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Decisione

11.2017.93

Cerfificato di esecutore testamentario: menzioni relative all'esistenza di opposizioni al rilascio o di contestazioni sulla validità del testamento

21 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.4281 (procedimento di volontaria giurisdizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 22 febbraio 2017 dall'

avv.

CO 1

per ottenere il certificato di esecutore testamentario

nella successione fu

G

(1924-2016), già in,

certificato

al cui rilascio si è opposto il 2 marzo 2017

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

(subordinatamente reclamo) del 16 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 5 ottobre 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il notaio CO 1 ha

pubblicato il 28 ottobre 2016 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, un testamento olografo del 10 luglio 2011, un testamento pubblico

del 4 agosto 2014 e un altro testamento pubblico del 27 agosto 2014 lasciati da

M__________ (1924), vedova fu A__________, deceduta senza discendenti al suo

ultimo domicilio di __________ il 18 agosto 2016. Un ulteriore testamento pubblico

del 2 maggio 2014 è stato pubblicato il 10 febbraio 2017 davanti al medesimo

Pretore dal notaio __________ C__________ di __________.

B. Con istanza del 22

febbraio 2017 il notaio CO 1 ha chiesto al Pretore un certificato di esecutore

testamentario, la disponente avendolo designato in tale qualità nel testamento

olografo del 10 luglio 2011 e nel testamento pubblico del 4 agosto 2014, confermato

con il testamento pubblico del 27 agosto 2014. Al rilascio del certificato si è

opposto il 2 marzo 2017 AP 1, istituito erede universale nel testamento

pubblico del 2 maggio 2014, revocato dalla disponente con il testamento

pubblico del 4 agosto 2014.

C. All'udienza del 21

agosto 2017, indetta per il contraddittorio sul­l'emissione del certificato di

esecutore testamentario, il notaio CO 1 ha confermato la sua richiesta. AP 1 ha

ribadito l'opposizione, non senza soggiungere di voler impugnare i testamenti

pubblici del 4 e del 27 agosto 2014. Statuendo il 5 ottobre 2017, il Pretore ha

deciso di rilasciare il certificato di esecutore testamentario al momento in

cui la propria sentenza fosse passata in giudicato. Le spese processuali di fr. 500.–

sono state poste a carico di AP 1, con obbligo

di rifondere al notaio CO 1 fr. 500.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (subordinatamente:

reclamo) per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il certificato

di esecutore testamentario rechi le seguenti menzioni:

– il

testamento su cui si fonda la nomina è stato impugnato con un'azione di nullità

promossa anche contro l'esecutore stesso;

– il

presente attestato ha natura provvisoria;

– l'esecutore

è legittimato unicamente alla raccolta di informazioni e al paga­mento di

fatture correnti, ad eccezione di fatture per prestazioni legali/d'av­vocato

(in subordine: in favore dell'avv. __________ P__________, __________), come

pure ad altre misure strettamente conservative secondo legge.

AP

1 chiede inoltre che le spese processuali di fr. 500.– siano poste a

carico del notaio istante, senza assegnazione di ripetibili. Il memoriale non è

stato notificato al notaio CO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un esecutore testamentario

ha diritto di ottenere dall'autorità, per diritto federale, il rilascio di un

certificato che attesti le sue credenziali (DTF 91 II 180 consid. 1). Il provvedimento

è di volontaria giurisdizione (loc. cit.). Nondimeno, qualora le facoltà del­l'ese­cutore

siano limitate per disposizione testamentaria o qualora i diritti degli eredi

istituiti siano contestati (art. 559 cpv. 1 CC) o siano contestati quelli

dell'esecutore testamentario oppure il testa­mento sia impugnato mediante azione

di nullità, il certificato

di esecutore

testamentario deve farne espressa menzione (DTF 91 II 181 consid. 3; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,

ZGB II, 5ª edizione, n. 18 ad art. 517 con rinvii; Steinauer, Le droit des successions, 2ª

edizione, pag. 593 n. 1165f).

2.

Nella fattispecie il

certificato di esecutore testamentario non è ancora stato emanato, né è dato di

sapere come esso sarà formulato. Il Pretore indica soltanto che il documento sarà

rilasciato al passaggio in giudicato della propria sentenza. Dato però che si

ignora quale sarà il contenuto dell'atto, non è possibile sapere nemmeno se

sussista un reale contenzioso a proposito delle menzioni, cui la sentenza nemmeno allude. Certo, il primo giudice ricorda

che “l'operato dell'avv. CO 1 (…) dovrà giocoforza limitarsi

all'amministrazione conservativa del patrimonio relitto” (decisione impugnata,

pag. 2 in basso). Che un esecutore testamentario debba limitarsi per principio,

ove il testamento sia contestato (o sia contestata la sua designazione a

esecutore), a provvedimenti conservativi dell'eredità e a misure di amministrazione

corrente è manifesto (DTF 91 II 181 in fondo). Un esecutore testamentario agisce,

del resto, sotto propria responsabilità e il suo operato è suscettibile di

ricorso (DTF 91 II 182 in alto). Se non che, tutto si continua a ignorare in

concreto su quanto il Pretore menzionerà – o non menzionerà – nel futuro certificato.

Questa Camera non ha modo dunque di statuire al riguardo.

3.

Si aggiunga che la

decisione di condizionare il rilascio di un certificato di esecutore

testamentario al passaggio in giudicato di una sentenza previa circa le intenzioni

dell'autorità adita non può essere condivisa. Chiamato a emanare un certificato

di esecutore testamentario, il Pretore ha due possibilità: o reputa adempiute

le premesse per il rilascio ed emette il documento (dandosi contestazione,

mediante decisione motivata) oppure, non ravvisandone le condizioni, respinge

l'istanza. La sua decisione sarà poi impugnabile con appello (o reclamo). Se

rilascia il certificato, deciderà l'autorità di appello (o di reclamo), su

richiesta del ricorrente, se concedere effetto sospensivo al­l'impugnazione e

inibire gli effetti dell'attestato per la durata della causa. Il rilascio di un

certificato di esecutore testamentario è equiparato infatti a una “decisione in

materia di misure cautelari”, per lo meno nel senso del­l'art. 98 LTF (Piller in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 50 ad art. 517), sicché un appello non ha – come un reclamo – effetto

sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Posticipando invece l'emanazione del certificato

di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sua previa dichiarazione

d'intenti, il Pretore rende – senza esserne abilitato – l'ap­pello (o il

reclamo) provvisto di effetto sospensivo automatico. Ciò non è ammissibile.

4.

Nelle circostanze

descritte la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al

Pretore perché sciolga l'alternativa: o egli emana concretamente il certificato

di esecutore testamentario provvisto di eventuali menzioni (dandosi il caso,

con decisione motivata) oppure, non riscontrando gli estremi per il rilascio

del certificato, respinge l'istanza. In esito al giudizio egli statuirà nuovamente

anche sulle spese processuali e le ripetibili, ciò che rende senza oggetto la doglianza

sollevata davanti a questa Camera da AP 1, il quale sostiene che in una procedura

di volontaria giurisdizione le spese processuali riman­gono a carico del­l'istante,

mentre un'indennità per ripetibili può essere riconosciuta solo su esplicita richiesta.

5.

Le particolarità

della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di

atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare il notaio istante a presentare

osservazioni su un ricorso in merito alla formulazione di un certificato di

esecutore testamentario non ancora emesso. Dall'altro questa Camera rinuncia a

impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio

(analogamente: sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016,

consid. 1.3 in fine con rinvio alla sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero

gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa

Camera tutti i loro argomenti.

6.

Le singolarità del

caso inducono a non prelevare spese processuali. Quanto alle ripetibili chieste

da AP 1, non se ne legittima l'attribuzione, il ricorrente chiedendo invano a

questa Camera di giudicare sulla formulazione di un certificato di esecutore

testamentario che ancora non esiste. Né la Camera è un'autorità di vigilanza abilitata

a indicare previamente all'autorità di primo grado come statuire in un

determinato caso ove tale autorità si sia limitata a una dichiarazione d'intenti.

Nelle condizioni descritte conviene, in definitiva, soprassedere alla riscossione

di costi e rinunciare all'assegnazione di indennità.

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel ricorso.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un ricorso in materia civile concernente il rilascio o il

diniego di un certificato di esecutore testamentario può vertere solo sulla

violazione di diritti costituzionali, indipendentemente dal valore litigioso,

come un ricorso sussidiario in materia costituzionale (Piller, op. cit., n. 50 in fine ad art. 517 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).