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Decisione

11.2017.78

Protezione dell'unione coniugale: separazione dei beni

12 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti, il convenuto non avendo reso verosimile che il provvedimento

sia necessario o che i suoi interessi siano in qualche modo minacciati. Al

primo giudice essa rimprovera di essersi fondato sulle sole affermazioni

unilaterali e contraddittorie dello stesso AO 1, contravvenendo ai doveri di

cautela che gli imponeva la legge. Onde – essa epiloga – la richiesta di respingere

l'istanza

del marito.

4. Si

conviene con l'appellante che una separazione di fatto non comporta automaticamente

la separazione dei beni. Contrariamente a quanto l'interessata sembra credere,

tuttavia, se i coniugi vivono separati, ad istanza di parte il giudice può

ordinare il regime straordinario anche se non è dato un “grave motivo” nel

senso dell'art. 185 cpv. 2 CC. In tale ipotesi, infatti, si applica l'art. 176

cpv. 1 n. 3 CC, secondo cui il giudice può ordinare il provvedimento “se le

circostanze la giustificano”, purché sia reso verosimile che gli interessi di un

coniuge siano minacciati e altre misure risultino insufficienti per proteggerli

(I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 9 con

riferimenti). Certo, in una procedura a tutela dell'unione coniugale questi ultimi

estremi vanno ravvisati con cautela, un ordine giudiziario comportando una seria

ingerenza nel regime dei beni e la perdita di aspettative per un coniuge (loc.

cit.; v. inoltre sentenza del Tribunale federale 5A_945/2014 del 26 maggio

2015, consid. 7.2 pubblicato in FamPra.ch 2015 pag. 699). Così, il fatto che

una riconciliazione appaia improbabile non basta, da sé solo, per ordinare la

misura. A tal fine occorrono altri elementi orientati al catalogo dell'art. 175

CC, con particolare riguardo alla minaccia di interessi economici (DTF 116 II

28 consid. 4; sentenza citata del Tribunale federale 5A_945/2014, consid. 7.2).

Occorre vagliare di conseguenza se le circostanze addotte da AO 1 a sostegno

della domanda integrino un motivo sufficiente nel senso dell'art. 176 cpv. 1 n.

3 CC.

5. Il

Pretore ha fondato la propria decisione, in primo luogo, sull'accertamento che

la moglie non aveva contestato l'affermazione del marito “circa la condizione a

lui posta dal possibile creditore” per ottenere il finanziamento destinato al

termine dei lavori. L'ap­pellante non pretende di avere mosso contestazioni. Lamenta

tuttavia che la circostanza non sia stata resa verosimile. Non si vede tuttavia

perché il marito avrebbe dovuto rendere verosimile un fatto non litigioso.

Oggetto di una prova possono essere solo fatti controversi (art. 150 cpv. 1

CPC). Se un fatto non è controverso, non occorre dimostrarlo. Tutt'al più il

giudice può raccogliere prove circa un fatto non controverso qualora nutra “notevoli

dubbi” sulla sua veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC), ma neppure l'appellante

adombra un'evenienza del genere nel caso specifico. Che le procedure a tutela

dell'unione coniugale siano rette dal principio inquisitorio limitato (art. 272

CPC) non significa che debbano essere resi verosimili anche fatti non

controversi. Al riguardo l'appello manca di consistenza.

6. L'appellante

si duole che il marito non ha minimamente reso verosimile una minaccia dei suoi

interessi suscettibile di giustificare la separazione dei beni. Si è visto però

che, senza il finanziamento del fratello (il quale condiziona l'elargizione

della somma alla separazione dei beni fra i coniugi), AO 1 non può portare a

termine i lavori per l'abitabilità della casa (consid. 5). Se si pensa poi che

Considerandi

lo stabile si trova tuttora in buona parte allo stato grezzo, senza

intonacatura né betoncino né porte né riscaldamento né acqua calda (verbale di

sopralluogo del 22 novembre 2016), la necessità dell'intervento appare

manifesta, la struttura dell'abitazione rischiando altrimenti di deteriorarsi. Senza

finanziamento gli interessi economici di AO 1 risultano quindi minacciati, per

tacere del fatto che fino al momento in cui la casa non sarà adeguatamente

abitabile l'interessato dovrà sopportare costi di alloggio supplementari per

ospitare – ove ciò non sia possibile da parenti – il figlio durante l'esercizio

dei diritti di visita (verbale d'interrogatorio del 10 marzo 2017, pag. 4 seg.,

con i doc. 46 e 47). Anche in proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.

7.

Quanto

a eventuali altre fonti di finanziamento cui potrebbe far capo il marito, il

Pretore ha rilevato che AP 1 non ne ha accennato alcuna (sentenza impugnata,

pag. 11). Non che incombesse a AP 1 rendere verosimile la reperibilità di denaro

in altro modo, la separazione dei beni essendo stata chiesta dal marito (cui toccava

rendere verosimili i presupposti della misura). Sta di fatto che nemmeno

nell'appello l'istante pretende che il marito sia in grado di trovare altrimenti

le risorse necessarie per sovvenzionare i lavori. A parte ciò, essa non nega di

avere rifiutato il consenso – richiesto dalla banca (doc. N) – per un aumento

del carico ipote­cario (comunicazioni del 29 luglio e del­l'8 set­tembre

2016.

del­l'PA 2, nella cartella “Atti diversi”). Del resto essa si era opposta,

obbligando il marito a rivolgersi al Pretore per ottenere l'autorizzazione, anche

al menzionato prelievo dal fondo di previdenza (sopra, lett. D). In condizioni

del genere la separazione dei beni risulta l'unico provvedimento atto a

proteggere adeguatamente gli interessi econo­mici del marito, il comportamento

di AP 1 denotando – se mai – una chiara difficoltà d'intesa nell'amministrare in

comu­ne i beni di famiglia (Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I,

2ª edizione, n. 41 ad art. 176 CC). Anche su questo punto la sentenza

impugnata sfugge dunque alla critica.

8.

Al

marito l'appellante imputa un abuso di diritto per avere chiesto la separazione

dei beni al solo scopo di vanificare i diritti di lei in una futura

liquidazione del regime dei beni. Essa fa valere che AO 1 è intenzionato a ultimare

la ristrutturazione dell'im­mobile per poi venderlo, rimborsare i debiti ipotecari

e precluderle ogni partecipazione al beneficio dell'operazione. L'alienazione

della casa al termine dei lavori è tuttavia una congettura che non trova riscontro

agli atti. Per di più, essa si rivela improponibile, poiché è allegata per la

prima volta in appello senza che l'interessata giustifichi l'impossibilità di addurla

davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Non si disconosce che – come

l'appellante sottolinea – inizialmente il marito aveva motivato la domanda intesa

alla separazione dei beni con un presunto cumulo di debiti da parte di lei in

corso di procedura. Ma poco giova, dal momento che in concreto sussistono – come

si è visto – presupposti oggettivi che, oltre all'improbabilità di una

riconciliazione (non contestata dall'appellante), sorreggono il provvedimento. Anche

con il debito riserbo, l'interesse del marito alla separazione dei beni riesce

di conseguenza legittimo. L'appello vede così la sua sorte segnata.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in linea di conto,

giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento

(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante

si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo al minimo la riscossione di spese

processuali.

10.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione dell'unione coniugale

può essere invocata solo la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF; DTF 127 III 477 consid. 2b/aa; SJ 129/2007 I 481 consid. 5.1),

sempre che il ricorrente spieghi in maniera chiara e particolareggiata in che

consista tale violazione (DTF 135 III 234 consid. 1.2 con richiami).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).