11.2017.90
Mancata indizione delle arringhe finali: violazione del diritto di essere sentito
19 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.90
Lugano
19 giugno 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2012.257 (scioglimento
di comproprietà e modo della divisione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 dicembre 2012
da
AO 1
AO 2
__________ L__________ († 2014), già
in,
al quale è subentrata in
pendenza di causa
CC 1 (†
2016), già in,
alla quale è
subentrata in seguito la stessa
AO 2
F__________ L__________ († 2014), già
in,
al quale è subentrata in
pendenza di causa
AO 3
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
avv.
AP 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1),
giudicando
sull'appello del 4 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 31 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. La particella
n. 1159 RFD di __________ (4252 m²),
affacciata su __________ e sulla quale sorgono – tra l'altro – l'ex Hotel __________
e una “villa in sasso”, appartiene in
comproprietà per un quarto a AP 1, per un altro quarto a AO 1, per un sesto a AO
2, per un altro sesto a __________ L__________ e per l'ultimo sesto a F__________
L__________. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM
2012.391), il 7 dicembre 2012 AO 1, AO 2, __________ L__________ e F__________
L__________ hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere lo scioglimento della comproprietà
mediante ‟vendita a terziˮ secondo le modalità stabilite
dal giudice. Su richiesta degli attori, l'11 dicembre 2012 il Pretore ha
sospeso la causa in vista di trattative. Il 16 luglio 2013 è deceduto __________
L__________ e nel procedimento gli è subentrata la moglie CC 1. Il 9 gennaio
2014 è deceduto anche F__________ L__________, cui è subentrata in causa la moglie
AO 3.
B. Il
3 marzo 2014 il procedimento è stato riattivato e nella sua risposta del 2 maggio 2014 AP 1 ha chiesto
anzitutto di accertare la temerarietà dell'azione, proponendo di sciogliere la
comproprietà in natura, di assegnargli la parte di terreno comprendente la “villa
in sasso”, di ripartire gli indici di sfruttamento in proporzione alla
superficie delle varie frazioni del fondo e di compensare la differenza di
valore (da calcolare peritalmente), riconoscendogli un conguaglio di almeno fr.
8 000 000.– oltre
interessi. In subordine egli si è dichiarato disposto a cedere gli indici di
sfruttamento e di occupazione della frazione di terreno a lui assegnata “all'altro
lotto”
previo versamento di un importo indeterminato o, in via ancor più subordinata, ha
postulato lo scioglimento
della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti e versamento in suo
favore di fr. 8 000 000.– oltre
interessi. Con replica del 5 giugno 2014
e duplica del 9 luglio 2014 le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni.
C. All'udienza
del 17 ottobre 2014, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato
le loro posizioni. Su proposta del Pretore esse hanno accettato inoltre di far
allestire una perizia sul valore venale del fondo e sulle relative possibilità
di frazionamento. Il referto è stato consegnato il 30 luglio 2015 dall'arch. __________
G__________, che lo ha poi completato l'11 maggio 2016. Nel frattempo, il 18
marzo 2016, gli attori hanno chiesto al Pretore di autorizzarli a produrre nuovi
documenti, di fissare la base d'asta ai pubblici incanti in fr. 28 000 000.– e di garantire ai singoli
comproprietari il rispettivo diritto di prelazione. Il convenuto ha proposto il 4 aprile 2016 di
dichiarare tale richiesta inammissibile. Il 6 maggio 2016 è deceduta CC 1 e la
sua quota di proprietà è passata all'erede AO 2, già parte al procedimento. Il
22 novembre 2016 gli attori hanno postulato l'assunzione di un nuovo documento.
D. Con
ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso i nuovi documenti prodotti dagli
attori e ha dichiarato ammissibile la loro richiesta di mutare l'azione, citando
le parti a una nuova udienza del 19 maggio 2017 per le prime arringhe. In tale
occasione gli attori hanno riaffermato le loro richieste, senza notificare prove.
Da parte sua il convenuto ha offerto mezzi di prova, all'assunzione dei quali
gli attori si sono opposti. Il verbale si
è chiuso con l'indicazione “Il Pretore deciderà”.
E. Statuendo con sentenza del 31 agosto 2017, il
Pretore ha respinto le prove offerte dal
convenuto e ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici
incanti con una base d'asta di fr. 28 620 000.–, incaricando la notaia __________ I__________ di organizzare la licitazione
e garantendo ai singoli comproprietari, al momento dell'aggiudicazione, il rispettivo
diritto di prelazione. Le spese
processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste
per metà a carico degli attori e per l'altra
metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 ottobre 2017 per
ottenere che il giudizio impugnato sia annullato
e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previo dibattimento
finale. Il presidente di
questa Camera ha invitato l'appellante il 2 novembre 2017 a depositare l'importo
di fr. 10 000.–
in garanzia delle spese processuali presumibili. Un ricorso presentato da AP 1
contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale
con sentenza 5A_914/2017 del 22 novembre 2017. Nelle loro osservazioni del
15 gennaio 2018 gli attori hanno poi proposto di
dichiarare l'appello temerario e di respingerlo. In una replica
spontanea del 22 gennaio 2018 AP 1 ha ribadito le proprie posizioni.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove
appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1
CC corrisponde a quello della quota di comproprietà chiesta dagli attori (il
valore venale del fondo è stato stimato dal perito in. 28 620 000.–), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC fa
stato il valore litigioso dell'intera comproprietà (I CCA, sentenza
inc.11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 1 con rinvio a Brunner/Wichtermann in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad
art. 651). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 5 settembre 2017.
Presentato il 4 ottobre 2017 (tracciamento postale dell'invio n. __________,
agli atti), l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti al Pretore per nuovo giudizio, lamentando una violazione del suo diritto
d'essere sentito. Riassunte le garanzie procedurali che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost., egli si
duole che il Pretore non abbia statuito sull'ammissibilità delle prove da lui
offerte, limitandosi a motivare il rifiuto di assumerle nella sentenza impugnata,
e gli abbia precluso il diritto di esprimersi sulle risultanze della perizia
per non avere indetto il dibattimento finale. Eppure – egli soggiunge – una
prova non documentale era stata esperita, segnatamente la perizia, di modo che
il Pretore non avrebbe dovuto sottrargli il diritto di essere sentito a un dibattimento
finale.
3. Nella
fattispecie risulta che, terminato il secondo scambio di atti scritti, a un'udienza
del 17 ottobre 2014, indetta inizialmente per le prime arringhe, il Pretore ha
proposto alle parti di accordarsi “sul tema centrale della vicenda, ossia la nomina del
perito, rinviando altri aspetti e prove a una volta che il perito avrà reso il
suo referto”. Le parti hanno accettato la proposta, così come hanno approvato
il nome del perito. Ricevuta la perizia e ottenuta la completazione del referto,
gli attori hanno prodotto quattro nuovi documenti (D, E, F e G) e hanno modificato
la richiesta di giudizio, proponendo di sciogliere la comproprietà “tramite licitazione
pubblica con una base d'asta di fr. 28 000 000.–”, garantendo ai singoli comproprietari, al
momento dell'aggiudicazione, il rispettivo diritto di prelazione. Con ordinanza
del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso tanto la produzione dei nuovi documenti
quanto la modifica della richiesta di giudizio e ha indetto una nuova udienza del
19 maggio 2017 per le prime arringhe. In tale occasione il convenuto ha
notificato svariati mezzi di prova. In calce al verbale figura la frase “Il Pretore deciderà”. Statuendo poi con
sentenza del 31 agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto, ritenute
irrilevanti per il giudizio, e ha ordinato
lo scioglimento della comproprietà.
4. L'emanazione di un'ordinanza sulle prove è obbligatoria (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 154;
Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 154; Leu
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I,
2ª edizione, n. 13 segg. ad art. 154). Secondo taluni autori nondimeno il
giudice può rinunciare a simile formalità per economia processuale o per
ragioni particolari (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art.
154; Staehelin/ Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 18 n. 140a; Meier in: Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 312). Comunque si opini al proposito, in
concreto l'appellante non spiega quale pregiudizio gli sarebbe derivato dal
fatto che il Pretore ha respinto con la decisione finale (anziché con ordinanza
separata) le prove da lui offerte, se non quello – al cui riguardo si dirà in
appresso – di non essersi potuto esprimere alle
arringhe finali. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.
5. Per quanto attiene – appunto – alle arringhe
finali, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC prevede che, chiusa
l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle
risultanze probatorie e sul merito della lite. Ove siano state assunte solo prove documentali,
il giudice sembrerebbe nondimeno poter prescindere dalle arringhe finali ed emettere
senz'altro la decisione (Trezzini, op. cit., n. 4 ad
art. 232 con rinvio). Se
invece sono state esperite anche altre prove (in fase dibattimentale o
predibattimentale: art. 231 e 226 cpv. 3 CPC), il giudice deve indire l'udienza
(art. 232 CPC; Willisegger, op. cit., n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO,
vol. II, edizione 2012, n. 1 ad art. 232). Nella fattispecie, come si è visto,
è stata allestita nella fase predibattimentale del processo una perizia sul
valore venale del fondo in comproprietà e sulle possibilità di frazionamento. L'istruttoria
non si è esaurita quindi nell'acquisizione agli atti di documenti. Alle parti andava
conferita così la possibilità di esporre un'ultima volta il loro punto di
vista. Lo stesso Trezzini annota, del resto, che la rinuncia alle
arringhe finali “non è immune da inconvenienti per le parti”, anche perché “il
taglio degli allegati preliminari è ben diverso dalle allegazioni conclusive” (op. cit., n. 5
ad art. 232 CPC).
6. Non
si disconosce che sulle prove assunte nella fase predibattimentale del processo le parti possono esprimersi alle
prime arringhe, le quali, se non si devono assumere altre prove, fungono
in tal caso anche da arringhe finali (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014 consid. 3a con riferimento a Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische
ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 in fine ad art. 232). In concreto tuttavia le parti non
sapevano alle prime arringhe che non sarebbero
stati esperiti altri mezzi istruttori. In calce al verbale del 20 aprile
2017, dopo che il convenuto aveva notificato le proprie offerte di prova e gli
attori avevano formulato la loro opposizione, figura unicamente la frase “Il
Pretore deciderà”. Che il Pretore fosse chiamato a decidere era evidente. Non era
chiaro tuttavia su che cosa egli avrebbe deciso: se sull'ammissibilità delle
prove o sul merito della lite. Da quella sola frase non poteva desumersi dunque
che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali per atti concludenti, né
può rimproverarsi al convenuto di non avere instato a quel momento per un
dibattimento finale (art. 233 CPC). Ne segue che, in effetti, nella fattispecie
il convenuto si è visto precludere la possibilità di esprimersi un'ultima volta
sulle risultanze probatorie e sul merito
della lite.
7. Gli attori obiettano che le censure dell'appellante sono
“puramente
formali e non materiali”, nel senso che il convenuto non spiega per quale
motivo il rispetto della procedura influirebbe sull'esito del giudizio. Così
argomentando, costoro dimenticano però che la facoltà di esprimersi alle
arringhe finali sulle risultanze probatorie prevista dall'art. 322 CPC non
dipende dal fatto che quanto addotto sia suscettibile di incidere sulla
decisione (Willisegger, op. cit., n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC). Né gli attori possono essere seguiti laddove
reputano che l'appellante abbia già avuto
modo di criticare le risultanze della
perizia giudiziaria in uno scritto del 23 maggio 2016. L'allegato che essi menzionano è un'istanza
di completazione della perizia, la quale è precedente e non susseguente al
referto. Già per tale ragione la sua funzione è manifestamente diversa rispetto
a quella delle arringhe finali.
8. Si
conviene che una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata
qualora l'interessato abbia potuto esprimersi liberamente, su ricorso, dinanzi
a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto,
sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa
essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti
all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe
inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2017, consid. 4b con rimandi). E
questa Camera esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 310 CPC). Se non
che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione diverrebbe la
regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero infatti essere sistematicamente
tralasciate e le parti rinviate a esprimersi sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle
circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e
ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e statuisca di
nuovo.
9. L'appellante
contesta infine la ripartizione degli oneri processuali, che il Pretore ha suddiviso
a metà tra attori e convenuto. Egli chiede che quegli oneri siano addebitati per
tre quarti agli attori e per il resto a lui medesimo. L'accoglimento dell'appello, tuttavia, comporta l'annullamento
del dispositivo sulle spese e le ripetibili.
Anche a tale riguardo il Pretore statuirà quindi al momento in cui prenderà la
nuova decisione.
10. Le
spese della presente decisione seguono il precetto della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,
l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Gli attori, che hanno proposto a torto di respingere
l'appello, rifonderanno in ogni modo al
convenuto una congrua indennità per ripetibili.
11. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo.
2. Le
spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste solidalmente a carico degli attori, i quali rifonderanno all'appellante, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).