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Decisione

11.2017.9

Gratuito patrocinio: rifiuto del beneficio per mancata probabilità di successo dell'appello

12 giugno 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2016.3

(divorzio: provvedimenti cautelari) della

Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 gennaio 2016

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sulla

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello del 16 gennaio 2017 presentato

da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 30

dicembre 2016 (inc. 11.2017.8);

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare

emesso il 30 dicembre 2016 nell'ambito di una causa promossa il 25 settembre

2015 da CO 1 (1969) per ottenere il divorzio da IS 1 (1961), il Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato in fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio

2016 (lo stesso contributo fissato a protezione del­l'unione coniugale),

sopprimendolo tuttavia dopo il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il

contributo alimentare per la figlia I__________ (nata il 10 aprile 2001) dal 1°

gennaio 2016, aumentandolo nondimeno a fr.

2088.– mensili dopo il 30 giugno 2017 (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1680.–

sono state poste per cinque sesti a carico del marito e per la rimanenza a

carico della moglie, cui IS 1 è stato condannato a rifondere fr. 4000.– per

ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al benefico del

gratuito patrocinio, IS 1 con decisione separata di quello stesso 30 dicembre 2016.

B. Contro il decreto cautelare AP 1 è insorto a questa Camera

con un appello del 16 gennaio 2017 nel quale propone che il decreto in

questione sia riformato sopprimendo dal 1° gennaio

2016 il contributo di mantenimento per la

moglie e riducendo quello per la figlia, sempre del 1° gennaio 2016, a

fr. 486.– mensili (assegni familiari non compresi). Nel memoriale egli postula

inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima

richiesta giova statuire preliminarmente.

Considerandi

in diritto: 1. Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese

di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti

sono cumulativi. Nella fattispecie si può presumere che il richiedente versi in

gravi ristrettezze, il Pretore avendo ravvisato nella decisione separata del 30

dicembre 2016 una chiara condizione di indigenza. Rimane da esaminare pertanto se

l'appello abbia “probabilità di successo”.

2.

Un processo si

ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono

notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere

considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti

rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non

è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di

buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori –

a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle

circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito

patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con

rinvii).

3.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che il marito, fisioterapista

indipendente, ha guadagnato fr. 68 547.67

nel 2013, fr. 44 876.68 nel 2014,

fr. 20 585.67 nel 2015 e fr. 4000.–/ fr. 5000.– nel primo trimestre del 2016, per una

media di fr. 2800.–

mensili tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017. Dopo di allora egli ha

ritenuto che costui potesse percepire uno stipendio di almeno fr. 4900.– impiegandosi

come dipendente. Riguardo al fabbisogno

minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2314.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione

fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 414.–), aumentato a fr. 2715.–

mensili dal 1° luglio 2017 per il maggior costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili)

e della cassa malati (fr. 415.– mensili).

Quanto alla moglie, il

Pretore le ha imputato entrate potenziali di fr. 2200.– mensili dal 1°

luglio 2017 per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2210.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 700.– [già dedotta la quota di

un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa

malati fr. 160.–). Infine il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di

I__________ sulla scorta delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo in fr. 1780.– mensili fino al

30.

giugno 2017 e in fr. 2088.– mensili dopo di

allora, assegni famigliari compresi, la madre essendo

tenuta ad assumere dal 1° luglio 2017 un'attività lucrativa e non potendo più

prestare cura e educazione in natura.

Nelle condizioni descritte

il primo giudice ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 3504.–

mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017. Ha imposto così al marito di far capo alla propria sostanza di fr. 52 080.13 per colmare il

disavanzo, la moglie non chiedendo più di fr. 1500.– mensili. Fino ad

allora egli ha lasciato invariati pertanto i contributi di mantenimento fissati

nell'agosto del 2013 a tutela del­l'unione coniugale (fr. 3285.– mensili

complessivi). Dal 1° luglio 2017 in poi egli ha appurato invece un'eccedenza di

fr. 87.– mensili nel bilancio familiare, di modo che ha portato il contributo

cautelare per la figlia in fr. 2088.– mensili (assegni

familiari compresi), sopprimendo quello per la moglie, tenuta a provvedere

autonomamente a sé medesima.

4.

L'appellante censura

anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito perché il Pretore

non lo ha chiamato a esprimersi su quanto la moglie ha addotto nel memoriale

conclusivo in merito al reddito ipotetico di lui e all'inabilità lucrativa di

lei. La doglianza appare già a prima vista infondata, giacché nulla impediva a IS

1, che aveva rinunciato al dibattimento finale, di replicare sollecitamente per

scritto e di propria iniziativa alle allegazioni della convenuta

(giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamata nella

sentenza del Tribunale federale 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 3.1.1

e 3.1.2), tanto meno ove si consideri ch'egli è patrocinato da un legale. In

proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario esame, senza

probabilità di successo.

5.

In secondo luogo

l'appellante si duole che il Pretore abbia imputato alla convenuta un reddito potenziale

di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017 anziché dal 1° gennaio 2016,

sottolineando come, anche volendosi fondare sul primo certificato medico agli

atti,

l'inabilità

lucrativa di lei risalga al più presto al 19 settembre 2016. Nemmeno al

riguardo tuttavia l'appello appare provvisto di buon diritto. Il Pretore ha

imputato a CO 1 un reddito di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017, lasciandole

sei mesi di tempo dall'emanazione del decreto cautelare per

reperire un impiego confacente. Identico lasso di tempo egli ha lasciato al

marito per trovare un'attività dipendente di fisioterapista che gli consenta di

guadagnare almeno fr. 4900.– mensili. Pretendendo di ascrivere alla convenuta

un reddito ipotetico con effetto retroattivo (non solo per rapporto al decreto del

Pretore, ma finanche rispetto alla sua stessa

istanza cautelare del 18 gennaio 2016), l'appellante offende la

giurisprudenza. Per principio, infatti, un reddito virtuale non può essere

computato a titolo retroattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2017

dell'11 settembre 2017 consid. 4 con rinvii in: FamPra.ch

2017.

pag. 1079

Certo, dal

principio testé enunciato ci si può scostare qualora il coniuge in questione,

consapevole dei propri obblighi, sia rimasto professionalmente inattivo (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015 consid. 9d; sentenza inc. 11.2011.90

del 9 ottobre 2013, consid 6f con rimandi). Nella fattispecie non consta però

che prima dell'istanza cautelare introdotta dal marito sia mai stato chiesto

all'interessata di cercare lavoro, già per il fatto che fino ad allora il

reddito di IS 1 (fr. 6000.– mensili: decreto impugnato, pag. 2 in basso)

bastava per il fabbisogno della famiglia. Che la separazione dei coniugi

risalga al 27 mar­zo 2013, come ribadisce l'appellante, poco

giova. Quanto ai sei mesi di tempo che il Pretore ha lasciato a CO 1 per

trovare un'attività rimunerata, vista l'età della convenuta (classe 1969) e la

mancanza di qualifiche professionali, il periodo appare sostenibile, indipendentemente

dallo stato depressivo che essa ha invocato davanti al Pretore. A maggior

ragione ove si pensi che identico lasso di tempo è stato lasciato all'appellante,

nel segno della parità di trattamento fra coniugi, per impiegarsi

come fisioterapista dipendente (decreto impugnato, pag. 7 in alto). Anche su

questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esame, senza reali probabilità

di successo.

6.

L'interessato

lamenta altresì che il Pretore gli abbia ascritto un reddito ipotetico come

fisioterapista dipendente fondandosi su una tabella degli stipendi applicata

dall'__________ __________ e su informazioni ottenute da una non meglio

precisata associazione di categoria a sua insaputa. Contesta poi che alla sua

età (classe 1961) egli possa ancora trovare lavoro, tanto meno guadagnando fr.

4900.

– mensili, i pochi posti di fisioterapista disponibili nel Ticino essendo

destinati a personale più giovane o proveniente dall'Italia. Il Pretore è stato

di altro avviso. Consultando la tabella degli stipendi applicata dall'__________

__________, egli ha accertato che come fisioterapista l'istante potrebbe

guadagnare fr. 5600.– mensili. Da informazioni assunte presso un'associazione

di categoria egli ha avuto conferma inoltre che nel Ticino il mercato del

lavoro non è saturo. IS 1 poi – ha continuato il primo giudice – ha una certa

età, ma offre anche prestazioni da naturopata. Lavorando sette ore al giorno, pertanto,

egli potrebbe guadagnare almeno

fr. 4900.– mensili.

La giurisprudenza ha già

avuto occasione di precisare che il giudice del divorzio può riferirsi a dati

statistici oggettivi o a tabelle di stipendio pubblicate da enti pubblici o

privati in siti internet (sentenza 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 3.2 con

rimando a DTF 137 III 122 consid. 3.2), e ciò senza dover avvertire previamente

l'uno o l'altro coniuge. Quanto alle informazioni che il Pretore ha ottenuto

dall'Associazione professionale di fisiatri ASPI (‹www.aspi-svfp.ch›), è vero

che simili ragguagli sarebbero dovuti passare al vaglio del contraddittorio. Sulla

disponibilità di posti di lavoro in campo fisioterapico tuttavia l'appellante

ha potuto esprimersi davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di

pieno potere cognitivo, di modo che l'irregolarità può ritenersi sanata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). Quanto

all'età del­l'appellante, il Pretore non l'ha disconosciuta, ma ha reputato che

l'istante non è solo fisioterapista, bensì anche naturopata, il che lo rende tuttora

interessante sul mercato del lavoro. E con tale argomento l'interessato non si

confronta, mentre in merito alla pretesa saturazione del mercato si limita a

mere afferma­zioni. Circa il reddito da lui conseguibile, infine, una

fiscalista che si occupa delle tassazioni di fisioterapisti ha dichiarato che

la categoria guadagna tra fr. 50 000.– e

fr. 100 000.– annui (deposizione di __________

C__________: verbale del­l'8 giugno 2016, pag. 3). Tale testimonianza non

è neppure messa in discussione.

L'appellante asserisce

che, comunque sia, non avendo egli ridotto volontariamente le proprie entrate,

il Pretore non poteva imputargli un reddito potenziale. Egli dimentica però che

l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle modalità di

esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur dimostrando

buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli può quindi essere tenuto

a svolgere la sua attività come lavoratore dipendente. Non solo: in caso di

necessità potrebbe finanche essere tenuto a cambiare professione (RtiD I-2005 pag.

763.

consid. 3b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 del­l'8 set­tembre

2016, consid. 7d; si veda inoltre la sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2). Anche

su quest'ultimo punto, di conseguenza, l'appello in esame denota scarse

probabilità di buon esito.

7.

Se ne conclude che

nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa dell'art. 117 lett. b CPC

per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio, nel senso che

una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in

giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Il richiedente andrà invitato

così a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali

presumibili, anticipo che gli sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto

delle difficili condizioni in cui egli si trova, il deposito sarà limitato a

fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, gli spetterà di

ritirare il ricorso, il mancato versamento dell'anticipo non potendosi

interpretare per ciò solo come desistenza.

8.

Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio a

livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di

decisioni sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico la sentenza

di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale

federale, il valore litigioso raggiugendo agevol­mente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione

odierna.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS

1 sarà invitato a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese

processuali presumibili dell'appello.

3. Notificazione

all'avv. .

Comunicazione:

;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la

prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).