11.2017.69
Modifica di sentenza di divorzio: fabbisogno minimo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza persona
22 maggio 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.69
Lugano
22 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.23 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 18 febbraio 2016 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
dell'11 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 19 giugno 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14
settembre 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto il 13 settembre 1996 da AP 1 (1970) e AO 1 (1971),
omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito, tra l'altro, quanto
segue:
2.1 I figli C__________ (__________ 2001) e S__________
(__________ 2005) sono affida- ti alla madre per la cura e l'educazione.
2.2 I
genitori eserciteranno l'autorità parentale in modo congiunto.
2.3 Per
quanto concerne i diritti di visita, gli stessi vengono così fissati:
(...)
2.5 AP
1 verserà a titolo di contributo alimentare in favore dei figli C__________ e S__________
nelle mani della madre AO 1 la somma di fr. 700.– per ciascun figlio, assegno
per figli escluso.
Dal
mese successivo a quello in cui C__________ e S__________ avranno compiuto il
14° anno di età, il contributo alimentare sarà adeguato a fr. 800.– mensili. (...)
L'obbligo
di mantenimento dei figli durerà fino al 18° anno di età, riservato il diritto
di questi ultimi a un contributo alimentare sino al termine di un'adeguata
formazione. (...)
2.6 È
confermata la figura della curatrice educativa con il compito di codiuvare i
genitori nell'organizzazione e la gestione dei diritti di visita.
(...)
A
quel momento il marito lavorava, allora come ora, quale addetto alla logistica
per le __________ con uno stipendio di fr. 5489.65 mensili, già dedotti
gli assegni familiari di
fr. 525.–, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3745.05 mensili. La moglie
svolgeva attività saltuarie e a tempo
parziale. La sentenza di divorzio è passata in giudicato.
B. Il 18 febbraio 2016 AP
1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, postulando una modifica della
sentenza di divorzio per ottenere l'affidamento di C__________ e S__________
(riservato il diritto di visita materno) e veder sopprimere il contributo
alimentare per i figli dal 1° gennaio 2016. In subordine egli ha chiesto
di collocare C__________ e S__________ in una struttura specializzata, di
organizzare i diritti di visita dei genitori e di sopprimere il contributo
alimentare per i figli dal 1° gennaio 2016. All'udienza del 15 marzo 2016,
indetta per la conciliazione, le parti hanno consentito all'assunzione di una
perizia sulle rispettive capacità genitoriali. Il Pretore ha sospeso la procedura
in attesa del referto peritale, che lo psicologo __________ B__________ ha consegnato
il 10 maggio 2016. Nella sua risposta del 12 luglio 2016, limitata alla
questione dei contributi alimentari, la convenuta ha poi proposto di respingere
la petizione, sollecitando la conferma dal 1° agosto 2016 di un contributo alimentare
per C__________ di fr. 800.– mensili e di uno per S__________ di fr. 700.–
mensili, più assegni familiari per complessivi fr. 525.– mensili. L'attore ha
replicato il 21 luglio 2016, chiedendo per lo meno di ridurre il
contributo alimentare per i figli “proporzionalmente alla sua eccedenza
mensile e a quella della madre”. In una duplica del 25 agosto 2016 la
convenuta ha confermato il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 19
ottobre 2016 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni e notificato
prove.
C. Con decreto
supercautelare del 9 novembre 2016 il Pretore aggiunto, preso atto di un aggiornamento
peritale commissionato allo psicologo __________ B__________, ha ordinato il
collocamento di S__________ nella “Casa __________” di __________ e quello di C__________
presso l'allora curatrice M__________ B__________. Con ulteriore decreto supercautelare
del 16 novembre 2016 egli ha poi disposto il collocamento di C__________ presso
famiglie d'accoglienza e ha regolato i diritti di visita dei genitori. L'istruttoria
è terminata il 28 marzo 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 28 marzo 2017 AP 1
ha instato per il collocamento di S__________ in un istituto, ha chiesto di disciplinare
Fatti
i diritti di visita ai figli e ha postulato la soppressione del contributo
alimentare per loro dal 1° gennaio 2016 o, in subordine, la riduzione del contributo
a fr. 375.– mensili per C__________ e a fr. 125.– mensili per S__________.
Nel suo allegato conclusivo del 12 aprile 2017 la convenuta ha proposto una
volta ancora di respingere la petizione e di accogliere le sue domande, così
come di obbligare l'attore a versarle fr. 10 250.–
“a titolo di arretrati degli assegni familiari”.
D. Statuendo il 19
giugno 2017, il Pretore aggiunto ha ripristinato l'affidamento di C__________
alla madre, mentre ha confermato il collocamento di S__________ nella “Casa __________”,
ha regolato il diritto di visita paterno a C__________ e quello dei genitori a
S__________, ha respinto la richiesta di sopprimere i contributi alimentari per
i figli, precisando che gli assegni familiari ammontano a complessivi fr. 525.–
mensili, e ha condannato l'attore a versare alla convenuta fr. 2750.– per assegni
familiari arretrati. Le spese processuali di complessivi fr. 5200.– sono
state poste per fr. 4030.– a carico dell'attore e per fr. 1170.– a carico della
convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2017
per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere sopprimere
dal 1° gennaio 2016 i contributi alimentari a suo carico o, se non altro, di
vederli ridotti a fr. 340.– mensili per C__________ e a fr. 160.– mensili
per S__________. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2017 AO 1 conclude per
la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato
soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un
coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi
del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.95 del 12 aprile 2019, consid. 1
con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30
giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente
pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è
il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo
alimentare per C__________ e S__________ di fr. 800.– mensili dal 1°
gennaio 2016. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è pervenuta al legale dell'attore il 26 giugno 2017. Introdotto l'11 luglio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude un estratto da Internet di un comunicato delle __________ del 22
settembre 2016, il suo certificato di salario del 2016, la sua polizza
dell'assicurazione malattia del 2017 e il certificato del suo stato di
famiglia. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla
situazione di figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre
ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF
144.
III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo per il giudizio, gli atti
in questione saranno pertanto vagliati in appresso.
3.
Litigiosa rimane, in
questa sede, la soppressione (o la riduzione) dei contributi alimentari dovuti
da AP 1 per C__________ e S__________. Nella sentenza impugnata il Pretore
aggiunto, richiamati i principi che governano la modifica di contributi alimentari
per figli minorenni, ha accertato che con un reddito attuale di fr. 5565.–
mensili la situazione dell'attore non si è sostanzialmente modificata rispetto
al momento del divorzio. Il che bastava, a mente sua, per respingere l'azione. Ciò
nonostante egli ha esaminato se l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del
nuovo diritto sul mantenimento dei figli potesse costituire un motivo per
aggiornare i contributi alimentari. A tal fine egli ha calcolato il fabbisogno
minimo dell'attore in fr. 3991.– mensili (minimo del diritto esecutivo
fr. 850.–, locazione fr. 900.–, cassa malati obbligatoria fr. 374.80, assicurazione dell'economia
domestica e RC fr. 63.35, assicurazione
giuridica fr. 30.65, leasing dell'automobile fr. 435.35,
imposta di circolazione fr. 76.25, RC dell'automobile fr. 169.60, spese di trasferta __________-__________ fr. 771.–,
posteggio fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 220.–), giungendo alla
conclusione che con un margine disponibile di fr. 1574.– mensili AP 1 può
finanziare il fabbisogno in denaro dei figli. Quanto alla convenuta, egli ha
ritenuto che, sia pure al beneficio di prestazioni assistenziali, essa può
conseguire un reddito di fr. 1862.– mensili “pari alla media dei suoi
ultimi stipendi”. Riguardo al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha determinato
in fr. 2299.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, locazione
fr. 933.35 [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di C__________],
premio cassa malati obbligatoria fr. 21.30), onde un ammanco di fr. 437.65 mensili.
In merito al fabbisogno in
denaro dei figli, il Pretore aggiunto ha stimato quello di C__________ in fr.
1530.45
mensili sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, adattando il premio della cassa malati e la locazione ai costi
effettivi. Egli ha escluso per contro l'ipotesi di un contributo di
accudimento. Relativamente a S__________, collocato – come detto – in un
istituto, il primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 941.10
mensili. Egli ha appurato così che con il proprio margine disponibile di fr.
1574.
– mensili AP 1 può far fronte ai contributi alimentari fissati al momento
del divorzio. Inoltre il primo giudice ha constatato che l'attore deve versare alla
convenuta gli assegni familiari di complessivi fr. 525.– mensili da lui
percepiti per i figli e l'ha condannato, di conseguenza, a rifondere a AO 1 fr.
2750.
– di arretrati.
4.
I
criteri che disciplinano la modifica di contributi
alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già
stati riassunti dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD
I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag.
666.
consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre
2018, consid. 3). Al proposito basti rammentare che una modifica in tal
senso è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui il
contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).
Essa presuppone, concretamente, che la situazione
economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo sostanziale e
duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. Non ogni
fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima tuttavia una modifica
del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti
uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze
prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare ove l'onere
contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione
modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di
un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato –
e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità
di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico. Accertate simili
condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo
adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con rinvii;
sentenza del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018, consid. 3 con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2013.69
del 3 luglio 2014, consid. 6).
5.
Controverso
nella fattispecie è anzitutto il reddito di AP 1. Il Pretore aggiunto l'ha
accertato in fr. 5565.– mensili sulla scorta dei conteggi salariali agli atti,
dai quali ha dedotto gli assegni familiari e “la rata per l'acquisto della cassa pensioni e sommati il lavoro domenicale
e il lavoro notturno” (sentenza impugnata consid. 6.1). L'appellante sostiene
di percepire uno stipendio di fr. 5600.– mensili, già compresa la quota di
tredicesima, importo che si riduce a fr. 5075.– mensili una volta dedotti gli
assegni familiari di fr. 525.– mensili.
a) In
appello l'attore ha prodotto il suo certificato di salario del 2016 dal quale
risulta un reddito mensile di fr. 5653.75, ovvero fr. 5128.75 senza gli assegni
familiari di fr. 525.– mensili. Dai conteggi salariali agli atti si evince
tuttavia che al lavoratore è trattenuta una “rata per l'acquisto della cassa pensioni” di fr. 500.–
mensili (doc. C 1, C2 e D12).
Trattandosi con ogni verosimiglianza di un riscatto volontario della cassa
pensione che consente all'assicurato di colmare una lacuna previdenziale, simile
trattenuta è equiparabile al pagamento del premio per una polizza assicurativa del
“terzo pilastro vincolato”. Successiva al divorzio (il certificato di salario
2015.
non riporta alcun contributo per il riscatto della previdenza
professionale: dichiarazione d'imposta 2015, richiamata), tale scelta
unilaterale non prevale tuttavia sul mantenimento dei figli.
b) Alla
luce di quanto precede il reddito accertato dal Pretore aggiunto, finanche
inferiore a quello effettivo, resiste alla critica. Non consta nemmeno che l'intenzione
annunciata delle __________ di sopprimere migliaia di posti di lavoro e di adeguare le rispettive prestazioni
sociali (doc. D12) abbia già coinvolto l'appellante. Incerta e ipotetica,
simile eventualità non può essere presa in considerazione già adesso. Tenuto
conto che al momento del divorzio l'attore percepiva fr. 5489.– mensili senza
assegni familiari (certificato di salario 2015 nell'incarto fiscale
richiamato), il reddito attuale di lui di fr. 5587.10 mensili senza assegni
familiari risulta finanche più elevato di quello conseguito allora.
6.
L'appellante contesta altresì il proprio fabbisogno
minimo di fr. 3991.– mensili accertato dal primo giudice, chiedendo
di rivalutarlo a fr. 5013.– mensili. Occorre passare in rassegna le
singole voci.
a) Per
quel che concerne il minimo esistenziale del diritto esecutivo, in concreto il
Pretore aggiunto ha accertato che l'attore vive con una compagna, di modo che
gli ha riconosciuto la metà dell'importo base per coppia. L'appellante fa
valere di convivere da due anni come “semplice coinquilino”, ciò che esclude un
concubinato stabile e qualificato. La prassi di questa Camera prevedeva invero che,
trattandosi di determinare nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di
una sentenza di divorzio il fabbisogno minimo di un genitore divorziato, faceva
stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo che sarebbe stato da
riconoscere a quell'ex coniuge come persona sola (RtiD I-2006 pag. 667
consid. 6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid.
7a). La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire nondimeno,
anche sotto l'egida del nuovo diritto sul
mantenimento del figlio (entrato in vigore il 1° gennaio 2017), che il
minimo esistenziale di un debitore alimentare il quale viva in comunione
domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Determinante è quindi la situazione di
fatto, che si tratti di concubinato o no. Ciò impone di adeguare la prassi di
questa Camera. E siccome in concreto è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica
con una terza persona, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da
computare nel suo fabbisogno minimo risulta di fr. 850.– mensili (la metà di
fr. 1700.–).
b) Relativamente
alla locazione, il primo giudice ha rammentato che in caso di convivenza il
costo dell'alloggio va suddiviso in ragione di metà ciascuno. Non ha reputato
decisivo perciò che AP 1 dichiari di corrispondere alla convivente fr. 750.– mensili, più un acconto di fr. 250.– per
le spese accessorie e fr. 100.– per un posteggio. Oltre a ciò, egli ha
rimproverato all'attore di non avere reso verosimili i costi effettivi dell'abitazione
appartenente alla compagna (interessi ipotecari e spese accessorie), di modo
che “alla luce degli attuali tassi ipotecari” ha riconosciuto una spesa di fr.
900.
– mensili, corrispondenti “alla metà dell'importo ritenuto equo e
plausibile per un'abitazione come quella in proprietà a __________ S__________”,
più fr. 100.– mensili per il posteggio. L'appellante contesta l'opinione del
Pretore aggiunto, rilevando che nel caso specifico una pigione di fr. 1100.–
mensili non appare affatto eccessiva. Per di più, egli soggiunge, la convenuta,
che si è vista riconoscere una pigione di fr. 1400.– mensili, non ha contestato
la spesa. Ora, l'accordo stipulato da AP 1 con la compagna prevede un versamento
di fr. 1100.– mensili, compresi fr. 100.– mensili per un posteggio (doc. D1). Tale
accordo non è determinante, la giurisprudenza prevedendo che in caso di
convivenza il costo dell'alloggio di un debitore alimentare corrisponde per
principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il
contratto di locazione o a eventuali convenzioni
interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio
2018.
consid. 3). Sta di fatto che in concreto AO 1 non ha contestato il costo
dell'alloggio esposto dall'attore. A quest'ultimo va riconosciuta così la
spesa dichiarata di fr. 1000.– mensili.
c) In
merito al premio di cassa malati, il primo giudice ha riconosciuto all'attore il
premio della sola assicurazione di base, di fr. 374.80 mensili, mentre in
ragione della difficile situazione finanziaria e del buono stato di salute di
lui ha stralciato la copertura complementare di fr. 63.90 mensili. L'appellante
obietta che le parti non versano in ristrettezze economiche, sicché la
copertura complementare gli va riconosciuta. In effetti su questo punto il
Pretore aggiunto non ha mancato di contraddirsi. È indubbio per vero che, dandosi
gravi ristrettezze, i premi delle assicurazioni facoltative come quella sanitaria
complementare della LAMal, quella contro la responsabilità civile e quella
dell'economia domestica non possano trovare spazio nel fabbisogno minimo di un
coniuge (RtiD
II-2017 pag. 778, consid. 6b con
rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2017.47
del 28 gennaio 2019 consid. 12b). Se l'attore versasse in gravi
ristrettezze, mal si comprende però come mai il primo giudice abbia ammesso nel
fabbisogno minimo di lui i premi per l'assicurazione dell'economia domestica, per
l'assicurazione contro la RC privata e per la protezione giuridica, di
complessivi fr. 94.– mensili.
In condizioni del genere tanto valeva riconoscere anche l'assicurazione
sanitaria complementare e quindi, il premio integrale aggiornato di fr. 483.95
mensili.
d) Il
Pretore aggiunto non ha incluso nel fabbisogno minimo di AP 1 alcun carico
d'imposta. L'appellante fa valere un aggravio fiscale di fr. 452.85 mensili, il
quale si fonda tuttavia sulla tassazione del 2013 (doc. 3), mentre il dato più
recente agli atti è la tassazione del 2015 (doc. E), la quale attesta un onere
tributario di circa fr. 95.– mensili, cui si aggiunge l'imposta comunale.
Certo, in caso di gravi ristrettezze le imposte vanno escluse dal fabbisogno
minimo di un debitore alimentare (DTF 126 III 356 e 127 III 70), né il
Tribunale federale risulta avere rimesso in causa tale giurisprudenza, come
sembrava evincersi invero dalla sentenza 5C.277/2001 del 19 dicembre 2002
(“questione non definitivamente decisa”: consid. 3.3, seconda frase). Se
l'appellante non versa in gravi ristrettezze, di conseguenza, non v'è motivo
per non riconoscergli il carico fiscale di fr. 170.– mensili.
e) Il
primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo dell'attore spese di trasferta per
fr. 771.– mensili, pari a un'indennità di fr. –.60/km per i 58.4 km percorsi giornalmente
dall'attore. Non a torto la convenuta fa valere che in circostanze del genere
non si giustificava di riconoscere il premio dell'assicurazione RC
dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di circolazione (fr. 76.25
mensili). Come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare, un'indennità di
fr. –.60 o –.70/km copre già di per sé i costi medi d'esercizio di un
veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal costo del
carburante a quello della manutenzione, tant'è che analoga indennità ammette
l'autorità tributaria per le trasferte
fiscalmente riconosciute (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.92
del 17 maggio 2018 consid. 8c). Per di più, il primo giudice ha calcolato l'indennità
su una media di 22 giorni, quantunque la giurisprudenza
più recente fissi tale media in 19.2 giorni lavorativi mensili (230
giorni annui: RtiD I-2013 pag. 835 consid. c; la vecchia giurisprudenza si
fondava ancora sulla media di 21.7 giorni: I CCA, sentenza inc.
11.2015.114
del 20 febbraio 2017, consid. 7b). Nel fabbisogno minimo
dell'attore non si giustifica dunque di cumulare in aggiunta né il premio
dell'assicurazione RC dell'automobile (fr. 169.60 mensili) né l'imposta di
circolazione (fr. 76.25 mensili).
f) Visto
quanto precede, dedotto dal reddito netto di fr. 5587.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 4125.–
mensili arrotondati rimane a AP 1 un margine disponibile di
fr. 1462.– mensili, insufficiente per far fronte al contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di
divorzio. Occorre esaminare di conseguenza la situazione in cui si trova la
convenuta.
7.
Per quel che è di AO
1, il Pretore aggiunto ha accertato che essa non esercita alcuna attività
lucrativa ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, ma che potrebbe
riprendere un lavoro. Le ha imputato così un reddito di fr. 1862.– mensili,
corrispondente alla media degli ultimi stipendi (novembre del 2015, dicembre
del 2015 e marzo del 2016). Dato nondimeno un fabbisogno minimo di fr. 2299.65
mensili, il primo giudice ha appurato che costei registrerebbe in ogni modo un
ammanco di fr. 437.65 mensili, onde l'impossibilità di far fronte finanche
al proprio mantenimento.
a) L'appellante
ritiene che alla convenuta vada ascritto un reddito da attività lucrativa al
100%. Considerato che S__________ è collocato in internato e che C__________ aveva
ormai 16 anni al momento del giudizio, a suo parere la convenuta potrebbe
guadagnare almeno fr. 3700.– mensili, ciò che le lascerebbe un margine
disponibile di fr. 1400.– mensili.
b) Al
momento in cui il Pretore ha statuito vigeva ancora il principio per cui un
coniuge con prole poteva essere tenuto a cominciare (o a ricuperare) un'attività
lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui
affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno
poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche
DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente prevede invece
che un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può
intraprendere un'attività lucrativa all'80%, fermo restando che nella maggior
parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel
Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può riprendere
un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid.
4.7
). Il nuovo orientamento della
giurisprudenza si applica immediatamente anche alle procedure in corso (sentenza
del Tribunale federale 5A_978/2018 del 15 aprile 2019, consid. 4.1).
c) In
concreto la figlia C__________ ha compiuto 17 anni il 19 dicembre 2018 e S__________
13.
anni il 15 luglio 2018. Quest'ultimo essendo collocato in internato, alla
convenuta può essere imposta di conseguenza un'attività lucrativa a tempo
pieno. Il reddito di lei non va ad ogni modo determinato in astratto, ma dev'essere alla sua concreta portata, tenuto
conto della formazione, dell'età e dello stato di salute (DTF 143 III
235.
consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690
n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc.
11.2017.110
dell'11 dicembre 2018, consid. 5a).
d) Dal
fascicolo dell'Ufficio del sostegno sociale (agli atti) risulta che AO 1, titolare
di un attestato di capacità quale venditrice, ha cessato l'attività lucrativa
alla nascita di C__________, l'ha ripresa fino alla nascita di S__________, ha
svolto in seguito saltuari lavori di pulizia a ore ed è infine stata posta, dall'agosto
del 2015, al beneficio di prestazioni assistenziali. Sui problemi di salute che
le impedirebbero di lavorare nulla è dato di sapere. Resta il fatto che al
momento in cui si è vista sgravare dalle cure di S__________ essa aveva 45
anni. Incombeva pertanto all'attore rendere verosimile in che modo potesse concretamente
mettere a frutto la propria capacità lucrativa. AP 1 si limita ad affermare che
essa potrebbe guadagnare fr. 3700.– mensili, ma si tratta di un assunto
generico, tanto più ove si pensi che il vecchio datore di lavoro della
convenuta ha dichiarato di non volerla riprendere (doc. 2, 5° foglio). Tutto
si ignora su quale altro lavoro l'interessata potrebbe svolgere nel settore
della vendita o delle pulizie. Dagli atti risulta che dal momento del divorzio fino
al luglio del 2016 essa ha introdotto almeno una ventina di candidature per un
posto di lavoro nel comparto della vendita e in quello delle pulizie appunto,
ma senza successo (lettere nell'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale,
richiamato). Ne segue che sul preteso reddito potenziale della convenuta
l'appello cade nel vuoto.
8.
Nelle circostanze
descritte risulta che al momento di firmare la convenzione sugli effetti del
divorzio, nel settembre del 2015, AP 1 conseguiva un reddito di fr. 5489.– mensili
senza assegni familiari (sopra, consid. 5b) e aveva un fabbisogno minimo di fr.
3745.05
mensili (sopra, lett. A). Al momento del giudizio il suo reddito era
lievitato a fr. 5587.– mensili senza assegni familiari (sopra, consid.
5b), ma aumentato era anche il fabbisogno minimo a fr. 4125.– mensili (sopra,
consid. 6f). Il suo margine disponibile si era quindi assottigliato, ma la sua situazione
economica tuttavia non poteva dirsi mutata in misura sostanziale
rispetto al momento in cui i contributi alimentari erano stati fissati per
convenzione (sopra, consid. 4). Ammesso e non concesso che il fabbisogno minimo
del settembre 2015 indicato dall'attore fosse stato calcolato in base agli
stessi parametri di quello accertato al momento del giudizio (ciò che l'attore
non ha reso verosimile), non si ravvisano estremi nel senso dell'art. 286 cpv.
2.
CC che giustifichino una modifica della sentenza di divorzio.
Quanto
a AO 1, nel settembre del 2015 essa versava già in grave ammanco, poiché con un
reddito di fr. 650.– mensili riusciva a coprire il proprio fabbisogno
minimo di fr. 1200.– mensili per poco più di metà (petizione [“istanza”] di AP
1, del 18 febbraio 2016, pag. 5 punto 3). E al momento del giudizio le sue
condizioni economiche non erano sostanzialmente migliorate. La sua situazione
continuava a rimanere nettamente deficitaria, ove si pensi che nonostante il
reddito ipotetico di fr. 1862.– mensili
imputatole dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 7 in principio) il fabbisogno
minimo di fr. 2299.65 mensili era lungi dal risultare coperto. Nemmeno per
quanto attiene alla convenuta si intravedono quindi i presupposti dell'art. 286
cpv. 2 CC per una modifica della situazione di divorzio che alleggerisca
l'onere contributivo dell'attore.
9.
Rimane da verificare
se siano intervenuti sostanziali mutamenti nel fabbisogno in denaro dei figli.
Riguardo a C__________ non si riscontra nulla del genere rispetto al momento in
cui l'attore si è impegnato, nel settembre del 2015, a versare per convenzione
un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (assegni familiari non
compresi) fino al 14° compleanno, il 19 dicembre 2015, e di fr. 800.– mensili
(assegni familiari non compresi) dopo di allora. La situazione è cambiata per
quanto concerne S__________, il quale dal 14 novembre
2016.
è collocato in internato nella “Casa __________” di __________. Ciò
giustificherebbe di inserire nel fabbisogno in denaro di lui la retta dell'istituto
(fr. 480.– mensili), riducendo di conseguenza la quota del fabbisogno in denaro
destinata al vitto e quella per la cura e l'educazione nella misura in cui tali
prestazioni non sono più fornite dalla madre affidataria. Il problema è che l'attore
non spiega – né dagli atti risulta – come sia stato calcolato il fabbisogno in
denaro di S__________ nella convenzione sugli effetti del divorzio (fr. 700.–
mensili oltre assegni familiari fino al 14° compleanno, il 15 luglio 2019, e fr.
800.
– mensili oltre assegni familiari dopo di allora). Non si vede di
conseguenza come l'attore potrebbe pretendere una riduzione del contributo
alimentare in seguito al mutamento di situazione.
Comunque
sia, si volesse ragionare per ipotesi, si può constatare che il contributo
alimentare pattuito nel settembre del 2015 (fr. 700.– mensili senza costi
di cura e educazione, prestate in natura dalla madre, più l'assegno familiare
di fr. 262.50) corrisponde a poco più della metà del fabbisogno medio in denaro
previsto nel 2015 dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per un figlio in una fratria di due fino a 12 anni (fr.
1330.
– mensili senza costi di cura e educazione, più un assegno familiare di
fr. 262.50). E siccome il costo del vitto in quel fabbisogno corrispondeva a
fr. 285.– mensili, si può stimare che nel contributo alimentare di fr. 700.–
mensili in favore di S__________ il vitto non influisse per più di fr. 150.–
mensili circa. Tolti quindi fr. 150.– mensili, si sarebbero dovuti aggiungere tuttavia
fr. 480.– per la retta della “Casa __________”. Ne segue che in seguito al
collocamento in internato il fabbisogno in denaro di S__________ non è
diminuito, ma se mai aumentato, sicché l'attore non può prevalersi del
cambiamento per chiedere una riduzione del contributo alimentare. Anche in
proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
10.
Non
si disconosce che, come detto (consid. 6f), il margine
disponibile di fr. 1462.– mensili conservato da AP 1 sul proprio fabbisogno
minimo è insufficiente per far fronte al contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili complessivi in favore dei figli fissato nella sentenza di divorzio (fr.
1600.
– mensili nel futuro periodo compreso fra il 14° compleanno di S__________
e il 18° compleanno di C__________). La giurisprudenza, tuttavia, ha già avuto
modo di ricordare che un debitore di contributi alimentari non può invocare nei
confronti dei figli la tutela del proprio fabbisogno minimo secondo il diritto
civile (in concreto quello del consid. 6f), bensì unicamente l'intangibilità
del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339
consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1). I contributi alimentari per i
figli prevalgono dunque sui premi delle assicurazioni non obbligatorie
riconosciute nel fabbisogno minimo dell'attore (sopra consid. 6c). Se ne
conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà altresì alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un
legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).