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Decisione

11.2017.71

Esecuzione di una decisione: obiezioni della “parte soccombente”

3 agosto 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2017.421 (esecuzione di una decisione) della

Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 maggio 2017

da

Considerandi

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1,

giudicando

sul “ricorso in appello” del 23 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 13 luglio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 10 maggio

2017.

AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che AP

1.

fosse tenuta, con la comminatoria dell'applicazione del­l'art. 292 CP, a

consentire il suo diritto di visita ai figli É__________ e L__________ (nati entrambi

il 25 agosto 2012) così fissato mediante sentenza del 2 novembre

2016.

dal Pretore medesimo a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2013.1027,

Dispositivo

dispositivo n. 4):

– un

fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica

sera alle ore 19.00,

– una

settimana a Natale,

– una

settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,

– una

settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e

– tre

settimane durante le ferie estive,

con

obbligo di andare a prendere e riportare i figli a domicilio, potendo

egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze per­sone”.

L'istante

ha chiesto inoltre che alla convenuta fosse comminata una multa disciplinare di

fr. 1000.– in caso di disobbedienza. Chiamata a formulare osservazioni scritte,

AP 1 ha proposto il 12 giugno 2017 di respin­gere

l'istanza. Il Pretore ha invitato l'istante a replicare. AO 1 non ha reagito.

B. Statuendo con

decisione del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto l'istan­za, nel senso che

ha ordinato ad AP 1 “di mettere a disposizione

di AO 1 i figli É__________ e L__________ per l'esercizio del diritto di

visita stabilito al dispositivo n. 4 della decisione del 2 novembre 2016

inc. SO.2013.1027”. Alla convenuta egli ha comminato l'applicazione del­l'art.

292 CP in caso di disobbedienza, come pure l'inflizione di una multa

disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Le spese

processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della stessa AP 1, tenuta a

rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso in appello” del 23

luglio 2017 per ottenere che, conferita alla sua impugnazione effetto

sospensivo, la sentenza del Pretore sia riformata concedendo a AO 1 un solo

incontro mensile con i figli “nei giorni di visita accom­pagnata organizzati

con curatela”. Subordinatamente essa postula l'annullamento della sentenza in

questione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale

non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

in diritto: 1. La sentenza impugnata è

una decisione presa dal giudice del­l'esecuzione a norma dell'art. 343 cpv. 1

CPC. Contro decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello, ma solo

reclamo (art. 309 lett. a CPC) esperibile entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 con

rinvio all'art. 339 cpv. 2 CPC). E i reclami contro decisioni del giudice

dell'esecu­zione in materia di diritto di famiglia sono giudicati da questa

Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Il “ricorso in appello” della convenuta può dunque essere

trattato come reclamo. Quanto alla sua tempestività, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 14

luglio 2017 (tracciamento degli invii

EasyTrack n. __________). Introdotto

il 23 luglio 2017, il reclamo in oggetto è stato quindi presentato in

tempo utile.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore ha ricordato che in una procedura di esecuzione delle

decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può opporre

soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione della decisione

sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare

l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione

della prestazione dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento

della prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante

documenti” (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Le contestazioni mosse da AP

1 – ha continuato il primo giudice – non riguardano circostanze intervenute

dopo la comunicazione della decisione a tutela dell'unione coniugale, ma

vertono sull'incapacità del marito a curare i figli, sul­l'inidoneità della

casa in cui egli abita, troppo vicina al lago e alla strada, come pure sulla

necessaria presenza di lei durante le visite. Non possono perciò ostare al­l'esecuzione

della sentenza, né tanto meno rimetterla in causa.

3. Con la motivazione

che precede la reclamante non si confronta nemmeno di sfuggita. Essa non discute

che in sede di esecuzione di una sentenza possano essere sollevate soltanto

obiezioni fondate su circostanze intervenute dopo la notificazione del giudizio.

Anzi, alla questione neppure allude. Nel memoriale essa torna a ripetere che il

marito non può occuparsi adeguatamente dei figli perché è di salute

cagionevole, perché deve già accudire a tre grossi cani, perché la sua casa non

è adatta a bambini in tenera età, perché raggiungere il domicilio di lui richie­de

una lunga trasferta, perché nel passato egli non ha esercitato il diritto di

visita in modo soddisfacente, perché i figli stanno bene anche senza il papà,

vanno accompagnati e abbisognano della presenza della madre. L'applicazione

dell'art. 341 cpv. 3 CPC non è neppure messa in dubbio. Si aggiunga che non uno

solo degli argomenti addotti dalla reclamante riguarda fatti verificatisi dopo

la notificazione della sentenza a protezione del­l'unione coniugale. Anzi, come

rileva il Pretore, quanto AP 1 fa valere è volto in realtà a ridiscutere la

disciplina delle relazioni personali – esecutiva – regolata nella sentenza del

2 novembre 2016. Si riferisce in altri termini a quella sentenza, non alla decisione

impugnata. Ne segue che, non motivato pertinentemente (nel senso del­l'art. 321

cpv. 1 CPC), il reclamo sfugge a ogni esame e va dichiarato irricevibile.

4. L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel memoriale.

5. Le spese del

giudizio odierno vanno addebitate alla reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella

loro commisurazione si tiene conto del fatto nondimeno che l'attuale sindacato

si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia. Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

6. Quanto ai rimedi

dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le

decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF

112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).