11.2018.115
Appellabilità di decisione di rigetto di provvedimenti supercautelari
12 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.115
Lugano
12 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.336 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
dell'8 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 27 settembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AP 1 (1969),
entrambi cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006. A
quel momento essi erano già genitori di A__________, nata il 15 luglio 2006.
B. Il 19 gennaio 2018 AP
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere “inaudita parte e in via
cautelare” l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale
con ordine di allontanamento al marito, l'affidamento della figlia, riservato
il diritto di visita paterno, un contributo alimentare per sé di fr. 48 198.–
mensili, oltre il pagamento delle imposte, degli oneri sociali e delle spese
mediche non coperte dalla cassa malati, e uno per la figlia di fr. 5000.–
mensili, oltre al pagamento delle rette della scuola privata, del premio della
cassa malati, delle spese mediche non coperte, e di ogni altra spesa straordinaria.
La richiesta “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto
“supercautelare” del giorno dopo. Nella sua risposta del 21 febbraio 2018 AO 1
ha proposto di respingere l'istanza. Al dibattimento del 23 febbraio 2018,
indetto per il contraddittorio, le parti hanno chiesto di “rinviare a data da definire
la continuazione del dibattimento”. A una successiva udienza del 4 luglio 2018,
destinata al seguito del dibattimento, il Pretore, perso atto che l'istante
aveva presentato un memoriale di replica il giorno prima, ha aggiornato la continuazione
del dibattimento.
C. Con istanza
supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore di fissare l'assetto
cautelare nelle modalità già richieste. Il giorno successivo il Pretore ha respinto
l'istanza convocando
le parti all'udienza del 3 ottobre 2018 per la continuazione del dibattimento,
poi posticipata al 15 ottobre successivo. Con lettera del 20 settembre 2018
l'istante ha sollecitato il Pretore a “emanare un primo assetto urgente
cautelare”. Con “decreto cautelareˮ del 27 settembre 2018 il Pretore ha respinto
“ogni richiesta supercautelare della moglie” (dispositivo n. 1) e ha rinviato “ogni
ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata” (dispositivo n. 2).
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8
ottobre 2018 in cui chiede “in via supercautelare e in via cautelare” l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento
al marito, l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita paterno,
mentre “nel merito” essa postula le misure a protezione dell'unione coniugale
richieste con l'istanza del 24 gennaio 2018. Il memoriale non è stato comunicato
a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti
cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1). Trattandosi
di controversie meramente patrimoniali, in entrambi i casi l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
esigenza non si pone, ove appena si pensi all'entità
dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante
il 28 settembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto
l'8 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'impugnazione è
pertanto ricevibile.
2.
Provvedimenti
cautelari emanati dal giudice immediatamente senza sentire la controparte (art.
265.
cpv. 1 CPC) non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato
potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo avere
sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare
osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è di
principio analoga qualora il giudice respinga la richiesta di
provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con numerosi rinvii). In realtà in tale ipotesi occorre
distinguere. Se il giudice convoca ugualmente le parti in udienza o invita
ugualmente il convenuto a presentare osservazioni scritte, tale decreto
cautelare non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta
ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le
parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni
scritte. Se invece il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti
senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale
e, di conseguenza, impugnabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.44 del 21
settembre 2018 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella fattispecie il
Pretore ha sì respinto “ogni richiesta supercautelare della moglie”, ma ha
rinviato “ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”.
Sulle richieste respinte il decreto cautelare non è quindi finale, e come tale non
è impugnabile. AP 1 avrebbe tutt'al più potuto presentare un reclamo per
denegata giustizia, la quale è data ove un'autorità non entra nel merito di una
vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali o rifiuta di statuire
anche solo parzialmente (DTF 144 II 192 consid. 3.1). In concreto, tuttavia,
l'interessata nemmeno accenna a tale eventualità, ma fa valere unicamente argomenti
di merito, come se incombesse a questa Camera di statuire per la prima volta
sulle misure a protezione dell'unione coniugale richieste. Ciò che non può
essere il caso. Ne segue che l'appello si rivela irricevibile.
4.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carco dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).