11.2017.8
Appello irricevibile per mancata prestazione dell'anticipo
23 luglio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.8
Lugano,
23 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2016.3
(divorzio: provvedimenti cautelari) della
Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 gennaio 2016
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 16 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte:
decreto cautelare) emessa dal Pretore il 30 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto
cautelare (“sentenza”) del 30 dicembre 2016, emanato nell'ambito di un'azione
di divorzio promossa il 25 settembre 2015 da AO 1 (1969), il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1, cittadino olandese (1961), a versare pendente
causa un contributo alimentare per l'attrice di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio
2016 al 30 giugno 2017, sopprimendolo dopo di allora, e un contributo
alimentare per la figlia I__________ (nata il 10 aprile 2001) di fr. 1785.–
mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017, rispettivamente di fr. 2088.–
mensili da allora in poi (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1680.– sono state poste per un sesto
a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, con obbligo di rifondere
alla moglie fr. 4000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa
Camera con un appello del 16 gennaio 2017 nel quale insta perché, conferitogli
il gratuito patrocinio, il decreto in questione sia riformato sopprimendo il
contributo alimentare in favore della moglie e riducendo quello in favore della
figlia a fr. 486.– mensili (assegni familiari non compresi). Il memoriale non è
stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio è
stata respinta da questa Camera il 12 giugno 2018 (inc. 11.2017.9).
in diritto: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata dall'appellante essendo stata respinta, AP 1 è stato
invitato il 13 giugno 2018 dal presidente di questa Camera a depositare entro
il 2 luglio successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali
presumibili (art. 98 CPC). In quella decisione la Camera aveva precisato che, avesse
inteso rinunciare al ricorso, l'appellante avrebbe dovuto ritirare
esplicitamente l'impugnazione, poiché il mancato versamento dell'anticipo non
sarebbe stato interpretato come desistenza (consid. 7 in fine). Tale decisione
è passata in giudicato.
2. Il 2 luglio 2018
l'appellante ha comunicato a questa Camera di non essere in grado di depositare
la somma richiesta e di dinteressarsi pertanto del rimedio giuridico. Nella
lettera non figurando alcuna dichiarazione di ritiro, il presidente di questa
Camera ha assegnato all'appellante il 4 luglio 2018 un termine suppletorio fino
al 20 luglio successivo entro cui prestare il deposito in garanzia di fr. 500.–,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC). AP 1 non ha reagito.
3. La prestazione di un
anticipo in garanzia delle spese presumibili costituisce un presupposto
processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC). Mancando un presupposto processuale,
il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 59 cpv. 1
CPC), ciò che vale anche in caso di appello. Di ciò AP 1 è stato espressamente
avvisato nella richiesta del 4 luglio 2018 con cui gli era stato fissato un
termine suppletorio per il deposito della somma. L'avvertimento essendo caduto
nel vuoto, nelle circostanze descritte non rimane che dichiarare l'appello irricevibile.
4. Le spese
dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il
caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a
formulare osservazioni all'appello. Un esemplare dell'attuale decisione va comunicato inoltre a I__________, come prevede l'art.
301 lett. b CPC.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– I ;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).