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Decisione

11.2018.104

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il marito

27 dicembre 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i figli solo una volta la settimana senza pernottamento.

Per

tacere del reddito ipotetico imputatogli dal Pretore, su cui si tornerà in

appresso (consid. 6), l'appellante non può pretendere che AO 1 gli corrisponda

il proprio margine disponibile, per lo meno fino ai 16 anni di A__________ (12

aprile 2018). Quand'anche ci si attenesse al reddito effettivo del convenuto (fr.

950.– mensili), quest'ultimo trascura che, dandosi un ammanco nel bilancio

familiare (in concreto di fr. 428.50 mensili), il margine disponibile di AO 1 (fr.

1404.35 mensili) va destinato se mai, come nel periodo precedente, all'accudimento

di A__________, a lui affidata. L'obbli­go alimentare nei confronti di un

figlio minorenne, di cui fa parte il contributo di accudimento (DTF 144 III 487

consid. 4.3), prevale infatti sugli altri oneri

alimentari in virtù del­l'art. 276a cpv. 2 CC. Avendo nondimeno

rinunciato a impugna­re il dispositivo sul contributo alimentare per A__________,

che limita al 31 agosto 2017 il contributo di accudimento (dispositivo n. 3

della sentenza impugnata), l'appellante non può rivendicare un contributo di

mantenimento per sé. Dopo i 16 anni della figlia, per converso, un contributo

di accudimento non entra più in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36

del 7 settembre 2018, consid. 8b con riferimenti). Dopo di allora la pretesa

del convenuto dipende pertanto dalla conseguibilità di un reddito ipotetico, co­me

quello ascrittogli dal primo giudice, che gli permetta di sovvenire al proprio

mantenimento.

6. L'appellante

esclude che, attivandosi a tempo pieno, egli possa quintuplicare – come ha

ritenuto il Pretore – o anche solo duplicare (raddoppiando il grado d'occupazione)

le proprie entrate professionali da un giorno all'altro. La scarna formazione

estera senza adeguata conoscenza delle lingue nazionali, l'età avanza­ta e l'assenza

di contatti utili, “non essendo egli del luogo (viene da Napoli)”, rendono a

suo parere impossibile guadagnare di più in un ambito in cui la concorrenza è

agguerrita e gli stessi ticinesi faticano a impiegarsi. A maggior ragione ove

si consideri che la __________ SA non gli garantisce una clientela, ma gli mette

unicamente a disposizione una “postazione amministrativa”, per di più a

pagamento. Al Pretore l'appellante rimprovera inoltre di non avere indicato in

quale occupazione egli sarebbe in grado di conseguire il reddito potenziale,

non potendosi immaginare che nelle attuali condizioni del mercato del lavoro

una qualsiasi ditta assumerebbe a tempo pieno una persona nella sua situazione.

a) La

questione è di sapere in concreto se AP 1, dan­do prova di buona volontà,

avrebbe avuto la ragionevole possibilità di guadagnare fr. 5500.– mensili, come

ha accertato il Pretore. Al proposito il primo giudice ha accertato che

l'interessato ha conseguito in Italia una formazione di “tecnico di attività

alberghiera”, la quale gli ha permesso di lavorare in quel settore prima di

riconvertirsi nel 1998 come intermediario nel comparto assicurativo. Il Pretore

ha appurato inoltre che il convenuto non soffre di patologie debilitanti e

potrebbe dunque svolgere un'attività a tempo pieno. Quanto ai figli, L__________

rientra a casa a mezzogiorno, mentre A__________ rima­ne a __________, dove

frequenta la scuola per sportivi d'élite. Relativamente all'attività svolta per

la __________ SA, non consta per il Pretore che essa fosse limitata a metà

tempo, il presidente del consiglio d'amministrazione __________ G__________

avendo dichiarato che il contratto di lavoro è concepito per un'attività che

può svolgersi al 100%, quantunque la resa effettiva dipenda poi dal

collaboratore. Dalla sua deposizione è emerso inoltre che AP 1 non raggiungeva

gli obiettivi per conseguire uno “stipendio normale”, prospettato al momento

della firma del contratto (nel 2008) in

fr. 80 000.– annui, ovvero in fr.

6000/7000.– mensili. Né l'interessato ha chiesto di poter lavorare a casa

alcuni giorni la settimana, sebbene tale possibilità fosse stata offerta ai

collaboratori.

Nelle

circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che AP 1 avesse l'effettiva e

concreta possibilità, alla luce della sua situazione valetudinaria, familiare e

professionale, di estendere l'attività esercitata ormai da un decennio e di

realizzare un reddito di almeno fr. 5500.– mensili netti “in sintonia con gli

obiettivi originariamente stabiliti con la propria datrice di lavoro”. Onde l'imputazione

di un reddito potenziale siffatto – come chiedeva l'istante – dal settembre del

2017, tenuto conto che la separazione risaliva già al novembre del 2016

(sentenza impugnata, pag. 20 seg.).

b) Un

reddito ipotetico non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta

portata dell'interessato, non avendo carattere di penalità. Il giudice deve

decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere che il coniuge in

questione eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua

età, della formazione professionale e del suo stato di salute. In seguito egli

esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile

attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età,

della formazione pro-fessionale e dello stato di salute, oltre che della

situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 235

consid. 3.2, 137 III 120

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019, consid. 33a).

c) Nel

caso specifico non si disconosce che l'estensione dell'attività lucrativa di AP

1 non può prescindere dall'età di lui (55 anni al momento della separazione, 57

anni al compimento dei 16 anni di A__________). Né si trascura che un'inadeguata

conoscenza delle lingue nazionali (senza dimenticare che l'interessato ha pur

sempre lavorato come segretario d'albergo anche a __________: verbale del 24

aprile 2018, pag. 5) in un mercato del lavoro locale sotto pressione non

favorisce la possibilità di estendere l'attività lucrativa. Sta di fatto che l'istante

ha reso verosimile, sulla scorta delle risultanze istruttorie riassunte dal

Considerandi

Pretore, la concreta possibilità per il marito di guadagnare di più nell'ambito

dell'attività abituale. E con tali motivazioni l'appellante si confronta poco o

punto. In particolare egli non contesta di avere stabilito originariamente con la

__________ SA gli obiettivi professionali testé menzionati. Né spiega perché

non si sia val­so della possibilità di lavorare a casa. Egli insiste nell'addurre

elementi astratti che, di per sé, potrebbero rendere arduo ampliare l'attività

lucrativa. Reputa irrealizzabile il guadagno prospettatogli dal primo giudice,

ma sottace il fatto – sottolineato dal testimone __________ G__________ – che

“dei 21 collaboratori (…) il caso del signor AP 1, in quanto a entrate annuali,

è eccezionale. Gli altri collaboratori posso stimare che abbiano redditi annui

netti che vanno da circa fr. 65 000.–

a fr. 120 000.–” (verbale del 15

maggio 2018, pag. 3).

Certo,

l'appellante giustifica i modesti guadagni conseguiti con la necessità di

occuparsi dei figli. Ma a parte il fatto che, come detto, egli nemmeno ha fatto

uso della possibilità di lavorare a casa, A__________ dal 1° settembre 2017 frequenta

la scuola per sportivi d'élite di __________ e non rientra a domicilio a

mezzogiorno. A ciò si aggiunge che secondo la giurispruden­za più recente, applicabile

anche alle procedure in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018 del

15.

aprile 2019, consid. 4.1), un genitore il cui figlio minore abbia iniziato

la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività lucrativa all'80%

ed estenderla – come in passato – a tempo pieno dal 16° compleanno del ragazzo

(DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).

d) Ciò

premesso, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure

a protezione dell'unione coniugale, il conseguimento dal 1° settembre 2017 (o

almeno dal 12 aprile 2018 [16 anni di A__________]: sopra, consid. 5) di un

reddito potenziale di fr. 5500.– mensili resiste alla critica. Quanto alla sua

realizzabilità “da un giorno all'altro”, il convenuto sapeva sin dall'introduzione

dell'istanza della moglie (il 16 maggio 2017) che, fosse stata accertata una

sua maggior capacità lucrativa, egli avrebbe dovuto mettere a profitto l'intera

sua potenzialità di guadagno sin da allora, come affermava la moglie, non

potendo egli più confidare nel modello di accudimento parentale precedente la

separazione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 4g con

riferimento). In condizioni del genere non si giustificava pertanto di

concedere all'interessato un ulteriore periodo di transizione per attivarsi.

Anche su tal punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

e) Nulla mutano a quanto precede i fatti nuovi allegati

dall'appellante il 5 novembre e il 17 dicembre 2019 (cessazione dell'attività

di intermediario assicurativo, subentrata

incapacità lucrativa e richiesta di prestazioni assistenziali). Come si è spiegato

(consid. 3), tali modifiche sono successive alla litispendenza del­l'azione di divorzio

e non possono essere considerate ai fini dell'odier­no giudizio. Andranno

vagliate così nella causa di stato.

7.

L'appellante

lamenta una discriminazione di genere, contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost.,

revocando in dubbio che il primo giudice avrebbe deciso nello stesso modo

qualora avesse statuito sulla situazione di una donna nelle identiche condizioni

di lui. Egli rivendica il diritto di essere trattato alla stregua di qualsiasi

coniu­ge che si sia occupato in maniera preponderante della casa e dei figli. Se

non che, a prescindere dal fatto che la norma costituzionale non si applica unicamente nel rapporto orizzontale tra privati (DTF (ATF 136 I 179

consid. 5.1), l'imputazio­ne di un reddito ipotetico al marito non si

fonda su considerazioni di genere, bensì esclusivamente sulla verosimiglianza

di conseguire le entrate ascrittegli. La doglianza cade dunque nel vuoto.

8.

Obietta

l'appellante che l'obbligo per un coniuge di riprendere o estendere un'attività

lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale va riconosciuto

solo ove ricorrano tre condizioni cumulative: quando non sia possibile

attingere all'ecce-denza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata

durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della

sostanza) non bastino per finanziare due eco-nomie domestiche separate

nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione

di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con

la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale

e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Difettando in

concreto, a suo parere, già il primo presupposto (oltre che il terzo), il

Pretore non avrebbe dovuto scostarsi dal principio di solidarietà sancito dall'art.

163.

CC e prescindere da un sostegno finanziario del coniuge economicamente più

forte in favore di quello più debole.

Questa

Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi una disunione definitiva dei

coniugi (indubbia nel caso in esa­me), già in una procedura a tutela dell'unione

coniugale si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo o

attivo solo con un certo grado d'occupazione si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento

(RtiD II-2012 pag. 793 consid. 3 con rinvii). A prescindere da ciò, l'appellante

invoca a torto il mancato adempimento del primo presupposto (impossibilità di

attingere all'eccedenza o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata

durante la vita in comune), nella fattispecie il bilancio familiare (e non solo

la situazione di un coniuge, contrariamente a quel che crede l'appellante)

essendo in ammanco (sentenza impugnata, pag. 21). Quanto all'adempimento del

terzo presupposto, già si è detto (consid. 6), sicché non giova ripetersi.

9.

Da ultimo l'appellante postula l'addebito

degli oneri processuali di prima sede all'istante, con obbligo per quest'ultima

di rifondergli fr. 4000.– a titolo di “ripetibili ridotte”. Tale domanda non ha

tuttavia portata autonoma, ma

è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in

concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

10.

Se

ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte

segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato

dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione.

Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello

appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle

condizioni economi-che verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente

si tiene conto, ad ogni modo, riducendo

sensibilmente la tassa di giustizia.

11.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso

raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione

coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III

477.

consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a

carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).