Lexipedia

Decisione

11.2017.85

Provvedimenti cautelari: blocco dei conti bancari di un erede istituito

17 aprile 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i Gründerrechte della W__________ e della W__________ A__________ di __________,

come pure le particelle n. 1502 RFD di __________ e n. 2391 RFD di __________.

Conformemente alla volontà della de cuius, C__________ C__________ e R__________

W__________ siedono nel consiglio di amministrazione delle due società anonime

svizzere, oltre che nel consiglio di fondazione delle due Anstalten del Liechtenstein.

C. AO 1 e la AP 1 hanno firmato

il 22 settembre 2008 un contratto successorio in cui hanno stabilito,

conformemente alle ultime volontà di B__________, che alla morte del primo

anche la rimanenza dei beni a lui spettanti nella successione fu B__________

sarebbe stata trasferita alla fondazione.

D. Il 4 maggio 2017 la AP

1 ha rimproverato a AO 1 l'inosservanza di varie condizioni testamentarie e gli

ha prospettato la perdita dei diritti successori, ordinandogli di trasferirle

immediatamente tutti i beni da lui ricevuti. La fondazione ha ricordato che tra

le condizioni poste dalla disponente figuravano, in particolare, il divieto di

alienare i beni pervenuti in eredità (salvo in caso di necessità e previo

consenso degli esecutori testamentari), l'obbligo di far gestire i valori

mobiliari dalla banca indicata dagli esecutori medesimi, il godimento dei soli redditi

netti sui valori depositati (con la restrizione che il prelievo di redditi

superiori a fr. 200 000.– avrebbe richiesto

il consenso degli esecutori) e l'amministrazione del patrimonio da parte di questi

ultimi. Tra le violazioni rimproverate, la fondazione ha denunciato il trasferimento

su conti non designati dagli esecutori testamentari di importi maggiori

rispetto a quelli consentiti, il rifiuto di restituire tali importi e di

fornire indicazioni al proposito, la modifica degli statuti delle società pertoccategli

che impediva la corretta gestione da parte di R__________ W__________ e C__________

C__________, il mancato allineamento alle indicazioni di questi ultimi, la

richiesta di revoca degli stessi, come pure l'ag­gravio ipotecario – senza

previa autorizzazione – dell'immobile a __________ e il rifiuto di consegnare ai

due esecutori testamentari due cartelle ipotecarie di fr. 200 000.– ciascuna.

E. AO 1 non ha dato

seguito all'ingiunzione della fondazione. Così il 15 maggio 2017 la AP 1 si è

rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza

cautelare perché ordinasse, già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292

CP, il blocco dei seguenti conti bancari intestati a AO 1:

– conto

n. __________ presso la Banca S__________ SA, __________;

– conto

n. __________ presso la U__________ SA, __________;

– conto

n. __________ presso la C__________, __________ (D).

L'istante ha chiesto

altresì, in subordine, che il Pretore prendesse ogni misura opportuna per

conservare il patrimonio della fondazione.

F. All'udienza del 23

maggio 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 non è comparso poiché il

proprio patrocinatore, assente, non aveva ritirato la citazione. Accertato ciò,

il Pretore ha impartito al convenuto un termine di 15 giorni per presentare

osservazioni scritte, memoriale che AO 1 ha introdotto il 13 giugno 2017, postulando

il rigetto dell'istanza cautelare.

G. Il 10 luglio 2017 la AP

1 ha adito il medesimo Pretore con un'istanza di conciliazione per ottenere l'accertamento

della sostituzione fedecommissaria nella successione fu B__________,

rispettivamente della sua qualità di erede sostituita, e l'accertamento della

perdita della qualità di erede da parte di AO 1, con la condanna di lui a trasmetterle

l'intera eredità ricevuta, oltre che a versarle la somma di fr. 4 500 000.–

più interessi (inc. CM.2017.97).

H. Il Pretore ha chiesto

all'istante il 18 luglio 2017 di precisare i mezzi di prova notificati, rilevando

che la postulata “deposizione della controparte” poteva intendersi solo come

interrogatorio nel senso dell'art. 191 CPC e che l'indicazione “informazioni

scritte” era del tutto generica. L'istante ha dichiarato il 24 luglio 2017 di

mantenere la richiesta di deposizione o interrogatorio del convenuto e ha chiesto

di sospendere il procedimento nell'attesa di conoscere l'esito di una parallela

procedura cautelare intentata da AO 1 nei confronti della Banca S__________ SA

per ottenere il blocco del medesimo conto (inc. CA.2017.13). Il convenuto ha

dichiarato il 4 agosto 2017 di opporsi al proprio interrogatorio e alla

sospensione del procedimento, facendo notare che il 14 luglio 2017 l'istanza cautelare

da lui presentata contro la banca era stata respinta e che in seguito a ciò la

Banca S__________ SA aveva venduto tutti i titoli depositati sulla relazione n. __________

e trasferito la somma di fr. 3 655 481.17 su un conto intestato alla W__________.

Con osservazioni dell'8 agosto 2017 l'istante ha reiterato la richiesta di sospensione.

I. Il 9 agosto 2017 il

Pretore ha invitato l'istante a comunicargli se, tenuto conto del citato

trasferimento di titoli, essa intendeva mantenere l'istanza cautelare o,

eventualmente, modificare le richieste di giudizio. L'istante ha dichiarato il

21 agosto 2017 di modificare le richieste nel senso di postulare il blocco

cautelare limitatamente ai conti presso la U__________ SA e la C__________. Statuendo

il 23 agosto 2017, il Pretore ha respinto sia l'interrogatorio del convenuto

sia l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 22 000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere

al convenuto fr. 25 000.– per ripetibili.

L. Contro la decisione appena

citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° settembre

2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua

istanza cautelare riguardo ai conti presso la U__________ SA e la C__________,

previo interrogatorio del convenuto e assunzione di informazioni scritte. In

subordine essa postula l'annullamento del decreto cautelare e il rinvio degli

atti al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione o, in via ancor

più subordinata, perché le spese processuali siano ridotte a fr. 5000.– e

le ripetibili a fr. 6000.–. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2017 il

convenuto ha proposto di respingere l'appello, rimettendosi al giudizio della

Camera per quel che è della postulata riduzione delle spese giudiziarie. In una replica spontanea del 29 ottobre

2017 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto il

convenuto in una duplica spontanea del 9 novembre 2017.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore

ha accertato il valore litigioso in almeno

fr. 3 443 985.–,

corrispondente al saldo il 10 maggio 2017 del conto n. __________ presso la Banca

S__________ SA di __________, tutto ignorandosi invece sulla consistenza degli

altri due conti di cui era chiesto il blocco (decreto impugnato, pag. 13). L'appellante

fa notare di avere rinunciato nel corso della procedura a chiedere provvedimenti

cautelari sulla relazione presso la Banca S__________ SA. Non contesta però che

in prima sede il valore litigioso raggiungesse almeno di fr. 10 000.–, tant'è che sui due conti riguardo ai

quali essa mantiene la richiesta di blocco sarebbero confluiti a suo dire oltre

quattro milioni di franchi (sotto, consid. 3). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore dell'istante

il 24 agosto 2017 (traccia­mento degli invii n. 98.__________,agli atti). Presentato

il 1° settembre 2017 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Alle osservazioni

all'appello AO 1 acclude documenti nuovi: dieci avvisi di addebito, del 25

aprile e del 3 ottobre 2017, di un conto bancario intestato all'istante presso

la L__________ __________ AG per spese legali della fondazione, un messaggio di

posta elettronica dell'avv. PA 1 a R__________ W__________ del 26 aprile 2017 in

cui il legale si interroga sull'opportunità di addebitare alla fondazione

fatture per prestazioni che non la riguardano direttamente, una sentenza 3 settembre 2009 del Fürstlicher

Oberster Gerichts­hof del Liechtenstein e una sentenza del

Tribunale cantonale di Zugo del 29 settembre 2017. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze

(art. 317 cpv. 1 CPC). In

concreto i documenti successivi all'ema­nazione del decreto impugnata sono senz'altro

ricevibili. Dubbia è la proponibilità dei documenti antecedenti, il convenuto

non pretendendo che gli fosse impossibile addurli già in prima sede. Comunque

sia, e come si vedrà in appresso, tale documentazione non sussidia ai fini del

giudizio. Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha ricordato anzitutto che a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i

necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende

verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e –

cumulativamente – la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (lett. b). Da ciò il primo giudice ha desunto che l'adozione di

provvedimenti cautelari è condizionata alla parvenza di buon diritto insita nella

causa di merito (fumus boni iuris), alla lesione o alla minaccia di un

diritto dell'istante, al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, all'urgenza

e alla proporzionalità della misura richiesta (decreto impugnato, pag. 7). Riguardo

al primo requisito, egli si è domandato se, in virtù di un parere giuridico che

l'istante ha commissionato al prof. __________ S__________, sussista la

legittimazione passiva di AO 1 nella causa di merito promossa dalla fondazione il

10.

luglio 2017, non essendo stati coinvolti gli eredi legittimi di B__________

in litisconsorzio necessario. Egli ha lasciato tuttavia la questione irrisolta,

ciò non bastando a mente sua per negare il fumus boni iuris. Dovesse verificarsi

infatti la condizione risolutiva prevista nel testamento (caducità della

qualità di erede del convenuto), come sostiene

l'istante (tesi che andrà esaminata dal

giudice del merito), in luogo dell'erede istituito subentrerà la fondazione come

erede sostituita (pag. 8 a 10).

Trattandosi

della parvenza di buon diritto dal punto di vista sostanziale, invece, secondo

il Pretore l'istante non ha reso verosimile il prelievo e il trasferimento su

conti non gestiti dagli esecutori testamentari di contanti in misura superiore

rispetto al consentito. Si tratterebbe unicamente, come si evince dallo stesso

parere del prof. __________ S__________, di una congettura del­l'istante. Né

configura un indizio decisivo – ha continuato il primo giudice – la circostanza

che il saldo del conto (fr. 3 443 985.–) presso la Banca S__________ SA prima di essere “svuotato” fosse inferiore al

capitale iniziale (fr. 7 593 192.04), l'asserzione per cui la differenza

(fr. 4 149 207.–) attesti prelievi non autorizzati essendo

apodittica e insufficiente per rendere verosimile la tesi dell'istante. Per di

più, la fondazione non ha reagito alle argomentazioni esposte dal convenuto

nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016, né la situazione patrimoniale dell'11

maggio 2017 che la fondazione ha descritto nel doc. R appare concludente. Ciò posto,

neppure può dirsi verosimile che AO 1 abbia sottratto valori destinati a essere

gestiti dagli esecutori testamentari (decreto impugnato, pag. 10 seg.).

Parimenti

il Pretore ha escluso che le modifiche statutarie messe in atto dal convenuto denotino,

da sé sole, una lesione delle disposizioni testamentarie e realizzino la

condizione risolutiva. Inoltre nel testamento non si dice che il rifiuto di

conformarsi alle indicazioni degli esecutori testamentari, l'avvio di procedure

esecutive e giudiziarie nei loro confronti e l'aggravio ipotecario del­l'immobile

a __________ comportino la caducità della qualità di erede da parte del convenuto.

A parte ciò, il Pretore ha escluso il requisito dell'urgenza, rilevando che la

situazione patrimoniale di AO 1 riguardo al menzionato conto presso la Banca S__________ SA di __________

era nota agli esecutori testamentari – e di conseguenza all'istante, membro del

consiglio di fondazione – almeno dalla fine di dicembre del 2015, quando il

conto presentava un saldo di poco superiore a quello registrato prima di essere

“svuotato”. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto ininfluente l'interrogatorio

del convenuto ai fini del giudizio, non

trattandosi di sapere se

sui due conti presso la U__________ SA e la C__________ sia confluito denaro proveniente

dalla relazione n. __________ presso la Banca S__________ SA, bensì di

stabilire se i prelievi eseguiti da quest'ultimo conto fossero superiori a

quelli consentiti dalla disponente, ciò che l'istante non ha reso verosimile. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza

cautelare (decreto impugnato, pag. 11 seg.).

4.

L'appellante si

duole anzitutto che il Pretore abbia rinunciato al­l'interrogatorio del

convenuto, senza tenere conto di quanto da essa addotto nell'istanza cautelare e

– soprattutto – nella comunicazione del 24 luglio 2017 in cui essa precisava di

non disporre di documentazione atta a comprovare i cospicui prelievi eseguiti

dal convenuto. L'audizione di AO 1 si sarebbe imposta proprio per acquisire un

elemento probatorio atto a dimo­strare l'esistenza, il tenore, la portata e le

modalità dei prelievi, tali accertamenti essendo decisivi anche per chiarire la

violazione delle disposizioni testamentarie e il verificarsi della nota

condizione risolutiva. Nella sua dichiarazione del 24 luglio 2017 l'istante fa

valere di avere richiamato una transazione (doc. 9) che gli esecutori

testamentari (da non confondere con la fondazione) avevano raggiunto il 13

giugno 2016 con AO 1 nell'ambito di un'altra procedura (inc. CA.2016.15),

transazione che abilitava C__________ C__________ e R__________ W__________ ad

assumere, nella loro veste

di esecutori

testamentari, informazioni unicamente sul conto n. __________ presso la

Banca S__________ SA, ma non sull'intera relazione bancaria, in particolare non

sul conto n. __________ dal quale sarebbero stati effettuati i prelevamenti.

Ciò posto, il Pretore non poteva negarle il diritto alla prova senza causarle un

pregiudizio irreparabile.

a) Nella

misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'appellante

avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo

(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assu­mere

singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mez­zi di

prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di

prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318), anche

se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo

giudice. Ma un appellante non può esigere ciò. In concreto la richiesta

subordinata volta a far annullare il decreto impugnato e a far tornare la causa

in prima sede per la completazione dell'istruttoria non può dunque entrare in

linea di conto.

b) Si

aggiunga che l'interrogatorio di AO 1, respinto dal Pretore, non appare

rilevante nella prospettiva del giudizio. Il primo giudice, valutando la

presumibile rilevanza della prova (DTF 142 I 89 consid. 2.2; 141 I 64 consid.

3.

), ha ritenuto ininfluente quel mezzo istruttorio perché in ogni modo l'istante

non aveva addotto elementi concreti atti a sostanziare l'incompatibilità dei prelievi

effettuati dalla relazione n. __________ della Banca S__________ SA con le

disposizioni testamentarie. Secondo il Pretore, che rinvia in proposito alle

sue precedenti motivazioni del consid. 6 (“come detto poc'anzi”), neppure la

differenza di fr. 4 149 207.– tra il saldo iniziale e quello precedente

lo “svuotamento” del conto rendeva verosimile l'esistenza di prelevamenti non

autorizzati e la loro incompatibilità con le condizioni testamentarie. A tal

riguardo egli ha accennato – fra l'altro – agli argomenti che il convenuto

aveva addotto nelle osservazioni del 13 giugno 2017 (“cifre da 13 a 26”) e alle

quali l'istante non aveva replicato.

Ora,

nel memoriale appena citato il convenuto aveva partita­mente illustrato le

modalità di gestione delle due rubriche sul conto n. __________ presso la

Banca S__________ SA, con la prima rubrica (n. 1) che fungeva da

“portafoglio titoli” e da “appoggio” per le operazioni di compravendita titoli,

e la seconda (n. 0) su cui venivano accreditati i guadagni (Erträge)

dalla compravendita dei titoli, come pure i dividendi distribuiti dalle società

L__________ e U__________. AO 1 aveva spiegato altresì che dei fr. 7 369 240.93

versatigli, due milioni erano stati destinati – con il benestare degli

esecutori testamentari – al conto n. 0 (Erträge) per il suo mantenimento

(loc. cit., pag. 4 segg. con riferimento al doc. 11 da cui si evince l'accredito).

L'istante, cui incombeva di rendere verosimile il verificarsi della condizione

risolutiva, non ha discusso simili allegazioni. Né si è curata di chiedere l'edizione

dei documenti bancari pertinenti, ai quali per di più i suoi organi, checché essa

dica, avrebbero avuto accesso – almeno in parte – grazie all'accordo del 13 giugno

2016.

(doc. 9). Ad ogni buon conto, non è dato a divedere che cos'altro il convenuto

avrebbe potuto dichiarare al suo interrogatorio oltre quanto non avesse già precisato

il 13 giugno 2017. La decisione del Pretore di rinunciare a quel mezzo istruttorio,

che a suo modo di vedere non avrebbe presumibilmente portato nuovi elementi di

rilievo, resiste pertanto alla critica.

5.

Sempre dal profilo

formale, l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che essa

aveva rinunciato alle “informazioni scritte”. Essa fa valere che il primo

giudice le aveva sì ingiunto il 18 luglio 2017 di comunicare entro 10 giorni se

intendesse postulare formalmente l'assunzione di quel mezzo di prova. A suo

parere, tuttavia, il Pretore non poteva presumere che la relativa acquisizione sarebbe

venuta a cadere in mancanza di un'esplicita conferma da parte sua, anche perché

la portata delle informazioni scritte richieste era facilmente desumibile “dal

merito dell'istanza, con particolare riferimento allo stato dei conti bancari”.

Per il resto, afferma l'appellante, il Pretore non poteva prescindere da un'ordinanza

sulle prove, tanto più necessaria ove si pensi che essa postulava anche l'interrogatorio del convenuto.

In realtà mal si comprende

perché il comportamento del primo giudice sarebbe censurabile. In difetto di

una conferma e di una specificazione, infatti, il Pretore ha reputato che l'istante

avesse rinunciato alle “informazioni scritte”. Neppure in appello, del resto, l'istante

specifica l'oggetto della richiesta o indica quale pregiudizio le sia derivato dalla

mancata assunzione della prova. Men che meno essa sollecita l'assunzione di

quel mezzo istruttorio da parte della Camera (sopra, consid. 4a). Al proposito

l'appello si esaurisce pertanto in una recriminazione. Quanto al fatto che il

Pretore abbia omesso di emanare un'ordinanza sulle prove, da ciò l'appellante

non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è chi sostiene perfino che in

procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (Leu in: Brunner/Gasser/ Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad art.

154; Guyan in: Basler Kommentar,

ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 154). Al proposito l'appello manca perciò

di consistenza.

6.

Nel merito, come ha

rammentato il Pretore, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che

il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende

verosimile che:

a) un suo

diritto è leso o minacciato di esserlo e che

b) la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

I

due requisiti sono cumulativi. A essi si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

2). Il provvedimento richiesto poi deve

apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo

stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine

perseguito e la restrizione decretata (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12

del 28 dicembre 2018, consid. 7 con rinvii).

7.

Nella

fattispecie la questione è di sapere, in primo luogo, se l'appellante abbia

reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o minacciato di

esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Sotto questo profilo l'istante ribadisce che – contrariamente al­l'opinione del Pretore – uno

dei degli elementi che permettono di ravvisare una violazione degli obblighi

testamentari e la conseguente perdita della qualità di erede istituito da parte

del convenuto (con il perfezionamento della sostituzione fedecommissaria) è il

trasferimento su conti bancari non designati dagli esecutori testamentari –

come si evince dal doc. R – di importi maggiori rispetto a quelli autorizzati (limitati

a fr. 200 000.–), sottraendo alla successione beni che

dovevano essere gestiti dagli esecutori medesimi. Al riguardo – prosegue l'appellante

– il Pretore non solo le ha negato il diritto alla prova rifiutando l'interrogatorio

di AO 1, ma ha preteso anche una prova piena anziché una semplice verosimiglianza.

La chiara volontà del convenuto di non conformarsi agli obblighi testamentari,

assunti anche convenzionalmente nell'atto di divisione, emerge a suo dire dalle

modifiche statutarie che AO 1 ha messo in atto, nonostante le chiare diffide

degli esecutori testamentari, per quanto riguarda la W__________ A__________ e la

W__________, come pure la U__________ AG e la S__________ I__________ L__________

SA. Simile volontà risulta inoltre dalla costituzione di due cartelle

ipotecarie sull'immobile di __________ e dalla loro consegna in garanzia al

legale della controparte.

Nelle circostanze

descritte la questione di sapere se l'appellante

abbia reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o

minacciato di esserlo” si rivela delicata, poiché implica una valutazione

almeno sommaria circa la verosimiglianza del diritto che l'istante intende

dedurre dal testamento (sul potere cognitivo del giudice cautelare: RtiD

II-2016 pag. 643 in alto; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.68 del 5 settembre 2018, consid. 4). Conviene

quindi vagliare previamente l'altro presupposto cumulativo, fondato sull'urgenza.

Non si riscontrasse simile premessa, in effetti, risulterebbe superfluo

attardarsi sulla questione di sapere se un diritto dell'istante sia leso o

minacciato di esserlo.

8.

Trattandosi dell'urgenza,

l'appellante obietta che il Pretore ha trascurato i termini della transazione

13.

giugno 2016 (doc. 9), la quale traeva origine dalla richiesta degli

esecutori testamentari di ricevere un rendiconto sulle relazioni bancarie di AO

1.

Essa non contesta che C__________ C__________ era direttore della Banca S__________

SA presso cui si trovavano i conti dell'interessato, ma oppone che proprio in

virtù di ciò quegli non poteva divulgare informazioni sul cliente senza

offendere il segreto bancario (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge sulle banche,

RS 952.0). Il Pretore – continua l'appellante – non poteva pertanto identificare

C__________ C__________ con la fondazione, dimenticando le restrizioni che il

dovere di diligenza e di confidenzialità imponeva al direttore dell'istituto. Proprio

per tale motivo l'intesa raggiunta quel 13 giugno 2016 autorizzava R__________

W__________ e C__________ C__________, ma non la fondazione, a visionare il

conto n. __________ unicamente nella loro veste di esecutori testamentari. L'impegno

di mantenere distinti i ruoli di esecutore testamentario e di direttore bancario

figurava, del resto, al punto 2 dell'accordo.

Per l'appellante, la tesi

del Pretore secondo cui la situazione patrimoniale di AO 1 in relazione al

conto n. __________ era nota agli esecutori testamentari e all'istante, risulta

pertanto doppiamente sbagliata. Intanto perché essa confonde i ruoli di direttore

bancario, esecutore testamentario e membro del consiglio di fondazione. Inoltre

perché l'accordo abilitava gli esecutori testamentari ad assumere informazioni

unicamente sulla rubrica n. 1 della nota relazione bancaria, ma non sulle

altre, e in particolare non sulla n. 0, che serviva a AO 1 per i prelevamenti. Il

decreto impugnato sarebbe per di più smentito dalla dottrina maggioritaria e

dalla giurisprudenza, secondo cui la conoscenza di un organo può essere opposta

alla persona giuridica solo se la sua divulgazione non lede un dovere di

segretezza contrattuale o legale. Le misure conservative richieste si imporrebbero

infine perché, visti i precedenti, occorre scongiurare al più presto un

trasferimento illecito di averi bancari da parte del convenuto.

a) Urgenza

è data, in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi

inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare

una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa

ultimata (in tal senso già I CCA, sentenza inc. 11.2012.11 del 16 maggio 2014

consid. 6). In concreto poco importa, a ben vedere, se agli esecutori

testamentari fosse nota la situazione patrimoniale del convenuto alla fine di dicembre

del 2015, come ha accertato il Pretore. L'istante ha ammesso invero – e dagli

atti emerge (doc. 9) – che R__________ W__________ e C__________ C__________ avevano

modo di accedere a informazioni sul conto n. __________ al più tardi alla

fine di giugno del 2016 in virtù della loro funzione di esecutori testamentari.

E a quel momento il saldo del conto era paragonabile a quello del giorno in cui

è stata promossa l'istanza cautelare (15 maggio 2017), come rende verosimile lo

stato patrimoniale dell'11 maggio 2017, dal quale si evince un capitale di fr.

3.

483 248.–

il 1° gennaio 2016, di fr. 3 249 582.– il 1° gennaio 2017 e di fr. 3 443 985.–

il 10 maggio 2017 (doc. R). Perché in circostanze del genere, d'improvviso, a

quasi un anno di distanza, i provvedimenti richiesti fossero diventati urgenti,

l'appellante non spiega. In ogni caso un'urgenza non poteva fondarsi su una remora

nel chiedere i provvedimenti medesimi, men che meno – di regola – su una remora

che si protrae oltre sei mesi (I CCA, sentenze

inc. 11.2015.68/69 del 2 maggio 2017, consid. 10, e inc. 11.2014.68 del

21.

ottobre 2014, consid. 9 in fine con rinvii).

b) L'appellante

ribadisce che la facoltà di accedere alle informazioni bancarie del convenuto era

data a R__________ W__________ e C__________ C__________ solo nella loro veste

di esecutori testamentari, ma non quali membri del consiglio di fondazione. Come

ha rilevato il Pretore, tuttavia, simile argomento non considera che la

posizione di organo dei due interessati all'interno della fondazione era

imprescindibilmente vincolata – per volontà della defunta B__________ – alla

qualità di esecutori testamentari. Ciò che era noto a tutte le parti in causa. In

condizioni del genere la decisione del Pretore di ascrivere all'istante le

conoscenze dei suoi organi non era censurabile, men che meno a un sommario

esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari. Non è

verosimile infatti che l'istante non avesse conoscenza delle informazioni accessibili

ai membri del suo consiglio di fondazione (i due esecutori testamentari e AO 1:

doc. B, pag. 26 punto 6), i quali già da tempo lamentavano trasferimenti di

denaro non conformi alle disposizioni testamentarie (si veda il messaggio di

posta elettronica del 2 luglio 2015 di R__________ W__________: doc. 8). Né l'istante

può valersi di un dovere di segretezza a carico degli esecutori testamentari, tanto

meno alla luce dell'autorizzazione del 13 giugno 2016. Anche in proposito l'appello

è destinato perciò all'insuccesso.

c) Neppure

l'invocata necessità di scongiurare, visti i precedenti, ulteriori

trasferimenti di averi bancari integra gli estremi per un provvedimento d'urgenza.

Dopo il 31 dicembre 2015 infatti non figurano più modifiche di rilievo sul

conto presso la Banca S__________ SA (doc. R). Nel frattempo poi gli averi

della relazione bancaria sono stati trasferiti su un altro conto intestato alla

W__________, ma controllato dall'istante, come il convenuto ha dichiarato il 4

agosto 2017, al punto che la stes­sa istante ha abbandonato la richiesta di

bloccare quel conto ormai “svuotato” (comunicazione del 21 agosto 2017), senza chiedere

provvedimenti sostitutivi sul conto della Anstalt. Per quel che attiene,

invece, al postulato blocco delle relazioni bancarie del convenuto presso la U__________

SA e la C__________, di cui per altro tutto si ignora, basti il rinvio a quanto

evocato in relazione al fatto che un provvedimento cautelare non può ricondursi

a un'urgenza sopravvenuta in seguito al ritardo ad agire (sopra, consid. a in

fine).

d) Ne

segue che in concreto non soccorre, a un sommario esame, il requisito dell'urgenza

necessario per l'emanazione di provvedimenti cautelari nell'accezione dell'art.

261.

cpv. 1 CPC. Ciò rende superfluo domandarsi se un diritto dell'istante sia “leso o minacciato di esserlo”. Come non giova interrogarsi

sulla verosimiglianza di un notevole pregiudizio nell'accezione dell'art. 261

cpv. 1 lett. b CPC, che il Pretore neppure ha esaminato, fermo restando

che l'istante prospetta un pregiudizio patrimoniale normalmente risarcibile in

denaro, il quale per apparire “difficilmente riparabile” deve risultare di

complessa quantificazione, di ardua dimostrazione o di incerta riscossione (RtiD

II-2016 pag. 642 consid. 2). Su questo punto l'appello vede pertanto la sua

sorte segnata.

9.

Infine l'appellante contesta il giudizio

sulle spese processuali che il Pretore ha fissato in fr. 22 000.–, come pure sulle ripetibili poste a

suo carico per fr. 25 000.–. Quanto

alle prime, l'istante invoca una violazione dell'art. 10 LTG che stabilisce in

fr. 20 000.– la tassa di giustizia massima nei

procedimenti cautelari. Considerata la notorietà dei fatti, già oggetto di altre

procedure davanti al Pretore, come pure i limitati atti processuali (unico

scambio di allegati scritti, nessuna udienza in contraddittorio, carteggio relativamente

esile, nessuna istruttoria), essa chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr.

5000.

–, trattandosi per di più di una causa che a suo parere non riservava difficoltà particolari.

Secondo

l'art. 10 LTG la tassa

di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr.

20.

000.–. Quali motivi abbiano indotto il

Pretore a sospingersi, senza motivazione, oltre il massimo della tariffa non è

dato di sapere. Per definire l'ammontare della tassa di giustizia occorreva tenere

calcolo in realtà che il procedimento cautelare si è limitato a uno scambio di

allegati (una ventina di pagine ciascuno), seguito da due brevi prese di

posizione delle parti (un paio pagine ognuna) per rispondere a due interpelli

del Pretore del 18 luglio e del 9 agosto 2017. L'udienza del 23 maggio 2017 si

è conclusa subito, data l'assenza del convenuto. Né sono stati assunti mezzi di

prova oltre ai documenti prodotti. Nemmeno è intervenuto uno scambio di memoriali

conclusivi. Riguardo all'accertamento dei fatti e al­l'applicazione del diritto,

per una procedura cautelare le difficoltà sono rimaste nella media. A fronte di

ciò, il valore litigioso poteva dirsi ingente. Il Pretore lo ha fissato in fr.

3.

443 985.–

sulla scorta del saldo che il conto n. __________ registrava presso la

Banca S__________ SA il 10 maggio 2017. Certo, nel corso della procedura l'istante

ha rinunciato a postulare il blocco di quella relazione bancaria (sopra, consid.

1). Essa ha mantenuto tuttavia la richiesta di “congelare” gli altri due conti

sui quali reputava fossero confluiti i prelevamenti (sopra, consid. 3). Ed essa

non pretende che il saldo di quei conti fosse più modesto del valore litigioso

fissato dal primo giudice. Ponderati

tutti gli aspetti appena citati, in definitiva, nel caso in rassegna si

giustificava di riscuotere spese processuali attorno ai fr. 8000.–. Su questo punto

l'appello merita parziale accoglimento.

D'altro lato non si giustifica un emolumento minore,

che l'appellante vorrebbe ricondurre a fr. 5000.–. Fra il minimo e il massimo

della tariffa soccorre infatti, come parametro di riferimento, il valore litigioso

su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa di giustizia nelle

procedure sommarie. Si fosse trattato di una causa sommaria dal valore

litigioso di fr. 3 443 985.–, la tassa di

giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.– (la metà di quella prevista per le

procedure ordinarie di identico valore: art. 7 cpv. 1 LTG). Ne discende che una

tassa di giustizia contenuta in fr. 5000.– sarebbe risultata manifestamente

inadeguata per rapporto alle particolarità del caso. Al proposito l'appellante

non può essere seguita.

10.

Quanto alle

ripetibili, l'appellante reputa

sproporzionato l'importo di fr. 25 000.–

assegnato dal primo giudice rispetto alle prestazioni svolte dal legale della

controparte. Valendosi del­l'art. 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), che

autorizza a scostarsi dai metodi di calcolo previsti dal regolamento in caso di

“manifesta sproporzione”, essa postula una riduzione dell'indennità per

ripetibili a fr. 6000.–, corrispondenti alla retribuzione di 20 ore di

lavoro alla tariffa di fr. 300.– orari.

a) Dandosi

una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per

ripetibili è commisurata al valore stesso (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento).

Per una causa dal valore litigioso di fr. 3 443 985.–

l'indennità varia dal 2 al 4% del medesimo. Se la causa rientra tuttavia fra le “procedure speciali

civili” (come i procedimenti cautelari secondo il Codice di procedura civile

ticinese in vigore al momento in cui è stato emanato il regolamento), le

ripetibili sono compre­se tra il 20 e il 70% dell'importo così calcolato

(art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Nella fattispecie si è visto che

il procedimento cautelare non denotava complessità specifiche in fatto o in

diritto. È inter­venuto un solo scambio di allegati scritti, si è tenuta un'unica

udienza (per altro in assenza del convenuto), il carteggio non era ponderoso e

non si sono assunte prove oltre ai documenti prodotti. In applicazione del­l'art.

11.

cpv. 1 del regolamento non vi era ragione quindi per scostarsi dall'ali­quota

minima del 2%. Anche sotto il profilo dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del

regolamento non era il caso di riconoscere più del 20%, ovvero più del minimo.

Onde una retribuzione di fr. 13 800.–

(arrotondati), cui si aggiungono le spese fisse del 5% (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr.

15.

600.– (arrotondati).

b) Sostiene

l'appellante che il patrocinio del convenuto non ha richiesto più di 20 ore, di

modo che pur riconoscendo un compenso di fr. 300.– orari l'indennità per

ripetibili secondo tariffa risulta esagerata. L'opinione non può essere

condivisa. Se il patrocinatore del convenuto avesse dovuto redigere solo il

memoriale del 13 giugno 2017, consistente in 20 pagine di osservazioni

all'istanza cautelare, e il successivo memoriale di due pagine, del 4 agosto

successivo, il dispendio di venti ore sarebbe verosimilmente sembrato attendibile.

Il legale tuttavia ha dovuto anche studiare gli atti, preparare la linea di

difesa, intrattenere i necessari colloqui con il cliente e raccogliere i 31

documenti da accludere alle osservazioni. Un simile patrocinio avrebbe apparentemente

occupato un avvocato diligente almeno una trentina d'ore. Non si disconosce che

in tal caso un'indennità di fr. 13 800.–

corrisponde a una retribuzione attorno ai fr. 450.– l'ora, ma non si deve

trascurare nemmeno che il procedimento cautelare aveva un valore ingente (fr. 3 443 985.–), ciò che implicava un alto grado di responsabilità

per gli avvocati. Simile retribuzione può quindi risultare elevata, ma non

denota una “manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni

eseguite e l'onorario dovuto in base alla (…) tariffa” (nel senso dell'art. 13

cpv. 1 del regolamento) che induca a scostarsi da un'indennità per ripetibili calcolata

ad valorem.

11.

Se

ne conclude che l'appellante esce sconfitto sulla richiesta principale,

mentre ottiene causa parzialmente

vinta sulla riduzione delle spese

processuali da fr. 22 000.– a fr. 8000.– (contro i fr. 5000.–

proposti) e sull'in­dennità per ripetibili dovuta alla controparte da

fr. 25 000.– a fr. 15 600.– (contro i fr. 6000.– proposti). Ciò

imporrebbe di suddividere le spese del giudizio odierno secondo la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Nel complesso tuttavia il grado di vittoria riportato

dall'appellante rimane esiguo. In simili circostanze tanto vale ridurre lievemente

le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a quella di

fr. 8000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a carico di AO

1.

la piccola differenza, e ridurre altrettanto lievemente l'indennità per

ripetibili, anche perché sulla tassa di giustizia il convenuto si è rimesso

semplicemente al giudizio della Camera e non può dirsi quindi vittorioso. Riguardo

al­l'ammontare delle ripetibili si giustifica di applicare l'aliquota media del

45% all'indennità di primo grado (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento), il

convenuto avendo presentato un memoriale di osservazioni all'appello (20

pagine) e una duplica (4 pagine), ciò che giustificherebbe un'indennità di

fr. 6200.– (arrotondati), cui si aggiungono le spese del 6% (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr.

7100.

–. La lieve riduzione citata dianzi modera l'indennità a fr. 7000.–.

12.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9). Comunque sia, contro decisioni in

materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto

impugnato è riformato come segue:

Le spese processuali di fr.

8000.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto

fr. 15 600.– per ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Le spese di appello, ridotte

a fr. 7900.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 7000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).