11.2017.87
Nullità di testamento olografo non espressione di una libera volontà e interpretazione di testamento (istituzione di erede universale o per una frazione)
2 ottobre 2019Italiano26 min
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giudicando sull'appello
dell'11 settembre 2017 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza
emessa da Pretore il 6 luglio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. L__________ B__________
(1915), nubile, è deceduta il 6 dicembre 2010 nella struttura medicalizzata per
anziani “__________” di __________, suo ultimo domicilio, senza lasciare
discendenti. Essa era la terzogenita di una fratria di quattro che, oltre ad Aq__________
G__________ (nato nel 1912 e deceduto il 13 giugno 1913), comprendeva la sorella
T__________ B__________ (nata nel 1914 e deceduta il 19 febbraio 2002) e il
fratello Aq__________, detto G__________ (nato nel 1922 e deceduto il 12
settembre 2002), anch'essi non coniugati e senza discendenti. Dal 25 settembre
2002 L__________ B__________ era provvista di una curatela amministrativa, della
quale è stato incaricato inizialmente M__________ B__________, poi dal 15
settembre 2003 R__________ __________ e infine, dal 1° settembre 2005, l'avv. __________
V__________.
B. Il 28 gennaio 2011 il
notaio dott. __________ G__________ ha pubblicato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo redatto il 2 aprile 1995
da L__________ B__________ che contiene le seguenti clausole:
(…)
c) Nomino
eredi universali in parti uguali di tutto quanto sarò per lasciare alla mia
morte il mio caro fratello prof. dott. G__________ B__________, fu B__________
e fu R__________ nata __________, nato il 7 maggio 1922, celibe, da e in __________
e la mia cara sorella T__________ B__________, nata il 1° agosto 1914, nubile,
da e in __________.
d) In
caso di premorienza di mio fratello o di mia sorella, l’altro sarà l’erede mio
universale.
e) In
caso di premorienza di mio fratello e di mia sorella eredi saranno il AO 2 ed
il AO 1 alle condizioni stabilite in appresso.
f) Il
mio fratello e la mia sorella dovranno trasmettere il rimanente di quanto
ricevuto nella presente successione al AO 2 e al AO 1, miei eredi sostituiti,
alle condizioni stabilite in appresso. Potranno di conseguenza disporre della
sostanza oggetto della successione, escluse le case di abitazione, senza
limitazione e senza fornire garanzie dopo che l’esecutore testamentario avrà
provveduto ad allestire un inventario in forma notarile.
g) Il
AO 2 e il AO 1 mi succederanno secondo le disposizioni di divisione e gli oneri
che seguono:
La mia
quota sulla casa di abitazione in __________ sarà devoluta al AO 1 che dovrà
destinare l’edificio e usarlo per sempre a fini di interesse comunale, come la
collocazione dell’archivio storico comunale o per reperti museali. Essa sarà
gravata di usufrutto vita natural durante in caso di decesso di mio fratello o
di mia sorella dopo la mia morte a favore del superstite. (…)
La mia
quota sulla casa d’abitazione denominata __________ in __________ sarà devoluta
al AO 2 che dovrà destinare l’edificio e usarlo preferibilmente ad abitazione
di un membro del clero. Essa sarà gravata di usufrutto vita natural durante in
caso di decesso di mio fratello o di mia sorella dopo la mia morte a favore del
superstite. (…)
h) Il
resto della sostanza costituirà un fondo legati che dovranno essere elargiti
secondo istruzioni separate all’esecutore testamentario dopo il decesso mio, di
mio fratello e di mia sorella. Fino all’ultimo decesso la superstite potrà
liberamente disporre.
Designo
l’avv. dott. __________ G__________ esecutore testamentario. (…)
Quello stesso giorno il
Pretore ha rilasciato al dott. __________ G__________ il certificato di
esecutore testamentario. Il 7, 12 e 20 aprile 2011 A__________ G__________
(1930), TERZ 3 (1942), TERZ 1 (1956), TERZ 2 (1958), AP 3 (1960), AP 4 (1961) e
AP 2 (1961), appartenenti alla stirpe dei nonni paterni, hanno comunicato al
Pretore di opporsi al rilascio di un certificato ereditario con l'indicazione degli eredi istituiti (inc. CN.2010.1418).
C. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione
(inc. CM.2011.775), AP 1 (1957), succeduto alla madre A__________, insieme
con TERZ 3, TERZ 1, TERZ 2, AP 3, AP 4 e AP 2 ha convenuto il AO 1 e il AO 2
davanti al medesimo Pretore, chiedendo di accertare la nullità del testamento
olografo del 2 aprile 1995 o, in subordine, di annullare il testamento o, in
via ancora ancor più subordinata, di attribuire i beni della successione agli
eredi legittimi, salvo gli immobili posti sulle particelle n. 319, 320 e
407 RFD di __________. Contestualmente essi hanno postulato, in via cautelare,
la nomina di un “curatore dei beni immobili, allo scopo di evitare il
deperimento e di assicurarne una conveniente resa nelle more di causa”. All'udienza
del 23 ottobre 2013, indetta per la discussione cautelare, i convenuti hanno avversato
la richiesta. Entrambe le parti hanno poi ribadito le loro posizioni in replica
e duplica orale, senza notificare prove (inc. CA.2013.313).
D. Nella loro risposta
di merito del 15 novembre 2013 il AO 1 e il AO 2 hanno proposto di respingere
la petizione, chiedendo in via preliminare di accertare che l'oggetto della
causa si limitava alla quota di un terzo dei beni intestati alla defunta. Replicando
il 20 gennaio 2014, gli attori hanno proposto una volta ancora di dichiarare
nullo il testamento o, subordinatamente, di annullarlo e di attribuire loro
tutti i beni della successione o, quanto meno, i beni della successione
“escludendo la quota di ⅓ delle due case abitative, ma collazionando le
liquidità di proprietà delle sorelle T__________ e L__________ donate da Aq__________
(…) a terzi” oppure “come chiesto con la prima subordinata in merito alla
collazione, escludendo le due case”. Con duplica del 21 febbraio 2014 i
convenuti hanno ribadito la loro posizione. Alle prime arringhe del 9 aprile
2014 le parti hanno notificato svariate prove e l'istruttoria, avviata seduta
stante, è stata chiusa il 6 aprile 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato dell'11 maggio 2016 gli
attori hanno chiesto di accertare la nullità del testamento o, in subordine, di
annullare il testamento medesimo o, in via ancora più subordinata, di
annullarlo parzialmente in modo che, “tranne le due case site sui mappali 319 e
320 RFD __________ e 407 RFD __________ (da attribuire al AO 2 e AO 1), tutti i
beni della successione L__________ B__________ siano attribuiti agli eredi ab
intestat”. Nel loro memoriale di quella stessa data i convenuti hanno
proposto, una volta di più, di respingere la petizione.
E. Statuendo il 6 luglio
2017, il Pretore ha respinto la petizione e la contestuale istanza cautelare. Le
spese processuali di complessivi fr. 20 500.–
sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere ai
convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 30 000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello
dell'11 settembre 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la loro petizione. Con osservazioni del 2 novembre 2017 il AO 1 e
il AO 2 propongono di respingere l'appello. Nel frattempo TERZ 1, TERZ 2 e TERZ
3 hanno ceduto le loro quote della successione agli altri eredi, dichiarando di
rinunciare a far valere i loro diritti.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura ordinaria sono impugnabili mediante
appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto il Pretore ha stabilito tale valore in almeno fr. 607 415.65, pari a un
terzo del valore di stima delle particelle intestate originariamente alla
comunione ereditaria composta della defunta e dei due fratelli. Se non che, il
valore litigioso di una causa volta all'annullamento di una disposizione di
ultima volontà corrisponde al vantaggio economico che tale annullamento
conferirebbe alla parte attrice (sentenza del Tribunale federale 5A_763/2018
del 1° luglio 2019, consid. 8.3.1.3.1 con riferimento; v. anche Eigenmann/Landert, Actions
successorales, Basilea 2019, pag. 46 n. 98). In caso di accoglimento della richiesta
di giudizio formulata in via principale gli attori erediterebbero così, in
luogo dei convenuti, l'intera successione di L__________ B__________, nella quale non rientrano i beni già gravati di
sostituzione fedecommissaria. In assenza di dati concreti sul valore venale
degli immobili il valore litigioso può essere fissato così in almeno fr. 293 927.20 (doc. S: inventario
dell'esecutore testamentario).
2. Riguardo
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore degli attori il 10 luglio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett.
b CPC e sarebbe scaduto domenica 10 settembre 2017, salvo
protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'11 settembre 2017 (timbro postale sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Prima
dell'introduzione dell'appello TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 hanno ceduto le loro spettanze
ereditarie nella successione fu L__________ B__________ a AP 1, AP 2, AP 3 e AP
4 in base ad accordi del 31 agosto 2017. Di conseguenza essi non hanno più
interesse all'annullamento del testamento (Piotet
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 34 ad art. 519/520). Ciò non
tocca la posizione degli altri attori, l'azione volta alla nullità di
disposizioni a causa di morte non richiedendo la riunione degli altri eredi in litisconsorzio
necessario (DTF 136 III 127 consid. 4.4.1; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_763/2018 del 1° luglio 2019, consid. 8.3.1.3 con
riferimenti). Ciò
premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
4. Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione a procedere degli
attori in quanto eredi legittimi di L__________ B__________ siccome appartenenti
alla stirpe degli avi paterni. Quanto all'azione di nullità del testamento, dopo
averne verificato la tempestività il primo giudice ha escluso, fondandosi sui
documenti trasmessi dai medici curanti, dalla casa di cura e dall'autorità di
protezione, che al momento in cui ha redatto il testamento L__________ B__________
non fosse in grado di intendere o di volere, così come ha escluso che il
testamento non fosse l'espressione di una libera volontà. Dagli atti – egli ha continuato
– è emerso che la defunta e la sorella Teresa ammiravano e accudivano
servizievolmente il fratello G__________, unico maschio superstite della
famiglia e il solo ad avere studiato, ma non che queste fossero ridotte a semplici
servitrici, prive di personalità o di indipendenza, tanto che esse gestivano
autonomamente una bottega e un'osteria.
Il Pretore non ha ignorato
che il testamento olografo di L__________ B__________, come quello identico
della sorella T__________ del medesimo giorno, sia sostanzialmente identico al
testamento pubblico del fratello, rogato dal notaio qualche giorno prima. Egli
ha rilevato tuttavia come ai tempi non fosse inusuale, per persone che avevano trascorso
insieme l'intera esistenza, disporre nello stesso modo dei loro beni dopo la
morte. Pur ritenendo verosimile che il fratello abbia avuto un ruolo preminente
nel determinare il contenuto delle disposizioni di ultima volontà, il primo
giudice ha considerato altrettanto verosimile che le sorelle abbiano condiviso autonomamente
l'impostazione del fratello, fermo restando che non sussistono indizi sul fatto
che il testamento di L__________ B__________ sia stato redatto sotto
l'influenza di un errore, di un inganno doloso, di violenza o di minaccia. Né il
Pretore ha ravvisato contraddizione fra il contenuto del testamento e il
proposito espresso dalla testatrice di lasciare certi beni a determinate
persone. Del resto, ha concluso il primo giudice, L__________ B__________
avrebbe potuto revocare il testamento dopo la morte del fratello, avendo
conservato la capacità di disporre per almeno altri due anni, ciò che invece essa
non ha fatto, onde la validità della disposizione per causa di morte, redatta
quando la testatrice aveva la piena capacità di disporre dei suoi beni.
5. Litigiosa è la
validità del testamento olografo redatto il 2 aprile 1995 da L__________ B__________.
Al riguardo gli appellanti sostengono che per ravvisare un'incapacità di
intendere e di volere è sufficiente accertare come il testatore non abbia
compreso appieno le disposizioni di ultima volontà. Essi fanno valere che il
testamento in discussione è identico anche nella punteggiatura a quello della sorella
T__________, che le due disposizioni di ultima volontà sono una trasposizione
del testamento pubblico del fratello G__________, che le sorelle hanno redatto
il testamento ricopiando una bozza allestita dal fratello medesimo (epurata dei
particolari che non le concernevano), che il testamento di T__________ contiene
finanche una frase barrata su una ripetizione a comprova dell'esistenza della citata
bozza, che i testamenti delle sorelle riprendono “in modo acritico” il
contenuto di quello del fratello, che il contenuto dei testamenti è
particolarmente complesso, tecnico e incomprensibile per due donne anziane
senza formazione superiore. In sostanza simili testamenti non sono, per gli
appellanti, espressione di una libera volontà poiché condizionati dal fratello G__________,
il quale non solo era venerato, ma anche temuto dalle sorelle. In definitiva L__________
B__________ si era rimessa alla volontà del fratello, delegandogli un diritto
inalienabile, e non aveva motivo di modificare il testamento dopo la morte di
lui, non avendolo capito completamente.
a)
Fatti
I presupposti per annullare una disposizione di ultima volontà sono già
stati diffusamente enunciati dal primo giudice (sentenza impugnata, da pag. 5
in basso a pag. 7). Al proposito basti ricordare che, per essere valido, un
testamento dev'essere redatto da una persona
capace di discernimento (art. 467 CC) e che secondo l'art. 519
cpv. 1 CC una disposizione per causa di morte può essere giudizialmente
annullata – tra l'altro – “se al momento in cui fu fatta, il disponente non
aveva la capacità di disporre” (n. 1) o se essa “non è l'espressione di una
libera volontà” (n. 2). La prima ipotesi si verifica, in particolare, se il
testatore risulta privo della capacità di
discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda richiama quanto
previsto dall'art. 469 cpv. 1 CC, ossia la nullità di disposizioni prese sotto
l'influenza di un errore, di un inganno, di una violenza o di una minaccia (Piotet, op. cit., n. 48 e 49 ad art.
519/520 CC; Forni/Piatti in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 17 segg. ad art. 519/520).
b) Per
quanto attiene alla capacità di discernimento, essa comprende due elementi: l'uno
intellettuale, ovvero la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli
effetti di un determinato atto, l'altro volitivo, relazionato alla componente
caratteriale, ossia la capacità di agire liberamente in funzione di tale comprensione
ragionevole e di poter opporre una sufficiente resistenza agli influssi esterni.
Ciò non è il caso qualora l'influenza di terzi predomini nella formazione della
volontà del testatore, di modo che tale volontà non appaia come la sua. Simile
componente difetta ove il testatore recepisca, senza esame critico, la volontà
manifestata da un terzo, come pure nel caso in cui il testatore sia sì in grado
di forgiare una propria volontà, senza però poterla mettere in atto quando il
terzo esprima un'opinione diversa (Leuba
in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 15 ad art. 467; Seiler, Die erbrechtliche Ungültigkeit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 446; Aebi-Müller, Testierfähigkeit im Schweizerischen Erbrecht –
unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis in: Successio
2012 pag. 10; Fankhauser in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 12 ad art. 16; Bucher/Aebi-Müller in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 74
ad art. 16 CC).
Chi
ha scarse capacità di resistenza, ad
ogni modo, non è per ciò solo incapace di discernimento. Estremi del genere si riscontrano
unicamente se le circostanze rendono altamente verosimile un'influenza di terzi, giacché solo in tal caso
si concreta l'incapacità di resistere. Se il tentativo di incidere sulla
volontà del testatore è dato, l'efficacia di tale influsso si presume. Tale
agevolazione probatoria vale solo, tuttavia, per accertare il nesso di
causalità, non l'esistenza del tentativo in
quanto tale né la debole resistenza del soggetto (I CCA, sentenza inc.
11.2013.45 del 27 gennaio 2016, consid. 6a con rinvii; v. anche Zeiter/Schröder in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 19 ad art. 467 CC con riferimenti; Seiler, op. cit., pag. 210 n. 471).
Trattandosi
di adulti, infine, la capacità di discernimento è presunta (art. 16 CC), motivo
per cui spetta alla parte che la contesta dimostrare il contrario (DTF 144 III
271 consid. 6.1 e 6.1.2). Per ovviare alle difficoltà che incontra una parte
nel comprovare l'incapacità di intendere e di volere di una persona deceduta,
la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta “verosimiglianza preponderante”
(DTF 144 III 270 consid. 5.4). Se risulta con verosimiglianza preponderante che
la capacità di discernimento non sussiste, spetta alla controparte dimostrare
con verosimiglianza preponderante che il testatore ha agito in un lucido
intervallo (RtiD II-2017 pag. 800,
I-2018
pag. 691, consid. 6 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_325/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 6.1 e sentenza 5A_951/2016 del 14
settembre 2017 consid. 3.1).
c) Nella
fattispecie, premesso che nemmeno secondo gli attori le facoltà intellettive di
L__________ B__________, ottantenne al momento della redazione del testamento,
fossero degradate in maniera duratura e importante, il Pretore ha constatato
che il testamento di lei è frutto di una copiatura del testamento pubblico di G__________
B__________. Ciò potrebbe indiziare un'incapacità di disporre (Aebi- Müller, op. cit., pag. 22 con
rinvio; Seiler, op. cit., pag. 204
n. 459) e far sorgere il dubbio che G__________ B__________ abbia influenzato
la volontà della sorella, ma ancora non basta per concludere che a L__________
B__________ mancasse la capacità di agire liberamente, ovvero che il testamento
non esprima la sua reale volontà.
d) Dall'istruttoria
è emerso che G__________ B__________, “il professore”, “era voglio, posso e
comando” (deposizione di G__________ C__________, del 27 maggio 2014: verbali,
pag. 2), “dominava in casa” (deposizione di F__________ G__________, del 13
ottobre 2014: verbali, pag. 2), era lui “il signore della famiglia” (deposizione
di M__________ R__________ R__________ del 13 ottobre 2014: verbali, pag. 3), si
comportava come “padre padrone”, tanto che le sorelle “pendevano dalle sue
labbra” (deposizione di A__________ P__________, del 22 aprile 2015: verbali,
pag. 2). Le sorelle T__________ e L__________ lo servivano e riverivano “come
un re” e “marciavano come soldatini” (deposizione di G__________ C__________ S__________),
lo “adoravano” (deposizione di F__________ G__________), erano “in un certo
senso delle servette” (deposizione di M__________ R__________ R__________),
“pendevano dalle sue labbra” (deposizione di A__________ P__________), “si
sentivano in un certo qual modo inferiori rispetto al fratello” (deposizione di
T__________ M__________ del 22 aprile 2015, verbali pag. 1). Per taluni esse “avevano
molta soggezione del fratello, lo portavano su un piatto d'argento (…), lo
temevano, lo assecondavano in tutto e forse avevano un po' paura di lui”
(deposizione di G__________ C__________ S__________), “erano succube di lui e
avevano soggezione” (deposizione di A__________ P__________), avevano “un po'
timore del fratello” (deposizione di T__________ M__________), quantunque ciò non
fosse l'impressione di F__________ G__________. Nondimeno tale comportamento era
per loro “del tutto naturale” (deposizione di F__________ G__________), anche perché
“era un onore avere un fratello così intelligente e istruito” (deposizione di M__________
R__________ R__________), erano “orgogliose di avere un fratello così
intelligente e importante” (deposizione di A__________ P__________). In
definitiva al fratello esse volevano bene (deposizione di M__________ R__________
R__________) ed erano “tutti e tre molto uniti” (deposizione di F__________ G__________).
e) Alla
luce di quanto precede, valutati nel loro insieme, gli indizi addotti dagli
attori denotano certamente un contesto familiare marcato da un netto riparto
dei ruoli tra i fratelli, così come una concezione gerarchica del ruolo di
capofamiglia assunto da G__________ B__________ (“autorevole ma non autoritario”:
deposizione di G__________ C__________ S__________). Gli appellanti non
pretendono del resto che G__________ B__________ abbia esercitato sulla sorella
L__________ “violenza o minaccia” oppure abbia destato in lei “timore” nel
senso dell'art. 29 CO (sulle nozioni: Zeiter/
Schröder, op. cit., n. 23 ad art. 469 con rinvii). Nel complesso le
testimonianze assunte non consentono neppure di dedurre che le sorelle si
trovassero in uno stato di dipendenza psicologica tale da annichilire la loro facoltà
di agire liberamente o che la loro capacità di discernimento fosse turbata al
punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del
testamento da loro ricopiato. Né simili testimonianze bastano per
suffragare l'ipotesi che G__________ B__________ abbia indotto le sorelle a
riprendere acriticamente la bozza di testamento da lui predisposta, imponendo
la sua volontà, e che le sorelle fossero incapaci di resistere all'autorevolezza
di lui, senza la possibilità di esprimere la loro reale volontà. È verosimile che le disposizioni testamentarie
riflettessero appieno i desideri di G__________ B__________, ma nella dinamica familiare
dei fratelli non sorprende che le due donne li abbiano fatti propri,
condividendoli, per poi redigere disposizioni di ultima volontà analoghe. A
maggior ragione ove si pensi che,
Considerandi
come ha accertato il Pretore, dopo la morte del fratello avvenuta nel settembre
del 2002 L__________ B__________ non ha modificato le proprie ultime volontà
quantunque fino al marzo del 2005 le sue condizioni di salute glielo avrebbero
permesso (sentenza impugnata, pag. 11 consid. f).
f) Non
si disconosce che il testamento in questione contiene termini giuridici estranei
al linguaggio della gente comune, fors'anche ostici per persone di istruzione
superiore. Ma se il significato di “erede sostituito” può verosimilmente essere
ignoto fuori degli ambienti giuridici, l'istituzione di eredi universali, il
fatto di indicare uno o più destinatari cui devolvere l'eredità nel caso in cui
l'erede designato fosse premorto, l'attribuzione di un oggetto
della successione a un erede o le istruzioni agli eredi sulla destinazione dei
beni della successione non costituiscono concetti
particolarmente complicati nemmeno per soggetti sprovvisti di cognizioni
giuridiche. Se è vero quindi che Luigia Boffa non sarebbe stata in grado con
ogni verosimiglianza di redigere, da sé sola, un testo come quello in
discussione usando spontaneamente termini siffatti, non sussistono elementi sufficienti
per accertare che il testamento non rispecchi la sua volontà o che essa non
abbia compreso il significato di quanto ha copiato e sottoscritto.
g) M__________
B__________ ha dichiarato invero di avere saputo da G__________ B__________ che
“c'era un unico testamento, il suo, che comprendeva pure la volontà delle
sorelle”, onde la sua impressione che “lui aveva deciso per loro”. Ma per
tacere del fatto che in definitiva ogni sorella ha redatto un testamento proprio,
lo stesso G__________ B__________ aveva confermato a M__________ B__________ che
le sue volontà “erano pure condivise dalle sorelle” (deposizione dell'8 luglio
2015: verbali, pag. 3). In una dichiarazione del 12 agosto 2003 inoltre L__________
B__________ aveva espresso l'intenzione di donare a M__________ B__________ tre
immobili ad __________ (lettera del 12 agosto 2003, nel fascicolo “documenti
prodotti dal teste M__________ B__________”; v. anche deposizione di M__________
B__________, dell'8 luglio 2015: verbali, pag. 2). Tutto si ignora sul perché tale
proposito non sia stato concretato, ma la circostanza non dimostra – contrariamente
a quanto asseriscono gli appellanti – che L__________ B__________ non abbia
capito e voluto il contenuto del testamento olografo da lei redatto. Anzi, nella
clausola h i fratelli riservavano la facoltà per il superstite di
disporre liberamente del “resto della sostanza”.
h) È
possibile infine che gli appellanti possano dirsi stupiti della mancata gratificazione
di G__________ F__________, cui L__________ B__________ e la sorella erano
molto affezionate, ma la sorpresa non dimostra che il testamento impugnato non
contenesse le reali volontà della disponente. Tanto meno se si considera che
dagli atti non emerge alcun elemento dal quale risulti che L__________ B__________
intendesse favorire G__________ F__________ con una disposizione di ultima
volontà. In ultima analisi, il caso
specifico lascia qualche dubbio, ma si tratta di perplessità che non
sono sufficienti per rendere verosimile che G__________ B__________ abbia
influito in misura preponderante sulla capacità di discernimento della sorella
L__________ al momento della copiatura del testamento. In circostanze del genere il giudizio impugnato
resiste perciò alle critiche degli appellanti.
6.
Quanto all'interpretazione
della disposizione di ultima volontà, il Pretore ha ritenuto che la testatrice intendesse
designare i due fratelli quali eredi istituiti e, alla loro morte, il AO 1 e il
AO 2 quali eredi sostituiti, liberi i fratelli intanto di consumare la sostanza
ereditaria, salvo conservare le due case d'abitazione. Secondo il Pretore l'attribuzione
di una casa a ciascuno degli eredi sostituiti va interpretata come norma
divisionale. La volontà di L__________ B__________ era, in caso di premorienza
dei due fratelli, quella di istituire eredi universali i convenuti, nulla
mutando il fatto che essa non abbia previsto legati sulla rimanenza dei beni, la
quale permane dunque agli eredi istituiti. Visti i due testamenti – identici – dei
fratelli premorti, il Pretore ha reputato che al decesso di L__________ B__________
i convenuti abbiano ereditato le quote di comproprietà e i beni di T__________
e G__________ __________ in qualità di eredi sostituiti, rispettivamente le
quote di comproprietà e i beni di L__________ B__________ in qualità di eredi
istituiti.
a) Gli
appellanti ribadiscono che il testamento olografo si riconduce alla copiatura
di un testamento pubblico redatto da un notaio e definiscono significativo il
fatto che siano stati usati i termini “eredi universali” con riferimento ai
fratelli e unicamente il termine “eredi” per i convenuti. Oltre a ciò – essi soggiungono
– l'istituzione di eredi nel caso dei convenuti è stata sottoposta “alle
condizioni stabilite in appresso”, ossia all'indicazione dei beni (le due case)
che andavano attribuiti a ciascuno. Gli appellanti fanno valere infine che,
sempre in conformità al testamento, il resto della sostanza sarebbe stato da
attribuire secondo “istruzioni separate” impartite all'esecutore
testamentario, il quale tuttavia non ha ricevuto istruzione alcuna. A loro
avviso, pertanto, seppure questa Camera dovesse ravvisare “una parziale
validità” del testamento, ai convenuti spettano unicamente le due abitazioni,
mentre il resto della sostanza compete loro quali eredi ab intestat della
defunta.
b) Secondo
l'art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l'intera
successione o per una frazione di essa. Quando il testatore dispone soltanto di
una parte della successione, la rimanenza è devoluta agli eredi legittimi (art.
481.
cpv. 2 CC). Ciò posto, i principi applicabili all'esegesi di un testamento
sono già stati illustrati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8b, 8c e
8d). Al riguardo basti rammentare che per interpretare un testamento il giudice
si diparte dal testo, che solo esprime la volontà liberamente manifestata del
testatore; se però il testamento manca di chiarezza al punto da prestarsi a più
accezioni, il giudice può ricorrere a elementi estrinseci suscettibili di
delucidare la volontà espressa nelle forme legali, così come può fondarsi
sull'esperienza generale della vita e sul normale andamento delle cose, nel
segno del principio in favorem testamenti, stando al quale fra due
interpretazioni possibili si deve optare per quella più favorevole alla
validità dell'atto (DTF 131 III 106 consid. 1 con rimandi; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_644/2015 del 24 novembre 2015 consid. 3.1.1, in: ZBGR/
RNRF 2017 pag. 41; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017,
consid. 5 con rinvii).
c) In
concreto il Pretore non ha mancato di rilevare che la testatrice ha istituito
espressamente “eredi universali” i fratelli, mentre si è riferita ai convenuti
come “eredi”, senza precisare altro. È vero che tale differenza si ritrova
anche nel testamento pubblico di G__________ B__________, con ogni verosimiglianza
fonte di ispirazione per la stesura di quello impugnato, ma dal mero fatto che L__________
B__________ abbia definito “eredi” i convenuti non si può desumere che la sua volontà
fosse di destinare a costoro solo una parte della successione. Il diritto ereditario
è retto dal principio della successione
universale (art. 560 cpv. 1 CC), di modo che l'erede è successore
universale del de cuius, senza che quest'ultimo debba designarlo
in tale veste (Steinauer, Le droit
des successions, 2ª edizione, pag. 59 n. 25 e pag. 287 n. 527). Inoltre, dandosi
sostituzione volgare o fedecommissaria, salvo indicazioni contrarie l'erede
sostituito succede nella medesima qualità del primo erede o di quello gravato (per
la sostituzione volgare: Baddeley
in: Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 18 ad art. 487; per la
sostituzione fedecommissaria: sentenza del
Tribunale federale 5A_294/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 6.2).
La chiara e inequivocabile volontà
della defunta di istituire i due enti pubblici suoi eredi in sostituzione dei
fratelli premorti non necessita per altro di interpretazione.
d) Quanto
alle “condizioni stabilite” evocate dalla clausola e del testamento, gli
appellanti sembrano dimenticare che l'attribuzione di una casa al Comune e di
un'altra al AO 2 è stata espressamente rubricata dalla testatrice nelle
“disposizioni di divisione” (doc. B: clausola g). E simili disposizioni si
presumono semplici norme divisionali, non legati (art. 608 cpv. 3 CC). Dalla
formulazione della clausola non si può arguire pertanto che la volontà di L__________
B__________ fosse di istituire i due enti come eredi solo per una “frazione” dell'eredità,
nel senso dell'art. 483 CC, o che essa intendesse disporre soltanto di una
parte della successione a norma dell'art. 481 cpv. 2 CC. In realtà, così
facendo, essa ha disposto in maniera univoca dell'intero compendio ereditario.
Per di più, secondo la clausola h, i primi eredi designati avrebbero
potuto disporre della sostanza residua tramite legati secondo istruzioni da
impartire all'esecutore testamentario. Per finire L__________ B__________ nulla
ha stabilito al riguardo, ma la sua disponibilità non indizia la volontà di escludere
sin dal-l'inizio singoli beni dall'asse ereditario né, tanto meno, di
attribuire il “resto della sostanza” agli eredi legittimi. Ne segue, tutto
ponderato, che l'appello risulta destinato all'insuccesso.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza solidale degli appellanti (art. 106
cpv. 1 e 3 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili commisurata all'ammontare
del valore litigioso (sopra consid 1).
8.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
10 000.– sono poste a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).