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Decisione

11.2017.87

Nullità di testamento olografo non espressione di una libera volontà e interpretazione di testamento (istituzione di erede universale o per una frazione)

2 ottobre 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti per annullare una disposizione di ultima volontà sono già

stati diffusamente enunciati dal primo giudice (sentenza impugnata, da pag. 5

in basso a pag. 7). Al proposito basti ricordare che, per essere valido, un

testamento dev'essere redatto da una persona

capace di discernimento (art. 467 CC) e che secondo ­l'art. 519

cpv. 1 CC una disposizione per causa di morte può essere giudizialmente

annullata – tra l'altro – “se al momento in cui fu fatta, il disponente non

aveva la capacità di disporre” (n. 1) o se essa “non è l'espressione di una

libera volontà” (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il

testatore risulta privo della capacità di

discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda richiama quanto

previsto dall'art. 469 cpv. 1 CC, ossia la nullità di disposizioni prese sotto

l'influenza di un errore, di un inganno, di una violenza o di una minaccia (Piotet, op. cit., n. 48 e 49 ad art.

519/520 CC; Forni/Piatti in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 17 segg. ad art. 519/520).

b) Per

quanto attiene alla capacità di discernimento, essa comprende due elementi: l'uno

intellettuale, ovvero la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli

effetti di un determinato atto, l'altro volitivo, relazionato alla componente

caratteriale, ossia la capacità di agire liberamente in funzione di tale com­prensione

ragionevole e di poter opporre una sufficiente resistenza agli influssi esterni.

Ciò non è il caso qualora l'influenza di terzi predomini nella formazione della

volontà del testatore, di modo che tale volontà non appaia come la sua. Simile

componente difetta ove il testatore recepisca, senza esame critico, la volontà

manifestata da un terzo, come pure nel caso in cui il testatore sia sì in grado

di forgiare una propria volontà, senza però poterla mettere in atto quando il

terzo esprima un'opinione diversa (Leuba

in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 15 ad art. 467; Seiler, Die erbrechtliche Ungültigkeit,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 446; Aebi-Müller, Testierfähigkeit im Schweizerischen Erb­recht –

unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis in: Successio

2012 pag. 10; Fankhauser in:

Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 12 ad art. 16; Bucher/Aebi-Müller in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 74

ad art. 16 CC).

Chi

ha scarse capacità di resistenza, ad

ogni modo, non è per ciò solo incapace di discernimento. Estremi del genere si riscontrano

unicamente se le circostanze rendono altamente verosimile un'influenza di terzi, giacché solo in tal caso

si concreta l'incapacità di resistere. Se il tentativo di incidere sulla

volontà del testatore è dato, l'efficacia di tale influsso si presume. Tale

agevolazione probatoria vale solo, tuttavia, per accertare il nesso di

causalità, non l'esistenza del tentativo in

quanto tale né la debole resistenza del soggetto (I CCA, sentenza inc.

11.2013.45 del 27 gennaio 2016, consid. 6a con rinvii; v. anche Zeiter/Schröder in: Abt/Weibel

[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 19 ad art. 467 CC con riferimenti; Seiler, op. cit., pag. 210 n. 471).

Trattandosi

di adulti, infine, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC), motivo

per cui spetta alla parte che la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III

271 consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà che incontra una parte

nel comprovare l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta,

la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta “verosimiglianza preponderante”

(DTF 144 III 270 consid. 5.4). Se risulta con verosimiglianza preponderante che

la capacità di discernimento non sussiste, spetta alla controparte dimostrare

con verosimiglianza preponderante che il testatore ha agito in un lucido

intervallo (RtiD II-2017 pag. 800,

I-2018

pag. 691, consid. 6 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_325/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 6.1 e sentenza 5A_951/2016 del 14

settembre 2017 consid. 3.1).

c) Nella

fattispecie, premesso che nemmeno secondo gli attori le facoltà intellettive di

L__________ B__________, ottantenne al momento della redazione del testamento,

fossero degradate in maniera duratura e importante, il Pretore ha constatato

che il testa­mento di lei è frutto di una copiatura del testamento pubblico di G__________

B__________. Ciò potrebbe indiziare un'incapacità di disporre (Aebi- Müller, op. cit., pag. 22 con

rinvio; Seiler, op. cit., pag. 204

n. 459) e far sorgere il dubbio che G__________ B__________ abbia influenzato

la volontà della sorella, ma ancora non basta per concludere che a L__________

B__________ mancasse la capacità di agire liberamente, ovvero che il testamento

non esprima la sua reale volontà.

d) Dall'istruttoria

è emerso che G__________ B__________, “il professore”, “era voglio, posso e

comando” (deposizione di G__________ C__________, del 27 maggio 2014: verbali,

pag. 2), “dominava in casa” (deposizione di F__________ G__________, del 13

ottobre 2014: verbali, pag. 2), era lui “il signore della famiglia” (deposizione

di M__________ R__________ R__________ del 13 ottobre 2014: verbali, pag. 3), si

comportava come “padre padrone”, tanto che le sorelle “pen­devano dalle sue

labbra” (deposizione di A__________ P__________, del 22 aprile 2015: verbali,

pag. 2). Le sorelle T__________ e L__________ lo servivano e riverivano “come

un re” e “marciavano come soldatini” (deposizione di G__________ C__________ S__________),

lo “adoravano” (deposizione di F__________ G__________), erano “in un certo

senso delle servette” (deposizione di M__________ R__________ R__________),

“pendevano dalle sue labbra” (deposizione di A__________ P__________), “si

sentivano in un certo qual modo inferiori rispetto al fratello” (deposizione di

T__________ M__________ del 22 aprile 2015, verbali pag. 1). Per taluni esse “avevano

molta soggezione del fratello, lo portavano su un piatto d'argento (…), lo

temevano, lo assecondavano in tutto e forse avevano un po' paura di lui”

(deposizione di G__________ C__________ S__________), “erano succube di lui e

avevano soggezione” (deposizione di A__________ P__________), avevano “un po'

timore del fratello” (deposizione di T__________ M__________), quantunque ciò non

fosse l'impressione di F__________ G__________. Nondimeno tale comportamento era

per loro “del tutto naturale” (deposizione di F__________ G__________), anche perché

“era un onore avere un fratello così intelligente e istruito” (deposizione di M__________

R__________ R__________), erano “orgogliose di avere un fratello così

intelligente e importante” (deposizione di A__________ P__________). In

definitiva al fratello esse volevano bene (deposizione di M__________ R__________

R__________) ed erano “tutti e tre molto uniti” (deposizione di F__________ G__________).

e) Alla

luce di quanto precede, valutati nel loro insieme, gli indizi addotti dagli

attori denotano certamente un contesto familiare marcato da un netto riparto

dei ruoli tra i fratelli, così come una concezione gerarchica del ruolo di

capofamiglia assunto da G__________ B__________ (“autorevole ma non autoritario”:

deposizione di G__________ C__________ S__________). Gli appellanti non

pretendono del resto che G__________ B__________ abbia esercitato sulla sorella

L__________ “violenza o minaccia” oppure abbia destato in lei “timore” nel

senso dell'art. 29 CO (sulle nozioni: Zeiter/

Schröder, op. cit., n. 23 ad art. 469 con rinvii). Nel complesso le

testimonianze assunte non consentono neppure di dedurre che le sorelle si

trovassero in uno stato di dipendenza psicologica tale da annichilire la loro facoltà

di agire liberamente o che la loro capacità di discernimento fosse turbata al

punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del

testamento da loro ricopiato. Né simili testimonianze bastano per

suffragare l'ipotesi che G__________ B__________ abbia indotto le sorelle a

riprendere acriticamente la bozza di testamento da lui predisposta, imponendo

la sua volontà, e che le sorelle fossero incapaci di resistere all'autorevolezza

di lui, senza la possibilità di esprimere la loro reale volontà. È verosimile che le disposizioni testamentarie

riflettessero appieno i desideri di G__________ B__________, ma nella dinamica familiare

dei fratelli non sorprende che le due donne li abbiano fatti propri,

condividendoli, per poi redigere disposizioni di ultima volontà analoghe. A

maggior ragione ove si pensi che,

Considerandi

come ha accertato il Pretore, dopo la morte del fratello avvenuta nel settembre

del 2002 L__________ B__________ non ha modificato le proprie ultime volontà

quantunque fino al marzo del 2005 le sue condizioni di salute glielo avrebbero

permesso (sentenza impugnata, pag. 11 consid. f).

f) Non

si disconosce che il testamento in questione contiene termini giuridici estranei

al linguaggio della gente comune, fors'anche ostici per persone di istruzione

superiore. Ma se il significato di “erede sostituito” può verosimilmente essere

ignoto fuori degli ambienti giuridici, l'istituzione di eredi universali, il

fatto di indicare uno o più destinatari cui devolvere l'eredità nel caso in cui

l'erede designato fosse premorto, l'attribuzione di un oggetto

della successione a un erede o le istruzioni agli eredi sulla destinazione dei

beni della successione non costituiscono concetti

particolarmente complicati nemmeno per sog­getti sprovvisti di cognizioni

giuridiche. Se è vero quindi che Luigia Boffa non sarebbe stata in grado con

ogni verosimiglianza di redigere, da sé sola, un testo come quello in

discussione usando spontaneamente termini siffatti, non sussistono elementi sufficienti

per accertare che il testamento non rispecchi la sua volontà o che essa non

abbia compreso il significato di quanto ha copiato e sottoscritto.

g) M__________

B__________ ha dichiarato invero di avere saputo da G__________ B__________ che

“c'era un unico testamento, il suo, che comprendeva pure la volontà delle

sorelle”, onde la sua impressione che “lui aveva deciso per loro”. Ma per

tacere del fatto che in definitiva ogni sorella ha redatto un testamento proprio,

lo stesso G__________ B__________ aveva confermato a M__________ B__________ che

le sue volontà “erano pure condivise dalle sorelle” (deposizione dell'8 luglio

2015: verbali, pag. 3). In una dichiarazione del 12 agosto 2003 inoltre L__________

B__________ aveva espresso l'intenzione di donare a M__________ B__________ tre

immobili ad __________ (lettera del 12 agosto 2003, nel fascicolo “documenti

prodotti dal teste M__________ B__________”; v. anche deposizione di M__________

B__________, dell'8 luglio 2015: verbali, pag. 2). Tutto si ignora sul perché tale

proposito non sia stato concretato, ma la circostanza non dimostra – contrariamente

a quanto asseriscono gli appellanti – che L__________ B__________ non abbia

capito e voluto il contenuto del testamento olografo da lei redatto. Anzi, nella

clausola h i fratelli riservavano la facoltà per il superstite di

disporre liberamente del “resto della sostanza”.

h) È

possibile infine che gli appellanti possano dirsi stupiti della mancata gratificazione

di G__________ F__________, cui L__________ B__________ e la sorella erano

molto affezionate, ma la sorpresa non dimostra che il testamento impugnato non

contenesse le reali volontà della disponente. Tanto meno se si considera che

dagli atti non emerge alcun elemento dal quale risulti che L__________ B__________

intendesse favorire G__________ F__________ con una disposizione di ultima

volontà. In ultima analisi, il caso

specifico lascia qualche dubbio, ma si tratta di perplessità che non

sono sufficienti per rendere verosimile che G__________ B__________ abbia

influito in misura preponderante sulla capacità di discernimento della sorella

L__________ al momento della copiatura del testamento. In circostanze del genere il giudizio impugnato

resiste perciò alle critiche degli appellanti.

6.

Quanto all'interpretazione

della disposizione di ultima volontà, il Pretore ha ritenuto che la testatrice intendesse

designare i due fratelli quali eredi istituiti e, alla loro morte, il AO 1 e il

AO 2 quali eredi sostituiti, liberi i fratelli intanto di consumare la sostanza

ereditaria, salvo conservare le due case d'abitazione. Secondo il Pretore l'attribuzione

di una casa a ciascuno degli eredi sostituiti va interpretata come norma

divisionale. La volontà di L__________ B__________ era, in caso di premorienza

dei due fratelli, quella di istituire eredi universali i convenuti, nulla

mutando il fatto che essa non abbia previsto legati sulla rimanen­za dei beni, la

quale permane dunque agli eredi istituiti. Visti i due testamenti – identici – dei

fratelli premorti, il Pretore ha reputato che al decesso di L__________ B__________

i convenuti abbiano ereditato le quote di comproprietà e i beni di T__________

e G__________ __________ in qualità di eredi sostituiti, rispettivamente le

quote di comproprietà e i beni di L__________ B__________ in qualità di eredi

istituiti.

a) Gli

appellanti ribadiscono che il testamento olografo si riconduce alla copiatura

di un testamento pubblico redatto da un notaio e definiscono significativo il

fatto che siano stati usati i termini “eredi universali” con riferimento ai

fratelli e unicamente il termine “eredi” per i convenuti. Oltre a ciò – essi soggiungono

– l'istituzione di eredi nel caso dei convenuti è stata sottoposta “alle

condizioni stabilite in appresso”, ossia all'indicazione dei beni (le due case)

che andavano attribuiti a ciascuno. Gli appellanti fanno valere infine che,

sempre in conformità al testamento, il resto della sostanza sarebbe stato da

attribuire secondo “istruzioni separate” impartite all'ese­cutore

testamentario, il quale tuttavia non ha ricevuto istruzione alcuna. A loro

avviso, pertanto, seppure questa Camera dovesse ravvisare “una parziale

validità” del testamento, ai convenuti spettano unicamente le due abitazioni,

mentre il resto della sostanza compete loro quali eredi ab intestat della

defunta.

b) Secondo

l'art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l'intera

successione o per una frazione di essa. Quando il testatore dispone soltanto di

una parte della successione, la rimanenza è devoluta agli eredi legittimi (art.

481.

cpv. 2 CC). Ciò posto, i principi applicabili all'esegesi di un testamento

sono già stati illustrati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8b, 8c e

8d). Al riguardo basti rammentare che per interpretare un testamento il giudice

si diparte dal testo, che solo esprime la volontà liberamente manifestata del

testatore; se però il testamento manca di chiarezza al punto da prestarsi a più

accezioni, il giudice può ricorrere a elementi estrinseci suscettibili di

delucidare la volontà espressa nelle forme legali, così come può fondarsi

sull'esperienza generale della vita e sul normale andamento delle cose, nel

segno del principio in favorem testamenti, stando al quale fra due

interpretazioni possibili si deve optare per quella più favorevole alla

validità dell'atto (DTF 131 III 106 consid. 1 con rimandi; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_644/2015 del 24 novembre 2015 consid. 3.1.1, in: ZBGR/

RNRF 2017 pag. 41; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017,

consid. 5 con rinvii).

c) In

concreto il Pretore non ha mancato di rilevare che la testatrice ha istituito

espressamente “eredi universali” i fratelli, mentre si è riferita ai convenuti

come “eredi”, senza precisare altro. È vero che tale differenza si ritrova

anche nel testamento pubblico di G__________ B__________, con ogni verosimiglianza

fonte di ispirazione per la stesura di quello impugnato, ma dal mero fatto che L__________

B__________ abbia definito “eredi” i convenuti non si può desumere che la sua volontà

fosse di desti­nare a costoro solo una parte della successione. Il diritto ereditario

è retto dal principio della successione

universale (art. 560 cpv. 1 CC), di modo che l'erede è successore

universale del de cuius, senza che quest'ultimo debba designarlo

in tale veste (Steinauer, Le droit

des successions, 2ª edizione, pag. 59 n. 25 e pag. 287 n. 527). Inoltre, dandosi

sostituzione volgare o fedecommissaria, salvo indicazioni contrarie l'erede

sostituito succede nella medesima qualità del primo erede o di quello gravato (per

la sostituzione volgare: Baddeley

in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 18 ad art. 487; per la

sostituzione fedecom­missaria: sentenza del

Tribunale federale 5A_294/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 6.2).

La chiara e inequivocabile volontà

della defunta di istituire i due enti pubblici suoi eredi in sostituzione dei

fratelli premorti non necessita per altro di interpretazione.

d) Quanto

alle “condizioni stabilite” evocate dalla clausola e del testamento, gli

appellanti sembrano dimenticare che l'attribuzione di una casa al Comune e di

un'altra al AO 2 è stata espressamente rubricata dalla testatrice nelle

“disposizioni di divisione” (doc. B: clausola g). E simili disposizioni si

presumono semplici norme divisionali, non legati (art. 608 cpv. 3 CC). Dalla

formulazione della clausola non si può arguire pertanto che la volontà di L__________

B__________ fosse di istituire i due enti come eredi solo per una “frazione” dell'eredità,

nel senso dell'art. 483 CC, o che essa intendesse disporre soltanto di una

parte della successione a nor­ma dell'art. 481 cpv. 2 CC. In realtà, così

facendo, essa ha disposto in maniera univoca dell'intero compendio ereditario.

Per di più, secon­do la clausola h, i primi eredi designati avrebbero

potuto disporre della sostanza residua tramite legati secondo istruzioni da

impartire all'esecutore testamentario. Per finire L__________ B__________ nulla

ha stabilito al riguardo, ma la sua disponibilità non indizia la volontà di escludere

sin dal-l'inizio singoli beni dall'asse ereditario né, tanto meno, di

attribuire il “resto della sostanza” agli eredi legittimi. Ne segue, tutto

ponderato, che l'appello risulta destinato all'insuccesso.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli appellanti (art. 106

cpv. 1 e 3 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un

patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili commisurata all'ammontare

del valore litigioso (sopra consid 1).

8.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la

soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

10 000.– sono poste a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).