11.2018.104
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il marito
27 dicembre 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.104
11.2018.108
Lugano
27 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2017.397 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città, promossa con istanza del 16 maggio 2017 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 27 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
23 agosto 2018 (inc. 11.2018.104) e sulla richiesta di gratuito patrocinio
contestuale all'appello (inc. 11.2018.108);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961) e AO 1 (1963)
si sono sposati a __________ il 24 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati L__________
il 17 giugno 1998 (ormai maggiorenne ma ancora in formazione), e A__________,
il 12 aprile 2002. Di formazione “tecnico di attività alberghiera”, il marito lavora
dal 1998 come intermediario assicurativo, da ultimo con un grado d'occupazione
del 50% per la __________ SA di __________, occupandosi per il resto del governo
della casa e della famiglia. La moglie è attiva a tempo pieno come “responsabile
del ricevimento” presso il __________ di __________. I coniugi si sono separati
nel novembre del 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________
per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il
16 maggio 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in
via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata e la separazione dei beni,
proponendo inoltre l'affidamento di A__________ al padre (riservato il suo diritto
di visita), l'attribuzione in uso al marito dell'alloggio coniugale e un
contributo alimentare per la figlia di fr. 1660.– per 13 mensilità annue dal 1° giugno 2017 (assegni
familiari non compresi). Il contraddittorio è cominciato il 25 luglio 2017 e il
7 agosto seguente è stata sentita la figlia A__________. Nel frattempo anche AP
1 si è trasferito con i figli in un appartamento a __________.
C. Il contraddittorio è
proseguito il 6 novembre 2017. A tale udienza la moglie ha ribadito le proprie
domande, mentre il marito, pur aderendo alla richiesta di vivere separati e di
affidargli la figlia, ha instato per un contributo di mantenimento in favore di
A__________ sin dalla separazione di fatto e per uno in suo favore, sempre dalla
separazione di fatto, compreso tra fr. 1100.– e fr. 2423.– mensili secondo il contributo
di mantenimento che la convenuta sarebbe stata disposta a erogare per il figlio
maggiorenne L_______. Contestualmente AP 1 ha sollecitato dalla moglie il
versamento di fr. 36 500.– a titolo di
anticipo sulla liquidazione del regime dei beni. In coda all'udienza le parti
hanno notificato prove e il Pretore ha assegnato all'istante un termine per
replicare. Nella sua replica del 20 novembre 2017 AO 1 ha reiterato
le proprie conclusioni e contestato quelle del marito. AP 1 ha duplicato il 6
dicembre 2017, confermandosi nelle proprie domande e postulando il beneficio
del gratuito patrocinio.
D. A
una successiva udienza del 30 gennaio 2018 indetta per il seguito della
discussione le parti hanno aggiornato le prove da assumere. L'istruttoria si è
chiusa il 15 maggio 2018 e al dibattimento finale i coniugi hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 31 luglio 2018, AO 1 ha riproposto
le sue richieste, non senza precisare in fr. 1763.85 mensili il contributo
alimentare offerto per A__________ (assegni familiari non compresi), in fr.
66.85 mensili dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2017 il contributo offerto per
il marito e rivendicare da quest'ultimo fr. 1998.50 in esito a un ristorno fiscale. Nel suo memoriale del 27 luglio
2018 AP 1 ha mantenuto il proprio punto di vista, salvo aumentare a fr. 2823.–
mensili il contributo alimentare preteso per sé, adeguare a fr. 8500.– l'anticipo
sulla liquida-zione del regime dei beni ed esigere una partecipazione della
moglie di fr. 7295.– alle spese straordinarie dei figli, come pure di fr. 844.–
per le spese dell'abitazione coniugale. Il 22 agosto 2018 AO 1 ha fatto seguire
al Pretore un accordo del 18 agosto 2018 in cui essa si impegnava a versare al
figlio
L__________ un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili (assegno familiare
incluso) dal 1° agosto 2017.
E. Statuendo
con sentenza del 23 agosto 2018, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato A__________ al padre
(riservato il diritto di visita materno, da esercitare una sera ogni settimana,
il lunedì o il martedì dopo il nuoto, senza pernottamento) e ha obbligato AO 1
a versare dal 15 novembre 2016 un contributo alimentare per la figlia di fr.
1763.85 mensili (assegni familiari non compresi), più un contributo di
accudimento per la medesima di fr. 1404.– mensili fino al 31 agosto 2017 e un rimborso per spese straordinarie di fr. 420.–. Il Pretore ha respinto ogni altra
richiesta delle parti. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste per un terzo a
carico di AO 1 e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27
settembre 2018 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio anche
in secondo grado – la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscergli
un contributo alimentare di fr. 1404.–
mensili dal 1° settembre 2017 e di porre le spese giudiziarie a carico
della moglie, obbligandola a rifondergli fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni. Il
30 novembre 2018 la moglie ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo
Pretore (inc. DM.2018.68). La causa ha raggiunto lo stadio delle prime
arringhe.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e
alla durata dei contributi alimentari contesi davanti al Pretore. Circa la
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata
alla patrocinatrice del convenuto il 28 agosto 2018. Presentato il 27 settembre
2018, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. In
pendenza d'appello, il 5 novembre 2019, AP 1 ha prodotto davanti a questa
Camera una sua domanda di prestazioni assistenziali del 26 settembre 2019 (doc.
9) e la relativa decisione del 15 ottobre 2019 con cui l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento che gli ha respinto l'istanza per il settembre del
2019, ma lo ha invitato a completare la documentazione per il mese successivo
(doc. 19). Egli ha fatto seguire inoltre un certificato medico del 26 settembre
2019 in cui lo psichiatra dott. __________ F__________ di __________ attesta
una sua completa incapacità lucrativa nell'ottobre del 2019 (doc. 10) e una
dichiarazione del 24 ottobre 2019 in cui egli comunica all'Istituto delle
assicurazioni sociali di cessare la propria attività indipendente il 1°
novembre 2019 (doc. 20). Infine, il 17 dicembre 2019 l'appellante ha presentato
un aggiornamento del predetto certificato medico (doc. 23) e tre decisioni con
cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha accolto le
domanda di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre del 2019
così come per il gennaio del 2020 (doc. 24). I documenti in rassegna sono
successivi alla sentenza impugnata e sono di per sé proponibili in appello
(art. 317 cpv. 1 CPC). Come si vedrà in appresso (consid. 3), tuttavia, essi
riguardano modifiche successive all'introduzione della causa di divorzio ed
esulano pertanto dal contenzioso odierno.
3. Ove una procedura a
tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) allorché
l'uno o l'altro coniuge promuova – come in concreto (sopra, lett. F) – azione
di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione
coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire su
provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio,
indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138
III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017
pag. 907 consid. 4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_316/2018
del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125
del 7 novembre 2019 consid. 6a). Le misure a protezione dell'unione coniugale così
emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma
il giudice a protezione dell'unione coniugale non può più modificarle. Dopo l'avvio
della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa
di stato può decidere in tal senso (art. 276
cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, pertanto, la competenza di questa Camera può
vertere solo sull'adozione di provvedimenti relativi al periodo
precedente la litispendenza del divorzio, intervenuta
il 30 novembre 2018. Modifiche successive vanno chieste al giudice del
divorzio, come ha fatto del resto AP 1, il quale il 24 ottobre 2019 ha
presentato un'istanza di provvedi-menti cautelari perché si consideri il
peggioramento della sua situazione personale dopo il settembre del 2019 e per ottenere
dal 1° ottobre 2019 un contributo alimentare di fr. 2238.30 mensili, oltre a
una provvigione ad litem di fr. 5000.–
(inc. DM.2018.69).
4. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per il marito dal 1° settembre
2017. Al riguardo il Pretore, visto il consenso delle parti affinché si tenga
conto di un versamento di AO 1 di fr. 1200.–
mensili per L__________ (assegno familiare incluso), ha calcolato il
contributo alimentare per A__________ in fr. 1763.85 mensili (oltre all'assegno
familiare) secondo quanto offriva l'istante medesima (sentenza impugnata,
consid. 6 e 7). Relativamente al marito, il primo giudice ha constatato un
reddito effettivo di fr. 950.– mensili fino al 31 agosto 2017 e un reddito potenziale
di fr. 5500.– mensili dal 1° settembre 2017, per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 2782.85 mensili dal 15 novembre 2016 (separazione di fatto) al 31
maggio 2017, di fr. 2847.85 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2017 e di
fr. 2586.90 mensili dopo di allora (sentenza impugnata, consid. 8.1,
9.2 e 10). Quanto alla moglie, egli ne ha appurato il reddito netto in fr.
7713.70 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3711.20 mensili (loc.
cit., consid. 8.2 e 9.1).
Ciò posto, il bilancio familiare denotando un
ammanco di fr. 428.50 mensili, il Pretore ha destinato il margine disponibile
della moglie (fr. 4002.50 mensili) al mantenimento di A__________ (fr.
1763.85 mensili) e di L__________ (fr. 834.30 mensili, al netto dell'assegno familiare),
riservando dal 15 novembre 2016 al 31 agosto 2017 la rimanenza di fr. 1404.35
mensili per l'accudimento di A__________. Dal 1° settembre 2017, invece, egli
ha escluso ogni ulteriore pretesa alimentare a carico di AO 1 salvo il
contributo alimentare di fr. 1763.85 mensili per A__________ e quello di fr.
834.30 per L__________ (assegni familiari non compresi), AP 1 essendo in grado
di conseguire un reddito ipotetico di fr. 5500.– mensili e di sopperire da sé
al proprio mantenimento (sentenza impugnata, consid. 10).
5. L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore, pur avendo assodato la sua impossibilità di finanziare
da sé il proprio fabbisogno minimo, non gli abbia riconosciuto un contributo
alimentare dal 1° settembre 2017. Egli non contesta gli accertamenti del primo
giudice sui redditi effettivi dei coniugi e il fabbisogno della famiglia.
Deplora invece che, pur essendo egli un genitore affidatario, il margine
disponibile della moglie (fr. 1404.35 mensili) non sia stato destinato al suo mantenimento
dopo il 31 agosto 2017, sebbene egli accusi un ammanco di fr. 1832.85 mensili,
mentre la moglie non ha spese per l'esercizio del diritto di visita, poiché incontra
Fatti
i figli solo una volta la settimana senza pernottamento.
Per
tacere del reddito ipotetico imputatogli dal Pretore, su cui si tornerà in
appresso (consid. 6), l'appellante non può pretendere che AO 1 gli corrisponda
il proprio margine disponibile, per lo meno fino ai 16 anni di A__________ (12
aprile 2018). Quand'anche ci si attenesse al reddito effettivo del convenuto (fr.
950.– mensili), quest'ultimo trascura che, dandosi un ammanco nel bilancio
familiare (in concreto di fr. 428.50 mensili), il margine disponibile di AO 1 (fr.
1404.35 mensili) va destinato se mai, come nel periodo precedente, all'accudimento
di A__________, a lui affidata. L'obbligo alimentare nei confronti di un
figlio minorenne, di cui fa parte il contributo di accudimento (DTF 144 III 487
consid. 4.3), prevale infatti sugli altri oneri
alimentari in virtù dell'art. 276a cpv. 2 CC. Avendo nondimeno
rinunciato a impugnare il dispositivo sul contributo alimentare per A__________,
che limita al 31 agosto 2017 il contributo di accudimento (dispositivo n. 3
della sentenza impugnata), l'appellante non può rivendicare un contributo di
mantenimento per sé. Dopo i 16 anni della figlia, per converso, un contributo
di accudimento non entra più in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36
del 7 settembre 2018, consid. 8b con riferimenti). Dopo di allora la pretesa
del convenuto dipende pertanto dalla conseguibilità di un reddito ipotetico, come
quello ascrittogli dal primo giudice, che gli permetta di sovvenire al proprio
mantenimento.
6. L'appellante
esclude che, attivandosi a tempo pieno, egli possa quintuplicare – come ha
ritenuto il Pretore – o anche solo duplicare (raddoppiando il grado d'occupazione)
le proprie entrate professionali da un giorno all'altro. La scarna formazione
estera senza adeguata conoscenza delle lingue nazionali, l'età avanzata e l'assenza
di contatti utili, “non essendo egli del luogo (viene da Napoli)”, rendono a
suo parere impossibile guadagnare di più in un ambito in cui la concorrenza è
agguerrita e gli stessi ticinesi faticano a impiegarsi. A maggior ragione ove
si consideri che la __________ SA non gli garantisce una clientela, ma gli mette
unicamente a disposizione una “postazione amministrativa”, per di più a
pagamento. Al Pretore l'appellante rimprovera inoltre di non avere indicato in
quale occupazione egli sarebbe in grado di conseguire il reddito potenziale,
non potendosi immaginare che nelle attuali condizioni del mercato del lavoro
una qualsiasi ditta assumerebbe a tempo pieno una persona nella sua situazione.
a) La
questione è di sapere in concreto se AP 1, dando prova di buona volontà,
avrebbe avuto la ragionevole possibilità di guadagnare fr. 5500.– mensili, come
ha accertato il Pretore. Al proposito il primo giudice ha accertato che
l'interessato ha conseguito in Italia una formazione di “tecnico di attività
alberghiera”, la quale gli ha permesso di lavorare in quel settore prima di
riconvertirsi nel 1998 come intermediario nel comparto assicurativo. Il Pretore
ha appurato inoltre che il convenuto non soffre di patologie debilitanti e
potrebbe dunque svolgere un'attività a tempo pieno. Quanto ai figli, L__________
rientra a casa a mezzogiorno, mentre A__________ rimane a __________, dove
frequenta la scuola per sportivi d'élite. Relativamente all'attività svolta per
la __________ SA, non consta per il Pretore che essa fosse limitata a metà
tempo, il presidente del consiglio d'amministrazione __________ G__________
avendo dichiarato che il contratto di lavoro è concepito per un'attività che
può svolgersi al 100%, quantunque la resa effettiva dipenda poi dal
collaboratore. Dalla sua deposizione è emerso inoltre che AP 1 non raggiungeva
gli obiettivi per conseguire uno “stipendio normale”, prospettato al momento
della firma del contratto (nel 2008) in
fr. 80 000.– annui, ovvero in fr.
6000/7000.– mensili. Né l'interessato ha chiesto di poter lavorare a casa
alcuni giorni la settimana, sebbene tale possibilità fosse stata offerta ai
collaboratori.
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che AP 1 avesse l'effettiva e
concreta possibilità, alla luce della sua situazione valetudinaria, familiare e
professionale, di estendere l'attività esercitata ormai da un decennio e di
realizzare un reddito di almeno fr. 5500.– mensili netti “in sintonia con gli
obiettivi originariamente stabiliti con la propria datrice di lavoro”. Onde l'imputazione
di un reddito potenziale siffatto – come chiedeva l'istante – dal settembre del
2017, tenuto conto che la separazione risaliva già al novembre del 2016
(sentenza impugnata, pag. 20 seg.).
b) Un
reddito ipotetico non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta
portata dell'interessato, non avendo carattere di penalità. Il giudice deve
decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere che il coniuge in
questione eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua
età, della formazione professionale e del suo stato di salute. In seguito egli
esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile
attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età,
della formazione pro-fessionale e dello stato di salute, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 235
consid. 3.2, 137 III 120
consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente:
I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019, consid. 33a).
c) Nel
caso specifico non si disconosce che l'estensione dell'attività lucrativa di AP
1 non può prescindere dall'età di lui (55 anni al momento della separazione, 57
anni al compimento dei 16 anni di A__________). Né si trascura che un'inadeguata
conoscenza delle lingue nazionali (senza dimenticare che l'interessato ha pur
sempre lavorato come segretario d'albergo anche a __________: verbale del 24
aprile 2018, pag. 5) in un mercato del lavoro locale sotto pressione non
favorisce la possibilità di estendere l'attività lucrativa. Sta di fatto che l'istante
ha reso verosimile, sulla scorta delle risultanze istruttorie riassunte dal
Considerandi
Pretore, la concreta possibilità per il marito di guadagnare di più nell'ambito
dell'attività abituale. E con tali motivazioni l'appellante si confronta poco o
punto. In particolare egli non contesta di avere stabilito originariamente con la
__________ SA gli obiettivi professionali testé menzionati. Né spiega perché
non si sia valso della possibilità di lavorare a casa. Egli insiste nell'addurre
elementi astratti che, di per sé, potrebbero rendere arduo ampliare l'attività
lucrativa. Reputa irrealizzabile il guadagno prospettatogli dal primo giudice,
ma sottace il fatto – sottolineato dal testimone __________ G__________ – che
“dei 21 collaboratori (…) il caso del signor AP 1, in quanto a entrate annuali,
è eccezionale. Gli altri collaboratori posso stimare che abbiano redditi annui
netti che vanno da circa fr. 65 000.–
a fr. 120 000.–” (verbale del 15
maggio 2018, pag. 3).
Certo,
l'appellante giustifica i modesti guadagni conseguiti con la necessità di
occuparsi dei figli. Ma a parte il fatto che, come detto, egli nemmeno ha fatto
uso della possibilità di lavorare a casa, A__________ dal 1° settembre 2017 frequenta
la scuola per sportivi d'élite di __________ e non rientra a domicilio a
mezzogiorno. A ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza più recente, applicabile
anche alle procedure in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018 del
15.
aprile 2019, consid. 4.1), un genitore il cui figlio minore abbia iniziato
la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività lucrativa all'80%
ed estenderla – come in passato – a tempo pieno dal 16° compleanno del ragazzo
(DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).
d) Ciò
premesso, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure
a protezione dell'unione coniugale, il conseguimento dal 1° settembre 2017 (o
almeno dal 12 aprile 2018 [16 anni di A__________]: sopra, consid. 5) di un
reddito potenziale di fr. 5500.– mensili resiste alla critica. Quanto alla sua
realizzabilità “da un giorno all'altro”, il convenuto sapeva sin dall'introduzione
dell'istanza della moglie (il 16 maggio 2017) che, fosse stata accertata una
sua maggior capacità lucrativa, egli avrebbe dovuto mettere a profitto l'intera
sua potenzialità di guadagno sin da allora, come affermava la moglie, non
potendo egli più confidare nel modello di accudimento parentale precedente la
separazione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 4g con
riferimento). In condizioni del genere non si giustificava pertanto di
concedere all'interessato un ulteriore periodo di transizione per attivarsi.
Anche su tal punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
e) Nulla mutano a quanto precede i fatti nuovi allegati
dall'appellante il 5 novembre e il 17 dicembre 2019 (cessazione dell'attività
di intermediario assicurativo, subentrata
incapacità lucrativa e richiesta di prestazioni assistenziali). Come si è spiegato
(consid. 3), tali modifiche sono successive alla litispendenza dell'azione di divorzio
e non possono essere considerate ai fini dell'odierno giudizio. Andranno
vagliate così nella causa di stato.
7.
L'appellante
lamenta una discriminazione di genere, contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost.,
revocando in dubbio che il primo giudice avrebbe deciso nello stesso modo
qualora avesse statuito sulla situazione di una donna nelle identiche condizioni
di lui. Egli rivendica il diritto di essere trattato alla stregua di qualsiasi
coniuge che si sia occupato in maniera preponderante della casa e dei figli. Se
non che, a prescindere dal fatto che la norma costituzionale non si applica unicamente nel rapporto orizzontale tra privati (DTF (ATF 136 I 179
consid. 5.1), l'imputazione di un reddito ipotetico al marito non si
fonda su considerazioni di genere, bensì esclusivamente sulla verosimiglianza
di conseguire le entrate ascrittegli. La doglianza cade dunque nel vuoto.
8.
Obietta
l'appellante che l'obbligo per un coniuge di riprendere o estendere un'attività
lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale va riconosciuto
solo ove ricorrano tre condizioni cumulative: quando non sia possibile
attingere all'ecce-denza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata
durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della
sostanza) non bastino per finanziare due eco-nomie domestiche separate
nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione
di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con
la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale
e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Difettando in
concreto, a suo parere, già il primo presupposto (oltre che il terzo), il
Pretore non avrebbe dovuto scostarsi dal principio di solidarietà sancito dall'art.
163.
CC e prescindere da un sostegno finanziario del coniuge economicamente più
forte in favore di quello più debole.
Questa
Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi una disunione definitiva dei
coniugi (indubbia nel caso in esame), già in una procedura a tutela dell'unione
coniugale si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo o
attivo solo con un certo grado d'occupazione si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento
(RtiD II-2012 pag. 793 consid. 3 con rinvii). A prescindere da ciò, l'appellante
invoca a torto il mancato adempimento del primo presupposto (impossibilità di
attingere all'eccedenza o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata
durante la vita in comune), nella fattispecie il bilancio familiare (e non solo
la situazione di un coniuge, contrariamente a quel che crede l'appellante)
essendo in ammanco (sentenza impugnata, pag. 21). Quanto all'adempimento del
terzo presupposto, già si è detto (consid. 6), sicché non giova ripetersi.
9.
Da ultimo l'appellante postula l'addebito
degli oneri processuali di prima sede all'istante, con obbligo per quest'ultima
di rifondergli fr. 4000.– a titolo di “ripetibili ridotte”. Tale domanda non ha
tuttavia portata autonoma, ma
è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in
concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
10.
Se
ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte
segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato
dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione.
Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello
appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle
condizioni economi-che verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente
si tiene conto, ad ogni modo, riducendo
sensibilmente la tassa di giustizia.
11.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso
raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione
coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III
477.
consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a
carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).