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Decisione

11.2018.102

Divorzio: contributo alimentare per il coniuge

10 febbraio 2020Italiano18 min

diploma di impiegata di commercio, ha alternato durante la vita in comune vari periodi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.102

Lugano

10 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2015.37 (divorzio su azione di un

coniuge) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 giugno 2015 da

AP

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 14 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 23 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1960) e AO 1

(1964) si sono sposati a __________ il 22 giugno 1985. Dal matrimonio sono nati

A__________ (1992), E__________ (1993) e R__________ (1996). Pittore, il marito

è alle dipendenze dell'impresa I__________ SA di __________. La moglie, con un

diploma di impiegata di commercio, ha alternato durante la vita in comune vari periodi

lavorativi, da ultimo per la __________

SA di __________. I coniugi vivono separati dal­l'aprile del 2011, quando il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima a

__________ e poi a __________.

B. In esito a una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie l'11 maggio 2011,

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato il 9 settembre 2011

un accordo che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione

coniugale in uso alla moglie, affidava il figlio R__________ a quest'ultima

(riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AP 1 a versare un contributo

alimentare di fr. 600.– mensili per il

figlio, assegni familiari non compresi (inc. SO.2011.329). Il contributo di

mantenimento è stato in seguito aumentato dal Pretore con sentenza del 19

settembre 2012 a fr. 1000.– mensili, oltre gli assegni familiari, fino alla maggiore età del figlio (inc. SO.2012.117).

C. Decaduto l'obbligo di mantenimento del

padre nei confronti di R__________, divenuto maggiorenne, con istanza del 10

novembre 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito un

contributo alimentare in suo favore di fr. 1000.– mensili dal 1° febbraio 2014.

All'udienza del 16 mar­zo 2015, indetta per la discussione, il Pretore ha preso

atto che AP 1 intendeva promuovere azione di divorzio e ha così sospeso il

procedimento, rinviandone la trattazione nel­l'ambito di quella procedura (inc.

SO.2014.750).

D. Il

17 giugno 2015 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo

Pretore, sollecitando lo

scioglimento di tre comproprietà immobiliari situate a __________ (Lecce)

mediante vendita e riparto a metà del ricavo, così come la suddivisione a metà

delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

All'udienza del 4 settembre 2015, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti non hanno

raggiunto un'intesa sul contributo alimentare, di modo che il Pretore ha

assegnato ad AO 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di

risposta. Contestualmente si è tenuta la discussio­ne sulla richiesta di

contributo alimentare avanzata dalla moglie pendente causa, richiesta alla

quale il marito si è opposto. Con decreto cautelare del il 31 marzo 2016 il Pretore ha condannato AP

1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° novembre

2014.

E. Nel frattempo, nella

sua risposta di merito del 9 novembre 2015, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione

delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il matrimonio e

allo scioglimento delle comproprietà immobiliari mediante vendita e

suddivisione a metà del ricavo. Essa ha rivendicato tuttavia il pagamento di fr.

3635.10 in liquidazione del regime dei beni e un contributo di mantenimento a

vita di fr. 1000.– mensili per

sé. Alle prime arringhe del 25

febbraio 2016 le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria

si è chiusa il 6 ottobre 2017 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 febbraio 2018 l'attore

ha ribadito le proprie richieste. In un allegato del 5 maggio 2018 la convenuta

ha riaffermato le sue domande, precisando in fr. 1200.– mensili l'ammontare del

contributo alimentare per sé e in fr. 3900.– la pretesa in liquidazione del

regime dei beni, rivendicando inoltre il versamento di fr. 27 124.45 per contributi alimentari arretrati

da dedurre dal ricavo spettante al marito per lo scioglimento delle tre comproprietà.

F. Statuendo il 23 luglio

2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento delle

comproprietà immobiliari mediante vendita a trattative private e suddivisione a

metà del rica­vo (al netto delle spese e dei tributi pubblici), con obbligo per

il marito di corrispondere alla moglie la somma di fr. 3635.10. Egli ha

ordinato altresì all'istituto previdenziale del marito di versare a quello di AO

1 fr. 8340.45 e ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo

alimentare di fr. 950.– mensili

indicizzati fino al

pensionamento di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state

poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della

convenuta, cui l'attore è stato tenuto a versare fr. 1500.– per ripetibili

ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre

2018 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di sopprimere

il contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, di ridurlo a fr. 320.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12

novembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del

contributo alimentare per la moglie ancora in discussione davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività dell'appello, la senten­za impugnata è giunta alla

patrocinatrice dell'attore il 25 luglio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

Introdotto il 14 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame

è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie.

Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del

contributo alimentare, il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga

durata, dal quale sono nati tre figli, ciò che ha influito concretamente sulla

situazione economica della moglie, assicurandole il diritto di conservare il

tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Fermo restando – ha constatato

il primo giudice – che l'interessata si limitava a rivendicare la copertura del proprio

fabbisogno minimo, quantificato in fr. 3247.75 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della

cassa malati fr. 436.85, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.90, trasferte

fr. 300.–, imposte fr. 100.–). Riguardo alla possibilità per lei di provvedere

da sé al proprio debito mantenimento, il Pretore ha accertato che AO 1 ha lavorato

a metà tempo fino al dicembre del 2015, guadagnando fr. 2281.90 mensili, e

che nel frattempo è decaduto il suo diritto alle indennità di disoccupazione.

Preso atto che dall'istruttoria essa risulta “abile al lavoro al 100% in attività

non pesanti”, il primo giudice le ha imputato un reddito di fr. 2300.– mensili

conseguibile “con un'attività di impiegata di commercio a metà tem­po”. Il Pretore

ha respinto invece la tesi del marito, che pretendeva di ascrivere

all'interessata un reddito da attività a tempo pieno, poiché la convenuta “ha

superato i 50 anni, età peraltro già superata nel 2014, al momento dell'avvio

della procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale”. Il

Pretore ha rinunciato infine a computare ad AO 1 il reddito dalla locazione di

un appartamento a __________, la pigione di € 800.00 mensili non permettendo

“nemmeno di coprire le spese mensili di tale immobile”. Nelle circostanze

descritte, ha concluso il primo giudice, la convenuta registra un ammanco di

fr. 947.75 mensili.

Relativamente al marito,

il Pretore ne appurato il reddito di lui in fr. 3500.– mensili a fronte di

un fabbisogno minimo di fr. 2348.50 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 795.60, pasti fuori casa fr. 231.–, costo dell'alloggio fr.

773.50, tassa rifiuti fr. 11.–, trasferte fr. 537.40). Ne ha desunto, il

primo giudice, che con un argine disponibile di fr. 1151.50 mensili l'attore è

in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 950.– mensili

fino al pensionamento della beneficiaria.

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere reputato esigibile dalla moglie, la quale possiede

un attestato federale di impiegata di commercio e ha maturato esperienze nel

settore, un'estensio­ne dell'attività lucrativa al 100%, anche perché secondo

l'istruttoria essa può lavorare a tempo pieno. L'attore non disconosce che AO 1

è ultracinquantenne, ma richiama varie sentenze del Tribunale federale in cui le

mogli sono state tenute a estendere la loro attività a tempo parziale anche

dopo i 50 an­ni. L'appellante fa valere inoltre che a torto il primo

giudice non ha computato alla convenuta un reddito dalla locazione dell'appartamento

a __________, tanto più che la decisione di non appigionare l'immobile si deve

a una scelta unilaterale di lei. A suo

parere, poi, appare inverosimile che un canone di € 800.00 mensili non sia sufficiente per coprire

le spese, poiché “a fronte di una cedolare secca che varia dal 10% al 21% a

differenza del contratto di locazione applicato (con o senza equo canone) alla convenuta

rimarrebbero circa € 560.00 mensili (dedotto anche l'accantonamento per spese

di condominio)”. In definitiva l'appellante ritiene che, imputando alla moglie

un reddito ipotetico da attività a tem­po pieno, costei potrebbe far fronte

autonomamente al proprio sostentamento, mentre se si ammettesse il solo reddito

della sostanza l'ammanco si ridurrebbe a fr. 316.25 mensili.

4.

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si

può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito

mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge

gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve

perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò

al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole

per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio

2017.

consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017

consid. 3.2).

a) Premesso

ciò,

i criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concre­to

sulla situazione finanziaria – come è il caso nella fattispecie, il matrimonio

essendo di lunga durata e avendo generato figli – si procede in tre tappe (DTF

141.

III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito

mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai

coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di

conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa

stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo,

sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti

poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).

b) Per

quel che riguarda la possibilità di

far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del

ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si

diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagna­re di più, fa stato il reddito ipotetico. Un

guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla

concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve

valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una

determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della

formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli

esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività

e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo del­l'età,

della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che

della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid.

3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

c) Per

quanto concerne l'età alla quale si riferisce la prima condizione, trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in

comune non ha esercitato un'attività lucrativa dedicandosi unicamente alla casa

e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la

ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge

aveva già 45 anni, per quanto tale limite d'età tenda a essere portato viepiù

a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; più recentemente: 5A_101/2018 del 9

agosto 2018 consid. 3.3). Simi­le presunzione può essere vinta però

ove la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a

destare il dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa.

Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una

nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un

coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio

grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto

2018.

consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch

2017.

pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che

può essere tenuto a potenziare l'attività lucrativa un coniuge di 54 anni già

professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante

l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva

interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017

del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richia­mi), non risultando in quei

casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità (I

CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 16e).

d) Nella fattispecie risulta dagli atti che durante

la vita in comu­ne AO 1 ha alternato attività lucrative a tempo pieno ad attività

a tempo parziale, non senza periodi di disoccupazione (interrogatorio del 6

ottobre 2017). Al momento della separazione (aprile del 2011) essa aveva 47 an­ni,

lavorava a tempo pieno per la V__________ SA di __________ e doveva ancora occuparsi dell'ultimogenito.

Al 16° compleanno di R__________ (7 gennaio 2012) essa aveva 48 anni, ave­va

cessa­to l'attività per la V__________ SA e, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato un

lavoro a tempo parziale presso la S__________ SA di __________. Trattandosi

unicamente di aumentare il grado d'occupazione, il limite dei 45 anni non

era determinante e non la esonerava, per principio, dal­l'aumentare il grado

d'occupazione. Certo, essa invocava

motivi di salute, ma come ha accertato il Pretore sulla scorta di quanto ha

dichiarato la dott. __________ B__________ G__________ il 22 maggio 2017, essa

era abile al lavoro al 100% “in attività non pesanti, come quella di impiegata

di commercio (…) per le quali essa ha un attestato di federale di capacità” (senten­za

impugnata, pag. 6 in alto). In condizioni del genere si può ragionevolmente

presumere che la convenuta aves­se la possibilità di ritrovare una piena attività.

Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non ci si aspettas­se un

aumen­to del grado d'occupazione, tanto meno ove si pensi che il marito – come ha

rilevato il Pretore – pretendeva di imputarle un reddito ipotetico al 100% già

dal 2015.

e) Alla

luce di quanto precede incombeva ad AO 1 rendere quanto meno verosimile di non

poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato

alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che la sua età e lo

stato di salute ostavano all'aumento del tasso d'occupazione (risposta del 9

novembre 2015, pag. 4). Ma per tacere del fatto che ciò non le impediva di sfruttare

appieno la sua capacità lucrativa (sopra, consid. e), nulla rende verosimile che dando prova di zelo essa

non avrebbe potuto lavorare di più. Non risulta che essa abbia messo in atto

l'impegno che si poteva pretendere da lei per impiegarsi al 100%, né risulta che

l'attività alla S__________ SA fosse per lei l'unica occasione di lavoro. Si

conviene che alla fine del 2015 la ditta in cui l'interessata lavorava è

fallita e che per due anni AO 1 ha riscosso indennità di disoccupazione, così

come si conviene che per un'ultracinquantenne

le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche

per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera, più giovane, flessibile e pron­ta ad

addestrarsi. Resta il fatto che, qualora si fosse debitamente attivata nel

gennaio del 2012 per reperire un'attività a tempo pieno, oggi AO 1 avreb­be potuto presumibilmente

contare su un reddito, nel settore di sua competenza, di almeno fr. 3250.–

mensili netti, salario che rientra nei parametri dei contratti

collettivi di lavoro del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43

dell'8 agosto 2017 consid. 14d).

f) In

definitiva, con una capacità lucrativa

stimata di fr. 3250.– mensili, in concreto la convenuta sarebbe stata in

grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” e non può pretendere

l'erogazione di contributi alimentari. In proposito l'appello merita dunque

accoglimento, ciò che rende superfluo domandarsi se alla convenuta vada

computato un reddito dalla sostanza immobiliare.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'appello impone altresì

una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto

conto del reciproco grado di soccombenza, tutto ponderato, si giustifica di

suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.4 La

richiesta di AO 1 intesa a ottenere da AP 1 il versamento di un contributo

alimentare è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le

spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).