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Decisione

11.2018.106

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi; conguaglio per averi di previdenza all'estero e contributo di mantenimento per la moglie

3 giugno 2020Italiano60 min

(1962), cittadino italiano, e AP 1 (1960), divorziata e madre di A__________ (1983),

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.106

Lugano

3 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2014.116 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2018 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1

(1962), cittadino italiano, e AP 1 (1960), divorziata e madre di A__________ (1983),

si sono sposati a __________ il 14 febbraio 1998. Dal matrimonio non sono nati

figli. Il marito ha lavorato come croupier per il __________ fino alla sua chiusura

per fallimen­to, alla fine di luglio del 2018. Licenziato con effetto al

31 dicembre 2018, egli ha riscosso indennità di disoccupazione e dal 6 novembre

2019 consegna, su chiamata, pasti a domicilio per la __________. La moglie è

alle dipendenze dello studio legale __________ SA (ora K__________ SA) come

centralinista e ricezionista. I coniugi si sono separati nel settembre del

2010, quan­do AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà

per piani n. 12 385, pari a 250/1000 della particella n. 43

RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento a __________, poi a __________

e infine, nell'aprile del 2017, a __________.

B. Una procedura a tutela dell'unione

coniugale promossa il 4 agosto 2010 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un

accordo stragiudizia­le (non sottoposto al giudice per omologazione), sicché il

Pretore ha stral­ciato la causa dal ruolo il 7 febbraio 2011

(inc. DI.2010.1178). In conformità a tale accordo il marito ha versato

alla moglie un anticipo di fr. 15 000.– sulla liquidazione del regi­me matrimoniale.

Il 16 settembre 2011 AP 1 ha introdotto una nuova procedura a tutela dell'unione

coniugale, in esito alla quale il Pretore ha autorizzato i coniugi il 6 aprile

2012 a vivere separati dal settembre del 2010, ha assegnato l'abitazione familiare

al marito, ha autorizzato l'istante a

ritirare

dall'abitazione determinati beni e ha obbligato AO 1 a

versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2215.– mensili dal

1° settembre 2010, di fr. 1945.– mensili dal 1° gennaio 2011 e di

fr. 2070.– mensili dal 1° gennaio 2012, respingendo le richieste con cui egli

pretendeva la restituzione dei citati fr. 15 000.– e di un quadro

(inc. SO.2011.3930). Adita da AO 1, con sentenza del 10 marzo 2014

questa Camera ha ridot­to il contributo alimentare a fr. 2055.– mensili

dal 1° settembre 2010, a fr. 1790.– mensili dal 1° gennaio 2011 e a

fr. 1915.– mensili dal 1° gennaio 2012 (inc. 11.2012.38).

C. L'11

aprile 2014 AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore, rifiutando

qualsiasi contributo alimentare alla moglie. In liquidazione del regime dei

beni egli ha postulato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro

assunzione dell'onere ipotecario e differimento dell'imposta sugli utili

immobiliari, ha riconosciuto che una quota di fr. 10 000.– nella società M__________

Sagl (nel frattempo fallita e radiata dal registro di commercio) spettava alla

sola moglie e ha offerto

fr. 100 815.–

in liquidazione del regime dei beni, come pure il versamento di una somma

imprecisata dal proprio fondo di previdenza a quello del­la moglie.

Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare la soppressione del

contributo alimentare per AP 1 (inc. CA.2014.131). All'udienza del 22 maggio

2014, indetta per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio cautelare,

le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che il

Pretore ha assegnato alla mo-glie un termine di 30 giorni per presentare

il memoriale di risposta. Nella procedura cautelare AP 1 ha proposto di

rigettare l'istan­za del marito e il Pretore ha dato avvio alla relativa

istruttoria.

D. Nella sua risposta di

merito del 23 giugno 2014 AP 1 ha aderito al principio del

divorzio, ha preteso una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni,

ha consentito al­l'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito dietro

assunzione del debito ipotecario e compenso in suo favore da determinare,

subordinatamente ha proposto la vendita all'asta dell'immobile mediante

divisione a metà del ricavo netto, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo

possesso o a lui

intestati. Essa ha rivendicato altresì la metà dell'avere

pensionistico accumulato dal marito durante il matrimonio, oltre a un contributo alimentare di fr. 1820.– mensili. Con

replica del 22 settembre 2014 il marito ha ribadito le domande di

petizio­ne. In una duplica del 22 ottobre 2014 la moglie ha reiterato le

domande da lei formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 28 gennaio

2015 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria di merito è iniziata il 5

febbraio 2015. In quell'ambito l'arch. __________ P__________ è stato chiamato

a consegnare il 10 maggio 2016 una perizia, completata il 24 gennaio 2017, sul

valore dell'alloggio coniugale.

E. Nel

frattempo, con decreto del 4 maggio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza

cautelare del marito, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per la

convenuta a fr. 1413.– mensili dall'11 aprile 2014 e a fr. 323.– dal 1°

gennaio 2015 in poi (inc. CA.2014.131). Un appello presentato il 19 maggio 2016

da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 7 novembre 2017 da

questa Camera, che ha fissato il contributo alimentare in fr. 1440.–

mensili per il gennaio del 2015 e in fr.

1315.– mensili dal 1° febbraio 2015 in poi (inc. 11.2016.43). Un'ulteriore

richiesta volta a ottenere la soppressione cautelare del contributo in

questione è stata presentata da AO 1 il 29 novembre 2017 in seguito al

trasferimento della moglie a __________ nel maggio del 2017 (inc. CA.2017.414).

F. L'istruttoria

di merito è terminata il 23 aprile 2018 e le parti hanno rinunciato alle

arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28

giugno 2018 l'attore ha reiterato le proprie richieste, precisando in fr. 164 247.– la somma offerta in

liquidazione del regime dei beni e proponendo la divisione a metà della sua

prestazione di fine rapporto di lavoro al netto delle imposte, previa deduzione

della metà degli averi di previdenza accumulati dalla moglie. In un allegato

conclusivo di quello stesso giorno la convenuta ha consentito all'attribuzione dell'alloggio

coniugale al marito dietro assunzione dell'intero debito ipotecario e compenso

di fr. 423 150.–,

instando in subordine per lo scioglimento della comproprietà mediante vendita a

trattative private per almeno fr. 1 360 000.– e indennizzo in suo favore del 45.5% sul

ricavo netto. Essa ha sollecitato altresì il pagamento di fr. 68 816.55 in liquidazione del regime dei beni e il

trasferimento di € 57 355.95 a saldo delle sue pretese previdenziali, quantificando

in fr. 1332.50 mensili il contributo alimentare sollecitato fino al

pensionamento del marito.

G. Statuendo con

sentenza del 16 agosto 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato

la divisione a metà della previdenza professionale maturata in Svizzera dai

coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per

definire l'entità di tali prestazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo

a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385

di __________ e ha condannato il medesimo a versare alla moglie una

liquidazione di fr. 222 312.68, ogni

coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui

intestati. Infine il Pretore ha respinto la richiesta di contributo alimentare della

moglie e ha stralciato, siccome divenuta priva d'interesse, l'istanza cautelare

29 novembre 2017 del marito intesa a sopprimere quel contributo in pendenza di

causa. Le spese processuali di complessivi fr. 22

000.– (di cui fr. 5207.75 per la perizia) sono state poste per un terzo

a carico del marito e per il rimanente a carico della convenuta, tenuta a

rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 settembre

2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà per piani n. 12 385 di __________ o, subordinatamente, sia ordinata

la vendita di tale immobile a trattative private per almeno fr. 1 360 000.–,

riversandole il 43.5% del ricavo. Oltre a ciò, essa chiede che AO 1 sia

condannato a versarle fr. 68 935.– in

liquidazione del regime dei beni e a trasferirle € 57 355.95 sul suo conto previdenziale, come pure a

erogarle un contributo alimentare di fr. 1332.50 mensili fino al pensionamento

di lui.

I. Invitata il 28 settembre 2018 a depositare un

anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali

presumibili, l'appellante ha presentato il 1° ottobre 2018 una richiesta di

gratuito patrocinio che è stata respinta da questa Camera il 5 ottobre 2018

(inc. 11.2018.113). Il 12 ottobre 2018 AP 1 si è rivolta così al Pretore per

ottenere dal marito una provvigione ad litem di fr. 15 000.– destinata a finanziare le spese

processuali di appello. Statuendo il 18 dicembre 2018, il primo giudice ha

rigettato l'istanza (inc. CA. 2018.388). Un appello presentato contro tale decisione

è stato respinto da questa Camera il 14 marzo 2019 unitamente alla

contestuale istanza di gratuito patrocino (inc. 11.2019.1/2). Vista la

richiesta dell'appellante di corrispondere l'anticipo in sei rate mensili di

fr. 2500.–, il presidente della Camera ha poi fissato all'appellante un termine

unico per depositare fr. 15 000.– entro il

31 gennaio 2020.

L. Con decreto del 5

marzo 2020 il presidente della Camera ha respinto una richiesta presentata dal marito

il 28 novembre 2019 volta ad autorizzare l'esecuzione anticipata del

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (soppressione immediata del contributo

alimentare per la moglie).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore

(liquidazione del regime dei beni, conguaglio degli averi previdenziali, contributo

di mantenimento in favore della moglie).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta

alla patrocinatrice della convenuta il 20 agosto 2018 (tracciamento dell'invio,

agli atti, n. __________). Introdotto il 19 settembre 2018, ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello la

convenuta acclude due articoli sul fallimento del __________ S.p.A., apparsi il

20.

e 24 agosto 2018 in __________ e __________. Da parte sua l'attore ha

prodotto a questa Camera, con l'istanza di esecuzione anticipata del 28 novembre

2019, una lettera dell'11 dicembre 2018 in cui i curatori del fallimento comunicano

la rescissione dei rapporti d'impiego con i dipendenti per il 31 dicembre 2018 e

un estratto di una sua relazione bancaria (valuta 8 ottobre 2018) presso la U__________

SA. Egli ha fatto seguire altresì il 24 dicembre 2019 il contratto a ore

stipulato il 19 novembre 2019 con la __________, come pure, con le osservazioni

all'appello, una lettera 20 settembre 2019 del Comune di __________ riguardo

alla pubblicazione dei contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazio­ne

con il conteggio a carico della proprietà per piani n. 12 385. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla

giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la

diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1

CPC). In concreto i documenti sono successivi

all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati con il successivo

atto di causa in appello. Sono così ricevibili.

3.

Litigiosi rimangono, in questa

sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la

liquidazione del regime

dei beni, il conguaglio delle pretese di

previdenza professionale e il contributo alimentare per la moglie. Il principio

del divorzio

inve­ce

è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

Ciò premesso, in caso di divorzio

la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione

di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la

liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza

del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così come

quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni

inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,

ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2018.62

del 20 gennaio 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per

scostarsi da tale principio.

I. Sullo

scioglimento della comproprietà immobiliare

4.

Riepilogati

i criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, nella sentenza

impugnata il Pretore ha constatato

che AO 1 chiede l'assegnazione della proprietà per piani n. 12 385 e che la moglie non vi si oppone, a patto

di ricevere un'adeguata liquidazione. Egli ha attribuito così l'immobile in

proprietà esclusiva al marito, subordinando il trapasso del bene nel registro

fondiario allo svincolo della convenuta dal debito ipotecario che grava l'immobile

o all'estinzione del debito stesso, come pure alla prova dell'avvenuta

tacitazione di lei in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 222 312.68; sentenza impugnata, pag. 6, 9, 13

e 17).

5.

L'appellante obietta

di non essersi opposta all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito “solo

e soltanto alla condizione secon-do la quale le fosse versata una idonea

liquidazione” e ricorda di avere proposto in subordine la vendita del fondo a

trattative private al valore risultante dalla perizia giudiziaria. Da parte sua

l'attore rileva come neppure in appello la moglie contesti che l'abitazione

coniugale gli sia attribuita in proprie­tà esclusiva. A prescindere da ciò, egli

fa valere che il legame più stretto con l'immobile è sempre stato il suo, poiché

egli ha acquistato, mantenuto e occupato l'appartamento, mentre la moglie se n'è

andata nel 2010. Ad ogni buon conto – egli soggiunge – il diritto di prelazione

concesso per legge ai comproprietari gli conferisce il diritto ritirare l'immobile

al valore della perizia. L'attore sostiene infine che la richiesta subordinata

era sta­ta formulata dalla moglie per l'ipotesi in cui egli non fosse stato in

grado di versare il compenso stabilito dal Pretore.

a) Per

giustificare “un interesse preponderante” nel senso del­l'art. 205 cpv. 2

CC non basta che l'attore abbia continuato a occupare l'abitazione coniugale

dopo la sospensione della vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del

28.

dicembre 2018, consid. 6b con rinvio). Non basta neppure che egli si sia

occupato di mantenere l'abitazione, logica conseguenza della concessione in uso

dell'immobile durante la separazione. Non

si può dire pertanto che nel caso specifico il marito abbia addotto un

interesse “preponderante” nell'accezione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Quanto al

diritto di prelazione legale del comproprietario, tale prerogativa non

conferisce il diritto di ritirare un

immobile a un valore peritale (art. 682 cpv. 1 e 681 cpv. 1 con rinvio all'art.

216d cpv. 3 CC).

b) Sta

di fatto che in concreto la stessa AP 1 ha proposto al primo giudice – e

propone in questa sede – di assegnare l'abitazione coniugale in proprietà

esclusiva a AO 1 (richiesta di giudizio n. 2). Cer­to, la sua adesione è

subordinata all'incasso di una “idonea liquidazione”, ma tale condizione è già

prevista dall'art. 205 cpv. 2 CC, un giudice non potendo attribuire un bene in comproprietà a un coniuge

senza dispor­re il pieno indennizzo dell'altro coniuge, indennizzo che va

calcolato secondo il valore venale del bene (Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 ad art. 205). Né l'appellante

motiva in concreto la richiesta subordinata di una licitazione fra

comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), per tacere del fatto che ciò neppure potrebbe

entrare in linea di conto, solo il marito essendo interessato all'immobile

(analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015

consid. 19). Sapere poi se l'“idonea liquidazione” sia quella fissata dal Pretore

o quella invocata dall'appellante è una questione che sarà esaminata in

appresso (consid. 6). In ogni caso le legittime aspettative della convenuta

sono salvaguardate dal fatto che il trapasso di proprietà nel registro

fondiario è condizionato allo svincolo di lei dal debito ipotecario o all'estinzione

del debito stesso sulla sua quota (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del

9.

dicembre 2015, consid. 18d in fine). Non dovessero – per avventura – adempiersi

simili condizioni, in caso di disaccordo sulle modalità di scioglimen­to spetterà

alle parti rivolgersi al Pretore per chiedere di definire la vendita della

comproprietà ai pubblici incanti.

6.

Trattandosi del

compenso per l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, il Pretore si è dipartito dal valore

commerciale stima­to dal perito giudiziario in fr. 1 360 000.–. Ciò posto, egli ha accertato che il prezzo di acquisto di

fr. 610 000.– è stato finanziato per fr. 510 000.– con un mutuo ipotecario acceso dai

coniu­gi, per fr. 80 000.– con beni propri del marito e per i

rimanenti fr. 20 000.–, in

assenza di prove, con acquisti di entrambi. Egli ha calcolato così la spettanza

della moglie in fr. 423 750.–,

deducendo dal valore commerciale di fr. 1 360 000.–

il debito ipotecario di fr. 432 500.–,

come pure l'investimento in beni propri del marito di fr. 80 000.–, e dividendo a metà il risultato

(sentenza impugnata, pag. 7 seg.). In liquidazione del regime dei beni il primo

giudice ha poi ascritto il valore dell'immobile (dedotta

l'ipoteca e l'investimento di fr. 80 000.–) ai beni propri del marito e l'indennizzo

di fr. 423 750.– agli acquisti della moglie, indennizzo

che è stato considerato nella partecipazione all'aumento secondo l'art. 215

cpv. 1 CC (sentenza impugnata, pag. 13).

a) L'appellante

non contesta i dati alla base del calcolo del Pretore, salvo precisare che i

fr. 20 000.– vanno suddivisi a metà fra i

coniugi, attribuiti ai rispettivi acquisti e considerati nel calcolo del

plusvalore. Afferma inoltre che ove i coniugi comperino – come in concreto – un

immobile in ragione di metà ciascuno attingendo a beni propri dell'uno e a un

credito ipotecario stipulato da entrambi, i mezzi propri che rendono possibile

l'acquisto sono destinati a finanziare ciascuna delle parti in comproprietà “in

ragione di metà e costituiscono un credito che un coniuge vanta nei confronti

del­l'altro”. Ciò posto, l'appellante ritiene erroneo ascrivere l'inte­ra abitazione

coniugale ai beni propri del marito. L'immobile – essa adduce – è stato finanziato

per il 13% con beni propri dell'attore (fr. 80

000.– rispetto al prezzo d'acquisto di fr. 610 000.–) e per il rimanente 87% con acquisti di entrambi. In

condizioni del genere per vedersi attribuire

in proprietà esclusiva l'immo-bile AO 1 deve rifonderle la metà degli

acquisti con il plusvalore, al netto

del debito ipotecario, cioè fr. 376 600.–

(fr. 1 183 200.– meno fr. 430 000.–, diviso

2), somma ch'essa pretende in aggiunta alle altre spettanze in liquidazione del

regime dei beni.

b) L'attore

obietta che il valore dell'immobile è di fr. 1 040 400.–, dovendosi ridurre del 10% la stima

peritale in caso di vendita a breve termine, vista la contrazione del mercato

immobiliare intervenuta nel frattempo. Egli chiede inoltre che si tenga conto

del contributo di costruzione per opere di canalizzazione, di fr. 2162.25,

addotto con le osservazioni al­l'appello (sopra, consid. 2), come pure dell'apporto

di lui di ulteriori fr. 40 000.– investiti

con beni propri per l'acquisto, la ristrutturazione e la miglioria dell'immobile.

Onde una spettanza in favore degli acquisti della moglie di fr. 242 868.89

(fr.

1.

040 400.–,

meno fr. 432 500.–, meno fr. 2162.25,

meno fr. 120 000.–, diviso 2). Considerati gli altri elementi

in liquidazione del regime dei beni, egli calcola in esito alla compensazione dell'aumento

(art. 215 cpv. 2 CC) una spettanza della moglie di fr. 131 872.30, sostenendo di avere rinunciato ad

appellare per non procrastinare i tempi del giudizio.

c) Per quel che è della mancata suddivisione a

metà della som­ma di fr. 20 000.–

investita nell'acquisto dell'abitazione coniugale, qualificata dal Pretore come

“acquisto dei coniugi” escluso dalla partecipazione al plusvalore, non essendo

dimostrato in che misura questa configurasse un acquisto dell'uno o dell'altro (sentenza

impugnata, pag. 8 a metà e pag. 9 in fondo),

fino a prova del contrario essa si presu­me una comproprietà dei coniugi (art.

200.

cpv. 3 CC). L'investimento nell'abitazione coniugale va dunque considerato

per fr. 10 000.– come finanziato

dagli acquisti del marito e per gli altri fr. 10 000.– dagli acquisti della moglie. Esso partecipa inoltre al

plusvalore (si veda l'esempio in DTF 141 III 53). Al proposito l'appello risulta

provvisto di buon diritto.

d) Quanto

al minor indennizzo dovuto alla moglie per il contributo di costruzione

relativo a opere di canalizzazione riscos­so dal Comune di __________ il

20.

settembre 2019 (fr. 2162.25), tale contributo è stato calcolato su

una quota di 125/1000

della particella n. 43 RFD, ovvero unicamente sulla quota di un mezzo dell'attore

sulla PPP n. 12

385.

(sopra, lett. A). AO 1

non può pretendere pertanto dall'appellante una partecipazione a quella spesa.

e) Riguardo

ai fr. 40 000.– che il marito sostiene di avere

investito con beni propri in lavori di manutenzione e miglioria subito dopo l'acquisto

dell'immobile, il Pretore non ha riconosciuto il finanziamento, ritenendolo non

dimostrato (sentenza impugnata, pag. 8). L'attore eccepisce che la moglie non

ha mai posto in dubbio l'uso delle somme da lui prelevate dai suoi conti pres­so

la Banca U__________ di __________ e la U__________ SA

di __________, contestando soltanto che si trattasse di beni propri. Al proposito

egli adduce che in pochi mesi di matrimonio non gli sarebbe stato possibile

accumulare simili importi e che anche sua sorella ha spiegato come il loro padre

avesse elargito donazioni su quel conto presso la Banca U__________.

Davanti

al primo giudice il marito ha allegato di avere finanzia­to con beni propri,

subito dopo l'acquisto dell'abitazione coniugale, opere per fr. 40 000.– prelevati da conti che egli ave­va

prima del matrimonio presso la Banca U__________ e l'U__________ SA, di avere saldato la parcella

notarile di fr. 10 454.– con fondi provenienti dalla Banca __________

e di avere sovvenzionato altri lavori per fr. 34 135.22 (una tenda da sole, una canna

fumaria e una nuova cucina) con denaro depositato presso la Banca P__________ e l'U__________ SA, soggiungendo che gli averi su quei conti

esistevano già prima del matrimonio, come confermano la deposizione della

sorella, il doc. GG e la circostanza che egli non avrebbe potuto accumulare

tanti risparmi in pochi mesi (conclusioni, pag. 15 segg.; petizione, pag. 12

seg.). Nel suo allegato conclusivo AP 1 non ha contestato che il marito abbia

finanziato le spese in questione. Ha sottolineato nondimeno che nella sua

deposizione costui non ha saputo ricordare da quali conti avesse prelevato i

fondi e non ha escluso anzi di avere fatto capo al conto salario dell'U__________, sicché non ha dimostrato di avere usato beni propri

(conclusioni, pag. 4 n. 21; risposta, pag. 7). L'origine dei fondi adoperati

per finanziare quegli investimenti nell'abitazione coniugale rimane dunque

litigiosa.

Ciò premesso, per quanto attiene alle spese notarili

di fr. 10 454.– (doc LL) e ai lavori eseguiti

successivamente per fr. 34 135.22

(doc. NN, OO e PP), nelle sue osservazioni al­l'appello l'interessato si limita

a citare i relativi documenti, ma non formula alcuna pretesa, sicché al

riguardo non soccorre diffondersi. Quanto ai lavori compiuti subito dopo l'acquisto dell'abitazione

coniugale e per i quali l'attore chiede di riconoscergli un investimento di fr.

40.

000.– in beni propri, AO 1 ha prodotto un

plico di fatture e ricevute emesse fra il maggio e l'ottobre del 1998 per la

fornitura di piastrelle, la consegna e la posa di una veranda per Lit 12 535 489 complessivi e fr. 5000.– (doc.

II), cinque ricevute di prelevamenti effettuati dal dicembre 1997 al giugno

1998.

da un libretto di risparmio e da un conto corrente a lui intestati presso

la Ban­ca U__________ per complessivi fr. 37 500.– (doc. MM), l'estratto di un conto di deposito presso la

U__________ SA che attesta il 31 dicembre

1997.

averi per fr. 29 726.–, di cui fr. 10 237.– su un conto di risparmio n. 308166.M1X

(doc. FF), e due estratti della medesima banca in cui figurano averi il 31

dicembre 1998 per fr. 100.96 su un conto corrente e un saldo di

fr. 10 031.35 sul citato conto di risparmio (doc.

GG).

Ora,

un coniuge che pretende di avere investito mezzi propri in un determinato bene

deve dimostrare il flusso dei pagamenti e non solo la possibilità d'investimento

(DTF 138 III 203 consid. 6.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28

febbraio 2018 consid. 5). Nella fattispecie, raffrontan­do le fatture e le

ricevute con i prelievi bancari, non si ravvisano significative concomitanze di

date o di importi. Né i documenti dell'U__________ SA dimostrano un consumo di

sostanza, il saldo sul conto di risparmio all'inizio e alla fine del 1998

essendo analogo e mancando dati di raffronto per il deposito e il conto

corrente (doc. FF e doc. GG). Quanto alla testimonianza della sorella dell'attore,

costei si è limitata a riferire quanto appreso dall'attore medesimo, ossia che

egli necessitava di fr. 120 000.–

per l'acquisto dell'abitazione coniugale e che, dedotti fr. 80 000.– ricevuti in dono dal padre, egli

pote­va recuperare la rimanenza “con i soldi che aveva su un altro conto”,

senza per altro fare accenno al finanziamento dei lavori nell'abitazione

(deposizione di __________ P__________: verbale del 16 gennaio 2018, pag. 2). Dati i redditi

dei coniugi, poi, non si può dire che fosse impossibile per il marito accantonare

nei primi sei mesi di matrimonio fr. 15 500.– per far fronte alle spese

documentate (doc. II: Lit 12 535 489, pari a fr. 10 500.– circa nel maggio del 1998, e

fr. 5000.–: ‹https://fxtop.com/it/ tassi-cambio-storici›).

In

definitiva, il marito non ha dimostrato di avere investito ulteriori beni

propri nell'abitazione coniugale. Tutt'al più si potrebbe immaginare un

investimento nell'abitazione coniugale di complessivi fr. 15 500.– con acquisti di lui. Non incombe

tuttavia a questa Camera investigare d'ufficio in una materia retta dal

principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

f) Per

quanto concerne il valore dell'immobile che l'attore chie­de di portare a fr. 1 040 400.–,

il Pretore ha appurato che nel­la sua delucidazione del 24 gennaio 2017 il

perito ha stimato il valore dell'abitazione coniugale in fr. 1 360 000.–

e quel­lo in caso di vendita a breve termine (sei mesi) in fr. 1 156 000.–.

AO 1 però non ha mai preteso di voler vendere sollecitamente l'immobile, di

modo che il Pretore si è attenuto al primo importo (sentenza impugnata, pag.

7). L'interessato non contesta la stima del perito, ma sostiene che la perizia

non è più attuale e che il valore dell'alloggio coniugale è sensibilmente

inferiore per l'intervenuta contrazione del mercato immobiliare. Rinviando alle “pubblicazioni __________”, egli assume

come dai “dati ufficiali ricavati dai principali attori immobiliari” risulti

una riduzione dei prezzi di vendita di alme­no il 10%. L'attribuzione dell'intera

proprietà a sé medesi­mo inoltre – egli soggiunge – “configura per la moglie un

realizzo a breve termine e senza incognite di mercato”, sicché si giustifica di

fondarsi sul valore commerciale stimato dal perito in caso di vendita a breve

termine (fr. 1 156 000.–), ridotto del 10%. Ciò si

giustificherebbe anche per tenere conto del fatto che con la sua condotta

processuale AP 1 ha procrastinato la causa in appello, in modo da riscuotere il

più a lungo possibile il contributo alimentare provvisionale.

Non

si disconosce che il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento di un

regime dei beni va determinato al momen­to della liquidazione (art. 214 cpv. 1

CC), sicché in caso di divorzio fa

stato il giorno in cui è emanata la sentenza (sentanza del Tribunale federale 5A_346/2015

del 27 gennaio 2017 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9

agosto 2018 consid. 5b con numerosi richiami). Né fa dubbio che una

perizia sul valore di un fondo abbia durata limitata (12 mesi secon­do il

perito: referto del 24 gennaio 2017, 7° foglio). È verosimile inoltre che

fluttuazioni del mercato in pendenza di causa possano influi­re sul valore di

un immobile. Non tocca tuttavia al giudice sostituirsi al perito in valutazioni

tecniche, ancor me­no sulla base di indeterminati “dati ufficiali” o

pubblicazioni specialistiche. Spettava all'attore dimostrare in concreto nuo­ve

condizioni di mercato e chiedere su tale base, se mai, un aggiornamento

peritale in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). In concre­to,

del resto, il marito non pretende di voler vendere l'abitazione

coniugale rapidamente. Poco giova di conseguenza che per la moglie la cessione

della quota di comproprietà costituisca una realizzazione a breve termine. Ne

segue che il valore di fr. 1 156 000.– sti-mato dal perito in caso di

vendita entro sei mesi non è di rilievo.

g) Ciò

posto, dovendosi determinare l'indennizzo spettante nel­la fattispecie alla

convenuta giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, il principio della ripartizione a metà

del plusvalore di un bene in comproprietà è stato da tempo precisato dalla

giurispruden­za, nel senso che – riservata una diversa intesa figurante in una

convenzione scritta (art. 206 cpv. 3 CC) – in conformità all'art. 206 cpv. 1 CC

va riconosciuto al coniuge che ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto

della quota dell'altro, oltre al rimborso

della somma, il diritto di partecipare al plusva­lore che risulta al

momento della liquidazione (DTF 141 III 61 consid. 5.4.3). Inoltre la

proporzione fra investimenti in beni propri e acquisti si riflette sul

plusvalore riconducibile al mutuo ipotecario (DTF 141 III 63 consid. 5.4.5 con

rinvii; RtiD II-2018 n. 7c pag. 717 consid. 9a con richiami). Sulla scorta di

tali principi va calcolata la partecipazione di ciascun coniuge al maggior

valore dell'immobile.

h) AO

1.

ha finanziato l'acquisto della sua quota di comproprietà sull'abitazione

coniugale con fr. 10 000.– di

acquisti (l'1.64% sul costo totale di fr. 610 000.–), con fr. 40 000.– di beni propri (ossia il 6.56%) e

con la sua quota di debito ipotecario, di fr. 255 000.–, anch'esso da dividere a metà fra i coniugi in virtù

dell'art. 200 cpv. 2 CC (41.80%). Per decidere l'attribuzione di un bene a una

massa determinante è il contributo fornito dal coniuge e non i fondi

provenienti da un debito ipotecario, il quale va poi a gravare la medesima

massa secondo l'art. 209 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_707/2016

del 3 maggio 2017 consid. 2.1 con richiami). Dandosi contributi di due masse,

decisivo è il contributo maggiore, nel caso in esame quello dei beni propri. Gli

acquisti avranno diritto così a un compenso verso i beni propri secondo l'art.

209.

cpv. 3 CC (DTF 141 III 62 consid. 5.4.4). Il plusvalore riconducibile

al debito ipotecario, inoltre, va ripartito in proporzione agli investimenti

delle due masse, ossia per il 8.36% agli acquisti e per il 33.44% ai beni

propri (DTF 141 III 63 consid. 5.4.5).

Ne

discende che in concreto la quota di comproprietà del-l'abitazione coniugale di pertinenza del

marito, valutata fr. 680 000.– (la

metà di fr. 1

360.

000.–) va ascritta ai beni propri di lui.

In tale massa rientra anche la quota del debito ipotecario di fr. 216 250.–. Gli acquisti di AO 1, nondi-meno,

hanno diritto a un compenso variabile di complessivi fr. 85 000.–, composti dell'investimento iniziale

in acquisti di fr. 10 000.–,

della relativa partecipazione del 1.64% al plusva-lore di fr. 12 300.– (1.64% di fr. 750 000.–) e della partecipa-zione dell'8.36%

al plusvalore riconducibile al debito ipotecario di fr. 62 700.– (8.36% di fr. 750 000.–).

i) Quanto

alla convenuta, essa ha finanziato la compravendita della sua quota di

comproprietà sull'abitazione coniugale con fr.

10.

000.– di acquisti (l'1.64% sul costo totale di fr. 610 000.–) e per il resto con un finanziamento del

marito per fr. 40 000.– (il 6.56%),

oltre che con la propria quota di debito ipotecario di fr. 255 000.– (il 41.80%). L'investimento dell'interessata

appartiene interamente agli acquisti di lei, cui va attribuita la quota di

comproprietà. I debiti per il compenso dovuto al marito (art. 206 cpv. 1 CC),

così come per l'onere ipotecario, gravano la medesima massa (art. 209 cpv. 2

CC). Il plusvalore dovuto al debito ipotecario va attribuito anch'esso

interamente agli acquisti.

Ricapitolando,

la quota di comproprietà sull'abitazione coniugale di pertinenza della moglie

(fr. 680 000.–, ossia la metà di fr. 1 360 000.–) rientra negli acquisti di lei. La massa degli acquisti è gravata tuttavia

della quota di debito ipotecario di fr. 216 250.–, come pure del diritto al compenso variabile dovuto al

marito, che ammonta a complessivi fr. 89 200.–

composti di fr. 40 000.–

per l'investimento iniziale in beni propri del marito e della partecipazione

del 6.56% al plusvalore di fr. 49 200.–

(6.56% di fr. 750 000.–). Il

risultato di tale calcolo andrà integrato nella liquidazione del regime dei

beni.

II. Sulla

liquidazione del regime dei beni

7.

In

merito agli averi bancari, il Pretore ha accertato che il marito era titolare

di vari conti presso la U__________ SA. Ha inserito così fra gli acquisti di

lui fr. 8718.42 per un conto corrente n. __________.40D, rilevando che AO 1

aveva riconosciuto tale importo, seppure non fosse provato il saldo al momento in

cui è stata promossa la causa di divorzio (11 aprile 2014). In difetto di prova

(o di un riconoscimento) egli non ha considerato invece il conto n. __________01, mentre per quel

che è delle relazioni n. __________.01D e n. __________.M1X egli ha

riscontrato a quella data un saldo di fr. 5222.86 e di fr. 3646.09, constatando

così acquisti per complessivi fr. 17 587.37. Riguardo a un altro conto detenuto in passato da AO 1

presso la Banca U__________ (poi tra-sferito all'ex B__________ SA), il Pretore

non ha inserito di contro negli ac-quisti dell'attore la somma di fr. 41 406.85 che la moglie chiedeva di

reintegrare per avere il marito prelevato quasi fr. 30 000.– po­co prima che lei lasciasse l'alloggio

coniugale, ma di cui non era stato possibile dimostrare la destinazione. Fra

gli acquisti della moglie il Pretore ha inserito per converso fr. 2310.22

(importo da lei riconosciuto) che figuravano sul suo conto postale il

31.

marzo 2014 (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). L'appellante chiede di portare

gli acquisti bancari del marito a fr. 73 686.20.

Le posizioni litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

insta perché nel calcolo entrino fr. 20 253.–

relativi a un conto U__________ n. __________.01 (recte: __________.01 [doc. HHH]), facendo valere che quello era il saldo il

31.

dicembre 2013 e che quel saldo non aveva subìto variazioni (se non per una

differenza di fr. 3.–) fino al 5 settembre 2014. Il marito oppone che il numero

__________.01 si riferisce non a un conto,

bensì a un portafoglio di due conti (__________.01D e __________.M1X)

già considerati dal Pretore unitamente al conto comune n. __________.40D. La relazione di portafoglio n. __________.01 non può dunque essere conteggiata in aggiunta, salvo

calcolare in doppio l'avere sui conti n. __________.01D e __________.M1X.

L'esame dell'estratto patrimoniale del portafoglio n. __________.01 (il 31 dicembre 2013: doc. GGG; il 5 settembre 2014:

doc. HHH) conferma in effetti che nel medesimo figurano il conto privato n. __________.01D e il conto risparmio n. __________.M1X. E per tali conti il Pretore ha già tenuto calcolo

dei saldi di fr. 5222.68 e fr. 3646.09 (doc. TT e UU). Al riguardo l'appello manca

perciò di consistenza.

b) L'interessata

chiede altresì di reintegrare negli acquisti del marito fr. 41 406.85 che figuravano il 31 dicembre 2009

sul conto __________ presso la B__________ SA (già Banca U__________) e che costui

ha ritirato prima di promuovere causa senza dare spiegazioni credibili. AO 1 obietta

che tale conto esisteva già prima del matrimonio e di avere consumato quei

fondi in parte per le necessità dell'unione coniugale e in parte per concedersi

qualche svago nell'intento di lenire il dolore psichico causatogli dai dissidi

coniugali (già insorti da tempo, come aveva sottolineato la moglie medesima

nella sua istanza a protezione dell'unione coniugale del 4 agosto 2010),

respingendo ogni accusa di slealtà.

Quand'anche

gli averi detenuti presso la B__________ SA il 31 dicembre 2009 (fr. 41 406.85; doc. 20) consistessero in acquisti

del marito (art. 200 cpv. 3 CC), la richiesta della convenuta è

destinata

all'insuccesso. Come ha accertato il Pretore, poco

prima

della separazione l'attore ha prelevato in tre volte (il 25 giugno, il 9

luglio e il 23 agosto 2010) fr. 29 000.–

complessivi da quel conto (doc. VI richiamato: estratto annuale il 31 dicembre

2010), che alla chiusura avvenuta il 1° ottobre 2012 registrava un saldo di fr.

2856.17

(doc. CCC). Le giustificazioni addotte dal marito potranno anche destare

perplessità. Spettava però alla convenuta, che pretende di reintegra­re nel

patrimonio coniugale averi bancari del marito risalenti alla fine del 2009,

dimostrare quale sia stata la loro destinazione, invocando eventualmente l'obbligo

di collaborazione del coniuge e il proprio diritto di informazione (da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 8b con

riferimenti). Invece, contrariamente

a quanto sostiene, essa non ha neppure interpellato il coniuge durante la

deposizione, ma si è limitata a chiedere informazioni sui conti presso la U__________

(verbale del 16 gennaio 2018, pag. 3 seg. con riferimento ai doc. AAAA e BBBB).

Senza contare che, come ha ricordato

il Pretore, un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa

nascere per ciò soltanto un diritto al compenso (I CCA, sentenza citata inc.

11.2017.116, loc. cit.).

8.

Relativamente

alle polizze assicurative, il Pretore ha sottolineato che agli atti non

figurano documenti attestanti il loro valore di riscatto l'11 aprile 2014, data

in cui è stata promossa la causa di divorzio. Egli ha tenuto calcolo pertanto degli

importi ammessi dal marito, ossia fr. 7522.20 per la polizza n. __________ della

Z__________, fr. 20 000.– per la polizza

n. __________ del medesimo assicuratore e fr. 14 076.– per la polizza n. __________ dell'A__________

AG, onde complessivi fr. 41 598.20

(sentenza impugnata, pag. 11 seg.). L'appellante sostiene che gli averi sulle

polizze ammontano a complessivi fr. 66 493.90,

dovendosi considerare (oltre a fr. 14 076.–

per la polizza A__________, non contestati) fr. 15 044.40 per la polizza Z__________ n. __________

e fr. 21 373.50 più fr. 16 000.– per l'altra polizza Z__________ n. __________.

a) Per

quanto attiene alla polizza Z__________ n. __________, l'interessa­ta afferma

che il valore della medesima il 30 settembre 2010 era di fr. 15 044.40 e che nessun pagamento è

intervenuto in seguito, sicché l'importo va considerato per intero. Il marito

obietta che la polizza era stata stipulata nel 1997 e che i pre­mi dei primi

due anni sono stati quindi finanziati con beni pro-pri, di modo che solo la

metà del valore di riscatto rientra nei suoi acquisti. Ora, le polizze

assicurative, che sia previdenza vincolata (“pilastro 3a”) o libera (“pilastro

3b”), sono liquidate attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente

(nel senso dell'art. 4 cpv. 3 OPP 3) alla massa di beni che ha finanziato i

premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16

del 28 dicembre 2018 consid. 12a).

Nella

fattispecie si conviene che, pur in difetto di un'attestazione sul valore di

riscatto l'11 aprile 2014, tale valore può desumersi dalla dichiarazione

rilasciata il 9 aprile 2015 dalla P__________ SA, dalla quale si evince che

fino a quella data non erano intervenuti pagamenti e che il valore di riscatto ammontava

il 30 settembre 2010 a fr. 15 044.40 (doc. IV richiamato). Dalla documentazione agli atti si

evince però che la polizza è stata finanziata con un premio unico di fr. 12 000.– (doc. IV richiamato: polizza

allegata alla lettera citata della P__________ SA). V'è così da presumere che la polizza, stipulata il

1° aprile 1997, sia stata finanziata dall'attore prima del matrimonio, e quindi

con beni propri, sicché il valore di riscatto va attribuito alla tale massa.

All'appellante non può dunque ascriversi più di quanto riconosce l'attore.

b) Relativamente

all'altra polizza Z__________ (n. __________), secondo AP 1 risulta dagli atti

che il marito ha riscattato fr. 21 373.50

il 1° giugno 2014 e altri fr. 16 000.– quello stesso mese. L'attore obietta che la polizza è stata

stipulata anch'essa prima del matrimonio, il 1° aprile 1997, e che dei

pagamenti eseguiti prima dell'avvio della causa (fr. 16 000.– versati ogni otto anni, pari a fr.

2000.– annui) i primi due

rientrano per gli stessi motivi correlati

alla polizza n. __________ nei suoi beni propri, ai quali spetta una

pretesa di fr. 2000.– nei confronti dei suoi acquisti. Considerato che il

valore di riscatto di quella polizza assommava il 1° giugno 2014, stando a quanto

ha dichiarato l'assicuratore, a fr. 21 373.50,

secon­do l'attore si giustifica di inserire negli acquisti di lui un valore di

riscatto, l'11 aprile 2014, di fr. 20 000.–.

Dalla

citata lettera 9 aprile 2015 della P__________ SA si desume che in virtù della

polizza appena menzionata il marito ha ottenuto due pagamenti di fr. 16 000.– ciascuno: il 29 aprile 2005 a lui

medesimo e il 26 marzo 2013 alla Z__________ Sagl di __________ (doc. IV

richiamato). La dichiarazione di quest'ultima società, secondo cui il

versamento sarebbe avvenuto nel giugno 2014, non è quindi attendibile (doc.

DDDD), la scadenza dell'aprile 2013 essendo indicata nella polizza stessa (doc.

IV richiamato). In ogni caso le pre-stazioni antecedenti l'avvio della causa di

divorzio non rien-trano nella liquidazione del regime matrimoniale. Né il

marito può pretendere un compenso in favore dei suoi beni propri, anche perché i

premi relativi alla polizza n. __________, contrariamente a quelli della

polizza n. __________, non constano essere stati finanziati con un versamento

unico prima del matrimonio (doc. IV richiamato, polizza allegata alla lettera

citata della P__________ SA). Gli atti non precisano tuttavia il valore di

riscatto di quella polizza al momento in cui è stata promossa causa, l'importo

di fr. 21 373.50 riferendosi a una data successiva.

Anche per tale polizza all'appellante non può dunque vedersi attribuire più di

quanto ammette l'attore (fr. 20 000.–).

Su tale punto il giudizio impugnato resiste alla critica.

9.

Controverso

è infine l'importo complessivo di fr. 18 000.–

che il Pretore ha detratto dalla spettanza della convenuta in liquidazio­ne del

regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Per l'appellante solo fr.

15.

000.– rientrano nella liquidazione del

regi­me, gli altri fr. 3000.– essendole stati versati dal marito a titolo di

contributo straordinario. Comunque sia – essa continua – tali importi sono

stati prelevati dagli acquisti e non dai beni propri del marito sicché al

limite si giustifica un compenso tra gli acquisti di lui e gli acquisti di lei.

Il marito obietta che i fr. 3000.– da lui versati sono stati depositati dalla

moglie come garanzia in conformità al nuovo contratto di locazione e sottolinea

di averne preteso la compensazione con quanto a lei dovuto in liquidazione del

regime già con la petizio­ne.

Per

quel che è dei fr. 3000.– che l'appellante riconosce di avere ricevuto al

momento della separazione per “fare fronte alle spese di deposito cauzione e di

trasloco” (doc. E), è dubbio che ciò potesse raffigurare un contributo di

mantenimento nel senso del­l'art. 165 cpv. 2 CC. Il versamento non trova

fondamento nella comunione domestica dei coniugi, per tacere del fatto che di

esso ha beneficiato soltanto la moglie (cfr. Bräm

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 165 CC). La convenuta perde

di vista inoltre – come fa notare AO 1 – che già nella sua risposta del 23

giugno 2014 essa aveva espressamente riconosciuto come gli anticipi ricevuti “sulla

liquidazione del regime” (in discussione erano in particolare quelli in oggetto)

andassero “calcolati nella sua quota di

liquidazione” (pag. 10 n. 5.4). E il motivo del versamento non può da

lei essere rimesso in discussio­ne ora. È vero invece che gli importi in

questione sono stati stanziati prima della litispendenza e, per la presunzio­ne

dell'art. 200 cpv. 3 CC, sono stati prelevati dagli acquisti del marito. In

tale massa va quindi inserito un credito di fr. 18 000.– nei confronti della moglie a titolo

di anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale, credito che andrà poi

dedotto dal saldo a lei dovuto.

10.

In

definitiva gli acquisti del marito assommano, dopo quanto si è anticipato circa

la liquidazione dell'alloggio coniugale, a complessivi fr. 162 185.57, di cui fr. 85 000.– quale compenso variabile a carico

della massa dei beni propri per l'investimento nell'abitazio­ne medesima

(consid. 6h), fr. 17 587.37 per gli averi

sui conti bancari (consid. 7), fr. 41 598.20

per i valori di riscatto delle polizze assicurative (consid. 8) e fr. 18 000.– quale credito nei confronti della

moglie per il citato anticipo sulla liquidazione del regi­me matrimoniale

(consid. 9). AP 1 ha diritto alla metà dell'aumento, ossia a fr. 81 092.79 (art. 215 cpv. 1 CC).

Gli acquisti della moglie ammontano a complessivi

fr. 376 860.22, così composti: fr. 680 000.– per

la quota di comproprietà sull'abitazione coniugale (consid. 6i) e fr. 2310.22

per gli averi sul conto postale (consid. 7), dedotti fr. 216 250.– per la quota del debito ipotecario gravante

tale immobile e fr. 89 200.– per

il compenso variabile dovuto ai beni propri del marito per l'investimento nella

sua quota di abitazione coniugale (consid. 6i). L'attore ha diritto alla metà

dell'aumento, ossia a fr. 188 430.11

(art. 215 cpv. 1 CC). Compensati i rispettivi crediti (art. 215 cpv. 2 CC), la

moglie deve pertanto al marito fr. 107 337.32.

A

titolo di compenso per l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'abitazione

coniugale (art. 205 cpv. 2 CC) e a saldo di ogni reciproca pretesa il marito

deve in ultima analisi all'appellante fr. 338 412.68 (valore della quota di comproprietà

fr. 680 000.–, meno

la quota del debito in capo alla moglie di fr. 216 250.–, me­-no il credito in liquidazione del regime

dei beni di fr. 107 337.32, meno l'anticipo in liquidazione del regime

dei beni di fr. 18 000.–). Il trapasso

di proprietà nel registro fondiario rimane condizionato – circostanza che le

parti non discutono – allo svincolo della moglie dal debito ipotecario o all'estinzione

del debito stesso gravante la sua quota. Entro tale misura l'appello merita accoglimento.

III. Sul

conguaglio della previdenza professionale

11.

Relativamente

al conguaglio delle pretese previdenziali, il Pretore ha constatato che il

marito non detiene averi di tale natura presso un istituto svizzero, ma

soltanto in Italia, averi che sono definiti “trattamento di fine rapporto”. Di

conseguenza egli si è dichiarato incompetente a decidere in proposito (art. 63

cpv. 1bis LDIP), limitandosi a statuire sugli averi di previdenza

della moglie, dei quali ha ordinato la divisione a metà. Egli ha ordinato così la

trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo

il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali

prestazioni dalla data del

matrimonio (14 febbraio 1998) fino all'11 apri­le 2014 (sentenza impugnata,

pag. 4; dispositivo n. 2).

12.

L'appellante

fa valere che, dandosi averi di previdenza all'estero, il giudice deve

accordare al coniuge un'indennità a norma del­l'art. 124e CC o, quanto

meno, tenerne conto nella liquidazione del regime dei beni. Essa lamenta

altresì che la decisione impugnata è iniqua, poiché il marito conserva intatti

gli averi previdenziali accumulati in Italia, mentre lei è tenuta a suddividere

i propri. Ricorda inoltre che l'attore medesimo aveva proposto in pri­ma sede di

ripartire a metà quanto da lui maturato a titolo di trattamento di fine

rapporto, dedotti gli oneri fiscali. E siccome dagli atti risulta unicamente l'avere

accumulato dal marito dal 2001, si giustifica a suo parere di esonerarla da un

riparto della propria prestazione d'uscita. Considerato inoltre che l'attore ha

accumulato dal 2001 al 2016 complessivi € 114 711.90, essa chiede che sul suo conto previdenziale sia

trasferita la metà di tale importo, ossia € 57 355.95.

13.

L'attore

condivide l'opinione del Pretore riguardo all'incompeten­za del giudice

svizzero per statuire su averi di previdenza depositati all'estero e rileva che

la moglie non ha mai chiesto il versamento di un'indennità sulla base dell'art.

124e CC né il computo di tali averi nella liquidazione del regime dei

beni. A parte ciò – egli prosegue – la suddivisione dei suoi averi

previdenziali soggiace al diritto italiano e non è esigibile prima dell'età

pensionabile, oltre a essere vincolata alla riscossione di un assegno

divorzile. Non ricorrendo però estremi del genere, l'appellante nulla può

pretendere. AO 1 obietta altresì che con quanto da lui ricevuto e accantonato

negli anni a titolo di contributo di mantenimento AP 1 disporrà, ad avvenuta liquidazione

del regime dei beni, di complessivi fr. 437 284.98 che potrà

destinare alla sua previdenza professionale. A fronte della disparità di mezzi

– egli epiloga – si giustifica pertanto che essa sia tenuta a suddividere con

lui la propria previdenza.

14.

Che

le spettanze del marito in Italia denominate “trattamento di fine rapporto

(TFR)” e regolate agli art. 2120 segg. del Codice civile italiano configurino

averi previdenziali non è in discussione. Non è controverso nemmeno che il

marito ha lasciato parte del suo trattamento di fine rapporto (maturato dal 1°

gennaio 2001) nell'azienda, mentre quanto egli ha cumulato dal 1° gennaio 2007 è

stato versato su un fondo (doc. SSSS). Riguardo alla

moglie, è pacifico che questa dispone di

averi previdenziali in Svizze­ra, come confermano i conteggi di stipendio

mensili (per esempio il doc. 45). Nessun accertamento è stato tuttavia esperito

dal Pretore, che avrebbe dovuto agire d'ufficio (DTF 129 III 486 consid. 3.3.),

in merito al loro ammontare e all'istituto di previdenza in cui tali averi si

trovano.

15.

Ciò

premesso, litigiosa è anzitutto la competenza del giudice svizzero a statuire

sugli averi di previdenza all'estero che fanno capo al marito. Il 1° gennaio

2017.

è entrato in vigore l'art. 63 cpv. 1bis LDIP, il quale prevede

che i tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle

pretese di previden­za professionale nei confronti di una cassa pensioni

svizzera. Contrariamente all'opinione del Pretore, il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi

previdenziali situati all'este­ro non significa che i tribunali svizzeri

non siano abilitati a determinarsi al riguardo. Sussiste pur sempre, in

effetti, la competenza generale per regolare gli effetti del divorzio in

ossequio all'art. 63 cpv. 1 LDIP (Geiser

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 124e CC; Widmer Lüchinger in: Zürcher Kommentar,

IPRG, 3ª edizio­ne, n. 25 ad art. 63; Romano,

Aspects de droit international privé de la ré­forme de la prévoyance professionnelle

in: FamPra.ch 2017 pag. 67 seg.; analogamente: FF 2013 pag. 4189 seg.).

16.

L'impossibilità

di ordinare all'autorità estera una divisione in natura fa sì che il

conguaglio degli averi previdenziali dei coniugi avvenga in tal caso sotto

forma di un'indennità adeguata mediante

liquidazione in capitale o di rendita nel senso dell'art. 124e CC (cfr., in relazione all'art. 124 vCC,

la sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016 consid.

6.2.2.1

in: FamPra.ch 2016 pag. 472). Se mai il giudice svizzero potrebbe

decidere di rinviare complessivamente il conguaglio delle pretese di previdenza

professionale a un procedimento apposito, derogando al principio dell'unità della

decisione di divorzio, nel-l'ipotesi in cui esistano pretese di previdenza all'estero

e sia possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato in

questione (art. 283 cpv. 3 CPC). Ciò presuppone tuttavia che si possa ottenere

una siffatta decisione e che un coniuge sia disposto ad avviare una procedura a

tal fine nello Stato estero, fermo restando che il riparto complessivo degli

averi previdenziali resta sottoposto al diritto svizzero (Dolge in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad art.

283; Romano, op. cit., pag. 71).

17.

Per

determinare l'indennità adeguata nell'accezione dell'art. 124e

cpv. 1 CC si ricorre, per analogia, ai criteri sviluppati dalla dottrina e

dalla giurisprudenza in applicazione all'art. 124 cpv. 1 vCC. Si procede così

in due tappe. In primo luogo il giudice determina l'entità dell'indennizzo

secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art.

123.

CC che prevede il riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dal

coniuge debitore. In secondo luogo egli valuta la concre­ta situazione

economica in cui vengono a trovarsi le parti, in specie dopo la liquidazione

del regime dei beni, e le loro condizioni finanziarie dopo il divorzio. In tale

ambito occorre tenere calcolo altresì dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale

norma si riferisca unicamente al riparto

della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 9g con

riferimenti).

18.

Ciò posto, la

decisione del primo giudice che ha ordinato unicamente la divisione della

prestazione d'uscita della moglie non è sostenibile. Il Pretore avrebbe dovuto

accertare tanto le spettan­ze di AP 1 in Svizzera quanto le spettanze del

marito in Italia e procedere poi al calcolo di un'indennità adegua­ta conformemente

all'art. 124e cpv. 1 CC. Il problema è che in concreto mancano

accertamenti sia sugli averi previdenziali cumulati dall'appellante dal giorno

del matrimonio fino all'avvio del­la cau­sa di divorzio (11 aprile 2018; sentenza

del Tribunale federale 5A_710/2017 del 3 aprile 2018, consid. 5.2; RtiD II-2018

pag. 712 segg. consid. 9), sia sulle spettanze maturate in quello stesso periodo

da AO 1 in Italia. Tutto quel che si può desumere dagli atti è la situazione

successiva al 1° gennaio 2001 (doc. SSSS), con l'incognita tuttavia legata alla

sorte di tali aspettative in seguito al

fallimento del __________ S.p.A. D'altra parte anche la richiesta dell'appellante

di annullare il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, che le impone di

suddividere a metà con il marito quanto da lei cumulato presso il suo istituto

di previdenza, e di riconoscerle la metà degli averi maturati dal marito dal

2001.

al 2016 (complessivi € 114 711.90), non può trovare accoglimento,

essendo contraria al prescritto del­l'art. 124e cpv. 1 CC.

19.

Sulla situazione

previdenziale delle parti non

incombe a questa Camera indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale

federale 5A_18/2018 del 16 marzo 2018 in: SZZP/RSPC 2018 pag. 297). In

concreto, inoltre, non si tratta soltanto di esperire l'una o l'altra

prova per completare l'istruttoria, ma di assumere tutta la documentazione

necessaria per dirimere una parte essenziale dell'azione su cui il primo

giudice non ha statui­to e di completare i fatti su punti essenziali (art. 318

cpv. 1 lett. c CPC). Quanto all'indennità adeguata dell'art. 124e

cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe definirne inoltre per la pri­ma volta l'ammontare.

Al riguardo non basta tuttavia ripartire a metà le spettanze dei coniugi (prima

tappa del ragionamento). Occorre tenere conto anche della concreta situazione

economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione

del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio

(seconda tappa del ragionamento). Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e

decidere la questione alla stregua di un giudice naturale, ciò che sottrarrebbe

alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per

quanto riguarda la previdenza professionale delle parti la sentenza impugnata va

annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari

accertamenti e statuisca di nuovo (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58

del 29 dicembre 2016 consid. 6).

IV. Sul

contributo di mantenimento per la convenuta

20.

Riguardo

al contributo alimentare per la moglie, il Pretore, pur riscontrando in

concreto un matrimonio di lunga durata (oltre 12 anni di vita in comune), ha

rilevato che le parti non hanno avuto figli e hanno continuato a esercitare un'attività

lucrativa, partecipando entram­be alle spese dell'economia domestica.

Secondo una giurisprudenza applicata nel

Canton San Gallo (pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 372 e FamPra.ch 2003 pag. 647)

egli ha ricordato che in casi del genere un contributo di mantenimento dopo il

divorzio entra in linea di conto per un lasso di tempo limitato e solo se il

coniuge più debole subisce una considerevole riduzio­ne del reddito, mentre è

escluso, a prescindere dai rispettivi fabbisogni, se i coniugi dispongono di

entrate comparabili (sentenza impugnata, pag. 13 seg.).

Ricordato

ciò, il Pretore ha calcolato il reddito netto della moglie in fr. 3839.– mensili

(inclusi la tredicesima e il bonus, ma già dedotta l'imposta alla fonte) per

rapporto a un fabbisogno minimo

di

fr. 2345.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridot­to

per il minor costo della vita in Italia fr. 900.–, pigione fr. 1000.–,

spese accessorie fr. 150.–, tassa spazzatura fr. 19.–, assicurazione

responsabilità civile privata fr. 8.50, posteggio pro-fessionale fr. 160.–, imposta

di circolazione fr. 12.65, assicurazione dell'automobile fr. 95.25 mensili).

Quanto al marito egli ha accertato un reddito netto di fr. 7278.65 mensili

(incluse le man­ce di fr. 2085.75 mensili) dal gennaio del 2017 e di fr.

5095.05

mensili dopo il fallimento del __________ S.p.A. (l'inte-ressato potendo

riscuotere indennità di disoccupazione in Svizzera pari al 70% dell'ultimo

reddito) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3888.85 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–,

oneri ipotecari fr. 459.–, ammortamento fr. 416.65, spese

condominiali fr. 300.–, riscaldamento elettrico fr. 350.–, assicurazione

responsabilità civile privata fr. 18.80, assicurazio­ne dell'economia domestica

fr. 27.85, imposta rifiuti fr. 21.60, assicurazio­ne dell'automobile fr.

167.70, assicurazione della barca fr. 39.70, assicurazione dello scooter fr.

28.85, leasing dell'automobile fr. 393.10, posto barca fr. 232.–, imposta di

circolazione dello scooter fr. 8.35, imposta di circolazione dell'automobile

fr. 25.25, onere fiscale fr. 200.– mensili: sentenza impugnata, pag. 14 a

16). Accertato un margine disponibile mensile equiparabile (fr. 1493.60 la

moglie, fr. 1206.20 il marito), il Pretore ha ritenuto che le parti siano

economicamente indipendenti e ha escluso un contributo alimentare per la convenuta

(sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

21.

Secondo

l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge

provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare.

Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza

economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti

dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé

al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.10/11 del 6 marzo

2020.

consid. 4a con riferimenti). I criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo

alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamen­te illustrati da questa Camera

(RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un

coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione

finanziaria – come nella fattispecie (sotto, consid. 21a) – si procede in tre

tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii).

In pri­mo luogo si

determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il

livello di vita raggiunto dai coniugi duran­te la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge

possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è

appena descritto. In terzo luogo, semp-re che in esito alla seconda

tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD

II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10

del 6 marzo 2020, consid. 4a e 4b).

22.

Per

quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore

si è limitato a verificare che la moglie sia in gra­do di coprire il proprio

fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto civile, sulla scorta

dei costi che essa sopporta attualmente a __________. L'appellante fa valere

che, dandosi un matrimonio di lunga durata, ai coniugi va garantito il tenore

di vita sostenuto durante la comunione domestica. Rammenta di essersi dovuta

trasferire a __________ nell'aprile del 2017 per ridurre le proprie spese,

accontentandosi di un appartamento scomodo dopo che il Pretore aveva ridotto drasticamente

il contributo provvisionale in suo favore. Si duole che il marito, invece,

continua a sostenere i costi per un'auto di grossa cilindrata, una moto e una

barca e a fruire di un'abitazione di pregio e di notevoli dimensioni dal costo

di fr. 1525.– mensili. Accenna altresì alle vacanze godute durante il

matrimonio. Chiede pertanto che nel suo fabbisogno siano riconosciute le spese

necessarie per tornare a vivere in Svizzera (minimo esistenziale, alloggio,

premio della cassa malati e imposte), oltre al leasing della vettura e alle

spese legali, per complessivi fr. 5068.55 mensili.

a) Che

il matrimonio in rassegna sia di lunga durata (vent'anni, di cui 12 di vita in

comune) è pacifico. Né fa dubbio che, in virtù della giurisprudenza ricordata dianzi

(consid. 21), un matrimonio di lunga durata basti per influire in modo concreto

sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (sentenza del Tribunale

federale 5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). A ragione

l'appellante fa valere perciò che in simili circostanze i coniugi hanno diritto,

nella misura del possibile, di conservare il tenore di vita sostenuto prima

della separazione, mentre la giurisprudenza cantonale citata dal Pretore (sopra,

consid. 20) non è pertinente, già per il fatto che riguarda matrimoni di breve

durata. Ne deriva che in concreto l'appellante ha diritto – per principio – di

vedersi garantire l'ultimo livello di vita raggiunto durante la

comunione

domestica, senza dimenticare le spese supplementari causate ora dalla doppia

economia domestica (RtiD

II-2016

n. 6c pag. 602 consid. 7b con riferimenti).

b) Resta

il fatto che in concreto l'appellante, cui incombeva

l'onere della prova, non dimostra quale

fosse il tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione. Questa

Camera ha già avuto modo di rilevare invero che, mancando indicazioni più

precise in una causa di divorzio sul livello di vita coniugale sostenuto durante

la comunione domestica, gli accertamenti esperiti – pur a un esame di verosimiglian­za

– in una procedura a tutela dell'unione coniugale possono costituire un punto

di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag.

582.

consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50

del 29 gennaio 2019 consid. 9). L'appellante però non accenna a quanto ammontasse

il tenore di vita a quel momento, mentre il

fabbisogno minimo che figura nella sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo

2014.

a protezione dell'unione coniugale corrispondeva già a quello dopo la

separazione (consid. 9). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore

di assicurare alla convenuta almeno la copertura del fabbisogno minimo secon­do

il diritto civile resiste di conseguenza alla critica (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid, 4c).

c) Per

quanto attiene alle singole voci del fabbisogno minimo e alla richiesta di

inserire nel medesimo le spese necessarie per tornare a vivere in Svizzera, l'appellante

avrebbe potuto – di per sé – invocare il diritto a una situazione logistica equiparabile

a quella precedente la separazione. Se non che, essa non è tornata ad abitare

in Svizzera neppure dopo che questa Camera le ha riconosciuto un contributo

alimentare provvisionale (fr. 1315.– mensili) ben superiore a quello che il

Pretore aveva fissato in fr. 323.– mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del

7.

novembre 2017) e che l'aveva indotta a trasferirsi in Italia “per ridurre i

suoi costi”. Sia come sia, tornasse anche ad abitare in Svizzera, AP 1 sarebbe

in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, come si vedrà in

appresso.

d) Abitasse

l'appellante in Svizzera, il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo passerebbe

a fr. 1200.– mensili. A ciò si aggiungerebbe il premio della cassa malati di

fr. 321.50 men-sili, conformemente all'ultimo dato disponibile (doc. 2C), l'interessata

avendo aumentato la pretesa a fr. 350.– mensili solo nel memoriale conclusivo

(pag. 8) e il marito avendo sempre contestato tale esborso (allegato conclusivo,

pag. 8). Quanto al costo dell'alloggio, l'interessata espone una pigio­ne stimata

di fr. 1500.– mensili. Essa non adduce tuttavia elementi che consentano di

valutare l'adeguatezza di tale stima per un alloggio analogo a quello di cui essa

fruiva fino alla separazione, tanto meno per una persona sola. Sia co­me sia, e

come risulterà in seguito (consid. 23), l'esito del giudizio non muterebbe

nemmeno riconoscendo alla convenuta una locazione di fr. 1500.– mensili.

e) Per

quel che è delle imposte (attualmente dedotte alla fonte, l'interessata essendo

domiciliata in Italia), la documentazione indicata dall'appellante si riferisce

a un periodo in cui essa percepiva dal marito i contributi di mantenimento

provvisionali (doc. II e VII richiamati, tassazione 2013; doc. 2D e 2E). Se ci

si diparte da un reddito netto di circa fr. 50 000.– annui (fr. 3839.– mensili,

oltre all'imposta alla fonte di fr. 336.20 per dodici mensilità), da una

sostanza imponibile di fr. 338 000.– e dalle

usuali deduzioni (oneri assicurativi e spese professionali), il carico d'imposta

andrebbe stimato prudenzialmente (nell'ipotesi del domicilio in Svizzera) in

fr. 350.– mensili complessivi, tenuto calco

di un moltiplicatore d'imposta comunale del 69% come quello di __________

(‹https://www3.ti.ch/ DFE/DC/calco­latori/RedditoSostanza.php›), ove l'appellante risiede­va

durante la comunione domestica.

f) Il

leasing dell'automobile (attualmente fr. 239.70 mensili; nell'inc. 11.2019.1/2)

può essere riconosciuto, neppure l'attore contestando che l'esborso facesse

parte del tenore di vita condotto durante la comunione domestica. Non si

giustifica invece di inserire nel fabbisogno mini­mo dell'appellante invece la

posta di fr. 500.– mensili per spese legali, non trattandosi di oneri che i

coniugi dovevano affrontare durante la vita in comune. Ad ogni buon conto, in

esito al divorzio la moglie otterrà una cospicua liquidazione del regime dei

beni che le permetterà senz'altro di retribuire la propria legale.

g) Per

il resto la convenuta ripropone in appello le voci del suo fabbisogno esposte

nel memoriale conclusivo (pag. 8), voci che il Pretore ha in parte scartato e in

parte ridotto (spese accessorie, assicurazione economia domestica, assicurazio­ne

RC privata, assicurazione dell'automobile: sentenza impugnata, pag. 16 seg.). Con

l'argomentazione del Pretore tutta-via essa non si confronta, sicché al

proposito l'appello si rive­la finanche irricevibile

per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto

alle vacanze godute duran­te la vita in comune, l'appellante non espone alcuna

cifra. Del tutto indeterminata, al riguardo la doglianza si esaurisce pertanto in

una mera recriminazione. Per concludere, tenuto conto di quanto precede, il

fabbisogno minimo della moglie va rivalutato in fr. 2585.10 mensili o, nell'ipotesi

in cui le si riconoscesse il fabbisogno minimo in Svizzera, a fr. 4056.60

mensili.

23.

Per

quel che riguarda la possibilità di sopperire al proprio “debito mantenimento”

(secondo stadio del ragionamento riepilogato al consid. 19), l'appellante

quantifica apoditticamente i propri redditi in fr. 3736.– mensili netti,

compresi tredicesima e bonus, rinvian­do al doc. 45. Essa non spiega tuttavia

come giunga a tale importo né si confronta con il calcolo del Pretore, che

sulla base del medesimo documento ha determina­to

il reddito netto di lei, già dedotta l'imposta alla fonte di fr. 336.20

mensili, in fr. 3839.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 14). Anche su

questo punto l'appello non è dunque sufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1

CPC). Ci si dipartisse poi dai costi in caso di residenza in Svizzera, la

situazione non muterebbe. Reintegrate le detrazioni per l'imposta alla fonte,

il reddito netto dell'interessata ascenderebbe a fr. 4175.– mensili

arrotondati. E con siffatte entrate essa sarebbe in grado di finanziare da sé il

proprio debito mantenimento di fr. 4056.60 mensili. L'appellante non può

dunque pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva

di AO 1 (terzo stadio del ragionamento) risulta di conseguenza superflua.

V. Sulle

spese processuali e le ripetibili

24.

Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla liquidazione

del regime dei beni (fr. 338 412.68 rispetto ai fr. 222 312.68 stabiliti dal Pretore), ma non consegue

la cifra rivendicata (fr. 445 535.–),

mentre esce sconfitta sul contributo di mantenimento richiesto (fr. 1332.50

mensili fino al pen-sionamento del marito). La contesa rimane aperta

invece sul conguaglio della previdenza professionale, al cui proposito il

Pretore dovrà giudicare di nuovo. Ciò induce a ridurre adeguatamente la tassa

di giustizia complessiva. Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante

sopporti due terzi delle spese ridotte, il rimanente andando a carico dell'attore,

il quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità

piena: RtiD

II-2016 pag. 638 n. 24c). Sulle spese giudiziarie di primo

grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

25.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che:

a) I dispositivi n. 2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono

annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio in materia di

previdenza professionale nel senso dei considerandi.

b) Il

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

Il regime dei beni è liquidato come segue:

3.1 AO 1 verserà a AP 1, a saldo, la

somma di fr. 338

412.68 entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della presente senten­za.

3.2 La proprietà per piani n. 12 385 RFD di __________

(pari a complessivi 250/1000 della particella n. 43), intestata a AO 1 e AP 1 in

ragione di metà ciascuno, è attribuita interamente a AO 1,

Il dispositivo di questa

sentenza, munito dell'attestazione del passaggio in giudicato, varrà quale

titolo per l'iscrizione del trasferimento della quota “A” della proprietà per

piani n. 12 385 RFD di __________ da AP 1 a AO 1.

Alla richiesta di iscrizione

dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento di fr. 338 412.68 a AP 1 e dell'intervenuto

svincolo di AP 1 dal debito ipotecario gravante la quota “A” della proprietà

per piani n. 12 385 RFD di __________ presso la U__________ SA oppure

la prova dell'estinzione di tale debito.

3.3 Ciascun coniuge rimane

proprietario esclusivo dei beni in suo possesso o intestati a suo nome.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le spese di appello,

ridotte a fr. 12 000.–, da anticipare da AP

1, sono poste per due terzi a carico di que-st'ultima e per il resto a carico di

AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).