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Decisione

11.2017.68

Protezione della personalità: comunicazione di dati personali ad autorità estere

8 maggio 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2016.14 (protezione

della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa

con petizione del 3 maggio 2016 dall'

AO

1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 5 luglio 2017 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

2 giugno 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AO

1, avvocato in proprio, è stato titolare dal 13 febbraio all'11 ottobre 2009 di una procura con diritto di

firma individuale su quattro conti intestati presso la A__________ AG alla società __________ con recapito a __________.

Beneficiario economico dei conti era __________ S__________, cittadino italiano residente a __________. Tali

relazioni sono state estinte l'11

ottobre 2009 con un saldo di US$ 6 671 385.00, US$ 12 979 325.00, US$ 774 999.00

e US$ 563 991.00. La A__________ AG è

stata ripresa per fusione il 12 dicembre 2011 dal­l'AP 1.

B. Il

23 marzo 2015 ­l'AP 1 ha scritto al­l'AO 1

di avere aderito al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target

Letters for Swiss Banks pubblicato il 29 agosto 2013 dal

Dipartimento di giustizia americano (The United States Departement of

Justice, DoJ) d'intesa con il Consiglio federale. Tale programma (Joint

Statement) prevede la collaborazione di banche svizzere e la trasmissione

ad autorità americane di dati relativi a persone che per un valore di oltre 50 000 dollari potevano disporre di conti indiziati di avere un nesso con gli Stati Uniti (US

Related Accounts), conti che sono stati chiusi tra il 1° agosto 2008

e il 31 dicembre 2014. Nella lettera la banca informava così AO 1 che, salvo opposizione

da parte sua entro venti giorni, essa avrebbe comunicato al Dipartimento di

giustizia americano il nome di lui e la funzione da lui svolta come procuratore

dei conti. AO 1 ha comunicato alla banca il 14 aprile 2015 di opporsi a ogni

forma di trasmissione. La banca ha confermato il 6 novembre 2015 l'intenzione

di far seguire le informazioni citate.

C. AO 1 ha introdotto l'11 novembre 2015 un'istanza di

conciliazione davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord perché

fosse vietato all'­AP 1 “e a tutte le sue succursali” – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – “di comunicare al Dipartimento di giustizia degli Stati

Uniti (…) qualsia­si dato personale (nome, funzione ecc.)” che lo riguardas­se.

Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 5 febbraio 2016, di

modo che il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione

ad agire (inc. CM.2015.115). Il

3 maggio 2016 AO 1 ha adito così il Pretore con un'azio­ne

ordinaria dal medesimo contenuto. Nella sua risposta del 6 giugno 2016 l'AP 1

ha postulato il rigetto della petizione. L'attore ha replicato l'11 luglio 2016 e la convenuta ha duplicato il 7 settembre 2016, ognuno

mantenendo le proprie posizioni. Alle prime arringhe del 4 ottobre 2016 entrambe

le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno

e si è chiusa il 17 gennaio 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinun­ciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 aprile 2017

l'attore ha riaffermato la richiesta di giudizio iniziale. Nel proprio allegato

del 27 aprile 2017 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo

con sentenza del 2 giugno 2017, il Pretore ha accolto la petizione e ha vietato

all'AP 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di comunicare al Dipartimento

di giustizia americano “qualsiasi dato personale (nome, funzione ecc.) di AO 1”.

Le spese processuali di

fr.

1500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al­l'at­tore

fr. 5350.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2017

per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la

petizione o, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di

rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.

Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2017 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze

emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nella

petizione sia una lesione della propria personalità (art.

28.

cpv. 2 CC) sia una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (petizione,

pag. 2 n. 2 in fine). Ora, un'azione a tutela della personalità non ha – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii),

come non ha indole patrimoniale – di regola – un'azio­ne tendente a impedire la

consegna di dati personali ad autorità straniere da parte di istituti di

credito (DTF 142 III 149 consid. 6). La riserva dell'art. 308

cpv. 2 CPC non riguarda quindi il caso precipuo. Quanto alla tempestività

del rimedio, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta

il 6 giugno 2017. Introdotto il 5 luglio 2017 l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello la convenuta

acclude un messaggio di posta elettronica del 3 maggio 2017 in cui __________ M.

__________, legale del Dipartimento di giustizia americano, comunica ad __________

D__________ e a __________ H__________, patrocinatori della banca, che

l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati in questione. Ora,

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in rassegna è anteriore

alla sentenza impugnata, del 2 giugno 2017, ma susseguente al memoriale

conclusivo della convenuta, del 27 aprile 2017. E dopo le arringhe finali non era

più possibile sottoporre nuovi atti al Pretore (Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 229). Nelle condizioni illustrate

il documento in oggetto va dunque ritenuto ammissibile.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la convenuta ha aderito al citato Program for Non-Prosecution Agreements or

Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2, destinata agli

istituti che non possono escludere di avere infranto il diritto interno

americano. Ciò prevede la trasmissione al Dipartimento di giustizia

statunitense di dati riguardanti consulenti finanziari, gestori patrimoniali,

trustee, fiduciari, legali, contabili ecc. correlati a relazioni d'affari di

almeno 50 000 dollari con clienti

americani esistenti il 1° agosto 2008. A tal fine – ha continuato il Pretore –

la banca ha ottenuto il 24 gennaio 2014 dal Dipartimento federale delle

finanze un'autorizzazione a norma del­l'art. 271 CP per cooperare con le

autorità statunitensi, onde la sua lettera del 23 marzo 2015 in cui essa informava

l'attore di essere intenzionata a comunicare il nome di lui e la di lui funzione

con riferimento ai quattro conti

identificabili come US Related Accounts. AO 1 disponeva in

effetti – ha accertato il Pretore – di una procura su relazioni intestate a una

società panamense, estinte l'11 ottobre 2009 e facenti capo a un avente diritto

economico residente negli Stati Uniti almeno fino al 26 settembre 2008.

Posto ciò, ha continuato il

primo giudice, la comunicazione di dati personali all'estero non è lecita qualora la personalità dell'interes­sato possa subire grave

pregiudizio, in particolare per l'assen­za nel Paese estero di una legislazione

che assicuri una protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD). Gli Stati Uniti non

assicurano un livello adeguato in materia di protezione dei dati, né il Program for Non-Prosecution Agreements or

Non-Target Letters for Swiss Banks conferisce garanzie supplementari

sotto questo profilo. La comunicazione di dati

personali all'estero è dunque possibile – ha soggiunto il Pretore – unicamente se

nella fattispecie ricorre una delle eccezioni previste dal­l'art.

6.

cpv. 2 LPD (lex specialis del­l'art. 13 LPD). In concreto la

banca si vale del­l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui la

comunicazione di dati personali al­l'estero è consentita quando “la

comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico

preponderante”. Se non che – ha proseguito il Pretore – il solo interesse preponderante

della banca non basta per sostanziare l'eccezione. La convenuta avrebbe dovuto

dimostrare che la mancata trasmissione dei dati da parte sua potrebbe

pregiudicare l'interesse pubblico nazionale o della piazza finanziaria svizzera,

rispettivamente che le possibili ritorsioni americane (anche gravi) a carico suo,

istituto che non è di importanza sistemica, sarebbero di

pregiudizio per l'interesse pubblico nazionale o per la piazza finanziaria

svizzera.

Sia come

sia, il Pretore ha escluso che in concreto la mancata trasmissione dei dati da

parte della convenuta al Dipartimento di giustizia americano possa implicare la

denuncia dell'accordo di non perseguimento penale intercorso fra la banca e le

autorità statunitensi (Non-Prosecution Agreement, NPA). L'attore – egli

ha rilevato – ha svolto un ruolo marginale, limitandosi a eseguire decisioni

prese dal beneficiario economico dei conti d'intesa con i funzionari dell'istituto

di credito. Infine – egli ha epilogato – si volesse

anche considerare il solo interesse della convenuta alla trasmissione dei dati,

prescindendo dall'interesse pubblico nazionale o dall'interesse per la piazza

finanziaria svizzera, esso non risulterebbe “preponderante” rispetto a quello

dell'attore, il quale si troverebbe esposto al rischio che i dati in questione

siano usati per scopi non prevedibili, compresi interrogatori, detenzioni e

obblighi di cauzione a suo carico nel caso in cui egli venisse a trovarsi su

suolo americano. E che probabilmente le autorità statunitensi già conoscano il

nome di lui, il titolare dei conti aven­do aderito nel frattempo a una Voluntary

Disclosure americana, rimane una congettura. Tutto ponderato, il Pretore ha

ritenuto così provvista di buon diritto la richiesta di giudizio dell'attore e

ha accolto la petizione.

4.

Nell'appello la

convenuta sostiene in primo luogo che la trasmissione di dati al Dipartimento

di giustizia americano non lede la personalità dell'attore seppure in materia di protezione dei dati gli Stati Uniti

non assicurino un livello equiparabile a quello svizzero. L'accordo di non

perseguimento penale intercorso fra la banca e le autorità americane – essa

sottolinea – prevede che i dati oggetto del programma “vengono trasmessi in un

quadro ben definito e regolamentato”, “verranno eventualmente utilizzati nel­l'ambito

di possibili procedure giudiziarie negli Stati Uniti, volte in particolare al

rispetto del diritto americano, e ciò con particolare riguardo alle pretese

eventualmente vantate dal fisco americano nei confronti dei propri

contribuenti”, e infine “verranno conservati solo il tempo necessario per

l'avvio/svolgi­mento di tali procedure” (memoriale, punto 23).

In secondo luogo

l'appellante fa valere che, fosse pure inadeguato il livello di protezione

riservato dal diritto americano alla protezione dei dati personali, nel caso

specifico la comunicazione al Dipartimento di giustizia statunitense si

giustifica siccome “indispensabile per accertare, esercitare o far valere un

diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Il che

non richiede, a suo parere, alcuna ponderazione d'interessi. La convenuta si

duole inoltre che, pur avendo regolarmente sollevato il problema davanti al

Pretore, la sua argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego

di giustizia suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata

e il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo (memoriale,

punti 24 a 28).

In terzo luogo l'appellante

allega che, non fosse indispensabile per accertare, esercitare o far valere un

diritto in giustizia, nella fattispecie la comunicazione dei dati personali è

“indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”, come prevede

l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD in principio. A mente sua la comunicazione di dati

personali nel caso specifico si impone per salvaguardare non solo la posizione

della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della piazza

finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una denuncia

da parte americana dell'accordo di non perseguimento penale. Poco

importa dunque che l'AP 1 sia o non sia di importanza sistemica, senza

dimenticare che il gruppo vanta circa 1700 dipendenti e amministrava alla fine

del 2016 un patrimonio di 118 miliardi di franchi. E ancor meno importa, soggiunge

l'appellante, che l'attore abbia svolto un ruolo marginale nella gestione dei

conti, l'obbligo di comunicazione alle autorità americane non dipendendo

dall'importanza della funzione assunta dal soggetto. L'incriminazione della

banca negli Stati Uniti – essa afferma – riaccen­derebbe il contenzioso fiscale

con la Svizzera, onde l'interesse pubblico (e non solo della banca) a

comunicare il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano (memoriale,

punti 29 a 32).

Da ultimo l'appellante

adduce che la comunicazione dei dati al Dipartimento di giustizia americano è

sicuramente sorretta da un interesse pubblico “preponderante” nel senso del

citato art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Se davvero ha svolto un ruolo puramente

marginale nella gestione dei conti bancari – prosegue la convenuta – l'attore

non corre alcun rischio concreto di essere perseguito negli Stati Uniti, tant'è

che nessun impiegato o ex dipendente di una banca aderente al Program for Non-Prosecution Agreements or

Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2 risulta essere

stato indagato finora dalle autorità americane. Per di più, ­l'AP 1 non aveva

neppure un US Desk negli Stati Uniti. Del resto, epiloga la convenuta,

non fosse comunicato dalla banca, il nome dell'avvocato AO 1 potrà essere

comunicato alle autorità statunitensi dall'Amministrazione federale delle

contribuzioni, cui l'autorità americana può sempre rivolgersi in via di

assistenza amministrativa internazionale, per tacere del fatto che il nome di AO

1.

è verosimilmente già noto all'amministrazione americana poiché il titolare

dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a una Voluntary Disclosure

(memoriale, punto 33).

La contestata trasmissione

di dati personali al Dipartimento di giustizia americano non viola dunque –

conclude l'appellante – l'art. 4 cpv. 2 e 3 LPD né il principio della

proporzionalità (memoriale, punti 34 e 35).

5.

L'art. 6 cpv. 1 LPD

stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una

persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono

essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata

possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione

che assicuri una protezione adeguata”. Per protezione adeguata si intende un

livello assimilabile a quello disposto dal protocollo aggiuntivo alla

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione

all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (“Convenzione STE

108”: RS 0.235.11), entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008. La

disciplina della convenzione è stata ripresa anche dal­l'Unione europea nella

Direttiva 95/46/CE. Se nel Paese di destinazione manca una legislazione che

assicuri una protezione adeguata, possono essere comunicati dati personali dalla

Svizzera unicamente alle condizioni previste dall'art. 6 cpv. 2 LPD.

a) Gli

Stati Uniti assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche solo nel

caso di aziende che, avendo aderito allo Swiss-US Privacy Shield,

figurano nell'elenco del Ministero del Commercio degli Stati Uniti (Department

of Commerce, DOC) per avere assolto una procedura di certificazione americana

relativamente ai dati personali che provengono dalla Svizzera (‟elenco dei

Paesi” stilato dall'Incaricato federale

della protezione dei dati e della trasparenza [IFPDT] in: ‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›).

Gli standard posti dal Privacy Shield per l'esportazione di dati

personali dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sono gli stessi di quelli che regolano l'esportazione di dati

provenienti dall'Unione europea. La procedura di certificazione,

possibile dal 12 aprile 2017, riguarda tuttavia la trasmissione di dati personali

ad aziende private americane. Le autorità americane non possono ottenere simile

certificazione (sentenza del Tribunale di

commercio del Canton Zurigo HG150229 dell'8 gen­­naio 2018, consid.

2.3

; Reber,

Datenlieferungen durch Banken an die USA bleiben unzulässig, in: Jusletter 28 mag­gio

2018, n. 6 con rinvio alla nota 15).

b) Ne

deriva che, non garantendo gli Stati Uniti un livello di protezione adeguato in

materia di dati personali, la trasmissione di tali dati ad autorità americane

reca già di per sé un grave pregiudizio alla personalità dell'attore

(nel senso del­l'art. 28 cpv. 2 CC), come stabilisce l'art. 6 cpv. 1 LPD, tranne

che la comunicazione sia lecita in virtù di una delle eccezio­ni (esau­stive) contemplate

dall'art. 6 cpv. 2 LPD. Contrariamente all'opinione della banca, non occorre dunque

che nella fattispecie l'attore dimostri un grave pregiudizio. Tocca se mai

all'appellante dimostrare che la trasmissione di dati personali si giustifica eccezionalmente

in forza dell'art. 6 cpv. 2 LPD. La convenuta reputa – come detto – che,

seppure il diritto americano non assicuri una tutela adeguata dei dati personali,

una protezione sufficiente è garantita dall'accordo di non

perseguimento penale intercorso fra AP 1 e le autorità statunitensi. Così

argomentando, essa sembra invocare l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD, stando al quale

la comunicazione di dati personali può giustificarsi se “garanzie sufficienti,

segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero”. In

realtà, come si vedrà senza indugio, tale asserzione cade nel vuoto.

c) “Garanzie

sufficienti, segnatamente contrattuali” a norma del­l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD

sono i contratti modello o le clausole standard allestiti o riconosciuti

dall'IFPDT, in particolare le clausole contrattuali standard dell'Unione

europea, il contratto modello del Consiglio d'Europa per la garanzia di un'adeguata

protezione nell'ambito del flusso di dati transfrontaliero e il contratto

modello dello stesso IFPDT per l'esternalizzazione (outsourcing) di

trattamenti di dati all'estero (IFPDT, La trasmissione

dei dati all'estero in breve, dicembre 2018, n. 12, (‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›).

Il Pretore ha escluso che l'accordo di non perseguimento pena­le

intercorso fra ­l'AP 1 e le autorità statunitensi

sia equiparabile ai citati contratti o alle citate clausole standard, il suo punto

n. 5 consentendo l'uso dei dati trasmessi “per ogni e qualsiasi scopo previsto

dalla legge americana”, senza che il Dipartimento di giustizia statunitense abbia

assunto alcun impegno in materia di protezione dei dati (sentenza impugnata,

consid. 10.1). Con tale motivazione la convenuta non tenta nemmeno di

confrontarsi. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.

d) Si

aggiunga ad ogni buon conto che il menzionato punto n. 5 del­l'accordo

fra ­l'AP 1 e le autorità statunitensi si limita a disporre (doc. 14):

Noting

the importance attached by both sides to providing a high level of personal

data and privacy protection for all individuals as provided in their laws, the

signatories understand that, if personal data are provided, they should only be

used for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in

the United States or as otherwise permitted by U.S. law. Personal data should

only be retained for so long as necessary for these purposes.

[Compte tenu de l'importance accordée par

chaque partie à la protection des données personnelles et de la vie privée des

personnes telle que requise par leurs lois respectives,

les signataires entendent, en cas d'échan­ge de données personnelles,

n'utiliser ces données que dans le cadre de procédures

visant le respect du droit (qui peuvent comprendre des actions

réglementaires) engagées aux États-Unis ou autorisées par le droit américain.

Les données personnelles ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que

nécessaire pour ces buts.]

In

sostanza, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'autorità americana non fa che

rinviare alla propria legge, la quale non garantisce però – come si è spiegato

– un adeguato livello di protezione. Che i dati personali possano essere usati

solo nel rispetto della legge nulla aggiunge alla protezione inadeguata dell'ordinamento

americano. Anzi, la possibilità da parte americana di conservare i dati a tempo

indeterminato, finché ciò sia necessario, va in tutt'altro senso. Ne deriva che

il punto n. 5 del noto accordo non può manifestamente considerarsi una garanzia

contrattuale sufficiente nell'accezione dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD.

6.

La questione è di

sapere, nelle circostanze descritte, se la contestata trasmissione di dati

personali al Dipartimento di giustizia americano si legittimi – sempre in via

d'eccezione – alla luce dell'art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, qualora

la comunicazione sia “indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”.

A tal fine occorrono nondimeno tre requisiti cumulativi: che sussista un

interesse pubblico, che l'interesse pubblico sia preponderante e che la

comunicazione dei dati al­l'estero sia indispensabile per la tutela di tale interesse

pubblico preponderante (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018

del 6 febbraio 2019, consid. 3.2).

a) L'interesse pubblico è dato ove sia in gioco la

stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria svizzera. Di per sé

l'interesse della banca alla propria sopravvivenza non è sufficiente,

trattandosi di un interesse pubblico e non privato (da ultimo: sentenza del

Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.1 con rinvio).

L'interesse

pubblico dev'essere inoltre preponderante rispetto all'interesse del

terzo chiedente che i suoi dati personali non siano comunicati all'estero. In

tale ambito il giudice deve ponderare equamente i contrapposti interessi del

caso specifico (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità concrete al

momento di prendere la decisione (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018

del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.2 con rinvio).

La

comunicazione infine dev'essere indispensabile per salvaguardare l'interesse

pubblico preponderante. Trattandosi di trasmettere dati personali al

Dipartimento di giustizia americano nel quadro di un accordo di

non perseguimento pena­le stipulato con una banca, la comunicazione deve

risultare strettamente necessaria nel senso che, senza tale comunicazione, il

contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi,

l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne risentirebbe e ciò nuocerebbe

alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale

(da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018

del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3 con rinvio).

b) Come

la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, sottoscrivendo il programma di

collaborazione tra banche svizzere e autorità statunitensi (Joint Statement),

il Consiglio federale ha assicurato al Dipartimento di giustizia americano che

il diritto svizzero consente la partecipazione effettiva delle banche a tale

programma. Esso ha garantito, in altri termini, che materialmente la legge svizzera

autorizza le banche a comunicare dati personali di terzi (consulenti finanziari o della clientela, gestori

patri­moniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili) in

conformità alle condizioni poste dal programma americano. Ciò non significa che

le banche debbano comunicare dati personali di terzi, astrattamente e automaticamente,

anche in assenza di qualsiasi minaccia per l'interesse pubblico nazionale. Occorre

esaminare piuttosto se la comunicazione dei dati sia indispensabile nel caso

specifico. La legge sulla protezione dei dati tutela la personalità e i diritti

fondamentali delle persone che sono oggetto – appunto – di un trattamento di

dati (consulenti finanziari o della clientela,

gestori patri­moniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali,

contabili). Ammettere sistematicamente la comunicazione di tali dati

significherebbe lasciare indifesa la personalità dei soggetti quand'anche ciò

non fosse necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Incombe perciò

alla banca dimostrare che, al momento della decisione, nella fattispecie la

mancata comunicazione dei dati comporterebbe necessariamente una nuova ascesa

del contenzioso fiscale con gli Stati Uniti e costituirebbe una minaccia per la

piazza finanziaria elvetica, oltre che per la reputazione della Svizzera come interlocutore

affidabile in sede negoziale (sentenza del

Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3

con rinvio).

c) Nel

caso specifico l'appellante ripete che la comunicazione dei dati litigiosi al

Dipartimento di giustizia americano si impone per salvaguardare non solo la

posizione della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della

piazza finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una

denuncia da parte americana dell'accordo di non perseguimento

penale. Anzi, un'incriminazione della banca negli Stati Uniti riacuirebbe

proprio il contenzioso fiscale con la Svizzera. Ora, che in concreto la

trasmissione dei dati possa – almeno in linea di principio – giovare alla stabilità giuridica ed economica della piazza

finanziaria elvetica è possibile. Che tale interesse pubblico prevalga sull'interesse

dell'attore a non vedere trasmessi i propri dati personali a uno Stato estero,

il quale non assicuri adeguata protezione a tali dati, è già più opinabile. Ma che la comunicazione sia indispensabile

perché senza di essa il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati

Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne soffrirebbe

e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile

in sede negoziale non si desume da alcun elemento agli atti.

Certo,

l'appellante evoca il rischio che la mancata comunicazione al Dipartimento di

giustizia americano induca le autorità statunitensi a denunciare l'accordo

di non perseguimento pena­le stipulato con la banca e ad avviare una procedura

penale (o amministrativa) nei suoi confronti. A parte il fatto però che un

perseguimento della banca non corrobora, di per sé, il rischio di un nuovo

inasprimento del contenzioso fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, nemmeno

risulta che la comunicazione dei dati in questione sia “indispensabile” per la

sopravvivenza della banca. Intanto non risulta che quest'ultima abbia subìto particolari

pressioni dal Dipartimento di giustizia americano. Inoltre le autorità

statunitensi si sono impegnate, nel caso in cui ravvisino la violazione di un accordo

di non perseguimento penale con una banca, a interpellare quest'ultima per

scritto prima di procedere a incriminazioni. La banca ha allora la possibilità

di illustrare per scritto entro 30 giorni la natura e le circostanze del caso,

come pure i provvedimenti adottati per rimediare alla situazione (sentenza del

Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019). Non

consta che nella fattispecie si sia arrivati a tanto.

Del

resto, neppure il messaggio di posta elettronica prodotto per la prima volta in

appello con cui il legale del Dipartimento di giustizia americano

conferma ai patrocinatori della banca che l'autorità statunitense non rinuncia

all'ottenimento dei dati sui conti in questione (sopra, consid. 2) prospetta

sanzioni nel caso in cui la legge svizzera impedisca alla convenuta di comunicare

il nome del procuratore dei conti. A torto poi l'appellante asserisce che le

autorità americane potrebbero ottenere il nome del procuratore

dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito di una richiesta

di assistenza amministrativa internazionale. Se intende trasmettere documenti

negli Stati Uniti in virtù del Program

for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks su richiesta di autorità americane l'Amministrazione

federale delle contribuzioni deve infatti annerire tutti gli elementi che permettono

di identificare impiegati bancari, avvocati o notai (DTF 144 II 29). Se fosse

vero infine che il nome di AO 1 è verosimilmente già noto alle autorità

americane perché il titolare dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a

una Voluntary Disclosure, tanto meno il carattere della comunicazione può

dirsi “indispensabile” (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale

4A_174/2018 del 22 agosto 2018, consid. 4.1). Anche a tale proposito

l'appello manca perciò di consistenza.

7.

Rimane

da esaminare se la comunicazione al Dipartimento di giustizia

statunitense si giustifichi siccome “indispensabile per accertare, esercitare o

far valere un diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2

lett. d seconda ipotesi LPD. Al riguardo la convenuta si duole preliminarmente

che, pur avendo regolarmente invocato la norma davanti al Pretore, la sua

argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego di giustizia

suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio

degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo.

a) Una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per

principio – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla

fondatezza della decisione nel merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di

ricordare, tuttavia, che una simile violazione può ritenersi sanata se l'interessato

ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di

piena cognizione in fatto e in diritto. Ciò vale in particolare ove l'inosservanza

del diritto d'essere sentito non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento

della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un

provvedimento sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v.

DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, con rinvii; analogamente: Sut­ter-Somm/Chevalier in:

Sutter-Somm/Ha­sen­­­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO,

3ª edi­zione, n. 27 ad

art. 53).

b) Nel caso

in esame l'appellante ha avuto modo di far valere liberamente le sue ragioni

dinanzi a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in

diritto. Cassare l'intera sentenza impugnata per rimediare unicamente a un

difetto di motivazione su un singolo punto riuscirebbe inoltre sproporzionato e

dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la doglianza

nell'ambito del presente giudizio. Ora, l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD concede la

possibilità – tra le note eccezioni – di trasmettere dati personali in un Paese

estero che non garantisce un livello di protezione adeguato qualora tale

comunicazione sia indispensabile “per accertare, esercitare o far valere un

diritto in giustizia”. La norma si riferisce alla trasmissione di dati

personali concernenti un terzo a un'autorità giudiziaria o a un tribunale

arbitrale in vista di far valere nei confronti del terzo (o di difendere da

pretese del terzo) determinati diritti in una causa civile, penale o am­mi­nistrativa.

Anche

nel caso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD la trasmissione

dev'essere ad ogni modo “indispensabile” e i dati personali devono essere strettamente

correlati al procedimento in corso. Prima di eseguire la comunicazione occorre

così – contrariamente a quanto sostiene la convenuta – ponderare gli interessi

in campo. Se il diritto in questione può essere fatto valere (o può essere

difeso) anche senza la trasmissione dei dati personali, l'interesse del terzo

alla protezione delle infor­mazioni che lo riguardano prevale. Inoltre, se

sussistono dubbi sul rispetto del principio della finalità da parte dell'autorità

estera, occorre rinunciare alla comunicazione (IFPDT,

Spiegazioni concernenti la comunicazione di dati a carattere personale

all'estero secondo la LPD riveduta, gennaio 2017, pag. 8 in basso (‹https://www.edoeb.admin.

ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/ uebermittlung-ins-aus­land.html›).

c) In

concreto l'appellante non indica per far valere o per

difendere quale diritto si giustificherebbe di trasmettere dati personali dell'attore

a un Paese estero che non garantisce a tali dati un livello di

protezione adeguato. Essa sembrerebbe alludere – implicitamente – alla

necessità di difendersi dal rischio di una denuncia dell'accordo di non perseguimento

penale da parte del Dipartimento di giustizia americano. Ammesso e non concesso

tuttavia che una tale eventualità (per altro astratta) rientri nella nozione di

“accertare, eser­citare o far valere un diritto in giustizia” nel senso

dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD, anche la comunicazione di dati

personali per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia deve

risultare “indispensabile”. E la convenuta non pretende che il carattere

indispensabile della comunicazione abbia un significato diverso nelle due eventualità

previste dal­l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui “indispensabile”

equivale a “strettamente necessario”. Non giova ripetere perciò quanto si è

esposto nel consid. 6c, cui si rinvia.

8.

Se

ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le

spese seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore,

che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto

a un'equa indennità per ripetibili. È vero che PA 2 è contitolare dello studio

legale in cui opera AO 1, ma è altrettanto vero ch'essa non può presumersi dipendente

o semplice ausiliaria del medesimo, come se questi avesse patrocinato sé stesso,

né l'appellante ha adombrato un'evenienza del genere nel quadro di una

possibile replica spontanea.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

3000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).