11.2017.91
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia
27 maggio 2019Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.91
Lugano,
27 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2016.1028 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 22 novembre 2016
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 12 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 2 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1
(1964) si sono sposati a __________ il 4 settembre 2004. Dal matrimonio è nata
S__________, il 24 marzo 2007. Il marito lavora come revisore per l'__________ nella
sede del __________ a __________. La moglie è attiva come infermiera su
chiamata, a ore, per l'Associazione __________ con un grado d'occupazione corrispondente
a circa il 50%. I coniugi vivono separati dal 27 ottobre 2016, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dalla madre a __________.
B. Il 22 novembre 2016 AP
1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
in uso dell'alloggio coniugale e l'affidamento di S__________ (riservato il
diritto di visita paterno, sotto sorveglianza e previo consenso della figlia),
come pure un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili per S__________ (assegni
familiari non compresi) e uno di fr. 1200.– mensili per sé. Identiche richieste
essa ha avanzato già in via cautelare. Con decreto cautelare del 25 novembre
2016, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla
moglie, ha affidato la custodia della figlia a quest'ultima e ha condannato AO
1 a versare un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per S__________, assegni
familiari non compresi.
C. All'udienza del 14
dicembre 2016, indetta per il dibattimento cautelare e dell'istanza, AO 1 ha aderito
alla richiesta di vita separata e alla custodia della figlia alla madre,
postulando nondimeno un diritto di visita settimanale e la designazione di un
curatore educativo a S__________. Egli ha chiesto inoltre che fosse ordinato
alla moglie di sottoporsi a una terapia psichiatrica per sindrome di alienazione
parentale, interpellando uno specialista designato dal Pretore, e di impedire qualsiasi
contatto fisico di S__________ con il suo convivente. Per la figlia il
convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili (assegno
familiare compreso) dal 1° gennaio 2017, rifiutando ogni contributo alla
moglie. Quest'ultima ha replicato il 18 gennaio 2017, riformulando la
richiesta di contributi alimentari in fr. 1900.– mensili (assegni
familiari non compresi) per la figlia e in fr. 1821.25 mensili per sé dal
novembre del 2016 al 24 marzo 2019, rispettivamente in fr. 2074.– per la figlia
(assegni familiari non compresi) e in fr. 1734.25 per sé dal 24 marzo
2019. Il convenuto ha duplicato il 27 febbraio
2017, ribadendo il proprio punto di vista. A una successiva udienza del
29 marzo 2017, destinata al seguito del dibattimento, entrambe le parti
hanno notificato prove.
D. Con ordinanza del 7
aprile 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato chiusa l'istruttoria cautelare sulle
pretese di mantenimento avanzate dall'istante per sé e per la figlia. Alla
discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 15 maggio 2017 AP 1 ha sollecitato un contributo
alimentare di fr. 1981.– mensili per S__________ (senza cenno ad assegni
familiari) e uno di fr. 1200.– per sé fino al 24 marzo 2019,
rispettivamente un contributo alimentare di fr. 2281.– mensili per S__________
(senza cenno ad assegni familiari) fino al compimento della maggiore età o fino
al termine di una formazione adeguata e uno di fr. 1200.– per sé dal
24 marzo 2019 in poi. Nel proprio allegato conclusivo del 15 maggio
2017 AO 1 ha postulato un diritto di visita giornaliero alla figlia ogni due
settimane e ha offerto un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili
complessivi (assegni familiari compresi) per la moglie e per S__________. Sui
contributi di mantenimento cautelari il Pretore aggiunto non ha statuito.
E. L'istruttoria della
procedura a tutela dell'unione coniugale è continuata con l'assunzione di una
perizia sulle relazioni personali tra i genitori e la figlia per poi chiudersi il
16 giugno 2017. Alle arringhe finali le parti hanno una volta ancora
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 agosto
2017 AP 1 ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata, di attribuirle in
uso l'abitazione coniugale, di affidarle S__________ per la cura e l'educazione
(riservato il diritto di visita paterno, da esercitare sotto sorveglianza e
previo consenso della figlia), eventualmente di designare un curatore educativo
a S__________, senza più esprimersi sui contributi di mantenimento. Nel suo
allegato conclusivo dello stesso 29 agosto 2017 il marito ha dichiarato di
rinunciare a relazioni personali con S__________ e alla designazione di un
curatore educativo, offrendo dal 1° gennaio 2017 un contributo alimentare
di fr. 1420.– mensili per la sola figlia, assegni familiari compresi.
F. Statuendo con
sentenza del 2 ottobre 2017 sull'istanza a tutela dell'unione coniugale, il
Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attributo
l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato S__________ a
quest'ultima per la cura e l'educazione, ha “sospeso” il diritto di visita paterno
e ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 12 di procedere a una
“sorveglianza educativa della famiglia AO 1”, valutando l'opportunità di
nominare un curatore perché determini modi e tempi di eventuali incontri tra
padre e figlia. Infine egli ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi
alimentari:
– per
la figlia:
fr. 1105.–
mensili dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 925.– mensili
dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2020,
fr. 1225.– mensili
dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2023 e
fr. 1010.–
mensili dal 1° aprile 2023 fino al raggiungimento di una formazione appropriata
secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,
assegni familiari
non compresi;
– per
la moglie:
fr. 775.–
mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 e
fr. 625.– mensili
dal 25 marzo 2019 in poi.
Le spese processuali di complessivi fr. 6450.– sono
state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere
all'istante fr. 2500.– per
ripetibili.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 ottobre 2017
per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere aumentati
Fatti
i contributi alimentari come segue:
– per
la figlia:
fr.
1472.30 mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019,
fr. 1938.— mensili dal
25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e
fr. 1376.— mensili dal
25 marzo 2023;
–
per sé:
fr.
1300.90 mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019,
fr. 1068.05 mensili
dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023,
fr. 1349.05 mensili
dal 25 marzo 2023,
o,
in via subordinata,
–
per la figlia:
fr.
1270.70 mensili dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1090.70 mensili
dal 1° gennaio 2017 al 24 marzo 2019,
fr. 1390.70 mensili
dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e
fr. 1125.70 mensili
dal 25 marzo 2023.
–
per sé:
fr.
927.— mensili dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1017.50 mensili
dal 1° gennaio 2017 al 24 marzo 2019,
fr. 867.50 mensili
dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2023 e
fr. 975.— mensili
dal 25 marzo 2023.
L'istante
chiede altresì di porre tutte le spese processuali a carico del marito e di
condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 3000.– per ripetibili di appello.
Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2017 AO 1 propone di respingere il
ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi chiesti
dalla figlia e dalla madre davanti al Pretore aggiunto, di durata incerta e da
calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,
la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 4 ottobre
2017.
Introdotto il 12 ottobre 2017,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
All'appello
l'istante allega copia di una raccomandata del 27 settembre 2017 con cui dal 1°
luglio [sic] 2017 la Cassa federale di compensazione CFC invita __________
a versare l'assegno familiare cantonale di fr. 200.– mensili per S__________
direttamente alla madre. Ora, documenti relativi alla situazione di figli
minorenni – come in concreto – sono sempre ammissibili in appello, senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella
misura in cui potrà risultare di rilievo ai fini del giudizio, il documento
prodotto da AP 1 sarà quindi considerato in appresso.
3.
Litigioso rimane
nella fattispecie il contributo alimentare per moglie e figlia. A tal fine il
Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 7000.– netti mensili
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3320.– arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, cassa
malati fr. 261.05, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4c). Quanto
alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3860.– netti mensili
(fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4075.– mensili in
media dal gennaio al marzo del 2017) e il fabbisogno minimo in fr. 3140.– arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
costo dell'alloggio fr. 305.– [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro della figlia], cassa malati fr. 260.15, assicurazione RC e
dell'economia domestica fr. 48.30, contributo
“pilastro 3A” fr. 564.–, assicurazione sulla vita [“pilastro 3B”]
fr. 250.–, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4d).
Posto ciò, il Pretore
aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della
tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1105.– mensili
dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio
a quello effettivo e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, prestata
in natura dalla madre, come pure l'assegno familiare, compreso nella tabella).
Dal 1° gennaio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul mantenimento
dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________ sulla
scorta della tabella 2017 in fr. 710.– mensili fino al 31 marzo 2020 (dopo
avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo e avere tolto
l'assegno familiare) e in fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2020 (mese
successivo al compimento del 13° compleanno) sulla base degli stessi criteri. A
tali importi egli ha addizionato, dal 1° gennaio 2017, un contributo di accudimento di fr. 215.– mensili (fr. 90.–
per pasti fuori casa e fr. 125.– per cura prestata da terzi), onde un fabbisogno
complessivo della figlia di fr. 925.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31
marzo 2020, di fr. 1225.– mensili dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2023 e di
fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2023 in poi (sentenza impugnata, consid.
4e).
Nelle condizioni descritte,
dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo
giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 3295.–
mensili che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Egli ha preso atto nondimeno
che, cumulando tale mezza eccedenza al fabbisogno minimo della moglie, pur
deducendo il reddito proprio di quest'ultima, il contributo alimentare per la
medesima risultava più alto di quanto richiesto. Ha limitato perciò l'ammontare
del contributo in questione all'entità della domanda, fissandolo in fr. 775.–
mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 e in fr. 625.– mensili dal 25
marzo 2019 in poi. Riguardo al contributo alimentare per S__________, il
Pretore aggiunto lo ha posto interamente a carico del convenuto, rilevando che questi
beneficia di maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'istante, la quale
presta alla figlia anche cura e educazione in natura (sentenza impugnata,
consid. 4g).
4.
Controverso è
anzitutto il reddito dell'appellante che il Pretore aggiunto ha accertato in
fr. 3860.– mensili (fr. 47 069.–
nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr.
4075.
– mensili in media dal gennaio al marzo del 2017). L'interessata sostiene
ch'esso va determinato in fr. 3787.40 mensili, ovvero fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4521.90 nel gennaio del
2017, fr. 4220.95 nel febbraio del 2017 e fr. 3488.85 nel marzo del 2017, diviso
per 27 mesi.
a) Per
costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio
(RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il
guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende
la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,
bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri
incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739
consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate
occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di
conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata
sull'arco di più anni non è invece – salvo forti oscillazioni – un criterio
pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018,
consid. 4a).
b) Nella
fattispecie il guadagno conseguito dall'appellante
nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si articola su nove mesi del 2016 e sui
primi tre mesi del 2017. Il reddito annuo del 2016 è stato accertato
dall'autorità fiscale in fr. 42 960.– (doc. Q). La media di nove mesi è pertanto di
fr. 32 220.–, cui si aggiungono i primi tre mesi del 2017:
fr. 4521.90 in gennaio, fr. 4220.95 in febbraio e fr. 3488.85 in marzo
(doc. P). Suddiviso su 12 mesi, lo stipendio medio risulta così di fr.
3705.
– mensili (arrotondati). L'istante riconoscendo nell'appello un introito
medio di fr. 3787.40 mensili, non v'è ragione di scostarsi da tale ammissione. D'altro
lato le entrate dell'appellante non denotano forti oscillazioni, suscettibili
di giustificare una media pluriennale delle entrate come quella operata dal
Pretore aggiunto. Al proposito l'appello si rivela perciò provvisto di buon
diritto.
5.
L'appellante contesta anche il proprio fabbisogno
minimo, che chiede di portare da fr. 3140.– (arrotondati) a fr. 3585.55 mensili
aggiungendo il premio di fr. 60.05 mensili per l'assicurazione RC stabili, il
premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di
circolazione di fr. 26.– mensili. Oltre al fabbisogno minimo essa chiede
altresì che le sia riconosciuto un importo di
almeno fr. 300.– mensili per finanziare le spese legali.
a) Il
Pretore aggiunto ha tenuto conto del premio per l'assicurazione RC dello
stabile in cui abita AP 1 a __________ facendo rientrare la spesa nel costo
dell'alloggio calcolato in fr. 305.– mensili (fr. 460.– mensili, meno la
quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).
Dipartendosi dalla deduzione fiscalmente ammessa dall'autorità fiscale per la manutenzione di un'abitazione
propria (fr. 160.– mensili), nella quale ha ritenuto compreso appunto il premio
dell'assicurazione RC stabili (sentenza
impugnata, consid. 4d, pag. 20 verso l'alto con richiamo al doc. J), egli
ha ricommisurato tale deduzione addizionando fr. 25.– per “tassa
fognatura, acqua e rifiuti”, fr. 165.– per i costi di riscaldamento e fr. 106.–
per gli interessi ipotecari, giungendo a un totale di fr. 460.– mensili arrotondati.
L'appellante rivendica il premio per l'assicurazione RC dello stabile nel
proprio fabbisogno minimo, ma con la motivazione del Pretore, il quale ha reputato
il premio incluso nel costo dell'alloggio, non si confronta neppure di scorcio.
Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello
va dichiarato pertanto irricevibile.
b) Quanto
al premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e all'imposta di
circolazione di fr. 26.– mensili, a parere del Pretore aggiunto “i costi
relativi all'automobile non sono considerati nel fabbisogno della moglie”
perché “anche lei potrà farne [sic] fronte con l'eccedenza a
disposizione, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo” (sentenza
impugnata, consid. 4d, pag. 19 a metà). L'argomentazione è doppiamente erronea.
Intanto va ricordato che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di
conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). E se durante la vita in
comune quel coniuge poteva disporre di un'automobile, l'uso di un veicolo
rientra nel suo fabbisogno minimo “allargato” (RtiD
I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). In secondo luogo l'appellante fa valere che l'automobile le serve per
il lavoro di infermiera su chiamata, ciò che appare verosimile e che nelle
osservazioni all'appello il marito non contesta. Ora, un veicolo necessario per
l'esercizio di una professione rientra finanche nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (cfr. DTF 140 III 341 consid. 5). Non v'è ragione quindi
in concreto per non riconoscere il premio relativo all'assicurazione RC dell'automobile
e l'imposta di circolazione nel fabbisogno minimo dell'appellante, che passa
da fr. 3140.– a fr. 3225.– mensili (arrotondati).
c) Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto all'istante la pretesa
di fr. 300.– mensili fatta valere per finanziare le spese di causa, spiegando
che un coniuge può avanzare una richiesta simile solo qualora non sia in grado
di sopperire ai costi del processo con mezzi propri, una procedura a tutela dell'unione
coniugale non consentendo di ottenere dalla controparte una provvigione ad
litem. Se il coniuge in questione ha risorse sufficienti, come in concreto,
la richiesta non si giustifica (sentenza impugnata, consid. 4h). Su tale
motivazione l'appellante sorvola. Ripete di avere diritto, se non altro per
equità, a “una somma di almeno fr. 300.– mensili a copertura delle spese
legali”, come se una pretesa siffatta spettasse a chiunque sia coinvolto in una
procedura a tutela dell'unione coniugale, ma non discute l'opinione del Pretore
aggiunto. Privo una volta ancora di adeguata motivazione, l'appello si rivela
anche su questo punto inammissibile.
6.
Afferma l'appellante che il costo
dell'alloggio riconosciuto dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del
marito (fr. 1500.– mensili, compresi fr. 200.– di spese accessorie) va ridotto
a fr. 1200.–, il convenuto abitando a __________ da sé solo, senza nemmeno
l'esigenza di ospitare la figlia, non esercitando egli diritti di visita. Il
primo giudice ha rammentato che dopo la separazione entrambi i coniugi hanno
il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto
durante la comunione domestica. Moglie e figlia continuando ad abitare nella
casa di __________, anche il marito ha diritto a un trattamento qualitativamente
paritario. Ora, sull'uguaglianza di trattamento l'interessata neppure prende
posizione. Tanto meno essa rende verosimile che l'appartamento preso in locazione
dal marito nella casa della madre a __________ (doc. 1) sia di livello qualitativamente
più alto rispetto all'abitazione di __________. Per di più, la spesa di fr.
1500.
– mensili è agevolmente sopportabile dal bilancio familiare. In condizioni
simili non si giustifica di chiamare il convenuto ad affrontare particolari sacrifici
dal profilo logistico.
7.
Per
quanto attiene al fabbisogno della figlia, l'appellante chiede che vi si includa
un contributo di accudimento di fr. 562.– mensili sin dal 1° novembre 2016
e non solo di fr. 215.– mensili dal 1° gennaio 2017. Essa sostiene che la
cura e l'educazione di S__________ al 50% le cagiona una perdita di guadagno
quantificabile in almeno 20 ore settimanali per
le quali essa potrebbe percepire fr. 52.05 orari, pari a fr. 347.– mensili che devono essere sommati ai fr.
215.
– mensili calcolati dal Pretore aggiunto. Il contributo alimentare per la figlia va stabilito perciò, a suo
avviso, in fr. 1472.30
mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 (12° compleanno di S__________),
in fr. 1938.– mensili dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2013 (16° compleanno) e in
fr. 1376.– mensili dal 25 marzo 2013 fino al termine di una formazione scolastica
o professionale adeguata, assegni familiari non compresi (memoriale, capitolo
3.
).
a) La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del
figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause
già pendenti, ma – contrariamente a quanto
chiede l'appellante – solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio
dopo il 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch
2018.
pag. 587). Ne segue che dal
1° novembre al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro di S__________ va
fissato ancora secondo le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si
ispira da decenni. A ragione il Pretore aggiunto si è dipartito così dai dati della
tabella 2016 che si riferiscono a un figlio unico, riducendo a metà la posta
per “cura e educazione” (fornita per il 50% in natura dalla madre), adattando
il costo dell'alloggio a quello effettivo dell'istante e deducendo l'assegno
familiare di fr. 365.70 mensili percepito da AO 1, onde un fabbisogno in
denaro di fr. 1105.– mensili. Sostituire la citata posta per “cura e educazione”
già prima del 2017 con il contributo di accudimento previsto dalla legge nuova
non entra in linea di conto.
b) Dal 1° gennaio 2017 la citata posta per
“cura e educazione” è sostituita – come detto – da un “contributo di accudimento”,
ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al
figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore
affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a
quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo
cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi
previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III
386.
consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Se invece il figlio è accudito da terzi, i
relativi oneri continuano a essere considerati, come in passato, alla stregua
di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in
basso; analogamente: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3). L'indennità oraria per la
pretesa perdita di guadagno avanzata da AP 1 nell'appello non è di conseguenza un
criterio di rilievo. Ciò premesso, con un reddito proprio di fr. 3787.40
mensili (sopra, consid. 4b) in concreto la genitrice affidataria risulta in
grado di sopperire non solo al proprio minimo esistenziale secondo il diritto
esecutivo, ma anche al proprio minimo esistenziale “allargato” di fr. 3225.–
secondo il diritto civile (sopra, consid. 5b). Non sussistono dunque i presupposti per riconoscerle un
contributo di accudimento.
c) Il
Pretore aggiunto ha considerato alla stregua di un contributo di mantenimento,
nel caso in esame, l'indennità di fr. 40.– mensili che l'istante versa a sua
madre per i pranzi preparati a S__________, il costo di fr. 45.– della mensa
scolastica, una deduzione di fr. 125.– mensili fiscalmente ammessa per non
meglio precisate “spese di cura prestate da terzi per il figlio” e fr. 5.–
mensili per “pasti dei figli custoditi da terzi”. Contrariamente a quanto egli
reputa, tuttavia, quei fr. 215.– mensili non rientrano nella nozione di “contributo
di accudimento”, giacché non riguardano la madre affidataria, ma fanno parte
dei costi diretti da conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. D'altro
lato AO 1 non contesta simili spese né l'appellante allega esborsi ulteriori. Nel
risultato non v'è ragione dunque di scostarsi dal fabbisogno complessivo di fr. 1105.–
mensili che il Pretore aggiunto ha correttamente riconosciuto alla figlia dal
1° novembre al 31 dicembre 2016 né da quello di fr. 925.– mensili correttamente
calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
d) D'ufficio
e in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (art. 296 CPC) questa Camera deve intervenire per contro a due
livelli. In primo luogo per quanto attiene alla scala dei contributi
alimentari, la seconda fascia d'età di un figlio prevista dalle raccomandazioni
diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo concludendosi al 12° compleanno (in concreto il 25 marzo 2019),
non al 13° (fissato dal Pretore aggiunto al 31 marzo 2020). L'altro intervento
si impone per quel che è dei costi di fr. 215.– mensili ricondotti erroneamente
dal Pretore aggiunto al “contributo di accudimento”, mentre trattandosi di
costi diretti da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia essi non
decadono con la fine dell'accudimento al 16° compleanno di S__________. Può
darsi che con il passare del tempo simili spese non siano più necessarie. In
tal caso spetterà tuttavia al convenuto
chiedere di adattare il contributo alimentare per la figlia alle nuove
circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
e) In
sintesi, apportati i correttivi che precedono, il fabbisogno in denaro della
figlia risulta il seguente:
– dal 1° novembre al 31 dicembre 2016:
fr. 1105.– mensili (secondo lo stesso
calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non
compresi;
– dal 1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019
(12° compleanno):
fr. 925.– mensili (secondo lo stesso
calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non
compresi;
– dal 26 marzo 2019 fino alla maggiore
età o fino al termine della formazione scolastica o professionale:
fr. 1225.– mensili (secondo lo stesso
calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non compresi.
Non si disconosce che dai 16 anni di S__________ gli
assegni familiari passeranno da fr. 200.– a fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS
836.
). La modifica non avrà tuttavia una prevedibile incidenza nella
fattispecie. Ai suoi dipendenti infatti la Confederazione concede prestazioni che integrano l'assegno
familiare cantonale. In particolare i dipendenti federali hanno diritto di
ricevere per il primo figlio, attualmente, un importo annuo di fr. 4063.– meno
l'assegno familiare cantonale (art. 51a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza 3
luglio 2011 sul personale federale, RS 172.220.111.3), importo adeguato al
rincaro (art. 44 cpv. 2 lett. h della citata ordinanza). Al momento in cui
l'assegno familiare di fr. 200.– per S__________ passerà a fr. 250.– mensili
(“assegno di formazione”), di conseguenza, si ridurrà di altrettanto la quota elargita
dalla Confederazione (fr. 165.70 mensili nel 2017, fr. 167.90 mensili nel 2018
e fr. 170.85 mensili nel 2019).
8.
Da tutto quanto precede emerge il seguente
quadro del bilancio familiare:
Dal
1° novembre al 31 dicembre 2016
reddito
del marito fr. 7 000.—
reddito
della moglie fr. 3 787.40
fr.
10.
787.40 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3.
320.—
fabbisogno minimo
della moglie fr. 3 225.––
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1 105.––
fr.
7.
650.–– mensili
eccedenza fr.
3.
137.40 mensili
metà
eccedenza fr. 1 568.70
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3320.–
+ fr. 1568.70 = fr. 4 888.70
mensili
deve destinare a S__________: fr.
1.
105.— mensili
oltre agli
assegni familiari
e versare
alla moglie:
fr. 3225.–
+ fr. 1568.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 1 006.30 mensili,
arrotondati
a fr. 1
005.
–– mensili;
Dal
1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019 (12° compleanno di S__________)
reddito
del marito fr. 7
000.
––
reddito
della moglie fr. 3
787.40
fr.
10.
787.40 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3.
320.––
fabbisogno minimo
della moglie fr. 3 225.––
fabbisogno in
denaro di S__________ fr. 925.––
fr.
7.
470.–– mensili
eccedenza fr.
3.
317.40 mensili
metà
eccedenza fr. 1 658.70
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3320.–
+ fr. 1658.70 = fr. 4 978.70
mensili
deve destinare a S__________: fr.
925.
— mensili
oltre agli
assegni familiari
e versare
alla moglie:
fr.
3225.
– + fr. 1658.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 1
096.30
mensili
arrotondati
a fr. 1
095.
–– mensili;
Dal 26 marzo 2019 fino
alla maggiore età di S__________
o fino al termine della
relativa formazione scolastica o professionale
reddito
del marito fr. 7
000.
––
reddito
della moglie fr. 3
787.40
fr.
10.
787.40 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3.
320.––
fabbisogno minimo
della moglie fr. 3 225.––
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1 225.––
fr.
7.
770.–– mensili
eccedenza fr.
3.
017.40 mensili
metà
eccedenza fr. 1
508.70
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3320.
– + fr. 1508.70 = fr. 4 828.70
mensili
deve destinare a S__________: fr.
1.
225.— mensili
oltre agli
assegni familiari
e versare
alla moglie:
fr.
3225.
– + fr. 1508.70 ./. fr. 3787.40 = fr. 946.30
mensili
arrotondati
a fr. 945.—
mensili.
9.
Il Pretore aggiunto
ha limitato i contributi alimentari per l'istante a fr. 775.– mensili dal 1°
novembre 2016 al 24 marzo 2019 e a fr. 625.– mensili dal 25 marzo 2019 in
poi con l'argomento che nel memoriale conclusivo del 15 maggio 2017 AP 1
postulava sì un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, ma che dal calcolo
da lei esposto (pag. 6 in fondo) risultavano cifre di gran lunga inferiori. E
siccome il giudice non può aggiudicare più di quanto una parte abbia domandato
(art. 58 cpv. 1 CPC), il primo giudice ha ritenuto di non dover eccedere il
risultato di quel calcolo (sentenza impugnata, consid. 4g). L'appellante critica
simile punto di vista, adducendo che “i contributi richiesti con le conclusioni
e quelli determinati con la querelata decisione si basano su cifre e importi
diversi”.
A prescindere dalla
motivazione, la censura è fondata. Certo, l'art. 58 cpv. 1 CPC si applica anche
alle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (o “limitato”: art. 272
CPC) che regge le protezioni dell'unione coniugale. Tuttavia quanto una parte
domanda (nel senso dell'art. 58 cpv. 1 CPC) dipende dalle richieste di
giudizio, non dalle motivazioni addotte. Alle motivazioni si fa capo soltanto
se le richieste di giudizio non sono chiare o devono essere interpretate (Sutter-Somm/Seiler in: Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 58 con richiamo alla sentenza
del Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, consid. 3.3). Nella
fattispecie la richiesta di giudizio avanzata dall'istante era univoca: costei
postulava un contributo alimentare per sé di fr. 1200.– mensili dal 1° novembre
2016.
(memoriale conclusivo del 15 maggio 2017, pag. 7 in fondo). Poco importa
dunque che la motivazione addotta fosse incongrua e nulla ostava a che il Pretore
aggiunto riconoscesse contributi alimentari fino a fr. 1200.– mensili.
Interrogarsi se in appello l'interessata potesse aumentare la richiesta è
superfluo, dal momento che – come si è appena visto – il contributo alimentare
spettante a AP 1 non raggiunge tale cifra.
10.
Se ne conclude che l'appello
merita parziale accoglimento per quanto riguarda il contributo alimentare in
favore dell'istante,
che aumenta da importi
compresi tra fr. 625.– e fr. 775.– mensili fissati dal Pretore aggiunto a importi
compresi tra fr. 945.– e fr. 1095.– mensili, ma non agli importi compresi
tra fr. 1068.05 e fr. 1349.05 mensili sollecitati in appello. Quanto al contributo
alimentare per la figlia, l'appello si rivela destinato all'insuccesso, tranne
per quanto concerne il periodo regolato dal Pretore aggiunto dopo il 1° aprile
2023.
Nel complesso si giustifica così di porre tre quarti delle spese a carico
dell'appellante, con obbligo di rifondere al convenuto, che ha presentato
osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte
(un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). La
decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo
inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (addebitate per un quarto alla
moglie e per il resto al marito), ove si pensi che l'entità dei contributi
alimentari era solo un aspetto del contenzioso
su cui il Pretore aggiunto è stato chiamato a statuire.
11.
Per quanto attiene ai
rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari
rimasto controverso in secondo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6
della sentenza impugnata è riformato come segue:
AO
1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
Dal
1° settembre al 31 dicembre 2016:
fr. 1005.–
mensili per la moglie e
fr.
1105.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non
compresi;
Dal
1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019:
fr.
1095.– mensili per la moglie e
fr. 925.–
mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non compresi;
Dal
26 marzo 2019 fino alla maggiore
età della figlia o fino al termine della relativa formazione scolastica o
professionale:
fr. 945.–
mensili per la moglie e
fr.
1225.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non
compresi.
2. Le spese processuali di fr.
2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di
quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr.
2000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).