11.2017.71
Esecuzione di una decisione: obiezioni della “parte soccombente”
3 agosto 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.71
Lugano,
3 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.421 (esecuzione di una decisione) della
Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 maggio 2017
da
Considerandi
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sul “ricorso in appello” del 23 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 13 luglio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 maggio
2017.
AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che AP
1.
fosse tenuta, con la comminatoria dell'applicazione dell'art. 292 CP, a
consentire il suo diritto di visita ai figli É__________ e L__________ (nati entrambi
il 25 agosto 2012) così fissato mediante sentenza del 2 novembre
2016.
dal Pretore medesimo a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2013.1027,
Dispositivo
dispositivo n. 4):
– un
fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica
sera alle ore 19.00,
– una
settimana a Natale,
– una
settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
– una
settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e
– tre
settimane durante le ferie estive,
con
obbligo di andare a prendere e riportare i figli a domicilio, potendo
egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”.
L'istante
ha chiesto inoltre che alla convenuta fosse comminata una multa disciplinare di
fr. 1000.– in caso di disobbedienza. Chiamata a formulare osservazioni scritte,
AP 1 ha proposto il 12 giugno 2017 di respingere
l'istanza. Il Pretore ha invitato l'istante a replicare. AO 1 non ha reagito.
B. Statuendo con
decisione del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che
ha ordinato ad AP 1 “di mettere a disposizione
di AO 1 i figli É__________ e L__________ per l'esercizio del diritto di
visita stabilito al dispositivo n. 4 della decisione del 2 novembre 2016
inc. SO.2013.1027”. Alla convenuta egli ha comminato l'applicazione dell'art.
292 CP in caso di disobbedienza, come pure l'inflizione di una multa
disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della stessa AP 1, tenuta a
rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso in appello” del 23
luglio 2017 per ottenere che, conferita alla sua impugnazione effetto
sospensivo, la sentenza del Pretore sia riformata concedendo a AO 1 un solo
incontro mensile con i figli “nei giorni di visita accompagnata organizzati
con curatela”. Subordinatamente essa postula l'annullamento della sentenza in
questione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale
non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata è
una decisione presa dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 343 cpv. 1
CPC. Contro decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello, ma solo
reclamo (art. 309 lett. a CPC) esperibile entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 con
rinvio all'art. 339 cpv. 2 CPC). E i reclami contro decisioni del giudice
dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia sono giudicati da questa
Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Il “ricorso in appello” della convenuta può dunque essere
trattato come reclamo. Quanto alla sua tempestività, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 14
luglio 2017 (tracciamento degli invii
EasyTrack n. __________). Introdotto
il 23 luglio 2017, il reclamo in oggetto è stato quindi presentato in
tempo utile.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha ricordato che in una procedura di esecuzione delle
decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può opporre
soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione della decisione
sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare
l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione
della prestazione dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento
della prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante
documenti” (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Le contestazioni mosse da AP
1 – ha continuato il primo giudice – non riguardano circostanze intervenute
dopo la comunicazione della decisione a tutela dell'unione coniugale, ma
vertono sull'incapacità del marito a curare i figli, sull'inidoneità della
casa in cui egli abita, troppo vicina al lago e alla strada, come pure sulla
necessaria presenza di lei durante le visite. Non possono perciò ostare all'esecuzione
della sentenza, né tanto meno rimetterla in causa.
3. Con la motivazione
che precede la reclamante non si confronta nemmeno di sfuggita. Essa non discute
che in sede di esecuzione di una sentenza possano essere sollevate soltanto
obiezioni fondate su circostanze intervenute dopo la notificazione del giudizio.
Anzi, alla questione neppure allude. Nel memoriale essa torna a ripetere che il
marito non può occuparsi adeguatamente dei figli perché è di salute
cagionevole, perché deve già accudire a tre grossi cani, perché la sua casa non
è adatta a bambini in tenera età, perché raggiungere il domicilio di lui richiede
una lunga trasferta, perché nel passato egli non ha esercitato il diritto di
visita in modo soddisfacente, perché i figli stanno bene anche senza il papà,
vanno accompagnati e abbisognano della presenza della madre. L'applicazione
dell'art. 341 cpv. 3 CPC non è neppure messa in dubbio. Si aggiunga che non uno
solo degli argomenti addotti dalla reclamante riguarda fatti verificatisi dopo
la notificazione della sentenza a protezione dell'unione coniugale. Anzi, come
rileva il Pretore, quanto AP 1 fa valere è volto in realtà a ridiscutere la
disciplina delle relazioni personali – esecutiva – regolata nella sentenza del
2 novembre 2016. Si riferisce in altri termini a quella sentenza, non alla decisione
impugnata. Ne segue che, non motivato pertinentemente (nel senso dell'art. 321
cpv. 1 CPC), il reclamo sfugge a ogni esame e va dichiarato irricevibile.
4. L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale.
5. Le spese del
giudizio odierno vanno addebitate alla reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella
loro commisurazione si tiene conto del fatto nondimeno che l'attuale sindacato
si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia. Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
6. Quanto ai rimedi
dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le
decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF
112 II 291 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).