11.2018.109
Divorzio: contributo alimentare per il figlio e diritto di visita
27 febbraio 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.109
11.2018.110
Lugano
27 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2011.101 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 aprile 2011 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
(‟ricorsoˮ) del 28 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 28 agosto 2018 (inc. 11.2018.109) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.110);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione
tra AP 1 (1963) e AO 1 (1966), omologando una
convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta, e ha ordinato
la separazione dei beni (inc. OA.1995.753).
Dopo di allora AO 1 ha dato alla luce i figli L__________, il 23 settembre
1996, e D__________, il 2 settembre 2005. Presunto padre, AP 1 è stato
iscritto come tale nei registri dello stato civile e ha intrattenuto con i
figli regolari relazioni personali. Con sentenza dell'8 marzo 2013 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'azione di contestazione della
paternità promossa il 19 aprile 2011 da AP 1 nei confronti di entrambi i figli.
Adita con appello del 24 aprile 2013, questa
Camera ha confermato il 28 luglio 2015 la sentenza del Pretore (inc. 11.2013.40). Un ricorso in materia
civile del 9 settembre 2015 presentato da AP 1 è stato respinto in
quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell'11 maggio
2016.
B. Nel frattempo, il 19 aprile 2011 AO 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
chiedendo l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale
e la condanna del marito a versarle fr. 51 400.– in liquidazione dei
rapporti dare e avere tra coniugi, non senza riservarsi la facoltà di
rivendicare un contribuito alimentare per i figli in caso di insuccesso dell'azione
di disconoscimento di paternità promossa da AP 1. Il 22 giugno 2011 il Pretore
ha sospeso la procedura di divorzio.
C. Adito da AO 1, con
decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha obbligato
AP 1 a versare dal 1° marzo 2014 un contributo alimentare di fr.
639.– mensili per L__________ e uno di fr. 145.– mensili per D__________, assegni
familiari non compresi (inc. CA.2013.176). AP 1, che
lavorava per la __________, è stato licenziato l'8 settembre 2014. Dopo un periodo
di inabilità al lavoro, egli ha definitivamente cessato ogni attività lucrativa
il 30 marzo 2015. Su istanza di lui, il 4 agosto 2015 il Pretore ha ridotto dall'aprile del 2015 i contributi alimentari
a fr. 500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________, assegni
familiari non compresi. Tale sentenza è stata confermata il 22 febbraio
2017 da questa Camera, che ha respinto un
appello introdotto da AP 1 il 20 agosto 2015 (inc. 11.2015.63). Un ricorso in materia civile del 1° aprile
2017 presentato dal medesimo contro la sentenza di appello è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_257/2017 del 12 aprile
2017.
D. La
causa di merito è stata poi riattivata e all'udienza di conciliazione del 20 dicembre
2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio. I coniugi si sono accordati
inoltre sull'affidamento di D__________ alla madre e sulla rinuncia di lei a un
contributo di mantenimento per il figlio, mentre controverse sono rimaste l'autorità
parentale, la disciplina delle relazioni personali e la liquidazione dei
rapporti dare e avere tra coniugi. Il Pretore ha ascoltato D__________ il
21 dicembre 2016. Invitata a presentare un memoriale integrativo sulle
questioni rimaste litigiose, AO 1 ha ribadito il 31 gennaio 2018 la richiesta
di attribuirle l'autorità parentale esclusiva su D__________ e ha ridotto a fr.
33 628.– la pretesa in liquidazione dei
rapporti dare e avere. Con risposta del 2 marzo 2018 AP 1 ha proposto
l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, un diritto di visita a D__________
di almeno due volte la settimana e la reiezione della pretesa creditoria della
moglie. Alle prime arringhe del 16 maggio 2018 l'attrice ha contestato le
pretese del convenuto in merito all'autorità parentale e alle relazioni
personali con il figlio, mentre AP 1 ha confermato il proprio punto di vista. Non
dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti e richiamati, il Pretore
ha indetto seduta stante le arringhe finali, nell'ambito delle quali le parti
hanno riaffermato le loro domande.
E. Statuendo con
sentenza del 28 agosto 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
obbligato il marito a versare alla moglie complessivi fr. 36 108.– per contributi di mantenimento in favore
dei figli e per ripetibili non versate, ha riconosciuto a ciascun coniuge la
metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale, valuta 19 aprile 2011 (ordinando la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della
sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha affidato D__________
alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), non ha fissato
diritti di visita, non ha previsto contributi alimentari e ha posto le spese
processuali di fr. 2000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio. Lo Stato del Cantone Ticino è stato tenuto a versare al patrocinatore d'ufficio di lui un'indennità di fr. 2991.35
(onorario fr. 2700.–, spese fr. 270.–, IVA fr. 21.35)
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (‟ricorsoˮ)
del 28 settembre 2018 nel quale chiede che, conferitogli il gratuito
patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare
l'arretrato dei contributi alimentari da lui dovuti fino al settembre del 2014,
di stabilire un diritto di visita a D__________ di due ore la settimana “recuperabili ed estendibili
con il tempo e il miglioramento dei rapporti”
e di ridurre il compenso del proprio patrocinatore
d'ufficio “di un paio di ore di contatti cliente”. Invitata a presentare
osservazioni limitatamente alla questione delle relazioni personali, nel suo
memoriale dell'8 febbraio 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello,
sollecitando anch'essa il beneficio del gratuito patrocinio. In una lettera
trasmessa il giorno stesso a questa Camera, D__________ afferma di non volere
alcun diritto di visita da parte dell'appellante.
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina
delle relazioni personali, appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
precedente patrocinatore di AP 1 il 29 agosto 2018 (attestazione Track &
Trace n. 98.__________, agli atti).
Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 28 settembre 2018, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel
suo memoriale AP 1 esordisce contestando il riassunto dello svolgimento del
processo esposto dal Pretore in relazione alla ripartizione dell'avere
previdenziale. Se non che, nella misura in cui il dispositivo della decisione
impugnata relativo alla previdenza professionale non è oggetto di impugnazione,
le precisazioni dell'appellante non sono di rilievo ai fini del giudizio. Né
sono di qualche incidenza le recriminazioni
sulla “poca correttezza” e l'asserita parzialità
del Pretore, l'interessato non traendo
alcuna conclusione concreta da tali doglianze. Lamentarsi del resto solo dopo che il Pretore ha statuito con la
decisione finale è infruttuoso. Al riguardo non occorre diffondersi oltre.
3. L'appellante
rileva che, contrariamente a quanto ha stabilito il primo giudice, la richiesta
di divorzio è stata promossa su istanza comune, giacché sul principio di
sciogliere il matrimonio egli è sempre stato d'accordo. L'affermazione è
erronea. Una richiesta di divorzio su azione di un coniuge, come nella
fattispecie, non diventa comune solo perché il convenuto aderisce allo scioglimento
del matrimonio. Ciò avviene soltanto se al momento in cui l'azione unilaterale
è introdotta la separazione di fatto non è ancora biennale, ma i coniugi sono
d'accordo ugualmente di divorziare (art. 291 cpv. 1 CPC). Se invece il motivo
di divorzio sussiste già alla litispendenza (e in concreto il 19 aprile 2011 le
parti vivevano separate da ben oltre due anni), la causa prosegue su azione del
coniuge (art. 292 cpv. 2 CPC). Anche in proposito non giova dunque attardarsi.
4. Ciò
premesso, litigiosi rimangono in appello la liquidazione dei rapporti dare e
avere tra le parti, così come la disciplina del diritto di visita paterno.
Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576
consid. 1).
Fatti
I. Sulla liquidazione dei
rapporti dare e avere fra coniugi
5. Il Pretore ha accertato
che tra il gennaio del 2012 e il maggio del 2018 AP 1 non aveva versato contributi
di mantenimento in favore dei figli per complessivi fr. 29 108.– e non aveva rifuso alla moglie ripetibili
di procedimenti giudiziari per fr. 7000.–. Egli ha poi respinto l'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto, rilevando che solo all'udienza del 20 dicembre 2016 i
coniugi hanno concordato la cessazione dell'obbligo contributivo a carico suo.
Onde l'accoglimento della pretesa dell'attrice. L'appellante ammette di non
avere versato i contributi di mantenimento per i figli fino all'ottobre del
2014. Sostiene tuttavia che da quella data era in vigore una trattenuta di
stipendio, sicché “da lì in avanti i contributi sono sempre stati pagati”. Egli
fa valere inoltre che dall'ottobre del 2016, quando è terminato il periodo di
disoccupazione, egli è a carico della pubblica assistenza, di modo che gli era
impossibile versare contributi di mantenimento. Si duole altresì che il
Pretore, pur a conoscenza di tale situazione, non ha annullato né sospeso l'obbligo
alimentare. A suo parere, qualcuno ha sbagliato, “il Pretore o il mio avvocato”,
e chiede di accertare la responsabilità dell'errore commesso.
a) Con
decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha condannato
AP 1 a versare, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 639.– mensili
per L__________ e uno di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari non
compresi, dal 1° marzo 2014 in poi (inc. CA.2013.176). Nel quadro di una
procedura di diffida ai debitori promossa da AO 1, al contraddittorio del 23
settembre 2014 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore
seduta stante, nel senso di limitare la trattenuta di stipendio a fr. 634.–
mensili complessivi (inc. CA.2014.285). Contrariamente a quanto l'appellante asserisce,
dunque, la trattenuta di stipendio e delle successive indennità di
disoccupazione non copriva completamente i contributi alimentari. A carico di
lui rimaneva una differenza di fr. 150.– mensili. L'interessato non pretende di
avere mai versato tale differenza e nemmeno consta che la pretesa dell'attrice si
riferisca a contributi coperti dalla trattenuta di stipendio. Dagli atti
risulta se mai il contrario (memoriale integrativo del 31 gennaio 2018, pag.
6). L'appello si rivela così manifestamente infondato.
b) Relativamente
al periodo successivo, è incontestato che dall'ottobre del 2016 AP 1 percepisce
prestazioni assistenziali. Incombeva a lui però, debitamente patrocinato, postulare
una modifica del decreto cautelare del 4 agosto 2015 in cui il Pretore aveva fissato i contributi alimentari dall'aprile
del 2015 a fr. 500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________,
assegni familiari non compresi. In mancanza di qualsiasi richiesta, tale
assetto è rimasto in vigore per tutta la procedura di divorzio. Del resto, il
giudice del divorzio non sarebbe stato abilitato a modificare retroattivamente decreti
cautelari adottati in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni
menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il debitore ottenga una
revisione dei decreti stessi (DTF 142 III 195 consid. 5.3; sentenza del
Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 11.2; v. anche RtiD
I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 5 con rinvii). In concreto non è mai
stata presentata alcuna domanda in tal senso. Ne discende che al riguardo l'appello
è destinato, una volta di più, all'insuccesso.
c) Che
infine AP 1 possa sentirsi “vittima di un'ingiustizia” è possibile. Come già
ricordatogli, tuttavia, questa Camera è unicamente un'autorità di ricorso
contro le sentenze emanate dai Pretori. Non può prestare consulenza
giuridica. Spetta all'interessato, nelle circostanze
descritte, interpellare un legale di fiducia.
Considerandi
II. Sulla disciplina del
diritto di visita
6.
Per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante
con D__________, il Pretore ha accertato che gli incontri tra AP 1 e il figlio sono
interrotti da quattro anni. A mente sua, l'istruttoria ha dimostrato
l'opportunità di evitare forzature sulla ripresa di tali rapporti, di modo che
egli si è limitato a invitare i genitori, e in particolare il padre, a “dare prova di buon senso,
comprensione e rispetto riguardo alla fatica e ai tempi di elaborazione del ragazzo
confrontato a situazioni tutt'altro che facili”. Per il primo giudice, in altri termini, “l'approccio del padre che
propone un assetto, sebbene minimalista, di incontri settimanali di due ore,
non può essere protetto, costituendo una forzatura rispetto ai tempi e ai
bisogni espressi da D__________”. Tanto più che – egli ha soggiunto – il ragazzo ha dato
prova di una profonda forza e volontà, oltre a un'incredibile capacità di
adattamento alle situazioni. Al fine di rispettare le esigenze del figlio, il
Pretore ha rinunciato così a fissare un qualunque assetto, spettando a D__________
“in ogni
momento e secondo i suoi tempi di proporre degli incontri con il padre”.
L'appellante
adduce di avere chiesto ripetutamente e senza successo, dopo “avere perso la causa di
disconoscimento”, di poter rivedere i figli. Padre a tutti gli effetti, egli
chiede di poter esercitare le prerogative di un normale genitore e dichiara di non
capire come mai il Pretore gli neghi tale facoltà. Anche perché – egli prosegue
– i rapporti con il figlio non sono irrimediabilmente compromessi, giacché fino
all'interruzione delle visite dovute alla causa di contestazione della
paternità i loro rapporti sono sempre stati ottimi. A suo dire, eventuali problemi
sarebbero da addebitare a AO 1, la quale “ha sparlato di lui con i figli”. A
suo modo di vedere, “è bene che [D__________] abbia la possibilità di ritrovare
un padre con cui è stato sempre bene”. In definitiva, AP 1 chiede di concedergli
un diritto di visita di due ore consecutive ogni settimana, recuperabili in caso
d'impedimento ed estensibili nel tempo in caso di miglioramento delle relazioni
personali.
a) Il
genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1
CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 212 consid. 5; sentenza del Tribunale
federale 5A_493/2018 del 5 novembre 2018 consid. 6.1.2; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 5a). Esso può essere
limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne
avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio,
ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è
pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a
repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico
o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018 consid. 3.3 con rinvii).
Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al
principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,
quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti
del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid.
4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid.
4.2
). Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima
ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi
altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale 5A_478/2018
del 10 agosto 2018 consid. 5.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27
aprile 2018 consid. 5a).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha rifiutato a AP 1 ogni diritto di visita. Al proposito
non ha esperito però alcuna istruttoria. Si è fondato esclusivamente sulle risultanze dell'audizione di D__________, da lui eseguita
il 22 dicembre 2016. In tale occasione il ragazzo, a quel momento undicenne, aveva
dichiarato di non voler incontrare il convenuto, chiedendo al Pretore “se può
decidere lui al riguardo”. Il primo giudice gli aveva risposto che “per le
particolarità del caso non forzerà sicuramente nulla”. Ora, che la volontà del minore sia un criterio per
decidere in merito alle relazioni personali è pacifico. L'opinione del
solo minorenne tuttavia non è da sé sola determinante, né la disciplina delle relazioni personali può dipendere
unicamente dalla volontà del figlio. Decisivo resta pur sempre il bene del ragazzo, correttamente inteso (DTF 127 III 298
consid. 4a in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre
2018, consid. 3.3 con rinvii). I desideri del figlio vanno tanto più considerati
quanto più, vista l'età e lo sviluppo, egli riesca a formarsi una volontà autonoma
a dispetto delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici
anni. Quando il minorenne assume un'attitudine difensiva nei confronti del
genitore non affidatario, occorre chiarirne le ragioni e accertare se il
diritto di visita rischi realmente di recargli pregiudizio (sentenza del
Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, consid. 3.3 con rinvii).
Ove invece il figlio, capace di discernimento, opponga una strenua e ripetuta
resistenza agli incontri, conviene rinunciare all'uso della forza. Il bene del figlio non può essere perseguito
infatti attraverso la suggestione né la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1 con rinvii; I CCA,
sentenza inc. 11.2007.140 del 1° marzo 2011, consid. 10).
c) Nel
caso specifico D__________ non ha più incontrato il convenuto, come egli
dichiara nella lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019, “da diversi anni”, ma almeno dal
2014.
L'attrice afferma addirittura che dal 2011 AP 1 si è limitato a vedere il
figlio “al massimo una volta all'anno e in maniera fugace” (memoriale
integrativo del 31 gennaio 2018, pag. 4). Che la causa di disconoscimento della
paternità abbia destabilizzato il ragazzo, mettendolo a disagio, al punto da
indurlo a non voler più incontrare la persona che fino a quel momento era stato
considerato suo padre, è comprensibile. Che al momento dell'ascolto D__________
fosse sereno, “pur se confrontato con una storia complicata più
grande di lui”, e che egli “fa il suo percorso seguendo le sue passioni e i sui
sogni”,
è verosimile (riassunto 22 dicembre 2016 dell'audizione). Gli atti tuttavia non
dimostrano che i rapporti tra padre e figlio siano “irrimediabilmente
compromessi”, come sostiene la madre, o che compromesso sia lo
sviluppo del minore.
Certo,
D__________ ha scritto a questa Camera di reputare AP 1 “quasi un estraneo” e
di averne “un po' paura” (lettera del 6 febbraio 2019). A che cosa si
riconduca quell'ansia non è dato però di comprendere, se non con le parole
della madre, secondo cui “l'appellante in
corso di causa ha dato segni preoccupanti riguardo al suo stato”. Di
conseguenza essa teme “fortemente che lasciare solo D__________ con il signor AP
1.
sia pericoloso per il figlio”. Nulla è
stato intrapreso tuttavia per verificare il preteso squilibrio psichico del
convenuto. Agli atti manca inoltre qualsiasi accertamento oggettivo circa l'interesse
del ragazzo a un riavvicinamento. I desideri e il bene del figlio possono anche
essere antinomici. Il bene del minorenne non va determinato quindi in funzione
del solo aspetto soggettivo e secondo l'interesse momentaneo del ragazzo, ma
anche tenendo conto dell'evoluzione futura.
Non
si disconosce che nemmeno AP 1 consta avere compiuto particolari tentativi di
avvicinamento per interessarsi del figlio o per ristabilire relazioni personali.
Anzi, egli ha contestato pervicacemente la propria paternità e non ha versato
contributi alimentari. Nondimeno, contrariamente a quanto ritiene AO 1, un disinteresse
paterno giustifica il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali
unicamente nel caso in cui il fatto di non essersi seriamente curato del figlio
rechi pregiudizio al bene del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_53/2017
del 23 marzo 2017 consid. 5.1 con rinvio a DTF 118 II 21). Ma, una volta di
più, in concreto tutto si ignora al proposito. Del resto per lo stesso D__________ il convenuto è
“quasi un estraneo”, ma non gli è del tutto indifferente.
d) Visto
quanto precede, il Pretore non poteva accomodarsi di un colloquio di una
trentina di minuti con D__________ e decidere in merito alle relazioni
personali fondandosi sulla sola opinione del ragazzo. Tanto meno ove si pensi
che a quel momento il figlio non aveva ancora 12 anni e non poteva presumersi in
grado di formarsi una volontà autonoma. Se il desiderio di non forzare la
situazione poteva essere condivisibile a quel momento per ragioni contingenti, negare
a titolo definitivo ogni diritto di visita al convenuto, lasciando al solo figlio
la decisione di riprendere i contatti con lui, non è condivisibile. D'altro
canto neppure AP 1 può essere seguito laddove chiede un ripristino delle
relazioni personali di punto in bianco. A distanza d'anni tale proposta contravviene
ai più elementari criteri di progressività, proporzionalità e gradualità. In
una situazione tanto delicata, un approfondimento tramite una verifica psicologica
appariva se non altro utile, anche perché il figlio non consta essere stato aiutato
nell'elaborazione di quanto è accaduto. Alla luce di elementi oggettivi, essenziali
ai fini della disciplina delle relazioni personali, questa Camera potrebbe
giudicare essa medesima la fondatezza dell'appello, valutando se soccorrano gli
estremi per confermare il completo diniego di relazioni personali deciso dal
Pretore o se una soluzione meno radicale sia consona alle circostanze del caso.
e) Non
è compito di questa Camera procedere agli accertamenti che si impongono nella
prospettiva del giudizio, trattandosi in concreto di completare l'istruttoria
su un punto essenziale del contenzioso. Non è per altro questa Camera il
giudice naturale preposto a simili indagini, che precluderebbero alle parti un
secondo grado di giurisdizione. Sulla disciplina delle relazioni personali tra
padre e figlio la sentenza impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al
Pretore perché assuma le prove necessarie. In particolare andrà accertato se la
ripresa dei contatti con il padre sia nell'interesse del figlio, se sia ancora
possibile un riavvicinamento – e se entrano in considerazione a tal fine aiuti
terapeutici – o se il ragazzo oppone ormai una strenua chiusura verso il
convenuto. Inoltre andrà verificato se AP 1 ha assunto consapevolezza da parte
sua nel comprendere i disagi provocati da una sua scelta, fors'anche legittima,
ma difficile da assimilare per un ragazzo dell'età di D__________. Solo dopo
avere raccolto tali indicazioni oggettive si potrà decidere sull'opportunità di
programmare una certa disciplina delle relazioni personali o stabilire che non
possono concedersi – riservate future azioni di modifica, sempre possibili –
diritti di visita al figlio.
III. Sulla
remunerazione del patrocinatore d'ufficio
7.
Il
Pretore ha riconosciuto all'avv. __________ C__________, ex patrocinatore del
convenuto, una retribuzione di fr. 2991.35 complessivi, di cui fr. 2700.– di
onorario. Egli ha stimato il tempo dedicato dal legale alla trattazione della
pratica in una quindicina d'ore (2.5 per l'allestimento dell'allegato, 2.5 per
la partecipazione all'udienza, 5 ore per la corrispondenza e altrettante per
i contatti con cliente) alla tariffa di fr. 180.– orari. L'appellante chiede di
ridurre tale indennità ‟come minimo riduzione di un paio d'ore di
contatti con il cliente”, argomentando che
il lavoro svolto non giustifica nemmeno la metà dell'importo stabilito, men che
meno ove si consideri che il legale avrebbe commesso errori.
La
legittimazione di AP 1 a postulare una
riduzione della rimunerazione fissata dal Pretore è indubbia. Piuttosto ci si
può domandare se la richiesta, del tutto indefinita, sia ricevibile. Dandosi in
effetti contestazioni di carattere pecuniario, il ricorrente deve cifrare le sue
conclusioni, pena l'irricevibilità della pretesa (DTF
143.
III 112 consid. 1.2 con rinvii). Comunque sia, nel caso in esame AP 1 definisce
eccessive le cinque ore di colloqui stimate dal primo giudice, chiedendo di
ridurle a tre, ma non pretende che ai colloqui il suo patrocinatore abbia
effettivamente dedicato meno di cinque ore. Quanto all'asserita violazione dei doveri
di diligenza da parte dell'avvocato, incombeva al ricorrente indicare con un
minimo di precisione quali prestazioni il legale avrebbe eseguito male e di
quanto andrebbe ridotto in funzione di ciò il dispendio orario. Non tocca a
questa Camera riesaminare d'ufficio l'apprezzamento del Pretore. Su questo
punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
IV. Sulle spese
processuali e le ripetibili
8.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di
visita, mentre esce sconfitto sul resto. Tutto ponderato, si giustificherebbe così di suddividere le spese
processuali a metà e di compensare le ripetibili. La causa vertendo
nondimeno sul diritto di famiglia e le condizioni finanziarie delle parti essendo
precarie, conviene soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo. L'esito del giudizio odierno non incide per
converso sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le
ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
V. Sulle richieste di
gratuito patrocinio
9.
Per quel che
riguarda il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a
questa Camera, la richiesta può riferirsi solo all'esenzione delle spese
processuali. La mancata riscossione di oneri rende tuttavia la domanda priva
d'oggetto.
10.
Il gratuito patrocinio
postulato da AO 1 davanti a questa Camera merita accoglimento. Gli atti rendono
verosimile le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, al beneficio di
una rendita AI e senza sostanza fruibile (art. 117 lett. a CPC). La sua
resistenza all'appello, inoltre, non poteva dirsi priva di esito favorevole (art.
117.
lett. b CPC). Quanto alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio,
incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si
procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9
gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e
speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile
mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura delle osservazioni (limitate) all'appello
di sette pagine in una causa già nota, più di quattro ore di lavoro, comprese le
prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), alla tariffa di fr. 180.–
l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1). Aggiunte le spese (10%) e
l'IVA (7.7%), l'indennità va fissata in definitiva a fr. 850.– complessivi.
VI. Sui rimedi giuridici a
livello federale
11.
Quanto ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d
LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr.,
sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono
rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è
dichiarata senza oggetto.
4. AO
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio
un'indennità di fr. 850.–.
5. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).