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Decisione

11.2018.103

Diffida ai debitori: richiesta di revoca e di condono delle spese processuali

18 settembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.596 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 16 luglio 2018 da

AO

1 (2007),

(rappresentata

dalla madre RA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'atto

presentato l'11 settembre 2018 da AP 1 alla Pretura e dalla Pretura trasmesso a

questa Camera per competenza:

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 1°

settembre 2018 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha

ordinato a __________ M__________, titolare della ditta individuale “G__________

P__________” a __________, di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1

l'importo di fr. 500.– mensili fino al 30 novembre 2019 e di fr. 550.– mensili dal 1° dicembre 2019 in poi, accreditandolo su un

conto bancario intestato a RA 1 in favore della figlia AO 1 (nata il 12 dicembre

2007) con l'avvertenza che il versamento della somma al lavoratore non avrebbe

avuto effetto liberatorio per il datore di lavoro. Le spese processuali di fr.

230.– sono state poste a carico di AP 1.

B. L'11 settembre 2018 AP

1 ha inviato alla Pretura la seguente lettera:

Io sottoscritto AP 1 mi impegno a pagare la somma di

fr. 500.– per mia figlia AO 1.

Dal 1° settembre 2018 ho già

versato la somma di fr. 500.–; visto che adesso la mia situazione lavorativa è

più stabile, anche la possibilità di percepire la cassa disoccupazione, visto

che prima non ne avevo diritto.

Chiedo il condono delle spese

processuali e l'autorizzazione a versare direttamente alla signora RA 1 senza

terzi.

Il Pretore aggiunto ha

trasmesso la lettera a questa Camera perché sia trattata come appello. La

Camera non ha chiesto osservazioni a RA 1.

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”

per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata “al di

fuori di un processo sul­l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio” è trattata

con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. i CPC).

Di per sé essa è appellabile pertanto entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine per ricorrere

è di dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).

2.

Un appello

dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata.

Nel caso in esame AP 1 non critica però la trattenuta di stipendio siccome indebita

o erronea. Dichiara di impegnarsi a versare dal 1° settem­bre 2018 il contributo

alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, visto che “la sua situazione lavorativa

è più stabile”, e chiede di poter provvedere egli medesimo al riguardo. Non si

tratta dunque di un ricorso, ma – tutt'al più – di un'istanza di revoca della

diffida ai debitori. Competente per funzione è di conseguenza, se mai, il giudice

di prima sede.

3.

Quanto al postulato condono

delle spese processuali (art. 112 cpv. 1 CPC), il giudice competente è – ove il

diritto cantonale non disponga altrimenti, come nella fattispecie – quello da

cui emana la decisione sulle spese di cui è chiesto il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

12.

ad art. 112; Rüegg/Rüegg in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1a ad art. 112), il quale applica per

analogia le norme sulla procedura sommaria (Tappy,

op. cit., n. 14 ad art. 112 CPC). Nemmeno a tale proposito è data pertanto la

competenza funzionale di questa Camera. Ne segue che l'atto trasmesso dal

Pretore aggiunto all'autorità superiore non può essere considerato alla stregua

di un appello e sfugge a qualsiasi disamina.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello,

l'atto è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).