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Decisione

11.2018.1

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

1 febbraio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i loro punti di vista e notificato prove. Al termine del­l'udienza la convenuta

ha chiesto che in caso di accoglimento dell'istanza cautelare le fosse

accordato il gratuito patrocinio. L'istruttoria cautelare è iniziata il 6

ottobre 2017. Alla successiva udienza del 16 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha

proceduto all'interrogatorio dell'attore e, non dovendosi assumere altre prove,

ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato seduta stante alla

discussione finale, limitandosi a ribadire le loro posizioni.

D. Con decisione del­l'8 novembre

2017 il Pretore aggiunto ha rifiutato alla convenuta il beneficio del gratuito

patrocinio. Statuendo poi il 15 dicembre successivo, egli ha respinto l'istanza

cautelare e ha posto le spese processuali di fr.

300.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 850.–

per ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2

gennaio 2018 nel quale insta perché, conferitogli il gratuito patrocinio, il

decreto in questione sia riformato accogliendo la sua istanza e sopprimendo

senza indugio il contributo alimentare in favore di AO 1. Il memoriale non è

stato comunicato a quest'ultima per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari

sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC)

impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni

dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso

in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr.

2000.

– mensili vita natural durante. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 20

dicembre 2017. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 dicembre

2017, salvo protrarsi a martedì 2 gennaio 2018 in forza dell'art. 142 cpv. 3

CPC (art. 1 della legge canto­nale concernente

i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato

l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riassunto i criteri che disciplinano

la modifica di una sentenza di divorzio a titolo cautelare. Posto ciò, egli ha

precisato anzitutto che un'indennità sostituiva della previdenza professionale (come

quella di fr. 500.– mensili nella fattispecie) non può essere ridotta per mutate

circostanze, trattandosi di una liquidazione d'ordine pensionistico. Quanto al

contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, egli ha ricordato che in concreto l'attore

si era impegnato nella convenzione sugli effetti del divorzio a versare il

contributo di mante­nimento vitalizio per la moglie seppure a quel momento

avesse già compiuto 68 anni e potesse prevedere in buona fede di cessare l'attività

lucrativa. Tale prevedibilità basta, a parere del Pretore aggiunto, per respingere

l'istanza cautelare.

A parte ciò, il primo

giudice non ha mancato di rilevare che nella fattispecie non è dato nem­meno il

presupposto di un imminente pregiudizio difficilmente riparabile, giacché pendente

causa

l'istante può conservare

pur sempre il proprio minimo vitale del diritto esecutivo. Di fronte a un reddito

di fr. 5769.– mensili

(dichiarato dallo stesso

istante) e a un fabbisogno minimo di fr. 3129.50 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 680.– [metà di quello per coniugi,

dedotto il 20% per il minor costo della vita in Italia], metà della pigione fr. 582.–

[metà di € 1000.–], spese d'automobile fr. 280.–, costi sanitari fr. 287.50,

indennità pensionistica da versare all'ex moglie fr. 500.–, imposte

fr. 800.–), l'istante rimane infatti con un mar­gine disponibile di fr. 2640.–

mensili che gli permette di continuare a versare il contributo alimentare di

fr. 2000.– mensili. Onde, nelle circostanze descritte, la reiezione del­l'istanza

cautelare.

3.

La giurisprudenza

recente ha avuto modo di stabilire che, qualora chieda la soppressione o la

riduzione di contributi di mantenimento dovuti in virtù di una sentenza di

divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), un debitore alimentare risposatosi nel frattempo

può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del minimo esistenziale “allargato”

del diritto civile, e ciò solo per la sua persona, non per la sua intera seconda

famiglia. Il nuovo coniuge non entra in linea di conto. Di lui si tiene calcolo

tutt'al più ove egli debba – dandosene gli estremi – assistere economicamente

il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del nuovo

matrimonio (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62

consid. 4.2.1, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6 e confermato

dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre

2013.

consid. 4.2.2).

Il minimo esistenziale di

un debitore sposato consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del

minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano

lui soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese

professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli

oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa

malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale.

Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella metà della pigione

relativa all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto

di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniu­gi sul riparto delle

spese comuni. Un'eccezione ricorre solo qualora il coniuge del debitore non sia

in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non

obbligatorie, essi

non vanno considerati,

come non vanno considerate le imposte (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con

rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737

consid. 7 e confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e

5D_192/2012 del 23 ottobre 2013 consid. 4.2.2).

4.

Chiamato a statuire

già a titolo cautelare nell'ambito di una causa volta alla modifica di

contributi di mantenimento dovuti in ossequio a una sentenza di divorzio, il giudice

può decretare la soppressione o la riduzione di tali contributi solo eccezionalmente

e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già

a un som­mario esame. Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non

solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma

anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito al­l'azio­ne di modifica

retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della

procedura, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari

pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che

non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale

esplica effetti solo per il futuro (RtiD

I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami di giurisprudenza; ICCA sentenza inc. 11.2015.116

del 17 agosto 2017 consid., 5). Per di più, la soppressione o la riduzione di

contributi di mantenimento in via cautelare è ammissibile solo ove si dia

urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, in specie,

qualora non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi

fissati nella sentenza di divorzio nemmeno per la durata del processo (urgenza),

e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione

economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del

creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012 del

4.

dicembre 2012 consid. 3.2 con riferimento a DTF 118 II 229).

5.

Alla luce di quanto

precede, e in sintesi, nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di una

sentenza di divorzio la soppressione o la riduzione a titolo cautelare di contributi

di mantenimento entra in linea di conto solo nel caso in cui l'attore non appaia

poter conservare pendente causa l'equivalente del proprio minimo esistenziale

secondo il diritto esecutivo. Se in concreto quindi AP 1 si vede garantire tale

minimo, la sua istanza cautelare va respinta già per tale ragione.

6.

Nell'appello

l'attore afferma che il suo reddito complessivo ammonta a fr. 4947.–

mensili (rendita AVS fr. 1656.–, rendita LPP fr. 3291.–), non a fr. 5769.– mensili. La somma di fr. 5769.– da lui dichiarata nella

petizione si riferiva a quanto egli percepiva

allora (rendita AVS fr. 1656.– mensili, rendita LPP fr. 4113.– mensili). Se non che, dopo

il suo trasferimento a __________, il 21 agosto 2017, egli si è visto

trattenere le imposte alla fonte (fr. 822.– mensili: doc. U). L'argomentazione

riguarda nondimeno il fabbisogno

minimo del

debitore, nel cui calcolo va inserito – se è il caso –

l'onere fiscale. Ai

fini del giudizio il reddito da considerare è quello di fr. 5769.– mensili

accertato dal Pretore aggiunto. Su questo punto l'appello è privo di consistenza.

7.

Quanto al fabbisogno

minimo, l'appellante fa valere di essersi risposato e di dover sovvenire pienamente

alla seconda moglie, la quale non con­segue

redditi. Inoltre egli contesta che a __________ la vita sia meno cara

del 20% rispetto al livello dei prezzi in Svizzera e fa valere che il costo dell'alloggio è di € 1000.– mensili (fr. 1170.–).

Infine egli sostiene che il suo onere d'imposta ascende ad almeno fr. 1279.–

mensili, come risulta da un parere redatto dal dott. __________ S__________,

commercialista a __________ (doc. V).

a) Si

è appena spiegato (consid. 3) che determinante nel caso specifico non è

il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia (fr. 1700.– mensili: FU

n. 68/2009 pag. 6292), bensì la metà di tale importo, come ha accertato il

primo giudice (fr. 850.– mensili). Quanto al costo della vita a __________,

l'appellante dimentica di avere riconosciuto egli medesimo un minor costo delle

spese correnti pari al 12–15% (verbale del 16 novembre 2017, pag. 5 a metà). Comunque

sia, nell'edizione 2015 degli indici

sul livello dei prezzi periodicamente diramati dalla __________ figurano le due

maggiori città italiane: __________, con un indice del 57.1, e __________, con

un indice del 64.5. Se si considera che __________ vi figura con un indice del

92.6

e __________ con un indice del 91.8 (‹https://www.ubs.com/micro­sites/prices-earnings/edition-2015.html›),

la riduzione del 20% applicata dal Pretore aggiunto nel quadro di un sommario

esame sfugge manifestamente alla critica.

b) Relativamente

al costo dell'alloggio, è vero che quando l'altro coniuge non sia in grado di

finanziare la propria quota di metà, esso va interamente riconosciuto nel

fabbisogno minimo del debitore (sopra, consid. 3). In concreto la seconda

moglie dell'appellante parrebbe priva di redditi (e di sostanza), di modo che

nel fabbisogno minimo dell'istante andrebbe inserita l'intera pigione, che

risulta di € 750.– (plico doc. Z, ultimi fogli), non di fr. 1164.– mensili

(come ha ritenuto il primo giudice quando l'ha divisa a metà) e nemmeno di fr.

1170.

– mensili (come l'interessato fa valere nell'appello). Sta di fatto che,

si volesse anche riconoscere una locazione di fr. 1170.– mensili, l'operazione

si esaurirebbe in un esercizio di forma. Nel fabbisogno minimo dell'istante, in

effetti, il Pretore aggiunto ha inserito voci proprie del fabbisogno minimo “allargato”

secon­do il diritto civile, ma estranee al fabbisogno minimo del diritto

esecutivo. Ammesso e non concesso che i costi sanitari di fr. 287.50

mensili siano obbligatori come il premio svizzero della cassa malati, le spese

d'automobile (fr. 280.– mensili), non destinata a scopi professionali, e

le imposte (fr. 800.– mensili) non andavano incluse nel fabbisogno minimo

del diritto esecutivo (sopra, consid. 3 in fine). A poco gioverebbe quindi

portare il costo dell'alloggio da fr. 582.– a fr. 1164.– (o a fr. 1170.–)

mensili.

c) Per

quel che è delle imposte, si è appena rammentato che l'onere fiscale non fa

parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ad ogni buon conto

la cifra di fr. 1279.– mensili prospettata dall'istante non appare verosimile.

Dal momento in cui AP 1 si è trasferito in Italia la rendita AVS è soggetta a

una trattenuta alla fonte del 5% da parte italiana (doc. T, 2° foglio), ovvero

fr. 82.80 mensili, e la rendita LPP erogata dall'Istituto di previdenza __________

a una trattenuta del 10% da parte svizzera (doc. U), ovvero fr. 411.– mensili

(al riguardo: https://m4.ti.ch/filead-min/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2014/dir_06-2014.pdf).

La seconda trattenuta di fr. 411.– mensili attestata dal doc. U è puramente

transitoria (fino al 31 ottobre 2017), dovuta a importi precedenti non pagati.

Ne segue che il carico tributario di fr. 800.– mensili riconosciuto dal

Pretore aggiunto (quello precedente la partenza per __________) si rivela generoso,

anche tenendo conto del fatto che AP 1 possiede sostanza per fr. 105 036.– (dichiarazione d'imposta 2016, nel

fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione).

L'appellante

invoca un parere del 5 ottobre 2017 rilasciatogli dal dott. __________ S__________,

il quale gli prospetta in Italia “una tassazione

massima di complessivi € 13 124.–” annui (doc. V).

La valutazione non sembra attendibile nemmeno a un sommario esame. Lo stesso

commercialista rileva che la rendita AVS, soggetta a trattenuta alla fonte, non

dev'essere dichiarata in Italia e che la rendita LPP, pensione pubblica, è

tassata in Italia solo se – come in concreto – il contribuente svizzero non è

tassato in Svizzera. Presumendo che la rendita LPP sia tassata anch'essa in

Italia, egli non manca perciò di contraddirsi. Anzi, una simile tassazione sarebbe

verosimilmente contraria alla convenzione tra la Svizzera e l'Italia in materia

di doppia imposizione, del 9 marzo 1976 (RS 0.672.945.41), che all'art. 19 n. 1

sembra proprio riferirsi a simili rendite.

8.

Se ne conclude che,

come ha ritenuto il Pretore aggiunto, con un minimo esistenziale del diritto

esecutivo di fr. 3129.50 (nella migliore delle ipotesi, compresa anche

l'indennità pensionistica di fr. 500.– da versare all'ex moglie) o addirittura

di fr. 3135.50 mensili (costo dell'alloggio

computato in fr. 1170.– mensili), l'istante rimane in grado di versare

pendente causa alla convenuta il contributo ali­mentare di fr. 2000.– mensili

previsto nella sentenza di divorzio. Non soccorrono dunque i presupposti che giustifichino

una riduzione né, tanto meno, una soppressione del contributo già in via

cautelare. Ciò rende superfluo interrogarsi se un'indennità dovuta a norma

dell'art. 124 cpv. 1 vCC sotto forma di rendita mensile possa essere ridotta o

soppressa alla medesima stregua di un contributo di mantenimento, come asserisce

l'appellante (sul tema: ZBJV 149/2013 pag. 623 con riferimento alla sentenza

del Tribu­nale federale 5A_842/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 5.2, non

pubblicato in DTF 138 III 217; v. anche Geiser:

Revi­sion des Vorsorgeausgleichs, in: FamPra.ch 2008 pag. 323), per tacere del

fatto che nella petizione l'attore non sembra nemmeno avere chiesto la

soppressione di quella indennità. Rende superfluo vagliare inoltre se,

riconoscendo nella convenzione di divorzio a 68 anni un contributo alimentare

di fr. 2000.– mensili per la moglie, l'appellante non potesse già prevedere

una cessazione della propria attività lucrativa. Simili interrogativi andranno

risolti al più tardi, in ogni modo, con la sentenza di merito.

Da una supposizione

dell'appellante va infine sgombrato il campo. Nella misura in cui crede che il

mantenimento della seconda moglie sia prioritario in forza dell'art. 163 cpv. 1

CC rispetto al mantenimento postmatrimoniale della prima moglie, l'appellante

cade in errore. Secondo dottrina, la pretesa di mantenimento che compete alla

seconda moglie va posta sullo stesso piano di quella che compete alla prima (Hausheer/Spycher, Handbuch des

Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 550 n. 08.23 in fine con rimandi). A tale

proposito non occorre tuttavia diffondersi nell'ambito del presente giudizio.

9.

Le spese della decisione odierna seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Riguardo alla richiesta

di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può entrare in

linea di conto. Quand'anche l'istante versasse in gravi ristrettezze (estremi che

ch'egli non ha minimamente reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta

attestando pur sempre una sostanza di fr. 105 036.–: sopra, consid. 7c), il ricorso

appariva destituito fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117

lett. b CPC). Già a prima vista la giurisprudenza recentemente richiamata

da questa Camera (e pubblicata, come detto, in RtiD I-2017 pag. 616 n. 2c)

non lasciava spazio, per vero, agli argomenti da lui addotti.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche

la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid.

1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confer­mato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).