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Decisione

11.2018.118

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

12 dicembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.4295 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 settembre 2018 da

RE

1

contro

il

Pretore

nell'ambito

della causa DM.2018.146 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lei

promossa con petizione del 1° giugno 2018 nei confronti di

CO

1 (Irlanda del Nord)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 15 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore

il 2 ottobre 2018;

premesso che

nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 1°

giugno 2018 da AP 1(1964) nei confronti del marito CO 1 (1958), con istanza del

4 settembre 2018 l'attrice ha ricusato il Pretore del Distretto di __________, __________;

ricordato che con

decisione del 2 ottobre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha

respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico

dell'istante;

preso atto che contro la

decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre

2018 in cui chiede in sintesi di accogliere l'istanza di ricusa;

osservato che l'atto non è

stato oggetto di notificazione;

rilevato che il 22 ottobre

2018 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 7 novembre successivo

la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di

appello, introiti agiti, in

garanzia delle spese processuali presumibili;

constatato che nel termine

fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 13 novembre 2018 è

stato impartito al reclamante un ultimo termine fino al 29 novembre 2018 per depositare

il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo

pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo

sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma

le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo,

la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione a:

;

– avv. dott. .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4;

– avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30.

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).