11.2017.85
Provvedimenti cautelari: blocco dei conti bancari di un erede istituito
17 aprile 2019Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.85
Lugano
17 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.21 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 15 maggio 2017
dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 1° settembre 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 23 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. B__________ nata __________
(1941), cittadina germanica domiciliata a __________, è deceduta a __________
il 29 novembre 2006, lasciando il marito AO 1 (1961), sposato il 7 ottobre
2005. Prima del matrimonio, l'8 settembre 2005, i fidanzati avevano stipulato
un contratto matrimoniale e successorio in cui dichiaravano – fra l'altro – di
adottare la separazione dei beni, di rinunciare alla rispettiva porzione
legittima riservandosi la facoltà di disporre liberamente dei propri averi
mediante disposizione di ultima volontà e, in caso di premorienza della moglie
o di morte del marito, designavano R__________ W__________ e C__________ C__________
quali esecutori testamentari. In un testamento olografo del 21 settembre 2005,
integrato il 4 novembre 2005, B__________ ha disposto vari legati e ha istituito suoi eredi il (futuro)
marito AO 1 unitamente a un nipote di lei, A__________ G__________ (1962).
Contestualmente essa ha previsto condizioni e oneri, stabilendo che in caso di
mancata osservanza gli eredi istituiti e i legatari avrebbero perduto i propri
diritti a beneficio di una costituenda AP 1 (__________). Infine la testatrice
ha confermato la nomina a esecutori testamentari di R__________ W__________ e C__________
C__________, i quali sono stati chiamati anche a rivestire funzioni
dirigenziali in tutte le società e persone giuridiche facenti parte della successione, in modo da rappresentare
la maggioranza delle quote sociali e garantire l'esecuzione delle
volontà di lei.
B. Il 3 settembre 2008 AO
1 e A__________ G__________ hanno sottoscritto, unitamente ai due esecutori
testamentari, un contratto di divisione ereditaria in cui elencavano
partitamente i beni assegnati all'uno e all'altro erede, specificando che i
valori patrimoniali non attribuiti dalla disponente sarebbero stati destinati,
secondo la volontà della medesima, alla B__________, AO 1, costituita a __________
il 9 febbraio 2007. In quell'ambito sono state attribuite a AO 1– fra l'altro –
tutte le 1000 azioni al portatore della S__________ I__________ L__________ SA
di __________, tutte le 3500 azioni al portatore della U__________ AG di __________,
Fatti
i Gründerrechte della W__________ e della W__________ A__________ di __________,
come pure le particelle n. 1502 RFD di __________ e n. 2391 RFD di __________.
Conformemente alla volontà della de cuius, C__________ C__________ e R__________
W__________ siedono nel consiglio di amministrazione delle due società anonime
svizzere, oltre che nel consiglio di fondazione delle due Anstalten del Liechtenstein.
C. AO 1 e la AP 1 hanno firmato
il 22 settembre 2008 un contratto successorio in cui hanno stabilito,
conformemente alle ultime volontà di B__________, che alla morte del primo
anche la rimanenza dei beni a lui spettanti nella successione fu B__________
sarebbe stata trasferita alla fondazione.
D. Il 4 maggio 2017 la AP
1 ha rimproverato a AO 1 l'inosservanza di varie condizioni testamentarie e gli
ha prospettato la perdita dei diritti successori, ordinandogli di trasferirle
immediatamente tutti i beni da lui ricevuti. La fondazione ha ricordato che tra
le condizioni poste dalla disponente figuravano, in particolare, il divieto di
alienare i beni pervenuti in eredità (salvo in caso di necessità e previo
consenso degli esecutori testamentari), l'obbligo di far gestire i valori
mobiliari dalla banca indicata dagli esecutori medesimi, il godimento dei soli redditi
netti sui valori depositati (con la restrizione che il prelievo di redditi
superiori a fr. 200 000.– avrebbe richiesto
il consenso degli esecutori) e l'amministrazione del patrimonio da parte di questi
ultimi. Tra le violazioni rimproverate, la fondazione ha denunciato il trasferimento
su conti non designati dagli esecutori testamentari di importi maggiori
rispetto a quelli consentiti, il rifiuto di restituire tali importi e di
fornire indicazioni al proposito, la modifica degli statuti delle società pertoccategli
che impediva la corretta gestione da parte di R__________ W__________ e C__________
C__________, il mancato allineamento alle indicazioni di questi ultimi, la
richiesta di revoca degli stessi, come pure l'aggravio ipotecario – senza
previa autorizzazione – dell'immobile a __________ e il rifiuto di consegnare ai
due esecutori testamentari due cartelle ipotecarie di fr. 200 000.– ciascuna.
E. AO 1 non ha dato
seguito all'ingiunzione della fondazione. Così il 15 maggio 2017 la AP 1 si è
rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza
cautelare perché ordinasse, già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292
CP, il blocco dei seguenti conti bancari intestati a AO 1:
– conto
n. __________ presso la Banca S__________ SA, __________;
– conto
n. __________ presso la U__________ SA, __________;
– conto
n. __________ presso la C__________, __________ (D).
L'istante ha chiesto
altresì, in subordine, che il Pretore prendesse ogni misura opportuna per
conservare il patrimonio della fondazione.
F. All'udienza del 23
maggio 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 non è comparso poiché il
proprio patrocinatore, assente, non aveva ritirato la citazione. Accertato ciò,
il Pretore ha impartito al convenuto un termine di 15 giorni per presentare
osservazioni scritte, memoriale che AO 1 ha introdotto il 13 giugno 2017, postulando
il rigetto dell'istanza cautelare.
G. Il 10 luglio 2017 la AP
1 ha adito il medesimo Pretore con un'istanza di conciliazione per ottenere l'accertamento
della sostituzione fedecommissaria nella successione fu B__________,
rispettivamente della sua qualità di erede sostituita, e l'accertamento della
perdita della qualità di erede da parte di AO 1, con la condanna di lui a trasmetterle
l'intera eredità ricevuta, oltre che a versarle la somma di fr. 4 500 000.–
più interessi (inc. CM.2017.97).
H. Il Pretore ha chiesto
all'istante il 18 luglio 2017 di precisare i mezzi di prova notificati, rilevando
che la postulata “deposizione della controparte” poteva intendersi solo come
interrogatorio nel senso dell'art. 191 CPC e che l'indicazione “informazioni
scritte” era del tutto generica. L'istante ha dichiarato il 24 luglio 2017 di
mantenere la richiesta di deposizione o interrogatorio del convenuto e ha chiesto
di sospendere il procedimento nell'attesa di conoscere l'esito di una parallela
procedura cautelare intentata da AO 1 nei confronti della Banca S__________ SA
per ottenere il blocco del medesimo conto (inc. CA.2017.13). Il convenuto ha
dichiarato il 4 agosto 2017 di opporsi al proprio interrogatorio e alla
sospensione del procedimento, facendo notare che il 14 luglio 2017 l'istanza cautelare
da lui presentata contro la banca era stata respinta e che in seguito a ciò la
Banca S__________ SA aveva venduto tutti i titoli depositati sulla relazione n. __________
e trasferito la somma di fr. 3 655 481.17 su un conto intestato alla W__________.
Con osservazioni dell'8 agosto 2017 l'istante ha reiterato la richiesta di sospensione.
I. Il 9 agosto 2017 il
Pretore ha invitato l'istante a comunicargli se, tenuto conto del citato
trasferimento di titoli, essa intendeva mantenere l'istanza cautelare o,
eventualmente, modificare le richieste di giudizio. L'istante ha dichiarato il
21 agosto 2017 di modificare le richieste nel senso di postulare il blocco
cautelare limitatamente ai conti presso la U__________ SA e la C__________. Statuendo
il 23 agosto 2017, il Pretore ha respinto sia l'interrogatorio del convenuto
sia l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 22 000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere
al convenuto fr. 25 000.– per ripetibili.
L. Contro la decisione appena
citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° settembre
2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua
istanza cautelare riguardo ai conti presso la U__________ SA e la C__________,
previo interrogatorio del convenuto e assunzione di informazioni scritte. In
subordine essa postula l'annullamento del decreto cautelare e il rinvio degli
atti al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione o, in via ancor
più subordinata, perché le spese processuali siano ridotte a fr. 5000.– e
le ripetibili a fr. 6000.–. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2017 il
convenuto ha proposto di respingere l'appello, rimettendosi al giudizio della
Camera per quel che è della postulata riduzione delle spese giudiziarie. In una replica spontanea del 29 ottobre
2017 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto il
convenuto in una duplica spontanea del 9 novembre 2017.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore
ha accertato il valore litigioso in almeno
fr. 3 443 985.–,
corrispondente al saldo il 10 maggio 2017 del conto n. __________ presso la Banca
S__________ SA di __________, tutto ignorandosi invece sulla consistenza degli
altri due conti di cui era chiesto il blocco (decreto impugnato, pag. 13). L'appellante
fa notare di avere rinunciato nel corso della procedura a chiedere provvedimenti
cautelari sulla relazione presso la Banca S__________ SA. Non contesta però che
in prima sede il valore litigioso raggiungesse almeno di fr. 10 000.–, tant'è che sui due conti riguardo ai
quali essa mantiene la richiesta di blocco sarebbero confluiti a suo dire oltre
quattro milioni di franchi (sotto, consid. 3). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore dell'istante
il 24 agosto 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________,agli atti). Presentato
il 1° settembre 2017 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Alle osservazioni
all'appello AO 1 acclude documenti nuovi: dieci avvisi di addebito, del 25
aprile e del 3 ottobre 2017, di un conto bancario intestato all'istante presso
la L__________ __________ AG per spese legali della fondazione, un messaggio di
posta elettronica dell'avv. PA 1 a R__________ W__________ del 26 aprile 2017 in
cui il legale si interroga sull'opportunità di addebitare alla fondazione
fatture per prestazioni che non la riguardano direttamente, una sentenza 3 settembre 2009 del Fürstlicher
Oberster Gerichtshof del Liechtenstein e una sentenza del
Tribunale cantonale di Zugo del 29 settembre 2017. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze
(art. 317 cpv. 1 CPC). In
concreto i documenti successivi all'emanazione del decreto impugnata sono senz'altro
ricevibili. Dubbia è la proponibilità dei documenti antecedenti, il convenuto
non pretendendo che gli fosse impossibile addurli già in prima sede. Comunque
sia, e come si vedrà in appresso, tale documentazione non sussidia ai fini del
giudizio. Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha ricordato anzitutto che a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i
necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende
verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e –
cumulativamente – la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (lett. b). Da ciò il primo giudice ha desunto che l'adozione di
provvedimenti cautelari è condizionata alla parvenza di buon diritto insita nella
causa di merito (fumus boni iuris), alla lesione o alla minaccia di un
diritto dell'istante, al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, all'urgenza
e alla proporzionalità della misura richiesta (decreto impugnato, pag. 7). Riguardo
al primo requisito, egli si è domandato se, in virtù di un parere giuridico che
l'istante ha commissionato al prof. __________ S__________, sussista la
legittimazione passiva di AO 1 nella causa di merito promossa dalla fondazione il
10.
luglio 2017, non essendo stati coinvolti gli eredi legittimi di B__________
in litisconsorzio necessario. Egli ha lasciato tuttavia la questione irrisolta,
ciò non bastando a mente sua per negare il fumus boni iuris. Dovesse verificarsi
infatti la condizione risolutiva prevista nel testamento (caducità della
qualità di erede del convenuto), come sostiene
l'istante (tesi che andrà esaminata dal
giudice del merito), in luogo dell'erede istituito subentrerà la fondazione come
erede sostituita (pag. 8 a 10).
Trattandosi
della parvenza di buon diritto dal punto di vista sostanziale, invece, secondo
il Pretore l'istante non ha reso verosimile il prelievo e il trasferimento su
conti non gestiti dagli esecutori testamentari di contanti in misura superiore
rispetto al consentito. Si tratterebbe unicamente, come si evince dallo stesso
parere del prof. __________ S__________, di una congettura dell'istante. Né
configura un indizio decisivo – ha continuato il primo giudice – la circostanza
che il saldo del conto (fr. 3 443 985.–) presso la Banca S__________ SA prima di essere “svuotato” fosse inferiore al
capitale iniziale (fr. 7 593 192.04), l'asserzione per cui la differenza
(fr. 4 149 207.–) attesti prelievi non autorizzati essendo
apodittica e insufficiente per rendere verosimile la tesi dell'istante. Per di
più, la fondazione non ha reagito alle argomentazioni esposte dal convenuto
nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016, né la situazione patrimoniale dell'11
maggio 2017 che la fondazione ha descritto nel doc. R appare concludente. Ciò posto,
neppure può dirsi verosimile che AO 1 abbia sottratto valori destinati a essere
gestiti dagli esecutori testamentari (decreto impugnato, pag. 10 seg.).
Parimenti
il Pretore ha escluso che le modifiche statutarie messe in atto dal convenuto denotino,
da sé sole, una lesione delle disposizioni testamentarie e realizzino la
condizione risolutiva. Inoltre nel testamento non si dice che il rifiuto di
conformarsi alle indicazioni degli esecutori testamentari, l'avvio di procedure
esecutive e giudiziarie nei loro confronti e l'aggravio ipotecario dell'immobile
a __________ comportino la caducità della qualità di erede da parte del convenuto.
A parte ciò, il Pretore ha escluso il requisito dell'urgenza, rilevando che la
situazione patrimoniale di AO 1 riguardo al menzionato conto presso la Banca S__________ SA di __________
era nota agli esecutori testamentari – e di conseguenza all'istante, membro del
consiglio di fondazione – almeno dalla fine di dicembre del 2015, quando il
conto presentava un saldo di poco superiore a quello registrato prima di essere
“svuotato”. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto ininfluente l'interrogatorio
del convenuto ai fini del giudizio, non
trattandosi di sapere se
sui due conti presso la U__________ SA e la C__________ sia confluito denaro proveniente
dalla relazione n. __________ presso la Banca S__________ SA, bensì di
stabilire se i prelievi eseguiti da quest'ultimo conto fossero superiori a
quelli consentiti dalla disponente, ciò che l'istante non ha reso verosimile. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza
cautelare (decreto impugnato, pag. 11 seg.).
4.
L'appellante si
duole anzitutto che il Pretore abbia rinunciato all'interrogatorio del
convenuto, senza tenere conto di quanto da essa addotto nell'istanza cautelare e
– soprattutto – nella comunicazione del 24 luglio 2017 in cui essa precisava di
non disporre di documentazione atta a comprovare i cospicui prelievi eseguiti
dal convenuto. L'audizione di AO 1 si sarebbe imposta proprio per acquisire un
elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza, il tenore, la portata e le
modalità dei prelievi, tali accertamenti essendo decisivi anche per chiarire la
violazione delle disposizioni testamentarie e il verificarsi della nota
condizione risolutiva. Nella sua dichiarazione del 24 luglio 2017 l'istante fa
valere di avere richiamato una transazione (doc. 9) che gli esecutori
testamentari (da non confondere con la fondazione) avevano raggiunto il 13
giugno 2016 con AO 1 nell'ambito di un'altra procedura (inc. CA.2016.15),
transazione che abilitava C__________ C__________ e R__________ W__________ ad
assumere, nella loro veste
di esecutori
testamentari, informazioni unicamente sul conto n. __________ presso la
Banca S__________ SA, ma non sull'intera relazione bancaria, in particolare non
sul conto n. __________ dal quale sarebbero stati effettuati i prelevamenti.
Ciò posto, il Pretore non poteva negarle il diritto alla prova senza causarle un
pregiudizio irreparabile.
a) Nella
misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'appellante
avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo
(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assumere
singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di
prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di
prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318), anche
se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo
giudice. Ma un appellante non può esigere ciò. In concreto la richiesta
subordinata volta a far annullare il decreto impugnato e a far tornare la causa
in prima sede per la completazione dell'istruttoria non può dunque entrare in
linea di conto.
b) Si
aggiunga che l'interrogatorio di AO 1, respinto dal Pretore, non appare
rilevante nella prospettiva del giudizio. Il primo giudice, valutando la
presumibile rilevanza della prova (DTF 142 I 89 consid. 2.2; 141 I 64 consid.
3.
), ha ritenuto ininfluente quel mezzo istruttorio perché in ogni modo l'istante
non aveva addotto elementi concreti atti a sostanziare l'incompatibilità dei prelievi
effettuati dalla relazione n. __________ della Banca S__________ SA con le
disposizioni testamentarie. Secondo il Pretore, che rinvia in proposito alle
sue precedenti motivazioni del consid. 6 (“come detto poc'anzi”), neppure la
differenza di fr. 4 149 207.– tra il saldo iniziale e quello precedente
lo “svuotamento” del conto rendeva verosimile l'esistenza di prelevamenti non
autorizzati e la loro incompatibilità con le condizioni testamentarie. A tal
riguardo egli ha accennato – fra l'altro – agli argomenti che il convenuto
aveva addotto nelle osservazioni del 13 giugno 2017 (“cifre da 13 a 26”) e alle
quali l'istante non aveva replicato.
Ora,
nel memoriale appena citato il convenuto aveva partitamente illustrato le
modalità di gestione delle due rubriche sul conto n. __________ presso la
Banca S__________ SA, con la prima rubrica (n. 1) che fungeva da
“portafoglio titoli” e da “appoggio” per le operazioni di compravendita titoli,
e la seconda (n. 0) su cui venivano accreditati i guadagni (Erträge)
dalla compravendita dei titoli, come pure i dividendi distribuiti dalle società
L__________ e U__________. AO 1 aveva spiegato altresì che dei fr. 7 369 240.93
versatigli, due milioni erano stati destinati – con il benestare degli
esecutori testamentari – al conto n. 0 (Erträge) per il suo mantenimento
(loc. cit., pag. 4 segg. con riferimento al doc. 11 da cui si evince l'accredito).
L'istante, cui incombeva di rendere verosimile il verificarsi della condizione
risolutiva, non ha discusso simili allegazioni. Né si è curata di chiedere l'edizione
dei documenti bancari pertinenti, ai quali per di più i suoi organi, checché essa
dica, avrebbero avuto accesso – almeno in parte – grazie all'accordo del 13 giugno
2016.
(doc. 9). Ad ogni buon conto, non è dato a divedere che cos'altro il convenuto
avrebbe potuto dichiarare al suo interrogatorio oltre quanto non avesse già precisato
il 13 giugno 2017. La decisione del Pretore di rinunciare a quel mezzo istruttorio,
che a suo modo di vedere non avrebbe presumibilmente portato nuovi elementi di
rilievo, resiste pertanto alla critica.
5.
Sempre dal profilo
formale, l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che essa
aveva rinunciato alle “informazioni scritte”. Essa fa valere che il primo
giudice le aveva sì ingiunto il 18 luglio 2017 di comunicare entro 10 giorni se
intendesse postulare formalmente l'assunzione di quel mezzo di prova. A suo
parere, tuttavia, il Pretore non poteva presumere che la relativa acquisizione sarebbe
venuta a cadere in mancanza di un'esplicita conferma da parte sua, anche perché
la portata delle informazioni scritte richieste era facilmente desumibile “dal
merito dell'istanza, con particolare riferimento allo stato dei conti bancari”.
Per il resto, afferma l'appellante, il Pretore non poteva prescindere da un'ordinanza
sulle prove, tanto più necessaria ove si pensi che essa postulava anche l'interrogatorio del convenuto.
In realtà mal si comprende
perché il comportamento del primo giudice sarebbe censurabile. In difetto di
una conferma e di una specificazione, infatti, il Pretore ha reputato che l'istante
avesse rinunciato alle “informazioni scritte”. Neppure in appello, del resto, l'istante
specifica l'oggetto della richiesta o indica quale pregiudizio le sia derivato dalla
mancata assunzione della prova. Men che meno essa sollecita l'assunzione di
quel mezzo istruttorio da parte della Camera (sopra, consid. 4a). Al proposito
l'appello si esaurisce pertanto in una recriminazione. Quanto al fatto che il
Pretore abbia omesso di emanare un'ordinanza sulle prove, da ciò l'appellante
non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è chi sostiene perfino che in
procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (Leu in: Brunner/Gasser/ Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad art.
154; Guyan in: Basler Kommentar,
ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 154). Al proposito l'appello manca perciò
di consistenza.
6.
Nel merito, come ha
rammentato il Pretore, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che
il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende
verosimile che:
a) un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo e che
b) la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
I
due requisiti sono cumulativi. A essi si
aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.
2). Il provvedimento richiesto poi deve
apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo
stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine
perseguito e la restrizione decretata (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12
del 28 dicembre 2018, consid. 7 con rinvii).
7.
Nella
fattispecie la questione è di sapere, in primo luogo, se l'appellante abbia
reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o minacciato di
esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Sotto questo profilo l'istante ribadisce che – contrariamente all'opinione del Pretore – uno
dei degli elementi che permettono di ravvisare una violazione degli obblighi
testamentari e la conseguente perdita della qualità di erede istituito da parte
del convenuto (con il perfezionamento della sostituzione fedecommissaria) è il
trasferimento su conti bancari non designati dagli esecutori testamentari –
come si evince dal doc. R – di importi maggiori rispetto a quelli autorizzati (limitati
a fr. 200 000.–), sottraendo alla successione beni che
dovevano essere gestiti dagli esecutori medesimi. Al riguardo – prosegue l'appellante
– il Pretore non solo le ha negato il diritto alla prova rifiutando l'interrogatorio
di AO 1, ma ha preteso anche una prova piena anziché una semplice verosimiglianza.
La chiara volontà del convenuto di non conformarsi agli obblighi testamentari,
assunti anche convenzionalmente nell'atto di divisione, emerge a suo dire dalle
modifiche statutarie che AO 1 ha messo in atto, nonostante le chiare diffide
degli esecutori testamentari, per quanto riguarda la W__________ A__________ e la
W__________, come pure la U__________ AG e la S__________ I__________ L__________
SA. Simile volontà risulta inoltre dalla costituzione di due cartelle
ipotecarie sull'immobile di __________ e dalla loro consegna in garanzia al
legale della controparte.
Nelle circostanze
descritte la questione di sapere se l'appellante
abbia reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o
minacciato di esserlo” si rivela delicata, poiché implica una valutazione
almeno sommaria circa la verosimiglianza del diritto che l'istante intende
dedurre dal testamento (sul potere cognitivo del giudice cautelare: RtiD
II-2016 pag. 643 in alto; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.68 del 5 settembre 2018, consid. 4). Conviene
quindi vagliare previamente l'altro presupposto cumulativo, fondato sull'urgenza.
Non si riscontrasse simile premessa, in effetti, risulterebbe superfluo
attardarsi sulla questione di sapere se un diritto dell'istante sia leso o
minacciato di esserlo.
8.
Trattandosi dell'urgenza,
l'appellante obietta che il Pretore ha trascurato i termini della transazione
13.
giugno 2016 (doc. 9), la quale traeva origine dalla richiesta degli
esecutori testamentari di ricevere un rendiconto sulle relazioni bancarie di AO
1.
Essa non contesta che C__________ C__________ era direttore della Banca S__________
SA presso cui si trovavano i conti dell'interessato, ma oppone che proprio in
virtù di ciò quegli non poteva divulgare informazioni sul cliente senza
offendere il segreto bancario (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge sulle banche,
RS 952.0). Il Pretore – continua l'appellante – non poteva pertanto identificare
C__________ C__________ con la fondazione, dimenticando le restrizioni che il
dovere di diligenza e di confidenzialità imponeva al direttore dell'istituto. Proprio
per tale motivo l'intesa raggiunta quel 13 giugno 2016 autorizzava R__________
W__________ e C__________ C__________, ma non la fondazione, a visionare il
conto n. __________ unicamente nella loro veste di esecutori testamentari. L'impegno
di mantenere distinti i ruoli di esecutore testamentario e di direttore bancario
figurava, del resto, al punto 2 dell'accordo.
Per l'appellante, la tesi
del Pretore secondo cui la situazione patrimoniale di AO 1 in relazione al
conto n. __________ era nota agli esecutori testamentari e all'istante, risulta
pertanto doppiamente sbagliata. Intanto perché essa confonde i ruoli di direttore
bancario, esecutore testamentario e membro del consiglio di fondazione. Inoltre
perché l'accordo abilitava gli esecutori testamentari ad assumere informazioni
unicamente sulla rubrica n. 1 della nota relazione bancaria, ma non sulle
altre, e in particolare non sulla n. 0, che serviva a AO 1 per i prelevamenti. Il
decreto impugnato sarebbe per di più smentito dalla dottrina maggioritaria e
dalla giurisprudenza, secondo cui la conoscenza di un organo può essere opposta
alla persona giuridica solo se la sua divulgazione non lede un dovere di
segretezza contrattuale o legale. Le misure conservative richieste si imporrebbero
infine perché, visti i precedenti, occorre scongiurare al più presto un
trasferimento illecito di averi bancari da parte del convenuto.
a) Urgenza
è data, in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi
inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare
una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa
ultimata (in tal senso già I CCA, sentenza inc. 11.2012.11 del 16 maggio 2014
consid. 6). In concreto poco importa, a ben vedere, se agli esecutori
testamentari fosse nota la situazione patrimoniale del convenuto alla fine di dicembre
del 2015, come ha accertato il Pretore. L'istante ha ammesso invero – e dagli
atti emerge (doc. 9) – che R__________ W__________ e C__________ C__________ avevano
modo di accedere a informazioni sul conto n. __________ al più tardi alla
fine di giugno del 2016 in virtù della loro funzione di esecutori testamentari.
E a quel momento il saldo del conto era paragonabile a quello del giorno in cui
è stata promossa l'istanza cautelare (15 maggio 2017), come rende verosimile lo
stato patrimoniale dell'11 maggio 2017, dal quale si evince un capitale di fr.
3.
483 248.–
il 1° gennaio 2016, di fr. 3 249 582.– il 1° gennaio 2017 e di fr. 3 443 985.–
il 10 maggio 2017 (doc. R). Perché in circostanze del genere, d'improvviso, a
quasi un anno di distanza, i provvedimenti richiesti fossero diventati urgenti,
l'appellante non spiega. In ogni caso un'urgenza non poteva fondarsi su una remora
nel chiedere i provvedimenti medesimi, men che meno – di regola – su una remora
che si protrae oltre sei mesi (I CCA, sentenze
inc. 11.2015.68/69 del 2 maggio 2017, consid. 10, e inc. 11.2014.68 del
21.
ottobre 2014, consid. 9 in fine con rinvii).
b) L'appellante
ribadisce che la facoltà di accedere alle informazioni bancarie del convenuto era
data a R__________ W__________ e C__________ C__________ solo nella loro veste
di esecutori testamentari, ma non quali membri del consiglio di fondazione. Come
ha rilevato il Pretore, tuttavia, simile argomento non considera che la
posizione di organo dei due interessati all'interno della fondazione era
imprescindibilmente vincolata – per volontà della defunta B__________ – alla
qualità di esecutori testamentari. Ciò che era noto a tutte le parti in causa. In
condizioni del genere la decisione del Pretore di ascrivere all'istante le
conoscenze dei suoi organi non era censurabile, men che meno a un sommario
esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari. Non è
verosimile infatti che l'istante non avesse conoscenza delle informazioni accessibili
ai membri del suo consiglio di fondazione (i due esecutori testamentari e AO 1:
doc. B, pag. 26 punto 6), i quali già da tempo lamentavano trasferimenti di
denaro non conformi alle disposizioni testamentarie (si veda il messaggio di
posta elettronica del 2 luglio 2015 di R__________ W__________: doc. 8). Né l'istante
può valersi di un dovere di segretezza a carico degli esecutori testamentari, tanto
meno alla luce dell'autorizzazione del 13 giugno 2016. Anche in proposito l'appello
è destinato perciò all'insuccesso.
c) Neppure
l'invocata necessità di scongiurare, visti i precedenti, ulteriori
trasferimenti di averi bancari integra gli estremi per un provvedimento d'urgenza.
Dopo il 31 dicembre 2015 infatti non figurano più modifiche di rilievo sul
conto presso la Banca S__________ SA (doc. R). Nel frattempo poi gli averi
della relazione bancaria sono stati trasferiti su un altro conto intestato alla
W__________, ma controllato dall'istante, come il convenuto ha dichiarato il 4
agosto 2017, al punto che la stessa istante ha abbandonato la richiesta di
bloccare quel conto ormai “svuotato” (comunicazione del 21 agosto 2017), senza chiedere
provvedimenti sostitutivi sul conto della Anstalt. Per quel che attiene,
invece, al postulato blocco delle relazioni bancarie del convenuto presso la U__________
SA e la C__________, di cui per altro tutto si ignora, basti il rinvio a quanto
evocato in relazione al fatto che un provvedimento cautelare non può ricondursi
a un'urgenza sopravvenuta in seguito al ritardo ad agire (sopra, consid. a in
fine).
d) Ne
segue che in concreto non soccorre, a un sommario esame, il requisito dell'urgenza
necessario per l'emanazione di provvedimenti cautelari nell'accezione dell'art.
261.
cpv. 1 CPC. Ciò rende superfluo domandarsi se un diritto dell'istante sia “leso o minacciato di esserlo”. Come non giova interrogarsi
sulla verosimiglianza di un notevole pregiudizio nell'accezione dell'art. 261
cpv. 1 lett. b CPC, che il Pretore neppure ha esaminato, fermo restando
che l'istante prospetta un pregiudizio patrimoniale normalmente risarcibile in
denaro, il quale per apparire “difficilmente riparabile” deve risultare di
complessa quantificazione, di ardua dimostrazione o di incerta riscossione (RtiD
II-2016 pag. 642 consid. 2). Su questo punto l'appello vede pertanto la sua
sorte segnata.
9.
Infine l'appellante contesta il giudizio
sulle spese processuali che il Pretore ha fissato in fr. 22 000.–, come pure sulle ripetibili poste a
suo carico per fr. 25 000.–. Quanto
alle prime, l'istante invoca una violazione dell'art. 10 LTG che stabilisce in
fr. 20 000.– la tassa di giustizia massima nei
procedimenti cautelari. Considerata la notorietà dei fatti, già oggetto di altre
procedure davanti al Pretore, come pure i limitati atti processuali (unico
scambio di allegati scritti, nessuna udienza in contraddittorio, carteggio relativamente
esile, nessuna istruttoria), essa chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr.
5000.
–, trattandosi per di più di una causa che a suo parere non riservava difficoltà particolari.
Secondo
l'art. 10 LTG la tassa
di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr.
20.
000.–. Quali motivi abbiano indotto il
Pretore a sospingersi, senza motivazione, oltre il massimo della tariffa non è
dato di sapere. Per definire l'ammontare della tassa di giustizia occorreva tenere
calcolo in realtà che il procedimento cautelare si è limitato a uno scambio di
allegati (una ventina di pagine ciascuno), seguito da due brevi prese di
posizione delle parti (un paio pagine ognuna) per rispondere a due interpelli
del Pretore del 18 luglio e del 9 agosto 2017. L'udienza del 23 maggio 2017 si
è conclusa subito, data l'assenza del convenuto. Né sono stati assunti mezzi di
prova oltre ai documenti prodotti. Nemmeno è intervenuto uno scambio di memoriali
conclusivi. Riguardo all'accertamento dei fatti e all'applicazione del diritto,
per una procedura cautelare le difficoltà sono rimaste nella media. A fronte di
ciò, il valore litigioso poteva dirsi ingente. Il Pretore lo ha fissato in fr.
3.
443 985.–
sulla scorta del saldo che il conto n. __________ registrava presso la
Banca S__________ SA il 10 maggio 2017. Certo, nel corso della procedura l'istante
ha rinunciato a postulare il blocco di quella relazione bancaria (sopra, consid.
1). Essa ha mantenuto tuttavia la richiesta di “congelare” gli altri due conti
sui quali reputava fossero confluiti i prelevamenti (sopra, consid. 3). Ed essa
non pretende che il saldo di quei conti fosse più modesto del valore litigioso
fissato dal primo giudice. Ponderati
tutti gli aspetti appena citati, in definitiva, nel caso in rassegna si
giustificava di riscuotere spese processuali attorno ai fr. 8000.–. Su questo punto
l'appello merita parziale accoglimento.
D'altro lato non si giustifica un emolumento minore,
che l'appellante vorrebbe ricondurre a fr. 5000.–. Fra il minimo e il massimo
della tariffa soccorre infatti, come parametro di riferimento, il valore litigioso
su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa di giustizia nelle
procedure sommarie. Si fosse trattato di una causa sommaria dal valore
litigioso di fr. 3 443 985.–, la tassa di
giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.– (la metà di quella prevista per le
procedure ordinarie di identico valore: art. 7 cpv. 1 LTG). Ne discende che una
tassa di giustizia contenuta in fr. 5000.– sarebbe risultata manifestamente
inadeguata per rapporto alle particolarità del caso. Al proposito l'appellante
non può essere seguita.
10.
Quanto alle
ripetibili, l'appellante reputa
sproporzionato l'importo di fr. 25 000.–
assegnato dal primo giudice rispetto alle prestazioni svolte dal legale della
controparte. Valendosi dell'art. 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), che
autorizza a scostarsi dai metodi di calcolo previsti dal regolamento in caso di
“manifesta sproporzione”, essa postula una riduzione dell'indennità per
ripetibili a fr. 6000.–, corrispondenti alla retribuzione di 20 ore di
lavoro alla tariffa di fr. 300.– orari.
a) Dandosi
una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per
ripetibili è commisurata al valore stesso (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento).
Per una causa dal valore litigioso di fr. 3 443 985.–
l'indennità varia dal 2 al 4% del medesimo. Se la causa rientra tuttavia fra le “procedure speciali
civili” (come i procedimenti cautelari secondo il Codice di procedura civile
ticinese in vigore al momento in cui è stato emanato il regolamento), le
ripetibili sono comprese tra il 20 e il 70% dell'importo così calcolato
(art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Nella fattispecie si è visto che
il procedimento cautelare non denotava complessità specifiche in fatto o in
diritto. È intervenuto un solo scambio di allegati scritti, si è tenuta un'unica
udienza (per altro in assenza del convenuto), il carteggio non era ponderoso e
non si sono assunte prove oltre ai documenti prodotti. In applicazione dell'art.
11.
cpv. 1 del regolamento non vi era ragione quindi per scostarsi dall'aliquota
minima del 2%. Anche sotto il profilo dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del
regolamento non era il caso di riconoscere più del 20%, ovvero più del minimo.
Onde una retribuzione di fr. 13 800.–
(arrotondati), cui si aggiungono le spese fisse del 5% (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr.
15.
600.– (arrotondati).
b) Sostiene
l'appellante che il patrocinio del convenuto non ha richiesto più di 20 ore, di
modo che pur riconoscendo un compenso di fr. 300.– orari l'indennità per
ripetibili secondo tariffa risulta esagerata. L'opinione non può essere
condivisa. Se il patrocinatore del convenuto avesse dovuto redigere solo il
memoriale del 13 giugno 2017, consistente in 20 pagine di osservazioni
all'istanza cautelare, e il successivo memoriale di due pagine, del 4 agosto
successivo, il dispendio di venti ore sarebbe verosimilmente sembrato attendibile.
Il legale tuttavia ha dovuto anche studiare gli atti, preparare la linea di
difesa, intrattenere i necessari colloqui con il cliente e raccogliere i 31
documenti da accludere alle osservazioni. Un simile patrocinio avrebbe apparentemente
occupato un avvocato diligente almeno una trentina d'ore. Non si disconosce che
in tal caso un'indennità di fr. 13 800.–
corrisponde a una retribuzione attorno ai fr. 450.– l'ora, ma non si deve
trascurare nemmeno che il procedimento cautelare aveva un valore ingente (fr. 3 443 985.–), ciò che implicava un alto grado di responsabilità
per gli avvocati. Simile retribuzione può quindi risultare elevata, ma non
denota una “manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto in base alla (…) tariffa” (nel senso dell'art. 13
cpv. 1 del regolamento) che induca a scostarsi da un'indennità per ripetibili calcolata
ad valorem.
11.
Se
ne conclude che l'appellante esce sconfitto sulla richiesta principale,
mentre ottiene causa parzialmente
vinta sulla riduzione delle spese
processuali da fr. 22 000.– a fr. 8000.– (contro i fr. 5000.–
proposti) e sull'indennità per ripetibili dovuta alla controparte da
fr. 25 000.– a fr. 15 600.– (contro i fr. 6000.– proposti). Ciò
imporrebbe di suddividere le spese del giudizio odierno secondo la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Nel complesso tuttavia il grado di vittoria riportato
dall'appellante rimane esiguo. In simili circostanze tanto vale ridurre lievemente
le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a quella di
fr. 8000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a carico di AO
1.
la piccola differenza, e ridurre altrettanto lievemente l'indennità per
ripetibili, anche perché sulla tassa di giustizia il convenuto si è rimesso
semplicemente al giudizio della Camera e non può dirsi quindi vittorioso. Riguardo
all'ammontare delle ripetibili si giustifica di applicare l'aliquota media del
45% all'indennità di primo grado (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento), il
convenuto avendo presentato un memoriale di osservazioni all'appello (20
pagine) e una duplica (4 pagine), ciò che giustificherebbe un'indennità di
fr. 6200.– (arrotondati), cui si aggiungono le spese del 6% (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr.
7100.
–. La lieve riduzione citata dianzi modera l'indennità a fr. 7000.–.
12.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9). Comunque sia, contro decisioni in
materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto
impugnato è riformato come segue:
Le spese processuali di fr.
8000.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto
fr. 15 600.– per ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Le spese di appello, ridotte
a fr. 7900.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 7000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).