11.2017.78
Protezione dell'unione coniugale: separazione dei beni
12 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.78
11.2017.79
Lugano
12 settembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.458 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 31 maggio 2016
da
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2),
giudicando
sull'appello del 21 agosto 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 agosto 2017 (inc. 11.2017.78) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2017.79);
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1974) e AP 1 (1979), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ l'11
agosto 2012. A quel momento essi avevano già un figlio, M__________, nato il 28
ottobre 2005. Il marito lavora come capomastro per la __________ SA, la moglie
è casalinga. I coniugi si sono separati nel giugno del 2016, quando hanno
disdetto il contratto di locazione dell'abitazione familiare a __________, il marito
per traslocare in un'incompiuta casa di sua proprietà a __________ (particella
n. 2688 RFD di __________, sezione di __________), moglie e figlio per trasferirsi
in un altro appartamento, prima a __________ e poi a __________.
B. Il
30 maggio 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo
conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata,
l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), un
contributo alimentare di fr. 4160.– mensili per sé e uno di fr. 1300.– mensili
per M__________ (senza cenno ad assegni familiari), oltre a un'indennità di fr.
2000.– per il nuovo alloggio e una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. AO 1 ha presentato il
23 giugno 2016 un memoriale in cui ha contestato il contributo alimentare preteso
dalla moglie e la provvigione ad litem, instando altresì per la
separazione dei beni.
C. Al
contraddittorio del 24 giugno 2016 le parti hanno mantenuto le loro posizioni,
il marito postulando il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto superprovvisionale
del 15 luglio 2016 il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1°
giugno 2016, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno),
ha obbligato il marito a versare dal 1° luglio 2016 un contributo alimentare di
fr. 1450.– mensili per la moglie e di fr. 750.– mensili per M__________
(assegno familiare non compreso), condannando AO 1 a corrispondere alla moglie un'indennità di fr. 3000.– per il
nuovo alloggio.
D. Il
29 luglio 2016 il convenuto ha adito il Pretore per essere autorizzato a compensare
gli oneri a suo carico con vari pagamenti da lui eseguiti per conto della famiglia,
sollecitando la separazione dei beni e chiedendo di poter prelevare dal proprio
istituto di previdenza fr. 20 000.– (poi aumentati
a fr. 30 000.–) per lavori edili destinati
alla sua abitazione di __________. AP 1 si è opposta il 26 agosto 2016 a tali
richieste. Con decreto cautelare del 15 dicembre 2016 il Pretore ha autorizzato
AO 1 a prelevare dal suo fondo di previdenza fr. 30
000.– per investirli nella casa.
E. L'istruttoria
è terminata il 20 marzo 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, AP
1 limitandosi a conclusioni scritte del 27 aprile 2017 in cui ha ribadito le
proprie domande, salvo precisare il contributo alimentare per sé in fr. 4158.–
mensili (fino al 31 ottobre 2017) e in fr. 4008.– mensili (dopo di allora),
come pure quello per M__________ in fr. 1481.– mensili (fino al 31 ottobre
2017) e in fr. 1781.– mensili (dopo di allora), assegni familiari non
compresi. AO 1 non ha presentato un allegato conclusivo.
F. Statuendo
con sentenza del 9 agosto 2017, il Pretore ha affidato il figlio alla madre
(riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 2650.– mensili dal 1° luglio al 31
dicembre 2016, di fr. 740.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017 e di fr.
590.– mensili da allora fino al 31 ottobre 2021. Per il figlio egli ha obbligato
il convenuto a erogare un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili dal
1°luglio al 31 dicembre 2016, di fr. 2520.– mensili dal 1° gennaio al 31
ottobre 2017 e di fr. 2820.– mensili da allora fino al 31 ottobre 2021. Il Pretore
ha dato atto inoltre dell'avvenuto pagamento dei contributi alimentari per il
luglio del 2016 e ha autorizzato il marito a dedurre dai contributi successivi gli
importi da lui direttamente versati a titolo di pigione per l'agosto del 2016,
come pure i premi di cassa malati per moglie e figlio. Egli ha pronunciato
infine la separazione dei beni dal 29 luglio 2016 e ha posto le spese
processuali di fr. 1500.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
del gratuito patrocinio.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21
agosto 2017 per ottenere che, previa concessione del gratuito patrocinio anche
in questa sede, la richiesta di separazione dei beni formulata dal marito sia respinta.
Non sono state chieste osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Ci si può domandare se davanti al Pretore la separazione dei beni
postulata da AO 1 raggiungesse il valore di fr. 10 000.– o se il valore del litigio correlato ai contributi
alimentari basti per rendere ammissibile l'appello anche su tale questione.
Comunque sia, nel dubbio tanto vale presumere l'appello ammissibile. Quanto
alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore
di AP 1 il 10 agosto 2017, di modo che il termine di impugnazione,
cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica 20 agosto 2017,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Introdotto il 21 agosto 2017, ultimo giorno utile, anche sotto questo
profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Litigioso
in questa sede rimane unicamente, come detto, il dispositivo (n. 5) con cui il
Pretore ha ordinato la separazione dei beni dal 29 luglio 2016. Il primo giudice
ha accertato che il marito motivava la richiesta con la necessità di ottenere il
finanziamento necessario per ultimare la sua casa a __________. Quanto alla
moglie, egli ha appurato che essa non si oppone, di per sé, alla conclusione
dei lavori. Inoltre essa non contesta che il finanziamento necessario, di fr.
70 000.– (in aggiunta ai fr. 30 000.– che il marito era stato autorizzato a
prelevare dal suo fondo di previdenza) sia condizionato al fatto che l'investitore
(fratello del marito) consente a stanziare la somma solo se tra i coniugi vige la
separazione dei beni. Né essa pretende che il marito possa reperire altrimenti i
fondi necessari. E siccome neppure una riconciliazione fra i coniugi sembra più
possibile, secondo il Pretore le circostanze giustificano di ordinare la
separazione dei beni dal giorno della richiesta (sentenza impugnata, pag. 11).
3. L'appellante
obietta che in mancanza di un giusto motivo nel senso dell'art. 185 CC il solo
fatto che i coniugi vivano separati non legittima la separazione dei beni. A
suo avviso poi la richiesta del marito è abusiva, poiché mira solo a vanificare
Fatti
i suoi diritti, il convenuto non avendo reso verosimile che il provvedimento
sia necessario o che i suoi interessi siano in qualche modo minacciati. Al
primo giudice essa rimprovera di essersi fondato sulle sole affermazioni
unilaterali e contraddittorie dello stesso AO 1, contravvenendo ai doveri di
cautela che gli imponeva la legge. Onde – essa epiloga – la richiesta di respingere
l'istanza
del marito.
4. Si
conviene con l'appellante che una separazione di fatto non comporta automaticamente
la separazione dei beni. Contrariamente a quanto l'interessata sembra credere,
tuttavia, se i coniugi vivono separati, ad istanza di parte il giudice può
ordinare il regime straordinario anche se non è dato un “grave motivo” nel
senso dell'art. 185 cpv. 2 CC. In tale ipotesi, infatti, si applica l'art. 176
cpv. 1 n. 3 CC, secondo cui il giudice può ordinare il provvedimento “se le
circostanze la giustificano”, purché sia reso verosimile che gli interessi di un
coniuge siano minacciati e altre misure risultino insufficienti per proteggerli
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 9 con
riferimenti). Certo, in una procedura a tutela dell'unione coniugale questi ultimi
estremi vanno ravvisati con cautela, un ordine giudiziario comportando una seria
ingerenza nel regime dei beni e la perdita di aspettative per un coniuge (loc.
cit.; v. inoltre sentenza del Tribunale federale 5A_945/2014 del 26 maggio
2015, consid. 7.2 pubblicato in FamPra.ch 2015 pag. 699). Così, il fatto che
una riconciliazione appaia improbabile non basta, da sé solo, per ordinare la
misura. A tal fine occorrono altri elementi orientati al catalogo dell'art. 175
CC, con particolare riguardo alla minaccia di interessi economici (DTF 116 II
28 consid. 4; sentenza citata del Tribunale federale 5A_945/2014, consid. 7.2).
Occorre vagliare di conseguenza se le circostanze addotte da AO 1 a sostegno
della domanda integrino un motivo sufficiente nel senso dell'art. 176 cpv. 1 n.
3 CC.
5. Il
Pretore ha fondato la propria decisione, in primo luogo, sull'accertamento che
la moglie non aveva contestato l'affermazione del marito “circa la condizione a
lui posta dal possibile creditore” per ottenere il finanziamento destinato al
termine dei lavori. L'appellante non pretende di avere mosso contestazioni. Lamenta
tuttavia che la circostanza non sia stata resa verosimile. Non si vede tuttavia
perché il marito avrebbe dovuto rendere verosimile un fatto non litigioso.
Oggetto di una prova possono essere solo fatti controversi (art. 150 cpv. 1
CPC). Se un fatto non è controverso, non occorre dimostrarlo. Tutt'al più il
giudice può raccogliere prove circa un fatto non controverso qualora nutra “notevoli
dubbi” sulla sua veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC), ma neppure l'appellante
adombra un'evenienza del genere nel caso specifico. Che le procedure a tutela
dell'unione coniugale siano rette dal principio inquisitorio limitato (art. 272
CPC) non significa che debbano essere resi verosimili anche fatti non
controversi. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
6. L'appellante
si duole che il marito non ha minimamente reso verosimile una minaccia dei suoi
interessi suscettibile di giustificare la separazione dei beni. Si è visto però
che, senza il finanziamento del fratello (il quale condiziona l'elargizione
della somma alla separazione dei beni fra i coniugi), AO 1 non può portare a
termine i lavori per l'abitabilità della casa (consid. 5). Se si pensa poi che
Considerandi
lo stabile si trova tuttora in buona parte allo stato grezzo, senza
intonacatura né betoncino né porte né riscaldamento né acqua calda (verbale di
sopralluogo del 22 novembre 2016), la necessità dell'intervento appare
manifesta, la struttura dell'abitazione rischiando altrimenti di deteriorarsi. Senza
finanziamento gli interessi economici di AO 1 risultano quindi minacciati, per
tacere del fatto che fino al momento in cui la casa non sarà adeguatamente
abitabile l'interessato dovrà sopportare costi di alloggio supplementari per
ospitare – ove ciò non sia possibile da parenti – il figlio durante l'esercizio
dei diritti di visita (verbale d'interrogatorio del 10 marzo 2017, pag. 4 seg.,
con i doc. 46 e 47). Anche in proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.
7.
Quanto
a eventuali altre fonti di finanziamento cui potrebbe far capo il marito, il
Pretore ha rilevato che AP 1 non ne ha accennato alcuna (sentenza impugnata,
pag. 11). Non che incombesse a AP 1 rendere verosimile la reperibilità di denaro
in altro modo, la separazione dei beni essendo stata chiesta dal marito (cui toccava
rendere verosimili i presupposti della misura). Sta di fatto che nemmeno
nell'appello l'istante pretende che il marito sia in grado di trovare altrimenti
le risorse necessarie per sovvenzionare i lavori. A parte ciò, essa non nega di
avere rifiutato il consenso – richiesto dalla banca (doc. N) – per un aumento
del carico ipotecario (comunicazioni del 29 luglio e dell'8 settembre
2016.
dell'PA 2, nella cartella “Atti diversi”). Del resto essa si era opposta,
obbligando il marito a rivolgersi al Pretore per ottenere l'autorizzazione, anche
al menzionato prelievo dal fondo di previdenza (sopra, lett. D). In condizioni
del genere la separazione dei beni risulta l'unico provvedimento atto a
proteggere adeguatamente gli interessi economici del marito, il comportamento
di AP 1 denotando – se mai – una chiara difficoltà d'intesa nell'amministrare in
comune i beni di famiglia (Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I,
2ª edizione, n. 41 ad art. 176 CC). Anche su questo punto la sentenza
impugnata sfugge dunque alla critica.
8.
Al
marito l'appellante imputa un abuso di diritto per avere chiesto la separazione
dei beni al solo scopo di vanificare i diritti di lei in una futura
liquidazione del regime dei beni. Essa fa valere che AO 1 è intenzionato a ultimare
la ristrutturazione dell'immobile per poi venderlo, rimborsare i debiti ipotecari
e precluderle ogni partecipazione al beneficio dell'operazione. L'alienazione
della casa al termine dei lavori è tuttavia una congettura che non trova riscontro
agli atti. Per di più, essa si rivela improponibile, poiché è allegata per la
prima volta in appello senza che l'interessata giustifichi l'impossibilità di addurla
davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Non si disconosce che – come
l'appellante sottolinea – inizialmente il marito aveva motivato la domanda intesa
alla separazione dei beni con un presunto cumulo di debiti da parte di lei in
corso di procedura. Ma poco giova, dal momento che in concreto sussistono – come
si è visto – presupposti oggettivi che, oltre all'improbabilità di una
riconciliazione (non contestata dall'appellante), sorreggono il provvedimento. Anche
con il debito riserbo, l'interesse del marito alla separazione dei beni riesce
di conseguenza legittimo. L'appello vede così la sua sorte segnata.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in linea di conto,
giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento
(art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.
Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante
si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo al minimo la riscossione di spese
processuali.
10.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione dell'unione coniugale
può essere invocata solo la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF; DTF 127 III 477 consid. 2b/aa; SJ 129/2007 I 481 consid. 5.1),
sempre che il ricorrente spieghi in maniera chiara e particolareggiata in che
consista tale violazione (DTF 135 III 234 consid. 1.2 con richiami).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).