11.2018.102
Divorzio: contributo alimentare per il coniuge
10 febbraio 2020Italiano18 min
diploma di impiegata di commercio, ha alternato durante la vita in comune vari periodi
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.102
Lugano
10 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2015.37 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 giugno 2015 da
AP
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 23 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1960) e AO 1
(1964) si sono sposati a __________ il 22 giugno 1985. Dal matrimonio sono nati
A__________ (1992), E__________ (1993) e R__________ (1996). Pittore, il marito
è alle dipendenze dell'impresa I__________ SA di __________. La moglie, con un
diploma di impiegata di commercio, ha alternato durante la vita in comune vari periodi
lavorativi, da ultimo per la __________
SA di __________. I coniugi vivono separati dall'aprile del 2011, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima a
__________ e poi a __________.
B. In esito a una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie l'11 maggio 2011,
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato il 9 settembre 2011
un accordo che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, affidava il figlio R__________ a quest'ultima
(riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AP 1 a versare un contributo
alimentare di fr. 600.– mensili per il
figlio, assegni familiari non compresi (inc. SO.2011.329). Il contributo di
mantenimento è stato in seguito aumentato dal Pretore con sentenza del 19
settembre 2012 a fr. 1000.– mensili, oltre gli assegni familiari, fino alla maggiore età del figlio (inc. SO.2012.117).
C. Decaduto l'obbligo di mantenimento del
padre nei confronti di R__________, divenuto maggiorenne, con istanza del 10
novembre 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito un
contributo alimentare in suo favore di fr. 1000.– mensili dal 1° febbraio 2014.
All'udienza del 16 marzo 2015, indetta per la discussione, il Pretore ha preso
atto che AP 1 intendeva promuovere azione di divorzio e ha così sospeso il
procedimento, rinviandone la trattazione nell'ambito di quella procedura (inc.
SO.2014.750).
D. Il
17 giugno 2015 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore, sollecitando lo
scioglimento di tre comproprietà immobiliari situate a __________ (Lecce)
mediante vendita e riparto a metà del ricavo, così come la suddivisione a metà
delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.
All'udienza del 4 settembre 2015, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti non hanno
raggiunto un'intesa sul contributo alimentare, di modo che il Pretore ha
assegnato ad AO 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di
risposta. Contestualmente si è tenuta la discussione sulla richiesta di
contributo alimentare avanzata dalla moglie pendente causa, richiesta alla
quale il marito si è opposto. Con decreto cautelare del il 31 marzo 2016 il Pretore ha condannato AP
1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° novembre
2014.
E. Nel frattempo, nella
sua risposta di merito del 9 novembre 2015, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione
delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il matrimonio e
allo scioglimento delle comproprietà immobiliari mediante vendita e
suddivisione a metà del ricavo. Essa ha rivendicato tuttavia il pagamento di fr.
3635.10 in liquidazione del regime dei beni e un contributo di mantenimento a
vita di fr. 1000.– mensili per
sé. Alle prime arringhe del 25
febbraio 2016 le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria
si è chiusa il 6 ottobre 2017 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 febbraio 2018 l'attore
ha ribadito le proprie richieste. In un allegato del 5 maggio 2018 la convenuta
ha riaffermato le sue domande, precisando in fr. 1200.– mensili l'ammontare del
contributo alimentare per sé e in fr. 3900.– la pretesa in liquidazione del
regime dei beni, rivendicando inoltre il versamento di fr. 27 124.45 per contributi alimentari arretrati
da dedurre dal ricavo spettante al marito per lo scioglimento delle tre comproprietà.
F. Statuendo il 23 luglio
2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento delle
comproprietà immobiliari mediante vendita a trattative private e suddivisione a
metà del ricavo (al netto delle spese e dei tributi pubblici), con obbligo per
il marito di corrispondere alla moglie la somma di fr. 3635.10. Egli ha
ordinato altresì all'istituto previdenziale del marito di versare a quello di AO
1 fr. 8340.45 e ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 950.– mensili
indicizzati fino al
pensionamento di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state
poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della
convenuta, cui l'attore è stato tenuto a versare fr. 1500.– per ripetibili
ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre
2018 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di sopprimere
il contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, di ridurlo a fr. 320.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12
novembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del
contributo alimentare per la moglie ancora in discussione davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è giunta alla
patrocinatrice dell'attore il 25 luglio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
Introdotto il 14 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2.
Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie.
Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del
contributo alimentare, il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga
durata, dal quale sono nati tre figli, ciò che ha influito concretamente sulla
situazione economica della moglie, assicurandole il diritto di conservare il
tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Fermo restando – ha constatato
il primo giudice – che l'interessata si limitava a rivendicare la copertura del proprio
fabbisogno minimo, quantificato in fr. 3247.75 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della
cassa malati fr. 436.85, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.90, trasferte
fr. 300.–, imposte fr. 100.–). Riguardo alla possibilità per lei di provvedere
da sé al proprio debito mantenimento, il Pretore ha accertato che AO 1 ha lavorato
a metà tempo fino al dicembre del 2015, guadagnando fr. 2281.90 mensili, e
che nel frattempo è decaduto il suo diritto alle indennità di disoccupazione.
Preso atto che dall'istruttoria essa risulta “abile al lavoro al 100% in attività
non pesanti”, il primo giudice le ha imputato un reddito di fr. 2300.– mensili
conseguibile “con un'attività di impiegata di commercio a metà tempo”. Il Pretore
ha respinto invece la tesi del marito, che pretendeva di ascrivere
all'interessata un reddito da attività a tempo pieno, poiché la convenuta “ha
superato i 50 anni, età peraltro già superata nel 2014, al momento dell'avvio
della procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale”. Il
Pretore ha rinunciato infine a computare ad AO 1 il reddito dalla locazione di
un appartamento a __________, la pigione di € 800.00 mensili non permettendo
“nemmeno di coprire le spese mensili di tale immobile”. Nelle circostanze
descritte, ha concluso il primo giudice, la convenuta registra un ammanco di
fr. 947.75 mensili.
Relativamente al marito,
il Pretore ne appurato il reddito di lui in fr. 3500.– mensili a fronte di
un fabbisogno minimo di fr. 2348.50 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 795.60, pasti fuori casa fr. 231.–, costo dell'alloggio fr.
773.50, tassa rifiuti fr. 11.–, trasferte fr. 537.40). Ne ha desunto, il
primo giudice, che con un argine disponibile di fr. 1151.50 mensili l'attore è
in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 950.– mensili
fino al pensionamento della beneficiaria.
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere reputato esigibile dalla moglie, la quale possiede
un attestato federale di impiegata di commercio e ha maturato esperienze nel
settore, un'estensione dell'attività lucrativa al 100%, anche perché secondo
l'istruttoria essa può lavorare a tempo pieno. L'attore non disconosce che AO 1
è ultracinquantenne, ma richiama varie sentenze del Tribunale federale in cui le
mogli sono state tenute a estendere la loro attività a tempo parziale anche
dopo i 50 anni. L'appellante fa valere inoltre che a torto il primo
giudice non ha computato alla convenuta un reddito dalla locazione dell'appartamento
a __________, tanto più che la decisione di non appigionare l'immobile si deve
a una scelta unilaterale di lei. A suo
parere, poi, appare inverosimile che un canone di € 800.00 mensili non sia sufficiente per coprire
le spese, poiché “a fronte di una cedolare secca che varia dal 10% al 21% a
differenza del contratto di locazione applicato (con o senza equo canone) alla convenuta
rimarrebbero circa € 560.00 mensili (dedotto anche l'accantonamento per spese
di condominio)”. In definitiva l'appellante ritiene che, imputando alla moglie
un reddito ipotetico da attività a tempo pieno, costei potrebbe far fronte
autonomamente al proprio sostentamento, mentre se si ammettesse il solo reddito
della sostanza l'ammanco si ridurrebbe a fr. 316.25 mensili.
4.
Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si
può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito
mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge
gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve
perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò
al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole
per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (sentenza del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio
2017.
consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017
consid. 3.2).
a) Premesso
ciò,
i criteri che presiedono
allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo
alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto
sulla situazione finanziaria – come è il caso nella fattispecie, il matrimonio
essendo di lunga durata e avendo generato figli – si procede in tre tappe (DTF
141.
III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito
mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai
coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di
conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia
pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa
stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio
mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo,
sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti
poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere
ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della
solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).
b) Per
quel che riguarda la possibilità di
far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del
ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si
diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole
possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un
guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla
concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve
valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una
determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli
esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività
e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che
della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid.
3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
c) Per
quanto concerne l'età alla quale si riferisce la prima condizione, trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in
comune non ha esercitato un'attività lucrativa dedicandosi unicamente alla casa
e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la
ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge
aveva già 45 anni, per quanto tale limite d'età tenda a essere portato viepiù
a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; più recentemente: 5A_101/2018 del 9
agosto 2018 consid. 3.3). Simile presunzione può essere vinta però
ove la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a
destare il dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa.
Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una
nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un
coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio
grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto
2018.
consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch
2017.
pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che
può essere tenuto a potenziare l'attività lucrativa un coniuge di 54 anni già
professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante
l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva
interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017
del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richiami), non risultando in quei
casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità (I
CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 16e).
d) Nella fattispecie risulta dagli atti che durante
la vita in comune AO 1 ha alternato attività lucrative a tempo pieno ad attività
a tempo parziale, non senza periodi di disoccupazione (interrogatorio del 6
ottobre 2017). Al momento della separazione (aprile del 2011) essa aveva 47 anni,
lavorava a tempo pieno per la V__________ SA di __________ e doveva ancora occuparsi dell'ultimogenito.
Al 16° compleanno di R__________ (7 gennaio 2012) essa aveva 48 anni, aveva
cessato l'attività per la V__________ SA e, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato un
lavoro a tempo parziale presso la S__________ SA di __________. Trattandosi
unicamente di aumentare il grado d'occupazione, il limite dei 45 anni non
era determinante e non la esonerava, per principio, dall'aumentare il grado
d'occupazione. Certo, essa invocava
motivi di salute, ma come ha accertato il Pretore sulla scorta di quanto ha
dichiarato la dott. __________ B__________ G__________ il 22 maggio 2017, essa
era abile al lavoro al 100% “in attività non pesanti, come quella di impiegata
di commercio (…) per le quali essa ha un attestato di federale di capacità” (sentenza
impugnata, pag. 6 in alto). In condizioni del genere si può ragionevolmente
presumere che la convenuta avesse la possibilità di ritrovare una piena attività.
Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse un
aumento del grado d'occupazione, tanto meno ove si pensi che il marito – come ha
rilevato il Pretore – pretendeva di imputarle un reddito ipotetico al 100% già
dal 2015.
e) Alla
luce di quanto precede incombeva ad AO 1 rendere quanto meno verosimile di non
poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato
alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che la sua età e lo
stato di salute ostavano all'aumento del tasso d'occupazione (risposta del 9
novembre 2015, pag. 4). Ma per tacere del fatto che ciò non le impediva di sfruttare
appieno la sua capacità lucrativa (sopra, consid. e), nulla rende verosimile che dando prova di zelo essa
non avrebbe potuto lavorare di più. Non risulta che essa abbia messo in atto
l'impegno che si poteva pretendere da lei per impiegarsi al 100%, né risulta che
l'attività alla S__________ SA fosse per lei l'unica occasione di lavoro. Si
conviene che alla fine del 2015 la ditta in cui l'interessata lavorava è
fallita e che per due anni AO 1 ha riscosso indennità di disoccupazione, così
come si conviene che per un'ultracinquantenne
le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche
per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera, più giovane, flessibile e pronta ad
addestrarsi. Resta il fatto che, qualora si fosse debitamente attivata nel
gennaio del 2012 per reperire un'attività a tempo pieno, oggi AO 1 avrebbe potuto presumibilmente
contare su un reddito, nel settore di sua competenza, di almeno fr. 3250.–
mensili netti, salario che rientra nei parametri dei contratti
collettivi di lavoro del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43
dell'8 agosto 2017 consid. 14d).
f) In
definitiva, con una capacità lucrativa
stimata di fr. 3250.– mensili, in concreto la convenuta sarebbe stata in
grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” e non può pretendere
l'erogazione di contributi alimentari. In proposito l'appello merita dunque
accoglimento, ciò che rende superfluo domandarsi se alla convenuta vada
computato un reddito dalla sostanza immobiliare.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'appello impone altresì
una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto
conto del reciproco grado di soccombenza, tutto ponderato, si giustifica di
suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.4 La
richiesta di AO 1 intesa a ottenere da AP 1 il versamento di un contributo
alimentare è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).