11.2018.118
Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo
12 dicembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.118
Lugano
12 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2018.4295 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 settembre 2018 da
RE
1
contro
il
Pretore
nell'ambito
della causa DM.2018.146 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lei
promossa con petizione del 1° giugno 2018 nei confronti di
CO
1 (Irlanda del Nord)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 15 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore
il 2 ottobre 2018;
premesso che
nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 1°
giugno 2018 da AP 1(1964) nei confronti del marito CO 1 (1958), con istanza del
4 settembre 2018 l'attrice ha ricusato il Pretore del Distretto di __________, __________;
ricordato che con
decisione del 2 ottobre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico
dell'istante;
preso atto che contro la
decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre
2018 in cui chiede in sintesi di accogliere l'istanza di ricusa;
osservato che l'atto non è
stato oggetto di notificazione;
rilevato che il 22 ottobre
2018 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 7 novembre successivo
la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in
garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel termine
fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 13 novembre 2018 è
stato impartito al reclamante un ultimo termine fino al 29 novembre 2018 per depositare
il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo
sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma
le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo,
la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione a:
–
;
– avv. dott. .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30.
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).