11.2017.86
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione provvisoria
12 aprile 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.86
Lugano
12 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.1285 (ipoteca
legale degli artigiani
e imprenditori: iscrizione provvisoria) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 24 marzo 2014 dalla
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e
AO 2
(patrocinati dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
7 settembre 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
l'11 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il
21 maggio 2013 la società I__________ __________ SA di __________ ha appaltato
alla ditta AP 1, attiva nel settore della bioedilizia, l'esecuzione della “struttura
grezza” (pareti e
tetto in legno) di un'abitazione da erigere sulla particella
n. __________ RFD di __________, allora di sua proprietà, al costo di fr. 140 000.–
(IVA inclusa). La somma sarebbe stata da corrispondere in due rate di fr. 70 000.–,
la prima ‟all'inizio dell'assemblaggio delle pareti in legno
dell'edificioˮ e la seconda ‟al momento della vendita dell'abitazione
da parte della committenza e incasso del relativo acconto, oppure
all'ultimazione dell'assemblaggio della struttura e della posa della copertura
del tetto qualora la vendita avvenga prima dell'ultimazione dell'assemblaggioˮ.
In corso d'opera, il 3 ottobre 2013,l'I__________ SA ha venduto il fondo ai
coniugi AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. Il 6 dicembre 2013 la AP
1 ha inviato all'I__________ __________ SA una
fattura di fr. 70 000.– a saldo e “completamento
lavori di montaggio tettoˮ, che nonostante un sollecito è rimasta impagata.
B. Il 24 marzo 2014 la AP 1 si è rivolta al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 70 000.– con interessi del 5% dal 6 dicembre
2013 sulla particella n. 888 di AO 1 e AO 2.
Con decreto cautelare del 25 marzo 2014, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2014.105). All'udienza del 10 aprile 2014, indetta per
il contraddittorio, i
convenuti hanno
proposto di respingere l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. Entrambe
le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è
cominciata il 26 agosto 2015 ed è terminata il 5 novembre successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 24 novembre 2015 l'attrice ha riaffermato la propria
domanda. Nel loro allegato del 10 dicembre 2015 i convenuti hanno proposto
una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Statuendo con sentenza
dell'11 agosto 2017, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la
cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, così come gli oneri del
decreto cautelare emesso inaudita parte il 25 marzo 2014, sono state poste a
carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera il 7 settembre 2017,
chiedendo che – conferito al suo appello effetto
sospensivo – la decisione impugnata sia
riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale di fr. 70 000.– con interessi al 5%
dal 6 dicembre 2013 sulla particella n. 888 decretata dal Pretore senza
contraddittorio il 25 marzo 2014. Nelle loro
osservazioni del 25 settembre 2017 AO 1 e AO 2 propongono
di respingere l'appello. Con decreto del 26 settembre 2017 il presidente di
questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,
ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale controversa in prima
sede (fr. 70 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 28 agosto 2017. Introdotto il 7 settembre 2017, ultimo giorno
utile, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore, ricordato che l'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire
entro quattro mesi dal compimento del lavoro, ha
rimproverato all'istante una certa equivocità. Da un lato infatti – egli ha
rilevato – l'impresa ha dichiarato di avere interrotto i lavori, “e da ciò se ne dovrebbe
dedurre una rescissione unilateralmente del contratto d'appalto”. Dall'altro invece
con la fattura del 6 dicembre 2013 essa ha chiesto il pagamento della seconda
rata di fr. 70 000.– per ‟saldo completazione lavori di montaggio tettoˮ,
indicando il 6 dicembre 2013 come ultimo giorno di lavoro sul fondo dei
convenuti. I quali hanno eccepito – ha soggiunto il Pretore – che l'istante aveva
lasciato il cantiere prima del dicembre 2013. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto
che l'istante non avesse reso verosimile ‟la data esatta dell'interruzione/compimento dei
lavoriˮ, giacché il doc. B è una semplice allegazione unilaterale e le
dichiarazioni scritte di tre operai, contestate dai convenuti, non sono state
confermate in sede testimoniale. Onde, per finire, la reiezione dell'istanza.
3. L'appellante
sostiene di avere reso verosimile l'esecuzione di lavori sul fondo n. __________
almeno fino al 6 dicembre 2013, i convenuti essendosi limitati ad asserire che
essa ha lasciato il cantiere “ben prima del dicembre del 2013”, senza però precisare
quando. Essa afferma poi che, contrariamente all'opinione del Pretore, non ha
abbandonato i luoghi. Al contrario: tutto quanto previsto nel contratto è stato
eseguito, come ha confermato __________ B__________, impresario subentratogli
per completare e rifinire l'abitazione. L'appellante sottolinea altresì di non
avere rescisso il contratto d'appalto e di avere lasciato il cantiere solo dopo
il 6 dicembre 2013, una volta terminate “le opere di montaggio della
struttura grezza”. Se mai ha interrotto “i lavori di istallazione del
materiale avvolgibile e la chiusura delle pareti man mano che passavano
l'idraulico e l'elettricista” perché la committente non pagava il dovuto e si
rifiutava “di formalizzare l'assegnazione degli ulteriori appalti che di fatto essa
stava già eseguendo”, ma tali lavori sono estranei al contratto in esame.
L'impresa fa valere
inoltre che, applicandosi in concreto la procedura sommaria, le dichiarazioni
scritte di tre suoi dipendenti, che confermano la presenza della ditta sul
cantiere fino al 6 dicembre 2013, sono sufficienti per rendere
verosimile la tempestività dell'istanza, tanto più che le contestazioni dei
convenuti sono puramente generiche. Senza dimenticare – essa prosegue – che le audizioni
testimoniali sarebbero dovute avvenire per rogatoria internazionale, in
contrasto con il principio di celerità insito nel rito sommario. A parere
dell'appellante infine, il messaggio di posta elettronica doc. B non è una
semplice allegazione di parte, ma una comunicazione in cui un suo collaboratore
informava la committente circa l'avvenuta esecuzione delle opere e, quindi, sull'esigibilità
della seconda rata. L'impresa ritiene così di avere rispettato il termine per
ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, a maggior ragione ove la struttura grezza
dell'edificio non fosse ancora stata terminata, come asseverano i convenuti.
4. Litigiosa nel caso
in esame è, come detto, la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Ora, per ottenere
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve
rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non
occorre che rechi una prova piena. È sufficiente che adduca elementi idonei a
far apparire attendibile – fra l'altro – il rispetto del termine per ottenere
l'iscrizione del pegno nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di
apparenza, il giudice non pone esigenze
troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione
provvisoria e rinvia la decisione definitiva sulla legittimità dell'ipoteca
alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole,
solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o
altamente inverosimile, in particolare
quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC risulti
chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616
consid. 5;
I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.3
del 17 luglio 2018, consid. 3 con rimandi).
a) L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC),
intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto
del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e le opere sono
pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018, consid.
5a rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13
ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Nella
fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta il 25 marzo 2014, ragion per
cui occorre verificare se i lavori appaiono essere stati terminati non oltre
quattro mesi prima di quella data (art. 839 cpv. 2 CC), ossia non prima del 25
novembre 2013. E l'istante pretende di essere stata presente sul cantiere
almeno fino al 6 dicembre 2013.
b) Che la AP
1 non abbia rescisso unilateralmente il contratto d'appalto è verosimile. Né consta, diversamente da quanto pretendono
Fatti
i convenuti, che essa ha abbandonato i luoghi senza ultimare i lavori
contrattualmente pattuiti. __________ B__________, intervenuto sul cantiere
dopo la ditta istante, ha dichiarato che ‟la struttura era già presente e
quindi non sono intervenuto strutturalmenteˮ, nel senso che ‟il
tetto in sostanza era presenteˮ (deposizione del 5 novembre 2015). Il
problema è che per accertare la tempestività dell'iscrizione dell'ipoteca legale
simile testimonianza poco sussidia, __________ B__________ non avendo indicato quando
egli sia intervenuto sul cantiere. L'appellante afferma che, una volta terminata
la struttura grezza prevista dal contratto, essa ha interrotto la posa delle
tapparelle avvolgibili e la chiusura delle pareti perché l'I__________ __________
SA non adempiva i propri obblighi (appello, pag. 7), ma ciò non influisce
sulla decorrenza del termine per i lavori previsti nel contratto, le persiane
avvolgibili e la chiusura delle pareti essendo parti di un altro contratto. Nemmeno
l'appellante pretende del resto che i lavori commissionati formassero nel loro
insieme un'unità specifica dal profilo funzionale ed economico, la quale
darebbe diritto all'imprenditore di far iscrivere un'ipoteca legale per l'ammontare
dell'intera spettanza (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018 consid.
4a con rinvio a sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio
2017 consid. 7.1 con riferimenti, in: SJ 2017 I 273).
c) L'appellante
si vale di una comunicazione per posta elettronica del 6 dicembre 2013
in cui __________ P__________ informava la committente che “il tetto dell'unità
4 è stato interamente montato (…) e che gli operai stanno procedendo adesso a
installare il materiale delle avvolgibili e a chiudere le pareti”, comunicazione
cui era era allegata una fattura, sempre del 6 dicembre 2013, di
fr. 70 000.– a saldo per “completamento
lavori di montaggio del tettoˮ (doc. B). __________ P__________ non è
organo formale della società (doc. C), ma è comparso all'udienza del 10 aprile
2014 come “amministratore della società” e ha firmato il contratto d'appalto con
l'I__________ __________ SA (doc. D). A un sommario esame egli appare dunque,
per lo meno, un organo di fatto dell'azienda. Che quel 6 dicembre 2013
inoltre fossero presenti sul cantiere operai della ditta è possibile, ma – come
si è visto – costoro stavano eseguendo lavori contemplati da un altro contratto
(posa delle tapparelle avvolgibili e chiusura delle pareti). Inoltre per
rendere verosimile una pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre
documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li
contesti (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5b; I-2004 pag. 614
n. 128c). Per di più, il documento in questione nulla dice sul momento in
cui i lavori principali sono terminati, limitandosi ad attestare che il 6
dicembre 2013 le opere erano ormai finite. Né l'emissione della fattura basta
per rendere verosimile che i lavori sono stati ultimati quel giorno (RtiD
I-2015
Considerandi
pag. 896 consid. 5b; II-2006 pag. 707 consid. 5b).
d) Riguardo
alle dichiarazioni scritte dei dipendenti della ditta istante __________ C__________,
carpentiere, e __________ L__________, riquadratore, costoro hanno dichiarato
di avere lavorato sul cantiere almeno fino al 6 dicembre 2013, mentre __________
P__________, montatore, dichiara di esservi rimasto se non altro fino al 29 novembre
2013.
(doc. G). Ora, in un procedimento sommario
dichiarazioni scritte possono risultare sufficienti per rendere verosimile il momento in cui sono terminati i lavori, se
non sono contestate (RtiD I-2015 pag. 897 n.
24c consid. 5b). In concreto però all'udienza del 10 aprile
2014.
i convenuti hanno espressamente avversato le citate dichiarazioni, affermando
che la ditta aveva abbandonato il cantiere “ben prima
del mese di dicembre 2013ˮ (verbale, pag. 2 in fondo). Spettava pertanto
all'istante recare elementi che le confortassero con sufficiente
verosimiglianza le dichiarazioni scritte, per esempio citando gli estensori
delle medesime come testimoni (v. anche RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; più
recentemente: sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018, consid. 5a).
Contrariamente
a quel che l'appellante assume, anche in una procedura sommaria è possibile
escutere testimoni, se ciò non ritarda considerevolmente il corso del processo (art.
254.
cpv. 2 lett. a CPC) oppure se lo scopo del procedimento lo richiede (art.
254.
cpv. 2 lett. b CPC). In una procedura sommaria il giudice non può quindi rifiutare
mezzi istruttori notificati ritualmente, rilevanti ai fini del giudizio, se questi non appaiono suscettibili
di procrastinare la causa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.67 del 30 giugno
2015.
consid. 5). Certo, nella fattispecie i tre operai della ditta istante
risiedono in Italia. Tuttavia, per tacere del fatto che __________ B__________ risiede
anch'egli in Italia, ma si è presentato dinanzi al Pretore, nulla impedisce di domiciliare
un testimone residente all'estero presso una parte o presso il suo
patrocinatore (Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª
edizione, n. 7 ad art. 133). Un'altra possibilità consiste nel farsi
autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti
all'estero (Trezzini, op. cit., n.
5.
ad art. 170 CPC; Schweizer in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 170; Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 170).
L'impresa non pretende che ciò fosse ragionevolmente impossibile. Se ne
conclude che, già a un giudizio di verosimiglianza nel caso specifico l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale non può dirsi tempestiva. Destituito di
fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
5.
Gli oneri processuali seguono il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni
provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate
tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007
del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr.
2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).