11.2017.9
Gratuito patrocinio: rifiuto del beneficio per mancata probabilità di successo dell'appello
12 giugno 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.9
Lugano,
12 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2016.3
(divorzio: provvedimenti cautelari) della
Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 gennaio 2016
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sulla
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello del 16 gennaio 2017 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 30
dicembre 2016 (inc. 11.2017.8);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare
emesso il 30 dicembre 2016 nell'ambito di una causa promossa il 25 settembre
2015 da CO 1 (1969) per ottenere il divorzio da IS 1 (1961), il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato in fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio
2016 (lo stesso contributo fissato a protezione dell'unione coniugale),
sopprimendolo tuttavia dopo il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il
contributo alimentare per la figlia I__________ (nata il 10 aprile 2001) dal 1°
gennaio 2016, aumentandolo nondimeno a fr.
2088.– mensili dopo il 30 giugno 2017 (assegni familiari compresi). Le spese processuali di fr. 1680.–
sono state poste per cinque sesti a carico del marito e per la rimanenza a
carico della moglie, cui IS 1 è stato condannato a rifondere fr. 4000.– per
ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al benefico del
gratuito patrocinio, IS 1 con decisione separata di quello stesso 30 dicembre 2016.
B. Contro il decreto cautelare AP 1 è insorto a questa Camera
con un appello del 16 gennaio 2017 nel quale propone che il decreto in
questione sia riformato sopprimendo dal 1° gennaio
2016 il contributo di mantenimento per la
moglie e riducendo quello per la figlia, sempre del 1° gennaio 2016, a
fr. 486.– mensili (assegni familiari non compresi). Nel memoriale egli postula
inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima
richiesta giova statuire preliminarmente.
Considerandi
in diritto: 1. Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese
di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti
sono cumulativi. Nella fattispecie si può presumere che il richiedente versi in
gravi ristrettezze, il Pretore avendo ravvisato nella decisione separata del 30
dicembre 2016 una chiara condizione di indigenza. Rimane da esaminare pertanto se
l'appello abbia “probabilità di successo”.
2.
Un processo si
ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono
notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere
considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti
rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non
è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di
buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori –
a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle
circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito
patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con
rinvii).
3.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che il marito, fisioterapista
indipendente, ha guadagnato fr. 68 547.67
nel 2013, fr. 44 876.68 nel 2014,
fr. 20 585.67 nel 2015 e fr. 4000.–/ fr. 5000.– nel primo trimestre del 2016, per una
media di fr. 2800.–
mensili tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017. Dopo di allora egli ha
ritenuto che costui potesse percepire uno stipendio di almeno fr. 4900.– impiegandosi
come dipendente. Riguardo al fabbisogno
minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2314.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione
fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 414.–), aumentato a fr. 2715.–
mensili dal 1° luglio 2017 per il maggior costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili)
e della cassa malati (fr. 415.– mensili).
Quanto alla moglie, il
Pretore le ha imputato entrate potenziali di fr. 2200.– mensili dal 1°
luglio 2017 per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2210.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 700.– [già dedotta la quota di
un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa
malati fr. 160.–). Infine il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di
I__________ sulla scorta delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo in fr. 1780.– mensili fino al
30.
giugno 2017 e in fr. 2088.– mensili dopo di
allora, assegni famigliari compresi, la madre essendo
tenuta ad assumere dal 1° luglio 2017 un'attività lucrativa e non potendo più
prestare cura e educazione in natura.
Nelle condizioni descritte
il primo giudice ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 3504.–
mensili dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017. Ha imposto così al marito di far capo alla propria sostanza di fr. 52 080.13 per colmare il
disavanzo, la moglie non chiedendo più di fr. 1500.– mensili. Fino ad
allora egli ha lasciato invariati pertanto i contributi di mantenimento fissati
nell'agosto del 2013 a tutela dell'unione coniugale (fr. 3285.– mensili
complessivi). Dal 1° luglio 2017 in poi egli ha appurato invece un'eccedenza di
fr. 87.– mensili nel bilancio familiare, di modo che ha portato il contributo
cautelare per la figlia in fr. 2088.– mensili (assegni
familiari compresi), sopprimendo quello per la moglie, tenuta a provvedere
autonomamente a sé medesima.
4.
L'appellante censura
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito perché il Pretore
non lo ha chiamato a esprimersi su quanto la moglie ha addotto nel memoriale
conclusivo in merito al reddito ipotetico di lui e all'inabilità lucrativa di
lei. La doglianza appare già a prima vista infondata, giacché nulla impediva a IS
1, che aveva rinunciato al dibattimento finale, di replicare sollecitamente per
scritto e di propria iniziativa alle allegazioni della convenuta
(giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamata nella
sentenza del Tribunale federale 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 3.1.1
e 3.1.2), tanto meno ove si consideri ch'egli è patrocinato da un legale. In
proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario esame, senza
probabilità di successo.
5.
In secondo luogo
l'appellante si duole che il Pretore abbia imputato alla convenuta un reddito potenziale
di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017 anziché dal 1° gennaio 2016,
sottolineando come, anche volendosi fondare sul primo certificato medico agli
atti,
l'inabilità
lucrativa di lei risalga al più presto al 19 settembre 2016. Nemmeno al
riguardo tuttavia l'appello appare provvisto di buon diritto. Il Pretore ha
imputato a CO 1 un reddito di fr. 2200.– mensili dal 1° luglio 2017, lasciandole
sei mesi di tempo dall'emanazione del decreto cautelare per
reperire un impiego confacente. Identico lasso di tempo egli ha lasciato al
marito per trovare un'attività dipendente di fisioterapista che gli consenta di
guadagnare almeno fr. 4900.– mensili. Pretendendo di ascrivere alla convenuta
un reddito ipotetico con effetto retroattivo (non solo per rapporto al decreto del
Pretore, ma finanche rispetto alla sua stessa
istanza cautelare del 18 gennaio 2016), l'appellante offende la
giurisprudenza. Per principio, infatti, un reddito virtuale non può essere
computato a titolo retroattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2017
dell'11 settembre 2017 consid. 4 con rinvii in: FamPra.ch
2017.
pag. 1079
Certo, dal
principio testé enunciato ci si può scostare qualora il coniuge in questione,
consapevole dei propri obblighi, sia rimasto professionalmente inattivo (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015 consid. 9d; sentenza inc. 11.2011.90
del 9 ottobre 2013, consid 6f con rimandi). Nella fattispecie non consta però
che prima dell'istanza cautelare introdotta dal marito sia mai stato chiesto
all'interessata di cercare lavoro, già per il fatto che fino ad allora il
reddito di IS 1 (fr. 6000.– mensili: decreto impugnato, pag. 2 in basso)
bastava per il fabbisogno della famiglia. Che la separazione dei coniugi
risalga al 27 marzo 2013, come ribadisce l'appellante, poco
giova. Quanto ai sei mesi di tempo che il Pretore ha lasciato a CO 1 per
trovare un'attività rimunerata, vista l'età della convenuta (classe 1969) e la
mancanza di qualifiche professionali, il periodo appare sostenibile, indipendentemente
dallo stato depressivo che essa ha invocato davanti al Pretore. A maggior
ragione ove si pensi che identico lasso di tempo è stato lasciato all'appellante,
nel segno della parità di trattamento fra coniugi, per impiegarsi
come fisioterapista dipendente (decreto impugnato, pag. 7 in alto). Anche su
questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esame, senza reali probabilità
di successo.
6.
L'interessato
lamenta altresì che il Pretore gli abbia ascritto un reddito ipotetico come
fisioterapista dipendente fondandosi su una tabella degli stipendi applicata
dall'__________ __________ e su informazioni ottenute da una non meglio
precisata associazione di categoria a sua insaputa. Contesta poi che alla sua
età (classe 1961) egli possa ancora trovare lavoro, tanto meno guadagnando fr.
4900.
– mensili, i pochi posti di fisioterapista disponibili nel Ticino essendo
destinati a personale più giovane o proveniente dall'Italia. Il Pretore è stato
di altro avviso. Consultando la tabella degli stipendi applicata dall'__________
__________, egli ha accertato che come fisioterapista l'istante potrebbe
guadagnare fr. 5600.– mensili. Da informazioni assunte presso un'associazione
di categoria egli ha avuto conferma inoltre che nel Ticino il mercato del
lavoro non è saturo. IS 1 poi – ha continuato il primo giudice – ha una certa
età, ma offre anche prestazioni da naturopata. Lavorando sette ore al giorno, pertanto,
egli potrebbe guadagnare almeno
fr. 4900.– mensili.
La giurisprudenza ha già
avuto occasione di precisare che il giudice del divorzio può riferirsi a dati
statistici oggettivi o a tabelle di stipendio pubblicate da enti pubblici o
privati in siti internet (sentenza 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 3.2 con
rimando a DTF 137 III 122 consid. 3.2), e ciò senza dover avvertire previamente
l'uno o l'altro coniuge. Quanto alle informazioni che il Pretore ha ottenuto
dall'Associazione professionale di fisiatri ASPI (‹www.aspi-svfp.ch›), è vero
che simili ragguagli sarebbero dovuti passare al vaglio del contraddittorio. Sulla
disponibilità di posti di lavoro in campo fisioterapico tuttavia l'appellante
ha potuto esprimersi davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di
pieno potere cognitivo, di modo che l'irregolarità può ritenersi sanata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). Quanto
all'età dell'appellante, il Pretore non l'ha disconosciuta, ma ha reputato che
l'istante non è solo fisioterapista, bensì anche naturopata, il che lo rende tuttora
interessante sul mercato del lavoro. E con tale argomento l'interessato non si
confronta, mentre in merito alla pretesa saturazione del mercato si limita a
mere affermazioni. Circa il reddito da lui conseguibile, infine, una
fiscalista che si occupa delle tassazioni di fisioterapisti ha dichiarato che
la categoria guadagna tra fr. 50 000.– e
fr. 100 000.– annui (deposizione di __________
C__________: verbale dell'8 giugno 2016, pag. 3). Tale testimonianza non
è neppure messa in discussione.
L'appellante asserisce
che, comunque sia, non avendo egli ridotto volontariamente le proprie entrate,
il Pretore non poteva imputargli un reddito potenziale. Egli dimentica però che
l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle modalità di
esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur dimostrando
buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli può quindi essere tenuto
a svolgere la sua attività come lavoratore dipendente. Non solo: in caso di
necessità potrebbe finanche essere tenuto a cambiare professione (RtiD I-2005 pag.
763.
consid. 3b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre
2016, consid. 7d; si veda inoltre la sentenza del Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2). Anche
su quest'ultimo punto, di conseguenza, l'appello in esame denota scarse
probabilità di buon esito.
7.
Se ne conclude che
nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa dell'art. 117 lett. b CPC
per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio, nel senso che
una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in
giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Il richiedente andrà invitato
così a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali
presumibili, anticipo che gli sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto
delle difficili condizioni in cui egli si trova, il deposito sarà limitato a
fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, gli spetterà di
ritirare il ricorso, il mancato versamento dell'anticipo non potendosi
interpretare per ciò solo come desistenza.
8.
Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio a
livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di
decisioni sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico la sentenza
di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale
federale, il valore litigioso raggiugendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione
odierna.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS
1 sarà invitato a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese
processuali presumibili dell'appello.
3. Notificazione
all'avv. .
Comunicazione:
–
;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).