11.2017.93
Cerfificato di esecutore testamentario: menzioni relative all'esistenza di opposizioni al rilascio o di contestazioni sulla validità del testamento
21 novembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.93
Lugano,
21 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4281 (procedimento di volontaria giurisdizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 22 febbraio 2017 dall'
avv.
CO 1
per ottenere il certificato di esecutore testamentario
nella successione fu
G
(1924-2016), già in,
certificato
al cui rilascio si è opposto il 2 marzo 2017
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
(subordinatamente reclamo) del 16 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 5 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio CO 1 ha
pubblicato il 28 ottobre 2016 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, un testamento olografo del 10 luglio 2011, un testamento pubblico
del 4 agosto 2014 e un altro testamento pubblico del 27 agosto 2014 lasciati da
M__________ (1924), vedova fu A__________, deceduta senza discendenti al suo
ultimo domicilio di __________ il 18 agosto 2016. Un ulteriore testamento pubblico
del 2 maggio 2014 è stato pubblicato il 10 febbraio 2017 davanti al medesimo
Pretore dal notaio __________ C__________ di __________.
B. Con istanza del 22
febbraio 2017 il notaio CO 1 ha chiesto al Pretore un certificato di esecutore
testamentario, la disponente avendolo designato in tale qualità nel testamento
olografo del 10 luglio 2011 e nel testamento pubblico del 4 agosto 2014, confermato
con il testamento pubblico del 27 agosto 2014. Al rilascio del certificato si è
opposto il 2 marzo 2017 AP 1, istituito erede universale nel testamento
pubblico del 2 maggio 2014, revocato dalla disponente con il testamento
pubblico del 4 agosto 2014.
C. All'udienza del 21
agosto 2017, indetta per il contraddittorio sull'emissione del certificato di
esecutore testamentario, il notaio CO 1 ha confermato la sua richiesta. AP 1 ha
ribadito l'opposizione, non senza soggiungere di voler impugnare i testamenti
pubblici del 4 e del 27 agosto 2014. Statuendo il 5 ottobre 2017, il Pretore ha
deciso di rilasciare il certificato di esecutore testamentario al momento in
cui la propria sentenza fosse passata in giudicato. Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste a carico di AP 1, con obbligo
di rifondere al notaio CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (subordinatamente:
reclamo) per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il certificato
di esecutore testamentario rechi le seguenti menzioni:
– il
testamento su cui si fonda la nomina è stato impugnato con un'azione di nullità
promossa anche contro l'esecutore stesso;
– il
presente attestato ha natura provvisoria;
– l'esecutore
è legittimato unicamente alla raccolta di informazioni e al pagamento di
fatture correnti, ad eccezione di fatture per prestazioni legali/d'avvocato
(in subordine: in favore dell'avv. __________ P__________, __________), come
pure ad altre misure strettamente conservative secondo legge.
AP
1 chiede inoltre che le spese processuali di fr. 500.– siano poste a
carico del notaio istante, senza assegnazione di ripetibili. Il memoriale non è
stato notificato al notaio CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un esecutore testamentario
ha diritto di ottenere dall'autorità, per diritto federale, il rilascio di un
certificato che attesti le sue credenziali (DTF 91 II 180 consid. 1). Il provvedimento
è di volontaria giurisdizione (loc. cit.). Nondimeno, qualora le facoltà dell'esecutore
siano limitate per disposizione testamentaria o qualora i diritti degli eredi
istituiti siano contestati (art. 559 cpv. 1 CC) o siano contestati quelli
dell'esecutore testamentario oppure il testamento sia impugnato mediante azione
di nullità, il certificato
di esecutore
testamentario deve farne espressa menzione (DTF 91 II 181 consid. 3; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,
ZGB II, 5ª edizione, n. 18 ad art. 517 con rinvii; Steinauer, Le droit des successions, 2ª
edizione, pag. 593 n. 1165f).
2.
Nella fattispecie il
certificato di esecutore testamentario non è ancora stato emanato, né è dato di
sapere come esso sarà formulato. Il Pretore indica soltanto che il documento sarà
rilasciato al passaggio in giudicato della propria sentenza. Dato però che si
ignora quale sarà il contenuto dell'atto, non è possibile sapere nemmeno se
sussista un reale contenzioso a proposito delle menzioni, cui la sentenza nemmeno allude. Certo, il primo giudice ricorda
che “l'operato dell'avv. CO 1 (…) dovrà giocoforza limitarsi
all'amministrazione conservativa del patrimonio relitto” (decisione impugnata,
pag. 2 in basso). Che un esecutore testamentario debba limitarsi per principio,
ove il testamento sia contestato (o sia contestata la sua designazione a
esecutore), a provvedimenti conservativi dell'eredità e a misure di amministrazione
corrente è manifesto (DTF 91 II 181 in fondo). Un esecutore testamentario agisce,
del resto, sotto propria responsabilità e il suo operato è suscettibile di
ricorso (DTF 91 II 182 in alto). Se non che, tutto si continua a ignorare in
concreto su quanto il Pretore menzionerà – o non menzionerà – nel futuro certificato.
Questa Camera non ha modo dunque di statuire al riguardo.
3.
Si aggiunga che la
decisione di condizionare il rilascio di un certificato di esecutore
testamentario al passaggio in giudicato di una sentenza previa circa le intenzioni
dell'autorità adita non può essere condivisa. Chiamato a emanare un certificato
di esecutore testamentario, il Pretore ha due possibilità: o reputa adempiute
le premesse per il rilascio ed emette il documento (dandosi contestazione,
mediante decisione motivata) oppure, non ravvisandone le condizioni, respinge
l'istanza. La sua decisione sarà poi impugnabile con appello (o reclamo). Se
rilascia il certificato, deciderà l'autorità di appello (o di reclamo), su
richiesta del ricorrente, se concedere effetto sospensivo all'impugnazione e
inibire gli effetti dell'attestato per la durata della causa. Il rilascio di un
certificato di esecutore testamentario è equiparato infatti a una “decisione in
materia di misure cautelari”, per lo meno nel senso dell'art. 98 LTF (Piller in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 50 ad art. 517), sicché un appello non ha – come un reclamo – effetto
sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Posticipando invece l'emanazione del certificato
di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sua previa dichiarazione
d'intenti, il Pretore rende – senza esserne abilitato – l'appello (o il
reclamo) provvisto di effetto sospensivo automatico. Ciò non è ammissibile.
4.
Nelle circostanze
descritte la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al
Pretore perché sciolga l'alternativa: o egli emana concretamente il certificato
di esecutore testamentario provvisto di eventuali menzioni (dandosi il caso,
con decisione motivata) oppure, non riscontrando gli estremi per il rilascio
del certificato, respinge l'istanza. In esito al giudizio egli statuirà nuovamente
anche sulle spese processuali e le ripetibili, ciò che rende senza oggetto la doglianza
sollevata davanti a questa Camera da AP 1, il quale sostiene che in una procedura
di volontaria giurisdizione le spese processuali rimangono a carico dell'istante,
mentre un'indennità per ripetibili può essere riconosciuta solo su esplicita richiesta.
5.
Le particolarità
della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di
atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare il notaio istante a presentare
osservazioni su un ricorso in merito alla formulazione di un certificato di
esecutore testamentario non ancora emesso. Dall'altro questa Camera rinuncia a
impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016,
consid. 1.3 in fine con rinvio alla sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero
gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa
Camera tutti i loro argomenti.
6.
Le singolarità del
caso inducono a non prelevare spese processuali. Quanto alle ripetibili chieste
da AP 1, non se ne legittima l'attribuzione, il ricorrente chiedendo invano a
questa Camera di giudicare sulla formulazione di un certificato di esecutore
testamentario che ancora non esiste. Né la Camera è un'autorità di vigilanza abilitata
a indicare previamente all'autorità di primo grado come statuire in un
determinato caso ove tale autorità si sia limitata a una dichiarazione d'intenti.
Nelle condizioni descritte conviene, in definitiva, soprassedere alla riscossione
di costi e rinunciare all'assegnazione di indennità.
7.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un ricorso in materia civile concernente il rilascio o il
diniego di un certificato di esecutore testamentario può vertere solo sulla
violazione di diritti costituzionali, indipendentemente dal valore litigioso,
come un ricorso sussidiario in materia costituzionale (Piller, op. cit., n. 50 in fine ad art. 517 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).