11.2017.97
Protezione dell'unione coniugale: decreto superprovvisionale sulle relazioni tra padre e figlio
20 novembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.97
11.2017.98
Lugano,
20 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.104 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza
del 20 luglio 2017 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo
del 26 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 13 ottobre 2017 (inc. 11.2017.97) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2017.98);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1989) e AP 1 (1993),
cittadini kosovari, si sono sposati a __________ nel Comune di __________
(Kosovo) il 15 marzo 2010. Sono domiciliati a __________. Dal matrimonio è nato
J__________, il 4 settembre 2013. I coniugi vivono separati di fatto, a quanto
sembra, dal maggio del 2017.
B. Il 20 luglio 2017 AO
1 ha adito il Pretore del Distretto di Blenio con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale perché gli fosse riconosciuto un diritto di visita al
figlio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni. In via cautelare egli ha
chiesto che gli fosse garantito “il più ampio diritto di visita”, da esercitare
liberamente.
C. All'udienza del 5
settembre 2017, indetta per il contraddittorio cautelare, il Pretore ha
proposto ai coniugi una regolamentazione della vita separata che prevedeva –
tra l'altro – l'affidamento del figlio alla madre e il diritto del padre a relazioni
personali con J__________ “in un luogo protetto” ogni 15 giorni. Alle parti il
Pretore ha fissato un termine di dieci giorni per valutare la proposta. AP 1 ha
comunicato il 13 settembre 2017 di accettarla. L'istante non ha reagito.
D. Con decreto cautelare
del 26 settembre 2017 il Pretore ha ordinato alla convenuta di accompagnare il
figlio al punto d'incontro della Casa __________ a __________ il 4 ottobre e
l'11 ottobre successivo perché potesse vedere il padre “in un luogo sorvegliato”
sull'arco di un'ora. Contestualmente egli ha convocato le parti a un'udienza
del 6 ottobre 2017, apparentemente per la ripresa del contraddittorio
cautelare. Il 3 ottobre 2017 inoltre egli ha conferito a AP 1 il beneficio del gratuito patrocinio.
E. L'udienza del 6
ottobre 2017 è stata rinviata quello stesso giorno al 17 novembre 2017. L'11
ottobre 2017 la convenuta ha chiesto al Pretore che al prossimo incontro fra
padre e figlio assistesse un interprete incaricato di ascoltare le conversazioni
in albanese. Statuendo con decreto cautelare del 13 ottobre 2017, il Pretore
ha ordinato alla convenuta di accompagnare il figlio al punto d'incontro della
Casa __________ il 18 ottobre, il 25 ottobre, il 1° novembre, l'8 novembre e
il 15 novembre 2017 perché
l'istante potesse visitare
J__________ sull'arco di un'ora “in luogo sorvegliato”. La richiesta di far intervenire
un interprete è stata respinta e il contraddittorio sulle misure prese è stato
indetto all'udienza, già prevista, del 17 novembre 2017. Non sono stati
prelevati costi.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta con un reclamo del 26 ottobre 2017 a questa Camera per
ottenere che – accordatole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto impugnato
sia riformato ordinando la presenza di un interprete agli incontri fra padre e
figlio. Subordinatamente essa propone che il decreto in questione sia annullato
e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio previo ulteriore accertamento
dei fatti. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata
configura un decreto cautelare emanato nel quadro di una procedura a tutela
dell'unione coniugale. Adottate con il rito sommario (art. 271 lett. a
CPC), le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”
sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Esse soggiacciono a reclamo solo nel caso di controversie meramente
patrimoniali il cui valore litigioso non raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La disciplina del diritto di visita a un figlio
non dipende da questioni di valore litigioso (cfr.
DTF 112 II 291 consid. 1). Un decreto cautelare sulle
relazioni personali tra padre e figlio, di conseguenza, è sempre impugnabile con
appello. Il reclamo della convenuta può essere trattato solo come tale.
2.
Ciò premesso, per
essere appellato un decreto cautelare dev'essere stato preso dopo il
contraddittorio. Se è stato emesso inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), esso non
è suscettibile di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con
numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato potrà
essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il
contraddittorio. Eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici (esecuzioni
e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani
e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28
agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso
in esame.
3.
Nella fattispecie la
decisione del Pretore in merito all'assistenza di un interprete agli incontri
fra padre e figlio non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in
forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata indetta per il 17
novembre 2017. La decisione impugnata raffigura dunque un decreto “superprovvisionale”
nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione.
Certo, nell'enunciazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato il
Pretore ha indicato il reclamo come via di ricorso. Si tratta però di
un'indicazione manifestamente erronea, che con ogni evidenza non può creare una
possibilità di reclamo inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinata
da un legale, con qualche attenzione la convenuta avrebbe potuto avvedersene.
4.
Si aggiunga, a
titolo puramente sussidiario, che in concreto il reclamo risulterebbe privo di
fondamento già a un primo esame quand'anche fosse ricevibile. AP 1 postula
l'intervento di un interprete agli incontri fra padre e figlio, difatti, perché
l'istante “sembrerebbe” parlare di lei “non in buoni termini”. Essa riconosce
tuttavia di sollecitare il provvedimento “nel dubbio”, senza essere in grado di
rendere verosimile la propria asserzione. Introdotto non senza leggerezza, in
condizioni del genere il ricorso sarebbe apparso privo di buon diritto.
5.
Se ne conclude che, inammissibile,
l'appello vede la sua sorte segnata. Quanto alle spese processuali, le
presumibili difficoltà economiche in cui versa la convenuta inducono a rinunciare
a ogni prelievo. Ci si potrebbe domandare se nella fattispecie non si tratti di
spese inutili (art. 108 CPC), le quali andrebbero a carico di chi le ha
causate, ovvero del patrocinatore della convenuta. Il reclamo potendo essere
stato indotto da un'erronea indicazione dei rimedi giuridici, si può prescindere
tuttavia dall'approfondire la questione. Non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
intimato all'istante per osservazioni.
6.
La richiesta di
gratuito patrocinio contestuale al reclamo non può trovare accoglimento. Indipendentemente
dalle ristrettezze in cui può trovarsi la richiedente, un ricorso irricevibile non
aveva alcuna possibilità di esito favorevole. Difetta quindi un requisito cumulativo
(art. 117 lett. b CPC), nel caso specifico, per il conferimento del beneficio.
7.
Circa i rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), un ricorso in materia civile è proponibile senza riguardo a questioni
di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del
Dispositivo
dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale al reclamo è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).