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Decisione

11.2017.70

Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione e ammontare del pegno in caso di più lavori eseguiti su più fondi

18 giugno 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2017.95 del 5 ottobre 2018, consid. 2 con rinvii).

3. Il

17 maggio 2016, come detto, AO 4 ha venduto la particella n. __________ a __________

A__________ e __________ S__________ in ragione di metà ciascuno. Ora,

trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di

un'ipoteca legale degli artigiani o impren­ditori – sia essa provvisoria o

definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle

forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 consid. 4b con riferimenti).

Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può

subentrare nel processo al posto del­l'alienante”

(art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la richiesta di iscrizione va

respinta (Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 521 n. 1730 con rimandi). In tal caso

tuttavia l'artigiano o imprenditore deve avere la possibilità di chiedere

nuovamente l'iscrizione – provvisoria o definitiva – del­l'ipoteca legale nei

confronti del nuovo proprietario del fondo. A tal fine il giudice gli fissa

perciò un termine entro cui

agire

(unanimi: Schumacher, Das Bauhand­werker­pfand­recht,

3ª edizione, pag. 542 n. 1475 cui rinvia il n. 1370 per

l'iscrizione provvisoria Schmid/Hürlimann-Kaup,

loc. cit.; Steinauer, Les droits

réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 313 nota 82; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n.

24a ad art. 839/840; Bovay in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 38 ad art. 839; Praplan, L'hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs: Mise en œuvre judiciaire in: JdT 2010 II pag. 44; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106).

Il nuovo proprietario del fondo, da parte

sua, non può invocare l'intervenuta perenzione del diritto all'ipoteca legale,

poiché ha rifiutato di subentrare all'alienante nel processo pur avendo

acquistato il fondo gravato di iscrizione provvisoria, foss'anche decretata

solo in via cautelare (Schumacher,

loc. cit.). Tale è l'orientamento di questa Camera (RtiD II-2016 pag. 615 n.

11c; v. anche sentenze inc. 11.2014.52

del 28 dicembre 2015, consid. 3 e inc. 11.2015.102 del 10 febbraio 2016,

consid. 2).

In concreto il

vicepresidente della Camera ha impartito il 15 aprile 2019 ad AO 4 un termine

fino al 17 maggio successivo per documentare l'intenzione di __________ A__________

e __________ S__________ di subentrargli nel processo. Il destinatario non ha

reagito, né ha postulato – per ipotesi – una proroga del termine assegnatogli.

La richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteche legali sulla particella n. __________

(casa “__________”) va dunque respinta. Alla AP 1 dev'essere fissato un termine

entro cui chiedere l'iscrizione provvisoria nei confronti dei nuovi proprietari,

i quali non potranno – come si è visto – opporle la peren­zione del­l'art. 839

cpv. 2 CC. Sulle spese processuali si dirà in appresso.

4. Il 25 febbraio 2019 i

convenuti hanno prodotto copia di una petizione del 26 giugno 2018 inoltrata dalla

AP 1 contro la AO 1 volta al pagamento di

fr. 69 230.50, una lettera dell'11 febbraio 2019 in

cui la medesima AP 1 dichiara di ritirare tale azione riservandosi di introdurre

una nuova azione nei confronti di AO 2 e AO 3, così come il decreto di stralcio

emesso il 12 febbraio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3. Sulla

scorta di tale documentazione essi ritengono che il credito “sul quale si

fondava l'ipoteca legale non è stato accertato”, di modo che l'appello dev'essere

dichiarato “irricevibile in quanto infondato o comunque divenuto privo d'oggetto”.

Ora, la documentazione citata, successiva alla decisione del Pretore, è di per

sé ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non è dato a divedere tuttavia quale

incidenza essa avrebbe ai fini del giudizio. Certo, sull'ammontare della pretesa

l'esito della causa creditoria vincola il giudice dell'azione ipotecaria. Sta

di fatto che al riguardo non è ancora intervenuto in concreto alcun giudizio di

merito, mentre l'appaltatore può liberamente agire nel termine di prescrizione

decennale (art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128

n. 3 CO; I CCA, sentenza inc. 11.2009.84 del 18 luglio 2011 consid. 2 con

rinvii), lasso di tempo che a un sommario esame non sembra ancora essere decorso.

Giova dunque passare senza indugio all'esame dell'appello.

5. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha rammentato che

l'iscrizio­ne di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire entro quattro mesi dal com­pimento del lavoro e che, trattandosi di

lavori compiuti su più fondi, il termine decorre dal compimento delle opere su

ogni singola proprietà quantunque si sia in presenza di un unico contratto. Ciò

posto, egli ha accertato che i lavori della ditta istante sono stati eseguiti tra

il giugno e il settembre del 2015. E siccome l'iscrizione delle ipoteche legale

nel registro fondiario è avvenuta il 3 di­cembre 2015, egli ha reputato l'istanza

tardiva per tutti i lavori terminati entro il 2 agosto 2015, compreso

l'acquedotto, opera comune per le quattro case. Riguardo invece ai lavori terminati

dopo il 2 agosto 2015, egli ha respinto l'istanza, tanto perché non era

desumibile il valore dei medesimi, quanto perché “non è possibile individuare

su quali fondi (e in che misura) tali lavori sono stati eseguiti”.

6. L'appellante ricorda

che il contratto d'appalto era uno solo, che la committente era una soltanto,

che i lavori si sono svolti nell'ambito di un cantiere unico senza distinzione

tra le varie case e che il fondo originario è stato frazionato il 6 agosto 2015

verso la fine dei lavori, lavori che sono proseguiti anche durante i mesi di

ago­sto e settembre del 2015. Essa rimprovera al Pretore di non avere chiarito “la

genesi” dei lavori effettuati prima e dopo il 3 agosto 2015 “in quanto facenti

tutti parte dello stesso cantiere e relativo contratto”. Anche le opere supplementari

– essa soggiunge – sono state eseguite per le quattro case in egual misura “in quanto

mai contestato da controparte”. Secondo la ditta, il Pretore ha trasceso i

limiti di un procedimento sommario, analizzando le varie testimonianze e la

suddivisione dei lavori sui vari fondi anticipando il merito. A suo parere il

riparto dei lavori prima e dopo il 3 agosto 2015 è errata, poiché il

termine di iscrizione nel registro fondiario decorre dalla fine di tutti i

lavori, ovvero in concreto dal mese di settembre 2015. Allo stadio attuale del

procedimento – essa continua – la quantificazione dei lavori non ha alcuna

valenza giuridica, sicché il Pretore ha precorso la causa di merito, eccedendo

i limiti della decisione sommaria. Ad ogni modo, essa epiloga, “i lavori sono

stati eseguiti per tutte le quattro case in egual misura” e quindi andrebbe

almeno riconosciuta “la parte di credito di cui si è certi, quella relativa al

contratto, omettendo quella relativa alle opere supplementari”.

7. Litigiosa è anzitutto

la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Ora, per ottenere dal giudice

l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve

rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non

occorre una prova piena. In relazione alla tempestività è sufficiente addurre

elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del termine per ottenere

l'iscrizione dell'ipoteca. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice

non deve porre esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina

l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca

definitiva alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in

altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare

escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame

il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (RtiD II-2016

pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018, consid. 3 con

rinvii).

a) L'iscrizione

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC),

intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto

del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e sono pronte

per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018 consid. 5a con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13

ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/ RNRF 2016 pag. 342; v. anche RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Nella

fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta il 3 dicembre 2015, ragione per

cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante appaiano essere stati terminati

non più di quattro mesi prima di tale data (art. 839 cpv. 2 CC), ovvero non prima

del 3 agosto 2015.

b) A

norma dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire

solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita

su un determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può

quindi sussistere unicamente per prestazioni effettuate su uno specifico immobile

in relazio­ne a un concreto progetto di costruzione (I CCA, sentenza inc.

11.2017.95 del 5 ottobre 2018, consid. 4). Nel caso di lavori su due o più

immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale

gravante ogni singolo fondo per la frazione del credito di cui il proprietario

risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o

l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti

(sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1; v. anche Bovay

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 54 ad art. 839; Bohnet, Actions civiles, vol. I,

2ª edizione, § 55 n. 49).

c) Lavori

eseguiti in una sola volta dal medesimo imprenditore in due o più edifici

situati su un unico fondo e sulla base di un singolo contratto possono

costituire una prestazione unitaria. In tal caso è dato un solo termine di

quattro mesi per iscrivere un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

secondo l'art. 839 cpv. 2 CC (DTF 125 III 118 consid. 3b, 111 II 343 consid. 2;

più recentemente: sentenze del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio

2017 consid. 7.1, in: SJ 2017 I 265, e 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015, consid.

3.2). Qualora il fondo sia in seguito frazionato, l'ipoteca va chiesta su ogni

singolo fondo e il termine decorre separatamente per ogni immobile indipendentemente

dal fatto che la parcellazione sia avvenuta prima o dopo la conclusione del

contratto (Schumacher, op. cit.,

pag. 432 n. 1205; Praplan, L'hypo­thèque

légale des artisans et entrepreneurs: Mise en œuvre judiciaire, in: JdT 2010 II

Considerandi

41). Un'eccezione può ravvisarsi ove gli edifici, seppure posti su fondi diversi,

costituiscano un'unità dal punto di vista funzionale e i lavori siano eseguiti contemporaneamente

o l'uno immediatamente dopo l'altro (Schumacher,

op. cit., pag. 432 n. 1207; Thurnherr

in:

Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 18 ad

art. 839/840).

d) Infine,

qualora il medesimo artigiano o imprenditore sia stato incaricato di eseguire

più opere sulla base di un singolo contratto, il termine di quattro mesi

decorre – per principio – dal compimento dei vari lavori. Solo qualora i lavori

siano tanto embricati da formare nel loro insieme un'unità specifica

dal

profilo economico e materiale si può considerare che ci si trovi di fronte –

eccezionalmente – a un lavoro unitario. In tal caso è dato un solo termine di

quattro mesi per iscrivere un' ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a

norma dell'art. 839 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016

del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 con rinvii, in: SJ 2017 I 273;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017

consid. 5b).

e) Nella

fattispecie l'istante è stata incaricata di eseguire gli impianti sanitari e l'impianto

di riscaldamento in quattro case “a schiera” in corso di edificazione sulla

base di un singolo contratto d'appalto (doc. B). I lavori sono stati appaltati

dalla stessa committente (la AO 1), sono stati eseguiti inizialmente sul medesimo

fondo, sono stati svolti pressoché nello stesso periodo e nel contesto di un

cantiere unico, e hanno formato oggetto di una liquidazione finale unica. Non

risulta tuttavia, nem­meno a un sommario esame, che i vari fondi formassero

un'unità funzionale. Trattandosi di quattro case distinte, il termine di

quattro mesi decorreva pertanto dalla fine dei lavori nei singoli immobili. Analogamente

non si ravvisano gli estremi di un

solo lavoro specifico, le opere in questione rimanendo perfettamente

individuabili e distinguibili, per nulla embricate fra loro. Anche al

proposito l'istante doveva rendere verosimile quindi la tempestività della richiesta

d'iscrizione per entrambe le prestazioni.

f) Premesso

ciò, __________ F__________, dipendente della ditta istante, ha dichiarato di

essere intervenuto sul cantiere di __________ dopo le ferie edilizie estive e sino

alla fine di agosto, occupandosi di piccoli lavori in “quasi” tutte le case,

montando “le rosette nella casa D (guardando il doc. E è l'ultima casa a sinistra”)

e i sifoni, “asportando materiale di cantiere e pulendo i pavimenti”. Egli ha

precisato che il montaggio di una termopompa è stato eseguito in agosto (deposizione

del 23 febbraio 2016: verbali, pag. 1 e 2). __________ R__________, figlio del

titolare della ditta e dipendente dell'azienda, ha dichiarato di avere lasciato

il cantiere dopo la fine di settembre 2015, di avere posato la termopompa nella

casa A in agosto e quella della casa B tra la fine di agosto e il settembre. Egli

ha affer­mato inoltre di avere “finito nel mese di agosto la casa A con la posa

degli apparecchi (mobiletti, lavabo, WC, bidet); in seguito, fine agosto-inizio

settembre, ho lavorato nella casa B, dove oltre a finire l'allacciamento della

termopompa ho effettuato anche la posa degli apparecchi e l'allacciamento della

cucina”. Quanto alla casa C, nel mese di agosto egli ha eseguito “gli scarichi

della condensa della termopompa [messa in funzione a fine luglio] con la posa della

bacinella per il recupero dell'acqua. Per la casa D, già occupata nel mese di

agosto, i lavori “erano già stati terminati nel corso del mese di luglio” (deposizione

del 23 febbraio 2016: verbali, pag. 3).

g) Per

converso, secondo __________ A__________, piastrellista, “le case D, C e

B a fine giugno erano praticamente a posto” e anche l'ultima casa “era praticamente terminata prima delle vacanze del­l'edilizia” (deposizione del 23 marzo 2016: verbale, pag. 1). Stando a __________ D__________, imbianchino, i

lavori per le case B, C e D erano terminati nel mese di giugno, mentre la “casa A l'ha

finita a inizio luglio” (deposizione del 23 marzo 2016: verbali, pag. 2). A

mente di __________ M__________, dipendente dell'impresa di costruzione, “a fine luglio

tutte le case del cantiere erano finite”, compreso l'impianto sanitario e il riscaldamento (deposizione del 23 marzo 2016: verbali, pag. 3).

h) Tenuto

conto del fatto che le ferie collettive dell'edilizia nel Cantone Ticino sono

annualmente fissate nelle prime due settimane di agosto e che l'apprezzamento

di deposizioni contrastanti rilasciate da cinque testimoni va rinviata al

giudizio sul­l'iscrizione definitiva, in concreto non si può desumere già a un

sommario esame che con riferimento alla casa A (la prima a destra sul doc. E) e

quindi – contrariamente all'opinione del Pretore – la particella n. __________ (come

ammettono i convenuti: risposta del 27 gennaio 2016, pag. 1, 5ª riga), per l'installazione

dell'impianto sanitario e di quello di riscaldamento l'istanza di iscrizione

fosse tardiva. Quanto alla casa __________ (particella n. __________), si può

ritenere che, quanto meno in relazione all'impianto di riscaldamento per il

quale nel mese di agosto sono stati posati gli “scarichi della condensa della termopompa” (prestazione che, a un esame

di verosimiglianza, che non può ritenersi accessori

o secondaria), l'iscrizione appare tempestiva.

Per

contro, la richiesta d'iscrizione appare d'acchito tardiva quanto alla casa __________

(particella n, __________), il montaggio delle rosette costituendo un lavoro

puramente accessorio, mentre la pulizia del cantiere non appare riferirsi a

quell'immobile già abitato. Anche per quel che riguarda la costruzione dell'acquedotto

l'istanza appare chiaramente tardiva, ove appena si consideri che la fattura

risale al giugno del 2015, ciò che indizia la conclusione dei lavori ben prima

del 3 agosto 2015 (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con rinvii). Né si può

ritenere, a un esame sommario, che tale opera rientri nel contratto principale o

possa definirsi, in mancanza di indicazioni da parte dell'istante, funzionale a

quelle del contratto principale.

i) Non

che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma ciò non basta per concludere che

il termine entro cui ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale per i lavori testé

evocati fosse già chiaramente decorso. In circostanze come quelle descritte l'iscrizione

va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità del­l'ipoteca rinviata alla

sentenza di merito. In quella procedura la tempestività dell'iscrizione,

trattata nel giudizio provvisionale a livello di mera apparenza, andrà

sindacata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.8 del 31

ottobre 2017 consid. 5d con rinvio alla sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo

2006, consid. 4). Ne segue, in definitiva, che in relazione alla particella n. __________

la richiesta di iscrizione del­l'ipoteca legale va reputata tempestiva sia per

gli impianti sanitari sia per l'impianto di riscaldamento. Relativamente alla particella

n. __________ la richiesta appare tempestiva limitatamente all'impianto di riscaldamento,

mentre va considerata tardiva per quel che riguarda la particella n. __________.

8.

In merito all'ammontare del credito, dandosi

più fondi e più prestazioni incombe

all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato per ogni fondo e

fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito

quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne discende che, per principio,

l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo del proprio

intervento in modo astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme

delle sue prestazioni secondo la volumetria delle costruzioni, ma deve

specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) siano

stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di

costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo. E non spetta al

giudice suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su

più fondi. I principi appena enunciati si applicano non solo alle iscrizioni

definitive, ma anche a quelle provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del

pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere

l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare

della garanzia iscritta (I CCA, sentenza inc. 11.2017.95 del 5 ottobre 2018, consid.

4a con rinvii).

a) Contrariamente

all'opinione dell'appellante, non è vero che la quantificazione dei lavori non ha

alcuna valenza giuridica per l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale.

Certo, in una procedura sommaria non si tratta di accertare l'esatta spettanza

dell'artigiano o imprenditore. Occorre nondimeno sapere qual è il verosimile

ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui

fondatezza andrà chiarita poi nella causa volta all'iscrizione definitiva

dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017, consid. 6a). L'artigiano

o imprenditore non è pertanto esonerato dal rendere verosimili quali opere

siano state svolte e quali materiali siano stati forniti.

b) In concreto è fuori

dubbio che la fattura del 14 giugno 2015 riguardante l'acquedotto (doc. H), come

pure la liquidazione finale del 22 settembre 2015 (doc. G) e l'elenco

delle fatture scoperte del 22 ottobre 2015 (doc. F), redatte unilateralmente dalla

ditta istante, non bastano per rendere verosimile la pretesa della ditta. Questa

tuttavia ha prodotto anche un'offerta del 4 marzo 2014, annessa al contratto d'appalto,

dalla quale risulta “un costo medio per casa” di fr. 40 905.22, di cui fr.

27.

501.25

per l'impianto di riscaldamento e fr. 14 619.– per i sanitari, più la ventilazione “servizi

bagni”, ma dedotta la “pompa della lavanderia” (doc. 1B). L'esistenza del

credito, risultante dal costo dei lavori a corpo (forfettari) per complessivi fr.

163.

200.–,

dal quale dedurre gli acconti versati di fr. 110 000.–, per un

totale di fr. 53 200.– corrispondenti a fr. 13 300.– per ogni

abitazione, può ritenersi di conseguenza verosimile.

c)

Quanto ai lavori eseguiti sui singoli fondi, è vero che l'istante

nulla ha specificato. Tuttavia l'allegazione dell'istante, secondo cui le

prestazioni contrattuali erano uguali per tutte quattro le case, è rimasta

incontestata. Per di più, a un sommario esame simile allegazione non appare

inverosimile, ove si pensi che le dimensioni delle abitazioni non divergono sostanzialmente

(doc. 1B), mentre le superfici lorde delle abitazioni (70 m²) appaiono analoghe

(doc. 10, 5° foglio). Inoltre i convenuti non hanno mai preteso che la ditta

istante non abbia fornito le prestazioni elencate nella citata offerta,

dipartendosi anzi da tale importo per contrapporre una propria liquidazione

finale (doc. J). Né essi hanno affermato che la ditta istante non abbia

completato tali prestazioni in ogni abitazione. Quanto all'esistenza di

difetti, per altro non quantificati né resi verosimili, il loro accertamento

esula dalla procedura sommaria e va rinviato alla causa di merito (I CCA, sentenza

inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 4; v. anche Schumacher, op. cit., pag. 159 n. 470).

d) In

ultima analisi, in un caso come quello in esame la suddivisione in parti uguali

della spettanza dovuta per contratto non è meramente astratta, ma rispetta verosimilmente

l'entità dei lavori eseguiti sui vari fondi. A ragione i convenuti fanno valere

invece che non è dato di sapere su quale particella siano state eseguite le

prestazioni supplementari oggetto delle fatture di fr. 3469.40 e di fr. 23 700.–, per le

quali non è possibile una ripartizione aritmetica sui quattro immobili. Ne segue

che sulla particella n. 130 va iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale di

fr. 13 300.–

e sulla particella n. __________ un'ipoteca legale di fr. 8965.–. L'appello,

parzialmente fondato, merita accoglimento entro tali limiti.

9.

Le spese e le

ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta per un quarto e dovrebbe sopportare

di conseguenza tre quarti degli oneri processuali. Non si deve dimenticare

tuttavia che AO 4 ha alienato la particella n. __________ senza impegnare

gli acquirenti nel­l'atto di cessione a subentrargli in causa, obbligando

l'istante così a ricominciare la procedura. In simili condizioni egli deve assumere

la responsabilità delle proprie scelte e assumere una parte (in concreto un

quarto) delle spese processuali (Schumacher,

op. cit., pag. 542 n. 1475; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.52 del

28.

dicembre 2015, con­sid. 5). Agli altri convenuti va addebitata la

rimanenza. L'istante rifonderà inoltre alle controparti un'indennità per

ripetibili ridotta (metà dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b), salvo per quel che riguarda i proprietari della particella n. __________,

che hanno diritto a un'indennità piena. AO 4 rifonderà all'istante infine un'equa

indennità per ripetibili. Le spese e le ripetibili di primo grado vanno

ridefinite secondo il medesimo principio.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia

di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza

(consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del

Distretto di Lugano è invitato a iscrivere, in sostituzione di quanto disposto

con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 3 dicembre 2015 dal

Pretore di Lugano, sezione 2, le seguenti iscrizioni provvisorie:

a) ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori per fr. 13 530.– con interessi al 5%

dal 10 novembre 2015 in favore della AP 1 sulla particella n. __________ RFD di

__________, proprietà di AO 2 e AO 3 in ragione di un mezzo ciascuno;

b) ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori per fr. 8965.– con interessi al 5% dal 10

novembre 2015 in favore della AP 1 sulla particella n. __________ RFD di __________,

proprietà di AO 5.

2. All'istante

è assegnato un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

sentenza per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale.

3. All'istante

è assegnato un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

sentenza per promuovere nei confronti degli attuali comproprietari della

particella n. __________ l'istanza volta all'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale.

4. Nel

caso in cui il termine di 30 giorni decorra infruttuoso, diverrà caduca

l'iscrizione

provvisoria decretata dal Pretore il 3 dicembre 2015 per l'ammontare di fr. 21 242.60 con

interessi al 5% dal 10 novembre 2015 in favore della AP 1 sulla particella n. __________

RFD di __________, intestata a __________ A__________ e __________ S__________

in ragione di un mezzo ciascuno.

5. L'istanza

è respinta per il resto, nel senso che ad avvenuto passaggio in giudicato di

questa sentenza l'ufficiale del registro fondiario del Distretto

di Lugano

sarà invitato a cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

iscritta in via provvisoria il 3 dicembre 2015 per l'ammontare di fr. 21 242.60 con

interessi al 5% dal 10 novembre 2015 in favore della AP 1 sulla particella n. __________

RFD di __________, intestata a AO 7 e a AO 6 in ragione di un mezzo ciascuno.

6. Le

spese processuali di fr. 900.–, come pure la tassa di giustizia e le spese del

decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 3 dicembre 2015 (inc. CA.2015.568),

da anticipare dall'istante, sono poste per metà a carico dell'istante medesima,

per un quarto a carico di AO 4 e per un quarto solidalmente a carico di AO 2, AO

3 e AO 5. L'istante rifonderà a AO 2 e AO 3 fr. 400.– per ripetibili, a AO 5

fr. 400.– per ripetibili e a AO 7 con AO 6 fr. 800.– per ripetibili. Inoltre AO

4 rifonderà alla AP 1 fr. 400.– per ripetibili.

II. Le spese di appello di fr.

1250.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per metà a

carico dell'appellante medesima, per un quarto a carico di AO 4 e per il

rimanente quarto solidalmente a carico di AO 2, AO 3 e AO 5. L'appellante

rifonderà a AO 2 e AO 3 fr. 1000.– per ripetibili, a AO 5 fr. 1000.– per

ripetibili e a AO 7 con AO 6 fr. 2000.– per ripetibili. AO 4 rifonderà inoltre

alla AP 1 fr. 500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).