11.2017.74
Diffida ai debitori a copertura di contributi alimentari per un figlio maggiorenne?
5 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.74
Lugano,
5 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2017.517 (protezione dell'unione coniugale: diffida
ai
debitori) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 20 giugno 2017 da
AO
1,
in rappresentanza del
figlio (2004) e
AO
2
(patrocinate
entrambe dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 4 agosto 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
24 luglio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale pendente dinanzi al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 (1969) e AO 1 (1971) hanno raggiunto il 29
aprile 2013 un accordo cautelare in virtù del quale i figli AO 2 (nata il 21
ottobre 1998) e N__________ (nato il 1° dicembre 2004) erano affidati alla
madre, mentre il padre si impegnava a versare per loro un contributo alimentare
unitario di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi). Il
Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Contestualmente egli ha sospeso
la procedura (inc. SO.2013.198).
B. Il 20 giugno 2017 AO
1, in rappresentanza del figlio N__________, e AO 2 (divenuta maggiorenne) si
sono rivolte al Pretore, chiedendo che fosse ordinato alla ditta P__________ di
__________, per la quale AP 1 lavora, di trattenere immediatamente dallo
stipendio di lui fr. 1300.– mensili complessivi, riversando fr. 650.– in
favore del figlio N__________ su un conto bancario intestato a AO 1 e fr. 650.–
su un conto corrente postale intestato a AO 2. Identica richiesta le istanti
hanno avanzato a titolo cautelare. Con decreto superprovvisionale del 21 giugno
2017 il Pretore supplente ha emanato il provvedimento richiesto.
C. Al contraddittorio
del 13 luglio 2017 AP 1 ha contestato di dover ancora contribuire al
mantenimento di AO 2 dopo la maggiore età (21 ottobre 2016), sostenendo di
avere già corrisposto ai figli più del dovuto. In replica le istanti hanno mantenuto
la loro domanda e in duplica il convenuto ha proposto una volta ancora di respingerla.
Statuendo il 24 luglio 2017, il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato alla P__________
di trattenere dallo stipendio del convenuto fr. 650.– mensili da riversare alla
figlia AO 2 e fr. 650.– mensili da riversare alla moglie in favore del
figlio N__________.
Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alle istanti fr. 600.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 agosto 2017
per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio in
questione sia riformato respingendo l'istanza di AO 1 e AO 2. Nelle loro
osservazioni del 28 agosto 2017 queste ultime propongono di rigettare la richiesta
di effetto sospensivo e di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.
in diritto: 1. Una diffida ai
debitori per contributi alimentari dovuti ai figli è appellabile entro dieci
giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), che sia emanata come decisione a sé
stante “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei
genitori” (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC con rinvio all'art. 291
CC) o – come in concreto – nell'ambito di provvedimenti a protezione dell'unione
coniugale (art. 177 CC) o come provvedimento cautelare in una causa di divorzio
(art. 276 cpv. 1 CPC). Occorre nondimeno che il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie era in discussione davanti al Pretore una trattenuta di
stipendio di fr. 650.– mensili per AO 2 dal giugno del 2017 fino al
termine della formazione professionale (13 ottobre 2018: doc. B nell'inc. SO.2017.209, agli atti) e di fr. 650.– mensili
per N__________ dal giugno del 2017 almeno fino alla maggiore età (1° dicembre
2022). Il valore litigioso di fr. 10 000.–
è quindi dato (art. 93 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del ricorso, la
sentenza impugnata è pervenuta alla legale del convenuto il 26 luglio 2017 (bollo
postale sul retro della busta di notificazione). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 5 agosto
2017, salvo protrarsi al lunedì 7 agosto successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile (stampiglia postale sulla busta
d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore si è domandato anzitutto fin quando durasse il contributo
alimentare per AO 2 pattuito dai genitori nell'accordo raggiunto il 29 aprile
2013 a protezione dell'unione coniugale, esprimendo il convincimento che in
ossequio alla giurisprudenza più recente esso sia dovuto fino al termine del
percorso scolastico o professionale della figlia. Circostanza che – ha continuato
il primo giudice – era nota a AP 1, tanto che dopo avere postulato il 12 marzo
2017 la soppressione di quel contributo egli aveva ritirato l'istanza il 27 marzo
seguente (inc. SO.2017.209, agli atti). Riguardo alla somma di fr. 1300.–
mensili, il Pretore ha ritenuto di suddividerla in parti uguali tra i beneficiari,
l'accordo del 29 aprile 2013 non prevedendo altro. E siccome, secondo il
Pretore, “effettivamente” il convenuto non aveva “puntualmente fatto fronte al
proprio obbligo di versare i contributi alimentari per i figli”, l'istanza di
trattenuta è stata accolta appieno, a conferma del decreto superprovvisionale
emesso dal Pretore supplente il 21 giugno 2017.
3. L'appellante critica
l'opinione del Pretore circa la durata del contributo alimentare per AO 2,
facendo valere che nessun accordo e nessuna sentenza lo obbliga a sovvenzionare
il mantenimento della figlia dopo la maggiore età. Nulla impedisce – egli
allega – che costei chieda un contributo alimentare anche dopo i 18 anni
facendo capo all'art. 277 cpv. 2 CC, ma ciò non può avvenire nel quadro di una
procedura sommaria di diffida ai debitori. Per di più, egli soggiunge, il suo
obbligo nei confronti di AO 2 è indeterminato, poiché la suddivisione a metà
del contributo alimentare di fr. 1300.– mensili complessivi pattuito nel
2013 poteva presumersi valere fino alla maggiore età della figlia, ma non
oltre. L'accordo omologato dal Pretore quel 29 aprile 2013 non è quindi un
titolo esecutivo sufficiente per trattenergli fr. 650.– mensili dallo stipendio,
l'appellante contestando altresì di avere mai interpretato l'accordo a tale
stregua. Anche per quel che è di N__________, il convenuto ribadisce che nessun
titolo esecutivo attesta un contributo alimentare individuale di fr. 650.–
mensili, sostenendo ad ogni buon conto di avere sempre versato con regolarità quanto
dovuto. Non sussisterebbe perciò alcuna trascuranza dei doveri di mantenimento,
men che meno reiterata. Onde la richiesta di respingere per intero l'istanza di
trattenuta e di modificare in tal senso la decisione del Pretore.
4. Se i
genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai
loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante
legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). Il
provvedimento costituisce una forma di esecuzione privilegiata
equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 138 III 24 in alto; 137
III 194 consid. 1.1). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare perciò ch'esso
deve fondarsi su un titolo esecutivo sufficientemente definito (RtiD II-2010
pag. 642 consid. 6b). L'obbligo di mantenimento si estingue, per legge, alla
maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Può sospingersi oltre, ma in tal
caso la maggior durata deve evincersi con esplicita chiarezza dal titolo
esecutivo: formulazioni generiche come “finché il figlio si trova in
formazione” o “fino al termine della formazione” sono troppo vaghe per
giustificare una diffida ai debitori per contributi di mantenimento dopo la
maggiore età (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b e 6c).
a) Nel
caso in esame l'accordo omologato dal Pretore il 29 aprile 2013 a protezione
dell'unione coniugale disponeva unicamente quanto segue (doc. A nell'inc.
SO.2013.198, agli atti):
4. A titolo di contributo alimentare AP 1 verserà a AO
1 la somma di fr. 1300.– per i figli, oltre agli assegni familiari che potranno
essere direttamente percepiti dalla madre.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 5°
giorno di ogni mese in via anticipata.
La
clausola non accennava nemmeno di scorcio a un eventuale obbligo contributivo
di AP 1 dopo la maggiore età di AO 2. Non integra dunque un titolo per ottenere
una trattenuta di stipendio a copertura di contributi alimentari in favore
della figlia dopo il compimento dei 18 anni. Il contributo in rassegna si è
estinto da sé il 21 ottobre 2016, indipendentemente dal fatto che il convenuto
ne abbia postulato il 12 marzo 2017 la
soppressione, salvo poi ritirare l'istanza (senza oggetto). Per il
resto, un documento addotto a sostegno di una trattenuta di stipendio deve
costituire oggettivamente un titolo esecutivo. Come l'obbligato possa
interpretarlo (o averlo interpretato) soggettivamente poco giova, né incombe al
giudice della diffida ai debitori, che si apparenta a un giudice dell'esecuzione,
procedere a eventuali esegesi sulla base di elementi estrinseci all'atto o cimentarsi
in esercizi di apprezzamento sulla portata del documento.
b) Il
Pretore richiama nella decisione impugnata la giurisprudenza pubblicata in
DTF 139 III 401, la quale invita il giudice del divorzio (o il giudice del mantenimento
o l'autorità di protezione dei minori) a fissare contributi di mantenimento per
figli minorenni non solo fino al compimento dei 18 anni, ma anche in seguito,
fino al termine del percorso scolastico o professionale, seppure il figlio sia
molto giovane e non abbia alcun piano di formazione al momento del giudizio.
Tale giurisprudenza non prevede tuttavia che sentenze già emanate o convenzioni
di mantenimento già omologate debbano sospingersi automaticamente, dal profilo
temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato
dell'art. 277 cpv. 1 CC. Né la giurisprudenza è, in sé, un titolo esecutivo. Come
questa Camera ha già avuto occasione di rammentare, una diffida ai debitori per
contributi alimentari dopo la maggiore età del figlio deve fondarsi su un
titolo esecutivo chiaro ed esplicito, in difetto di che spetta al figlio promuovere
azione di mantenimento nei confronti del genitore (art. 277 cpv. 2 CC; RtiD
II-2010 pag. 642 consid. 6d). Su questo punto l'appello del convenuto merita accoglimento
e la sentenza del Pretore va riformata annullando la trattenuta di stipendio in
favore del contributo alimentare per la figlia.
5. Per quanto concerne
il contributo di mantenimento in favore di N__________, non a torto
l'appellante fa notare che non è dato di sapere a quanto esso ammonti. Ammesso
e non concesso tuttavia che la somma di fr. 1300.– mensili complessivi pattuita
il 29 aprile 2013 fosse destinata ai figli in ragione di metà ciascuno (come il
Pretore e gli istanti sostengono), non risulta che il convenuto fosse in mora
nei pagamenti. Gli istanti stessi hanno dichiarato al Pretore che dal novembre
del 2016 (la figlia AO 2 ha compiuto 18 anni il 21 ottobre 2016) al giugno del
2017 (l'istanza di diffida ai debitori è del 20 giugno 2017) il convenuto ha
versato ai figli complessivi fr. 6300.– (doc. C allegato all'istanza). Avesse
anche dovuto corrispondere al figlio N__________ fr. 650.– mensili (la metà di
fr. 1300.–), per complessivi fr. 5200.–, in quegli otto mesi egli ha
pagato fr. 1100.– complessivi in esubero (verbale del 13 luglio 2017, conteggio
figurante al 4° foglio). Una trattenuta di stipendio a carico del
convenuto non poteva così entrare in linea di conto. Ne discende che l'appello
si rivela una volta ancora provvisto di buon diritto e che la diffida ai debitori
va annullata anche per quanto riguarda la trattenuta di stipendio in favore del
contributo alimentare riguardante il figlio N__________.
6. L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7. Le spese processuali
seguono la soccombenza delle istanti in entrambi i gradi di giurisdizione (art.
106 cpv. 1 CPC). Dinanzi al Pretore le istanti avevano postulato il gratuito
patrocinio, richiesta che il primo giudice ha dichiarato senza oggetto poiché il
convenuto avrebbe dovuto versare loro un'equa indennità per ripetibili
(dispositivo n. 3). Ciò viene meno in esito all'attuale sentenza. Occorre
statuire pertanto sul beneficio richiesto. Ora, che le istanti versino in
ristrettezze economiche è verosimile (art. 117 lett. a CPC). Sta di fatto
che la loro richiesta appariva senza probabilità di successo fin dall'inizio. La
possibilità d'incasso di un obbligo di mantenimento si estingue, per legge,
alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC), al punto che – come questa
Camera ha precisato in giurisprudenza pubblicata – una diffida ai debitori
destinata ad assicurare contributi di mantenimento in favore di un minorenne
decade da sé, per principio, alla maggiore età del figlio (RtiD II-2010 pag.
641 consid. 6a). Su che basi AO 2 pretendesse nel caso specifico
contributi di mantenimento dal padre dopo il 18° compleanno l'istanza di
diffida ai debitori non indicava. Perché, di conseguenza, quanto versato dal
padre a N__________ dopo la maggiore età della figlia non adempisse l'obbligo
di mantenimento rimaneva un interrogativo. Nelle condizioni descritte l'istanza
appariva votata all'insuccesso già di primo acchito. Ciò osta al conferimento
del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).
8. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierno giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
non solo fr. 10 000.– (consid. 1), ma anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è
respinta e il decreto cautelare emesso il 21 giugno 2017 senza contraddittorio è
revocato.
2. Le spese
processuali di fr. 200.– sono poste solidalmente a carico delle istanti, che
rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– complessivi
per ripetibili.
3. La richiesta di
gratuito patrocinio presentata dalle istanti è respinta.
II. Le
spese di appello, di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente
a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
–
P.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).