11.2018.117
Azione intesa a definire il modo di dividere una comproprietà
7 novembre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.117
Lugano,
7 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2012.257 (scioglimento della comproprietà e modo
della divisione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 dicembre 2012 da
AO 1
AO 2
(† 2014), già
in ,
al quale è subentrata in
pendenza di causa
CC 1 (†
2016), già in ,
alla quale è
subentrata in seguito la stessa
AO 2
(† 2014), già
in ,
al quale è subentrata in
pendenza di causa
AO 3
(ora patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
avv.
AP 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1 ),
giudicando
sull'appello dell'11 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 3 settembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Il
7 dicembre 2012 AO 1, AO 2, __________ L__________ e F__________ L__________, titolari
un quarto ciascuno della particella n. 1159 RFD di __________ (4252 m²), hanno convenuto
AP 1, titolare dell'ultimo quarto, davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere lo scioglimento della comproprietà
mediante vendita del fondo a terzi secondo le modalità stabilite dal
giudice. __________ L__________ è deceduto il 16 luglio 2013 e nel procedimento
gli è subentrata la moglie CC 1. Il 9 gennaio 2014 è deceduto anche F__________
L__________, cui è subentrata in causa la moglie AO 3 (cronistoria per esteso della fattispecie nella sentenza di questa Camera
inc. 11.2017.90 del 19 giugno 2018).
B. AP
1 non si è opposto per principio allo
scioglimento della comproprietà, ma con risposta del 2 maggio 2014 ha chiesto di
dividere l'appezzamento in due, di assegnargli una delle due porzioni del terreno,
di ripartire gli indici di sfruttamento in proporzione alla superficie delle
frazioni del fondo e di compensare la differenza di valore (da calcolare
peritalmente), riconoscendogli un conguaglio di almeno fr. 8 000 000.– con
interessi. In subordine egli si è dichiarato disposto a cedere gli indici di
sfruttamento e di occupazione della frazione di terreno a lui assegnata “all'altro
lotto”
previo versamento di un importo indeterminato o, in via ancor più subordinata,
ha postulato lo scioglimento
della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti e versamento in suo
favore di fr. 8 000 000.– oltre interessi. Con replica del 5 giugno 2014 e duplica del 9 luglio
2014 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
C. Le
prime arringhe, cominciate il 17 ottobre 2014, sono state sospese dal Pretore
per consentire l'assunzione di una perizia sul valore venale del fondo e sulle
relative possibilità di frazionamento. Il
referto è stato consegnato il 30 luglio 2015 dall'arch. __________ G__________,
che lo ha delucidato l'11 maggio 2016. Il 6 maggio 2016 è deceduta CC 1
e la sua quota di proprietà è passata all'erede AO 2, già parte al
procedimento. In seguito, con ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha
ammesso nuovi documenti prodotti dagli attori e ha dichiarato ricevibile la
loro richiesta di fissare la base d'asta ai pubblici incanti in fr. 28 000 000.–, garantendo
ai singoli comproprietari il diritto di prelazione. Inoltre egli ha convocato
le parti a una nuova udienza del 19 maggio 2017 per continuare le prime
arringhe. In tale occasione gli attori hanno riaffermato le loro richieste di
giudizio, senza notificare prove. Il convenuto ha offerto invece mezzi di
prova, all'assunzione dei quali gli attori si sono opposti.
D. Statuendo con sentenza del 31
agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal
convenuto e ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici
incanti con una base d'asta di fr. 28 620 000.–, incaricando la notaia __________ I__________ di organizzare la licitazione
e garantendo ai singoli comproprietari, al momento dell'aggiudicazione, il
rispettivo diritto di prelazione. Le
spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste
per metà a carico degli attori e per l'altra
metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili. Tale sentenza è
stata impugnata il 4 ottobre 2017 da AP 1, che ha lamentato l'omissione
delle arringhe finali da parte del Pretore. Con sentenza del 29 giugno 2018
questa Camera ha accolto l'appello e ha annullato la decisione del primo
giudice per tale motivo (inc. 11.2017.90).
E. In
esito alle arringhe finali, che il Pretore ha tenuto il 21 agosto 2018, gli
attori hanno chiesto che fosse emanata una sentenza identica a quella del 31
agosto 2017. Il convenuto ha proposto di respingere la petizione siccome
temeraria, subordinatamente ha prospettato la divisione della particella n.
1159 in due lotti secondo una variante non considerata dal perito giudiziario
e solo in via ancor più subordinata ha aderito alla licitazione pubblica del
fondo. In ogni caso egli ha sollecitato l'addebito delle spese processuali nella
misura del 75% agli attori con compensazione delle ripetibili. Concluse le
arringhe finali, il Pretore ha statuito nuovamente il 3 settembre 2018,
emanando una sentenza identica alla precedente.
F. Contro la nuova sentenza del Pretore il convenuto è
insorto a questa Camera con un appello dell'11 ottobre 2018 nel quale formula
le richieste di giudizio in appresso:
Fatti
I. In
via principale
1. L'appello
11 ottobre 2018 è accolto.
2. Di
conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati al Pretore per il completamento dell'istruttoria di causa secondo i
mezzi di prova presentati dall'appellante.
In
particolare dovranno essere esperite le testimonianze dei signori __________ O__________,
avv. L__________ V__________ e dott. A__________ L__________, al fine di poter
accertare l'esistenza di malafede/temerarietà dei qui appellati nell'inoltro
dell'azione di scioglimento della comproprietà del fondo n. 1159 RFD di __________.
Dovrà pure
essere esperita la testimonianza dell'arch. G__________ D__________ al fine di
poter accertare l'effettiva imparzialità e completezza delle valutazioni
effettuate dal perito giudiziario arch. G__________ G__________.
3. Tasse di
giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a
carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.
4. Protestate
tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
II. In
via subordinata
1. L'appello
11 ottobre 2018 è parzialmente accolto.
2. Di
conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è riformata e in particolare viene
stabilito che all'appellante sono imputabili le spese e la tassa di giustizia
unicamente in ragione di ¼ (un quarto, 25%), per cui gli appellati dovranno
rifondere all'appellante il maggior importo da egli già anticipato, ovvero
precisamente l'importo di fr. 16 500.– (fr. 29 500.– meno fr. 13
000.–).
3. Tasse di
giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a
carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.
4. Protestate
spese e ripetibili di seconda sede.
Il
memoriale non è stato comunicato agli attori per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellabilità della causa è già stata accertata
da questa Camera nella citata sentenza del 29 giugno 2018 (inc. 11.2017.90, consid. 1). Al riguardo non giova
ripetersi. Quanto alla tempestività dell'appello, la nuova sentenza è stata
notificata al patrocinatore del convenuto l'11 settembre 2018 (doc. B di
appello). Presentato l'11 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo
profilo il ricorso in esame è pertanto ammissibile.
2.
L'appello
è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe di
conseguenza all'appellante indicare in che modo la sentenza impugnata debba
essere modificata (DTF 137 III 619 in alto; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a),
sicché in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire
il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107, consid. 5.3.1). Un appellante
non può limitarsi, in altri termini, a postulare l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione, a meno
che dalla motivazione dell'appello in relazione con la sentenza impugnata si
evinca con chiarezza come debba essere modificata la sentenza, sicché la
giurisdizione d'appello possa procedere essa medesima alla riforma (DTF 137 III
621.
consid. 6.2 e 6.3; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d).
È
vero che una corte d'appello può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata e
“rinviare la causa alla giurisdizione inferiore” se non è stata giudicata una
parte essenziale dell'azione o se i fatti devono essere completati in punti
essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta però di un'eccezione (DTF
137.
III 619 consid. 4.3). Né un appellante può esigere che l'autorità d'appello
proceda in tal modo. Secondo il proprio apprezzamento, l'autorità d'appello è libera
anche di giudicare essa medesima la parte essenziale dell'azione su cui non ha
statuito il tribunale di primo grado, così come può completare essa medesima i
fatti in punti essenziali (Seiler,
Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 665 n. 1536; Mathys in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna
2010, n. 10 ad art. 318). Anzi, dovendosi assumere singoli mezzi di prova che
il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù
dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima
sede, di regola la giurisdizione d'appello procede essa medesima (Reetz/ Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuen-berger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318).
3.
Nella
fattispecie l'appellante si limita a postulare l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché escuta quattro testimoni, ma
non formula alcuna conclusione di merito. Nel memoriale non figura la benché
minima richiesta di giudizio che in caso di accoglimento dell'appello possa
sostituire il dispositivo di primo grado, tranne per quanto riguarda le spese
processuali. Né dalla motivazione dell'appello, pur messa in relazione con la
sentenza impugnata, si evince con chiarezza come debba essere modificata la
sentenza del Pretore, sicché questa Camera possa procedere essa medesima alla
riforma. L'appellante infatti rimprovera agli attori di essersi comportati in malafede,
critica lo scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti, censura di arbitrio il rifiuto
pretorile di escutere i testimoni da lui offerti, si duole che la perizia
giudiziaria non abbia fornito ragguagli sulle “precise possibilità di suddividere
in natura il fondo n. 1159 in due lotti”, trascurando finanche una variante di
frazionamento da lui prospettata, ma non indica come questa Camera dovrebbe
modificare il dispositivo impugnato. Puramente cassatoria, la sua richiesta di
giudizio va pertanto dichiarata irricevibile.
4.
Si
aggiunga che, seppure si volesse far capo irritualmente – per ipotesi – alle richieste
di giudizio formulate dal convenuto alle arringhe finali davanti al Pretore
(riassunto scritto accluso al verbale del 21 agosto 2018), in concreto l'esito
del giudizio non sarebbe diverso. Come si è spiegato (consid. 2), l'appellante
non può esigere che il Pretore assuma i testimoni da lui notificati. Avrebbe
potuto instare per la loro escussione da parte di questa Camera (come permetteva
già il vecchio diritto di procedura cantonale: art. 322 lett. b CPC ticinese),
libera poi la Camera di rinviare se mai la causa al Pretore ove ravvisasse –
secondo il suo apprezzamento – gli estremi per applicare l'art. 318 cpv. 1 CPC.
A un'assunzione di testimoni in appello tuttavia il convenuto nemmeno allude.
Ne discende che, comunque la si esamini, la domanda “principale” dell'appellante
si rivela improponibile. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.
5.
Per
quanto riguarda le spese processuali di primo grado, l'appellante chiede che
tre quarti – e non solo la metà, come ha deciso il Pretore – siano addebitati
agli attori. Fa valere che l'azione di scioglimento della comproprietà poteva
essere evitata, che egli possiede appena un quarto della particella n. 1159 e
che il riparto a metà delle spese contrasta con quello fissato dal Pretore per l'onorario
della notaia incaricata di liquidare la comproprietà, il quale va corrisposto in
base alle quote dei singoli titolari. Simili argomentazioni sono prive di consistenza.
Nell'ambito
di un'azione civile, intanto, sussiste una parte attrice opposta a una parte
convenuta, indipendentemente da quanti litisconsorti possano comporre l'una e
l'altra. Il grado di vittoria e quello di soccombenza al momento del giudizio si
commisura – per principio – al risultato conseguito dall'una e dall'altra parte
(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), non al numero dei soggetti in causa né alla loro
quota di comproprietà su un bene immobile. Che poi nel caso specifico l'azione
di scioglimento della proprietà potesse essere evitata è smentito dal fatto che
sul modo della divisione le parti non hanno raggiunto alcuna intesa. E che suddividendo
le spese secondo l'esito della procedura taluni comproprietari potrebbero essere
indotti a formare coalizioni interne contro un altro comproprietario per risparmiare
sulle spese processuali, come paventa il convenuto, è escluso ove appena si
consideri che in un'azione sul modo della divisione (art. 651 CC) tutti
i comproprietari devono figurare – e ciò vale anche per un'azione di divisione
(art. 650 cpv. 1 CC) – o come attori o come convenuti (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n.
17.
ad art. 651; Perruchoud in:
Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 25 ad art. 651). Riguardo
infine all'onorario del notaio divisore, a ragione il Pretore lo ha posto a
carico dei comproprietari in ragione della rispettiva quota, tale chiave di
riparto non dipendendo dall'esito dell'azione sul modo della divisione (art.
651.
CC). Ne segue, per finire, che l'appello si rivela privo di fondamento
anche sulla domanda “subordinata”.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguono a loro volta il precetto della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Ora, la tassa di giustizia dipende dal valore litigioso,
che in un'azione sul modo della divisione corrisponde – come questa Camera ha
già avuto modo di ricordare nella citata sentenza del 19 giugno 2018
(consid. 1) – al valore venale dell'intera comproprietà. Nel caso specifico il
perito giudiziario ha stimato tale valore in fr. 28 620 000.– (sentenza
impugnata, pag. 4 in basso), cifra che l'appellante critica (memoriale, pag.
10), ma alla quale non contrappone alcuna altra valutazione. Nelle circostanze descritte la tassa di giustizia ammonterebbe
almeno a fr. 75 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG), tanto in prima quanto in
seconda sede (art. 13 LTG), sicché l'importo di soli fr. 2000.– fissato
dal Pretore appare a dir poco esiguo. Sia come sia, sul modo di dividere la
comproprietà la presente decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata
in materia. Appare giusto quindi moderare sensibilmente la tassa di giustizia
nella misura in cui si riferisce alla domanda “principale” (art. 21 LTG). Sulla
tassa di giustizia invece la contestazione delle spese processuali, di poco
valore, muta poco o nulla. Non si giustifica infine di attribuire ripetibili
agli attori, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.
7.
L'emanazione
del presente giudizio rende superato l'invito rivolto all'appellante il 16
ottobre 2018 perché depositi un anticipo in garanzia delle spese processuali
presumibili (art. 98 CPC).
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto nella misura
in cui è diretto contro il riparto delle spese processuali stabilito nella
sentenza impugnata, il cui dispositivo è confermato. Per il resto l'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali, di
fr. 5000.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv. dott. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).