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Decisione

11.2017.91

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

27 maggio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari come segue:

– per

la figlia:

fr.

1472.30 mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019,

fr. 1938.— mensili dal

25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e

fr. 1376.— mensili dal

25 marzo 2023;

per sé:

fr.

1300.90 mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019,

fr. 1068.05 mensili

dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023,

fr. 1349.05 mensili

dal 25 marzo 2023,

o,

in via subordinata,

per la figlia:

fr.

1270.70 mensili dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1090.70 mensili

dal 1° gennaio 2017 al 24 marzo 2019,

fr. 1390.70 mensili

dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e

fr. 1125.70 mensili

dal 25 marzo 2023.

per sé:

fr.

927.— mensili dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1017.50 mensili

dal 1° gennaio 2017 al 24 marzo 2019,

fr. 867.50 mensili

dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e

fr. 975.— mensili

dal 25 marzo 2023.

L'istante

chiede altresì di porre tutte le spese processuali a carico del marito e di

condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 3000.– per ripetibili di appello.

Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2017 AO 1 propone di respingere il

ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi chiesti

dalla figlia e dalla madre davanti al Pretore aggiunto, di durata incerta e da

calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,

la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 4 ottobre

2017.

Introdotto il 12 ottobre 2017,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

All'appello

l'istante allega copia di una raccomandata del 27 settembre 2017 con cui dal 1°

luglio [sic] 2017 la Cassa federale di compensazione CFC invita __________

a versare l'assegno familiare cantonale di fr. 200.– mensili per S__________

direttamente alla madre. Ora, documenti relativi alla situazione di figli

minorenni – come in concreto – sono sempre ammissibili in appello, senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella

misura in cui potrà risultare di rilievo ai fini del giudizio, il documento

prodotto da AP 1 sarà quindi considerato in appresso.

3.

Litigioso rimane

nella fattispecie il contributo alimentare per moglie e figlia. A tal fine il

Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 7000.– netti mensili

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3320.– arrotondati (minimo

esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, cassa

malati fr. 261.05, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4c). Quanto

alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3860.– netti mensili

(fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4075.– mensili in

media dal gennaio al marzo del 2017) e il fabbisogno minimo in fr. 3140.– arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

costo del­l'alloggio fr. 305.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia], cassa malati fr. 260.15, assicurazione RC e

del­l'economia domestica fr. 48.30, contributo

“pilastro 3A” fr. 564.–, assicurazione sulla vita [“pilastro 3B”]

fr. 250.–, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4d).

Posto ciò, il Pretore

aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della

tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1105.– mensili

dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio

a quello effettivo e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, prestata

in natura dalla madre, come pure l'assegno familiare, compreso nella tabella).

Dal 1° gen­naio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul mantenimento

dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________ sulla

scorta della tabella 2017 in fr. 710.– mensili fino al 31 marzo 2020 (dopo

avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo e avere tolto

l'assegno familiare) e in fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2020 (mese

successivo al compimento del 13° compleanno) sulla base degli stessi criteri. A

tali importi egli ha addizionato, dal 1° gennaio 2017, un contributo di accudimento di fr. 215.– mensili (fr. 90.–

per pasti fuori casa e fr. 125.– per cura prestata da terzi), onde un fabbisogno

complessivo della figlia di fr. 925.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31

marzo 2020, di fr. 1225.– men­sili dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2023 e di

fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2023 in poi (sentenza impugnata, consid.

4e).

Nelle condizioni descritte,

dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo

giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 3295.–

mensili che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Egli ha preso atto nondimeno

che, cumulando tale mezza eccedenza al fabbisogno minimo della moglie, pur

deducendo il reddito proprio di quest'ultima, il contributo alimentare per la

medesima risultava più alto di quanto richiesto. Ha limitato perciò l'ammontare

del contributo in questione all'entità della domanda, fissandolo in fr. 775.–

mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 e in fr. 625.– mensili dal 25

marzo 2019 in poi. Riguardo al contributo alimentare per S__________, il

Pretore aggiunto lo ha posto interamente a carico del convenuto, rilevando che questi

beneficia di maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'istante, la quale

presta alla figlia anche cura e educazione in natura (sentenza impugnata,

consid. 4g).

4.

Controverso è

anzitutto il reddito dell'appellante che il Pretore aggiunto ha accertato in

fr. 3860.– mensili (fr. 47 069.–

nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr.

4075.

– mensili in media dal gennaio al marzo del 2017). L'interessata sostiene

ch'esso va determinato in fr. 3787.40 mensili, ovvero fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4521.90 nel gennaio del

2017, fr. 4220.95 nel febbraio del 2017 e fr. 3488.85 nel marzo del 2017, diviso

per 27 mesi.

a) Per

costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio

(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il

guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende

la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,

bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri

incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739

consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate

occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di

conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata

sul­l'arco di più anni non è invece – salvo forti oscillazioni – un criterio

pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018,

consid. 4a).

b) Nella

fattispecie il guadagno conseguito dall'appellante

nel­l'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si articola su nove mesi del 2016 e sui

primi tre mesi del 2017. Il reddito annuo del 2016 è stato accertato

dall'autorità fiscale in fr. 42 960.– (doc. Q). La media di nove mesi è pertanto di

fr. 32 220.–, cui si aggiungono i primi tre mesi del 2017:

fr. 4521.90 in gennaio, fr. 4220.95 in febbraio e fr. 3488.85 in marzo

(doc. P). Suddiviso su 12 mesi, lo stipendio medio risulta così di fr.

3705.

– mensili (arrotondati). L'istante riconoscendo nel­l'appello un introito

medio di fr. 3787.40 mensili, non v'è ragione di scostarsi da tale ammissione. D'altro

lato le entrate dell'appellante non denotano forti oscillazioni, suscettibili

di giustificare una media pluriennale delle entrate come quella operata dal

Pretore aggiunto. Al proposito l'appello si rivela perciò provvisto di buon

diritto.

5.

L'appellante contesta anche il proprio fabbisogno

minimo, che chiede di portare da fr. 3140.– (arrotondati) a fr. 3585.55 mensili

aggiungendo il premio di fr. 60.05 mensili per l'assicurazione RC stabili, il

premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di

circolazione di fr. 26.– mensili. Oltre al fabbisogno minimo essa chiede

altresì che le sia riconosciuto un importo di

almeno fr. 300.– mensili per finanziare le spese legali.

a) Il

Pretore aggiunto ha tenuto conto del premio per l'assicurazione RC dello

stabile in cui abita AP 1 a __________ facendo rientrare la spesa nel costo

dell'alloggio calcolato in fr. 305.– mensili (fr. 460.– mensili, meno la

quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).

Dipartendosi dalla deduzione fiscalmente ammessa dall'autorità fiscale per la manutenzione di un'abitazione

propria (fr. 160.– mensili), nella quale ha ritenuto compreso appunto il premio

dell'assicurazione RC stabili (sentenza

impugnata, consid. 4d, pag. 20 verso l'alto con richiamo al doc. J), egli

ha ricommisurato tale deduzione addizionando fr. 25.– per “tassa

fognatura, acqua e rifiuti”, fr. 165.– per i costi di riscaldamento e fr. 106.–

per gli interessi ipotecari, giungendo a un totale di fr. 460.– mensili arrotondati.

L'appellante rivendica il premio per l'assicurazione RC dello stabile nel

proprio fabbisogno minimo, ma con la motivazione del Pretore, il quale ha reputato

il premio incluso nel costo dell'alloggio, non si confronta neppure di scorcio.

Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello

va dichiarato pertanto irricevibile.

b) Quanto

al premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e all'imposta di

circolazione di fr. 26.– mensili, a parere del Pretore aggiunto “i costi

relativi all'automobile non sono considerati nel fabbisogno della moglie”

perché “anche lei potrà farne [sic] fronte con l'eccedenza a

disposizione, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo” (sentenza

impugnata, consid. 4d, pag. 19 a metà). L'argomentazione è doppiamente erronea.

Intanto va ricordato che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di

conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). E se durante la vita in

comune quel coniuge poteva disporre di un'automobile, l'uso di un veicolo

rientra nel suo fabbisogno minimo “allargato” (RtiD

I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). In secondo luogo l'appellante fa valere che l'automobile le serve per

il lavoro di infermiera su chiamata, ciò che appare verosimile e che nelle

osservazioni all'appello il marito non contesta. Ora, un veicolo necessario per

l'esercizio di una professione rientra finanche nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo (cfr. DTF 140 III 341 consid. 5). Non v'è ragione quindi

in concreto per non riconoscere il premio relativo all'assicurazione RC del­l'automobile

e l'imposta di circolazione nel fab­bisogno minimo dell'appellante, che passa

da fr. 3140.– a fr. 3225.– mensili (arrotondati).

c) Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto all'istante la pretesa

di fr. 300.– mensili fatta valere per finanziare le spese di causa, spiegando

che un coniuge può avanzare una richiesta simile solo qualora non sia in grado

di sopperire ai costi del processo con mezzi propri, una procedura a tutela del­l'unio­ne

coniugale non consentendo di ottenere dalla controparte una provvigione ad

litem. Se il coniuge in questione ha risorse sufficienti, come in concreto,

la richiesta non si giustifica (sentenza impugnata, consid. 4h). Su tale

motivazione l'appellante sorvola. Ripete di avere diritto, se non altro per

equità, a “una somma di almeno fr. 300.– mensili a copertura delle spese

legali”, come se una pretesa siffatta spettasse a chiunque sia coinvolto in una

procedura a tutela dell'unione coniugale, ma non discute l'opinione del Pretore

aggiunto. Privo una volta ancora di adeguata motivazione, l'appello si rivela

anche su questo punto inammissibile.

6.

Afferma l'appellante che il costo

dell'alloggio riconosciuto dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del

marito (fr. 1500.– mensili, compresi fr. 200.– di spese accessorie) va ridotto

a fr. 1200.–, il convenuto abitando a __________ da sé solo, senza nemmeno

l'esigenza di ospitare la figlia, non esercitando egli diritti di visita. Il

primo giudice ha rammentato che dopo la separazione entram­bi i coniugi hanno

il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica. Moglie e figlia continuando ad abitare nella

casa di __________, anche il marito ha diritto a un trattamento qualitativamente

paritario. Ora, sull'uguaglianza di trattamento l'interessata neppure prende

posizione. Tanto meno essa rende verosimile che l'appartamento preso in locazione

dal marito nella casa della madre a __________ (doc. 1) sia di livello qualitativamente

più alto rispetto all'abitazione di __________. Per di più, la spesa di fr.

1500.

– mensili è agevolmente sopportabile dal bilancio familiare. In con­dizioni

simili non si giustifica di chiamare il convenuto ad affrontare particolari sacrifici

dal profilo logistico.

7.

Per

quanto attiene al fabbisogno della figlia, l'appellante chiede che vi si includa

un contributo di accudimento di fr. 562.– mensili sin dal 1° novembre 2016

e non solo di fr. 215.– mensili dal 1° gennaio 2017. Essa sostiene che la

cura e l'educazione di S__________ al 50% le cagiona una perdita di guadagno

quantificabile in almeno 20 ore settimanali per

le quali essa potrebbe percepire fr. 52.05 orari, pari a fr. 347.– mensili che devono essere sommati ai fr.

215.

– mensili calcolati dal Pretore aggiunto. Il contributo alimentare per la figlia va stabilito perciò, a suo

avviso, in fr. 1472.30

mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 (12° compleanno di S__________),

in fr. 1938.– mensili dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2013 (16° compleanno) e in

fr. 1376.– men­sili dal 25 marzo 2013 fino al termine di una for­mazione scolastica

o professionale adeguata, assegni familiari non compresi (memoriale, capitolo

3.

).

a) La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del

figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause

già pendenti, ma – contrariamente a quanto

chiede l'appellante – solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio

dopo il 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch

2018.

pag. 587). Ne segue che dal

1° novembre al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro di S__________ va

fissato ancora secondo le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si

ispira da decenni. A ragione il Pretore aggiunto si è dipartito così dai dati della

tabella 2016 che si riferiscono a un figlio unico, riducendo a metà la posta

per “cura e educazione” (fornita per il 50% in natura dalla madre), adattando

il costo dell'alloggio a quello effettivo del­l'istante e deducendo l'assegno

familiare di fr. 365.70 mensili percepito da AO 1, onde un fabbisogno in

denaro di fr. 1105.– mensili. Sostituire la citata posta per “cura e educazione”

già prima del 2017 con il contributo di accudimento previsto dalla legge nuova

non entra in linea di conto.

b) Dal 1° gennaio 2017 la citata posta per

“cura e educazione” è sostituita – come detto – da un “contributo di accudimento”,

ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al

figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore

affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a

quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo

cui si aggiun­gono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi

previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III

386.

consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Se invece il figlio è accudito da terzi, i

relativi oneri continuano a essere considerati, come in passato, alla stregua

di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in

basso; analogamente: DTF 144 III 385 con­sid. 7.1.3). L'indennità oraria per la

pretesa perdita di guadagno avanzata da AP 1 nell'appello non è di conseguenza un

criterio di rilievo. Ciò premesso, con un reddito proprio di fr. 3787.40

mensili (sopra, consid. 4b) in concreto la genitrice affidataria risulta in

grado di sopperire non solo al proprio minimo esistenziale secondo il diritto

esecutivo, ma anche al proprio minimo esistenziale “allargato” di fr. 3225.–

secondo il diritto civile (sopra, consid. 5b). Non sussistono dunque i presupposti per riconoscerle un

contributo di accudimento.

c) Il

Pretore aggiunto ha considerato alla stregua di un contributo di mantenimento,

nel caso in esame, l'indennità di fr. 40.– mensili che l'istante versa a sua

madre per i pranzi preparati a S__________, il costo di fr. 45.– della mensa

scolastica, una deduzione di fr. 125.– mensili fiscalmente ammessa per non

meglio precisate “spese di cura prestate da terzi per il figlio” e fr. 5.–

mensili per “pasti dei figli custoditi da terzi”. Contrariamente a quanto egli

reputa, tuttavia, quei fr. 215.– mensili non rientrano nella nozione di “contributo

di accudimento”, giacché non riguardano la madre affidataria, ma fanno parte

dei costi diretti da conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. D'altro

lato AO 1 non contesta simili spese né l'appellante allega esborsi ulteriori. Nel

risultato non v'è ragione dunque di scostarsi dal fabbisogno complessivo di fr. 1105.–

mensili che il Pretore aggiunto ha correttamente riconosciuto alla figlia dal

1° novembre al 31 dicembre 2016 né da quello di fr. 925.– mensili correttamente

calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

d) D'ufficio

e in virtù del principio inquisitorio illimitato che gover­na il diritto di

filiazione (art. 296 CPC) questa Camera deve intervenire per contro a due

livelli. In primo luogo per quanto attiene alla scala dei contributi

alimentari, la seconda fascia d'età di un figlio prevista dalle raccomandazioni

diramate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo concludendosi al 12° compleanno (in concreto il 25 marzo 2019),

non al 13° (fissato dal Pretore aggiunto al 31 marzo 2020). L'altro intervento

si impone per quel che è dei costi di fr. 215.– mensili ricondotti erronea­mente

dal Pretore aggiunto al “contributo di accudimento”, mentre trattandosi di

costi diretti da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia essi non

decadono con la fine dell'accudimento al 16° compleanno di S__________. Può

darsi che con il passare del tempo simili spese non siano più necessarie. In

tal caso spetterà tuttavia al convenuto

chiedere di adattare il contributo alimentare per la figlia alle nuove

circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

e) In

sintesi, apportati i correttivi che precedono, il fabbisogno in denaro della

figlia risulta il seguente:

– dal 1° novembre al 31 dicembre 2016:

fr. 1105.– mensili (secondo lo stesso

calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non

compresi;

– dal 1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019

(12° compleanno):

fr. 925.– mensili (secondo lo stesso

calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non

compresi;

– dal 26 marzo 2019 fino alla maggiore

età o fino al termine della formazione scolastica o professionale:

fr. 1225.– mensili (secondo lo stesso

calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non compresi.

Non si disconosce che dai 16 anni di S__________ gli

assegni familiari passeranno da fr. 200.– a fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS

836.

). La modifica non avrà tuttavia una prevedibile incidenza nella

fattispecie. Ai suoi dipendenti infatti la Confederazione concede prestazioni che integrano l'assegno

familiare cantonale. In particolare i dipendenti federali hanno diritto di

ricevere per il primo figlio, attualmente, un importo annuo di fr. 4063.– meno

l'assegno familiare cantonale (art. 51a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza 3

luglio 2011 sul personale federale, RS 172.220.111.3), importo adeguato al

rincaro (art. 44 cpv. 2 lett. h della citata ordinanza). Al momento in cui

l'assegno familiare di fr. 200.– per S__________ passerà a fr. 250.– mensili

(“assegno di formazione”), di conseguenza, si ridurrà di altrettanto la quota elargita

dalla Confederazione (fr. 165.70 mensili nel 2017, fr. 167.90 mensili nel 2018

e fr. 170.85 mensili nel 2019).

8.

Da tutto quanto precede emerge il seguente

quadro del bilancio familiare:

Dal

1° novembre al 31 dicembre 2016

reddito

del marito fr. 7 000.—

reddito

della moglie fr. 3 787.40

fr.

10.

787.40 mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3.

320.—

fabbisogno minimo

della moglie fr. 3 225.––

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 105.––

fr.

7.

650.–– mensili

eccedenza fr.

3.

137.40 mensili

metà

eccedenza fr. 1 568.70

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3320.–

+ fr. 1568.70 = fr. 4 888.70

mensili

deve destinare a S__________: fr.

1.

105.— mensili

oltre agli

assegni familiari

e versare

alla moglie:

fr. 3225.–

+ fr. 1568.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 1 006.30 mensili,

arrotondati

a fr. 1

005.

–– mensili;

Dal

1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019 (12° compleanno di S__________)

reddito

del marito fr. 7

000.

––

reddito

della moglie fr. 3

787.40

fr.

10.

787.40 mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3.

320.––

fabbisogno minimo

della moglie fr. 3 225.––

fabbisogno in

denaro di S__________ fr. 925.––

fr.

7.

470.–– mensili

eccedenza fr.

3.

317.40 mensili

metà

eccedenza fr. 1 658.70

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3320.–

+ fr. 1658.70 = fr. 4 978.70

mensili

deve destinare a S__________: fr.

925.

— mensili

oltre agli

assegni familiari

e versare

alla moglie:

fr.

3225.

– + fr. 1658.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 1

096.30

mensili

arrotondati

a fr. 1

095.

–– mensili;

Dal 26 marzo 2019 fino

alla maggiore età di S__________

o fino al termine della

relativa formazione scolastica o professionale

reddito

del marito fr. 7

000.

––

reddito

della moglie fr. 3

787.40

fr.

10.

787.40 mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3.

320.––

fabbisogno minimo

della moglie fr. 3 225.––

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 225.––

fr.

7.

770.–– mensili

eccedenza fr.

3.

017.40 mensili

metà

eccedenza fr. 1

508.70

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3320.

– + fr. 1508.70 = fr. 4 828.70

mensili

deve destinare a S__________: fr.

1.

225.— mensili

oltre agli

assegni familiari

e versare

alla moglie:

fr.

3225.

– + fr. 1508.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 946.30

mensili

arrotondati

a fr. 945.—

mensili.

9.

Il Pretore aggiunto

ha limitato i contributi alimentari per l'istante a fr. 775.– mensili dal 1°

novembre 2016 al 24 marzo 2019 e a fr. 625.– mensili dal 25 marzo 2019 in

poi con l'argomento che nel memoriale conclusivo del 15 maggio 2017 AP 1

postulava sì un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, ma che dal calcolo

da lei esposto (pag. 6 in fondo) risultavano cifre di gran lunga inferiori. E

siccome il giudice non può aggiudicare più di quanto una parte abbia domandato

(art. 58 cpv. 1 CPC), il primo giudice ha ritenuto di non dover eccedere il

risultato di quel calcolo (sentenza impugnata, consid. 4g). L'appellante critica

simile punto di vista, adducendo che “i contributi richiesti con le conclusioni

e quelli determinati con la querelata decisione si basano su cifre e importi

diversi”.

A prescindere dalla

motivazione, la censura è fondata. Certo, l'art. 58 cpv. 1 CPC si applica anche

alle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (o “limitato”: art. 272

CPC) che regge le protezioni dell'unione coniugale. Tuttavia quanto una parte

domanda (nel senso dell'art. 58 cpv. 1 CPC) dipende dalle richieste di

giudizio, non dalle motivazioni addotte. Alle motivazioni si fa capo soltanto

se le richieste di giudizio non sono chiare o devono essere interpretate (Sutter-Somm/Seiler in: Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 58 con richiamo alla sentenza

del Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novem­bre 2014, consid. 3.3). Nella

fattispecie la richiesta di giudizio avanzata dall'istante era univoca: costei

postulava un contributo alimentare per sé di fr. 1200.– mensili dal 1° novembre

2016.

(memoriale conclusivo del 15 maggio 2017, pag. 7 in fondo). Poco importa

dunque che la motivazione addotta fosse incongrua e nulla ostava a che il Pretore

aggiunto riconoscesse contributi alimentari fino a fr. 1200.– mensili.

Interrogarsi se in appello l'interessata potesse aumentare la richiesta è

superfluo, dal momento che – come si è appena visto – il contributo alimentare

spettante a AP 1 non raggiunge tale cifra.

10.

Se ne conclude che l'appello

merita parziale accoglimento per quanto riguarda il contributo alimentare in

favore dell'istante,

che aumenta da importi

compresi tra fr. 625.– e fr. 775.– mensili fissati dal Pretore aggiunto a importi

compresi tra fr. 945.– e fr. 1095.– mensili, ma non agli importi compresi

tra fr. 1068.05 e fr. 1349.05 mensili sollecitati in appello. Quanto al contributo

alimentare per la figlia, l'appello si rivela destinato all'insuccesso, tranne

per quanto concerne il periodo regolato dal Pretore aggiunto dopo il 1° aprile

2023.

Nel complesso si giustifica così di porre tre quarti delle spese a carico

dell'appellante, con obbligo di rifondere al convenuto, che ha presentato

osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte

(un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). La

decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo

inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (addebitate per un quarto alla

moglie e per il resto al marito), ove si pensi che l'entità dei contributi

alimentari era solo un aspetto del contenzioso

su cui il Pretore aggiunto è stato chiamato a statuire.

11.

Per quanto attiene ai

rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari

rimasto controverso in secondo grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6

della sentenza impugnata è riformato come segue:

AO

1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal

1° settembre al 31 dicembre 2016:

fr. 1005.–

mensili per la moglie e

fr.

1105.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non

compresi;

Dal

1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019:

fr.

1095.– mensili per la moglie e

fr. 925.–

mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non compresi;

Dal

26 marzo 2019 fino alla maggiore

età della figlia o fino al termine della relativa formazione scolastica o

professionale:

fr. 945.–

mensili per la moglie e

fr.

1225.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non

compresi.

2. Le spese processuali di fr.

2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr.

2000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).