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Decisione

11.2018.117

Azione intesa a definire il modo di dividere una comproprietà

7 novembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. In

via principale

1. L'appello

11 ottobre 2018 è accolto.

2. Di

conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono

rinviati al Pretore per il completamento dell'istruttoria di causa secondo i

mezzi di prova presentati dall'appellante.

In

particolare dovranno essere esperite le testimonianze dei signori __________ O__________,

avv. L__________ V__________ e dott. A__________ L__________, al fine di poter

accertare l'esistenza di malafede/temerarietà dei qui appellati nell'inoltro

dell'azione di scioglimento della comproprietà del fondo n. 1159 RFD di __________.

Dovrà pure

essere esperita la testimonianza dell'arch. G__________ D__________ al fine di

poter accertare l'effettiva imparzialità e completezza delle valutazioni

effettuate dal perito giudiziario arch. G__________ G__________.

3. Tasse di

giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a

carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.

4. Protestate

tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

II. In

via subordinata

1. L'appello

11 ottobre 2018 è parzialmente accolto.

2. Di

conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è riformata e in particolare viene

stabilito che all'appellante sono imputabili le spese e la tassa di giustizia

unicamente in ragione di ¼ (un quarto, 25%), per cui gli appellati dovranno

rifondere all'appellante il maggior importo da egli già anticipato, ovvero

precisamente l'importo di fr. 16 500.– (fr. 29 500.– meno fr. 13

000.–).

3. Tasse di

giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a

carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.

4. Protestate

spese e ripetibili di seconda sede.

Il

memoriale non è stato comunicato agli attori per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellabilità della causa è già stata accertata

da questa Camera nella citata sentenza del 29 giugno 2018 (inc. 11.2017.90, consid. 1). Al riguardo non giova

ripetersi. Quanto alla tempestività dell'appello, la nuova sentenza è stata

notificata al patrocinatore del convenuto l'11 settembre 2018 (doc. B di

appello). Presentato l'11 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo

profilo il ricorso in esame è pertanto ammissibile.

2.

L'appello

è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe di

conseguenza all'appellante indicare in che modo la senten­za impugnata debba

essere modificata (DTF 137 III 619 in alto; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a),

sicché in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire

il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107, consid. 5.3.1). Un appellante

non può limitarsi, in altri termini, a postulare l'annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione, a meno

che dalla motivazione dell'appello in relazione con la sentenza impugnata si

evinca con chiarezza come debba essere modificata la sentenza, sicché la

giurisdizione d'appello possa procedere essa medesima alla riforma (DTF 137 III

621.

consid. 6.2 e 6.3; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d).

È

vero che una corte d'appello può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata e

“rinviare la causa alla giurisdizione inferiore” se non è stata giudicata una

parte essenziale dell'azione o se i fatti devono essere completati in punti

essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta però di un'eccezione (DTF

137.

III 619 consid. 4.3). Né un appellante può esigere che l'autorità d'appello

proceda in tal modo. Secondo il proprio apprezzamento, l'autorità d'appello è libera

anche di giudicare essa medesima la parte essenziale del­l'azione su cui non ha

statuito il tribunale di primo grado, così come può completare essa medesima i

fatti in punti essenziali (Seiler,

Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2013, pag. 665 n. 1536; Mathys in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna

2010, n. 10 ad art. 318). Anzi, dovendosi assumere singoli mezzi di prova che

il primo giudice ha rifiutato o nuovi mez­zi di prova proponibili in virtù

dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima

sede, di regola la giurisdizione d'appello procede essa medesima (Reetz/ Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuen-berger,

Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318).

3.

Nella

fattispecie l'appellante si limita a postulare l'annullamento della sentenza

impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché escuta quattro testimoni, ma

non formula alcuna conclusione di merito. Nel memoriale non figura la benché

minima richiesta di giudizio che in caso di accoglimento dell'appello possa

sostituire il dispositivo di primo grado, tranne per quanto riguarda le spese

processuali. Né dalla motivazione dell'appello, pur messa in relazione con la

sentenza impugnata, si evince con chiarezza come debba essere modificata la

sentenza del Pretore, sicché questa Camera possa procedere essa medesima alla

riforma. L'appellante infatti rimprovera agli attori di essersi comportati in malafede,

critica lo scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti, censura di arbitrio il rifiuto

pretorile di escutere i testimoni da lui offerti, si duole che la perizia

giudiziaria non abbia fornito ragguagli sulle “precise possibilità di suddividere

in natura il fondo n. 1159 in due lotti”, trascurando finanche una variante di

frazionamento da lui prospettata, ma non indica come questa Camera dovrebbe

modificare il dispositivo impugnato. Puramente cassatoria, la sua richiesta di

giudizio va pertanto dichiarata irricevibile.

4.

Si

aggiunga che, seppure si volesse far capo irritualmente – per ipotesi – alle richieste

di giudizio formulate dal convenuto alle arringhe finali davanti al Pretore

(riassunto scritto accluso al verbale del 21 agosto 2018), in concreto l'esito

del giudizio non sarebbe diverso. Come si è spiegato (consid. 2), l'appellante

non può esigere che il Pretore assuma i testimoni da lui notificati. Avrebbe

potuto instare per la loro escussione da parte di questa Camera (come permetteva

già il vecchio diritto di procedura cantonale: art. 322 lett. b CPC ticinese),

libera poi la Camera di rinviare se mai la causa al Pretore ove ravvisasse –

secondo il suo apprezzamento – gli estremi per applicare l'art. 318 cpv. 1 CPC.

A un'assunzione di testimoni in appello tuttavia il convenuto nemmeno allude.

Ne discende che, comunque la si esamini, la domanda “principale” dell'appellante

si rivela improponibile. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

5.

Per

quanto riguarda le spese processuali di primo grado, l'appellante chiede che

tre quarti – e non solo la metà, come ha deciso il Pretore – siano addebitati

agli attori. Fa valere che l'azione di scioglimento della comproprietà poteva

essere evitata, che egli possiede appena un quarto della particella n. 1159 e

che il riparto a metà delle spese contrasta con quello fissato dal Pretore per l'onorario

della notaia incaricata di liquidare la comproprietà, il quale va corrisposto in

base alle quote dei singoli titolari. Simili argomentazioni sono prive di consistenza.

Nell'ambito

di un'azione civile, intanto, sussiste una parte attrice opposta a una parte

convenuta, indipendentemente da quanti litisconsorti possano comporre l'una e

l'altra. Il grado di vittoria e quello di soccombenza al momento del giudizio si

commisura – per principio – al risultato conseguito dall'una e dall'altra parte

(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), non al numero dei soggetti in causa né alla loro

quota di comproprietà su un bene immobile. Che poi nel caso specifico l'azione

di scioglimento della proprietà potesse essere evitata è smentito dal fatto che

sul modo della divisione le parti non hanno raggiunto alcuna intesa. E che suddividendo

le spese secondo l'esito della procedura taluni comproprietari potrebbero essere

indotti a formare coalizioni interne contro un altro comproprietario per risparmiare

sulle spese processuali, come paventa il convenuto, è escluso ove appena si

consideri che in un'azione sul modo della divisione (art. 651 CC) tutti

i comproprietari devono figurare – e ciò vale anche per un'azione di divisione

(art. 650 cpv. 1 CC) – o come attori o come convenuti (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edi­zione, n.

17.

ad art. 651; Perruchoud in:

Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 25 ad art. 651). Riguardo

infine all'onorario del notaio divisore, a ragione il Pretore lo ha posto a

carico dei comproprietari in ragione della rispettiva quota, tale chiave di

riparto non dipendendo dal­l'esito dell'azione sul modo della divisione (art.

651.

CC). Ne segue, per finire, che l'appello si rivela privo di fondamento

anche sulla domanda “subordinata”.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono a loro volta il precetto della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Ora, la tassa di giustizia dipende dal valore litigioso,

che in un'azione sul modo della divisione corrisponde – come questa Camera ha

già avuto modo di ricordare nella citata sentenza del 19 giugno 2018

(consid. 1) – al valore venale dell'intera comproprietà. Nel caso specifico il

perito giudiziario ha stimato tale valore in fr. 28 620 000.– (sentenza

impugnata, pag. 4 in basso), cifra che l'appellante critica (memoriale, pag.

10), ma alla quale non contrappone alcuna altra valutazione. Nelle circostanze descritte la tassa di giustizia ammonterebbe

almeno a fr. 75 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG), tanto in prima quanto in

seconda sede (art. 13 LTG), sicché l'importo di soli fr. 2000.– fissato

dal Pretore appare a dir poco esiguo. Sia come sia, sul modo di dividere la

comproprietà la presente decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata

in materia. Appare giusto quindi moderare sensibilmente la tassa di giustizia

nella misura in cui si riferisce alla domanda “principale” (art. 21 LTG). Sulla

tassa di giustizia invece la contestazione delle spese processuali, di poco

valore, muta poco o nulla. Non si giustifica infine di attribuire ripetibili

agli attori, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.

7.

L'emanazione

del presente giudizio rende superato l'invito rivolto all'appellante il 16

ottobre 2018 perché depositi un anticipo in garanzia delle spese processuali

presumibili (art. 98 CPC).

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto nella misura

in cui è diretto contro il riparto delle spese processuali stabilito nella

sentenza impugnata, il cui dispositivo è confermato. Per il resto l'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali, di

fr. 5000.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv. dott. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).