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Decisione

11.2018.107

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto a protezione dell'unione coniugale

27 dicembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa CA.2017.365 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 ottobre 2017

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 24 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 13 settembre 2018 (inc. 11.2018.107) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 9

ottobre 2018 (inc. 11.2018.116);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1972)

si sono sposati a __________ il 19 settembre 2003, adottando la separazione dei

beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è stato fino al 31 dicembre

2018 un dirigente della I__________, __________, e ha intrattenuto

collaborazioni con altre società, da ultimo con la U__________ SA di __________.

La moglie non risulta avere svolto attività lucra-tiva durante la vita in

comune, salvo avere lavorato nel­l'agosto e nel settembre del 2009 come curante

stagista al servizio del __________. Dall'ottobre del 2009 essa è totalmente

inabile al lavoro e dal 1° aprile 2011 percepisce una rendita intera dell'Assicurazione

per l'invalidità. Essa è riuscita nondimeno a conseguire nel 2017 un diploma di

insegnante di yoga presso la scuola __________ di __________. I coniugi vivo­no separati dal gennaio del 2010, quando AP

1 ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ (proprietà

per piani n. 26 821, pari a 97.300/1000 della particella n. __________

RFD di __________, sezione di __________, intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito

di una procedura di divorzio su richiesta comune avviata dai coniugi il 27

maggio 2010 AP 1 è stato condannato da questa Camera a versare alla moglie, in

penden­za di causa, un contributo alimentare di fr. 5410.– mensili dal 1° dicembre 2010 al 30 luglio 2011, di fr. 3620.–

mensili dal 1° agosto 2011 al 30 apri­le 2012 e di fr. 3710.– mensili dopo

di allora. Contestualmente la I__________ è stata diffidata a trattenere dallo

stipendio di lui l'importo di fr. 3710.– mensili e a riversarlo alla

moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2012.93 del 28 ottobre 2014). La procedura

di divorzio su richiesta comune è stata stralciata dal ruolo il 16 dicembre

2016 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, per sopravvenuta

perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese: inc. OA.2010.378).

C. Una

successiva procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 24 gennaio 2017

è stata ritirata da AO 1 e dichiarata senza oggetto dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, il 15 marzo 2017 (inc. SO.2017.287). In esito a tale

procedura le parti si sono date atto che, fino a un'eventuale modifi­ca, sarebbe

rimasto in vigore l'assetto cautelare fissato dal Tribunale d'appello con la

sentenza del 28 ottobre 2014.

D. Il 30 ottobre 2017 AP

1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rifiutando ogni

contributo di mantenimento alla moglie e postulando il riparto a metà delle

prestazioni previdenziali del “secondo pilastro” maturate dai coniugi durante

il matrimonio (inc. DM.2017.273). Egli ha instato altresì per la

soppressione dal 1° ottobre 2017, già in via cautelare, del contributo

alimentare per la moglie, come pure della trattenuta di stipendio (inc.

CA.2017.365). All'udienza del 30 novembre 2017, indetta per la conciliazione

nella causa di merito e il contraddittorio cautelare, AO 1 ha aderito al principio

del divorzio, ma non alla liquidazione dei rapporti patrimoniali proposta dal

marito. Inoltre essa ha rivendicato un contributo alimentare. Il Pretore le ha assegnato

così un termine di 30 giorni per presentare

un memoriale di risposta. Quanto all'istan­za cautelare, la convenuta ha

proposto di respingerla, postulan­do una provvigione ad litem di fr.

4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CA.2017.413).

Le parti hanno

replicato e duplicato

seduta stante, notificando prove. In coda all'udienza il Pretore ha condannato AP

1 a stanziare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.– e ha dichiarato

senza oggetto l'istanza di gratuito patrocinio.

E. Il 13 febbraio 2018 AO

1 ha presentato la risposta di merito in cui ha sollecitato il versamento di un

contributo alimentare di fr. 3710.– mensili e la suddivisione a metà delle

prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, come pure

il riparto dei loro valori patrimoniali, previa “sottrazio­ne dei beni propri”.

Contestualmente essa ha chiesto un'ulteriore provvigione ad litem di fr.

6000.– o, in subordine, il conferimento del gratuito patrocinio (inc.

CA.2018.63). L'istruttoria cautelare si è chiusa il 30 maggio 2018 e alla

discussione finale le parti han­no rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoria­le del 2 luglio 2018 AP 1 ha confermato le doman­de

iniziali. Nel suo allegato del 27 giugno 2018 la convenuta ha proposto una

volta ancora di respingere l'istanza cautelare.

F. Statuendo con decreto

cautelare del 13 settembre 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza

di AP 1,

nel senso che ha

ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3368.– mensili dal 30

ottobre 2017 e a fr. 2967.– mensili dal 1° gennaio 2018. Inoltre egli ha

adeguato la trattenuta di stipendio, mentre ha respinto la nuova richiesta di

provvigione ad litem presentata da AO 1, così come ha respinto la

richiesta di gratuito patrocinio. Le spese della procedura cautelare promossa

dal marito, di fr. 600.–, sono state poste a carico dei coniugi in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura avviata dalla

moglie (inc. CA.2018.63), di fr. 200.–, sono state addebitate alla stessa AO 1,

tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 settembre

2018 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di

sopprimere dal 1° ottobre 2017 il contributo alimentare per la moglie e di

annullare la diffida alla I__________. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre

2018 AO 1 propone di respingere l'appello e sollecita il beneficio del gratuito

patrocinio.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura

sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove

appena si consideri che litigiosa davanti al Pretore era la soppressione del

contributo alimentare per la moglie, di fr. 3710.– mensili dal 1° ottobre

del 2017 in poi, contributo di durata incerta e il cui valore è da calcolare quindi

sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale

federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto al

patrocinatore dell'istante il 14 settembre 2018. Introdotto il 24 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

In pendenza d'appello,

il 22 novembre 2018, AP 1 ha comunicato che il 27 settembre 2018 la I__________

lo ha licenziato per la fine dell'anno. Al proprio scritto egli acclude la

lettera di licenziamento e un messaggio di posta elettronica del 22 novembre

2018.

al suo legale. I nuovi documenti sono successivi alla decisione impugnata

e risultano dunque proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sulla loro rilevanza ai

fini del giudizio si tornerà oltre (consid. 6).

3.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie dal 1° ottobre

2017.

Al riguardo il Pretore ha ricordato che il contributo in vigore (fr.

3710.

– mensili) era stato stabilito

sulla base di un reddito familiare di fr. 10 753.–

mensili (fr. 10 050.– conseguiti dal

marito, fr. 703.– dalla moglie), di un fabbisogno complessivo di fr. 9153.–

mensili (fr. 5540.– il marito, fr. 3613.– la moglie) e di un'eccedenza di

fr. 1600.– mensili nel bilancio familiare ripartita paritariamente. Ciò posto, egli

ha accertato la nuova situazione finanziaria dei coniugi, constatando che nel

2017.

AP 1 ha conseguito un reddito di fr. 8004.60 mensili netti (fr.

2964.

– dall'attività al 40% per la I__________, fr. 2000.– dall'attività al 20% per la

U__________ SA e fr. 4054.17 di indennità medie di disoccupazione: doc. H) e dal

1° gennaio 2018 un reddito di fr. 4964.– mensili in seguito alla fine, il

30.

settembre 2017, del termine quadro di disoccupazione. Relativamente alla

moglie, il primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 712.– mensili. Per

quel che è dei fabbisogni minimi, egli ha stimato quello di AP 1 in fr. 4235.–

mensili e quello della moglie in fr. 3679.– mensili (decreto impugnato, pag. 2

a 4).

Calcolato così un reddito coniugale

complessivo di fr. 8716.– mensili nel 2017 e di fr. 5676.– mensili dal 1°

gennaio 2018 in poi rispetto a un fabbisogno complessivo di fr. 7914.– mensili,

il Pretore ha riscontrato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 802.–

mensili nel 2017 e un ammanco dal 1° gennaio 2018. In funzione di ciò egli ha

ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 3368.– mensili dall'ottobre del

2017.

(fr. 3679.– [fabbisogno minimo di lei] più fr. 401.– [mezza eccedenza],

meno fr. 712.– [reddito della convenuta]),

contributo che sarebbe ulteriormente calato a fr. 729.– mensili dal 1° gennaio

2018.

in poi (il margi­ne disponibile del marito). Egli non ha mancato di

rilevare tuttavia che – come la moglie sottolineava – AP 1 può far capo a

sostanza. E in proposito egli ha accertato una “sostanza residua” di fr. 180 000.– che può essere consumata dal marito nella

misura di fr. 2967.– mensili, ovvero di quanto manca a AO 1 per coprire il

fabbisogno minimo. Dal 1° gennaio 2018 il primo giudice ha fissato così il

contributo alimentare per la convenuta in fr. 2967.– mensili ed entro tali limiti

ha adeguato la diffida alla I__________ (loc. cit., pag. 4 a 6).

4.

L'appellante deplora

che il primo giudice gli imponga di erodere la sostanza, la quale fa parte dei sui

beni propri (preesistenti al matrimonio), tanto più che i coniugi vivono nel

regime della separazione dei beni. Egli si duole inoltre che il Pretore non gli

abbia riconosciuto la possibilità di conservare una liquidità di almeno fr. 120 000.– per garantire la sostenibilità

finanziaria del debito ipotecario gravante la proprie­tà per

piani n. 26 821 RFD di __________, esigenza non contestata dalla moglie e che andava considerata

ammessa. A parte ciò, il marito contesta di avere mai dichiarato di possedere

una sostanza residua di fr. 180 000.–, dagli

estratti bancari agli atti risultando una liquidità di nemmeno fr. 120 000.– e dalla documentazione fisca­le

evincendosi un passivo di fr. 169 971.–.

Non soltanto dunque non v'è – egli continua – patrimonio cui attingere, ma

quand'anche ci si attenesse per ipotesi alla liquidità esistente di fr. 120 000.– scarsi, questa

si esaurirebbe nel giro di tre anni, portando a

fr. 200 000.– l'indebitamento complessivo di lui.

5.

Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti

cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela del­l'unione

coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a

tutela dell'unione coniugale, come in concreto, queste

rimangono in vigore anche durante una successiva causa di divorzio fino al

momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro

futuro – decretando provvedimen­ti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC;

FamPra.ch 2013 pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e

nota di Duss). La modifica di

misure a protezio­ne dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che

disciplinano la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio

(art. 179 cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano

mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate

al momento della decisione, oppure che previsioni formulate in base alla

situazio­ne di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in

parte, o che l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze

determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC in combinazione con DTF 141

III 378 consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2019.58

del 1° ottobre 2019 consid. 5).

6.

Nella fattispecie è

pacifico che le circostanze considerate al momento della decisione si sono

modificate in maniera duratura e rilevante. Non è controverso nemmeno l'accertamento

del primo giudice circa il reddito e il fabbisogno minimo dei coniugi. Né è in

discussione la possibilità, per il marito, di far capo a sostanza propria. Litigiosa

è la questione di sapere se egli possa essere chiamato a intaccarla. Sia come

sia, AP 1 non può pretendere la completa soppressione del contributo alimentare

per la moglie. Se mai, come ha accertato il Pretore, quel contributo si riduce a fr. 729.– mensili dal 1° gennaio 2018. Certo,

AP 1 fa valere di essere stato licenziato dalla

I__________ per il 31 dicembre 2018. Questa Camera gli ha già ricordato però,

nella sentenza del 28 ottobre 2014, che per assumere rilievo ai fini del

giudizio un eventuale periodo di disoccupazione deve protrarsi almeno quattro

mesi (consid. 3d, pubblicato in: RtiD I-2015 pag. 877). Non consta che ciò sia

il caso, né è dato di sapere che cosa sia acca-duto

dopo il licenziamento. Ai fini del giudizio questa Camera può solo

fondarsi, di conseguen­za, su quanto si desume dagli atti.

7.

Quando fissa

contributi di mantenimento il giudice del divorzio tiene calcolo del reddito

effettivo conseguito dalle parti, fermo restando che un debitore alimentare può

– come il beneficiario – vedersi imputare un reddito ipotetico più elevato. Il

giudice considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del

reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera

scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico.

Ove i redditi delle parti (da attività lucrativa e della sostanza) bastino per

il sostentamento, poco importa in genere l'ammontare della sostanza. Qualora

invece i redditi siano insufficienti, il mantenimento va assicurato anche dalla

sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in sede cautelare quanto ai fini

del merito. Secondo la funzione e la composizione della sostanza delle parti,

dunque, un debitore alimentare può essere tenuto – come il beneficiario – a erodere

il proprio patrimonio. Se tale patrimonio è stato accumulato a scopo di previdenza per la vecchiaia, l'uso del medesimo

si giustifica in specie per garantire il mantenimento delle parti dopo il pensionamento.

Il consumo di patrimonio non si giustifica invece – di regola – ove si tratti di sostanza non agevolmente

realizzabile, ricevuta in eredit o investita nella casa d'abi­tazione (RtiD

I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii).

Valutare se e in quale

misura possa concretamente pretendersi dal debitore alimentare che attinga alla

propria sostanza per assicurare il mantenimento corrente del coniuge è una

questione da apprezzare in base alle circostanze del caso specifico.

Significativi sono il tenore di vita anteriore, che può anche essere ridotto, l'entità

della sostanza e la durata del periodo sull'arco del quale occorre far capo al

patrimonio. La giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire, ad esempio,

che un debitore senza attività lucrativa e con reddito della sostanza

insufficiente per sopperire al mantenimento coniugale può essere tenuto a

consumare il proprio patrimonio per garantire al creditore la copertura del

fabbisogno minimo (del diritto civile) o il tenore di vita sostenuto in precedenza.

Nel rispetto del principio di uguaglianza fra coniugi, ad ogni buon conto, non

si può pretendere che una parte intacchi la propria sostanza se l'altra parte

non è chiamata a fare altrettanto, a meno ch'essa sia sprovvista di patrimonio (RtiD

I-2017 pag. 619 consid. 9c con i numerosi richiami).

8.

Nella fattispecie è

assodato, come detto, che il solo reddito dei coniugi non basta per finanziare

il fabbisogno della famiglia.

Entrambe le parti possono

essere tenute perciò a usare la rispettiva sostanza, salvo che AO 1 ne è

praticamente sprovvista, dalla più recente tassazione agli atti (del 2015) evincendosi

una sostanza netta di appena fr. 1330.– (doc. 3). Solo il patrimonio del marito

può dunque entrare in linea di conto, che esso ammonti a fr. 180 000.–, come ha accertato il Pretore e come

aveva riconosciuto AP 1 al contraddittorio del 30 novembre 2017 (verbale, pag.

3), o che esso non ecceda fr. 120 000.–,

come l'interessato assume ora in appello. L'appellante fa valere che tale

sostanza è un bene proprio, preesisten­te al matrimonio, e che le parti vivono

nel regime della separazione dei beni. Ora, che i beni in questione siano preesistenti

al matrimonio è una circostanza nuova, mai addotta prima (e come tale

irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, per il mantenimento di un

coniuge un debitore alimentare può essere chiamato a impiegare – in mancanza

d'altro – anche beni propri (sopra, consid. 7), seppure durante la vita in

comune ciò non fosse necessario (DTF 138 III 293 consid. 11.1.3). Che nella

fattispecie i coniugi vivano nella separazione dei beni poco importa, l'art.

163.

cpv. 1 CC applicandosi durante una causa di divorzio indipendentemente dal

regime dei beni adottato dalle parti. Per il resto l'appellante non pretende

che la sostanza alla quale egli deve far capo non sia agevolmente realizzabile,

sia stata ricevuta in eredità o sia investita nella casa d'abitazione. Sotto

questo profilo l'appello manca pertanto di consistenza.

9.

Riguardo all'imperativo

di conservare una liquidità di almeno fr. 120

000.

– per garantire la sostenibilità finanziaria del debito ipotecario

gravante l'abitazione coniugale, è vero che l'interessato aveva già addotto

l'argomento nella petizione del 30 ottobre 2017 e che la moglie non l'aveva

discusso. Sta di fatto che l'appellante non aveva addotto elementi concreti a

suffragio della propria allegazione né aveva quantificato l'ordine di grandezza

del “sostanzioso ammortamento” che la banca gli avrebbe imposto. L'asserto si

esauriva così in un'affermazione. A prescindere da ciò, la questione appare

ormai superata. Dal sistema d'informazione

fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n.

42c), risulta che nel frattem­po, il 18 maggio 2018, AP 1 ha venduto la proprie­tà per piani n. 26 821 RFD di __________. Non sussiste più dunque, per lui, l'esigenza di assicurare la

sostenibilità del debito ipotecario.

10.

Si conviene che, per

quanto concerne la sostanza, stando ai dati fiscali l'appellante risulta in

passivo per fr. 169 671.– (titoli e

capitali fr. 127 000.–, sostanza

immobiliare fr. 274 200.–, debito complessivo

fr. 571 556.– [doc. LL e MM]). Non bisogna

dimenticare tuttavia che – come rileva AO 1 (osservazioni al­l'appello, pag. 4)

– in ambito tributario la sostanza immobiliare è stimata al valore ufficiale,

non a quello venale. L'appellante eccepisce che “nessun elemento di prova

portato dalla moglie permette di quantificare il valore [venale] del bene

immobile”. Egli medesimo riconosceva tuttavia nella petizione un valore del

fondo “di poco superiore all'attuale onere ipotecario” (pag. 6), per tacere del

fatto che nel frattempo l'immobile è stato alienato e che nulla sia dato di

sapere sul prezzo della compravendita. L'assunto di AP 1, secondo cui la

sentenza del Pretore lo costringerebbe a dare fondo al proprio patrimonio in

tre anni, facendo aumentare il suo indebitamento complessivo a fr. 200 000.–, cade dunque nel vuoto. Dovessero intervenire ad ogni buon conto mutamenti

di rilievo rispetto alla situazione attuale, l'interessato potrà sempre

chiedere al Pretore di adattare ulteriormente l'assetto cautelare alle nuove

circostanze, rendendo verosimile la nuova situazione (art. 179 CC cui rinvia l'art. 276

cpv. 1 CPC).

11.

L'appellante

insta infine perché sia annullata la trattenuta di stipendio ordinata dal

Pretore alla I__________. Priva

di ogni motivazione, la domanda andrebbe dichiarata irricevibile. Se non che,

il licenziamento dell'appellante intervenuto in pendenza di appello rende senza

oggetto la diffida litigiosa (analogamente: RtiD I-2016 pag. 602 consid. 10). Spetterà

pertanto a AO 1, dandosi il caso, rivolgersi al Pretore per una diffida destinata

al nuovo datore di lavoro in virtù dell'art. 177 CC.

12.

Se

ne conclude che l'appello è destinato all'insuccesso. Le spe­se dell'attuale decisione seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Sulla trattenuta di stipendio l'appello è invero divenuto

senza oggetto, ma la richiesta di annullare la diffida era subordinata

all'accoglimento dell'appello e ne segue la sorte. AO 1, che ha formulato

osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità

per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. L'assegnazione di

adeguate ripetibili, che non risultano di difficile o di impossibile incasso, rende

senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in

fine), per tacere del fatto che prima di postulare l'assistenza giudiziaria

l'interessata avrebbe dovuto sollecitare una

provvigione ad litem (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.49 del 23 aprile 2019 consid. 2).

13.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.–. Contro

decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura

incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).