11.2017.94
Vigilanza sull'esecutore testamentario: richiesta di destituzione
20 dicembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.94
Lugano,
20 dicembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.2288 (vigilanza sull'esecutore testamentario:
richiesta di destituzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 4 maggio 2017 da
AP 1
contro
AO 1
quale esecutore
testamentario di
__________ H__________
(1920-2017), già in __________,
giudicando sull'appello
del 18 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
12 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il dott. __________ H__________
(1920) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 28 marzo 2017,
lasciando quali eredi la vedova __________
nata S__________ (1932) con i figli PI 2 (1960) ed E__________ (1961).
Esecutore testamentario è l'avv. AO 1, designato da __________ H__________ con
testamento olografo del 9 ottobre 2005, pubblicato il 12 aprile 2017
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
B. Il 4 maggio 2017 AP 1
si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la “ricusazione dell'esecutore
testamentario”. Invitato a formulare osservazioni scritte, l'avv. AO 1 ha proposto
l'11 maggio 2017 di respingere l'istanza. Con decisione del 12 ottobre 2017 il
Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 500.– complessivi
a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 300.– per
ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 18 ottobre
2017 nel quale, senza formulare richieste esplicite, contesta il giudizio del
Pretore. L'8 novembre 2017 inoltre egli ha fatto seguire una motivazione complementare.
Gli scritti non sono stati comunicati all'avv. AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un esecutore testamentario
è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere
contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato
con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è –
come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria
giurisdizione (Piller in: Commentaire
romand, CC II, Basilea 2016, n. 183 ad art. 518). La procedura è disciplinata
dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si
fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF
139.
III 225). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano
in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano
tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2
LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC.
2.
Le decisioni emanate
dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo
con reclamo invece se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al
Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le
procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano la
destituzione di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in
quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere
(sentenza del Tribunale federale 5A_414/2012 del 19 ottobre 2012, consid. 1.1;
Karrer, Aufsicht über den Willensvollstrecker,
in: Successio 2013 pag. 240 n. 1). Nella fattispecie manca qualsiasi dato
idoneo a determinare il valore litigioso. Se si considera nondimeno che controverso
è l'intero mandato dell'esecutore testamentario, si può presumere, almeno nel
dubbio, che il valore di fr. 10 000.– sia
raggiunto. Tempestivo, il “ricorso” di PI 2 può quindi essere trattato come appello.
Non invece la motivazione complementare dell'8 novembre 2017, manifestamente fuori
termine.
3.
L'autorità di
vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avvertimenti o istruzioni
e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi all'incapacità, alle
gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui l'esecutore versa, essa può
anche pronunciare la destituzione (DTF 90 II
383.
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_136/2015 del 18 aprile 2016
consid. 5.3; Karrer/Vogt/ Leu in: Basler Kommentar, ZGB II,
5ª edizione, n. 103 segg. ad art. 518 con numerosi richiami;
sull'eventuale destituzione pronunciata dal giudice civile chiamato a statuire
sulla validità della clausola testamentaria in cui il disponente ha designato
l'esecutore: Piller, op. cit., n.
182.
ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518
CC). Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di
vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e
va riservata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una
corretta liquidazione ereditaria, rispettando il principio della
proporzionalità (Piller, op. cit.,
n. 178 ad art. 518 CC).
4.
Nella fattispecie
l'appellante rimprovera all'esecutore testamentario “una profonda ostilità” nei
suoi confronti riscontrata “al primo e unico appuntamento” durato un'ora e
mezzo. Se non che, sussistesse pure inimicizia tra l'esecutore testamentario e
un erede, ciò ancora non giustifica una destituzione. L'esecutore testamentario
è stato designato dal disponente per liquidare la successione a norma di legge,
non necessariamente per familiarizzare con gli eredi. Gli eredi, del resto, non
possono esigere la destituzione di un esecutore testamentario nemmeno di comune
accordo (Piller, op. cit., n. 181
ad art. 518 CC). Se il disponente ha designato un esecutore testamentario, ciò
si deve proprio al fatto ch'egli non ha inteso lasciar liquidare la successione
agli eredi. Tale ultima volontà va rispettata.
5.
L'appellante ribadisce
di avere segnalato all'esecutore testamentario “l'impressione” che il fratello
E__________ abbia attinto per anni a fondi del padre. Invece di procedere a una
verifica puntuale – egli continua – l'esecutore testamentario lo ha avvertito di
non rivolgere accuse al fratello senza verificarne la fondatezza. In realtà
occorre distinguere: nella misura in cui l'esecutore testamentario ha esortato
l'appellante a non muovere accuse con leggerezza in odio del fratello, il
monito è pertinente. Nella misura in cui l'appellante reputa invece di poter
recare seri indizi circa beni di cui ha beneficiato il fratello allorché il
padre era ancora in vita (in particolare donazioni elargite dal disponente
negli ultimi cinque anni precedenti la morte, eccettuati i regali d'uso: art.
527.
n. 4 CC), spetta a lui comunicare all'esecutore testamentario gli elementi
in suo possesso. Semplici impressioni non bastano. L'interessato va rimesso su
questo punto alle proprie responsabilità.
6.
All'esecutore
testamentario l'appellante imputa un comportamento contraddittorio. Dopo avere
riconosciuto in un primo tempo che il fratello E__________ ha comperato
un'automobile con denaro dell'eredità, egli fa valere, l'esecutore ha preteso infatti
che l'automobile fosse stata acquistata da E__________ con fondi propri, salvo
non mostrargli documentazione alcuna. All'esecutore testamentario l'appellante fa
carico inoltre di non avere chiesto l'istituzione di una curatela in favore del
fratello, tossicodipendente di lungo corso. Quest'ultima doglianza è fuori luogo,
un esecutore testamentario dovendo liquidare il compendio dell'eredità, non
occuparsi di questioni estranee al proprio ufficio. Comunque sia, una curatela
può essere chiesta all'autorità di protezione anche dall'appellante, senza per
ciò dipendere dall'esecutore testamentario. Quanto al diritto di consultare gli
atti della successione, l'appellante potrà esercitarlo al momento in cui l'esecutore
testamentario avrà presentato l'inventario. Ravvisare incongruenze prima ancora
che l'esecutore abbia assolto il proprio compito è a dir poco prematuro.
7.
Da ultimo
l'appellante riconosce che il suo vero intento è quello di amministrare i beni
dell'eredità paterna in luogo e vece dell'esecutore testamentario. Lamenta ad
ogni modo che nella decisione impugnata il Pretore non abbia compiutamente esaminato
le critiche da lui esposte nell'istanza del 4 maggio 2017. Sta di fatto che in
quell'istanza AP 1 sollevava censure diverse (tranne quella inerente
all'automobile comperata dal fratello, motivata in altri termini), ponendo l'accento
sulla retribuzione dell'esecutore testamentario, argomento che il Pretore ha
debitamente vagliato nella decisione e che l'appellante più non riprende nel
“ricorso”. L'istante non può pretendere dunque che il Pretore trattasse
questioni non esplicitamente addotte. Che poi egli dichiari di non avere
fiducia nell'esecutore testamentario poco importa, bastando che nell'esecutore
testamentario avesse fiducia il testatore. Ne segue che, privo di consistenza, anche
su quest'ultimo punto, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, l'avv. AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.
9.
Quanto ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), toccherà all'appellante rendere verosimile, nel caso di un
ricorso in materia civile fondato sull'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
“ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).