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Decisione

11.2018.115

Appellabilità di decisione di rigetto di provvedimenti supercautelari

12 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.336 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

dell'8 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 27 settembre 2018;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1971) e AP 1 (1969),

entrambi cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006. A

quel momento essi erano già genitori di A__________, nata il 15 luglio 2006.

B. Il 19 gennaio 2018 AP

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere “inaudita parte e in via

cautelare” l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale

con ordine di allontanamento al marito, l'affidamento della figlia, riservato

il diritto di visita paterno, un contributo alimentare per sé di fr. 48 198.–

mensili, oltre il pagamento delle imposte, degli oneri sociali e delle spese

mediche non coperte dalla cassa malati, e uno per la figlia di fr. 5000.–

mensili, oltre al pagamento delle rette della scuola privata, del premio della

cassa malati, delle spese mediche non coperte, e di ogni altra spesa straordinaria.

La richiesta “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto

“supercautelare” del giorno dopo. Nella sua risposta del 21 febbraio 2018 AO 1

ha proposto di respingere l'istanza. Al dibattimento del 23 febbraio 2018,

indetto per il contraddittorio, le parti hanno chiesto di “rinviare a data da definire

la continuazione del dibattimento”. A una successiva udienza del 4 luglio 2018,

destinata al seguito del dibattimento, il Pretore, perso atto che l'istante

aveva presentato un memoriale di replica il giorno prima, ha aggiornato la continuazione

del dibattimento.

C. Con istanza

supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore di fissare l'assetto

cautelare nelle modalità già richieste. Il giorno successivo il Pretore ha respinto

l'istanza convocando

le parti all'udienza del 3 ottobre 2018 per la continuazione del dibattimento,

poi posticipata al 15 ottobre successivo. Con lettera del 20 settembre 2018

l'istante ha sollecitato il Pretore a “emanare un primo assetto urgente

cautelare”. Con “decreto cautelareˮ del 27 settembre 2018 il Pretore ha respinto

“ogni richiesta supercautelare della moglie” (dispositivo n. 1) e ha rinviato “ogni

ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata” (dispositivo n. 2).

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8

ottobre 2018 in cui chiede “in via supercautelare e in via cautelare” l'autorizzazione

a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento

al marito, l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita paterno,

mentre “nel merito” essa postula le misure a protezione dell'unione coniugale

richieste con l'istanza del 24 gennaio 2018. Il memoriale non è stato comunicato

a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti

cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1). Trattandosi

di controversie meramente patrimoniali, in entrambi i casi l'appello è

ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

esigenza non si pone, ove appena si pensi all'entità

dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante

il 28 settembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto

l'8 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'impugnazione è

pertanto ricevibile.

2.

Provvedimenti

cautelari emanati dal giudice immediatamente senza sentire la controparte (art.

265.

cpv. 1 CPC) non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato

potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo avere

sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare

osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è di

principio analoga qualora il giudice respinga la richiesta di

provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419

consid. 1.3 con numerosi rinvii). In realtà in tale ipotesi occorre

distinguere. Se il giudice convoca ugualmente le parti in udienza o invita

ugualmente il convenuto a presentare osservazioni scritte, tale decreto

cautelare non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta

ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le

parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni

scritte. Se invece il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti

senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale

e, di conseguenza, impu­gnabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.44 del 21

settembre 2018 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella fattispecie il

Pretore ha sì respinto “ogni richiesta supercautelare della moglie”, ma ha

rinviato “ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”.

Sulle richieste respinte il decreto cautelare non è quindi finale, e come tale non

è impugnabile. AP 1 avrebbe tutt'al più potuto presentare un reclamo per

denegata giustizia, la quale è data ove un'autorità non entra nel merito di una

vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali o rifiuta di statuire

anche solo parzialmente (DTF 144 II 192 consid. 3.1). In concreto, tuttavia,

l'interessata nemmeno accenna a tale eventualità, ma fa valere unicamente argomenti

di merito, come se incombesse a questa Camera di statuire per la prima volta

sulle misure a protezione dell'unione coniugale richieste. Ciò che non può

essere il caso. Ne segue che l'appello si rivela irricevibile.

4.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carco dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).