevede
l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD in principio. A mente sua la comunicazione di dati
personali nel caso specifico si impone per salvaguardare non solo la posizione
della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della piazza
finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una denuncia
da parte americana dell'accordo di non perseguimento penale. Poco
importa dunque che l'AP 1 sia o non sia di importanza sistemica, senza
dimenticare che il gruppo vanta circa 1700 dipendenti e amministrava alla fine
del 2016 un patrimonio di 118 miliardi di franchi. E ancor meno importa, soggiunge
l'appellante, che l'attore abbia svolto un ruolo marginale nella gestione dei
conti, l'obbligo di comunicazione alle autorità americane non dipendendo
dall'importanza della funzione assunta dal soggetto. L'incriminazione della
banca negli Stati Uniti – essa afferma – riaccenderebbe il contenzioso fiscale
con la Svizzera, onde l'interesse pubblico (e non solo della banca) a
comunicare il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano (memoriale,
punti 29 a 32).
Da ultimo l'appellante
adduce che la comunicazione dei dati al Dipartimento di giustizia americano è
sicuramente sorretta da un interesse pubblico “preponderante” nel senso del
citato art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Se davvero ha svolto un ruolo puramente
marginale nella gestione dei conti bancari – prosegue la convenuta – l'attore
non corre alcun rischio concreto di essere perseguito negli Stati Uniti, tant'è
che nessun impiegato o ex dipendente di una banca aderente al Program for Non-Prosecution Agreements or
Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2 risulta essere
stato indagato finora dalle autorità americane. Per di più, l'AP 1 non aveva
neppure un US Desk negli Stati Uniti. Del resto, epiloga la convenuta,
non fosse comunicato dalla banca, il nome dell'avvocato AO 1 potrà essere
comunicato alle autorità statunitensi dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni, cui l'autorità americana può sempre rivolgersi in via di
assistenza amministrativa internazionale, per tacere del fatto che il nome di AO
1.
è verosimilmente già noto all'amministrazione americana poiché il titolare
dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a una Voluntary Disclosure
(memoriale, punto 33).
La contestata trasmissione
di dati personali al Dipartimento di giustizia americano non viola dunque –
conclude l'appellante – l'art. 4 cpv. 2 e 3 LPD né il principio della
proporzionalità (memoriale, punti 34 e 35).
5.
L'art. 6 cpv. 1 LPD
stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una
persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono
essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata
possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione
che assicuri una protezione adeguata”. Per protezione adeguata si intende un
livello assimilabile a quello disposto dal protocollo aggiuntivo alla
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione
all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (“Convenzione STE
108”: RS 0.235.11), entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008. La
disciplina della convenzione è stata ripresa anche dall'Unione europea nella
Direttiva 95/46/CE. Se nel Paese di destinazione manca una legislazione che
assicuri una protezione adeguata, possono essere comunicati dati personali dalla
Svizzera unicamente alle condizioni previste dall'art. 6 cpv. 2 LPD.
a) Gli
Stati Uniti assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche solo nel
caso di aziende che, avendo aderito allo Swiss-US Privacy Shield,
figurano nell'elenco del Ministero del Commercio degli Stati Uniti (Department
of Commerce, DOC) per avere assolto una procedura di certificazione americana
relativamente ai dati personali che provengono dalla Svizzera (‟elenco dei
Paesi” stilato dall'Incaricato federale
della protezione dei dati e della trasparenza [IFPDT] in: ‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›).
Gli standard posti dal Privacy Shield per l'esportazione di dati
personali dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sono gli stessi di quelli che regolano l'esportazione di dati
provenienti dall'Unione europea. La procedura di certificazione,
possibile dal 12 aprile 2017, riguarda tuttavia la trasmissione di dati personali
ad aziende private americane. Le autorità americane non possono ottenere simile
certificazione (sentenza del Tribunale di
commercio del Canton Zurigo HG150229 dell'8 gennaio 2018, consid.
2.3
; Reber,
Datenlieferungen durch Banken an die USA bleiben unzulässig, in: Jusletter 28 maggio
2018, n. 6 con rinvio alla nota 15).
b) Ne
deriva che, non garantendo gli Stati Uniti un livello di protezione adeguato in
materia di dati personali, la trasmissione di tali dati ad autorità americane
reca già di per sé un grave pregiudizio alla personalità dell'attore
(nel senso dell'art. 28 cpv. 2 CC), come stabilisce l'art. 6 cpv. 1 LPD, tranne
che la comunicazione sia lecita in virtù di una delle eccezioni (esaustive) contemplate
dall'art. 6 cpv. 2 LPD. Contrariamente all'opinione della banca, non occorre dunque
che nella fattispecie l'attore dimostri un grave pregiudizio. Tocca se mai
all'appellante dimostrare che la trasmissione di dati personali si giustifica eccezionalmente
in forza dell'art. 6 cpv. 2 LPD. La convenuta reputa – come detto – che,
seppure il diritto americano non assicuri una tutela adeguata dei dati personali,
una protezione sufficiente è garantita dall'accordo di non
perseguimento penale intercorso fra AP 1 e le autorità statunitensi. Così
argomentando, essa sembra invocare l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD, stando al quale
la comunicazione di dati personali può giustificarsi se “garanzie sufficienti,
segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero”. In
realtà, come si vedrà senza indugio, tale asserzione cade nel vuoto.
c) “Garanzie
sufficienti, segnatamente contrattuali” a norma dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD
sono i contratti modello o le clausole standard allestiti o riconosciuti
dall'IFPDT, in particolare le clausole contrattuali standard dell'Unione
europea, il contratto modello del Consiglio d'Europa per la garanzia di un'adeguata
protezione nell'ambito del flusso di dati transfrontaliero e il contratto
modello dello stesso IFPDT per l'esternalizzazione (outsourcing) di
trattamenti di dati all'estero (IFPDT, La trasmissione
dei dati all'estero in breve, dicembre 2018, n. 12, (‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›).
Il Pretore ha escluso che l'accordo di non perseguimento penale
intercorso fra l'AP 1 e le autorità statunitensi
sia equiparabile ai citati contratti o alle citate clausole standard, il suo punto
n. 5 consentendo l'uso dei dati trasmessi “per ogni e qualsiasi scopo previsto
dalla legge americana”, senza che il Dipartimento di giustizia statunitense abbia
assunto alcun impegno in materia di protezione dei dati (sentenza impugnata,
consid. 10.1). Con tale motivazione la convenuta non tenta nemmeno di
confrontarsi. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.
d) Si
aggiunga ad ogni buon conto che il menzionato punto n. 5 dell'accordo
fra l'AP 1 e le autorità statunitensi si limita a disporre (doc. 14):
Noting
the importance attached by both sides to providing a high level of personal
data and privacy protection for all individuals as provided in their laws, the
signatories understand that, if personal data are provided, they should only be
used for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in
the United States or as otherwise permitted by U.S. law. Personal data should
only be retained for so long as necessary for these purposes.
[Compte tenu de l'importance accordée par
chaque partie à la protection des données personnelles et de la vie privée des
personnes telle que requise par leurs lois respectives,
les signataires entendent, en cas d'échange de données personnelles,
n'utiliser ces données que dans le cadre de procédures
visant le respect du droit (qui peuvent comprendre des actions
réglementaires) engagées aux États-Unis ou autorisées par le droit américain.
Les données personnelles ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que
nécessaire pour ces buts.]
In
sostanza, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'autorità americana non fa che
rinviare alla propria legge, la quale non garantisce però – come si è spiegato
– un adeguato livello di protezione. Che i dati personali possano essere usati
solo nel rispetto della legge nulla aggiunge alla protezione inadeguata dell'ordinamento
americano. Anzi, la possibilità da parte americana di conservare i dati a tempo
indeterminato, finché ciò sia necessario, va in tutt'altro senso. Ne deriva che
il punto n. 5 del noto accordo non può manifestamente considerarsi una garanzia
contrattuale sufficiente nell'accezione dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD.
6.
La questione è di
sapere, nelle circostanze descritte, se la contestata trasmissione di dati
personali al Dipartimento di giustizia americano si legittimi – sempre in via
d'eccezione – alla luce dell'art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, qualora
la comunicazione sia “indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”.
A tal fine occorrono nondimeno tre requisiti cumulativi: che sussista un
interesse pubblico, che l'interesse pubblico sia preponderante e che la
comunicazione dei dati all'estero sia indispensabile per la tutela di tale interesse
pubblico preponderante (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018
del 6 febbraio 2019, consid. 3.2).
a) L'interesse pubblico è dato ove sia in gioco la
stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria svizzera. Di per sé
l'interesse della banca alla propria sopravvivenza non è sufficiente,
trattandosi di un interesse pubblico e non privato (da ultimo: sentenza del
Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.1 con rinvio).
L'interesse
pubblico dev'essere inoltre preponderante rispetto all'interesse del
terzo chiedente che i suoi dati personali non siano comunicati all'estero. In
tale ambito il giudice deve ponderare equamente i contrapposti interessi del
caso specifico (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità concrete al
momento di prendere la decisione (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018
del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.2 con rinvio).
La
comunicazione infine dev'essere indispensabile per salvaguardare l'interesse
pubblico preponderante. Trattandosi di trasmettere dati personali al
Dipartimento di giustizia americano nel quadro di un accordo di
non perseguimento penale stipulato con una banca, la comunicazione deve
risultare strettamente necessaria nel senso che, senza tale comunicazione, il
contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi,
l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne risentirebbe e ciò nuocerebbe
alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale
(da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018
del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3 con rinvio).
b) Come
la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, sottoscrivendo il programma di
collaborazione tra banche svizzere e autorità statunitensi (Joint Statement),
il Consiglio federale ha assicurato al Dipartimento di giustizia americano che
il diritto svizzero consente la partecipazione effettiva delle banche a tale
programma. Esso ha garantito, in altri termini, che materialmente la legge svizzera
autorizza le banche a comunicare dati personali di terzi (consulenti finanziari o della clientela, gestori
patrimoniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili) in
conformità alle condizioni poste dal programma americano. Ciò non significa che
le banche debbano comunicare dati personali di terzi, astrattamente e automaticamente,
anche in assenza di qualsiasi minaccia per l'interesse pubblico nazionale. Occorre
esaminare piuttosto se la comunicazione dei dati sia indispensabile nel caso
specifico. La legge sulla protezione dei dati tutela la personalità e i diritti
fondamentali delle persone che sono oggetto – appunto – di un trattamento di
dati (consulenti finanziari o della clientela,
gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali,
contabili). Ammettere sistematicamente la comunicazione di tali dati
significherebbe lasciare indifesa la personalità dei soggetti quand'anche ciò
non fosse necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Incombe perciò
alla banca dimostrare che, al momento della decisione, nella fattispecie la
mancata comunicazione dei dati comporterebbe necessariamente una nuova ascesa
del contenzioso fiscale con gli Stati Uniti e costituirebbe una minaccia per la
piazza finanziaria elvetica, oltre che per la reputazione della Svizzera come interlocutore
affidabile in sede negoziale (sentenza del
Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3
con rinvio).
c) Nel
caso specifico l'appellante ripete che la comunicazione dei dati litigiosi al
Dipartimento di giustizia americano si impone per salvaguardare non solo la
posizione della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della
piazza finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una
denuncia da parte americana dell'accordo di non perseguimento
penale. Anzi, un'incriminazione della banca negli Stati Uniti riacuirebbe
proprio il contenzioso fiscale con la Svizzera. Ora, che in concreto la
trasmissione dei dati possa – almeno in linea di principio – giovare alla stabilità giuridica ed economica della piazza
finanziaria elvetica è possibile. Che tale interesse pubblico prevalga sull'interesse
dell'attore a non vedere trasmessi i propri dati personali a uno Stato estero,
il quale non assicuri adeguata protezione a tali dati, è già più opinabile. Ma che la comunicazione sia indispensabile
perché senza di essa il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati
Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne soffrirebbe
e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile
in sede negoziale non si desume da alcun elemento agli atti.
Certo,
l'appellante evoca il rischio che la mancata comunicazione al Dipartimento di
giustizia americano induca le autorità statunitensi a denunciare l'accordo
di non perseguimento penale stipulato con la banca e ad avviare una procedura
penale (o amministrativa) nei suoi confronti. A parte il fatto però che un
perseguimento della banca non corrobora, di per sé, il rischio di un nuovo
inasprimento del contenzioso fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, nemmeno
risulta che la comunicazione dei dati in questione sia “indispensabile” per la
sopravvivenza della banca. Intanto non risulta che quest'ultima abbia subìto particolari
pressioni dal Dipartimento di giustizia americano. Inoltre le autorità
statunitensi si sono impegnate, nel caso in cui ravvisino la violazione di un accordo
di non perseguimento penale con una banca, a interpellare quest'ultima per
scritto prima di procedere a incriminazioni. La banca ha allora la possibilità
di illustrare per scritto entro 30 giorni la natura e le circostanze del caso,
come pure i provvedimenti adottati per rimediare alla situazione (sentenza del
Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019). Non
consta che nella fattispecie si sia arrivati a tanto.
Del
resto, neppure il messaggio di posta elettronica prodotto per la prima volta in
appello con cui il legale del Dipartimento di giustizia americano
conferma ai patrocinatori della banca che l'autorità statunitense non rinuncia
all'ottenimento dei dati sui conti in questione (sopra, consid. 2) prospetta
sanzioni nel caso in cui la legge svizzera impedisca alla convenuta di comunicare
il nome del procuratore dei conti. A torto poi l'appellante asserisce che le
autorità americane potrebbero ottenere il nome del procuratore
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito di una richiesta
di assistenza amministrativa internazionale. Se intende trasmettere documenti
negli Stati Uniti in virtù del Program
for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks su richiesta di autorità americane l'Amministrazione
federale delle contribuzioni deve infatti annerire tutti gli elementi che permettono
di identificare impiegati bancari, avvocati o notai (DTF 144 II 29). Se fosse
vero infine che il nome di AO 1 è verosimilmente già noto alle autorità
americane perché il titolare dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a
una Voluntary Disclosure, tanto meno il carattere della comunicazione può
dirsi “indispensabile” (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale
4A_174/2018 del 22 agosto 2018, consid. 4.1). Anche a tale proposito
l'appello manca perciò di consistenza.
7.
Rimane
da esaminare se la comunicazione al Dipartimento di giustizia
statunitense si giustifichi siccome “indispensabile per accertare, esercitare o
far valere un diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2
lett. d seconda ipotesi LPD. Al riguardo la convenuta si duole preliminarmente
che, pur avendo regolarmente invocato la norma davanti al Pretore, la sua
argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego di giustizia
suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo.
a) Una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per
principio – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla
fondatezza della decisione nel merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di
ricordare, tuttavia, che una simile violazione può ritenersi sanata se l'interessato
ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di
piena cognizione in fatto e in diritto. Ciò vale in particolare ove l'inosservanza
del diritto d'essere sentito non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un
provvedimento sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v.
DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 27 ad
art. 53).
b) Nel caso
in esame l'appellante ha avuto modo di far valere liberamente le sue ragioni
dinanzi a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto. Cassare l'intera sentenza impugnata per rimediare unicamente a un
difetto di motivazione su un singolo punto riuscirebbe inoltre sproporzionato e
dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la doglianza
nell'ambito del presente giudizio. Ora, l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD concede la
possibilità – tra le note eccezioni – di trasmettere dati personali in un Paese
estero che non garantisce un livello di protezione adeguato qualora tale
comunicazione sia indispensabile “per accertare, esercitare o far valere un
diritto in giustizia”. La norma si riferisce alla trasmissione di dati
personali concernenti un terzo a un'autorità giudiziaria o a un tribunale
arbitrale in vista di far valere nei confronti del terzo (o di difendere da
pretese del terzo) determinati diritti in una causa civile, penale o amministrativa.
Anche
nel caso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD la trasmissione
dev'essere ad ogni modo “indispensabile” e i dati personali devono essere strettamente
correlati al procedimento in corso. Prima di eseguire la comunicazione occorre
così – contrariamente a quanto sostiene la convenuta – ponderare gli interessi
in campo. Se il diritto in questione può essere fatto valere (o può essere
difeso) anche senza la trasmissione dei dati personali, l'interesse del terzo
alla protezione delle informazioni che lo riguardano prevale. Inoltre, se
sussistono dubbi sul rispetto del principio della finalità da parte dell'autorità
estera, occorre rinunciare alla comunicazione (IFPDT,
Spiegazioni concernenti la comunicazione di dati a carattere personale
all'estero secondo la LPD riveduta, gennaio 2017, pag. 8 in basso (‹https://www.edoeb.admin.
ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/ uebermittlung-ins-ausland.html›).
c) In
concreto l'appellante non indica per far valere o per
difendere quale diritto si giustificherebbe di trasmettere dati personali dell'attore
a un Paese estero che non garantisce a tali dati un livello di
protezione adeguato. Essa sembrerebbe alludere – implicitamente – alla
necessità di difendersi dal rischio di una denuncia dell'accordo di non perseguimento
penale da parte del Dipartimento di giustizia americano. Ammesso e non concesso
tuttavia che una tale eventualità (per altro astratta) rientri nella nozione di
“accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia” nel senso
dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD, anche la comunicazione di dati
personali per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia deve
risultare “indispensabile”. E la convenuta non pretende che il carattere
indispensabile della comunicazione abbia un significato diverso nelle due eventualità
previste dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui “indispensabile”
equivale a “strettamente necessario”. Non giova ripetere perciò quanto si è
esposto nel consid. 6c, cui si rinvia.
8.
Se
ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le
spese seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore,
che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto
a un'equa indennità per ripetibili. È vero che PA 2 è contitolare dello studio
legale in cui opera AO 1, ma è altrettanto vero ch'essa non può presumersi dipendente
o semplice ausiliaria del medesimo, come se questi avesse patrocinato sé stesso,
né l'appellante ha adombrato un'evenienza del genere nel quadro di una
possibile replica spontanea.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).