11.2018.1
Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari
1 febbraio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.1
11.2018.2
Lugano,
1 febbraio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.36 (modifica
di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con istanza del 13 aprile 2017
da
AP 1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 2 gennaio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 15 dicembre 2017 (inc. 11.2018.1) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.2);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1940) ed AO 1 (1939)
si sono sposati a __________ il 26 settembre 1964. Dal matrimonio sono nati N__________
(1966) e __________ (1972). Con sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in
cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili, oltre a un'indennità vitalizia di fr. 500.– mensili sostitutiva
della previdenza professionale (inc. OA.2008.7).
Tale sentenza è passata in giudicato.
Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato con __________ S__________ (1963).
B. Il 13 aprile 2017 AP
1 ha adito il medesimo Pretore per ottenere
una modifica della sentenza di divorzio, nel senso di vedere soppresso dal 1°
agosto 2017 il contributo alimentare per l'ex moglie. Nella sua risposta
del 13 giugno 2017 AO 1 ha proposto di respingere l'azione. L'attore ha
replicato il 19 luglio 2017, confermando la propria posizione e sollecitando
l'annullamento immediato del contributo litigioso già in via cautelare. Il 21
agosto 2017 egli si è poi trasferito con la seconda moglie a __________. Con
duplica del 30 agosto 2017 la convenuta ha postulato una volta ancora il
rigetto dell'azione, compresa l'istanza cautelare.
C. Al contraddittorio
cautelare del 5 ottobre 2017 davanti al Pretore aggiunto le parti hanno riaffermato
Fatti
i loro punti di vista e notificato prove. Al termine dell'udienza la convenuta
ha chiesto che in caso di accoglimento dell'istanza cautelare le fosse
accordato il gratuito patrocinio. L'istruttoria cautelare è iniziata il 6
ottobre 2017. Alla successiva udienza del 16 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha
proceduto all'interrogatorio dell'attore e, non dovendosi assumere altre prove,
ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato seduta stante alla
discussione finale, limitandosi a ribadire le loro posizioni.
D. Con decisione dell'8 novembre
2017 il Pretore aggiunto ha rifiutato alla convenuta il beneficio del gratuito
patrocinio. Statuendo poi il 15 dicembre successivo, egli ha respinto l'istanza
cautelare e ha posto le spese processuali di fr.
300.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 850.–
per ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2
gennaio 2018 nel quale insta perché, conferitogli il gratuito patrocinio, il
decreto in questione sia riformato accogliendo la sua istanza e sopprimendo
senza indugio il contributo alimentare in favore di AO 1. Il memoriale non è
stato comunicato a quest'ultima per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari
sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC)
impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni
dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso
in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr.
2000.
– mensili vita natural durante. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 20
dicembre 2017. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 dicembre
2017, salvo protrarsi a martedì 2 gennaio 2018 in forza dell'art. 142 cpv. 3
CPC (art. 1 della legge cantonale concernente
i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato
l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riassunto i criteri che disciplinano
la modifica di una sentenza di divorzio a titolo cautelare. Posto ciò, egli ha
precisato anzitutto che un'indennità sostituiva della previdenza professionale (come
quella di fr. 500.– mensili nella fattispecie) non può essere ridotta per mutate
circostanze, trattandosi di una liquidazione d'ordine pensionistico. Quanto al
contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, egli ha ricordato che in concreto l'attore
si era impegnato nella convenzione sugli effetti del divorzio a versare il
contributo di mantenimento vitalizio per la moglie seppure a quel momento
avesse già compiuto 68 anni e potesse prevedere in buona fede di cessare l'attività
lucrativa. Tale prevedibilità basta, a parere del Pretore aggiunto, per respingere
l'istanza cautelare.
A parte ciò, il primo
giudice non ha mancato di rilevare che nella fattispecie non è dato nemmeno il
presupposto di un imminente pregiudizio difficilmente riparabile, giacché pendente
causa
l'istante può conservare
pur sempre il proprio minimo vitale del diritto esecutivo. Di fronte a un reddito
di fr. 5769.– mensili
(dichiarato dallo stesso
istante) e a un fabbisogno minimo di fr. 3129.50 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 680.– [metà di quello per coniugi,
dedotto il 20% per il minor costo della vita in Italia], metà della pigione fr. 582.–
[metà di € 1000.–], spese d'automobile fr. 280.–, costi sanitari fr. 287.50,
indennità pensionistica da versare all'ex moglie fr. 500.–, imposte
fr. 800.–), l'istante rimane infatti con un margine disponibile di fr. 2640.–
mensili che gli permette di continuare a versare il contributo alimentare di
fr. 2000.– mensili. Onde, nelle circostanze descritte, la reiezione dell'istanza
cautelare.
3.
La giurisprudenza
recente ha avuto modo di stabilire che, qualora chieda la soppressione o la
riduzione di contributi di mantenimento dovuti in virtù di una sentenza di
divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), un debitore alimentare risposatosi nel frattempo
può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il
diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del minimo esistenziale “allargato”
del diritto civile, e ciò solo per la sua persona, non per la sua intera seconda
famiglia. Il nuovo coniuge non entra in linea di conto. Di lui si tiene calcolo
tutt'al più ove egli debba – dandosene gli estremi – assistere economicamente
il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del nuovo
matrimonio (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62
consid. 4.2.1, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6 e confermato
dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre
2013.
consid. 4.2.2).
Il minimo esistenziale di
un debitore sposato consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del
minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano
lui soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese
professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli
oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa
malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale.
Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella metà della pigione
relativa all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto
di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle
spese comuni. Un'eccezione ricorre solo qualora il coniuge del debitore non sia
in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non
obbligatorie, essi
non vanno considerati,
come non vanno considerate le imposte (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con
rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito in: RtiD I-2014 pag. 737
consid. 7 e confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_902/2012 e
5D_192/2012 del 23 ottobre 2013 consid. 4.2.2).
4.
Chiamato a statuire
già a titolo cautelare nell'ambito di una causa volta alla modifica di
contributi di mantenimento dovuti in ossequio a una sentenza di divorzio, il giudice
può decretare la soppressione o la riduzione di tali contributi solo eccezionalmente
e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già
a un sommario esame. Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non
solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma
anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica
retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della
procedura, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari
pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che
non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale
esplica effetti solo per il futuro (RtiD
I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami di giurisprudenza; ICCA sentenza inc. 11.2015.116
del 17 agosto 2017 consid., 5). Per di più, la soppressione o la riduzione di
contributi di mantenimento in via cautelare è ammissibile solo ove si dia
urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, in specie,
qualora non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi
fissati nella sentenza di divorzio nemmeno per la durata del processo (urgenza),
e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione
economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del
creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012 del
4.
dicembre 2012 consid. 3.2 con riferimento a DTF 118 II 229).
5.
Alla luce di quanto
precede, e in sintesi, nell'ambito di un'azione tendente alla modifica di una
sentenza di divorzio la soppressione o la riduzione a titolo cautelare di contributi
di mantenimento entra in linea di conto solo nel caso in cui l'attore non appaia
poter conservare pendente causa l'equivalente del proprio minimo esistenziale
secondo il diritto esecutivo. Se in concreto quindi AP 1 si vede garantire tale
minimo, la sua istanza cautelare va respinta già per tale ragione.
6.
Nell'appello
l'attore afferma che il suo reddito complessivo ammonta a fr. 4947.–
mensili (rendita AVS fr. 1656.–, rendita LPP fr. 3291.–), non a fr. 5769.– mensili. La somma di fr. 5769.– da lui dichiarata nella
petizione si riferiva a quanto egli percepiva
allora (rendita AVS fr. 1656.– mensili, rendita LPP fr. 4113.– mensili). Se non che, dopo
il suo trasferimento a __________, il 21 agosto 2017, egli si è visto
trattenere le imposte alla fonte (fr. 822.– mensili: doc. U). L'argomentazione
riguarda nondimeno il fabbisogno
minimo del
debitore, nel cui calcolo va inserito – se è il caso –
l'onere fiscale. Ai
fini del giudizio il reddito da considerare è quello di fr. 5769.– mensili
accertato dal Pretore aggiunto. Su questo punto l'appello è privo di consistenza.
7.
Quanto al fabbisogno
minimo, l'appellante fa valere di essersi risposato e di dover sovvenire pienamente
alla seconda moglie, la quale non consegue
redditi. Inoltre egli contesta che a __________ la vita sia meno cara
del 20% rispetto al livello dei prezzi in Svizzera e fa valere che il costo dell'alloggio è di € 1000.– mensili (fr. 1170.–).
Infine egli sostiene che il suo onere d'imposta ascende ad almeno fr. 1279.–
mensili, come risulta da un parere redatto dal dott. __________ S__________,
commercialista a __________ (doc. V).
a) Si
è appena spiegato (consid. 3) che determinante nel caso specifico non è
il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia (fr. 1700.– mensili: FU
n. 68/2009 pag. 6292), bensì la metà di tale importo, come ha accertato il
primo giudice (fr. 850.– mensili). Quanto al costo della vita a __________,
l'appellante dimentica di avere riconosciuto egli medesimo un minor costo delle
spese correnti pari al 12–15% (verbale del 16 novembre 2017, pag. 5 a metà). Comunque
sia, nell'edizione 2015 degli indici
sul livello dei prezzi periodicamente diramati dalla __________ figurano le due
maggiori città italiane: __________, con un indice del 57.1, e __________, con
un indice del 64.5. Se si considera che __________ vi figura con un indice del
92.6
e __________ con un indice del 91.8 (‹https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/edition-2015.html›),
la riduzione del 20% applicata dal Pretore aggiunto nel quadro di un sommario
esame sfugge manifestamente alla critica.
b) Relativamente
al costo dell'alloggio, è vero che quando l'altro coniuge non sia in grado di
finanziare la propria quota di metà, esso va interamente riconosciuto nel
fabbisogno minimo del debitore (sopra, consid. 3). In concreto la seconda
moglie dell'appellante parrebbe priva di redditi (e di sostanza), di modo che
nel fabbisogno minimo dell'istante andrebbe inserita l'intera pigione, che
risulta di € 750.– (plico doc. Z, ultimi fogli), non di fr. 1164.– mensili
(come ha ritenuto il primo giudice quando l'ha divisa a metà) e nemmeno di fr.
1170.
– mensili (come l'interessato fa valere nell'appello). Sta di fatto che,
si volesse anche riconoscere una locazione di fr. 1170.– mensili, l'operazione
si esaurirebbe in un esercizio di forma. Nel fabbisogno minimo dell'istante, in
effetti, il Pretore aggiunto ha inserito voci proprie del fabbisogno minimo “allargato”
secondo il diritto civile, ma estranee al fabbisogno minimo del diritto
esecutivo. Ammesso e non concesso che i costi sanitari di fr. 287.50
mensili siano obbligatori come il premio svizzero della cassa malati, le spese
d'automobile (fr. 280.– mensili), non destinata a scopi professionali, e
le imposte (fr. 800.– mensili) non andavano incluse nel fabbisogno minimo
del diritto esecutivo (sopra, consid. 3 in fine). A poco gioverebbe quindi
portare il costo dell'alloggio da fr. 582.– a fr. 1164.– (o a fr. 1170.–)
mensili.
c) Per
quel che è delle imposte, si è appena rammentato che l'onere fiscale non fa
parte del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ad ogni buon conto
la cifra di fr. 1279.– mensili prospettata dall'istante non appare verosimile.
Dal momento in cui AP 1 si è trasferito in Italia la rendita AVS è soggetta a
una trattenuta alla fonte del 5% da parte italiana (doc. T, 2° foglio), ovvero
fr. 82.80 mensili, e la rendita LPP erogata dall'Istituto di previdenza __________
a una trattenuta del 10% da parte svizzera (doc. U), ovvero fr. 411.– mensili
(al riguardo: https://m4.ti.ch/filead-min/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2014/dir_06-2014.pdf).
La seconda trattenuta di fr. 411.– mensili attestata dal doc. U è puramente
transitoria (fino al 31 ottobre 2017), dovuta a importi precedenti non pagati.
Ne segue che il carico tributario di fr. 800.– mensili riconosciuto dal
Pretore aggiunto (quello precedente la partenza per __________) si rivela generoso,
anche tenendo conto del fatto che AP 1 possiede sostanza per fr. 105 036.– (dichiarazione d'imposta 2016, nel
fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione).
L'appellante
invoca un parere del 5 ottobre 2017 rilasciatogli dal dott. __________ S__________,
il quale gli prospetta in Italia “una tassazione
massima di complessivi € 13 124.–” annui (doc. V).
La valutazione non sembra attendibile nemmeno a un sommario esame. Lo stesso
commercialista rileva che la rendita AVS, soggetta a trattenuta alla fonte, non
dev'essere dichiarata in Italia e che la rendita LPP, pensione pubblica, è
tassata in Italia solo se – come in concreto – il contribuente svizzero non è
tassato in Svizzera. Presumendo che la rendita LPP sia tassata anch'essa in
Italia, egli non manca perciò di contraddirsi. Anzi, una simile tassazione sarebbe
verosimilmente contraria alla convenzione tra la Svizzera e l'Italia in materia
di doppia imposizione, del 9 marzo 1976 (RS 0.672.945.41), che all'art. 19 n. 1
sembra proprio riferirsi a simili rendite.
8.
Se ne conclude che,
come ha ritenuto il Pretore aggiunto, con un minimo esistenziale del diritto
esecutivo di fr. 3129.50 (nella migliore delle ipotesi, compresa anche
l'indennità pensionistica di fr. 500.– da versare all'ex moglie) o addirittura
di fr. 3135.50 mensili (costo dell'alloggio
computato in fr. 1170.– mensili), l'istante rimane in grado di versare
pendente causa alla convenuta il contributo alimentare di fr. 2000.– mensili
previsto nella sentenza di divorzio. Non soccorrono dunque i presupposti che giustifichino
una riduzione né, tanto meno, una soppressione del contributo già in via
cautelare. Ciò rende superfluo interrogarsi se un'indennità dovuta a norma
dell'art. 124 cpv. 1 vCC sotto forma di rendita mensile possa essere ridotta o
soppressa alla medesima stregua di un contributo di mantenimento, come asserisce
l'appellante (sul tema: ZBJV 149/2013 pag. 623 con riferimento alla sentenza
del Tribunale federale 5A_842/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 5.2, non
pubblicato in DTF 138 III 217; v. anche Geiser:
Revision des Vorsorgeausgleichs, in: FamPra.ch 2008 pag. 323), per tacere del
fatto che nella petizione l'attore non sembra nemmeno avere chiesto la
soppressione di quella indennità. Rende superfluo vagliare inoltre se,
riconoscendo nella convenzione di divorzio a 68 anni un contributo alimentare
di fr. 2000.– mensili per la moglie, l'appellante non potesse già prevedere
una cessazione della propria attività lucrativa. Simili interrogativi andranno
risolti al più tardi, in ogni modo, con la sentenza di merito.
Da una supposizione
dell'appellante va infine sgombrato il campo. Nella misura in cui crede che il
mantenimento della seconda moglie sia prioritario in forza dell'art. 163 cpv. 1
CC rispetto al mantenimento postmatrimoniale della prima moglie, l'appellante
cade in errore. Secondo dottrina, la pretesa di mantenimento che compete alla
seconda moglie va posta sullo stesso piano di quella che compete alla prima (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 550 n. 08.23 in fine con rimandi). A tale
proposito non occorre tuttavia diffondersi nell'ambito del presente giudizio.
9.
Le spese della decisione odierna seguono il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Riguardo alla richiesta
di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può entrare in
linea di conto. Quand'anche l'istante versasse in gravi ristrettezze (estremi che
ch'egli non ha minimamente reso verosimili, la sua dichiarazione d'imposta
attestando pur sempre una sostanza di fr. 105 036.–: sopra, consid. 7c), il ricorso
appariva destituito fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117
lett. b CPC). Già a prima vista la giurisprudenza recentemente richiamata
da questa Camera (e pubblicata, come detto, in RtiD I-2017 pag. 616 n. 2c)
non lasciava spazio, per vero, agli argomenti da lui addotti.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche
la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid.
1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).