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Decisione

11.2018.109

Divorzio: contributo alimentare per il figlio e diritto di visita

27 febbraio 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla liquidazione dei

rapporti dare e avere fra coniugi

5. Il Pretore ha accertato

che tra il gennaio del 2012 e il maggio del 2018 AP 1 non aveva versato contributi

di mantenimento in favore dei figli per complessivi fr. 29 108.– e non aveva rifuso alla moglie ripetibili

di procedimenti giudiziari per fr. 7000.–. Egli ha poi respinto l'eccezione di prescrizione

sollevata dal convenuto, rilevando che solo all'udienza del 20 dicembre 2016 i

coniugi hanno concordato la cessazione dell'obbligo contributivo a carico suo.

Onde l'accoglimento della pretesa dell'attrice. L'appellante ammette di non

avere versato i contributi di mantenimento per i figli fino all'ottobre del

2014. Sostiene tuttavia che da quella data era in vigore una trattenuta di

stipendio, sicché “da lì in avanti i contributi sono sempre stati pagati”. Egli

fa valere inoltre che dal­l'ottobre del 2016, quando è terminato il periodo di

disoccupazio­ne, egli è a carico della pubblica assistenza, di modo che gli era

impossibile versare contributi di mantenimento. Si duole altresì che il

Pretore, pur a conoscenza di tale situazione, non ha annullato né sospeso l'obbligo

alimentare. A suo parere, qualcuno ha sbagliato, “il Pretore o il mio avvocato”,

e chiede di accertare la responsabilità dell'errore commesso.

a) Con

decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha condannato

AP 1 a versare, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 639.– mensili

per L__________ e uno di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari non

compresi, dal 1° marzo 2014 in poi (inc. CA.2013.176). Nel quadro di una

procedura di diffida ai debitori promossa da AO 1, al contraddittorio del 23

settembre 2014 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore

seduta stante, nel senso di limitare la trattenuta di stipendio a fr. 634.–

mensili complessivi (inc. CA.2014.285). Contrariamente a quanto l'appellante asserisce,

dunque, la trattenuta di stipendio e delle successive indennità di

disoccupazione non copriva completamente i contributi alimentari. A carico di

lui rimaneva una differenza di fr. 150.– mensili. L'interessato non pretende di

avere mai versato tale differenza e nemmeno consta che la pretesa dell'attrice si

riferisca a contributi coperti dalla trattenuta di stipendio. Dagli atti

risulta se mai il contrario (memoriale integrativo del 31 gennaio 2018, pag.

6). L'ap­pello si rivela così manifestamente infondato.

b) Relativamente

al periodo successivo, è incontestato che dal­l'ottobre del 2016 AP 1 percepisce

prestazioni assistenziali. Incombeva a lui però, debitamente patrocinato, postulare

una modifica del decreto cautelare del 4 agosto 2015 in cui il Pretore aveva fissato i contributi alimentari dall'aprile

del 2015 a fr. 500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________,

assegni familiari non compresi. In mancanza di qualsiasi richiesta, tale

assetto è rimasto in vigore per tutta la procedura di divorzio. Del resto, il

giudice del divorzio non sarebbe stato abilitato a modificare retroattivamente decreti

cautelari adottati in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni

menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il debitore ottenga una

revisione dei decreti stessi (DTF 142 III 195 consid. 5.3; sentenza del

Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 11.2; v. anche RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 5 con rinvii). In concreto non è mai

stata presentata alcuna domanda in tal senso. Ne discende che al riguardo l'appello

è destinato, una volta di più, all'insuccesso.

c) Che

infine AP 1 possa sentirsi “vittima di un'ingiustizia” è possibile. Come già

ricordatogli, tuttavia, questa Camera è unicamente un'autorità di ricorso

contro le sentenze emanate dai Pretori. Non può prestare consulenza

giuridica. Spetta all'interessato, nelle circostanze

descritte, interpellare un legale di fiducia.

Considerandi

II. Sulla disciplina del

diritto di visita

6.

Per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante

con D__________, il Pretore ha accertato che gli incontri tra AP 1 e il figlio sono

interrotti da quattro anni. A mente sua, l'istruttoria ha dimostrato

l'opportunità di evitare forzature sulla ripresa di tali rapporti, di modo che

egli si è limitato a invitare i genitori, e in particolare il padre, a “dare prova di buon senso,

comprensione e rispetto riguardo alla fatica e ai tempi di elaborazione del ragazzo

confrontato a situazioni tutt'altro che facili”. Per il primo giudice, in altri termini, “l'approccio del padre che

propone un assetto, sebbene minimalista, di incontri settimanali di due ore,

non può essere protetto, costituendo una forzatura rispetto ai tempi e ai

bisogni espressi da D__________”. Tanto più che – egli ha soggiunto – il ragazzo ha dato

prova di una profonda forza e volontà, oltre a un'incredibile capacità di

adattamento alle situazioni. Al fine di rispettare le esigenze del figlio, il

Pretore ha rinunciato così a fissare un qualunque assetto, spettando a D__________

“in ogni

momento e secondo i suoi tempi di proporre degli incontri con il padre”.

L'appellante

adduce di avere chiesto ripetutamente e senza successo, dopo “avere perso la causa di

disconoscimento”, di poter rivedere i figli. Padre a tutti gli effetti, egli

chiede di poter esercitare le prerogative di un normale genitore e dichiara di non

capire come mai il Pretore gli neghi tale facoltà. Anche perché – egli prosegue

– i rapporti con il figlio non sono irrimediabilmente compromessi, giacché fino

all'interruzione delle visite dovute alla causa di contestazione della

paternità i loro rapporti sono sempre stati ottimi. A suo dire, eventuali problemi

sarebbero da addebitare a AO 1, la quale “ha sparlato di lui con i figli”. A

suo modo di vedere, “è bene che [D__________] abbia la possibilità di ritrovare

un padre con cui è stato sempre bene”. In definitiva, AP 1 chiede di concedergli

un diritto di visita di due ore consecutive ogni settimana, recuperabili in caso

d'impedimento ed estensibili nel tempo in caso di miglioramento delle relazioni

personali.

a) Il

genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1

CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 212 consid. 5; sentenza del Tribunale

federale 5A_493/2018 del 5 novembre 2018 consid. 6.1.2; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 5a). Esso può essere

limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne

avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio,

ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è

pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a

repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico

o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018 consid. 3.3 con rinvii).

Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al

principio della pro­porzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,

quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti

del genitore non affidatario con il figlio sono buo­ni (DTF 131 III 211 consid.

4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid.

4.2

). Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima

ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi

altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale 5A_478/2018

del 10 agosto 2018 consid. 5.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27

aprile 2018 consid. 5a).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha rifiutato a AP 1 ogni diritto di visita. Al proposito

non ha esperito però alcuna istruttoria. Si è fondato esclusivamente sulle risultanze dell'audizione di D__________, da lui eseguita

il 22 dicembre 2016. In tale occasione il ragazzo, a quel momento undicenne, aveva

dichiarato di non voler incontrare il convenuto, chiedendo al Pretore “se può

decidere lui al riguardo”. Il primo giudice gli aveva risposto che “per le

particolarità del caso non forzerà sicuramente nulla”. Ora, che la volontà del minore sia un criterio per

decidere in merito alle relazioni personali è pacifico. L'opinione del

solo minorenne tuttavia non è da sé sola determinante, né la discipli­na delle relazioni personali può dipendere

unicamente dalla volontà del figlio. Decisivo resta pur sempre il bene del ragazzo, correttamente inteso (DTF 127 III 298

consid. 4a in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre

2018, consid. 3.3 con rinvii). I desideri del figlio vanno tanto più considerati

quanto più, vista l'età e lo sviluppo, egli riesca a formarsi una volontà autonoma

a dispetto delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici

anni. Quando il minorenne assume un'attitudine difensiva nei confronti del

genitore non affidatario, occorre chiarirne le ragioni e accertare se il

diritto di visita rischi real­mente di recargli pregiudizio (sentenza del

Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, consid. 3.3 con rinvii).

Ove invece il figlio, capace di discernimento, opponga una strenua e ripetuta

resistenza agli incontri, conviene rinunciare all'uso della forza. Il bene del figlio non può essere perseguito

infatti attraverso la suggestione né la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1 con rinvii; I CCA,

sentenza inc. 11.2007.140 del 1° marzo 2011, consid. 10).

c) Nel

caso specifico D__________ non ha più incontrato il convenuto, come egli

dichiara nella lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019, “da diversi anni”, ma almeno dal

2014.

L'attrice afferma addirittura che dal 2011 AP 1 si è limitato a vedere il

figlio “al massimo una volta all'anno e in maniera fugace” (memoriale

integrativo del 31 gennaio 2018, pag. 4). Che la causa di disconoscimento della

paternità abbia desta­bilizzato il ragazzo, mettendolo a disagio, al punto da

indurlo a non voler più incontrare la persona che fino a quel momento era stato

considerato suo padre, è comprensibile. Che al momento dell'ascolto D__________

fosse sereno, “pur se confrontato con una storia complicata più

grande di lui”, e che egli “fa il suo percorso seguendo le sue passioni e i sui

sogni”,

è verosimile (riassunto 22 dicembre 2016 dell'audizione). Gli atti tuttavia non

dimostrano che i rapporti tra padre e figlio siano “irrimediabilmente

compromessi”, come sostiene la madre, o che compromesso sia lo

sviluppo del minore.

Certo,

D__________ ha scritto a questa Camera di reputare AP 1 “quasi un estraneo” e

di averne “un po' paura” (lettera del 6 febbraio 2019). A che cosa si

riconduca quell'ansia non è dato però di comprendere, se non con le parole

della madre, secondo cui “l'appellante in

corso di causa ha dato segni preoccupanti riguardo al suo stato”. Di

conseguenza essa teme “fortemente che lasciare solo D__________ con il signor AP

1.

sia pericoloso per il figlio”. Nulla è

stato intrapreso tuttavia per verificare il preteso squilibrio psichico del

convenuto. Agli atti manca inoltre qualsiasi accertamento oggettivo circa l'interesse

del ragazzo a un riavvicinamento. I desideri e il bene del figlio possono anche

essere antinomici. Il bene del minorenne non va determinato quindi in funzione

del solo aspetto soggettivo e secondo l'interesse momentaneo del ragazzo, ma

anche tenendo conto dell'evoluzione futura.

Non

si disconosce che nemmeno AP 1 consta avere compiuto particolari tentativi di

avvicinamento per interessarsi del figlio o per ristabilire relazioni personali.

Anzi, egli ha contestato pervicacemente la propria paternità e non ha versato

contributi alimentari. Nondimeno, contrariamente a quanto ritiene AO 1, un disinteresse

paterno giustifica il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali

unicamente nel caso in cui il fatto di non essersi seriamente curato del figlio

rechi pregiudizio al bene del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_53/2017

del 23 marzo 2017 consid. 5.1 con rinvio a DTF 118 II 21). Ma, una volta di

più, in concreto tutto si ignora al proposito. Del resto per lo stesso D__________ il convenuto è

“quasi un estraneo”, ma non gli è del tutto indifferente.

d) Visto

quanto precede, il Pretore non poteva accomodarsi di un colloquio di una

trentina di minuti con D__________ e decidere in merito alle relazioni

personali fondandosi sulla sola opinione del ragazzo. Tanto meno ove si pensi

che a quel momento il figlio non aveva ancora 12 anni e non poteva presumersi in

grado di formarsi una volontà autonoma. Se il desiderio di non forzare la

situazione poteva essere condivisibile a quel momento per ragioni contingenti, negare

a titolo definitivo ogni diritto di visita al convenuto, lascian­do al solo figlio

la decisione di riprendere i contatti con lui, non è condivisibile. D'altro

canto neppure AP 1 può essere seguito laddove chiede un ripristino delle

relazioni personali di punto in bianco. A distanza d'anni tale proposta contravviene

ai più elementari criteri di progressività, proporzionalità e gradualità. In

una situazione tanto delicata, un approfondimento tramite una verifica psicologica

appariva se non altro utile, anche perché il figlio non consta essere stato aiutato

nell'elaborazione di quanto è accaduto. Alla luce di elementi oggettivi, essenziali

ai fini della disciplina delle relazioni personali, questa Camera potrebbe

giudicare essa medesima la fondatezza dell'appello, valutando se soccorrano gli

estremi per confermare il completo diniego di relazioni personali deciso dal

Pretore o se una soluzione meno radicale sia consona alle circostanze del caso.

e) Non

è compito di questa Camera procedere agli accertamenti che si impongono nella

prospettiva del giudizio, trattandosi in concreto di completare l'istruttoria

su un punto essenziale del contenzioso. Non è per altro questa Camera il

giudice naturale preposto a simili indagini, che precluderebbero alle parti un

secondo grado di giurisdizione. Sulla disciplina delle relazioni personali tra

padre e figlio la sentenza impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al

Pretore perché assuma le prove necessarie. In particolare andrà accertato se la

ripresa dei contatti con il padre sia nell'interesse del figlio, se sia ancora

possibile un riavvicinamento – e se entrano in considerazione a tal fine aiuti

terapeutici – o se il ragazzo oppone ormai una strenua chiusura verso il

convenuto. Inoltre andrà verificato se AP 1 ha assunto consapevolezza da parte

sua nel comprendere i disagi provocati da una sua scelta, fors'anche legittima,

ma difficile da assimilare per un ragazzo dell'età di D__________. Solo dopo

avere raccolto tali indicazioni oggettive si potrà decidere sull'opportunità di

programmare una certa disciplina delle relazioni personali o stabilire che non

possono concedersi – riservate future azioni di modifica, sempre possibili –

diritti di visita al figlio.

III. Sulla

remunerazione del patrocinatore d'ufficio

7.

Il

Pretore ha riconosciuto all'avv. __________ C__________, ex patrocinatore del

convenuto, una retribuzione di fr. 2991.35 complessivi, di cui fr. 2700.– di

onorario. Egli ha stimato il tempo dedicato dal legale alla trattazione della

pratica in una quindicina d'ore (2.5 per l'allestimento dell'allegato, 2.5 per

la partecipazione al­l'udien­za, 5 ore per la corrispondenza e altrettante per

i contatti con cliente) alla tariffa di fr. 180.– orari. L'appellante chiede di

ridurre tale indennità ‟come minimo riduzione di un paio d'ore di

contatti con il cliente”, argomentando che

il lavoro svolto non giustifica nemmeno la metà dell'importo stabilito, men che

meno ove si consideri che il legale avrebbe commesso errori.

La

legittimazione di AP 1 a postulare una

riduzione della rimunerazione fissata dal Pretore è indubbia. Piuttosto ci si

può domandare se la richiesta, del tutto indefinita, sia ricevibile. Dandosi in

effetti contestazioni di carattere pecuniario, il ricorrente deve cifrare le sue

conclusioni, pena l'irricevibilità della pretesa (DTF

143.

III 112 consid. 1.2 con rinvii). Comunque sia, nel caso in esame AP 1 definisce

eccessive le cinque ore di colloqui stimate dal primo giudice, chiedendo di

ridurle a tre, ma non pretende che ai colloqui il suo patrocinatore abbia

effettivamente dedicato meno di cinque ore. Quanto all'asserita violazione dei doveri

di diligenza da parte dell'avvocato, incombeva al ricorrente indicare con un

minimo di precisione quali prestazioni il legale avrebbe eseguito male e di

quanto andrebbe ridotto in funzione di ciò il dispendio orario. Non tocca a

questa Camera riesaminare d'ufficio l'apprezzamento del Pretore. Su questo

punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

IV. Sulle spese

processuali e le ripetibili

8.

Le spese

dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di

visita, mentre esce sconfitto sul resto. Tutto ponderato, si giustificherebbe così di suddividere le spese

processuali a metà e di compensare le ripetibili. La causa vertendo

nondimeno sul diritto di famiglia e le condizioni finanziarie delle parti essendo

precarie, conviene soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo. L'esito del giudizio odierno non incide per

converso sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le

ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

V. Sulle richieste di

gratuito patrocinio

9.

Per quel che

riguarda il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a

questa Camera, la richiesta può riferirsi solo al­l'esenzione delle spese

processuali. La mancata riscossione di oneri rende tuttavia la domanda priva

d'oggetto.

10.

Il gratuito patrocinio

postulato da AO 1 davanti a questa Camera merita accoglimento. Gli atti rendono

verosimile le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, al beneficio di

una rendita AI e senza sostanza fruibile (art. 117 lett. a CPC). La sua

resistenza all'appello, inoltre, non poteva dirsi priva di esito favorevole (art.

117.

lett. b CPC). Quanto alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio,

incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si

procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9

gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e

speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile

mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura delle osservazioni (limitate) all'appello

di sette pagine in una causa già nota, più di quattro ore di lavoro, comprese le

prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), alla tariffa di fr. 180.–

l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1). Aggiunte le spese (10%) e

l'IVA (7.7%), l'indennità va fissata in definitiva a fr. 850.– complessivi.

VI. Sui rimedi giuridici a

livello federale

11.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d

LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr.,

sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata

è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è

dichiarata senza oggetto.

4. AO

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio

un'indennità di fr. 850.–.

5. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).