11.2017.75
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari
16 ottobre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.75
Lugano,
16 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2017.76 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 16 marzo 2017 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(rappresentata dalla succursale RA 1 e patrocinata
dagli avvocati
e PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 7 agosto 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 25 luglio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 gennaio 2017 la AP 1 ha diffuso nel corso della trasmissione “__________”, che va in
onda ogni __________ in prima serata sul canale __________, un ser›). L'inchiesta
riferiva delle vicende in cui era incorsa la filiale di S__________
della B__________ __________, implicata nello scandalo del fondo __________. Essa
prendeva spunto da un comunicato stampa diramato il __________ 2016 dalla FINMA,
autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la quale rendeva noto
che la B__________ aveva violato gravemente le disposizioni in materia di riciclaggio
di denaro, eseguendo per anni molteplici transazioni con scopi non trasparenti
senza accertarne i retroscena, nonostante sospetti manifesti e un richiamo
della stessa autorità di vigilanza risalente alla fine del 2013. Secondo la
FINMA il comportamento della B__________ appariva “particolarmente grave” anche
perché le relazioni d'affari correlate al fondo __________ erano state ripetutamente
discusse dai vertici dirigenziali, i quali avevano consapevolmente e
reiteratamente deciso di continuare a intrattenere simili relazioni, molto
attrattive dal punto di vista economico. Così l'istituto bancario aveva eseguito
in favore di fondi sovrani esteri transazioni di centinaia di milioni di
franchi riscuotendo commissioni molto elevate rispetto alla media e non usuali
sul mercato (‹__________›).
B. Nel servizio mandato in
onda appariva due volte, per pochi secondi (al minuto 16:26 e al minuto 51:26),
una fotografia con il ritratto di AP 1, ex CEO (Chief Executive Officer)
della B__________ a S__________, sotto cui stava la didascalia:
AP
1 ‟The Sharkˮ
ex
CEO B__________ S__________.
In
un'intervista presentata nel servizio giornalistico, inoltre, l'avv. E__________
S__________, capo del servizio giuridico della B__________ a L__________, si è
espresso come segue (dal minuto 00:54 al minuto 01:24):
La cosa straordinaria in questo caso è il fatto che
tutti i soggetti, siano banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a
questo riciclaggio, tutti abbiano ricevuto somme astronomiche. È stato il
denaro, è stato il denaro che ha fatto sì che il sistema bancario
internazionale abbia completamente fallito nella lotta antiriciclaggio riferito
a questo caso specifico.
E
ancora (dal minuto 32:57 al minuto 33:21):
La cosa straordinaria in questo caso, direi che gli
elementi straordinari sono gli importi in gioco e il fatto che tutti i
soggetti, siano banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a questo
riciclaggio, tutti abbiano ricevuto somme di denaro astronomiche.
C. Venuto
a conoscenza della trasmissione, il 6 febbraio 2017 AP 1 si è rivolto alla RA 1 chiedendole di cancellare dal filmato le sequenze in cui compare la sua
fotografia, come pure le parti del servizio in cui
si allude all'accettazione di ingenti somme di denaro da parte delle persone
coinvolte nella vicenda, e di leggere una sua breve risposta nel corso della successiva
puntata di “__________”. Il 6 marzo 2017 la RA 1 ha respinto la richiesta.
D. Il 16 marzo 2017 AP 1
ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse in via
cautelare alla AO 1 di cancellare dal noto filmato le sequenze in
cui compare la propria fotografia, come pure le parti del
servizio giornalistico in cui si allude all'accettazione di ingenti
somme di denaro da parte delle persone coinvolte nella vicenda, e di leggere nel
corso della successiva puntata di “__________” la risposta che segue:
La redazione di “__________” ha ricevuto dal signor AP
1 una richiesta di presa di posizione riguardo al servizio mandato in onda in
data 19 gennaio 2017 dal titolo B__________, f__________. La redazione
ha preso atto di una lesione della sua personalità nel mostrare le fotografie
dello stesso con l'indicazione “The Shark” (ovvero squalo in inglese). Per tale
motivo la redazione ha cancellato dal servizio, che è ancora accessibile sul
sito Internet, tale rappresentazione lesiva della personalità del signor AP 1.
L'istante
ha chiesto inoltre che gli ordini fossero impartiti alla AO 1 sotto
comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–.
Nel merito AP 1 ha
formulato conclusioni analoghe, salvo sostituire la domanda intesa alla lettura
di una sua risposta durante la successiva puntata di “__________” con l'accertamento
giudiziale che la sua personalità è stata lesa dalla divulgazione del servizio
giornalistico e con una (non meglio precisata) richiesta tendente alla pubblicazione
della sentenza, non appena questa fosse passata in giudicato.
E. Con
decreto cautelare emesso quello stesso 16 marzo 2017 senza contraddittorio il
Pretore ha respinto la richiesta e ha fissato
alla AO 1 un termine di dieci
giorni per formulare osservazioni scritte (inc. CA.2017.77). Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2016 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. Statuendo con decreto
cautelare del 25 luglio 2017, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla AO 1 fr. 3000.– per ripetibili (inc. CA.2017.76).
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP
1 è insorto a
questa Camera con un appello del 7 agosto 2017 nel quale chiede di riformare la
decisione impugnata accogliendo la propria istanza. Nelle sue osservazioni del 1°
settembre 2017 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono
emanati con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC). Se sono stati adottati
senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), essi non sono impugnabili
(DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono stati
adottati invece dopo che la controparte ha avuto occasione di esprimersi, anche solo per scritto (art. 265
cpv. 2 CPC), essi sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non
si pone, un'azione volta alla protezione
della personalità non avendo – salvo
casi estranei alla fattispecie –
natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto
alla tempestività del ricorso, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 26 luglio
2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 5 agosto
2017, tranne protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
il 7 agosto 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto impugnato
il Pretore ha rilevato anzitutto che sussisteva un interesse pubblico evidente
da parte degli organi d'informazione a riferire fatti e nomi di una vicenda
nell'ambito della quale la B__________ di S__________, diretta da AP 1, si trovava
inquisita dall'autorità di vigilanza sui mercati di S__________, al punto che
quattro collaboratori dell'istituto su sei (seppure non AP 1) sono stati
incriminati penalmente. A maggior ragione ove si pensi che lo scandalo è
risultato tanto grave da ripercuotersi fin sulla casa madre in Svizzera, la
quale il __________ 2016 si è vista addirittura ritirare la licenza bancaria
dalla FINMA.
Ciò posto, il Pretore ha
ricordato che nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare
provvedimenti cautelari soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante
“è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave” (art. 266
lett. a CPC), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la
lesione (art. 266 lett. b CPC) e se il provvedimento non appare sproporzionato
(art. 266 lett. c CPC). Nella fattispecie – egli ha proseguito – la convenuta ha
riportato fatti oggettivi, di considerevole importanza per il telespettatore
medio, mentre l'avv. E__________ __________ si è limitato a rilasciare dichiarazioni
su una vicenda già di dominio pubblico, senza ascrivere colpe o muovere
rimproveri all'istante. Questi non può lamentare pertanto una lesione della propria
personalità per censurare l'operato di un organo d'informazione.
Quanto alla dicitura “The Shark”
sulla fotografia che ritrae l'istante mostrata nel servizio, il Pretore ha
ritenuto che il termine “shark” connoti una persona temibile, determinata, “trovantesi
in una posizione dominante della catena professionale (come lo squalo lo è di
quella alimentare marina, dopo le orche)”. Non si capisce – egli ha continuato –
“perché il pubblico medio (che, per definizione, è munito di un'intelligenza ed
esperienza normotipo) dovrebbe associarlo a delle irregolarità o – peggio
ancora – a dei reati penali”. Tanto meno ove si consideri che il servizio
descrive l'istante “non come un lestofante o peggio, bensì come una persona
abile, carismatica e con un curricolo di successo”.
A torto infine – ha
epilogato il Pretore – l'istante si doleva che il telespettatore medio potesse
confondere l'inchiesta giornalistica con un'inchiesta giudiziaria, dal momento
che il servizio è chiaramente riconoscibile come opera della AO 1, non di un'autorità
penale o amministrativa. E in ogni caso – egli ha concluso – in concreto
difetta il requisito dell'art. 266 lett. b CPC perché è nell'interesse dalla
collettività “essere informata nel dettaglio in merito all'episodio in
questione, che è stato di altissima risonanza mediatica, avendo contribuito in
modo finanche importante al destino di B__________, dando un ruolo e un nome ai
suoi protagonisti”, fra cui l'istante. Onde l'inutilità di esaminare, nelle
condizioni descritte, se l'istanza cautelare andasse respinta anche – come
eccepiva la convenuta – per difetto di urgenza.
3. I presupposti per l'adozione
di provvedimenti cautelari nei confronti dei mezzi di comunicazione a carattere
periodico sono già stati richiamati dal Pretore. Al riguardo basti ricordare
che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento siffatto soltanto
se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a
quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente
non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento
non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. La norma
riprende la disciplina dell'abrogato art. 28c CC e ha lo scopo di
evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare o l'ordine di
rimuovere un articolo o un servizio contenente – o che si presuma contenere –
affermazioni lesive della personalità, si traducano in provvedimenti censori,
incompatibili con la libertà di stampa. Provvedimenti cautelari nei confronti
di mass media periodici vanno presi perciò con grande riserbo e, dandosene i presupposti,
emanati con una procedura rapida, sommaria e provvisoria
che non deve anticipare il giudizio di merito (I CCA, sentenze inc.
11.2017.35 del 29 dicembre 2017, consid. 4; inc. 11.2014.14 del 25
luglio 2016, consid. 5; inc. 11.2014.34 del 2 maggio 2016, consid. 5 con rimandi).
4. Nell'appello l'istante
si duole in primo luogo che il servizio giornalistico, presentando le
dichiarazioni rilasciate dal capo del servizio giuridico della B__________, lasci
credere al telespettatore un fatto non vero, ossia che a lui si imputino “colpe
di carattere penale”, mentre egli non è oggetto di alcun procedimento per riciclaggio di denaro. Ora, non fa dubbio che la
diffusione di fatti inveritieri sul conto di una persona leda la sfera protetta
di quest'ultima (DTF 138 III
656 consid. 4.4.3). Non ogni scorrettezza, approssimazione,
generalizzazione o omissione rende però un'informazione falsa nel suo insieme (v.
Meier/ de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 322 n. 689; Steinauer/Fountulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, Berna 2014, n. 626 pag. 246 con rinvii). A parte ciò,
contrariamente a quanto l'istante sostiene, in concreto il servizio
giornalistico non lascia credere ch'egli sia perseguito penalmente. Il capo del
servizio giuridico della B__________ ha dichiarato sì che “tutti i soggetti,
siano banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a questo riciclaggio,
tutti [hanno] ricevuto somme astronomiche”, ma non ha fatto nomi né ha
accennato a perseguimenti penali. E nel servizio si adduce unicamente (minuto
50:30) che AP 1 è inquisito dalla __________ (l'autorità monetaria di S__________,
che è la banca centrale) e dalla FINMA (l'autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari), organi amministrativi, ciò che l'istante non nega. Che poi
un normale telespettatore non sappia distinguere fra inchiesta penale e
inchiesta amministrativa l'interessato non pretende. Nel caso specifico non si
può accertare quindi, già a un sommario esame, che il servizio giornalistico in
esame leda la personalità dell'istante (nel senso dell'art. 266 lett. a
CPC) perché divulga fatti inveritieri. Su questo primo punto l'appello è
destinato all'insuccesso.
5. Afferma l'appellante
che l'epiteto “The Shark” apposto sulla fotografia che lo ritrae, mostrata ai
telespettatori, evoca l'impressione di una figura professionale disonesta. Egli
fa valere che il termine “squalo” identifica – soprattutto in inglese – un
soggetto spregevole e avido di guadagno, un avventuriero ingannatore e profittatore,
pronto anche a infrangere la legge. La sua fotografia affissa a una lavagna
segnaletica come quella in uso nelle inchieste penali della polizia giudiziaria
associata alla reiterata affermazione secondo cui “tutti i soggetti, siano
banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a questo riciclaggio, tutti
[hanno] ricevuto somme astronomiche”, accentua la percezione di un individuo
pericoloso e senza scrupoli, dedito a comportamenti illeciti. Il che trascende,
già a un sommario esame, in una palese lesione della personalità.
a) È
vero che in senso figurato il termine “squalo” denota, anche in italiano, una persona
molto avida, la quale si è arricchita o ha conquistato posizioni di prestigio
in modo spregiudicato e privo di scrupoli (Battaglia,
Grande dizionario della lingua italiana, vol. XIX, pag. 1090; analogamente:
Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, in: ‹http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/S/squalo.aspx?query=
squalo›; Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in: ‹http://www. treccani.it/vocabolario/squalo›;
Garzanti Linguistica, in: ‹www.garzantilinguistica.it/ricerca›). Contrariamente
a quanto reputano il Pretore e la convenuta (osservazioni all'appello, n. 27,
28, 31 e 34), l'appellativo non connota quindi una persona abile, carismatica e
con una carriera di successo, né – tanto meno – la elogia (loc. cit., n. 31) o contraddistingue
in modo metaforico dirigenti che ricoprono ruoli di spicco in un ambiente bancario
(loc. cit., n. 36). È necessario appurare quindi, in simili circostanze, se ai
fini dell'art. 266 lett. a CPC l'appellativo appaia ledere già a un sommario
esame la personalità dell'istante.
b) Gli
organi di informazione possono recare offesa ai diritti della persona tanto per
Fatti
i fatti che pubblicano quanto per gli apprezzamenti che ne traggono. In linea
di principio la diffusione di fatti veri è garantita dalla missione che compete
alla stampa, tranne che i fatti riportati siano coperti dalla sfera segreta o
privata oppure servano solo a denigrare qualcuno in maniera inammissibile con
forme e modi inutilmente lesivi. La missione informativa della stampa non è un
motivo assoluto di giustificazione e una ponderazione degli interessi si impone
in ogni singolo caso. Di regola, una giustificazione è data quando il fatto
riferito è vero ed è in relazione con l'attività o con la funzione pubblica
esercitata dalla persona. Per contro, la pubblicazione di fatti inveritieri,
illecita già di per sé, è sorretta da ragioni sufficienti solo in circostanze
rare, particolari ed eccezionali. Non che ogni
scorrettezza, approssimazione, generalizzazione o omissione renda – come detto
– un'informazione falsa nel suo insieme. Un articolo o un servizio
giornalistico inesatto non è globalmente inveritiero e lede i diritti della
personalità soltanto se non risponde alla realtà su punti essenziali e presenta
la persona in una prospettiva tanto erronea o ne dà un'immagine tanto falsata
da screditare sensibilmente tale persona agli occhi del pubblico (sentenza del
Tribunale federale 5A_267/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4.2.1 con numerosi
rimandi, in particolare a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I 290; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2012.95 del 29 dicembre 2014, consid. 8).
c) Ove
si tratti di opinioni, commenti e giudizi di valore, essi non sono soggetti
alla prova della verità e sono ammissibili se appaiono sostenibili alla luce
dello stato di fatto cui si riferiscono. Nella misura in cui contengano anche
affermazioni di fatto, come nel caso di giudizi di valore misti, il loro fulcro
soggiace nondimeno agli stessi principi cui sono sottoposte le affermazioni di
fatto. Quand'anche poggino su fatti veri, quindi, giudizi di valore e opinioni
personali possono ledere la personalità se sviliscono inutilmente, per la forma
o il modo in cui sono espressi, la persona dell'interessato. Siccome la
pubblicazione di giudizi di valore beneficia della libertà
d'espressione,
tuttavia, occorre dar prova di un certo riserbo qualora il pubblico sia in
grado di riconoscere i fatti su cui si fonda il giudizio. Opinioni caustiche,
compresa la satira, la caricatura, l'irriverenza, lo sberleffo o la derisione,
sono di per sé lecite. Un giudizio di valore offende la personalità solo quando
lascia intendere uno stato di fatto che non corrisponde alla realtà o nega alla
persona ogni onorabilità umana o personale (sentenza del Tribunale federale
5A_267/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4.2.1 con numerosi rimandi, segnatamente
a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I 290).
d) La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire,
per esempio, che la qualifica di escroc (imbroglione,
truffatore), arnaqueur (truffatore), filou (truffatore, furfante,
imbroglione, lestofante, baro) o di aigrefin (imbroglione, truffatore) messa
in relazione con il determinato operato di un soggetto in seno a una società
anonima o a un'associazione costituiscono giudizi di valore misti. In tal caso
il fulcro del giudizio di valore si analizza in funzione degli stessi criteri
che governano le allegazioni di fatto. Se il fatto su cui si fonda il giudizio
di valore è inveritiero, il giudizio stesso è per principio illecito. Se il
fatto su cui si fonda il giudizio di valore è vero, invece, il giudizio in questione
lede la personalità del soggetto solo se è inutilmente offensivo (sopra,
consid. c). Di conseguenza, i termini escroc, arnaqueur, filou
o aigrefin sono stati ritenuti ammissibili nella misura in cui appaiono
Considerandi
plausibili in relazione ai fatti cui si riferiscono. Non sarebbero ammissibili,
invece, se fossero usati al solo scopo di esercitare pressioni sulle persone interessate,
poiché in tal caso risultano inutilmente
offensivi (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2017 del 14 dicembre
2017, consid. 4.3 con rinvii, segnatamente a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I
291).
e) Nella
fattispecie il termine “squalo” si rivela, dopo quanto precede, un giudizio di
valore misto. Se i fatti su cui si fonda sono veri, pertanto, esso lede la
personalità dell'istante solo se si rivela inutilmente offensivo. E i fatti su
cui esso si fonda in concreto non sono inveritieri. Come si desume dal comunicato
stampa diramato dalla FINMA (sopra, lett. A), cui si rifà il servizio
giornalistico, la filiale B__________ di S__________ ha violato gravemente le
disposizioni contro il riciclaggio di denaro, eseguendo per anni molteplici
transazioni finanziarie nonostante sospetti manifesti e un richiamo della
stessa FINMA alla sede centrale intervenuto già alla fine del 2013. Inoltre le
relazioni d'affari correlate al fondo __________ erano state ripetutamente
discusse dai vertici dirigenziali, i quali avevano consapevolmente e
reiteratamente deciso di continuare a intrattenere simili relazioni, molto
attrattive dal punto di vista economico. Così la banca aveva eseguito in favore
di fondi sovrani esteri transazioni di centinaia di milioni di franchi riscuotendo
commissioni molto elevate rispetto alla media e non usuali sul mercato.
Qualificare di “squalo” l'ex CEO della B__________ a S__________ per essersi,
dopo quanto si è visto, comportato avidamente per sete di denaro e per conquistare
posizioni di prestigio in modo spregiudicato e privo di scrupoli non può quindi
ritenersi, a un sommario esame, un giudizio di valore misto lesivo della
personalità, che svilisce inutilmente la figura dell'istante giusta l'art. 266
lett. a CPC. Anche al proposito l'appello manca di consistenza.
f)
Si aggiunga che nel caso specifico l'istante non appare essere stato trattato
di “squalo” in modo denigratorio o inutilmente lesivo nemmeno per la forma.
Intanto egli è stato descritto nel servizio giornalistico come “top manager”,
considerato il meglio nella ricerca di clientela asiatica nel settore bancario (dal
minuto 16.00), tant'è che sotto la sua guida la B__________ di S__________ ha
ottenuto ottimi risultati grazie a una strategia di mercato aggressiva (minuto
49:45). Inoltre la dicitura sotto la fotografia che lo ritrae è mostrata per
pochi secondi (minuti 16:26 e 51:26) ed è subito sfocata. Infine il narratore
del servizio non ha mai parlato di “shark” né di “squalo”, né ha pronunciato
quel termine. Può darsi che la trasmissione si sia rivelata d'impatto sulla
pubblica opinione, ma a prescindere dalla circostanza che tale è la finalità di
ogni servizio giornalistico, a un sommario esame AP 1 non può dirsi
gratuitamente screditato dalla dicitura “The Shark” che si intravede di
sfuggita sotto l'istantanea del suo ritratto. Se egli si ritiene oggetto di una
“sentenza finale di condanna” per la sua attività in campo bancario, ciò si
deve non al servizio giornalistico diffuso dal canale __________, bensì ai suoi
stessi trascorsi nella filiale B__________ di S__________.
6.
Non ravvisandosi
nella fattispecie, per lo meno a un sommario esame, una lesione dei diritti dell'istante,
è superfluo interrogarsi se la violazione prospettata da AP 1 appaia “particolarmente
grave” nell'accezione dell'art. 266 lett. a CPC, come non giova passare in
rassegna gli altri requisiti cumulativi consistenti nella mancanza di ogni
giustificativo atto a legittimare la lesione (art. 266 lett. b CPC) e nella
proporzionalità del provvedimento cautelare richiesto (art. 266 lett. c CPC). Altrettanto
inutile è vagliare la pertinenza della risposta che l'istante chiede alla
convenuta di leggere nel corso di una successiva puntata di “__________”.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite
un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1), fermo restando che contro
decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato
è confermato.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).