11.2018.114
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività
5 dicembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.114
Lugano
5 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.676 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza dell'8 febbraio 2018
dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 e AO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello dell'8 ottobre 2018 presentato dalla AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 21 settembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 febbraio 2016 la società M__________
SA, __________, ha commissionato all'impresa edile AP 1 la costruzione di una
casa d'abitazione unifamiliare sulla particella n. 1395 RFD di __________, a
quel momento di sua proprietà. Il
contratto d'appalto prevedeva una mercede a corpo di
fr. 700 000.–, IVA compresa. Il 18 ottobre 2017 AO 1
hanno poi comperato il fondo in ragione di metà ciascuno. L'impresa AP 1 ha
trasmesso il 22
gennaio 2018 alla M__________ SA una liquidazione
finale di fr. 867 635.45 com-plessivi, IVA inclusa, con un saldo
in proprio favore, dedotti acconti per fr. 710 000.–, di fr. 157
635.45. L'importo
è rimasto impagato.
B. L'8
febbraio 2018 l'impresa AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, postulando
l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 1395, già in via cautelare e senza
contraddittorio, di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori
per fr. 157 635.45 con interessi al 5% dal 4
febbraio 2018 o, in via subordinata, per fr. 78 817.72
su ciascuna delle due quote del fondo. Con decreto cautelare del giorno
medesimo, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione
richiesta. L'addebito delle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr.
500.–, è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il
contraddittorio.
C. All'udienza del 18 aprile 2018, indetta per il contraddittorio,
AO
1 e AO 2 hanno
proposto di respingere l'istanza.
Il contraddittorio è proseguito
a una successiva udienza del 7 maggio 2019, durante la quale le parti
hanno replicato e duplicato, mantenendo ognuna le proprie posizioni e notificando
prove. Con ordinanza del 1° giugno 2018 il Pretore ha rifiutato le prove
offerte, citando le parti al dibattimento finale del 21 giugno 2018. In
tale occasione tanto l'impresa AP 1 quanto i convenuti hanno ribadito le loro domande
iniziali.
D. Statuendo
con decisione del 21 settembre 2018, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato
la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio. Le spese
processuali di complessivi fr. 1000.–, così come quelle del decreto cautelare
emesso inaudita parte l'8 febbraio 2018, sono state poste a carico dell'impresa
AP 1, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2800.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata l'impresa AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello dell'8 ottobre 2018, chiedendo
che – conferito al suo appello effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 157 635.45 con interessi
al 5% dal 4 febbraio 2018 decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio l'8
febbraio 2018, assegnandole un termine di almeno 90 giorni per promuovere la
causa volta all'iscrizione definitiva. In subordine essa postula la conferma
dell'iscrizione prov-visoria per fr. 78 817.72
su ogni quota di comproprietà
della particella n. 1395 o, in via ancor più subordinata, l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché completi l'istruttoria
e statuisca di nuovo. Nelle sue
osservazioni del 22 ottobre 2018 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. Con decreto del
23 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.
– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove si consideri l'ammontare del-l'ipoteca
controverso in prima sede al momento del dibattimento finale (fr. 157 635.45 complessivi). Quanto alla tempestività del ricorso,
la sentenza impugnata è giunta
al patrocinatore dell'istante il 27 settembre 2018. Cominciato a
decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 7 ottobre
2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Presentato l'8 ottobre 2018, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha
ricordato che, per essere tempestiva, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal compimento del
lavoro. Ciò posto, egli ha escluso che ‟lo smontaggio e la rimozione di
un grosso vetro (…) e il montaggio di un vetro delle medesime dimensioni e
caratteristicheˮ eseguito dall'istante il 12 ottobre 2017 ostasse alla
decorrenza del termine. A mente sua, l'istante medesima ha precisato che tale vetro
era stato montato una prima volta il 25 luglio 2017, quantunque scheggiato,
‟perché gli architetti volevano subito chiudere il locale con il vetro
per effettuare dei lavori interniˮ. L'istante si era impegnata allora a
sostituire il vetro, ciò che ha fatto il 12 ottobre 2017. Se non che – ha
continuato il Pretore – trattandosi della riparazione di un difetto, tale intervento
non interrompeva il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. E siccome i
lavori erano già stati ultimati nel luglio 2017, come attestano i bollettini di
cantiere, secondo il Pretore al
momento in cui è stata presentata l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale il termine di
quattro mesi era ormai scaduto.
3.
Nell'appello l'istante sostiene che l'intervento eseguito
il 12 ottobre 2017 non era né un lavoro in garanzia né la riparazione di un
difetto, ma consisteva nel montaggio definitivo del vetro installato
provvisoriamente il 25 luglio precedente. Essa si duole che la mancata assunzione
delle prove offerte le ha impedito di dimostrare come, pur avendo constatato la
scheggiatura del vetro già prima di installarlo, essa sia stata ‟praticamente
costrettaˮ dalla committente il 12 ottobre 2017 a posare quel vetro difettoso
per poi sostituirlo in un secondo tempo, cimentandosi così in un doppio montaggio.
Quanto eseguito il 12 ottobre 2017 – essa soggiunge – non è un lavoro
secondario o di poco conto, ove appena si consideri che si è trattato di
montare in facciata una lastra di vetro triplo di 2.5 m x 3 m per il quale sono
state necessarie più persone e l'ausilio di un'autogrù. Inoltre, essa epiloga,
è stato lavoro necessario per ragioni di sicurezza, poiché concerneva il vetro
di una camera da letto al piano rialzato. Tale lavoro va considerato quindi ai
fini della decorrenza del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca
legale, onde la tempestività dell'istanza.
a) Litigiosa nel caso in esame è, come detto, la tempestività dell'iscrizione
provvisoria. Ora, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76
cpv. 2 ORF). Non occorre che rechi una prova piena. È sufficiente che adduca
elementi idonei a far apparire attendibile – fra l'altro – il rispetto del
termine per ottenere l'iscrizione del pegno nel registro fondiario. Trattandosi
di un sindacato di apparenza, il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione
provvisoria e rinvia la decisione definitiva sulla legittimità dell'ipoteca
alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole,
solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o
altamente inverosimile, in particolare
quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC
risulti chiaramente decorso (RtiD II-2016
pag. 616 consid. 5;
I-2015
pag. 897
consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.109 del 16 settembre 2019, consid. 5 con rimandi).
b) L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro
fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal
compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il
momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto
sono state oggettivamente ultimate e le opere sono pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.109
del 16 settembre 2019, consid. 5a con
rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre
2014.
consid. 5.5.2, in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; analogamente: RtiD
II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza
deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore, meri ritocchi,
così come la sostituzione di parti difettose, l'eliminazione di manchevolezze o
altri lavori in garanzia non pertengono al completamento del-l'opera e non
interrompono il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC (DTF 125 III 116 consid. 2b, 102 II 208 consid. 1a; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1; v. anche RtiD
II-2006 pag. 707 consid. 5b con rimandi; I CCA sentenza inc. 11.2012.24 dell'8 maggio
2014.
consid. 5d; Bovay in: Commentaire romand,
CC II, Basilea 2016, n. 91 ad art. 839; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 529 n. 1756). Nella fattispecie l'iscrizione
provvisoria è avvenuta l'8 febbraio 2018, ragion per cui occorre
verificare se i lavori appaiano essere stati terminati non prima dell'8 ottobre
2017.
(art. 839 cpv. 2 CC). E l'istante pretende che l'ultimo lavoro sia intervenuto
appunto il 12 ottobre 2017.
4.
In
concreto è pacifico che il progetto edilizio prevedeva la posa in facciata di
vetri tripli forniti dalla M__________ S.r.l. di __________ (__________) al
costo di fr. 132 556.90 (doc. H, 2° foglio; doc. I, 1° foglio; doc. L). Le
parti concordano poi sul fatto che il 25 luglio 2017 è stato installato in
facciata una lastra di vetro di
1.7
m x 2.3 m, difettosa poiché scheggiata (doc. BB, 8° foglio), anche se i bollettini di cantiere dell'impresa attestano l'intervento
dei propri operai per il montaggio dei vetri da parte della M__________ S.r.l.
nel dicembre del 2016 senza che vi sia un bollettino di lavoro riferito al 25
luglio 2017 (doc. Z). Non è contestato infine che il 12
ottobre 2017 l'impresa istante ha nuovamente prestato la propria opera per lo
smontaggio del vetro in questione e la sua sostituzione con uno nuovo (doc. Z).
a) Il contratto di appalto concluso tra
l'impresa AP 1 e la M__________ SA era regolato dalla norma SIA 118
(doc. 2, 6° foglio), il cui art. 165 cpv. 1 dispone che l'imprenditore
è di principio responsabile per l'esecuzione
senza difetti dell'opera. Per difetto si intende – come stabilisce l'art.
368.
CO, al quale la norma SIA rimanda – una difformità dalle caratteristiche
pattuite contrattualmente, sicché va ritenuta difettosa un'opera che presenti
caratteristiche non previste dalle parti o che sia priva di determinate caratteristiche
pattuite o priva di caratteristiche che il committente poteva lecitamente
attendersi in buona fede come incluse nell'opera appaltata (art. 166 cpv. 2 della norma SIA 118; sentenze del
Tribunale federale 4A_511/2014 del 4 marzo 2015 consid. 3.1 con riferimenti e 4A_109/2014
del 21 maggio 2014 consid. 3.3.1).
b) Che in
concreto la posa di un vetro scheggiato non fosse conforme a quanto stipulato
contrattualmente e costituisse un difetto è fuori dubbio. Tuttavia, come detto,
l'istante ha addotto che dopo avere constatato la scheggiatura della lastra già
nel proprio magazzino e avere comunicato tale circostanza alla committente,
gli architetti __________ M__________ e __________ G__________, progettisti e
soci gerenti della M__________ SA, le hanno ordinato di posare quel vetro provvisoriamente,
poiché volevano chiudere il locale ed eseguire lavori interni. In sostanza, il
vetro sarebbe stato montato “per volere degli architetti e contro il parere
della AP 1” (replica, pag. 8).
c) Stessero
così le cose, non si può escludere che l'istante abbia segnalato ai committenti
un fatto suscettibile di compromettere il regolare adempimento dell'opera e che
costoro, pur consapevoli del difetto, abbiano sollecitato l'istante a posare ugualmente
il vetro difettoso come protezione provvisoria in attesa del pezzo nuovo, nonostante
la contrarietà dell'impresa. In simili circostanze la completazione
dell'opera poteva dirsi differita, di guisa che non tutte le prestazioni previste
dal contratto d'appalto potevano ritenersi oggettivamente ultimate. E dato
che un'installazione provvisoria è per sua natura incompiuta, l'opera non
poteva dirsi pronta per la consegna (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.10 del 7
marzo 2014 consid. 4a). Senza dimenticare che, ravvisandosi una difformità
dell'opera ascrivibile ai committenti medesimi, nemmeno si sarebbe in presenza –
a ben vedere – di un difetto dell'opera (art. 166 cpv. 4 della norma SIA 118;
v. anche l'art. 369 CO). Il lavoro eseguito il 22 ottobre 2017, che a un
giudizio sommario non può definirsi di secondaria importanza, potrebbe così
essere ritenuto indispensabile per il completamento dei lavori.
d) Non si disconosce che l'immobile è stato
collaudato il 29 agosto 2017 (doc. 6), che il collaudo presuppone di
regola
un'opera completa (art. 157 cpv. 1 della norma SIA 118) e
che il Comune di __________ ha rilasciato il certificato di abitabilità il 7 agosto
2017.
(doc. 5), tanto che da allora i convenuti occupano l'immobile. La presa in
consegna dell'opera da parte di un committente non corrisponde necessariamente però
al compimento dei lavori, le due nozioni essendo diverse (sentenza del Tribunale
federale 5A_208/2010 del 17 giugno 2010 consid. 5). Per di più, nella
fattispecie i convenuti hanno riconosciuto che il vetro scheggiato “comprometteva
la tenuta termica, ma non la solidità statica” della struttura (duplica, pag.
7). Ciò rende verosimile, a un sommario esame, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il rilascio
dell'agibilità dell'abitazione, ma non indizia la decorrenza del termine
enunciato dall'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2004.69
del 18 luglio 2007, consid. 3b con rinvio).
e) Rimane
il fatto che la tesi dell'istante, contestata dai convenuti (duplica, pag. 5 e
6), non è corroborata da alcun riscontro oggettivo. A ragione l'appellante fa
valere nondimeno che il Pretore ha respinto le prove da essa offerte per rendere
verosimili le proprie argomentazioni. E in effetti essa aveva proposto di
sentire gli architetti __________ M__________ e __________ G__________, l'ing. __________
N__________, __________ T__________, __________ C__________, __________ A__________,
A__________ C__________, An__________ C__________ ed __________ S__________
(replica, pag. 10; formulario dell'offerta di prove allegato al verbale delle
prime arringhe, del 7 maggio 2017). Dandosi mezzi di prova rilevanti ai fini
del giudizio, il Pretore non poteva così sorvolare sulle deposizioni
ritualmente offerte dall'istante ed esplicitamente riferite all'esistenza di
un accordo in relazione con la tempestività
dell'iscrizione provvisoria.
Certo, nella
misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'appellante
avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo
(art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assumere
singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova ammissibili in virtù dell'art. 317
cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di
regola la giurisdizione d'appello procede direttamente
(Reetz/Hilber in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 36 ad art. 318), anche se in base al proprio apprezzamento può
decidere di rinviare gli atti al primo giudice. In concre-to non si tratta tuttavia
di assumere un singolo mezzo di prova, ma di trattare il caso per la prima
volta, sostituendosi in pratica al giudice naturale. Ciò esula dalle attribuzioni
di questa Camera. Conviene quindi annullare la sentenza impu-gnata e ritornare
gli atti al Pretore per la completazione del-l'istruttoria e nuovo giudizio.
f) Si
aggiunga invece che, contrariamente all'opinione dell'appellante, la tempestiva
iscrizione provvisoria dell'ipoteca le-gale non potrebbe essere data perché in
concreto mancavano ancora le “ultime opere di stuccatura, di intonaco e di
pittura”. Simili lavori appaiono infatti, già a prima vista, di poca entità o di secondaria importanza
e non ostavano quindi alla decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv.
2.
CC (sopra, consid. 3a).
5.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106
cpv. 2 CPC). Sulle spese processuali di primo grado il Pretore giudicherà al
momento in cui emanerà la nuova sentenza.
6.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche
legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 567), il ricorrente può far valere contro di esse
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto nella sua domanda subordinata, la sentenza
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio,
previa completazione dell'istruttoria.
2. Le
spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a
carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno alla AP 1 fr. 3000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).