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Decisione

11.2017.69

Modifica di sentenza di divorzio: fabbisogno minimo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza persona

22 maggio 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di visita ai figli e ha postulato la soppres­sione del contributo

alimentare per loro dal 1° gennaio 2016 o, in subordine, la riduzione del contributo

a fr. 375.– mensili per C__________ e a fr. 125.– mensili per S__________.

Nel suo allegato conclusivo del 12 aprile 2017 la convenuta ha proposto una

volta ancora di respingere la petizione e di accogliere le sue domande, così

come di obbligare l'attore a versarle fr. 10 250.–

“a titolo di arretrati degli assegni familiari”.

D. Statuendo il 19

giugno 2017, il Pretore aggiunto ha ripristinato l'affidamento di C__________

alla madre, mentre ha confermato il collocamento di S__________ nella “Casa __________”,

ha regolato il diritto di visita paterno a C__________ e quello dei genitori a

S__________, ha respinto la richiesta di sopprimere i contributi alimentari per

i figli, precisando che gli assegni familiari ammontano a complessivi fr. 525.–

mensili, e ha condannato l'attore a versare alla convenuta fr. 2750.– per assegni

familiari arretrati. Le spese processuali di complessivi fr. 5200.– sono

state poste per fr. 4030.– a carico dell'attore e per fr. 1170.– a carico della

convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2017

per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere sopprimere

dal 1° gennaio 2016 i contributi alimentari a suo carico o, se non altro, di

vederli ridotti a fr. 340.– mensili per C__________ e a fr. 160.– mensili

per S__________. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2017 AO 1 conclude per

la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato

soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un

coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi

del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.95 del 12 aprile 2019, consid. 1

con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30

giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente

pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è

il caso in concreto, litigiosa essendo la soppres­sione del contributo

alimentare per C__________ e S__________ di fr. 800.– mensili dal 1°

gennaio 2016. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata

è pervenuta al legale dell'attore il 26 giugno 2017. Introdotto l'11 luglio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude un estratto da Internet di un comunicato delle __________ del 22

settembre 2016, il suo certificato di salario del 2016, la sua polizza

dell'assicurazione malattia del 2017 e il certificato del suo stato di

famiglia. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla

situazione di figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre

ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF

144.

III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo per il giudizio, gli atti

in questione saranno pertanto vagliati in appresso.

3.

Litigiosa rimane, in

questa sede, la soppressione (o la riduzione) dei contributi alimentari dovuti

da AP 1 per C__________ e S__________. Nella sentenza impugnata il Pretore

aggiunto, richia­mati i principi che governano la modifica di contributi alimentari

per figli minorenni, ha accertato che con un reddito attuale di fr. 5565.–

mensili la situazione dell'attore non si è sostanzialmente modificata rispetto

al momento del divorzio. Il che bastava, a mente sua, per respingere l'azione. Ciò

nonostante egli ha esaminato se l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del

nuovo diritto sul mantenimento dei figli potesse costituire un motivo per

aggiornare i contributi alimentari. A tal fine egli ha calcolato il fabbisogno

minimo dell'attore in fr. 3991.– mensili (minimo del diritto esecutivo

fr. 850.–, locazione fr. 900.–, cassa malati obbligatoria fr. 374.80, assicurazione dell'economia

domestica e RC fr. 63.35, assicurazione

giuridica fr. 30.65, leasing dell'automobile fr. 435.35,

imposta di circolazione fr. 76.25, RC dell'automobile fr. 169.60, spese di trasferta __________-__________ fr. 771.–,

posteggio fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 220.–), giungendo alla

conclusione che con un mar­gine dispo­nibile di fr. 1574.– mensili AP 1 può

finanziare il fabbisogno in denaro dei figli. Quanto alla convenuta, egli ha

ritenuto che, sia pure al beneficio di prestazioni assistenziali, essa può

conseguire un reddito di fr. 1862.– mensili “pari alla media dei suoi

ultimi stipendi”. Riguardo al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha determinato

in fr. 2299.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione

fr. 933.35 [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di C__________],

premio cassa malati obbligatoria fr. 21.30), onde un ammanco di fr. 437.65 mensili.

In merito al fabbisogno in

denaro dei figli, il Pretore aggiunto ha stimato quello di C__________ in fr.

1530.45

mensili sulla base delle raccomandazioni

pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del

Canton Zurigo, adattando il premio della cassa malati e la locazione ai costi

effettivi. Egli ha escluso per contro l'ipotesi di un contributo di

accudimento. Relativamente a S__________, collocato – come detto – in un

istituto, il primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 941.10

mensili. Egli ha appurato così che con il proprio margine disponibile di fr.

1574.

– mensili AP 1 può far fronte ai contributi alimentari fissati al momento

del divorzio. Inoltre il primo giudice ha constatato che l'attore deve versare alla

convenuta gli assegni familiari di complessivi fr. 525.– mensili da lui

percepiti per i figli e l'ha condannato, di conseguenza, a rifondere a AO 1 fr.

2750.

– di arretrati.

4.

I

criteri che disciplinano la modifica di contributi

alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già

stati riassunti dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD

I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag.

666.

consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre

2018, consid. 3). Al proposito basti rammentare che una modifica in tal

senso è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui il

contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).

Essa presuppone, concretamente, che la situazione

economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo sostanziale e

duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Non ogni

fatto nuo­vo, sia pure importante e durevole, legittima tuttavia una modifica

del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti

uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze

prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere

contributivo diventi eccessiva­mente gravoso per un debitore di condizione

modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di

un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato –

e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità

di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili

condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo

adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii;

sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018, consid. 3 con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2013.69

del 3 luglio 2014, consid. 6).

5.

Controverso

nella fattispecie è anzitutto il reddito di AP 1. Il Pretore aggiunto l'ha

accertato in fr. 5565.– mensili sulla scorta dei conteggi salariali agli atti,

dai quali ha dedotto gli assegni familiari e “la rata per l'acquisto della cassa pensioni e sommati il lavoro domenicale

e il lavoro notturno” (sentenza impugnata consid. 6.1). L'appellante sostiene

di percepire uno stipendio di fr. 5600.– mensili, già compresa la quota di

tredicesima, importo che si riduce a fr. 5075.– mensili una volta dedotti gli

assegni familiari di fr. 525.– mensili.

a) In

appello l'attore ha prodotto il suo certificato di salario del 2016 dal quale

risulta un reddito mensile di fr. 5653.75, ovvero fr. 5128.75 senza gli assegni

familiari di fr. 525.– mensili. Dai conteggi salariali agli atti si evince

tuttavia che al lavoratore è trattenuta una “rata per l'acquisto della cassa pensioni” di fr. 500.–

mensili (doc. C 1, C2 e D12).

Trattandosi con ogni verosimiglianza di un riscatto volontario della cassa

pensione che consente all'assicurato di colmare una lacuna previdenziale, simile

trattenuta è equiparabile al pagamento del premio per una polizza assicurativa del

“terzo pilastro vincolato”. Successiva al divorzio (il certificato di salario

2015.

non riporta alcun contributo per il riscatto della previdenza

professionale: dichiarazione d'imposta 2015, richiamata), tale scelta

unilaterale non prevale tuttavia sul mantenimento dei figli.

b) Alla

luce di quanto precede il reddito accertato dal Pretore aggiunto, finanche

inferiore a quello effettivo, resiste alla critica. Non consta nemmeno che l'intenzione

annunciata delle __________ di sopprimere migliaia di posti di lavoro e di adeguare le rispettive prestazioni

sociali (doc. D12) abbia già coinvolto l'appellante. Incerta e ipotetica,

simile eventualità non può essere presa in considerazione già adesso. Tenuto

conto che al momento del divorzio l'attore percepiva fr. 5489.– mensili senza

assegni familiari (certificato di salario 2015 nel­l'incarto fiscale

richiamato), il reddito attuale di lui di fr. 5587.10 mensili senza assegni

familiari risulta finanche più elevato di quello conseguito allora.

6.

L'appellante contesta altresì il proprio fabbisogno

minimo di fr. 3991.– mensili accertato dal primo giudice, chiedendo

di rivalutarlo a fr. 5013.– mensili. Occorre passare in rassegna le

singole voci.

a) Per

quel che concerne il minimo esistenziale del diritto esecutivo, in concreto il

Pretore aggiunto ha accertato che l'attore vive con una compagna, di modo che

gli ha riconosciuto la metà del­l'importo base per coppia. L'appellante fa

valere di convivere da due anni come “semplice coinquilino”, ciò che esclude un

concubinato stabile e qualificato. La prassi di questa Camera prevedeva invero che,

trattandosi di determinare nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di

una sentenza di divorzio il fabbisogno minimo di un genitore divorziato, faceva

stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo che sarebbe stato da

riconoscere a quell'ex coniuge come persona sola (RtiD I-2006 pag. 667

consid. 6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid.

7a). La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha

avuto modo di stabilire nondimeno,

anche sotto l'egida del nuo­vo diritto sul

mantenimento del figlio (entrato in vigore il 1° gennaio 2017), che il

minimo esistenziale di un debitore alimentare il quale viva in comunione

domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Determinante è quindi la situazione di

fatto, che si tratti di concubinato o no. Ciò impone di adeguare la prassi di

questa Camera. E sicco­me in concreto è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica

con una terza persona, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da

computare nel suo fabbisogno minimo risulta di fr. 850.– mensili (la metà di

fr. 1700.–).

b) Relativamente

alla locazione, il primo giudice ha rammentato che in caso di convivenza il

costo dell'alloggio va suddiviso in ragione di metà ciascuno. Non ha reputato

decisivo perciò che AP 1 dichiari di corrispondere alla convivente fr. 750.– mensili, più un acconto di fr. 250.– per

le spese accessorie e fr. 100.– per un posteggio. Oltre a ciò, egli ha

rimproverato all'attore di non avere reso verosimili i costi effettivi dell'abitazione

appartenente alla compagna (interessi ipotecari e spese accessorie), di modo

che “alla luce degli attuali tassi ipotecari” ha riconosciuto una spesa di fr.

900.

– mensili, corrispondenti “alla metà dell'importo ritenuto equo e

plausibile per un'abitazione come quella in proprietà a __________ S__________”,

più fr. 100.– mensili per il posteggio. L'appellante contesta l'opinione del

Pretore aggiunto, rilevan­do che nel caso specifico una pigione di fr. 1100.–

mensili non appare affatto eccessiva. Per di più, egli soggiunge, la convenuta,

che si è vista riconoscere una pigione di fr. 1400.– mensili, non ha contestato

la spesa. Ora, l'accordo stipulato da AP 1 con la compagna prevede un versamento

di fr. 1100.– mensili, compresi fr. 100.– mensili per un posteggio (doc. D1). Tale

accordo non è determinante, la giurisprudenza prevedendo che in caso di

convivenza il costo dell'alloggio di un debitore alimentare corrisponde per

principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il

contratto di locazione o a eventuali convenzioni

interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio

2018.

consid. 3). Sta di fatto che in concreto AO 1 non ha contestato il costo

dell'alloggio esposto dal­l'attore. A quest'ultimo va riconosciuta così la

spesa dichiarata di fr. 1000.– mensili.

c) In

merito al premio di cassa malati, il primo giudice ha riconosciuto all'attore il

premio della sola assicurazione di base, di fr. 374.80 men­sili, mentre in

ragione della difficile situazione finanziaria e del buono stato di salute di

lui ha stralciato la copertura complementare di fr. 63.90 mensili. L'appellante

obietta che le parti non versano in ristrettezze economiche, sicché la

copertura complementare gli va riconosciuta. In effetti su questo punto il

Pretore aggiunto non ha mancato di contraddirsi. È indubbio per vero che, dandosi

gravi ristrettezze, i premi delle assicurazioni facoltative come quella sanitaria

complementare della LAMal, quella contro la responsabilità civile e quella

dell'economia domestica non possano trovare spazio nel fabbisogno minimo di un

coniuge (RtiD

II-2017 pag. 778, consid. 6b con

rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2017.47

del 28 gennaio 2019 consid. 12b). Se l'attore versasse in gravi

ristrettezze, mal si comprende però come mai il primo giu­dice abbia ammesso nel

fabbisogno minimo di lui i premi per l'assicurazione del­l'economia domestica, per

l'assicurazione contro la RC privata e per la protezione giuridica, di

complessivi fr. 94.– mensili.

In condizioni del genere tanto valeva riconoscere anche l'assicurazione

sanitaria complementare e quindi, il premio integrale aggiornato di fr. 483.95

mensili.

d) Il

Pretore aggiunto non ha incluso nel fabbisogno minimo di AP 1 alcun carico

d'imposta. L'appellante fa valere un aggravio fiscale di fr. 452.85 mensili, il

quale si fonda tuttavia sulla tassazione del 2013 (doc. 3), mentre il dato più

recente agli atti è la tassazione del 2015 (doc. E), la quale attesta un onere

tributario di circa fr. 95.– mensili, cui si aggiunge l'imposta comunale.

Certo, in caso di gravi ristrettezze le imposte vanno escluse dal fabbisogno

minimo di un debitore alimentare (DTF 126 III 356 e 127 III 70), né il

Tribunale federale risulta avere rimesso in causa tale giurisprudenza, come

sembrava evincersi invero dalla sentenza 5C.277/2001 del 19 dicembre 2002

(“questione non definitivamente decisa”: consid. 3.3, seconda frase). Se

l'appellante non versa in gravi ristrettezze, di conseguenza, non v'è motivo

per non riconoscergli il carico fiscale di fr. 170.– mensili.

e) Il

primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo dell'attore spese di trasferta per

fr. 771.– mensili, pari a un'indennità di fr. –.60/km per i 58.4 km percorsi giornalmente

dall'attore. Non a torto la convenuta fa valere che in circostanze del genere

non si giustificava di riconoscere il premio dell'assicurazione RC

dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di circolazione (fr. 76.25

mensili). Come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare, un'indennità di

fr. –.60 o –.70/km copre già di per sé i costi medi d'esercizio di un

veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal costo del

carburante a quello della manutenzione, tant'è che analoga indennità ammette

l'auto­rità tributaria per le trasferte

fiscalmente riconosciute (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.92

del 17 maggio 2018 consid. 8c). Per di più, il primo giudice ha calcolato l'indennità

su una media di 22 giorni, quantunque la giurisprudenza

più recente fissi tale media in 19.2 gior­ni lavorativi mensili (230

giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid. c; la vecchia giurisprudenza si

fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I CCA, sentenza inc.

11.2015.114

del 20 febbraio 2017, consid. 7b). Nel fabbisogno minimo

dell'attore non si giustifica dunque di cumulare in aggiunta né il premio

dell'assicurazione RC dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di

circolazione (fr. 76.25 mensili).

f) Visto

quanto precede, dedotto dal reddito netto di fr. 5587.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 4125.–

mensili arrotondati rimane a AP 1 un margine disponibile di

fr. 1462.– mensili, insufficiente per far fronte al contributo alimentare di

fr. 1500.– mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di

divorzio. Occorre esaminare di conseguenza la situazione in cui si trova la

convenuta.

7.

Per quel che è di AO

1, il Pretore aggiunto ha accertato che essa non esercita alcuna attività

lucrativa ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, ma che potrebbe

riprendere un lavoro. Le ha imputato così un reddito di fr. 1862.– mensili,

corrispondente alla media degli ultimi stipendi (novembre del 2015, dicembre

del 2015 e marzo del 2016). Dato nondimeno un fabbisogno minimo di fr. 2299.65

mensili, il primo giudice ha appurato che costei registrerebbe in ogni modo un

ammanco di fr. 437.65 mensili, onde l'impossibilità di far fronte finanche

al proprio mantenimento.

a) L'appellante

ritiene che alla convenuta vada ascritto un reddito da attività lucrativa al

100%. Considerato che S__________ è collocato in internato e che C__________ aveva

ormai 16 anni al momento del giudizio, a suo parere la convenuta potrebbe

guadagnare almeno fr. 3700.– mensili, ciò che le lascerebbe un margine

disponibile di fr. 1400.– mensili.

b) Al

momento in cui il Pretore ha statuito vigeva ancora il principio per cui un

coniuge con prole poteva essere tenuto a cominciare (o a ricuperare) un'attività

lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui

affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno

poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche

DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente prevede invece

che un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può

intraprendere un'attività lucrativa all'80%, fermo restando che nella maggior

parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel

Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può riprendere

un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid.

4.7

). Il nuovo orientamento della

giurisprudenza si applica immediatamente anche alle procedure in corso (sentenza

del Tribunale federale 5A_978/2018 del 15 aprile 2019, consid. 4.1).

c) In

concreto la figlia C__________ ha compiuto 17 anni il 19 dicembre 2018 e S__________

13.

anni il 15 luglio 2018. Quest'ultimo essendo collocato in internato, alla

convenuta può essere imposta di conseguenza un'attività lucrativa a tempo

pieno. Il reddito di lei non va ad ogni modo determinato in astratto, ma dev'essere alla sua concreta portata, tenuto

conto della formazione, dell'età e dello stato di salute (DTF 143 III

235.

consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690

n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc.

11.2017.110

dell'11 dicembre 2018, consid. 5a).

d) Dal

fascicolo dell'Ufficio del sostegno sociale (agli atti) risulta che AO 1, titolare

di un attestato di capacità quale venditrice, ha cessato l'attività lucrativa

alla nascita di C__________, l'ha ripresa fino alla nascita di S__________, ha

svolto in seguito saltuari lavori di pulizia a ore ed è infine stata posta, dall'agosto

del 2015, al beneficio di prestazioni assistenziali. Sui problemi di salute che

le impedirebbero di lavorare nulla è dato di sapere. Resta il fatto che al

momento in cui si è vista sgravare dalle cure di S__________ essa aveva 45

anni. Incombeva pertanto all'attore rendere verosimile in che modo potesse concretamente

mettere a frutto la propria capacità lucrativa. AP 1 si limita ad affermare che

essa potrebbe guadagnare fr. 3700.– mensili, ma si tratta di un assunto

generico, tanto più ove si pensi che il vecchio datore di lavoro della

convenuta ha dichiarato di non volerla riprendere (doc. 2, 5° foglio). Tutto

si ignora su quale altro lavoro l'interessata potrebbe svolgere nel settore

della vendita o delle pulizie. Dagli atti risulta che dal momento del divorzio fino

al luglio del 2016 essa ha introdotto almeno una ventina di candidature per un

posto di lavoro nel comparto della vendita e in quello delle pulizie appunto,

ma senza successo (lettere nel­l'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale,

richiamato). Ne segue che sul preteso reddito potenziale della convenuta

l'appello cade nel vuoto.

8.

Nelle circostanze

descritte risulta che al momento di firmare la convenzione sugli effetti del

divorzio, nel settembre del 2015, AP 1 conseguiva un reddito di fr. 5489.– mensili

senza assegni familiari (sopra, consid. 5b) e aveva un fabbisogno minimo di fr.

3745.05

mensili (sopra, lett. A). Al momento del giudizio il suo reddito era

lievitato a fr. 5587.– mensili senza assegni familiari (sopra, con­sid.

5b), ma aumentato era anche il fabbisogno minimo a fr. 4125.– mensili (sopra,

consid. 6f). Il suo margine disponibile si era quindi assottigliato, ma la sua situazione

economica tuttavia non poteva dirsi mutata in misura sostanziale

rispetto al momento in cui i contributi alimentari erano stati fissati per

convenzione (sopra, consid. 4). Ammesso e non concesso che il fabbisogno minimo

del settembre 2015 indicato dall'attore fosse stato calcolato in base agli

stessi parametri di quello accertato al momento del giudizio (ciò che l'attore

non ha reso verosimile), non si ravvisano estremi nel senso del­l'art. 286 cpv.

2.

CC che giustifichino una modifica della sentenza di divorzio.

Quanto

a AO 1, nel settembre del 2015 essa versava già in grave ammanco, poiché con un

reddito di fr. 650.– mensili riusciva a coprire il proprio fabbisogno

minimo di fr. 1200.– mensili per poco più di metà (petizione [“istanza”] di AP

1, del 18 febbraio 2016, pag. 5 punto 3). E al momento del giudizio le sue

condizioni economiche non erano sostanzialmente migliorate. La sua situazione

continuava a rimanere nettamente deficitaria, ove si pensi che nonostante il

reddito ipotetico di fr. 1862.– mensili

imputatole dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 7 in principio) il fabbisogno

minimo di fr. 2299.65 mensili era lungi dal risultare coperto. Nemmeno per

quanto attiene alla convenuta si intravedono quindi i presupposti del­l'art. 286

cpv. 2 CC per una modifica della situazione di divorzio che alleggerisca

l'onere contributivo dell'attore.

9.

Rimane da verificare

se siano intervenuti sostanziali mutamenti nel fabbisogno in denaro dei figli.

Riguardo a C__________ non si riscontra nulla del genere rispetto al momento in

cui l'attore si è impegnato, nel settembre del 2015, a versare per convenzione

un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (assegni familiari non

compresi) fino al 14° compleanno, il 19 dicembre 2015, e di fr. 800.– mensili

(assegni familiari non compresi) dopo di allora. La situazione è cambiata per

quanto concerne S__________, il quale dal 14 novembre

2016.

è collocato in internato nella “Casa __________” di __________. Ciò

giustificherebbe di inserire nel fabbisogno in denaro di lui la retta dell'istituto

(fr. 480.– mensili), riducendo di conseguenza la quota del fabbisogno in denaro

destinata al vitto e quella per la cura e l'educazione nella misura in cui tali

prestazioni non sono più fornite dalla madre affidataria. Il problema è che l'attore

non spiega – né dagli atti risulta – come sia stato calcolato il fabbisogno in

denaro di S__________ nella convenzione sugli effetti del divorzio (fr. 700.–

mensili oltre assegni familiari fino al 14° compleanno, il 15 luglio 2019, e fr.

800.

– men­sili oltre assegni familiari dopo di allora). Non si vede di

conseguenza come l'attore potrebbe pretendere una riduzione del contributo

alimentare in seguito al mutamento di situazione.

Comunque

sia, si volesse ragionare per ipotesi, si può constatare che il contributo

alimentare pattuito nel settembre del 2015 (fr. 700.– mensili senza costi

di cura e educazione, prestate in natura dalla madre, più l'assegno familiare

di fr. 262.50) corrisponde a poco più della metà del fabbisogno medio in denaro

previsto nel 2015 dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per un figlio in una fratria di due fino a 12 anni (fr.

1330.

– men­sili senza costi di cura e educazione, più un assegno familiare di

fr. 262.50). E siccome il costo del vitto in quel fabbisogno corrispondeva a

fr. 285.– mensili, si può stimare che nel contributo alimentare di fr. 700.–

mensili in favore di S__________ il vitto non influisse per più di fr. 150.–

mensili circa. Tolti quindi fr. 150.– mensili, si sarebbero dovuti aggiungere tuttavia

fr. 480.– per la retta della “Casa __________”. Ne segue che in seguito al

collocamento in internato il fabbisogno in denaro di S__________ non è

diminuito, ma se mai aumentato, sicché l'attore non può prevalersi del

cambiamento per chiedere una riduzione del contributo alimentare. Anche in

proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

10.

Non

si disconosce che, come detto (consid. 6f), il margine

dispo­nibile di fr. 1462.– mensili conservato da AP 1 sul proprio fabbisogno

minimo è insufficiente per far fronte al contributo alimentare di fr. 1500.–

mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di divorzio (fr.

1600.

– mensili nel futuro periodo compreso fra il 14° compleanno di S__________

e il 18° compleanno di C__________). La giurisprudenza, tuttavia, ha già avuto

modo di ricordare che un debitore di contributi alimentari non può invocare nei

confronti dei figli la tutela del proprio fabbisogno minimo secondo il diritto

civile (in concreto quello del consid. 6f), bensì unicamente l'intangibilità

del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339

consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1). I contributi alimentari per i

figli prevalgono dunque sui premi delle assicurazioni non obbligatorie

riconosciute nel fabbisogno minimo dell'attore (sopra consid. 6c). Se ne

conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà altresì alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un

legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).