11.2018.105
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: appello tardivo e restituzione dei termini
3 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.105
Lugano
3 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2017.5041 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 ottobre 2017 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sul “ricorso”
presentato il 19 settembre 2018 da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 22 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 22 agosto 2018 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha confermato l'iscrizione provvisoria ordinata in via
cautelare e senza contraddittorio il 6 ottobre 2017 di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 12 820.80 oltre interessi in favore della AO 1
sulla particella n. 812 RFD di __________, proprietà di AP 1. Alla AO 1 il
Pretore ha assegnato contestualmente un termine di 60 giorni dalla notifica
della sentenza per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria
sarebbe decaduta. Le spese processuali di fr. 500.– più le spese della
decisione “supercautelare” sono state poste a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alla AO 1 un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 19 settembre
2018 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e l'addebito di
tutte le spese alla controparte. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni
alla AO 1.
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare dell'ipoteca legale rimasta controversa in prima sede (fr. 12
820.80). Il “ricorso” in esame va trattato di conseguenza come appello.
2. La
notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in
altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta
quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC)
oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno
dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima
disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio
postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio
della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché
possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1
con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere
il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che
l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale
o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco
importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF
127 I 31 consid. 2b;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2012.80
del 5 settembre 2012, consid. 2 con riferimento).
3. Nella fattispecie la
sentenza del Pretore è stata spedita al convenuto venerdì 24 agosto 2018 e
l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultimo lunedì
27 agosto 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il
termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi lunedì
3 settembre 2018. A nulla rileva che il Pretore, ricevuto di ritorno dalla
Posta, il 13 settembre 2018, l'invio raccomandato con la menzione "Non
ritirato", l'abbia trasmesso, quello stesso giorno, una seconda volta per
posta semplice, tale comunicazione precisando – correttamente (DTF 119 V 94) –
che essa aveva unicamente valore informativo e non valeva quale notifica nel
senso di legge. Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione
citata, di cui l'appellante doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi
già tenute
(il 20 febbraio 2018) le arringhe finali, è cominciato a decorrere martedì 4
settembre 2018, l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di
consegna infruttuoso, ed è scaduto giovedì
13 settembre 2018. L'appello in esame è stato consegnato alla Posta il 19 settembre
2018 alle ore 16.01 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si
rivela quindi manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv.
1 CPC).
4. L'appellante fa
valere di essere stato assente per vacanze durante il periodo di fine agosto e
Considerandi
di essere stato quindi “oggettivamente impossibilitato a ritirare qualsiasi
raccomandata”. Intendesse egli con ciò invocare la possibilità di una restituzione
del termine, l'esito del ricorso non cambierebbe. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC
“ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può
concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile
di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La
domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo
dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto, già l'adempimento di quest'ultima
condizione appare dubbio, il convenuto adducendo di essere stato assente
durante il periodo di fine agosto ma avendo introdotto l'atto solo il 19 settembre
2018.
A prescindere da ciò, l'assenza di una parte al momento della notifica
(fittizia) può legittimare una restituzione del termine solo se essa non aveva
conoscenza di una procedura pendente. In caso contrario – come nella fattispecie
– invece essa deve attendersi, come detto, la notifica di atti giudiziari ed è
tenuta – malgrado l'assenza – ad adottare le misure necessarie per permetterne
la notifica e l'osservanza di eventuali termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 23 ad art.
148). Ora, nemmeno l'appellante pretende di avere messo in atto accorgimenti
del genere durante la sua assenza per ferie. Ne segue che anche un'eventuale domanda
di restituzione del termine sarebbe manifestamente destinata all'insuccesso. In
simili condizioni l'appello, tardivo, sfugge a qualsiasi disamina.
5.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che
l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa
senza l'ausilio di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una
pronuncia di non entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato comunicato alla AO 1 per osservazioni.
6.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (sopra, consid. 1) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è
irricevibile.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).