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Decisione

11.2017.86

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività dell'iscrizione provvisoria

12 aprile 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che essa ha abbandonato i luoghi senza ultimare i lavori

contrattualmente pattuiti. __________ B__________, intervenuto sul cantiere

dopo la ditta istante, ha dichiarato che ‟la struttura era già presente e

quindi non sono intervenuto strutturalmenteˮ, nel senso che ‟il

tetto in sostanza era presenteˮ (deposizione del 5 novembre 2015). Il

problema è che per accertare la tempestività dell'iscrizione dell'ipoteca legale

simile testimonianza poco sussidia, __________ B__________ non avendo indicato quando

egli sia intervenuto sul cantiere. L'appellante afferma che, una volta terminata

la struttura grezza prevista dal contratto, essa ha interrotto la posa delle

tapparelle avvolgibili e la chiusura delle pareti perché l'I__________ __________

SA non adempiva i propri obblighi (appello, pag. 7), ma ciò non influi­sce

sulla decorrenza del termine per i lavori previsti nel contratto, le persiane

avvolgibili e la chiusura delle pareti essendo parti di un altro contratto. Nemmeno

l'appellante pretende del resto che i lavori commissionati formassero nel loro

insieme un'unità specifica dal profilo funzionale ed economico, la quale

darebbe diritto all'imprenditore di far iscrivere un'ipoteca legale per l'ammontare

dell'intera spettanza (I CCA, sentenza inc. 11.2017.3 del 17 luglio 2018 consid.

4a con rinvio a sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gen­naio

2017 consid. 7.1 con riferimenti, in: SJ 2017 I 273).

c) L'appellante

si vale di una comunicazione per posta elettronica del 6 dicembre 2013

in cui __________ P__________ informava la committente che “il tetto dell'unità

4 è stato interamente montato (…) e che gli operai stanno procedendo adesso a

installare il materiale delle avvolgibili e a chiudere le pareti”, comunicazione

cui era era allegata una fattura, sempre del 6 dicembre 2013, di

fr. 70 000.– a saldo per “completamento

lavori di montaggio del tettoˮ (doc. B). __________ P__________ non è

organo formale della società (doc. C), ma è comparso al­l'udienza del 10 aprile

2014 come “amministratore della società” e ha firmato il contratto d'appalto con

l'I__________ __________ SA (doc. D). A un sommario esame egli appare dunque,

per lo meno, un organo di fatto dell'azienda. Che quel 6 dicembre 2013

inoltre fossero presenti sul cantiere operai della ditta è possibile, ma – come

si è visto – costoro stavano eseguendo lavori contemplati da un altro contratto

(posa delle tapparelle avvolgibili e chiusura delle pareti). Inoltre per

rendere verosimile una pretesa l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre

documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li

contesti (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5b; I-2004 pag. 614

n. 128c). Per di più, il documento in questione nulla dice sul momento in

cui i lavori principali sono terminati, limitandosi ad attestare che il 6

dicembre 2013 le opere erano ormai finite. Né l'emissione della fattura basta

per rendere verosimile che i lavori sono stati ultimati quel giorno (RtiD

I-2015

Considerandi

pag. 896 consid. 5b; II-2006 pag. 707 consid. 5b).

d) Riguardo

alle dichiarazioni scritte dei dipendenti della ditta istante __________ C__________,

carpentiere, e __________ L__________, riqua­dratore, costoro hanno dichiarato

di avere lavorato sul cantiere almeno fino al 6 dicembre 2013, mentre __________

P__________, montatore, dichiara di esservi rimasto se non altro fino al 29 novembre

2013.

(doc. G). Ora, in un procedimento sommario

dichiarazioni scritte possono risultare sufficienti per rendere verosimile il momento in cui sono terminati i lavori, se

non sono contestate (RtiD I-2015 pag. 897 n.

24c consid. 5b). In concreto però all'udienza del 10 aprile

2014.

i convenuti hanno espressamente avversato le citate dichiarazioni, affermando

che la ditta aveva abbandonato il cantiere “ben prima

del mese di dicembre 2013ˮ (verbale, pag. 2 in fondo). Spettava pertanto

all'istante recare elementi che le confortassero con sufficiente

verosimiglianza le dichiarazioni scritte, per esempio citando gli estensori

delle medesime come testimoni (v. anche RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; più

recentemente: sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018, consid. 5a).

Contrariamente

a quel che l'appellante assume, anche in una procedura sommaria è possibile

escutere testimoni, se ciò non ritarda considerevolmente il corso del processo (art.

254.

cpv. 2 lett. a CPC) oppure se lo scopo del procedimento lo richiede (art.

254.

cpv. 2 lett. b CPC). In una procedura sommaria il giudice non può quindi rifiutare

mezzi istruttori notificati ritualmente, rilevanti ai fini del giudizio, se questi non appaiono suscettibili

di procrastinare la causa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.67 del 30 giugno

2015.

consid. 5). Certo, nella fattispecie i tre operai della ditta istante

risiedono in Italia. Tuttavia, per tacere del fatto che __________ B__________ risiede

anch'egli in Italia, ma si è presentato dinanzi al Pretore, nulla impedisce di domiciliare

un testimone residente all'estero presso una parte o presso il suo

patrocinatore (Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2ª

edizione, n. 7 ad art. 133). Un'altra possibilità consiste nel farsi

autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti

all'estero (Trezzini, op. cit., n.

5.

ad art. 170 CPC; Schweizer in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 170; Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schwei­zerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 170).

L'impresa non pretende che ciò fosse ragionevolmente impossibile. Se ne

conclude che, già a un giudizio di verosimiglianza nel caso specifico l'iscrizione

provvisoria del­l'ipoteca legale non può dirsi tempestiva. Destituito di

fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli oneri processuali seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte,

che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi esperibili contro

l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni

provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate

tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007

del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr.

2500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).