11.2017.88
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
24 novembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.88
Lugano
24 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente,
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2016.1858 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 20 aprile 2016 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 12 giugno (recte: 18 settembre) 2017 presentato da IS 1 contro la
decisione emessa dal Pretore il 6 settembre 2017;
premesso
che con sentenza del 6 settembre 2017, emanata a protezione dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1
(1967) e AP 1 (1976) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale
(proprietà per piani n. 10 430, pari a 83/1000 della particella n. 1004
RFD di __________, proprietà del marito) alla moglie, a cui ha affidato il
figlio L__________ (nato il 16 aprile 2010), ha disciplinato il diritto di
visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° febbraio 2106 un contributo
alimentare di fr. 8250.– mensili per la moglie e uno di fr. 2860.–, oltre assegni
familiari, per il figlio, autorizzandolo a compensare sugli alimenti arretrati
e scaduti i pagamenti già effettuati a beneficio della famiglia, ha respinto la
richiesta dell'istante volta a ottenere una provvigione ad litem di fr.
15 000.– e ha posto le spese processuali di fr. 10 000.– a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
preso atto che contro la
decisione appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12
giugno (recte: 18 settembre) 2017 per ottenere in riforma del giudizio
impugnato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 16 000.–
mensili e quello per il figlio a fr. 3902.75 mensili, assegno familiare non
compreso, così come l'accoglimento della richiesta di provvigione ad litem di
fr. 15 000.–;
rilevato che il 3 ottobre 2017
l'appellante è stata invitata a depositare entro il 19 ottobre successivo la
somma di fr. 7500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in
garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine
fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 27 ottobre 2017 è
stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 13 novembre 2017 per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello
sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per
osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).