11.2017.92
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
14 dicembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.92
Lugano
14 dicembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.4611 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
rivendicazione di proprietà) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 settembre 2017 da
AO 1 (Varese)
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sull'appello del 17 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 10 ottobre 2017;
premesso
che con sentenza del 10 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una
multa disciplinare di
fr. 5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di mettere a
disposizione di AO 1 entro 7 giorni l'immobile posto sulla particella n. 519
RFD di __________, con le relative chiavi, radiocomandi apriporta e
documentazione tecnica, di asportare tutti i mobili ed effetti personali, di astenersi
dall'accedere al fondo, di ubicarvi o farvi transitare persone o cose, di
astenersi dall'impedirne l'accesso all'istante e ai suoi familiari e a turbarne
in altro modo il possesso, ha ingiunto altresì alla Polizia cantonale e
comunale di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice
richiesta dell'istante, ha autorizzato l'istante di depositare presso terzi a
spese del convenuto eventuali oggetti lasciati da quest'ultimo dopo dieci
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, e ha posto le spese processuali
di fr. 450.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr.
1000.– per ripetibili;
preso
atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con
un appello del 17 ottobre 2017 per ottenere la proroga del termine per lasciare
l'immobile al 30 novembre 2017;
rilevato
che il 24 ottobre 2017 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 9 novembre
successivo la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale __________ del
Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato
che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 15 novembre
2017 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 4 dicembre 2017
per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare
eccezionalmente a ogni prelievo;
posto che non si pone problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).