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Decisione

11.2018.105

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: appello tardivo e restituzione dei termini

3 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2012.80

del 5 settembre 2012, consid. 2 con riferimento).

3. Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata spedita al convenuto venerdì 24 agosto 2018 e

l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultimo lunedì

27 agosto 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il

termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi lunedì

3 settembre 2018. A nulla rileva che il Pretore, ricevuto di ritorno dalla

Posta, il 13 settembre 2018, l'invio raccomandato con la menzione "Non

ritirato", l'abbia trasmesso, quello stesso giorno, una seconda volta per

posta semplice, tale comunicazione precisando – correttamente (DTF 119 V 94) –

che essa aveva unicamente valore informativo e non valeva quale notifica nel

senso di legge. Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione

citata, di cui l'appellante doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi

già tenute

(il 20 febbraio 2018) le arringhe finali, è cominciato a decorrere martedì 4

settembre 2018, l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di

consegna infruttuoso, ed è scaduto giovedì

13 settembre 2018. L'appello in esame è stato consegnato alla Posta il 19 settembre

2018 alle ore 16.01 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si

rivela quindi manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv.

1 CPC).

4. L'appellante fa

valere di essere stato assente per vacanze durante il periodo di fine agosto e

Considerandi

di essere stato quindi “oggettivamente impossibilitato a ritirare qualsiasi

raccomandata”. Intendesse egli con ciò invocare la possibilità di una restituzione

del termine, l'esito del ricorso non cambierebbe. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC

“ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può

concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile

di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La

domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazio­ne del motivo

dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto, già l'adempimento di quest'ultima

condizione appare dubbio, il convenuto adducendo di essere stato assente

durante il periodo di fine agosto ma avendo introdotto l'atto solo il 19 settembre

2018.

A prescindere da ciò, l'assenza di una parte al momento della notifica

(fittizia) può legittimare una restituzione del termine solo se essa non aveva

conoscenza di una procedura pendente. In caso contrario – come nella fattispecie

– invece essa deve attendersi, come detto, la notifica di atti giudiziari ed è

tenuta – malgrado l'assenza – ad adottare le misure necessarie per permetterne

la notifica e l'osservanza di eventuali termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 23 ad art.

148). Ora, nemmeno l'appellante pretende di avere messo in atto accorgimenti

del genere durante la sua assenza per ferie. Ne segue che anche un'eventuale domanda

di restituzione del termine sarebbe manifestamente destinata all'insuccesso. In

simili condizioni l'appello, tardivo, sfugge a qualsiasi disamina.

5.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che

l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa

senza l'ausilio di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una

pronuncia di non entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato comunicato alla AO 1 per osservazioni.

6.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (sopra, consid. 1) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è

irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).