11.2018.103
Diffida ai debitori: richiesta di revoca e di condono delle spese processuali
18 settembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.103
Lugano,
18 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.596 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 16 luglio 2018 da
AO
1 (2007),
(rappresentata
dalla madre RA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'atto
presentato l'11 settembre 2018 da AP 1 alla Pretura e dalla Pretura trasmesso a
questa Camera per competenza:
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 1°
settembre 2018 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha
ordinato a __________ M__________, titolare della ditta individuale “G__________
P__________” a __________, di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1
l'importo di fr. 500.– mensili fino al 30 novembre 2019 e di fr. 550.– mensili dal 1° dicembre 2019 in poi, accreditandolo su un
conto bancario intestato a RA 1 in favore della figlia AO 1 (nata il 12 dicembre
2007) con l'avvertenza che il versamento della somma al lavoratore non avrebbe
avuto effetto liberatorio per il datore di lavoro. Le spese processuali di fr.
230.– sono state poste a carico di AP 1.
B. L'11 settembre 2018 AP
1 ha inviato alla Pretura la seguente lettera:
Io sottoscritto AP 1 mi impegno a pagare la somma di
fr. 500.– per mia figlia AO 1.
Dal 1° settembre 2018 ho già
versato la somma di fr. 500.–; visto che adesso la mia situazione lavorativa è
più stabile, anche la possibilità di percepire la cassa disoccupazione, visto
che prima non ne avevo diritto.
Chiedo il condono delle spese
processuali e l'autorizzazione a versare direttamente alla signora RA 1 senza
terzi.
Il Pretore aggiunto ha
trasmesso la lettera a questa Camera perché sia trattata come appello. La
Camera non ha chiesto osservazioni a RA 1.
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata “al di
fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio” è trattata
con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. i CPC).
Di per sé essa è appellabile pertanto entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine per ricorrere
è di dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
2.
Un appello
dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata.
Nel caso in esame AP 1 non critica però la trattenuta di stipendio siccome indebita
o erronea. Dichiara di impegnarsi a versare dal 1° settembre 2018 il contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, visto che “la sua situazione lavorativa
è più stabile”, e chiede di poter provvedere egli medesimo al riguardo. Non si
tratta dunque di un ricorso, ma – tutt'al più – di un'istanza di revoca della
diffida ai debitori. Competente per funzione è di conseguenza, se mai, il giudice
di prima sede.
3.
Quanto al postulato condono
delle spese processuali (art. 112 cpv. 1 CPC), il giudice competente è – ove il
diritto cantonale non disponga altrimenti, come nella fattispecie – quello da
cui emana la decisione sulle spese di cui è chiesto il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
12.
ad art. 112; Rüegg/Rüegg in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1a ad art. 112), il quale applica per
analogia le norme sulla procedura sommaria (Tappy,
op. cit., n. 14 ad art. 112 CPC). Nemmeno a tale proposito è data pertanto la
competenza funzionale di questa Camera. Ne segue che l'atto trasmesso dal
Pretore aggiunto all'autorità superiore non può essere considerato alla stregua
di un appello e sfugge a qualsiasi disamina.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello,
l'atto è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).