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Decisione

11.2018.113

Assistenza giudiziaria: gratuito patrocinio

5 ottobre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa DM.2014.116 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 1° ottobre 2018 da AP 1 (inc.

11.2018.113) correlata al suo appello del 19 settembre 2018 nei confronti della

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 16 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 16 agosto 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1962) e AP 1 (1960), ha

ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai

coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo in

proprietà esclusiva a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 pari 250/1000 della particella n.

43 RFD di __________ e condannando il medesimo a versare fr. 222 312.68 alla moglie, ogni coniuge rimanendo

proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati, ha

respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata dalla convenuta e ha

posto le spese processuali di fr. 22 000.–

complessivi per un terzo a carico del marito e per la rimanenza a carico della

moglie, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19

settembre 2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà esclusiva della

particella n. 12 385 RFD di __________ o,

subordinatamente, sia obbligato a vendere tale proprietà per piani a trattative

private per almeno fr. 1 360 000.– corrispondendole il 43.5% del ricavo, che

egli sia condannato inoltre a corrisponderle fr. 68

935.– in liquidazione del regime dei beni e a trasferire € 57 355.95 sul suo conto previdenziale, come pure a

elargirle un contributo alimentare di fr.

1332.50 mensili fino al pensionamento. Invitata il 28 settembre 2018 a

depositare un anticipo di fr. 15 000.– in

garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 1°

ottobre 2018 una richiesta di gratuito patrocinio. Su quest'ultima giova

statuire senza indugio.

Considerandi

in diritto: 1. Le

spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per

principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è

puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le

parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il

coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere

un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del

gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se

anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione

coniugale non è dotata di mezzi adeguati.

2.

Nella

fattispecie AP 1 fa valere di non avere redditi né sostanza sufficiente per

depositare l'anticipo di

fr.

15.

000.– richiesto dal Tribunale d'appello

(art. 98 CPC e 13 LTG). Non pretende tuttavia che AO 1 sia sfornito di disponibilità

sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un sommario esame. Non

può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione ad

litem appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non

abbia modo di anticiparle la somma in questione, la quale sarà imputata – di

regola – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD

I-2012 pag. 882 consid. 19b). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le

premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

3.

In

subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo

spese giudiziarie attraverso la previsione di rate mensili il cui pagamento sia

[per lei] sostenibile”. A prescindere dal fatto però che sarebbe stato compito

dell'interessata indicare a quanto ammonterebbero le “rate mensili il cui

pagamento sia sostenibile”, la richiesta avrebbe portata pratica soltanto

qualora essa si vedesse respingere un'istanza di provvigione ad litem.

Non avendo essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione

dell'anticipo in garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse

presentare un'istanza a tal fine, AP 1 potrà rivolgersi a questa Camera perché

rinvii o sospenda il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in

cui il Pretore avrà statuito sulla richiesta di provvigione ad litem (DTF

143.

III 624 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).