11.2017.96
Azione confessoria: legittimazione attiva e passiva in caso di comproprietà fondiaria e Spese e ripetibili nel caso di una denuncia della lite o di un intervento adesivo
7 novembre 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.96
Lugano,
7 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OA.2009.44 (azione
confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 15 maggio 2009 da
AO 1 (D)
AO 2 (D)
AO 3 (D)
AO 4
AO 5
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
la quale ha denunciato la lite all'
arch. PI 1
(patrocinata
dall'avv. PA 3 ) e all'
arch. PI 2
(patrocinato
dall'avv. PA 4 ),
giudicando sull'appello del
24 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 20 settembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Le particelle n. 2986,
3440, 3441 e 3442 RFD di __________, situate in collina nella località “__________”,
sono vicendevolmente gravate della seguente servitù prediale (istromento del 1°
luglio 1970 rogato dal notaio __________ C__________, __________):
Indipendentemente dalle attuali esistenti costruzioni
e alberi, ogni nuova costruzione o albero non potrà elevarsi nel suo punto più
alto oltre a un'altezza di metri 7 (sette), dal livello naturale del terreno,
misurata dal punto più basso della costruzione e meglio come all'allegato
schizzo C. Fanno unicamente eccezione le antenne per la televisione.
Il 17
marzo 2008 AP 1, proprietaria della particella n. 3442, ha ottenuto la licenza edilizia comunale per
sostituire il tetto piano della sua casa d'abitazione con un tetto a falde
e nel maggio
successivo
ha dato avvio ai lavori. Il 27 aprile 2009 gli allora proprietari della contigua
particella n. 3441 AO 1, AO 3 e AO 2 le hanno scritto, dolendosi che la nuova
opera non rispetta il limite di altezza previsto dalla servitù e chiedendo il
ripristino della situazione anteriore. Senza esito.
B. Il 18 maggio 2009 AO
1, AO 3 e AO 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città insieme con AO
4, proprietario della particella n. 2986, e AO 5, allora proprietaria della
particella n. 3440, perché fosse vietata a AP 1 ogni costruzione eccedente
l'altezza di 7 m dal livello naturale del terreno misurabile dal punto più
basso dell'opera e fosse ordinato alla convenuta di demolire ogni manufatto sovrastante
tale altezza, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP. AP 1 ha denunciato
la lite il 6 agosto 2009 agli architetti PI 1 e PI 2, che avevano inoltrato
la domanda di costruzione per lei al Municipio di __________.
Nella sua risposta del 14
agosto 2009 la convenuta ha poi proposto di respingere la petizione e con azione
riconvenzionale ha instato perché le fosse “conferito il diritto” di mantenere
il tetto a falde anche nella misura in cui questo eccedesse l'altezza massima prevista
dalla servitù, in subordine previo versamento di un'indennità “al vicino
danneggiato”, e perché fosse ordinato agli attori – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di eliminare ogni costruzione o pianta posta sui loro fondi
che violi a sua volta l'altezza massima di 7 m dal livello naturale del terreno.
Con replica e risposta riconvenzionale del 16 settembre 2009 gli attori
hanno confermato le loro domande e hanno postulato il rigetto della riconvenzione.
Mediante duplica e replica riconvenzionale del 21 ottobre
2009 la convenuta ha reiterato le proprie richieste. Altrettanto hanno fatto
gli attori in una duplica riconvenzionale del 24 novembre 2009.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 1° febbraio 2010 e in tale occasione l'arch. PI
1 ha dichiarato di intervenire accessoriamente nella lite a sostegno della
convenuta. L'arch. PI 2 non è comparso all'udienza. Entrambe le parti principali
hanno notificato prove. Nel corso del processo, il 28 novembre 2011 AO 5
ha donato la particella n. 3440 ai figli J__________ __________ L__________, A__________
L__________ e J__________ M__________ L__________. Il
20 dicembre 2011 AO 1 ha donato la sua quota di comproprietà sulla
particella n. 3441 ai figli AO 2 e AO 3, che sono divenuti unici proprietari
del fondo.
L'istruzione della causa è
cominciata il 28 marzo 2013. Il 12 ottobre 2015, l'arch. PI 2 ha
comunicato di non voler intervenire nella lite. In seguito, il 26 aprile 2016, AP
1 ha donato metà della sua particella n. 3442 a __________ I__________.
L'istruttoria
si è chiusa il 30 giugno 2016, dopo l'assunzione di
una perizia.
Al
dibattimento le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In
un memoriale del 5 ottobre 2016 gli attori hanno ribadito le loro domande,
precisando il punto esatto dal quale misurare l'altezza limite di 7 m oltre il
quale essi postulano la demolizione di ogni manufatto sulla particella n. 3442,
non senza sollecitare il rigetto della riconvenzione. Nel suo allegato del
13 ottobre 2016 la convenuta ha mantenuto le proprie richieste, salvo
quelle nei confronti di AO 5, la quale nel frattempo aveva eliminato dal suo
stabile le opere eccedenti l'altezza massima fissata dalla servitù (un falso
camino, due comignoli e taluni pannelli solari). PI 1 ha dichiarato il 13
ottobre 2016 di rinunciare a conclusioni. PI 2 è rimasto silente.
D. Statuendo
con sentenza del 20 settembre 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
la petizione, nel senso che ha ordinato ad AP 1, “come pure ad ogni suo
successore in diritto”, di demolire ogni manufatto eseguito sulla particella n.
3442 che supera l'altezza di 7 m dal livello naturale del terreno, “misurabile
dal punto più basso della costruzione (ossia quota 406.04 + 7.00 m = quota
413.04), conformemente alla servitù di limitazione altezza costruzioni e piantagioni
a favore dei fondi n. 3440, 3441 e 2986 RFD di __________”. La
riconvenzione è stata respinta. Le spese dell'azione principale, di fr. 19 270.–
complessivi, sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
agli attori principali fr. 9000.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione,
di fr. 15 750.– complessivi, sono state poste anch'esse a carico di AP
1, tenuta a rifondere ai convenuti riconvenzionali fr. 9000.– per ripetibili.
L'acquiescenza di AO 5 è stata ritenuta “ininfluente” ai fini del giudizio sulle
spese.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa
Camera con un appello del 24 ottobre 2017 nel quale chiede di riformare
il giudizio impugnato respingendo l'azione principale e accogliendo la sua riconvenzione.
Il presidente della Camera ha invitato il patrocinatore degli attori principali
e quelli dei denunciati in lite a esprimersi limitatamente alla legittimazione attiva
di AP 1 in appello, riservata la possibilità di introdurre osservazioni sul
merito più tardi. Con osservazioni del 12 dicembre 2017 gli attori principali hanno
proposto di respingere l'appello in ordine per carenza di legittimazione
attiva. Con osservazioni del 18 dicembre 2017 PI 1 ha difeso per contro la
legittimazione a ricorrere di AP 1, mentre in osservazioni del 22 dicembre
2017 PI 2 ha postulato la reiezione dell'appello proprio per difetto di
legittimazione. AP 1 ha replicato spontaneamente il 22 dicembre 2017, chiedendo
di accertare la propria legittimazione a ricorrere o, in subordine, di fissare
a __________ I__________ un termine per “dichiarare la propria partecipazione
all'appello”, “con l'avvertenza che in caso di mancata risposta affermativa
l'appello sarà dichiarato irricevibile”. Gli attori principali hanno duplicato
l'11 gennaio 2018, proponendo una volta ancora di respingere l'appello per difetto
di litisconsorzio necessario.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento
dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continua
ad applicarsi la legge previgente (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica
invece il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze
intimate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) dopo il 31 dicembre 2010 in
azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono
appellabili quindi entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto quest'ultimo presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo stimato
il valore litigioso in fr. 200 000.–
tanto per l'azione principale quanto per la riconvenzione (sentenza impugnata,
consid. 11.1), importo che non appare inverosimile e che non ha dato adito a
discussioni. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 25 settembre
2017. Introdotto il 24 ottobre 2017, l'appello in esame è stato
presentato pertanto in tempo utile.
2. Il
beneficiario di una servitù che intende tutelare il proprio diritto reale
limitato ha a disposizione due vie giudiziarie: l'azione a protezione del
possesso (art. 926 a 929 CC) e l'azione a protezione del diritto (“azione
confessoria”: art. 737 cpv. 1 CC). Quest'ultima, intesa a far cessare uno stato
di fatto incompatibile con la servitù e a far divieto di nuove turbative, può
essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto della molestia,
compreso il proprietario del fondo serviente (RtiD II-2008 pag. 661 consid. 3; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 4ª
edizione, pag. 456 n. 2306 con richiami). Se il fondo
serviente è una comproprietà, l'azione va rivolta contro tutti i comproprietari
di tale fondo riuniti in litisconsorzio necessario, anche se chi viola o
intralcia – o minaccia di violare o di intralciare – la servitù è un singolo
comproprietario (RtiD II-2008 pag. 661 consid. 3 con rinvio a Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 192 con rinvio al n. 162 ad art. 737
CC e citazioni di dottrina; Rep. 1994 pag. 371 consid. 2).
3. Il
litisconsorzio necessario è – per principio – un istituto del diritto di
procedura, ma sapere in quali casi vi si debba far capo dipende dal diritto sostanziale
(DTF 140 III 600, consid. 3.2). Così, trattandosi di promuovere un'azione
confessoria a tutela di una servitù prediale in favore di un fondo in
comproprietà, il diritto sostanziale conferisce la legittimazione attiva a ogni
comproprietario di tale fondo, quand'anche gli altri comproprietari non intendano
procedere (RtiD II-2011 pag. 694 consid. 4 e pag. 695 consid. 5). Non si
impone dunque, in circostanze del genere, alcun litisconsorzio necessario di
parte attrice. Diversa è la situazione per quanto riguarda la legittimazione
passiva. Come si è appena visto, se il fondo serviente è in comproprietà, il
diritto sostanziale prescrive che un'azione confessoria va intentata contro tutti
Fatti
i comproprietari, quantunque la turbativa si debba a uno soltanto. La ragione
di ciò consiste nel fatto che la prestazione chiesta con l'azione confessoria è
indivisibile, com'è indivisibile una prestazione chiesta con un'azione
negatoria, con un'azione di accertamento della proprietà, con un'azione
tendente a prevenire un danno o a eliminare immissioni, con un'azione
possessoria, con un'azione avente per oggetto la posa di termini, con un'azione
volta alla ricerca o alla ripresa di cose trasportate sul fondo da forze
naturali, con un'azione mirante alla potatura di rami sporgenti, con un'azione
intesa all'ottenimento di una condotta necessaria o di una fontana necessaria e
così via (RtiD II-2011 pag. 695 in alto; cfr. anche RtiD I-2016 pag. 680
consid. 4).
4. Qualora
un litisconsorzio necessario esca sconfitto da un'azione alla quale è parte e
intenda ricorrere contro la sentenza, tutti i litisconsorti devono agire insieme
(art. 70 cpv. 2 CPC; DTF 142 III 784 consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto
prevedeva il vecchio diritto ticinese (art.
48 CPC ticinese e contrario; Rep. 1946 pag. 132 in alto), il
Codice di diritto processuale civile svizzero non fa più profittare i
litisconsorti necessari di impugnazioni presentate soltanto da uno – o da taluni
– di loro (art. 70 cpv. 2 seconda frase CPC). Esso non contiene neppure
una disposizione equivalente all'art. 24 cpv. 1 lett. a seconda e terza frase
PC, che permette al giudice di chiamare in causa un terzo facente parte di una
comunione di diritti per farlo diventare parte al processo (adcitatio).
Tanto meno esso contiene una norma che consenta al tribunale di fissare un
termine all'attore per attirare in causa un litisconsorte mancante, come
prevedeva il vecchio diritto cantonale (art. 47 CPC ticinese), seppure ciò
sia auspicato da una corrente di dottrina (DTF 142 III 784). Un litisconsorte
necessario può agire da sé solo, in rappresentanza anche degli altri, unicamente
in caso di urgenza (loc. cit.) oppure ove il
diritto federale lo autorizzi specificamente, per esempio in materia di spese giudiziarie
(Staehelin/ Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 53 ad art. 70) oppure in determinate questioni di stato (Ruggle in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 44 ad art. 70) o di diritto ereditario
(Borla-Geier in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª
edizione, n. 26 e 28 ad art. 70).
5. Se un
litisconsorte necessario impugna – o taluni litisconsorti necessari impugnano –
una decisione senza la partecipazione degli altri litisconsorti, il rimedio
giuridico va dichiarato irricevibile per carenza di presupposto processuale.
Altrettanto vale nel caso di un'impugnazione diretta contro un solo litisconsorte
necessario – o alcuni litisconsorti necessari – in mancanza degli altri (Ruggle, op. cit., n. 44 ad art. 70
CPC con richiamo; Stahelin/ Schweizer,
op. cit., n. 57 ad art. 70 CPC). La legittimazione attiva o passiva al ricorso
è infatti una condizione di ricevibilità, diversamente dalla legittimazione per
promuovere causa o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di
merito (DTF 139 III 507 in alto). In altri termini, mentre un'azione promossa
da un litisconsorte che non ha – da sé solo – la qualità per agire o promossa
contro un litisconsorte che non ha – da sé solo – la qualità per essere
convenuto va respinta (salvo poter essere ripresentata da tutti i litisconsorti
o essere riproposta contro tutti i litisconsorti: DTF 142 III 786 consid.
3.1.4), un ricorso presentato da un litisconsorte che non ha – da sé solo – la
qualità per agire o presentato nei confronti di un litisconsorte che non ha –
da sé solo – la qualità per essere convenuto, va dichiarato inammissibile.
6. Nella
fattispecie l'azione confessoria è stata intentata da AO 1, AO 3 e AO 2
(allora comproprietari della particella n. 3441) unitamente a AO 4 (proprietario
della particella n. 2986) e a AO 5 (allora proprietaria della particella
n. 3440). Tale situazione è mutata nel corso del processo. Il 28 novembre 2011 AO 5 ha donato la particella n.
3440 ai figli J__________ __________ L__________, A__________ L__________ e J__________
M__________ L__________, che sono divenuti comproprietari
del fondo in ragione di un terzo ciascuno. Il 20 dicembre 2011 AO
1 ha donato la sua quota di comproprietà sulla particella n. 3441 ai
figli AO 2 e AO 3, che sono divenuti proprietari del fondo in ragione di un
mezzo ciascuno. Il 26 aprile 2016 infine AP 1 ha donato metà della sua particella
n. 3442 a __________ I__________. Come ha rilevato il Pretore aggiunto,
tuttavia, tali cambiamenti non hanno influito sulla procedura di primo grado
(sentenza impugnata, consid. 2). Non perché, come crede l'appellante, tra lei e
__________ I__________ non fosse sorto un litisconsorzio necessario, ma perché
l'art. 110 cpv. 2 CPC ticinese prevedeva che qualora l'oggetto litigioso fosse
alienato, il processo continuasse fra le parti in causa e la sentenza passasse
in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, “riservate le disposizioni
del diritto civile circa l'acquisto del terzo di buona fede”. L'acquirente
poteva sì subentrare in causa all'alienante, ma solo “con il consenso delle
parti” (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). Non essendo ciò avvenuto nel caso
specifico, il Pretore aggiunto ha emanato la sentenza il 20 settembre 2017
nei confronti della sola convenuta originaria AP 1.
7. Nel
frattempo nondimeno, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di
diritto processuale civile svizzero. E l'art. 405 cpv. 1 stabilisce ora che “alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (sopra, consid. 1). La
legge nuova tuttavia non prevede più l'istituto della sostituzione
processuale (Prozessstandschaft) in virtù del quale
l'alienante
dell'oggetto litigioso poteva continuare a condurre il processo in proprio
nome, ma con effetti estensibili all'acquirente, riservata la protezione della
buona fede (RtiD I-2016 pag. 684 consid. 2 e pag. 685 consid. 3 con
numerosi richiami di dottrina). In concreto AP 1 non poteva quindi appellare autonomamente
quale comproprietaria del fondo serviente, il 24 ottobre 2017, agendo (anche)
come sostituta processuale di __________ I__________. I due comproprietari del
fondo dovevano procedere personalmente e insieme,
in litisconsorzio necessario (sopra, consid. 3), nulla impedendo poi che
l'uno potesse farsi rappresentare dall'altra. Identico principio valeva per gli
attori, nel senso che, avendo alienato il loro fondo ai figli, AO 5 e AO 1 non
erano più legittimate a formulare osservazioni né a duplicare in appello. Abilitati
sarebbero stati solo i loro aventi diritto. In sintesi, tanto l'attrice quanto
i convenuti si sono comportati nella fattispecie come se all'appello
Considerandi
continuasse ad applicarsi il vecchio diritto di procedura, mentre ciò non era
più il caso.
8.
Sostiene
l'appellante che, comunque sia, essa poteva impugnare da sé sola il dispositivo
della sentenza con cui il Pretore aggiunto ha respinto la riconvenzione da lei
introdotta per ottenere il diritto di mantenere il tetto a falde anche nella
misura in cui esso ecceda l'altezza di 7 m. Ora, il primo giudice ha rigettato la
domanda per un duplice ordine di motivi. Anzitutto perché a suo avviso l'art.
674.
cpv. 3 CC invocato da AP 1 non si applica alle servitù nemmeno per
analogia (DTF 83 II 201). Inoltre perché la stessa AP 1 non poteva pretendere
di avere costruito il tetto a falde in buona fede (nel senso dell'art. 674
cpv. 3 CC) quando sapeva che sul suo fondo grava una servitù di limitazione
d'altezza (sentenza impugnata, consid. 8). L'appellante eccepisce – come
detto – che l'art. 674 cpv. 3 CC non costringe il comproprietario di un fondo ad
agire in litisconsorzio necessario per ottenere un diritto di sporgenza, giacché
tale diritto non comporta oneri per gli altri comproprietari. Nella fattispecie
essa si ritiene pertanto legittimata ad appellare da sé sola, anche senza
l'altro comproprietario. L'assunto non può essere condiviso.
Secondo
giurisprudenza citata dalla stessa appellante, il concorso di tutti i
comproprietari immobiliari è necessario non solo per gravare un fondo di
diritti reali, ma anche per far beneficiare il fondo di simili diritti, a meno
che internamente i comproprietari abbiano all'unanimità fissato altre regole
(DTF 108 II 37 in basso). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso specifico.
Nella fattispecie l'appellante non poteva quindi procedere da sé sola per
ottenere la riforma della sentenza impugnata al fine di veder riconoscere un
diritto di sporgenza in favore della sua particella n. 3442. Ha potuto
continuare ad agire autonomamente dinanzi al Pretore aggiunto come unica
attrice riconvenzionale, anche dopo la donazione di metà particella a __________
I__________ il 26 aprile 2016, grazie alla sostituzione processuale prevista
dall'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, e ciò fino al termine del processo di primo
grado. Tale facoltà tuttavia è venuta meno – come per l'azione confessoria
promossa nei suoi confronti – sotto l'egida del Codice di diritto processuale
civile svizzero.
9.
Non si
disconosce che, stando a un autore citato in DTF 108 II 38 (Mengiardi, Die Errichtung von
beschränkten dinglichen
Rechten zugunsten und zu Lasten von Miteigentumsanteilen, Berna 1972,
pag. 150 seg.), un comproprietario può chiedere da sé solo la costituzione di
un diritto reale limitato in favore del fondo di cui è comproprietario se il
diritto in questione è costituito a titolo gratuito e non comporta obblighi per
gli altri comproprietari, a meno che costoro si siano unanimemente accordati diversamente.
La stessa sentenza del Tribunale federale ricorda tuttavia che, giusta l'art.
674.
cpv. 3 in fine CC, l'ottenimento di un diritto di sporgenza presuppone il
versamento di un'“equa indennità” al vicino (DTF 108 II 38 a metà). In
concreto l'azione riconvenzionale di AP 1 non tende però alla costituzione di
un diritto reale gratuito. Anzi, a ben vedere, v'è da domandarsi persino se miri
all'ottenimento di un diritto reale, giacché l'attrice riconvenzionale non ha
mai postulato (nemmeno in appello) la benché minima iscrizione nel registro
fondiario, ma ha sempre chiesto unicamente un generico “diritto” per mantenere
il tetto a falde anche nella misura in cui questo ecceda l'altezza di 7 m. Né AP
1.
poteva promuovere in via riconvenzionale – per avventura – un'azione di
accertamento per far constatare un suo diritto di sporgenza, il quale
esisterebbe unicamente dal passaggio in giudicato della sentenza che lo
costituisce (solo l'iscrizione a posteriori nel registro fondiario ha effetto
dichiarativo: DTF 108 II 39 a metà). Simili interrogativi possono nondimeno
rimanere irrisolti, l'interessata non potendo – come detto – procedere in appello
da sé sola.
10.
L'interessata
assevera che in ogni modo, le facesse difetto la legittimazione a ricorrere,
andrebbe assegnato a __________ I__________, litisconsorte necessario,
un termine per “dichiarare la propria partecipazione all'appello”, “con
l'avvertenza che in caso di mancata risposta affermativa l'appello sarà
dichiarato irricevibile”. Una disciplina analoga era prevista invero dall'art.
47.
CPC ticinese ed è auspicata anche nel nuovo diritto da taluni autori (Gross/Zuber in: Berner Kommentar, ZPO,
edizione 2012, n. 43 ad art. 70; Ruggle,
op. cit., n. 44 ad art. 70 CPC; cfr. anche Staehelin/
Schweizer, op. cit., n. 50 ad art. 70 CPC). Come si è visto, tuttavia, il
Tribunale federale ha escluso simile eventualità (sopra, consid. 4 con riferimento
a DTF 142 III 784; nello stesso senso: Borla-Geier, op. cit., n. 15 segg. ad
art. 70 CPC). Il che non lascia spazio nemmeno alla richiesta subordinata
dell'appellante.
11.
Infine l'appellante si
duole di formalismo eccessivo, diniego di giustizia e arbitrio nel caso in cui
il suo appello fosse dichiarato irricevibile. Se non che, un formalismo
eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) è dato soltanto nelle ipotesi in cui
l'applicazione rigorosa di norme processuali non appaia sorretta da alcun
interesse degno di protezione e divenga fine a sé stessa, complicando in
maniera insostenibile l'attuazione del diritto materiale o l'accesso ai
tribunali (DTF 142 IV 304 consid. 1.3.2, 142 V 158 consid. 4.2). Nella
fattispecie non si può seriamente affermare che indicare un litisconsorzio
necessario con il nome di tutti i partecipanti complichi in maniera
insostenibile la possibilità di chiedere un diritto di sporgenza in forza
dell'art. 674 cpv. 3 CC. Anzi, ciò rimette se mai ogni litisconsorte alle proprie
responsabilità, evitando che l'uno o l'altro di loro impugni una sentenza contro
il volere o all'insaputa degli altri. Quanto al prospettato diniego di
giustizia, mal si comprende in che cosa esso consisterebbe, nulla impedendo che
un appello correttamente introdotto da tutti i litisconsorti necessari sia
trattato come rimedio giuridico. Riguardo poi all'arbitrio, la censura cade nel
vuoto, l'applicazione della legge nuova al secondo grado di giurisdizione
essendo espressamente prevista dal Codice di diritto processuale civile
svizzero. L'appellante invoca una sentenza di questa Camera (inc. 11.2012.96/II
del 21 ottobre 2014) per affermare che toccherebbe a quest'ultima chiamare __________
I__________ a entrare in lite, ma disconosce che in quel caso la proprietà del
fondo (oggetto di ipoteca legale) era passata di mano solo in appello, non già davanti
al Pretore. Occorreva così verificare se il nuovo proprietario subentrasse al precedente
pendente causa, non applicandosi più in appello la sostituzione processuale del
vecchio diritto. La fattispecie non è dunque paragonabile all'attuale.
12.
Se ne conclude che,
inoltrato da un solo litisconsorte necessario (su due), l'appello di AP 1 va
dichiarato irricevibile. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia si giustifica di ridurre sensibilmente la tassa
di giustizia, la sentenza odierna limitandosi all'esame di un presupposto
processuale (art. 21 LTG). L'appellante rifonderà in ogni modo a AO 3, AO 2 e AO
4.
(escluse AO 1 e AO 5: sopra, consid. 7),
i quali hanno risposto
e duplicato all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili. I denunciati in lite per contro – come gli intervenienti adesivi – non
sopportano spese, ma nemmeno possono pretendere ripetibili (dottrina citata in:
sentenza del Tribunale federale 5A_480/2014 del 5 novembre 2015, consid. 4.3,
in: RSPC 2016 pag. 115; identica disciplina vigeva nel vecchio diritto: RtiD
I-2007 pag. 717 n. 9c). In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale
principio, né per quanto riguarda PI 1, che ha postulato a torto l'accoglimento
dell'appello, né per quanto riguarda PI 2, che ha proposto di respingerlo.
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 12 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3, AO 2 e AO 4 fr.
4000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).