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Decisione

11.2017.94

Vigilanza sull'esecutore testamentario: richiesta di destituzione

20 dicembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gianini

sedente

per statuire nella causa SO.2017.2288 (vigilanza sull'esecutore testamentario:

richiesta di destituzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 4 maggio 2017 da

AP 1

contro

AO 1

quale esecutore

testamentario di

__________ H__________

(1920-2017), già in __________,

giudicando sull'appello

del 18 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

12 ottobre 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il dott. __________ H__________

(1920) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 28 marzo 2017,

lasciando quali eredi la vedova __________

nata S__________ (1932) con i figli PI 2 (1960) ed E__________ (1961).

Ese­cutore testamentario è l'avv. AO 1, designato da __________ H__________ con

testamento olografo del 9 ottobre 2005, pubblicato il 12 aprile 2017

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

B. Il 4 maggio 2017 AP 1

si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la “ricusazione dell'esecutore

testamentario”. Invitato a formulare osservazioni scritte, l'avv. AO 1 ha proposto

l'11 maggio 2017 di respingere l'istanza. Con decisione del 12 ottobre 2017 il

Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 500.– complessivi

a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 300.– per

ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 18 ottobre

2017 nel quale, senza formulare richieste esplicite, contesta il giudizio del

Pretore. L'8 novembre 2017 inoltre egli ha fatto seguire una motivazione complementare.

Gli scritti non sono stati comunicati all'avv. AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un esecutore testamentario

è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere

contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato

con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è –

come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria

giurisdizione (Piller in: Commentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 183 ad art. 518). La procedura è disciplinata

dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si

fa capo al­l'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF

139.

III 225). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudi­cano

in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano

tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2

LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC.

2.

Le decisioni emanate

dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo

con recla­mo invece se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al

Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le

procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano la

destituzione di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in

quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere

(sentenza del Tribunale federale 5A_414/2012 del 19 ottobre 2012, consid. 1.1;

Karrer, Aufsicht über den Willens­vollstrecker,

in: Successio 2013 pag. 240 n. 1). Nella fattispecie manca qualsiasi dato

idoneo a determinare il valore litigioso. Se si considera nondimeno che controverso

è l'intero mandato del­l'esecutore testamentario, si può presumere, almeno nel

dubbio, che il valore di fr. 10 000.– sia

raggiunto. Tempestivo, il “ricorso” di PI 2 può quindi essere trattato come appello.

Non invece la motivazione complementare dell'8 novembre 2017, manifestamente fuori

termine.

3.

L'autorità di

vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avverti­menti o istruzioni

e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi all'incapacità, alle

gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui l'esecutore versa, essa può

anche pronunciare la destituzione (DTF 90 II

383.

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_136/2015 del 18 aprile 2016

consid. 5.3; Karrer/Vogt/ Leu in: Basler Kommentar, ZGB II,

5ª edizione, n. 103 segg. ad art. 518 con numerosi richia­mi;

sull'eventuale destituzione pronunciata dal giudice civile chiamato a statuire

sulla validità della clausola testamentaria in cui il disponente ha designato

l'esecutore: Piller, op. cit., n.

182.

ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 105 ad art. 518

CC). Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di

vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e

va ri­servata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una

corretta liquidazione ereditaria, rispettando il principio della

proporzionalità (Piller, op. cit.,

n. 178 ad art. 518 CC).

4.

Nella fattispecie

l'appellante rimprovera all'esecutore testamentario “una profonda ostilità” nei

suoi confronti riscontrata “al primo e unico appuntamento” durato un'ora e

mezzo. Se non che, sussistesse pure inimicizia tra l'esecutore testamentario e

un erede, ciò ancora non giustifica una destituzione. L'esecutore testamentario

è stato designato dal disponente per liquidare la successione a norma di legge,

non necessariamente per familiarizzare con gli eredi. Gli eredi, del resto, non

possono esigere la destituzione di un esecutore testamentario nemmeno di comune

accordo (Piller, op. cit., n. 181

ad art. 518 CC). Se il disponente ha designato un esecutore testamentario, ciò

si deve proprio al fatto ch'egli non ha inteso lasciar liquidare la successione

agli eredi. Tale ultima volontà va rispettata.

5.

L'appellante ribadisce

di avere segnalato all'esecutore testamentario “l'impressione” che il fratello

E__________ abbia attinto per anni a fondi del padre. Invece di procedere a una

verifica puntuale – egli continua – l'esecutore testamentario lo ha avvertito di

non rivolgere accuse al fratello senza verificarne la fondatezza. In realtà

occorre distinguere: nella misura in cui l'esecutore testamentario ha esortato

l'appellante a non muovere accuse con leggerezza in odio del fratello, il

monito è pertinente. Nella misura in cui l'appellante reputa invece di poter

recare seri indizi circa beni di cui ha beneficiato il fratello allorché il

padre era ancora in vita (in particolare donazioni elargite dal disponente

negli ultimi cinque anni precedenti la morte, eccettuati i regali d'uso: art.

527.

n. 4 CC), spetta a lui comunicare all'esecutore testamentario gli elementi

in suo possesso. Semplici impressioni non bastano. L'interessato va rimesso su

questo punto alle proprie responsabilità.

6.

All'esecutore

testamentario l'appellante imputa un comportamento contraddittorio. Dopo avere

riconosciuto in un primo tempo che il fratello E__________ ha comperato

un'automobile con denaro del­l'eredità, egli fa valere, l'esecutore ha preteso infatti

che l'automobile fosse stata acquistata da E__________ con fondi propri, salvo

non mostrargli documentazione alcuna. All'esecutore testamentario l'appellante fa

carico inoltre di non avere chiesto l'istituzione di una curatela in favore del

fratello, tossicodipendente di lungo corso. Quest'ultima doglianza è fuori luogo,

un esecutore testamentario dovendo liquidare il compendio del­l'ere­dità, non

occuparsi di questioni estranee al proprio ufficio. Comunque sia, una curatela

può essere chiesta all'autorità di protezione anche dal­l'appellante, senza per

ciò dipendere dall'esecutore testamentario. Quanto al diritto di consultare gli

atti della successione, l'appellante potrà esercitarlo al momento in cui l'esecutore

testamentario avrà presentato l'inventario. Ravvisare incongruenze prima ancora

che l'esecutore abbia assolto il proprio compito è a dir poco prematuro.

7.

Da ultimo

l'appellante riconosce che il suo vero intento è quello di amministrare i beni

dell'eredità paterna in luogo e vece del­l'esecutore testamentario. Lamenta ad

ogni modo che nella decisione impugnata il Pretore non abbia compiutamente esaminato

le critiche da lui esposte nell'istanza del 4 maggio 2017. Sta di fatto che in

quell'istanza AP 1 sollevava censure diverse (tranne quella inerente

all'automobile comperata dal fratello, motivata in altri termini), ponendo l'accento

sulla retribuzione dell'esecutore testamentario, argomento che il Pretore ha

debitamente vagliato nella decisione e che l'appellante più non riprende nel

“ricorso”. L'istante non può pretendere dunque che il Pretore trattasse

questioni non esplicitamente addotte. Che poi egli dichiari di non avere

fiducia nell'esecutore testamentario poco importa, bastando che nell'esecutore

testamentario avesse fiducia il testatore. Ne segue che, privo di consistenza, anche

su quest'ultimo punto, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, l'avv. AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.

9.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), toccherà all'appellante rendere verosimile, nel caso di un

ricorso in materia civile fondato sull'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il

valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

“ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).