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Decisione

11.2017.84

Reclamo sulle spese giudiziarie in caso di desistenza

5 aprile 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, inc. 11.2015.112 dell'11 ottobre 2017, consid. 1 con rinvii). Nella

fattispecie appare dubbio che la formazione di un locale abitabile nel

sottotetto dell'immobile vicino conferisse alla proprietà del convenuto un

maggior valore di fr. 400 000.–, come reputa

il Pretore aggiunto. Certo, l'immobile è situato nel nucleo di __________, ma

non è di agevole accesso e non offre alcuna vista. D'altro lato anche la stima

di fr. 80 000.– prospettata dal reclamante

appare poco realistica, avendo egli medesimo indicato nella domanda di

costruzione costi di esecuzione per fr. 135 000.–

(documento nel carteggio del Comune di __________, richiamato). In simili circostanze,

mancando elementi oggettivi su cui fondare un apprezza­mento con cognizione di

causa, di norma il giudice interpella un perito (Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 91 CPC; Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 91). Il

problema è che nel caso in esame, dichiarando acquiescenza il 9 giugno 2017, il

convenuto ha posto immediatamente fine alla lite con effetto di cosa giudicata

(art. 241 cpv. 2 CPC). E assumere ora un referto peritale in una causa già

terminata al solo scopo di fissare un'indennità per ripetibili in favore della

parte vittoriosa apparirebbe manifestamente contrario all'economia di giudizio.

Si impone perciò di definire tale indennità facendo capo a criteri sostitutivi.

c) Trattandosi

di una causa dal valore determinabile, l'indennità per ripetibili è fissata in base

a un'aliquota del valore litigioso (art. 11 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili). Le particolarità del caso e gli interessi delle parti per­mettono

tuttavia di scostarsi da tale principio (art. 13 cpv. 1 del regolamento),

purché l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa consenta di

partecipare adeguatamente all'onorario del legale e alle spese da questi

sopportate nel­l'interesse del cliente (art. 10 del regolamento). Tale indennità

va calcolata allora secondo i criteri generali dell'art. 11 cpv. 5 del

regolamento, ovvero secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà,

l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato.

d) Nel

caso in esame la controversia non mancava di importanza, l'attrice mirando a

impedire l'aggravio dell'onere di sporgenza a carico del proprio fondo e il

convenuto intendendo ampliare il proprio stabile. Dal profilo fattuale essa era

già ampiamente nota al patrocinatore dell'attrice, il quale aveva rappresentato

la cliente in sede cautelare. In diritto occorreva nondimeno interpretare l'atto

costitutivo della servitù, senza trascurare che in discussione era una proprietà

per piani originaria e che occorreva esaminare perciò gli effetti della sua

trasformazione in diritto di sporgenza, verificando se sussistano tuttora i

diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto giuridico originario. In siffatta

ipotesi sarebbe stato necessario appurare l'estensione del diritto di proprietà

dei singoli condomini con riferimento alla loro porzione (piano) di proprietà,

compreso il diritto di sopraelevare l'edificio da parte del proprietario dell'attico

senza il consenso degli altri, come consentiva la vecchia legge. Il tutto senza

dimenticare che, quantunque fino al 1° gennaio 1965 la proprietà per piani del

vecchio diritto sia rimasta sottoposta alla legge anteriore (art. 17 cpv.

Considerandi

3.

tit. fin. CC), con l'entrata in vigore delle norme federali sulla proprietà

per piani essa è passata materialmente sotto gli art. 712a segg. CC

(art. 20bis tit.

fin. CC). Salvo che, in concreto, gli allora proprietari dei fondi hanno optato

per la costituzione di una servitù di sporgenza (I CCA, sentenza inc.

11.2012.142

del 10 dicembre 2014, citata alla lett. B, consid. 5b). Da

questo profilo la pratica era quindi senz'altro complessa, impegnativa e la sua

trattazione non sarebbe stata agevolata

dalla precedente procedura cautelare.

In

sede forense il patrocinio dell'attrice si è

compendiato nella stesura della petizione (18 pagine) e della replica (21 pagine),

nella partecipazione al dibattimento del 6 maggio 2015 (dalle 10.45 alle

11.

), nella preparazione delle domande da porre all'interrogatorio (6

domande), nella partecipazione all'interrogatorio del convenuto del 4 novembre

2015.

(dalle ore 14.15 alle 14.35), nell'intervento a un sopralluogo del 16 marzo

2016.

(dalle ore 9.30) e in osservazioni del 20 giu­gno 2017 alla dichiarazione

di acquiescenza. Tutto ponde­rato, nelle condizioni illustrate un'indennità per

ripetibili di fr. 12 000.– appare adeguata in relazione al tempo e all'impegno verosimilmente

profusi dal patrocinatore (una quarantina d'ore abbondanti alla tariffa di fr.

280.

– l'ora: art. 12 del ripetuto regolamento), compreso quello necessario per i rapporti con la cliente e la

corrispondenza indispensabile. A ciò si

aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8% al

momento in cui ha statuito il Pretore aggiunto). Ne

segue un'indennità per ripetibili di 13 600.–

(arrotondati). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata

va riformata di conseguenza.

e) Si

aggiunga che, seppure si confermasse in concreto il valore litigioso di fr. 400 000.–, l'indennità per ripetibili fissata dal

primo giudice risulterebbe in ogni modo eccessiva. Intanto, applicandosi

all'acquiescenza l'art. 13 cpv. 2 del noto regolamento (I CCA, sentenza inc.

11.2010.26

del 29 marzo 2013, consid. 8), l'adeguata riduzione non

consisteva nella semplice applicazione

dell'aliquota minima prevista dal­l'art. 11 cpv. 1, ma andava

stabilita secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del

lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo

svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Inoltre, se il

valore litigioso costituisce un criterio da considerare nella determinazione

delle ripetibili, esso non può relegare in secondo piano il fattore relativo

all'attività svolta dall'avvocato, la cui retribuzione deve rimanere in un

rapporto ragionevole con la prestazione

fornita (sentenza del Tribunale federale 5A_1007/2017 del 6 aprile 2018,

consid. 2.2.2 con rinvio). Alla tariffa di fr. 280.– orari un'indennità di

fr. 24 000.– coprirebbe sostanzialmente 80

ore di lavoro (due settimane a tempo pieno), ciò che appare palesemente

eccessivo rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe

dedicato al patrocinio nel caso specifico.

5.

Le spese del

giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il

reclamante ottiene una consistente riduzione dell'indennità per ripetibili a

suo carico (da fr. 27 000.– a fr. 13 600.–), ma non la suddivisione a metà di tutte

le spese giudiziarie. Considerato l'esito del giudizio, si giustifica così di ripartire

gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa

Camera non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così

riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 5000.–

sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice un'indennità di fr.

13 600.– per ripetibili.

2. Le spese di appello di fr. 1000.–

sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).